SEDE CONSULTIVA
Martedì 18 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.35.
DL 146/2025: Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
C. 2643-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, segnala preliminarmente che il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 3 ottobre 2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
Al riguardo, fa presente che il provvedimento, assegnato in sede referente alla I Commissione, è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione, per effetto dell'approvazione di proposte emendative non corredate di relazione tecnica.
Ricorda, altresì, che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è già stato esaminato, in sede consultiva, dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 12 novembre 2025, ha espresso sullo stesso parere favorevole.
Fa presente, dunque, che la Commissione Bilancio è quindi chiamata ad esprimere il parere sul testo ora all'esame dell'Assemblea, quale risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.
Nel segnalare che nella propria relazione si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente, segnala di non avere osservazioni circa le modifiche introdotte all'articolo 1, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.
Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), rileva che le disposizioni in esame modificano i commi 2-bis.1 e 2-bis.2 all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 146 del 2025. Rileva, al riguardo, che le modifiche consentono all'Ispettorato nazionale del lavoro, anche in via anticipata, di effettuare le verifiche ispettive di competenza sulle domande precompilate rese disponibili dal Ministero dell'interno ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro dalla procedura informatica di presentazione delle domande nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di programmazione delle quote. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo assicuri che l'Ispettorato nazionale del lavoro possa provvedere all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, mentre non ha osservazioni da formulare in merito alle altre disposizioni introdotte.
In relazione all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis) e comma 1-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame modificano l'articolo 23, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, relativo all'ingresso e soggiorno per lavoro subordinato nel territorio italiano, al di fuori Pag. 71delle quote, in favore dei soggetti stranieri che hanno completato le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine. Sottolinea, al riguardo, che le modifiche prevedono, innanzitutto, che il nulla osta all'ingresso e soggiorno del lavoratore straniero sia rilasciato nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che la disposizione in esame possa essere attuata dagli Sportelli unici per l'immigrazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11.
Sottolinea che viene disposto, altresì, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sette giorni dall'inizio e al termine dei corsi, comunichi al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre alle generalità dei partecipanti già previste a legislazione vigente, anche quelle dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti, ove conosciute, per consentire l'espletamento dei controlli, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo assicuri che gli adempimenti posti a carico del Ministero del lavoro possano essere svolti dal medesimo Ministero nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11. Non ha invece osservazioni da formulare con riferimento alle restanti modifiche introdotte dalle disposizioni in esame, atteso il loro carattere ordinamentale.
In relazione all'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame prevedono che, quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo esprima contestualmente un parere sul rilascio del permesso di soggiorno e trasmetta anche ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo.
Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo assicuri che gli adempimenti posti a carico dell'Ispettorato nazionale del lavoro possano essere svolti dallo stesso nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11.
Con riferimento all'articolo 5, comma 1, in merito ai profili di quantificazione rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame estendono ai lavoratori dell'assistenza all'infanzia, dai 0 ai 6 anni, il regime sperimentale già previsto per l'assunzione fuori quota di lavoratori domestici destinati all'assistenza di persone disabili o anziane. Sottolinea, al riguardo, che l'estensione non incrementa il limite complessivo di 10.000 nulla osta, visti e permessi di soggiorno rilasciabili annualmente nell'ambito del regime sperimentale. Al riguardo, considerato che l'estensione di cui trattasi potrebbe determinare un aumento delle istanze presentate, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo riguardo alla sostenibilità degli adempimenti a carico delle amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà provvedere alle verifiche ispettive di cui al comma 2-bis.1 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto la novella si limita a consentire l'effettuazione in sede anticipata di verifiche che verrebbero comunque svolte dall'Ispettorato in un momento successivo.
Rappresenta, altresì, che le modifiche introdotte, dall'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), all'articolo 23, comma 2-bis, del testoPag. 72 unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali già provvede a legislazione vigente a comunicare al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti ai corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine e potrà quindi provvedere alla comunicazione ai medesimi Ministeri delle generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Rileva, inoltre, che l'estensione, prevista dalle modifiche introdotte all'articolo 5, della platea dei soggetti che possono richiedere nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno al di fuori delle quote massime individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, non determina fabbisogni aggiuntivi a carico delle amministrazioni competenti alla trattazione delle richieste, in quanto si tratta di attività riconducibili a quelle che già sarebbero svolte dalle medesime amministrazioni, restando comunque invariato il numero complessivo delle istanze accoglibili.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2643-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà provvedere alle verifiche ispettive di cui al comma 2-bis.1 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto la novella si limita a consentire l'effettuazione in sede anticipata di verifiche che verrebbero comunque svolte dall'Ispettorato in un momento successivo;
le modifiche introdotte, dall'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), all'articolo 23, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali già provvede a legislazione vigente a comunicare al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti ai corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine e potrà quindi provvedere alla comunicazione ai medesimi Ministeri delle generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente;
l'estensione, prevista dalle modifiche introdotte all'articolo 5, della platea dei soggetti che possono richiedere nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno al di fuori delle quote massime individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, non determina fabbisogni aggiuntivi a carico delle amministrazioni competenti alla trattazionePag. 73 delle richieste, in quanto si tratta di attività riconducibili a quelle che già sarebbero svolte dalle medesime amministrazioni, restando comunque invariato il numero complessivo delle istanze accoglibili,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
Al riguardo, segnala in primo luogo che l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 6.01, che prevede l'adozione di un programma di interventi straordinari di cooperazione con Paesi terzi, volti all'apertura di canali di ingresso regolari, anche per la ricerca di lavoro, e all'incremento dei corsi di formazione professionale e civico-linguistica, propedeutici all'ingresso degli stranieri che intendono prestare la loro attività lavorativa in Italia. Rileva che, a tal fine, la proposta emendativa autorizza la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, cui si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse individuate dall'articolo 6 della legge n. 14 del 2024, recante le disposizioni finanziarie finalizzate a dare esecuzione al Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023. Al riguardo, nel rilevare che la proposta emendativa non individua puntualmente le risorse finanziarie oggetto di utilizzo, segnala che le autorizzazioni di spesa previste dal citato articolo 6 della legge n. 14 del 2024 non recano le disponibilità necessarie alla copertura finanziaria del provvedimento, quantomeno con riferimento all'anno 2029.
Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:
Alfonso Colucci 1.5, che, integralmente sostituendo l'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede, tra l'altro, che i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro che intendano avvalersi, per l'anno 2026, di lavoratori stranieri per lavoro subordinato presentino richiesta di nulla osta tramite compilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno e che l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegua le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e di congruità del numero delle richieste presentate. Rileva che essa, infine, prevede che i Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottino le misure organizzative necessarie ad assicurare l'interoperabilità delle relative banche dati. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 11 del provvedimento in esame;
Baldino 2.2, che è volta a introdurre, nel testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la nuova fattispecie del permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, autorizzando all'attività di intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri soggetti quali, tra gli altri, le Agenzie per il lavoro, i centri per l'impiego, le rappresentanze diplomatiche e consolari e le camere di commercio e affidando agli sportelli unici per l'immigrazione lo svolgimento della relativa istruttoria. Evidenzia che essa prevede, inoltre, che le questure forniscano all'INPS le informazioni anagrafichePag. 74 dei lavoratori che fruiscono del nuovo permesso di soggiorno temporaneo ai fini del loro inserimento nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari di cui all'articolo 22, comma 9, del sopra menzionato testo unico.
