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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 novembre 2025
586.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 212

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Atto n. 314.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Isabella DE MONTE (FI-PPE), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 231 del 2007, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cosiddetta AMLD6).
  Il predetto articolo 74 modifica l'articolo 30, paragrafo 5, primo e secondo comma, della direttiva (UE) 2015/849, escludendo l'accesso generalizzato del pubblico ai dati e alle informazioni sulla titolarità delle società e persone giuridiche private e prevedendo che l'accesso sia consentito, oltre che alle autorità competenti e ai soggetti obbligati, alle sole persone o organizzazioni che abbiano dimostrato un interesse legittimo all'accesso. Tale modifica è volta ad allineare la direttiva (UE) 2015/849 alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 22 novembre 2022, nelle cause riunite C-37/20 e C-601/20, che ha annullato la modifica introdotta dalla direttiva (UE) 2018/843 all'articolo 30, paragrafo 5, della suddetta direttiva (UE) 2015/849, che prevedeva un accesso generalizzato del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle persone giuridiche private.
  Ricorda inoltre che la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2025/0276 per mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/1640: il presente atto costituisce dunque un primo passaggio per scongiurare l'avanzamento della procedura.
  Lo schema di decreto in esame è emanato ai sensi della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024) e si compone di tre articoli.
  Per quanto di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 interviene sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (cosiddetto decreto antiriciclaggio) in senso restrittivo sulla disciplina dell'accesso alla sezione del registro delle imprese ove si conservano le informazioni relative ai titolari effettivi delle persone giuridiche (cosiddetto registro dei titolari effettivi).
  Evidenzia che la direttiva in recepimento legittima all'accesso, oltre alle autorità e ai soggetti obbligati che restano confermati, «qualsiasi persona od organizzazione che ha dimostrato un interesse legittimo»: lo schema di decreto in esame traspone tale nozione nell'ordinamento nazionale legittimando i «soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondentePag. 213 a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata». Sul punto rileva che una dicitura del tutto analoga è già impiegata nell'ordinamento nazionale (articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 125 del 2019, che ha modificato l'accesso al Registro delle imprese in materia di persone giuridiche e di trust in attuazione di una disposizione della direttiva (UE) 2018/843 recante previsioni analoghe a quelle ora in esame); anche alla luce di tale elemento ritiene di non formulare osservazioni circa la correttezza del recepimento della normativa europea.
  Per concludere, non ricorrendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione e considerato che il presente schema di decreto concorre a superare la predetta procedura di infrazione per mancato recepimento, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.
Atto n. 317.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2025.

  Rachele SILVESTRI (FDI), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione.
Atto n. 318.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), presidente e relatore, rileva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo in esame, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttiva (UE) 2018/2001 e la direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione, dà attuazione alle deleghe previste dall'articolo 1 della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024).
  Evidenzia che la direttiva (UE) 2024/1711 sul miglioramento dell'assetto del mercato elettrico prevedeva come termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri il 17 gennaio 2025, fatta eccezione per alcune disposizioni. Il 26 marzo 2025 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora aprendo così la procedura d'infrazione n. 148 del 2025 ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.
  Ricorda altresì che la direttiva oggetto di recepimento rientra in un pacchetto di iniziative della Commissione europea per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia in conseguenza della crisi energetica (determinatasi a partire dal 2022), il cui obiettivoPag. 214 è quello di fornire agli Stati membri strumenti per fare fronte al presentarsi di situazioni emergenziali e fa parte della recente riforma del mercato elettrico dell'Unione europea, nota come Electricity Market Design Reform, adottata nel luglio 2024, che rappresenta il quinto pacchetto energia dell'UE.
