ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 12 novembre 2025. – Presidenza della presidente Valentina BARZOTTI.
La seduta comincia alle 13.35.
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Silvio LAI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 2655, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
il disegno di legge presenta un contenuto coerente con la finalità trasversale di semplificazione e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 71, di una disposizione contenente una delega legislativa, nonché, all'articolo 50, comma 2, della proroga di un termine per l'esercizio di un'ulteriore delega legislativa;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
l'articolo 6, recante misure in materia di semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione, al comma 1, capoverso articolo 13-bis, comma 1, prevede che “in deroga alle norme vigenti” l'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS è consentita per un periodo di tre anni se svolta nei limiti e con le modalità prescritte dal medesimo articolo, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera c), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, secondo cui la disposizione Pag. 4derogatoria deve sempre richiamare la disposizione generale derogata;
l'articolo 13, comma 1, in tema di semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea, introduce un regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato per servizi di trasporto pubblico locale di linea non disciplinati dal decreto legislativo n. 285 del 2005 o non ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007; nel dettaglio, il decreto legislativo n. 285 del 2005 trova applicazione per i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e che collegano almeno due regioni; il regolamento (CE) n. 1370/2007, invece, costituisce la normativa generale di riferimento per i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia; ciò premesso, considerato che la disciplina in esame ha carattere generale e residuale, trovando applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili né il decreto legislativo n. 285 del 2005 né il regolamento (CE) n. 1370/2007 – quest'ultimo caratterizzato da una portata particolarmente ampia – la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di individuare con maggiore precisione le categorie di servizi di trasporto pubblico per le quali trova applicazione il menzionato regime di libera iniziativa privata e di libero accesso al mercato, così da delimitarne con maggiore chiarezza l'effettivo ambito di operatività;
la formulazione dell'articolo 42, comma 1, capoverso articolo 182-bis, nella parte in cui afferma che acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali coloro che, nell'ambito degli specifici settori indicati nell'allegato B, abbiano maturato “un'adeguata competenza professionale” appare suscettibile di maggiore approfondimento;
analogamente, appare suscettibile di essere approfondita anche l'ampia formulazione delle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 71, nella parte in cui, quali principi e criteri direttivi di delega, tali lettere fanno rispettivamente riferimento alla possibilità di “considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore” nonché a quella di “garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente, anche definendo parametri di qualità e modalità di controllo”;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 37, comma 1, lettera a), reca una serie di modifiche testuali al regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi; la disposizione andrebbe quindi riformulata nel senso di autorizzare la modifica delle norme regolamentari sulle quali si interviene;
l'articolo 43 reca alcune misure di semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in conto energia; in particolare, il comma 1, al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, prevede che i contribuenti che non si siano avvalsi della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (che prevede che, in caso di cumulo degli incentivi con la detassazione per investimenti ambientali, il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti è subordinato al pagamento di una determinata somma) possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici esclusivamente previa presentazione,Pag. 5 entro il termine perentorio di 60 giorni dalla medesima data, di apposita istanza al Gestore con la quale accettano l'applicazione di una determinata compensazione e di una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti; il comma 2 precisa che la citata istanza produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi e che, nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice ha l'obbligo di sospendere il processo; il comma 3, infine, prevede che l'estinzione di tali giudizi sospesi è subordinata all'integrale compensazione delle somme dovute entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta, all'incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti nonché al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme effettivamente compensabili; sul punto, si ricorda che la giurisprudenza costituzionale, fermo restando l'articolo 25 della Costituzione che vieta in modo assoluto la retroattività di norme penali sfavorevoli, ha chiarito che pur non essendo al legislatore preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica, tuttavia anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, “solo imperative ragioni di interesse generale” possono consentire un'interferenza del legislatore su giudizi in corso; i princìpi dello stato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile, essendo assoggettate ad un rigoroso e stringente scrutinio di costituzionalità (sentenze numeri 4 e 77 del 2024);
l'articolo 52 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 258 del 1999, in virtù della quale “i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato, nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile”; poiché tuttavia la norma interpretata già prevede testualmente che i rapporti di lavoro subordinato con la medesima fondazione “sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato”, l'effettiva portata normativa della disposizione andrebbe approfondita;
anche l'articolo 57 reca una norma di interpretazione autentica; esso stabilisce infatti che, entro determinati limiti di trattamento economico, il conferimento a titolo oneroso degli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM (il sistema italiano dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) è possibile anche in favore di soggetti collocati in quiescenza, senza che trovino applicazione le limitazioni previste per la generalità delle pubbliche amministrazioni, in cui rientrano gli istituti AFAM, dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012; la disposizione appare dunque sancire, con effetti retroattivi, una deroga al divieto di conferire incarichi a persone collocate in quiescenza limitatamente al compenso del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dei richiamati istituti; sul punto, si ricorda, in materia di norme di interpretazione autentica, la sentenza n. 73 del 2017 della Corte costituzionale, con cui la Corte ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni “che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore”; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore “non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive Pag. 6sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata”;
l'articolo 71, comma 2, al primo periodo prevede che i decreti legislativi siano adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, al secondo periodo, che sugli schemi di decreto sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; in proposito, si rileva che il combinato disposto dei menzionati periodi non appare idoneo a soddisfare in termini inequivoci “l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo”, come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998; il medesimo comma, al terzo periodo, prevede che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetta “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);
l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 novembre 2024;
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a riformulare l'articolo 37, comma 1, lettera a), nel senso di autorizzare il Governo a modificare la norma regolamentare sulla quale si interviene, evitando la modifica diretta e frammentaria;
il Comitato osserva altresì:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:
dell'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 13-bis, comma 1, alla luce del paragrafo 2, lettera c), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di richiamare la disposizione generale derogata;
dell'articolo 13, comma 1, individuando con maggiore precisione le categorie di servizi di trasporto pubblico per le quali trova applicazione il menzionato regime di libera iniziativa privata e di libero accesso al mercato;
dell'articolo 42, comma 1, capoverso articolo 182-bis precisando il concetto di “adeguata competenza professionale”;
Pag. 7dell'articolo 71, comma 1, lettere b) e d), precisando i principi e criteri direttivi di delega richiamati da tali lettere;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:
l'articolo 43, commi 2 e 3, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di norme che interferiscano con giudizi pendenti;
l'articolo 52, chiarendone l'effettiva portata normativa;
l'articolo 57, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di norme di interpretazione autentica;
l'articolo 71, comma 2, assicurando l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, come richiesto dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998, nonché prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi».
Bruno TABACCI auspica che la Commissione dia adeguato seguito al parere, in particolare recependo la condizione espressa.
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 13.50.