Sottolinea che la proposta emendativa, infine, nel prevedere l'istituzione di un'apposita sezione dell'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro riservata a tale tipologia di soggetti interessati dalle disposizioni in esame, affida all'ANPAL funzioni di monitoraggio e valutazione della disciplina oggetto di nuova introduzione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11 del provvedimento in esame nonché a quella recata, con specifico riferimento ai compiti assegnati all'ANPAL, dalla medesima proposta emendativa;
Penza 2.7, che prevede che, qualora l'esito dei controlli di veridicità, di cui al comma 2-bis.1 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, assicurati dalla interoperabilità tra il portale ALI del Ministero dell'interno e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle entrate e Agenzia per l'Italia digitale non generi un codice di attivazione della domanda, il richiedente abbia diritto a ottenere, entro cinque giorni lavorativi, un riesame non automatizzato tramite banche dati e la possibilità di presentare documentazione integrativa. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 11 del provvedimento in esame;
gli identici Auriemma 2.19 e Mauri 2.21, che prevedono che, nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore, venga rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui al comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 11 del provvedimento in esame;
Mauri 2.01 e Faraone 2.02, che prevedono l'istituzione di una cabina di regia nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e mettere a sistema tutti gli interventi di formazione professionale e civico-linguistica, di cui fanno parte un rappresentante della società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., rappresentanti delle organizzazioni nazionali di rappresentanza dei lavoratori stranieri iscritte nel registro delle associazioni ed enti che operano in favore degli immigrati e rappresentanti dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Al riguardo, evidenzia che la prima proposta emendativa prevede che facciano altresì parte della predetta cabina di regia almeno sei componenti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, mentre la seconda proposta emendativa prevede, invece, che ne facciano altresì parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in commento senza nuovi o maggiori oneri per la Pag. 75finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 11 del provvedimento in esame, anche tenuto conto che le medesime proposte emendative non escludono espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati a favore dei componenti della cabina di regia;
Mauri 3.1, che, novellando l'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede che il soggiorno nel territorio dello Stato italiano per motivi di lavoro subordinato sia consentito a tutti i cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno, benché scaduto, e di un'effettiva proposta di lavoro regolare da parte di un datore di lavoro, persona fisica o giuridica, operante sul territorio nazionale, senza necessità di documentare i mezzi di sussistenza. Sottolinea che la proposta medesima prevede, altresì, che le autorità competenti, quali questure, Agenzia delle entrate e Ispettorato nazionale del lavoro abbiano l'obbligo di collaborare attivamente per monitorare l'effettività dei rapporti di lavoro e combattere le potenziali frodi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 11 del provvedimento in esame;
Mauri 3.2 e Zaratti 3.3, che prevedono che lo straniero in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non sia rispettato il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, possa legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato godendo degli stessi diritti in materia civile riconosciuti al cittadino straniero in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità e, altresì, che nelle more del rilascio, del rinnovo o della conversione del titolo di soggiorno, al cittadino straniero sia riconosciuto il diritto alle prestazioni assistenziali, previdenziali e di altra natura, senza prevedere alcuna interruzione qualora le stesse siano già in fase di erogazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
Faraone 3.5 e Mauri 3.6, che prevedono che allo straniero in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno sia, tra l'altro, riconosciuto il diritto di beneficiare delle prestazioni sociali e di accedere alle politiche attive del lavoro alle medesime condizioni previste per i lavoratori regolarmente soggiornanti. Al riguardo, sottolinea la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
Faraone 3.04, che prevede che il soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato sia consentito ai cittadini di Paesi terzi che, pur in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, dimostrino di aver ricevuto un'effettiva proposta di contratto di lavoro regolare da parte di un datore di lavoro, persona fisica o giuridica, operante sul territorio nazionale e, altresì, che il rilascio del permesso di soggiorno sia subordinato alla verifica della proposta di lavoro da parte degli organismi bilaterali di settore o delle direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle proposte emendative in esame, nonché in merito alla possibilità di dare attuazione alla predetta proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 11 del provvedimento in esame;
Mauri 4.3, che, al fine di favorire i percorsi di inserimento socio-lavorativo di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 4 del provvedimento in esame, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno Pag. 76degli anni 2026 e 2027, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legga n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo, da un lato, fornisca un chiarimento in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri e, dall'altro, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, assicurando, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia in ogni caso suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
gli identici Mauri 5.1 e Zaratti 5.2, che, novellando l'articolo 2 del decreto-legge n. 145 del 2024, prevedono la soppressione della disposizione che limita all'anno 2025, e in sola via sperimentale, del rilascio, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, di nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane. Evidenzia, altresì, che le medesime proposte prevedono, inoltre, che la richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, sia presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente da parte dei datori di lavoro privati che possono avvalersi dell'assistenza degli enti di patronato convenzionati con il Ministero dell'interno. Rileva che le proposte prevedono, infine, che, ai predetti lavoratori, si applichino le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ai sensi del quale la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero e ai suoi familiari legalmente soggiornanti, continuando il beneficio degli effetti correlati alla dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
Alfonso Colucci 5.4, che, novellando l'articolo 2 del decreto-legge n. 145 del 2024, prevede che per l'anno 2025 e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 siano rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro il numero massimo di 25.000 istanze. Evidenzia che la proposta medesima prevede, altresì, che il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottino le misure organizzative utili e necessarie per assicurare l'interoperabilità delle relative banche dati al fine di sostenere l'accelerazione dell'iter amministrativo e procedurale, nonché la garanzia della sicurezza in ordine alle procedure di rilascio dei visti e dei nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 11 del provvedimento in esame;
Zaratti 5.05, che prevede la possibilità che il datore di lavoro presenti istanza per la conclusione di un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso. Sottolinea che a tal fine si prevede, altresì, che lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura e del competente Ispettorato territoriale del lavoro, convochi le parti per la stipula del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permessoPag. 77 di soggiorno. Al riguardo, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni competenti di procedere agli adempimenti previsti dalla suddetta proposta emendativa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 11 del provvedimento in esame;
Zaratti 5.06, che prevede la possibilità, per la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, di attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro, consentendo, inoltre, l'accesso a tale procedura di emersione anche alla persona che si trovi senza un lavoro mediante l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità, per le amministrazioni competenti, di dare attuazione alla suddetta proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 11 del provvedimento in esame;
Zaratti 5.07, che dispone il rilascio, per l'anno 2025, nonché per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di visti di ingresso e permessi di soggiorno per cure sanitarie destinati a persone provenienti da Gaza, al di fuori delle quote previste ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, entro il numero massimo annuo di 10.000 istanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento alla sostenibilità degli adempimenti a carico delle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Bonafè 8.2, che prevede l'istituzione del «Tavolo tecnico permanente Confederazioni datoriali», che si riunisce almeno due volte l'anno, composto dai rappresentanti delle organizzazioni datoriali nazionali che siano destinatarie di quote riservate e che abbiano in vigore accordi di cooperazione col Ministero dell'interno e con quello del lavoro e delle politiche sociali, nonché da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 11 del provvedimento in esame, anche tenuto conto che la medesima proposta emendativa non esclude espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati a favore dei componenti del citato tavolo tecnico;
Mauri 8.3, che prevede che il Ministro dell'interno, per il tramite delle prefetture, predisponga ogni 12 mesi, d'intesa con il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale, e previo coinvolgimento dei Consigli territoriali per l'immigrazione, «Piani straordinari di intervento», per l'attuazione dei percorsi di inclusione socio-lavorativa. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni competenti di provvedere alla predisposizione e all'attuazione dei suddetti Piani straordinari di intervento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 11 del provvedimento in esame;
Mauri 9.1, che prevede l'incremento di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, della dotazione del Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della Pag. 78manodopera straniera, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 888, della legge 207 del 2024, prevedendo, altresì, che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Rappresenta, infine, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con specifico riferimento alle proposte emendative richiamate dal relatore, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 6.01 in quanto la copertura finanziaria individuata è inidonea e non reca le sufficienti disponibilità per far fronte agli impegni derivanti dalla proposta.
Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Alfonso Colucci 1.5, in quanto, sulla base dei dati allo stato disponibili, non è possibile assicurare la neutralità finanziaria della proposta, ovvero che le amministrazioni possano provvedere alle nuove attività nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Baldino 2.2, in quanto la proposta, attribuendo nuovi compiti alle amministrazioni dalla stessa individuate, comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica conseguenti alla necessità di un congruo rafforzamento di personale e di strutture, con la conseguente necessità di stanziare risorse aggiuntive, allo stato non quantificabili e prive di copertura.
Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Penza 2.7, in quanto, sulla base dei dati allo stato disponibili, non è possibile assicurare la neutralità finanziaria della proposta, ovvero che le amministrazioni possano provvedere alle nuove attività nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Esprime, inoltre, parere contrario sugli identici emendamenti Auriemma 2.19 e Mauri 2.21, in quanto, sulla base dei dati allo stato disponibili, non è possibile assicurare che le amministrazioni possano provvedere alle nuove attività introdotte dalle proposte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Esprime, altresì, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Mauri 2.01 e Faraone 2.02, in quanto le proposte, istituendo una Cabina di regia nazionale per coordinare e mettere a sistema tutti gli interventi di formazione professionale e civico-linguistica, senza peraltro escludere che ai suoi componenti spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati, comportano oneri per la finanza pubblica, non quantificati né allo stato quantificabili e comunque privi di idonea copertura finanziaria.
Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Mauri 3.1, in quanto, sulla base dei dati allo stato disponibili, non è possibile assicurare che le amministrazioni coinvolte possano provvedere alle nuove attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Mauri 3.2 e Zaratti 3.3, in quanto le proposte, riconoscendo il diritto alle prestazioni assistenziali, previdenziali e di altra natura, senza prevedere alcuna interruzione qualora le stesse siano già in fase di erogazione, comportano oneri allo stato non quantificabili e comunque privi di adeguata copertura finanziaria.
Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Faraone 3.5 e Mauri 3.6, in Pag. 79quanto le proposte, riconoscendo il diritto di beneficiare delle prestazioni sociali e di accedere alle politiche attive del lavoro alle medesime condizioni previste per i lavoratori regolarmente soggiornanti, comportano oneri allo stato non quantificabili e comunque privi di adeguata copertura finanziaria.
Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Faraone 3.04, in quanto la proposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura.
Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Mauri 4.3, in quanto le disponibilità del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legga n. 190 del 2014, sono già destinate alla realizzazione di interventi programmati a legislazione vigente e la sua ulteriore riduzione potrebbe compromettere la realizzazione degli stessi.
Esprime, altresì, parere contrario sugli identici emendamenti Mauri 5.1 e Zaratti 5.2, in quanto le proposte sono suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura.
Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Alfonso Colucci 5.4 e sull'articolo aggiuntivo Zaratti 5.05, in quanto, sulla base dei dati allo stato disponibili, non è possibile assicurare che le amministrazioni coinvolte possano provvedere alle nuove attività previste dalle proposte emendative con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zaratti 5.06, in quanto la proposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di adeguata copertura finanziaria.
Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zaratti 5.07, in quanto la disposizione, oltre ad essere inapplicabile perché prevede delle quote per tipologie di ingresso non contemplate dalla normativa vigente, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura.
Esprime, ancora, parere contrario sull'emendamento Bonafè 8.2, in quanto la proposta, istituendo il «Tavolo tecnico permanente Confederazioni datoriali», senza peraltro escludere che ai suoi componenti spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati, comporta oneri per la finanza pubblica, non quantificati né allo stato quantificabili e comunque privi di idonea copertura finanziaria.
Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Mauri 8.3, in quanto la proposta è suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di adeguata copertura finanziaria.
Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Mauri 9.1, in quanto le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024 sono già destinate all'attuazione di programmi ritenuti prioritari per il Governo.
Non ha rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Auriemma 2.19 e Mauri 2.21, esprime perplessità in ordine al parere contrario reso, sugli stessi, dalla rappresentante del Governo, ritenendo che nel caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per causa non imputabile al lavoratore straniero, il rilascio, a quest'ultimo, del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non determini un effettivo aggravio delle attività di competenza delle amministrazioni interessate, che, a suo avviso, potranno certamente provvedere ai rispettivi compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Rileva altresì, al riguardo, che non è possibile determinare a priori i permessi di soggiorno che potranno essere rilasciati.
