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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 novembre 2025
588.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 5

SEDE REFERENTE

  Giovedì 20 novembre 2025. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

  La seduta comincia alle 9.35.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025.
C. 2682 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2025.

  Ilaria CAVO, presidente, fa presente che alla scadenza del termine, fissato alle ore 12 di lunedì 17 novembre 2025, risultano presentate 239 proposte emendative, il cui fascicolo è in distribuzione (vedi allegato).
  Con riguardo ai profili di ammissibilità ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al Presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.
  Ricorda, inoltre, che il contenuto proprio della legge annuale sulla concorrenza è definito dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il quale prevede che tale intervento legislativo contenga:

   norme volte, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità Pag. 6amministrative indipendenti, a rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché a garantire la tutela dei consumatori;

   disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

   norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.

  Avverte che, alla luce dei predetti criteri, devono quindi ritenersi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

   Iaria 1.65, che aumenta la dotazione di un fondo per l'erogazione di un buono in favore di studenti da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

   gli identici emendamenti Iaria 1.74, Del Barba 1.75, Ghirra 1.76 e Barbagallo 1.77, che prevedono ristori a favore degli utenti da parte del concessionario autostradale a fronte di disagi connessi alla mobilità;

   gli identici emendamenti Barbagallo 1.79 e Fede 1.80, che inseriscono tra le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti il parere sugli schemi dei provvedimenti per l'imposizione di oneri di servizio pubblico per il trasporto aereo;

   gli identici emendamenti Barbagallo 1.81 e Traversi 1.82, che recano modifiche alla disciplina delle concessioni aeroportuali;

   Ghirra 1.88, nonché gli identici emendamenti Pandolfo 1.034 e Pavanelli 1.035 che modificano i termini relativi alle decisioni per il reclamo nell'ambito delle procedure di tutela dinanzi al Garante dei dati personali;

   Ghirra 1.89, Cappelletti 1.226 e Pandolfo 1.036, che attribuiscono nuovi poteri al Garante per la protezione dei dati personale;

   gli identici emendamenti Del Barba 1.207 e Benzoni 1.208, che disciplinano le modalità di svolgimento del periodo di pratica, per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione;

   Ghirra 1.91, Del Barba 1.211 e 1.212 che dettano misure relative all'attività di mediazione per la conclusione di affari immobiliari e aziendali;

   Alifano 1.167, che introduce deduzione e detrazione per acquisti di prodotti biologici, tramite il cd. scontrino verde;

   Del Barba 1.176, che introduce un nuovo caso di esclusione dell'applicazione del regolamento su concorsi, operazioni a premio, e manifestazioni di sorte locali;

   Appendino 1.191, che apporta modifiche alle disposizioni sul pagamento del canone per le occupazioni di suolo pubblico contenute nella legge di bilancio 2020;

   Barbagallo 1.194, che dispone una delega al Governo al fine di istituire la Concessionaria nazionale per la gestione dello spettro nel mercato delle comunicazioni elettroniche;

   Benzoni 1.195, che impone ai titolari di licenza taxi di emettere una ricevuta fiscale per ogni corsa effettuata;

   Barbagallo 1.196, che reca la disciplina dell'elaborazione dei sistemi di misurazione dell'audience per la pubblicità online attribuendola a fornitori terzi indipendenti;

   Barbagallo 1.197, che introduce nuovi oneri di trasparenza in capo agli utenti Pag. 7delle grandi piattaforme online che pubblichino contenuti pubblicitari;

   Benzoni 1.201, che dispone una delega al Governo al fine di favorire la trasparenza e l'efficienza delle attività di incasso e ripartizione del compenso per la riproduzione privata di cui all'articolo 71-septies della legge n. 633 del 1941 (in materia di protezione del diritto d'autore);

   Benzoni 1.209, che detta misure per il compenso degli autori, modificando la disciplina della protezione del diritto d'autore;

   Benzoni 1.210, che inserisce, nell'ambito della disciplina generale della protezione del diritto d'autore, una misura volta a garantire un compenso adeguato agli artisti esecutori;

   Del Barba 1.213, che contiene misure fiscali sanzionatorie nel settore agricolo;

   Del Barba 1.219, che concerne l'emissione dello scontrino fiscale in formato elettronico, subordinando l'emissione di quello cartaceo alla sola richiesta del cliente;

   Del Barba 1.233, che estende la tutela prevista per gli imprenditori agricoli che, a causa di calamità naturali, non rispettano il criterio della prevalenza;

   Carotenuto 1.234, che interviene sulla disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro;

   Cherchi 1.244, che concede un contributo, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette;

   Del Barba 1.247, che proroga fino al 31 dicembre 2033 le concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate all'acquacoltura e alla mitilicoltura;