  Come rilevato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione alle politiche dell'UE nel campo del mercato interno dell'energia elettrica e, in tale contesto, le principali modifiche e integrazioni al quadro normativo vigente attengono alla disciplina degli accordi di connessione flessibile, al diritto del cliente finale ad un contratto a prezzo dinamico e a tempo determinato con prezzo fisso, alla gestione del rischio del fornitore, alla protezione dalle interruzioni della fornitura, alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile, all'integrazione dei compiti e delle funzioni del gestore della rete di distribuzione, nonché all'aggiornamento dei compiti dell'ARERA.
  Venendo al contenuto del provvedimento, esso si compone di dieci articoli.
  Gli articoli dall'1 al 5 apportano modifiche al decreto legislativo n. 210 del 2021 di attuazione della direttiva (UE) 2019/944.
  Segnala in particolare che, in coerenza con le disposizioni della direttiva (UE) 2024/1711, l'articolo 2 estende la possibilità per i clienti finali di stipulare accordi di condivisione dell'energia e introduce il diritto ad avere più punti di misurazione.
  Al comma 1, lettera b), il medesimo articolo, in linea con quanto previsto dalla citata direttiva, istituisce il diritto per tutti i clienti finali (su loro richiesta) di ottenere un contratto a prezzo fisso e a tempo determinato (per la durata minima di un anno) con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200.000 mila clienti finali.
  Come ribadisce la relazione illustrativa, per quanto attiene alle disposizioni del comma 1, esse mirano pertanto a garantire a tutti i clienti, indistintamente, il diritto a forniture a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno, nonché a rafforzare l'informazione e la chiarezza sulle condizioni della fornitura di energia elettrica. I consumatori dovrebbero avere accesso a una più vasta gamma di offerte così da poter scegliere il contratto che corrisponde alle loro esigenze, sulla base di informazioni adeguate e rafforzate. Queste disposizioni si conformerebbero a quanto previsto in materia di diritti dei consumatori dalla direttiva (UE) 2024/1711.
  Ulteriori disposizioni rilevanti sono contenute nell'articolo 5, che, tra gli altri profili, formalizza la figura dell'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile, un soggetto terzo che può gestire per conto dei partecipanti la comunicazione, i contratti, la fatturazione e il funzionamento degli impianti di generazione di energia (limitatamente a progetti fino a 6 MW) e stabilisce altresì i diritti fondamentali dei clienti attivi, fra cui lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa e l'accesso a meccanismi di risoluzione delle controversie.
  L'articolo 6 interviene modificando il decreto legislativo n. 199 del 2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, mentre l'articolo 7 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.
  L'articolo 8 apporta modifiche al decreto legislativo n. 79 del 1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE, che detta norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, mentre l'articolo 9 detta le tempistiche entro cui l'ARERA deve adottare i provvedimenti attuativi per rendere operative le norme precedentemente introdotte.
  Alla luce della disamina svolta, non ravvisando disposizioni contrarie all'ordinamentoPag. 215 dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Atto n. 319.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Alberto BAGNAI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
  Ricorda altresì che la direttiva UE 2023/2226 (cosiddetta DAC8) modifica la vigente normativa europea in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con particolare riguardo alla comunicazione e allo scambio automatico di informazioni sui proventi delle operazioni in cripto-attività, sugli accordi fiscali anticipati per i soggetti privati più facoltosi (cosiddetti high-net-worth), nonché sui dividendi su conti non di custodia. Essa ha ampliato la portata della cooperazione amministrativa nel settore fiscale, sistema introdotto dal legislatore europeo con la direttiva UE n. 2011/16 (cosiddetta DAC1), con il precipuo scopo di potenziare il flusso di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri in un'ottica di maggiore trasparenza ai fini della lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali.
  Lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi della legge di delegazione europea 2024 e si compone di venti articoli.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 2 modifica la normativa dei servizi di collegamento. In particolare, si dispone che, prima del 1° gennaio 2026, i servizi di collegamento comunicano alla Commissione europea almeno cinque delle categorie di reddito e di capitale presenti nell'elenco relativo allo scambio automatico di informazioni presente nella direttiva (UE) 2011/16 (direttiva DAC 1).