Intervenendo, poi, sugli articoli aggiuntivi Mauri 2.01 e Faraone 2.02, evidenzia che i medesimi, nel prevedere l'istituzione di una Cabina di regia nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non fanno alcun riferimento a eventuali rimborsi, emolumenti o compensi. Sarebbe,Pag. 80 pertanto, utile che la rappresentante del Governo assicuri che la contrarietà espressa sulle proposte emendative sia legata esclusivamente a tale carenza. In tale caso, infatti, nell'ambito del Comitato dei nove le disposizioni potrebbero essere opportunamente integrate al fine di escludere espressamente la corresponsione di gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i partecipanti alla citata Cabina di regia.
Intervenendo, infine, sull'emendamento Bonafè 8.2, per il quale reputa applicabili le medesime considerazioni svolte in ordine ai citati articoli aggiuntivi Mauri 2.01 e Faraone 2.02, sottolinea come, a suo avviso, l'instaurazione del tavolo tecnico non sia affatto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come, invece, paventato dalla rappresentante del Governo, considerato che appare improbabile, oltre che inopportuna, la corresponsione di compensi per rappresentanti dei datori di lavoro.
Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zaratti 5.07, stigmatizza il parere contrario reso, sullo stesso, dalla rappresentante del Governo, anche alla luce di quanto rappresentato dall'Esecutivo in altre sedi. Sottolinea infatti che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha in diverse circostanze fatto riferimento alla possibilità di attingere a specifici finanziamenti per i soggetti che provengono dalla striscia di Gaza. Ritiene, quindi, difficilmente sostenibile per il Governo giustificare un parere contrario su tale articolo aggiuntivo affermando che esso sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle perplessità manifestate dalla deputata Guerra in ordine agli identici emendamenti Auriemma 2.19 e Mauri 2.21, ribadisce che, allo stato attuale, non è possibile assicurare che le amministrazioni interessate possano provvedere alle nuove attività connesse all'attuazione dalle predette proposte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento, poi, ai chiarimenti richiesti dalla stessa deputata Guerra con riferimento agli articoli aggiuntivi Mauri 2.01 e Faraone 2.02, nonché all'emendamento Bonafè 8.2, conferma che il parere contrario espresso discende dalla circostanza che le medesime proposte sono suscettibili di comportare oneri per la finanza pubblica non quantificati, né allo stato quantificabili, e, comunque, privi di idonea copertura finanziaria, anche in considerazione della mancata esclusione, in modo espresso, della corresponsione di compensi o rimborsi spese.
Con riferimento, infine, alle criticità rilevate dal deputato Grimaldi in ordine all'articolo aggiuntivo Zaratti 5.07, ribadisce che lo stesso prevede quote per tipologie di ingresso non contemplate dalla normativa vigente e, pertanto, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di copertura.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2643-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, contenuti nel fascicolo n. 1;
rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 4.3 e 9.1 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,
esprime
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.5, 2.2, 2.7, 2.19, 2.21, 2.01, 2.02, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, Pag. 813.04, 5.1, 5.2, 5.4, 5.05, 5.06, 5.07, 6.01, 8.2 e 8.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 4.3 e 9.1;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere da ultimo formulata dal relatore.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere espressa dal relatore in ordine agli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
In particolare, stigmatizza la circostanza per cui, a fronte di un provvedimento che reca misure per normare l'ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, il Governo esprima un parere contrario su proposte emendative, quali gli identici emendamenti Auriemma 2.19 e Mauri 2.21, atte a disciplinare in modo adeguato la posizione di quei lavoratori stranieri che, giunti in Italia in modo regolare, non riescano a instaurare un rapporto di lavoro per cause loro non imputabili.
In particolare, ritiene del tutto pretestuoso il parere contrario espresso dal Governo con riferimento ai profili finanziari delle citate proposte emendative, in quanto dall'attuazione delle medesime proposte emendative non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.
Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso.
C. 1693 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere all'Assemblea sulla proposta di legge C. 1693 e abb.-A, che dispone la modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso.
Al riguardo, rappresenta che il testo dell'unico articolo che compone la proposta deriva dell'approvazione all'unanimità, nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Giustizia, dell'emendamento 1.100 delle relatrici e determina l'integrale sostituzione dell'articolo 609-bis del codice penale, che disciplina il delitto di violenza sessuale.
Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Bilancio, osserva che la proposta di legge in esame, sostanziandosi in una modifica degli elementi costitutivi di una fattispecie delittuosa, ha carattere prettamente ordinamentale, non rilevando, pertanto, profili problematici dal punto di vista finanziario.
Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere nulla osta sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014.
C. 2591 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, osserva che il disegno di legge, approvato senza modificazioni dal Senato della Repubblica, autorizza l'adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014.
Nel rilevare che il provvedimento presentato presso il Senato della Repubblica è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente che il provvedimento è costituito di quattro articoli e reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge, mentre il Protocollo al quale si intende aderire si compone di venti articoli.
Nel rinviare, per maggiore completezza, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera dei deputati, rileva che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone, quindi, di esprimere sullo stesso un parere favorevole.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica.
C. 1367.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, osserva che la proposta di legge, che si compone di sette articoli, reca disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica.
Relativamente agli articoli da 1 a 3, rileva, preliminarmente, che le norme in esame istituiscono, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, la dote educativa, un beneficio economico concesso su base annua, nel limite di spesa di cui all'articolo 4, tramite l'assegnazione di una carta elettronica nominale Carta), dell'importo massimo di 500 euro, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extrascolastiche espressamente indicate all'articolo 3.
Segnala, al riguardo, che le somme così corrisposte non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.
Evidenzia, inoltre, che i criteri e le modalità di assegnazione, di registrazione e di gestione della Carta, nonché l'importo della dote concessa nell'ambito delle risorse disponibili, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito.
Rileva, altresì, che la dote educativa è concessa, su richiesta, alle studentesse e agli studenti residenti nel territorio nazionale iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e del secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 45.000 euro.
Segnala che le norme prevedono, infine, che con un decreto interministeriale si disciplini l'istituzione di un'apposita sezione digitale del punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione, accessibile anche tramite app e che, attraverso tale sezione digitale, verrà gestito l'utilizzo della Carta e sarà curato l'accreditamento degli esercizi commerciali, degli enti e delle associazioni autorizzati a fornire i beni e i servizi previsti.
Al riguardo, per quanto riguarda il beneficio concesso quale dote educativa, sebbene lo stesso risulti modulabile in via amministrativa all'interno del limite di spesa previsto all'articolo 4, come si evince dalla Pag. 83norma stessa che indica esclusivamente l'importo massimo annuo del beneficio economico erogabile, pari a 500 euro, e prevede che i criteri e le modalità di assegnazione dello stesso siano stabiliti con decreto ministeriale nell'ambito delle risorse disponibili, ritiene comunque necessario che siano forniti i criteri utilizzati per la quantificazione del citato limite massimo di spesa, al fine di valutarne la congruità rispetto alla platea dei beneficiari.
Relativamente, invece, alla formulazione delle disposizioni, considera comunque necessario, da un lato, al comma 1 dell'articolo 1, aggiornare la decorrenza del beneficio, posto che quella indicata fa riferimento ad un esercizio ormai concluso, valutando l'opportunità di riferirla all'anno in cui sarà verosimilmente completato l'iter legislativo del provvedimento in esame, e, dall'altro lato, precisare, al successivo comma 4 del medesimo articolo 1, che l'importo della dote venga fissato, nell'ambito delle risorse del Fondo per la dote educativa di cui all'articolo 4, comma 1, anziché nell'ambito delle risorse disponibili, come previsto invece dal testo del provvedimento.
Infine, per quanto riguarda l'istituzione di un'apposita sezione digitale del punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione, osserva che la norma non quantifica le risorse necessarie per la realizzazione della medesima sezione digitale, né precisa se alla sua attuazione debba provvedersi mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito a tale aspetto ritiene, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo.
Per quanto riguarda l'articolo 4, rileva, preliminarmente, che le norme in esame istituiscono, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la dote educativa, con una dotazione di 3 miliardi di euro annui a partire dal 2023, destinato all'attuazione delle misure previste dagli articoli 1, 2 e 3 della legge in esame.
Evidenzia che, con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
Segnala, altresì, che le risorse del Fondo rappresentano il limite massimo di spesa, eventualmente rideterminabile senza superare tale soglia e che la gestione del Fondo è affidata al Ministero dell'istruzione e del merito, che cura il monitoraggio trimestrale della spesa e trasmette i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze.
In proposito, nel ribadire la necessità di aggiornare la decorrenza delle disposizioni, come già evidenziato con riferimento all'articolo 1, osserva che dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare il testo della disposizione, laddove stabilisce che con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del Fondo, si provvede a dare attuazione agli interventi previsti, al fine di coordinarlo con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stabiliti, sia i criteri e le modalità di assegnazione, di registrazione e di gestione della Carta, sia l'importo della dote concessa nell'ambito delle risorse disponibili.
Rileva, infine, che non appare del tutto chiara la disposizione di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4 che, prevedendo la possibilità di rideterminazione della dotazione del Fondo, e mantenendo comunque fermo il limite della spesa complessivamente autorizzata, sembrerebbe consentire una successiva eventuale rideterminazione del Fondo stesso solo in riduzione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante le seguenti modalità: quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di Pag. 84competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, e, quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
Al riguardo, fermo restando quanto osservato in merito ai profili di quantificazione, fa presente che entrambe le modalità di copertura previste dalla disposizione in commento non recano le necessarie disponibilità.
