SEDE CONSULTIVA
Martedì 18 novembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Stefano CANDIANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 13.35.
Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
C. 2528 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Mariangela MATERA (FDI), relatrice, segnala anzitutto che il provvedimento si compone di 14 articoli, di cui espone sinteticamente il contenuto soffermandosi, in particolare, sulle disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.
L'articolo 1 introduce all'interno del codice penale il nuovo reato di femminicidio, fattispecie specifica di omicidio volta a sanzionarePag. 160 con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Viene poi modificato il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi estendendo, da un lato, il novero dei soggetti passivi e, dall'altro lato, introducendo una nuova circostanza aggravante, qualora la condotta sia commessa con le modalità stabilite per il reato di femminicidio.
L'articolo 2 prevede la presentazione annuale alle Camere di una relazione del Ministro della giustizia sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne contenute nel disegno di legge in esame.
L'articolo 3 apporta modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, nonché alle norme di coordinamento e transitorie del medesimo codice.
L'articolo 4 reca un complesso di disposizioni finanziarie volte ad assicurare una più piena tutela agli orfani di femminicidio, attraverso modifiche al sistema di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti e alle modalità di accesso al gratuito patrocinio.
L'articolo 5 interviene sul regime di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere.
L'articolo 6 consente di promuovere campagne di sensibilizzazione e iniziative formative e didattiche in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale.
L'articolo 7 istituisce presso il Ministero della salute un tavolo tecnico permanente al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti.
L'articolo 8 prevede un potenziamento delle iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.
L'articolo 9 consente alle vittime di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici di accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, per ricevere informazioni e orientamento.
L'articolo 10 reca modifiche di coordinamento delle norme di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero conseguenti all'introduzione del reato di femminicidio e delle relative aggravanti.
Evidenzia, quindi, che è di competenza della Commissione Finanze l'articolo 11 del provvedimento, con il quale si estende l'applicazione della cosiddetta registrazione a debito ai fini dell'imposta di registro, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, ai provvedimenti di esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dal reato di omicidio commesso ai danni, tra gli altri, del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile o di persona stabilmente convivente, nonché dei danni derivanti dal reato di femminicidio. Rammenta che la prenotazione a debito è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento immediato, ai fini del successivo eventuale recupero. Il disegno di legge in esame ha l'obiettivo di prevedere un regime di favore, che consente di procedere alla registrazione delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti di reato senza contemporaneo pagamento da parte del danneggiato delle imposte di registro dovute. Anche alla luce delle indicazioni di prassi (risposta dell'Agenzia delle Entrate a un'istanza di interpello, n. 186 del 2023) in tali casi il legislatore ha previsto una deroga al generale principio della solidarietà nel pagamento dell'imposta di registro, prevedendo che l'imposta non possa essere recuperata nei confronti del soggetto danneggiato. Per determinare la prenotazione a debito è sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti sotto il profilo penale; in tal modo, si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare l'imposta di registro in virtù del vincolo di solidarietà citato in precedenza.Pag. 161
Segnala che, nei fatti, con l'introduzione di tale regime di favore si dispone che non deve essere pagata l'imposta sul risarcimento dovuto alle vittime di omicidio e femminicidio finché queste ultime non lo ricevono in concreto, al fine di non gravare di ulteriori spese coloro che sono danneggiati dai delitti citati. La disposizione introdotta si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025; non si fa luogo al rimborso di somme già corrisposte dal creditore all'amministrazione finanziaria anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame per la registrazione degli atti giudiziari, tra cui le sentenze di risarcimento del danno e i collegati atti esecutivi della stessa. Con riferimento alla copertura finanziaria, si prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 11 in esame, valutati in 900 mila euro per l'anno 2025 e 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025.
L'articolo 12 estende l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in deroga ai limiti di reddito, anche alle persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato e di tentato femminicidio.
L'articolo 13 reca disposizioni di coordinamento e, infine, l'articolo 14 contiene le disposizioni finanziarie.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1) sul provvedimento in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato 1).
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
Emendamenti C. 2574 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere).
La Commissione inizia l'esame dell'ulteriore proposta emendativa riferita al provvedimento e dei relativi subemendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.
Stefano CANDIANI, presidente, fa presente che la Commissione esamina oggi, ai fini dell'espressione del parere alla XIV Commissione, l'articolo aggiuntivo dei Relatori 4.0100 e i relativi subemendamenti Caramanna 0.4.0100.1 e Bagnai 0.4.0100.3 (vedi allegato 2), presentati al disegno di legge C. 2574 presso la XIV Commissione e trasmessi in quanto attinenti ad ambiti di competenza della Commissione Finanze.
Rammenta quindi che al parere della Commissione sugli emendamenti è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora invece la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo, ma l'emendamento potrà in ogni caso essere ripresentato in Assemblea.
Intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Lovecchio, formula una proposta di parere sulla proposta emendativa trasmessa e sui relativi subemendamenti (vedi allegato 3), che illustra.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata (vedi allegato 3).
La seduta termina alle 13.40.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 18 novembre 2025. — Presidenza del presidente Stefano CANDIANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 13.40.
Pag. 162Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Atto n. 319.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2025.
Stefano CANDIANI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 19 novembre 2025. Segnala altresì che è pervenuta l'intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato e che, pertanto, la Commissione è nelle condizioni di esprimersi.
Intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole De Palma, formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4) sul provvedimento in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata (vedi allegato 4).
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.
Atto n. 321.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2025.
Mariangela MATERA (FDI), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 5), che illustra.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (vedi allegato 5).
La seduta termina alle 13.50.