  L'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 100 del 2020 in materia di comunicazione di informazioni relative a meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, la modifica, dettata in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2022, causa C 694/20, ha il fine di contenere il rischio che le disposizioni relative all'esonero dall'obbligo di comunicazione possano interpretarsi come un obbligo incombente sull'intermediario di informare ogni altro intermediario coinvolto, oltre al suo cliente, degli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate.
  L'articolo 6 reca definizioni relative allo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale su cripto-attività. Al comma 1, si trovano alcune definizioni, come quelle di cripto-attività, di prestatore di servizi per le cripto-attività e di servizio per le cripto-attività riprese dal regolamento (UE) n. 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (cosiddetto MICAR).
  Particolare rilievo riveste l'articolo 15, che introduce un obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle entrate in capo ai gestori di cripto-attività che sono prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e diversi dai prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano tali servizi ai clienti su base professionale e previa autorizzazione. Segnala in particolare che il comma 2 stabilisce che il gestore di cripto-attività in più di uno Stato membro dell'Unione europea è tenuto a registrarsi presso l'autorità competente di uno di tali Stati membri entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Il comma 3 specifica Pag. 216invece che il gestore di cripto-attività non è tenuto alla registrazione presso l'Agenzia delle entrate qualora questi non sia tenuto ad espletare obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Italia, giacché i medesimi obblighi sono adempiuti da tale gestore in altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE. La disposizione è, pertanto, rivolta al gestore di cripto-attività che è prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in altro Stato membro o non-UE. Inoltre, il comma 9 stabilisce che un gestore di cripto-attività la cui registrazione in uno Stato membro sia stata revocata a seguito della violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'Allegato VI, Sezione V, Parte F, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, può registrarsi presso l'Agenzia delle entrate solo dopo aver fornito adeguate garanzie circa il suo impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell'Unione europea, nonché ad aver adempiuto agli obblighi di comunicazione residui.
  Segnala infine che l'articolo 16 stabilisce che la Banca d'Italia e la CONSOB comunicano all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, e l'elenco dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le criptoattività nel territorio dello Stato a seguito di notifica, ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114.
  In conclusione, alla luce di quanto sopra, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor.
Atto n. 320.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Isabella DE MONTE (FI-PPE), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo in titolo, recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor.
  Rammenta che la direttiva (UE) 2024/1619, oggetto del decreto di recepimento in esame, è volta ad armonizzare il quadro di vigilanza bancaria europeo, rafforzando il controllo sulle succursali di Paesi terzi, i poteri di supervisione delle autorità competenti e l'integrazione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) nel sistema bancario.
  Tra gli altri profili, essa mira in particolare a garantire una maggiore indipendenza delle autorità di vigilanza, regolamenta la prestazione di servizi bancari di base da parte di imprese di Paesi terzi, che devono aprire una succursale in uno Stato membro e dispone che gli Stati membri introducano sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, nonché penalità di mora, per le violazioni delle norme prudenziali europee. Definisce inoltre requisiti minimi per i poteri di vigilanza prudenziale, antiriciclaggio e antiterrorismo nelle operazioni rilevanti, quali fusioni, scissioni e acquisizioni, e includePag. 217 i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle attività di vigilanza.
  Per quanto riguarda il regolamento (UE) 2024/1623 ricorda che esso modifica invece la disciplina dei requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor. Il regolamento in parola è stato adottato in attuazione della cosiddetta «riforma di Basilea III» (denominata anche «Basilea III+» o «Basilea IV») concordata nel 2017, al fine di rafforzare la resilienza del settore bancario europeo. La principale novità del regolamento concerne l'introduzione di un limite minimo, cosiddetto output floor, ai requisiti patrimoniali delle banche calcolati tramite modelli interni, stabilendo che questi non possano scendere al di sotto di una certa percentuale (72,5 per cento) dei requisiti calcolati con metodi standardizzati.