In particolare, per quanto riguarda la prima modalità di copertura finanziaria, rileva che, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, le residue disponibilità sul citato accantonamento del fondo speciale di parte corrente risultano pari a 634.000 euro per l'anno 2025, a 105.655.000 euro per l'anno 2026 e a 123.655.000 per l'anno 2027. Segnala, altresì, che il disegno di legge di bilancio per il 2026, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, ha previsto sul medesimo accantonamento uno stanziamento iniziale pari a 139.956.441 euro per l'anno 2026, a 153.956.441 euro per l'anno 2027 e a 151.956.441 per l'anno 2028 e che, in via generale, gli stanziamenti previsti sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si attestano di regola su valori di gran lunga inferiori rispetto alle riduzioni previste dalla disposizione in esame.
In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, osserva che il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta, in base alle risultanze della legge n. 142 del 2025, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, una dotazione pari a 59.778.543 euro per l'anno 2026 e a 60.778.543 euro per l'anno 2027.
Fa, inoltre, presente che il disegno di legge di bilancio per il 2026, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, conferma i predetti stanziamenti per gli anni 2026 e 2027, prevedendo una dotazione di 60.778.543 euro anche per l'anno 2028.
Alla luce di tali dati, rileva che il fondo in questione non reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti, a decorrere dall'anno 2026, dall'articolo in commento, quantificati in 3.000 milioni di euro annui, anche considerando l'ulteriore riduzione del Fondo medesimo disposta dal successivo articolo 6, comma 4.
Rileva, poi, che l'articolo 5 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione delle modalità per la realizzazione di specifiche e periodiche campagne di informazione destinate ai potenziali beneficiari della Carta attraverso tutti i canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché i principali organi di stampa, al fine di diffondere le informazioni relative alla Carta, e provvedono alla copertura finanziaria del relativo onere, complessivamente valutato in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Al riguardo, premessa la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità degli oneri, anche in considerazione del fatto che gli stessi sono indicati dalla norma in termini di mera previsione, «valutati in», anziché di limite massimo di spesa, «pari a».
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Al riguardo, fermo restando quanto osservato in merito ai profili di quantificazione, rammenta che il citato Fondo per le esigenze indifferibili, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, residue disponibilità per l'anno in corso pari a 11.858.558 euro.Pag. 85
Ciò posto, segnala, altresì, che, secondo quanto risulta dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, le previsioni assestate a legislazione vigente, riferite al citato capitolo di spesa, sono pari a 66.912.893 euro per l'anno 2026, a 236.278.938 euro per l'anno 2027 e a 351.812.099 euro per l'anno 2028. Precisa, inoltre, che il disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, attualmente all'esame del Senato, ha previsto sul medesimo capitolo di spesa uno stanziamento iniziale in misura pari a 203.090.865 euro per l'anno 2026, a 317.034.737 euro per l'anno 2027 e a 201.702.415 euro per l'anno 2028.
Tutto ciò considerato, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di procedere alla riduzione prevista dalla disposizione in commento senza che ciò pregiudichi la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del fondo medesimo.
Fa presente quindi che le disposizioni di cui all'articolo 6 prevedono la graduale estensione del tempo prolungato pomeridiano e la garanzia del servizio di mensa scolastica per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica delle studentesse e degli studenti del primo ciclo di istruzione. Segnala, inoltre, che per tali finalità viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, affidando ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del predetto fondo e provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
In proposito, ferma restando la necessità di aggiornare l'anno di decorrenza degli oneri, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti a quantificare gli oneri derivanti dall'estensione dell'orario scolastico pomeridiano e dalla garanzia del servizio di mensa per gli studenti del primo ciclo di istruzione, anche al fine di valutare la congruità della dotazione del Fondo che dovrebbe provvedere agli oneri stessi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che la disposizione in commento prevede che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
Per quanto attiene alle risorse oggetto di utilizzo con finalità di copertura finanziaria, ricorda che il Fondo per esigenze indifferibili di cui al citato articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, è iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e presenta, in base alle risultanze della legge n. 142 del 2025, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, una dotazione pari a 59.778.543 euro per l'anno 2026 e a 60.778.543 euro per l'anno 2027.
Fa, inoltre, presente che il disegno di legge di bilancio per il 2026, attualmente all'esame del Senato, conferma i predetti stanziamenti per gli anni 2026 e 2027, prevedendo una dotazione di 60.778.543 euro anche per l'anno 2028.
Alla luce di tali dati, rileva che il Fondo in questione non reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dall'articolo in commento, quantificato in 500 milioni di euro annui, anche considerando l'ulteriore riduzione del Fondo medesimo disposta dal precedente articolo 4, comma 2, lettera b).
Relativamente all'articolo 7, rileva, preliminarmente, che le norme in esame, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 20 milioni di euro annui dal 2025, prevedendo che le modalità di attuazione, i criteri di ripartizione delle risorse e di predisposizione dei patti educativi e dei progetti cui sono destinate le risorse medesime, siano definiti con decreto ministeriale.Pag. 86
In proposito, premessa la necessità di aggiornare la decorrenza delle disposizioni, come già evidenziato con riferimento all'articolo 1, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi utili alla quantificazione degli oneri derivanti dai patti educativi e dai progetti cui sono destinate le risorse dell'istituendo Fondo, anche al fine di valutare la congruità di quest'ultimo, posto che i medesimi oneri sono configurati dalla disposizione in termini di mera previsione di spesa, «valutati in» e non come limite massimo di spesa «pari a».
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In proposito, osserva preliminarmente che la predetta disposizione di copertura appare più correttamente riferirsi all'attuazione del solo articolo 7, piuttosto che alla proposta di legge in esame nel suo complesso.
Per quanto attiene alle risorse oggetto di utilizzo con finalità di copertura finanziaria, ricorda che il citato Fondo per le esigenze indifferibili, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non reca per l'anno in corso le occorrenti disponibilità, atteso che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, lo stesso presenta residue disponibilità, per l'anno in corso, pari a 11.858.558 euro.
Alla luce di quanto rappresentato, ravvisa, dunque, l'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, al fine di pervenire a una puntuale quantificazione dei relativi oneri, rilevando tuttavia l'opportunità di segnalare sin d'ora alla Commissione di merito come le disposizioni che recano la copertura finanziaria del provvedimento presentino numerose criticità.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la relatrice sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto evidenziato dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, propone di richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, che, in considerazione dell'iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, dovrà essere trasmessa entro il termine di sette giorni.
La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica entro il termine di sette giorni.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 18 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo».
Atto n. 336.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il Pag. 872024 concernente gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali».
Atto n. 337.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernente gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati».
Atto n. 338.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernente gli interventi relativi alla categoria «Conservazione di beni culturali».
Atto n. 339.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernente gli interventi relativi alla categoria «Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche».
Atto n. 340.
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole sugli Atti nn. 336, 337, 338, 339 e 340).
La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2025.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel ricordare che la Commissione ha avviato l'esame congiunto degli schemi di decreto in esame nella seduta del 12 novembre 2025, avverte che, non essendoci richieste di intervento, si procederà alla formulazione da parte del relatore delle proposte di parere su ciascun atto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo» (Atto n. 336), formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernente gli interventi relativi alla categoria “Fame nel mondo” (Atto n. 336);
preso atto dei contenuti dello schema di decreto e della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024, da cui si evince che:
le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2024 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 202.460.187 euro;
tale importo è stato determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in ordine alla devoluzione della quota allo Stato o alle confessioni religiose, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura finanziaria, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
il 63,6 per cento dai contribuenti che hanno optato per la devoluzione allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF ha espresso, in sede di dichiarazione dei redditi, una preferenza tra le categorie di intervento ammesse al riparto della quota devoluta alla diretta gestione statale in conformità a quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre Pag. 882019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
pertanto, una corrispondente quota dell'importo complessivo, pari a 128.764.679 euro, è stata ripartita tra le categorie relative a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti in occasione della dichiarazione dei redditi;
nell'ambito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento, pari a 73.695.508 euro, una quota pari al 20 per cento, corrispondente a 14.739.102 euro, è stata destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mentre la quota residua, pari a 58.956.406 euro, è stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria “Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”, introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;
la quota di competenza della categoria “Edilizia scolastica” è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 3.925.358 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;
per la categoria “Fame nel mondo” si sono riscontrati risparmi di spesa sui contributi erogati negli anni precedenti pari a 275.560 euro;
la quota oggetto di ripartizione destinata alla categoria “Fame nel mondo” per l'anno 2024 ammonta a 19.225.833,37 euro;
rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:
sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 31 istanze di accesso al contributo, per un importo complessivo di 9.408.695,10 euro;
a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 9.817.138,27 euro, che, in quanto non esaurito dagli interventi ammessi al contributo, sarà ripartito con successiva deliberazione dal Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
segnalata l'esigenza che, ai fini dell'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri relativa al riparto della somma residua non esaurita dagli interventi ammessi al contributo, di cui all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto in esame, siano adottate procedure di selezione comparativa degli interventi da finanziare, in linea con quelle seguite in via generale per la valutazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, assicurando un adeguato coinvolgimento delle Camere,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
Pag. 89La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sull'Atto n. 336.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernente gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali» (Atto n. 337), formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernente gli interventi relativi alla categoria “Calamità naturali” (Atto n. 337);
preso atto dei contenuti dello schema di decreto e della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024, da cui si evince che:
le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2024 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 202.460.187 euro;
tale importo è stato determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in ordine alla devoluzione della quota allo Stato o alle confessioni religiose, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura finanziaria, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
il 63,6 per cento dai contribuenti che hanno optato per la devoluzione allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF ha espresso, in sede di dichiarazione dei redditi, una preferenza tra le categorie di intervento ammesse al riparto della quota devoluta alla diretta gestione statale in conformità a quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
pertanto, una corrispondente quota dell'importo complessivo, pari a 128.764.679 euro, è stata ripartita tra le categorie relative a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti in occasione della dichiarazione dei redditi;
nell'ambito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento, pari a 73.695.508 euro, una quota pari al 20 per cento, corrispondente a 14.739.102 euro, è stata destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mentre la quota residua, pari a 58.956.406 euro, è stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria “Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”, introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;
la quota di competenza della categoria “Edilizia scolastica” è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Pag. 90alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 3.925.358 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;