   Barbagallo 1.249, che prevede la possibilità di riallocare le risorse pubbliche destinate alle gare per la banda ultra larga delle aree grigie per il finanziamento di servizi di connettività da tecnologie satellitari di operatori terzi;

   Pandolfo 1.04, che detta misure circa le autorizzazioni all'uso dei propri dati e contenuti ai fini dell'addestramento di servizi di intelligenza artificiale delle piattaforme digitali;

   gli identici articoli aggiuntivi Malavasi 1.011 e Del Barba 1.033, limitatamente al comma 1, lettera a), numero 2), in quanto modifica il regime di incompatibilità delle partecipazioni societarie nel settore farmaceutico;

   gli identici articoli aggiuntivi Pandolfo 1.037, Ferrara 1.038 e Ghirra 1.039, che, nell'ambito della disciplina dei dati personali, disciplinano il trattamento automatizzato di dati personali per finalità valutative dell'affidabilità e solvibilità degli interessati.

  Avverte, altresì, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle pronunce di inammissibilità è fissato alle 13 della giornata odierna.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 20 novembre 2025. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

  La seduta comincia alle 9.40.

Pag. 8

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.
Atto n. 345.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Ilaria CAVO, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Atto n. 345). Ricorda, poi, che il termine per l'espressione del parere scadrà il 23 dicembre 2025.
  In sostituzione del relatore, presidente Alberto Luigi Gusmeroli, svolge quindi la relazione sullo schema di decreto legislativo ricordando, innanzitutto, che esso dà attuazione alle deleghe previste dall'articolo 1 della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024) facendo presente che la direttiva da recepire è ricompresa tra gli atti dell'Unione europea dell'allegato A alla legge di delegazione, per i quali non sono stati previsti specifici criteri di delega.
  Prima di passare all'illustrazione del contenuto dello schema, ricorda che la direttiva oggetto di recepimento si inserisce nel quadro normativo del Green Deal europeo e rientra tra le iniziative previste dall'Agenda dei consumatori 2020 e dal Piano d'azione per l'economia circolare dello stesso anno. Gli obiettivi della tutela dei consumatori nell'economia circolare e della promozione della sostenibilità rappresenterebbero il fil rouge che lega tre iniziative normative sinergiche e complementari: la direttiva (UE) 2024/825, di cui lo schema in esame costituisce il recepimento; la direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni; il regolamento (UE) 2024/1781, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili.
  Le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2024/825 alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori consistono nell'introduzione di norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (greenwashing), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili. Inoltre, vengono introdotti degli strumenti specifici, denominati avviso armonizzato e etichetta armonizzata. La tutela dei consumatori si muove dunque entro due direttrici: da un lato rafforzando gli obblighi di informazione a tutela del consumatore ed ampliando il novero delle fattispecie di pratiche sleali, dall'altro valorizzando il rinnovato interesse per la sostenibilità e per l'economia green. Ciò poiché il ruolo del consumatore è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e, per tutelare la sua posizione, si ritiene essenziale proteggerlo dai rischi creati dai cosiddetti green claims ingannevoli, dal greenwashing e dalle pratiche di obsolescenza precoce.
  Passando ora al contenuto dello schema in esame, rileva che esso si compone di 3 articoli e interviene principalmente sul decreto legislativo n. 206 del 2005 (cosiddetto codice del consumo), integrandolo e modificando le disposizioni vigenti, per adeguarle alla citata normativa unionale. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore precisazione, espone in sintesi i contenuti del testo all'esame.
  L'articolo 1, comma 1, racchiude in sé tutte le modifiche apportate al codice del consumo (lettere dalla a) alla i)), volte a rafforzare i diritti dei consumatori, contrastandoPag. 9 le pratiche sleali e rafforzando i presidi informativi.
  Nel merito delle singole modifiche, la lettera a) dell'articolo 1 introduce all'articolo 18 del codice del consumo nuove definizioni ricavate dall'articolo 2, comma 1, della direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/825. In particolare viene riformulata la definizione di «beni» e vengono introdotte le definizioni di: «asserzione ambientale»; «asserzione ambientale generica»; «marchio di sostenibilità»; «sistema di certificazione»; «eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali»; «durabilità»; «aggiornamento del software»; «materiali di consumo»; «funzionalità».
  La lettera b) dell'articolo 1 interviene sull'articolo 21 del codice del consumo, in tema di pratiche commerciali ingannevoli, nello specifico le azioni ingannevoli. Si prevede ora che tra gli elementi che possono costituire una pratica ingannevole e sono dunque idonei a fuorviare il consumatore medio, rilevino le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto.
  All'interno dell'elenco delle pratiche commerciali ingannevoli vengono poi inserite due nuove fattispecie: si qualifica come pratica commerciale ingannevole la formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future, senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili; si ritiene ingannevole la pubblicizzazione di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa.