  Ricorda altresì che lo schema di decreto legislativo in esame è emanato in attuazione dell'articolo 16 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), che ha stabilito princìpi e criteri direttivi puntuali per l'esercizio, da parte del Governo, della delega volta al recepimento della direttiva in parola.
  Venendo al contenuto del provvedimento, limitatamente ai profili di interesse per le competenze della Commissione, rinviando al dossier predisposto dagli Uffici per gli ulteriori approfondimenti, osserva che l'articolo 1 modifica il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, apportando novelle riferite alla disciplina delle banche e dei gruppi bancari di uno Stato terzo, al segreto d'ufficio e alla collaborazione tra autorità, al quadro normativo relativo agli esponenti e ai responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché alla disciplina sulle fusioni e scissioni, sui gruppi bancari e sulla vigilanza consolidata e le sanzioni amministrative e le penalità di mora.
  L'articolo 2 reca modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, al fine di introdurre disposizioni dirette a rafforzare la qualità e le modalità di valutazione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (ivi compresi i responsabili delle principali funzioni aziendali) presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf.
  L'articolo 3, recependo l'articolo 4-bis della direttiva 2013/36/UE, introdotto dalla direttiva in recepimento, nella parte che riguarda l'indipendenza delle autorità di vigilanza bancaria, modifica la legge n. 262 del 2005, intervenendo, tra l'altro, sui criteri di scelta dei membri del direttorio della Banca d'Italia introducendo norme sul cooling-off (incompatibilità) per i membri del direttorio e per il personale coinvolto nelle procedure di vigilanza, sorveglianza o risoluzione, nonché imponendo agli stessi soggetti un divieto di negoziare strumenti di soggetti vigilati, con alcune deroghe.
  Rammenta infatti che il citato articolo 4-bis della direttiva del 2023 prevede che gli Stati membri assicurino che i membri dell'organo di governance siano nominati sulla base di criteri pubblicati oggettivi e trasparenti, nonché che tali membri possano essere destituiti se non soddisfano più i criteri di nomina o se sono stati condannati per un reato grave. I motivi della destituzione sono resi pubblici, a meno che il membro dell'organo di governance si opponga alla pubblicazione. L'articolo contiene, altresì, una dettagliata normativa relativa ai conflitti di interesse fra membri dell'organo di governance e soggetti vigilati.
  In conclusione, non ravvisando profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 18 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.15.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione).
COM(2025) 580 final. Pag. 218
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati.
COM(2025) 581 final.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Rachele SILVESTRI (FDI), relatrice, evidenzia che la Commissione politiche dell'UE incardina oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla VI Commissione (Finanze) ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, della riforma del quadro normativo dell'UE vigente in tema di accise sul tabacco e sui prodotti correlati, prospettata dalla proposte di direttiva COM(2025)580 e 581 e precisa che la Commissione Finanze ne ha avviato l'esame lo scorso 4 novembre.
  Rammenta che la XIV Commissione ha già esaminato le proposte ai fini della verifica della loro conformità al principio di sussidiarietà, svolgendo un'ampia istruttoria, con audizioni di numerosi interlocutori qualificati, in esito alla quale, il 15 ottobre 2025, la Commissione ha adottato un parere motivato con cui ha ritenuto le proposte non conformi al principio di sussidiarietà e non pienamente coerenti con il principio di proporzionalità, osservando che l'approccio adottato dalla Commissione è fortemente squilibrato e sproporzionato, poiché, tra l'altro:

   non tiene adeguatamente conto degli assetti economici e produttivi nazionali, che sono fortemente differenziati tra loro, mettendo a repentaglio interi comparti strategici, dal punto di vista sia economico sia occupazionale, nonché la sostenibilità complessiva della filiera del tabacco;

   non contrasta efficacemente lo spostamento dei consumi dei prodotti del tabacco verso il mercato illegale, rischiando, in tal modo, di sottrarre risorse alle finanze pubbliche incentivando il sistema della criminalità organizzata e di creare danni ulteriori alla salute pubblica.