per la categoria “Calamità naturali” si sono riscontrati risparmi di spesa sui contributi erogati negli anni precedenti pari a 379.776,78 euro;
la quota oggetto di ripartizione destinata alla categoria “Calamità naturali” per l'anno 2024 ammonta a 25.444.347,93 euro;
rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:
sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 22 istanze di accesso al contributo, per un importo complessivo di 24.652.921,94 euro;
a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 791.426 euro, che, in quanto non esaurito dagli interventi ammessi al contributo, sarà ripartito con successiva deliberazione dal Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
segnalata l'esigenza che, ai fini dell'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri relativa al riparto della somma residua non esaurita dagli interventi ammessi al contributo, di cui all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto in esame, siano adottate procedure di selezione comparativa degli interventi da finanziare, in linea con quelle seguite in via generale per la valutazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, assicurando un adeguato coinvolgimento delle Camere,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sull'Atto n. 337.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernente gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» (Atto n. 338), formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernente gli interventi relativi alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” (Atto n. 338);
preso atto dei contenuti dello schema di decreto e della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024, da cui si evince che:
le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2024 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferitePag. 91 al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 202.460.187 euro;
tale importo è stato determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in ordine alla devoluzione della quota allo Stato o alle confessioni religiose, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura finanziaria, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
il 63,6 per cento dai contribuenti che hanno optato per la devoluzione allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF ha espresso, in sede di dichiarazione dei redditi, una preferenza tra le categorie di intervento ammesse al riparto della quota devoluta alla diretta gestione statale in conformità a quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
pertanto, una corrispondente quota dell'importo complessivo, pari a 128.764.679 euro, è stata ripartita tra le categorie relative a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti in occasione della dichiarazione dei redditi;
nell'ambito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento, pari a 73.695.508 euro, una quota pari al 20 per cento, corrispondente a 14.739.102 euro, è stata destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mentre la quota residua, pari a 58.956.406 euro, è stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria “Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”, introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;
la quota di competenza della categoria “Edilizia scolastica” è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 3.925.358 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;
per la categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” si sono riscontrati risparmi di spesa sui contributi erogati negli anni precedenti pari a 2.627.447,64 euro;
la quota oggetto di ripartizione destinata alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” per l'anno 2024 ammonta a 9.612.323,09 euro;
rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:
sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 15 istanze di accesso al contributo, per un importo complessivo di 1.864.662,52 euro;
a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al Pag. 92finanziamento residua l'importo di 7.747.660,57 euro, che, in quanto non esaurito dagli interventi ammessi al contributo, sarà ripartito con successiva deliberazione dal Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
segnalata l'esigenza che, ai fini dell'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri relativa al riparto della somma residua non esaurita dagli interventi ammessi al contributo, di cui all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto in esame, siano adottate procedure di selezione comparativa degli interventi da finanziare, in linea con quelle seguite in via generale per la valutazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, assicurando un adeguato coinvolgimento delle Camere,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sull'Atto n. 338.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernente gli interventi relativi alla categoria «Conservazione di beni culturali» (Atto n. 339), formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernente gli interventi relativi alla categoria “Conservazione di beni culturali” (Atto n. 339);
preso atto dei contenuti dello schema di decreto e della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024, da cui si evince che:
le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2024 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 202.460.187 euro;
tale importo è stato determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in ordine alla devoluzione della quota allo Stato o alle confessioni religiose, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura finanziaria, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
il 63,6 per cento dai contribuenti che hanno optato per la devoluzione allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF ha espresso, in sede di dichiarazione dei redditi, una preferenza tra le categorie di intervento ammesse al riparto della quota devoluta alla diretta gestione statale in conformità a quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
pertanto, una corrispondente quota dell'importo complessivo, pari a 128.764.679 euro, è stata ripartita tra le categorie relative a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamentoPag. 93 energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti in occasione della dichiarazione dei redditi;
nell'ambito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento, pari a 73.695.508 euro, una quota pari al 20 per cento, corrispondente a 14.739.102 euro, è stata destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mentre la quota residua, pari a 58.956.406 euro, è stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria “Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”, introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;
la quota di competenza della categoria “Edilizia scolastica” è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 3.925.358 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;
per la categoria “Conservazione dei beni culturali” sui contributi erogati negli anni precedenti si sono registrati risparmi di spesa in misura pari a 642.574,75 euro, cui si aggiungono altresì le somme non attribuite in sede di ripartizione della quota relativa alla medesima categoria per l'anno 2023, pari a 4.830.460,92 euro, che per effetto di quanto stabilito dall'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state ugualmente riassegnate alla stessa categoria, in quanto la predetta disposizione ha introdotto, per le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025, un vincolo di destinazione delle risorse destinate alla categoria “Conservazione dei beni culturali” in favore di interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016;
la quota oggetto di ripartizione destinata alla categoria “Conservazione di beni culturali” per l'anno 2024 ammonta a 24.099.372,87 euro;
in base a quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 2-bis, del regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, nella vigenza del citato articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, esaurita la graduatoria degli interventi idonei di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, le risorse residue sono assegnate agli altri progetti presentati per la medesima categoria, dividendo la quota attribuita tra le aree geografiche del Nord Ovest, del Nord Est, del Centro, del Sud e delle Isole per le regioni Sicilia, Sardegna;
sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte tutte le 5 istanze riguardanti i beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, dei 3 progetti idonei dell'area Nord Ovest, dei primi 6 progetti idonei dell'area Nord Est, dei primi 9 progetti Pag. 94idonei dell'area Centro, dei primi 6 progetti idonei dell'area Sud e dell'unico progetto idoneo dell'area Isole, per un importo complessivo di 24.099.372,87 euro;
a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento non residuano, per l'anno 2024, importi da ripartire con successiva deliberazione dal Consiglio dei ministri,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sull'Atto n. 339.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernente gli interventi relativi alla categoria «Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» (Atto n. 340) formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernente gli interventi relativi alla categoria “Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche” (Atto n. 340);
preso atto dei contenuti dello schema di decreto e della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024, da cui si evince che:
le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2024 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 202.460.187 euro;
tale importo è stato determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in ordine alla devoluzione della quota allo Stato o alle confessioni religiose, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura finanziaria, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
il 63,6 per cento dai contribuenti che hanno optato per la devoluzione allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF ha espresso, in sede di dichiarazione dei redditi, una preferenza tra le categorie di intervento ammesse al riparto della quota devoluta alla diretta gestione statale in conformità a quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
pertanto, una corrispondente quota dell'importo complessivo, pari a 128.764.679 euro, è stata ripartita tra le categorie relative a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti in occasione della dichiarazione dei redditi;
nell'ambito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestionePag. 95 statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento, pari a 73.695.508 euro, una quota pari al 20 per cento, corrispondente a 14.739.102 euro, è stata destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mentre la quota residua, pari a 58.956.406 euro, è stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria “Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”, introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;
la quota di competenza della categoria “Edilizia scolastica” è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 3.925.358 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;
per la categoria “Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche” non si sono riscontrati risparmi di spesa sui contributi erogati negli anni precedenti;
rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:
sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 32 istanze di accesso al contributo, per un importo complessivo di 17.224.200,07 euro;
a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 41.732.206,38 euro, che, in quanto non esaurito dagli interventi ammessi al contributo, sarà ripartito con successiva deliberazione dal Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
segnalata l'esigenza che, ai fini dell'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri relativa al riparto della somma residua non esaurita dagli interventi ammessi al contributo, di cui all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto in esame, siano adottate procedure di selezione comparativa degli interventi da finanziare, in linea con quelle seguite in via generale per la valutazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, assicurando un adeguato coinvolgimento delle Camere,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sull'Atto n. 340.
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 332.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delegaPag. 96 di cui all'articolo 26, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, apporta disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Nel segnalare che il provvedimento medesimo è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere.
Per quanto concerne l'articolo 4, in merito alla piattaforma unica digitale per gli impianti a fonti rinnovabili, già istituita con il decreto legislativo n. 199 del 2021 e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), rileva che secondo la relazione tecnica le modifiche apportate includono anche gli interventi in attività libera e la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto agli oneri di gestione della piattaforma provvede il medesimo GSE. Rileva che tuttavia, dato che il citato GSE è incluso nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, maggiori spese si rifletterebbero sul saldo di indebitamento netto.
Fa presente, inoltre, che per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per le attività di realizzazione e gestione operativa della piattaforma a legislazione vigente si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, evidenziando che su tale fondo ricade anche la copertura degli oneri di cui all'articolo 12.
Evidenzia, altresì, che, secondo il quadro fornito dalla relazione tecnica all'articolo 12, la piattaforma è attualmente finanziata con 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
A suo avviso, andrebbe quindi chiarito se la piattaforma necessiti di opportuni adeguamenti infrastrutturali per adempiere alle nuove funzionalità, in particolare per gli interventi in attività libera.
Con riferimento agli articoli 7 e 8, osserva che l'articolo 7, comma 1, lettera c), nell'inserire il comma 3-bis all'articolo 8 del decreto legislativo n. 190/2024, relativo alla procedura abilitativa semplificata, designa il comune come punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva UE 2018/2001.
Analogamente, rileva che l'articolo 8, comma 1, lettera c), che inserisce il comma 2-bis all'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, nella procedura di autorizzazione unica designa la regione o l'ente delegato dalla medesima o il Ministero dell'ambiente come punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva UE 2018/2001.