  La lettera c) interviene sull'articolo 22 del codice del consumo, relativo alle omissioni ingannevoli. Nello specifico, si prevede ora che se un professionista offre un servizio di raffronto (comparazione) tra prodotti, comunicando al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali, sociali o di relative alla circolarità (durabilità, riparabilità, riciclabilità dei prodotti), l'omissione di informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti e fornitori raffrontati e sulle misure per tenere aggiornate le informazioni è considerata un'omissione ingannevole.
  La lettera d) inserisce nuove integranti pratiche considerate ingannevoli in ogni caso, ampliando l'elenco attuale contenuto nell'articolo 23, comma 1, del codice del consumo. Vengono ora considerate in ogni caso ingannevoli anche le seguenti nuove fattispecie: esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche; formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione; formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività del professionista; asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra; presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista; non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull'uso del contenuto digitale o dei servizi digitali; presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità; qualsiasi comunicazione commercialePag. 10 relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione del professionista; asserire falsamente che, in condizioni d'uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d'uso; presentare il bene come riparabile quando non lo è; indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici; non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall'utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà.
  La lettera e) apporta modifiche all'articolo 45, comma 1, del codice del consumo, che si colloca nel titolo III, parte III, capo I, dedicato ai diritti dei consumatori nei contratti, e reca le disposizioni definitorie. Si introducono nuove definizioni, che ricalcano quelle previste dal legislatore unionale: «produttore», «garanzia commerciale di durabilità», «durabilità», «indice di riparabilità», «aggiornamento del software».
  La lettera f) modifica l'articolo 48, comma 1 del codice del consumo, che disciplina le informazioni che il professionista fornisce al consumatore, in modo chiaro, prima che sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta. Il professionista deve ora fornire al consumatore le informazioni sulla garanzia legale di conformità per i beni e sui suoi elementi principali (compresa la durata minima di due anni), in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter (che viene introdotto dalla successiva lettera i). Vengono poi introdotti ulteriori nuovi obblighi informativi a cui il produttore deve adempiere: tra questi, il dovere di fornire un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133 del codice, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter.
  La lettera g) introduce modifiche all'articolo 49, comma 1, del codice che disciplina le informazioni il professionista fornisce al consumatore, in modo chiaro, prima che sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta. Si prescrive che oltre le modalità di pagamento, consegna, esecuzione, la data entro la quale l'operatore economico si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista, siano comunicate anche, ove disponibili, le opzioni di consegna rispettose dell'ambiente. Vengono poi aggiunti ulteriori obblighi informativi identici a quelli previsti per i contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali.
  La lettera h) interviene sull'articolo 51 del codice, recante i requisiti formali per i contratti a distanza. In particolare, si prevede che, nel caso in cui un contratto a distanza concluso con mezzi elettronici imponga l'obbligo di pagare al consumatore, l'operatore economico fornisce a quest'ultimo, in modo chiaro ed evidente, prima che inoltri l'ordine, le informazioni di cui all'articolo 49, tra cui quelle relative alla garanzia commerciale di durabilità, ove presente, che devono essere esposte in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata.
  La lettera i) dell'articolo 1, comma 1, come anticipato, inserisce nel codice del consumo un nuovo articolo 65-ter, rubricato «Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata». Con il nuovo articolo, si prevede che le informazioni relative alla garanzia legale di conformità dei beni siano obbligatoriamente fornite tramite l'utilizzo dell'avviso armonizzato, e che le informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità dei beni siano obbligatoriamente fornite tramite l'etichetta armonizzata. L'avviso e l'etichetta sono rappresentati dal nuovo allegato II-octies, introdotto dalla successiva lettera l) e costituiscono un ulteriore strumento informativo per i consumatori, concernente l'esistenza di garanzie sui beni.Pag. 11
  Da ultimo, la lettera l) inserisce appunto il citato allegato II-octies (all. A allo schema di decreto in commento). Il nuovo allegato si compone di due parti che riportano il formato e il contenuto rispettivamente dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità, di cui all'articolo 65-ter.
  Infine, l'articolo 2 dello schema di decreto in esame, composto di un unico comma, prevede che le disposizioni così introdotte si applichino a decorrere dal 27 settembre 2026, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4, par. 1, della direttiva (UE) 2024/825, mentre l'articolo 3 detta la clausola di invarianza finanziaria.
  Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 20 novembre 2025. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria accessori moda, in videoconferenza, di Confcooperative, di Google Italia e di Equo garantito – Assemblea generale del commercio equo e solidale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2673, approvato dal Senato, recante Legge annuale sulle piccole e medie imprese.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 10.40.