  Ritiene che il lavoro importante svolto dalla Commissione e il parere motivato da essa adottato rendano ancora più necessario riprendere l'esame delle proposte, sul cui contenuto non si sofferma avendolo ampiamente illustrato in occasione dell'avvio dell'esame di sussidiarietà, e seguirne lo stato dei negoziati. Rinvia comunque alla documentazione prodotta dal Servizio Rapporti con l'UE per ulteriori approfondimenti.
  Ritiene, invece, importante segnalare che nel frattempo è pervenuta la relazione del Governo sulla proposta di direttiva COM(2025)580, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012. La relazione è in linea con il parere motivato approvato dalla Commissione e fornisce, in particolare, i seguenti elementi che riassume di seguito. Attenti approfondimenti saranno necessari per valutare l'applicazione concreta delle proposte, in ragione soprattutto dell'esigenza di evitare che esse non compromettano la stabilità finanziaria, non incentivino il ricorso a mercati paralleli e prodotti contraffatti e garantiscano adeguata flessibilità e discrezionalità agli strumenti di politica fiscale. L'introduzione di nuove aliquote minime e del meccanismo di adeguamento periodico delle aliquote minime all'andamento dell'inflazione e dell'economica nazionale deve essere parte, a giudizio del Governo, di un approccio globale che considera le caratteristiche e il mercato dei prodotti del tabacco. È necessario garantire che le aliquote siano sufficientemente elevate da disincentivare l'uso dei prodotti del tabacco e di quelli ad essi correlati, in un'ottica tuttavia equilibrata, tale da preservare il mercato legale di detti prodotti e da impedire lo spostamento dei consumi sul mercato illegale. L'adeguamento delle aliquote minime e l'introduzione di nuove categorie fiscali per alcuni prodotti del tabacco tradizionale, nonché per i prodotti di nuova generazione e per il tabacco greggio, richiederanno, inoltre, una corposa revisione del decreto legislativo n. 504 del 1995 per allinearePag. 219 le disposizioni esistenti con le nuove disposizioni previste a livello UE.
  In conclusione, ritiene che la Commissione potrebbe, insieme alla Commissione Finanze, svolgere audizioni sulle proposte che potrebbero coinvolgere anche gli europarlamentari italiani della Commissione per gli affari economici e finanziari (ECON) del Parlamento europeo, i rappresentanti del Governo, della Guardia di finanza, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché gli operatori del settore e i portatori di interessi.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 novembre 2025.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), presidente, segnala che, dopo l'ultima seduta del 12 novembre 2025, sono state depositate, da parte dei relatori, onorevoli Giordano e Candiani, due proposte emendative (1.200 e 4.0100), e da parte del Governo tre proposte emendative (1.100, 1.500, e 9.0500), sulle quali sono decorsi i termini fissati per la presentazione di subemendamenti.
  Segnala altresì che, sempre dopo l'ultima seduta, sono state depositate proposte subemendative all'articolo aggiuntivo 4.0500, del Governo, presentato nel corso della seduta del 12 novembre 2025.
  Le predette proposte emendative e le proposte subemendative ad esse riferite sono state tutte già trasmesse alle Commissioni di settore per l'acquisizione dei rispettivi pareri.
  Le proposte medesime sono in distribuzione e saranno allegate al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 6).
  Invita i relatori ad illustrare sinteticamente i contenuti delle proposte emendative.

  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, nell'illustrare i contenuti delle proposte emendative, rileva, anche a nome dell'altro relatore, la necessità di rinviare alla settimana successiva l'esame delle predette proposte, al fine di poter disporre di tempi congrui di riflessione.

  Piero DE LUCA (PD-IDP) accoglie la proposta del collega Giordano, condividendo appieno l'opportunità di svolgere una riflessione più approfondita sulle proposte emendative dei relatori e del Governo.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, riservandosi di chiedere al Presidente della Camera un rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento.

  La seduta termina alle 13.25.