Ciò premesso, rileva che andrebbe chiarito se la previsione secondo cui il comune o la regione o il Ministero procedente in qualità di amministrazione responsabile costituisce il punto di contatto possa determinare particolari adempimenti in capo alle amministrazioni citate, ulteriori rispetto a quelli attuabili nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Rappresenta che, in merito alla ridefinizione delle compensazioni territoriali in favore dei comuni interessati da procedure abilitative semplificate, in particolare all'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 6, pur se la relazione tecnica afferma che la disposizione non genera effetti negativi sulla finanza degli enti locali, andrebbero forniti maggiori elementi informativi, anche attraverso calcoli esemplificativi, per chiarire i relativi effetti finanziari, posto che si abbassa la soglia percentuale minima per le compensazioni dal 2 per cento allo 0,5 per cento, si introduce un limite temporale ai primi cinque anni precedentemente non previsto e si muta il parametro di riferimento dai proventi alla produzione attesa.
Per quanto riguarda, invece, le compensazioni a favore dei comuni nelle procedure di autorizzazione unica, contenute nell'articolo 8, osserva che la normativa vigente non prevede parametri di riferimento, né valori minimi e massimi, e, inoltre, definisce come eventuali le compensazioniPag. 97 che diventerebbero ora obbligatorie, ritenendo, pertanto, che le modifiche dovrebbero generare maggiori entrate per i comuni.
In relazione all'articolo 9, tenuto conto che la disposizione è finalizzata a ridurre i termini del procedimento di autorizzazione unica per gli interventi di revisione della potenza, comportando dunque una accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per tali interventi, fa presente che andrebbe assicurato che tale accelerazione possa essere gestita dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Per quanto concerne l'articolo 12, in merito ai profili di quantificazione dell'onere per la gestione da parte di Acquirente unico S.p.A. dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, fa presente che andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa la stima del numero dei meccanismi extragiudiziali nel primo triennio, indicativamente pari, secondo la relazione tecnica, a 150 procedure per il primo anno, 300 procedure per il secondo anno e 500 procedure a decorrere dal terzo anno, fornendo, ove possibile, l'andamento delle controversie negli anni precedenti e il loro rapporto rispetto al numero di procedure autorizzative.
Rileva, infatti, che tale stima, come si evince anche dai dati forniti dalla relazione tecnica, risulta determinante al fine della determinazione dei costi fissi riferiti al personale e dei costi variabili, mentre, per le altre tipologie di costo elencate dalla relazione tecnica, nel prendere atto della metodologia applicata per costruire le stime, segnala che andrebbero illustrati anche i dati e gli elementi in base ai quali si è pervenuti alla quantificazione proposta, evidenziando che, ad esempio, per i costi di personale risulterebbe nel terzo anno un contingente di sette persone con un onere unitario pari a circa 75.000 euro e per i professionisti esterni in qualità di decisori si prevede un compenso di 200 euro a procedura.
Evidenzia, poi, che il comma 5 del nuovo articolo 12-bis prevede che i decisori debbano avere terzietà ed esperienza nell'ambito delle procedure amministrative concernenti la realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché adeguata qualificazione professionale nei settori interessati.
Rileva, altresì, che la relazione tecnica afferma di basarsi sull'esperienza del servizio conciliazione gestito da Acquirente unico per conto di Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
Sulla stima di una percentuale di inammissibilità delle domande pari al 20 per cento, che incide al ribasso sulla stima degli oneri per i decisori, osserva che seppure tale percentuale è rilevabile nel servizio conciliazione attualmente gestito da Acquirente unico, la natura del nuovo meccanismo di gestione delle controversie coinvolge probabilmente soggetti con competenze più elevate rispetto alla generalità dei consumatori, trattandosi di proponenti la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti. A suo avviso, sembrerebbe più prudente considerare una percentuale di inammissibilità più bassa.
Relativamente ai profili di copertura dell'articolo 12, prende atto dei chiarimenti della relazione tecnica circa l'adeguatezza della dotazione del Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e che nessun pregiudizio è recato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse del Fondo.
Ricorda, inoltre, che il Fondo finanzia interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, rilevando, in ogni caso, che, in base all'articolo 19 della legge di contabilità, le leggi che comportano oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.Pag. 98
Per quanto concerne l'articolo 13, tenuto conto che la norma sembra estendere i casi in cui debba applicarsi la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di competenza statale e regionale, a taluni tipi di impianti fotovoltaici in determinate zone o aree, segnala che andrebbe assicurato che tali verifiche possano essere effettuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Da ultimo, con riferimento all'articolo 16, a suo avviso andrebbe assicurato che gli enti pubblici interessati dalla predetta procedura amministrativa possano effettuare le proprie attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, considerato che la norma sembra incrementare il numero degli interventi realizzabili tramite procedura abilitativa semplificata.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, l'inclusione nell'ambito di operatività della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili (SUER), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, degli interventi in attività libera, non richiede la realizzazione di adeguamenti infrastrutturali della medesima piattaforma, in quanto tale inclusione risulta attuabile nel quadro delle risorse destinate al funzionamento della piattaforma stessa, dal momento che la stima degli oneri effettuata all'atto dell'istituzione della medesima piattaforma già considerava anche i costi riferiti alle comunicazioni relative alle attività in edilizia libera.
Rileva, inoltre, che le novelle di cui agli articoli 7, comma 1, lettera c), e 8, comma 1, lettera c), che individuano, rispettivamente, nei comuni e nelle regioni o nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva UE 2018/2001, quale soggetto incaricato di guidare e agevolare il richiedente durante l'intera procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione e di rilascio dell'autorizzazione, non comportano ulteriori adempimenti per le amministrazioni interessate, che vi provvederanno, pertanto, con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Rappresenta, altresì, che le novelle introdotte all'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2014 dall'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 6), del presente schema di decreto, che dispongono l'abbassamento dal 2 per cento dei proventi allo 0,5 per cento del valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio degli impianti, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata, della soglia minima delle compensazioni territoriali che devono essere proposte dall'operatore economico nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 megawatt, non sono suscettibili di incidere negativamente sulle previsioni tendenziali di entrata degli enti locali.
Sottolinea, in particolare, che occorre considerare che il programma di compensazioni territoriali viene definito all'esito di un accordo tra l'operatore economico e il comune, che può in ogni caso applicare una percentuale superiore fino alla soglia massima del 3 per cento del predetto valore della produzione attesa.
Evidenzia che appare, comunque, opportuno riferire il valore delle compensazioni territoriali da concordare con i comuni al valore economico della produzione attesa per il periodo di vita utile degli impianti, anziché ai soli primi anni di esercizio degli stessi.
Rappresenta, altresì, che le novelle introdotte al predetto decreto legislativo n. 190 del 2014 dall'articolo 9, comma 1, del presente schema di decreto, sono volte a ridurre, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 «RED III», i termini per la definizione dei procedimenti di autorizzazione per interventi di revisione della potenza degli impianti o l'installazione di pompe di calore e ai relativi adempimenti, che si pongono in continuità rispetto alle vigenti disposizioni del medesimo decreto legislativo, le amministrazioni interessate potranno provvedere nell'ambito delle risorsePag. 99 umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Fa presente, inoltre, che la stima del numero dei meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, gestiti dalla società Acquirente unico Spa, disciplinati ai sensi dell'articolo 12 del presente schema di decreto, è stata effettuata considerando il numero di ricorsi in materia di fonti rinnovabili attivati innanzi al giudice amministrativo, che sono risultati pari a 259 nell'anno 2022, a 276 nell'anno 2023, a 432 nell'anno 2024 e a 319 nell'anno in corso.
Evidenzia che, con riferimento agli oneri derivanti dalla progettazione, dallo sviluppo, dal collaudo e dalla manutenzione della piattaforma informatica a supporto del meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, è stata considerata la creazione di un sistema articolato in un'area riservata ai clienti, un'area riservata agli operatori e un'area di back office.
Rileva, altresì, che le risorse umane impiegate per il supporto al sistema informatico svolgeranno, in particolare, attività di sviluppo del medesimo sistema, anche di manutenzione ordinaria ed evolutiva, attività di assistenza agli utenti e al personale impiegato nelle funzioni di back office, attività di formazione del personale interessato.
Sottolinea che, ai fini della definizione del compenso da riconoscere ai professionisti esterni incaricati dell'attività di conciliazione si è considerato un valore per singola prestazione pari a 200 euro, prudenzialmente superiore al costo medio attualmente sostenuto dal Servizio Conciliazione gestito da Acquirente unico Spa per conto di ARERA, pari a circa 76 euro.
Rappresenta, inoltre, che si ritiene plausibile la stima di un tasso di inammissibilità delle domande pari al 20 per cento, alla luce dell'esperienza maturata nell'ambito dell'analogo servizio svolto dal Servizio Conciliazione gestito da Acquirente unico Spa.
Evidenzia, altresì, che le novelle di cui all'articolo 13 dello schema di decreto in esame, relative all'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di talune tipologie di impianti, sono volte a precisare l'ambito di applicazione delle disposizioni già vigenti, fermo restando che ai fini delle procedure di valutazione ambientale si applicano le tariffe definite sulla base della normativa vigente.
Rileva, infine, che le novelle di cui all'articolo 16 dello schema di decreto in esame determinano una limitata estensione degli interventi realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata e, pertanto, le amministrazioni interessate potranno provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 332);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, l'inclusione nell'ambito di operatività della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili (SUER), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, degli interventi in attività libera, non richiede la realizzazione di adeguamenti infrastrutturali della medesima piattaforma, in quanto tale inclusione risulta attuabile nel quadro delle risorse destinate al funzionamento della piattaforma stessa, dal momento che la stima degli oneri effettuata all'atto dell'istituzione della medesima piattaforma già considerava anche i costi riferiti alle comunicazioni relative alle attività in edilizia libera;
le novelle di cui agli articoli 7, comma 1, lettera c), e 8, comma 1, lettera c), che individuano, rispettivamente, nei comuni e Pag. 100nelle regioni o nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva UE 2018/2001, quale soggetto incaricato di guidare e agevolare il richiedente durante l'intera procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione e di rilascio dell'autorizzazione, non comportano ulteriori adempimenti per le amministrazioni interessate, che vi provvederanno, pertanto, con le risorse disponibili a legislazione vigente;
le novelle introdotte all'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2014 dall'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 6), del presente schema di decreto, che dispongono l'abbassamento dal 2 per cento dei proventi allo 0,5 per cento del valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio degli impianti, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata, della soglia minima delle compensazioni territoriali che devono essere proposte dall'operatore economico nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 megawatt, non sono suscettibili di incidere negativamente sulle previsioni tendenziali di entrata degli enti locali;
in particolare, occorre considerare che il programma di compensazioni territoriali viene definito all'esito di un accordo tra l'operatore economico e il comune, che può in ogni caso applicare una percentuale superiore fino alla soglia massima del 3 per cento del predetto valore della produzione attesa;
appare, comunque, opportuno riferire il valore delle compensazioni territoriali da concordare con i comuni al valore economico della produzione attesa per il periodo di vita utile degli impianti, anziché ai soli primi anni di esercizio degli stessi;
le novelle introdotte al predetto decreto legislativo n. 190 del 2014 dall'articolo 9, comma 1, del presente schema di decreto, sono volte a ridurre, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 “RED III”, i termini per la definizione dei procedimenti di autorizzazione per interventi di revisione della potenza degli impianti o l'installazione di pompe di calore e ai relativi adempimenti, che si pongono in continuità rispetto alle vigenti disposizioni del medesimo decreto legislativo, le amministrazioni interessate potranno provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
la stima del numero dei meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, gestiti dalla società Acquirente unico Spa, disciplinati ai sensi dell'articolo 12 del presente schema di decreto, è stata effettuata considerando il numero di ricorsi in materia di fonti rinnovabili attivati innanzi al giudice amministrativo, che sono risultati pari a 259 nell'anno 2022, a 276 nell'anno 2023, a 432 nell'anno 2024 e a 319 nell'anno in corso;
con riferimento agli oneri derivanti dalla progettazione, dallo sviluppo, dal collaudo e dalla manutenzione della piattaforma informatica a supporto del meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, è stata considerata la creazione di un sistema articolato in un'area riservata ai clienti, un'area riservata agli operatori e un'area di back office;
le risorse umane impiegate per il supporto al sistema informatico svolgeranno, in particolare, attività di sviluppo del medesimo sistema, anche di manutenzione ordinaria ed evolutiva, attività di assistenza agli utenti e al personale impiegato nelle funzioni di back office, attività di formazione del personale interessato;
ai fini della definizione del compenso da riconoscere ai professionisti esterni incaricati dell'attività di conciliazione si è considerato un valore per singola prestazione pari a 200 euro, prudenzialmente superiore al costo medio attualmente sostenuto dal Servizio Conciliazione gestito da Acquirente unico Spa per conto di ARERA, pari a circa 76 euro;
Pag. 101si ritiene plausibile la stima di un tasso di inammissibilità delle domande pari al 20 per cento, alla luce dell'esperienza maturata nell'ambito dell'analogo servizio svolto dal Servizio Conciliazione gestito da Acquirente unico Spa;
le novelle di cui all'articolo 13 dello schema di decreto in esame, relative all'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di talune tipologie di impianti, sono volte a precisare l'ambito di applicazione delle disposizioni già vigenti, fermo restando che ai fini delle procedure di valutazione ambientale si applicano le tariffe definite sulla base della normativa vigente;
le novelle di cui all'articolo 16 dello schema di decreto in esame determinano una limitata estensione degli interventi realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata e, pertanto, le amministrazioni interessate potranno provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
Con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 6), valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: del valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto con le seguenti: del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.10.
SEDE REFERENTE
Martedì 18 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 19.
DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica.
C. 2678 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 novembre 2025.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che, con riferimento al provvedimento in esame, sono state presentate 203 proposte emendative (vedi allegato).
In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento.
Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. In tale contesto, si è considerato, in particolare, che il provvedimento reca prevalentemente disposizioni volte a prevedere finanziamenti per interventi da realizzare in vari ambiti nell'anno 2025.Pag. 102
Fa presente che, alla luce di tali criteri, sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:
Cattoi 1.19, che modifica la disciplina relativa all'importo che la società Autobrennero Spa è tenuta a versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, al fine di includere tra i costi operativi considerati nella determinazione del margine operativo lordo anche la quota accantonata annualmente al fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla realizzazione delle infrastrutture connesse;
Baldino 2.2, che modifica la disciplina della detrazione fiscale applicabile alle spese sostenute dai giovani per la stipula di contratti di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale;
D'Orso 2.3, che prevede un rifinanziamento permanente del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
Carmina 2.8, che istituisce in via permanente un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per rimborsare gli oneri di viaggio e di soggiorno sostenuti da specifiche categorie di assistiti del Servizio sanitario nazionale che per ragioni di necessità e urgenza debbano usufruire di prestazioni sanitarie presso strutture che non appartengono alla propria regione di provenienza;
Amorese 2.11, che include gli oneri sostenuti dalle imprese editrici per la temporanea sostituzione di un lavoratore subordinato a tempo indeterminato con personale assunto con contratto a tempo determinato nei costi rimborsabili nell'ambito dei contributi destinati alle imprese editrici di quotidiani e periodici;
Pastorella 2.01, che esclude l'applicazione delle disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche alle reti di distribuzione dei contenuti e rinvia a un atto secondario la definizione di linee guida per promuovere l'utilizzo delle medesime reti nei progetti di trasferimento tecnologico;
Alfonso Colucci 2.02, che rifinanzia in via permanente il Fondo per il credito ai giovani e modifica la procedura di adozione degli atti normativi secondari alla determinazione delle finalità, delle modalità di gestione e dei criteri di utilizzazione delle risorse del medesimo Fondo;
Pisano 2.03, che rifinanzia, per gli anni 2025 e 2026, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale;
Pisano 2.04, che rifinanzia, per gli anni 2025 e 2026, il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
Lucaselli 3.1, che riconosce un contributo, per gli anni 2026, 2027 e 2028, per promuovere la produzione di acciaio mediante fusione di rottami e materiali di riciclo, prevedendo altresì la destinazione, nei medesimi anni, di una parte dei proventi delle aste delle quote di emissione al potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica e al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa;
Squeri 3.2, che riconosce un contributo, per gli anni 2026, 2027 e 2028, agli operatori della logistica e del settore del trasporto delle merci per conto terzi per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei veicoli utilizzati;
Bagnai 3.4, che proroga dal 31 dicembre 2025 al 2028 l'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e per l'adeguamento del traforo del Gran Sasso e attribuisce al Commissario straordinario per la velocizzazione e il potenziamento della linea ferroviaria adriatica le competenze relative all'affidamento e alla realizzazione della piattaforma logistica di Valle Ufita;
Morfino 3.10, che incrementa, per gli anni 2026, 2027 e 2028, l'autorizzazione di Pag. 103spesa relativa al finanziamento del Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti riguardanti gli invasi, destinando l'incremento alla realizzazione di interventi per contrastare la crisi idrica della Regione Siciliana;
Montemagni 3.12, che reca un'autorizzazione di spesa, per l'anno 2026, per la definizione delle pendenze in essere con i concessionari delle autostrade A10, A11, A12 e A15;
Torto 3.13, che reca un'autorizzazione di spesa, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per il finanziamento del programma strade sicure per il controllo dei ponti, dei viadotti e dei tunnel dell'autostrada A24-A25;
Ilaria Fontana 3.14, che dispone l'incremento, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa per il potenziamento, la riqualificazione e l'adeguamento della strada statale Salaria;
Baldino 3.15, che dispone l'incremento, in via permanente, dell'autorizzazione di spesa in favore della strada statale Jonica;
Santillo 3.16, che incrementa, in via permanente, il Fondo per il finanziamento della progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici;
gli identici Pella 3.18, Cattoi 3.20, Roggiani 3.21 e Steger 3.22, che consentono ai comuni e alle città metropolitane di utilizzare i ribassi d'asta derivanti dalle gare relative agli interventi finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR di cui sono soggetti attuatori per il pagamento dei premi di accelerazione previsti dal codice dei contratti pubblici;
gli identici Steger 3.23, Pella 3.24 e Roggiani 3.25, che estendono anche agli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR le disposizioni che consentono agli enti locali responsabili dell'attuazione dei medesimi interventi di richiedere l'integrazione del contributo a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, nella misura massima dell'80 per cento del contributo già assegnato, in ragione di esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dei predetti interventi;
Morfino 3.27, che rifinanzia, in via permanente, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
Ilaria Fontana 3.28, che rifinanzia, per gli anni 2026, 2027 e 2028, l'autorizzazione di spesa relativa destinata a un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;
Comaroli 3.29, che reca disposizioni in materia di cessione di aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito delle convenzioni urbanistiche;
gli identici Pella 3.40, Roggiani 3.41 e Steger 3.42, che riaprono fino al 10 marzo 2026 i termini per la trasmissione, da parte degli enti locali attuatori di interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR o del PNC, delle istanze volte a chiedere la rideterminazione del contributo a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili motivata da esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dei medesimi interventi;
Comaroli 3.43, che destina le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca al finanziamento agevolato di investimenti da destinare ai gestori del servizio idrico integrato;
Maccanti 3.48, che autorizza l'apertura di una contabilità speciale in favore del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino;
Pag. 104Comaroli 3.49, che rende facoltativo il collocamento fuori ruolo del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi relativi al polo logistico di Alessandria Smistamento e il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara;
Davide Bergamini 3.51, che istituisce un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento di spese relative all'acquisto di test genomici e la realizzazione di infrastrutture di sequenziamento del genoma completo per le indagini relative alla tossinfezione alimentare;
Mascaretti 3.54, che modifica la disciplina relativa ai contratti assicurativi o alle altre garanzie finanziarie che devono essere stipulati a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale;
Maccanti 3.55, che autorizza una spesa, per gli anni 2025 e 2026, a titolo di contribuzione dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL);
Squeri 3.56, che autorizza la modifica di una disposizione regolamentare relativa all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché all'imposta sui bitumi;
Lucaselli 3.57, che istituisce un credito di imposta, per gli anni 2026, 2027 e 2028, per le attività di design e ideazione estetica;
gli identici Cavandoli 3.62, Sportiello 3.63, Lancellotta 3.64 e Casasco 3.65, che recano una disposizione di interpretazione autentica in materia di esclusione dal reddito da lavoro dipendente delle forme di welfare aziendale relative ai servizi educativi;
Pisano 3.68, che estendono la platea dei beneficiari del bonus psicologo incrementando conseguentemente la relativa autorizzazione di spesa a decorrere dall'anno 2026;
Osnato 3.69, che reca disposizioni per la riassegnazione delle risorse assegnate ai confidi ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 e non impiegate ai sensi della disciplina vigente;
La Salandra 3.70, che modifica la disciplina relativa al mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo da parte dei soggetti che a causa di calamità naturali o di eventi eccezionali epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza;
Cannata 3.71, che incrementa la dotazione del Fondo per le demolizioni delle opere abusive;
gli identici Simiani 3.01, Steger 3.02 e Pisano 3.03, che estendono l'applicabilità di disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori;
Amato 3.04, che reca disposizioni di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS;
Pisano 3.05, che prevede che, a determinate condizioni, le pensioni a favore dei superstiti non concorrano alla formazione del reddito ai fini fiscali;
Cattoi 3.06, che modifica le causali che danno titolo alla corresponsione della cassa integrazione guadagni ordinaria;
gli identici Bonetti 3.07 e Morrone 3.09, nonché gli identici Marattin 3.010 e Del Barba 3.011, che modificano la disciplina in materia di incompatibilità con la partecipazione a società titolari dell'esercizio delle farmacie private;
Lucaselli 3.013, che reca diverse autorizzazioni di spesa di carattere pluriennale relative a spese in ambiti di competenza del Ministero dell'interno;
Pag. 105gli identici Comaroli 3.014 e D'Attis 3.015, che prevedono l'inserimento nei contratti e negli atti che disciplinano l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di clausole di revisione periodica delle tariffe;
Casasco 3.016 e gli identici Comaroli 3.017 e D'Attis 3.019, che recano disposizioni di interpretazione autentica in materia di riporto delle perdite fiscali;
Dara 3.020, nonché gli identici Barabotti 3.021 e Casasco 3.022, che recano disposizioni in materia di tassazione dei veicoli aziendali;
Lucaselli 3.023, che, per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, rifinanzia le autorizzazioni di spesa per i contratti di sviluppo e per la promozione e la comunicazione degli interventi in materia di made in Italy e istituisce un Fondo per le tecnologie abilitanti;
Peluffo 3.024 e Squeri 3.025, che prevedono la costituzione di una piattaforma per il monitoraggio delle attività di produzione, lavorazione e stoccaggio di oli minerali e modifica la relativa disciplina sanzionatoria;
Bonafè 3.027, che estende all'anno 2026 il riconoscimento dell'integrazione al reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda;
Bonafè 3.028, che istituisce, per l'anno 2026, un fondo per mitigare la crisi economica del settore della moda;
Bonafè 3.029 e 3.030, che istituiscono, per gli anni 2025 e 2026, fondi volti a erogare contributi a ristoro del calo degli ordinativi a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori;
Fossi 3.031, che reca stanziamenti, per gli anni 2025 e 2026, per far fronte alle esigenze connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'anno 2023 nella regione Toscana;
Pella 4.37, che incrementa di una unità la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Bof 4.01, che reca una disciplina del regime fiscale e previdenziale applicabile ai maestri di sci;
Roggiani 5.2, che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di concorso alla finanza pubblica, dei contributi e dei fondi di parte corrente spettanti per il triennio 2025-2027 alle province e alle città metropolitane;
Pisano 5.4, che destina una quota delle risorse spettanti alla Regione siciliana a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2025-2027, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2026, all'Azienda idrica comuni agrigentini;
Mancini 5.5, che esclude l'applicazione al comune di Roma Capitale delle modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale;
gli identici Roggiani 5.7 e Steger 5.8, che sopprimono le disposizioni dell'articolo 1, commi da 557 a 562, della legge finanziaria 2007 finalizzate al contenimento della spesa di personale delle regioni e degli enti locali;
gli identici Pella 5.9, Roggiani 5.10 e Steger 5.11, che modificano la disciplina sanzionatoria dell'abbandono di rifiuti non pericolosi commesso mediante l'utilizzo di veicoli a motore;
gli identici Roggiani 5.13, Pella 5.14 e Steger 5.15, che attribuiscono al Sindaco del comune in cui è stata commessa la violazione la competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche con riferimento alla fattispecie di abbandono di rifiuti pericolosi di cui all'articoloPag. 106 255, comma 1.2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Bonafè 5.16, che reca disposizioni di interpretazione autentica in materia di investimenti ammissibili al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013;
gli identici Roggiani 5.01 e Steger 5.02, che rideterminano gli obiettivi di servizio per gli anni 2026 e 2027 con riferimento alla fornitura del servizio di asilo nido;
Urzì 5.03, che modifica la disciplina relativa alla presentazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato nell'ambito delle procedure relative al dissesto degli enti locali e che riconosce anticipazioni negli anni 2026, 2027 e 2028 in favore di determinati enti in dissesto;
Frijia 5.04, che reca disposizioni in materia di conferimento di incarichi di segretario comunale e provinciale;
gli identici Roggiani 5.05 e Steger 5.06, che recano disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2030 per l'affidamento dell'incarico di segretario comunale nei comuni di minori dimensioni demografiche a dipendenti dei medesimi comuni inquadrati nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;
Giorgianni 5.07, che reca disposizioni di interpretazione autentica al fine di escludere la concorrenza dei rimborsi di spese analiticamente documentate alla formazione del reddito imponibile per i contribuenti che applicano il regime forfetario;
Osnato 5.08, che consente la sospensione nell'ordinamento italiano delle convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio nei casi in cui una giurisdizione estera sospenda l'applicazione delle medesime convenzioni;
Malaguti 5.09, che esclude, in taluni casi, la revoca dei contributi riferiti agli anni 2021 e 2022 assegnati a enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative nonché rifinanzia, per l'anno 2026, il Fondo per l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria, modificandone i beneficiari;
Angelo Rossi 5.012, che modifica la disciplina delle agevolazioni contributive riconosciute ai datori di lavoro agricolo;
gli identici Pella 5.013, Steger 5.015 e Roggiani 5.016, che escludono, fino al 31 dicembre 2028, il blocco di taluni trasferimenti agli enti locali in caso di mancata presentazione, nei termini previsti, dei documenti contabili alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard;
Sbardella 5.019, che disciplina, a decorrere dall'anno 2026, le modalità di recupero da parte del Ministero dell'interno dei contributi alla finanza pubblica degni enti territoriali e delle risorse riferite all'emergenza COVID-19 risultanti eccedenti a seguito delle verifiche effettuate a consuntivo;
Giovine 5.020, che modifica la disciplina della cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari nei casi di acquisto di immobili contestualmente concessi in locazione al debitore;
Pella 5.023, che inserisce il Gruppo FVG Plus nel novero dei soggetti ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
gli identici Steger 5.033, Roggiani 5.034 e Pella 5.035, che modificano la disciplina dell'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti locali;
Pag. 107gli identici Bonetti 6.01 e Barabotti 6.02, che prevedono che l'imposta di bollo che le imprese di assicurazione sono tenute a versare per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita si consideri come acconto della prestazione da erogare alla scadenza o al riscatto della polizza;
gli identici Bonetti 6.03 e Barabotti 6.04, che recano disposizioni relative alle garanzie rilasciate da SACE Spa in favore di imprese di assicurazione e organismi di investimento collettivo del risparmio;
Peluffo 6.05, che innalza il limite dei ricavi previsto per l'accesso al credito di imposta per le commissioni addebitate per i pagamenti elettronici;
Gusmeroli 6.06, che prevede, per il periodo di imposta 2025, il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi inferiori a 170.000 euro;
Peluffo 6.07, che esclude l'applicazione dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961 per le imprese di assicurazione che sono tenute alla stipula delle polizze catastrofali;
Peluffo 6.08, che innalza l'importo del costo degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio deducibile dalle imposte sui redditi;
Peluffo 6.09, che introduce una detrazione fiscale riferita alle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali;
Peluffo 6.010, che escludono la concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme erogate dal datore di lavoro per acquisti di libri e biglietti per spettacoli di musica dal vivo;
Matera 6.011, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di detassazione di contributi e indennità a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19;
gli identici Lucaselli 6.012, Casasco 6.013 e Cattoi 6.014, che recano una disposizione di interpretazione autentica in materia di integrazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto;
Morgante 6.015, che consente l'utilizzo delle risorse destinate all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle scuole anche per sistemi di videosorveglianza finalizzati a tutelare il patrimonio delle medesime strutture;
Varchi 6.017, che detta disposizioni in materia di risorse destinate alla contrattazione collettiva per il personale della polizia locale;
Ferrari 6.020, che reca disposizioni in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, finalizzate a includere nella relativa disciplina gli alloggi costruiti nelle province autonome di Trento e di Bolzano concessi o assegnati a personale civile e militare delle forze di polizia.
Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità testé comunicate è fissato alle ore 11 di domani, mercoledì 19 novembre, e che, alle ore 15 della medesima giornata, sarà data comunicazione dell'esito delle medesime richieste.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 19.05.