SEDE CONSULTIVA
Martedì 25 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.35.
Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
C. 2528 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, nel ricordare che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca l'introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, fa presente che il testo originario del provvedimento era corredato di relazione tecnica, cui non era allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Rileva che il testo del provvedimento trasmesso dall'altro del Parlamento e non Pag. 22modificato nel corso dell'esame in sede referente è composto da 14 articoli. Segnala che, in merito a tale testo, il Governo ha trasmesso la relazione tecnica di passaggio, elaborata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, cui è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
Con riferimento all'articolo 4, evidenzia che la norma, introdotta al Senato, novella la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2016, ampliando le categorie di soggetti cui è consentito l'accesso all'indennizzo a carico dello Stato per le vittime dei reati intenzionali violenti, previsto dall'articolo 11 della medesima legge, in mancanza dell'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva. In particolare, rileva che l'accesso all'indennizzo viene concesso anche nel caso in cui l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti di chi è o è stato legato da relazione affettiva senza stabile convivenza, nei casi di condanna per il reato di femminicidio, nonché nel caso in cui l'autore del reato sia condannato per il delitto di tentato omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, lettera a).
Fa presente che viene altresì modificato il comma 4-quater dell'articolo 76 del testo unico in materia di spese di giustizia al fine di ammettere al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, anche i minori o i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dalla persona legata da relazione affettiva, anche nelle nuove fattispecie, non contemplate nell'assetto vigente, in cui tale relazione affettiva non sia caratterizzata da stabile convivenza e nei casi di condanna per il reato di femminicidio, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Evidenzia che gli oneri derivanti dal comma 2 sono valutati in euro 280.000 annui a decorrere dal 2025, e agli stessi si provvede nei termini indicati comma 3 dell'articolo in esame.
Con riguardo al comma 1 del citato articolo 4, la relazione tecnica di passaggio riferisce che agli eventuali oneri connessi all'ampliamento dei soggetti che potranno accedere all'indennizzo si provvederà a carico del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, la cui dotazione per il 2025 è indicata in euro 10.288.500, con la precisazione che, nel primo semestre dell'anno in corso sono stati erogati indennizzi per complessivi 3 milioni di euro circa. Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 4, segnala che la relazione tecnica di passaggio riferisce, inoltre, che i relativi oneri sono stati quantificati stimando un numero di nuovi soggetti beneficiari non superiore a 100, per una spesa media, calcolata nei termini del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, sulla base del compenso legale per ogni fase del processo di primo grado liquidabile ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 2014, come risultante dagli ultimi aggiornamenti, pari a circa 2.800 euro per ciascun richiedente l'ammissione al patrocinio dello Stato.
Fa presente che la medesima relazione tecnica precisa che la stima della platea dei nuovi beneficiari, con riferimento alle «relazioni affettive anche senza stabile convivenza», è stata effettuata in via prudenziale nei termini sopra riportati, vista l'assenza di dati statistici relativi alla dimensione del fenomeno e considerato che l'istituto del patrocinio gratuito viene già assicurato agli orfani dei crimini domestici minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti.Pag. 23
Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca ulteriori dati rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica di passaggio, posto che quest'ultima si limita, da un lato, a considerare prudenziale la stima di 100 nuovi soggetti beneficiari delle disposizioni in materia di gratuito patrocinio, senza fornire alcun elemento a sostegno di tale stima, dall'altro lato, ad evidenziare le possibili disponibilità nell'anno 2025, dopo il primo semestre di gestione, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, cui dovranno essere imputate le maggiori richieste di indennizzo, senza tuttavia quantificare l'ulteriore onere che dalle stesse dovrebbe derivarne.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 2, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della giustizia. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, considerando altresì l'ulteriore riduzione disposta dall'articolo 12, comma 2, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 S. 1689.
A tale ultimo riguardo, segnala, in particolare, che la relazione illustrativa riferita a tale ultimo provvedimento indica il provvedimento in esame tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia.
Con riferimento all'articolo 8, rileva che la norma in esame disciplina le modalità e l'oggetto della formazione in materia di violenza contro le donne e violenza domestica svolta dalla Scuola superiore della magistratura. Tra l'altro, viene previsto che la formazione sia multidisciplinare e sia curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla citata Scuola, nonché l'obbligo di partecipazione ad almeno un corso formativo sul tema per i magistrati assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse.
La relazione tecnica di passaggio segnala che la Scuola superiore della magistratura già si avvale di esperti a fini formativi e per la generalità dei magistrati è prevista attività formativa, e che gli adempimenti relativi alla riprogrammazione dell'attività formativa potranno essere sostenuti, nell'ambito dei compiti istituzionalmente assegnati alla Scuola superiore della magistratura per la formazione del personale di magistratura, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 1478 «Istituzione e funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura» dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
In proposito, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, si evidenzia che il disegno di legge di bilancio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato, prevede una riduzione degli stanziamenti vigenti del citato capitolo 1478 per gli ultimi due anni del triennio in corso, attualmente pari a 7.554.358 euro per l'anno 2026 e a 8.201.088 euro per l'anno 2027, in misura pari, rispettivamente, a 377.718 euro e a 410.054 euro, per effetto delle disposizioni contenute nella Sezione I del medesimo disegno di legge. Ciò stante, appare pertanto necessario, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo, in merito alla sostenibilità degli adempimenti relativi alla riprogrammazione dell'attività formativa della Scuola superiore della magistratura, anche alla luce delle riduzioni degli stanziamenti del capitolo 1478 previste dal disegno di legge di bilancio 2026-2028.
Infine, fa presente che, per effetto di un emendamento, introdotto durante l'esame al Senato, la norma interviene anche in ambito sanitario prevedendo che, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, l'aggiornamento periodico dei professionisti sanitariPag. 24 sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.
Al riguardo non formula osservazioni, in considerazione delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica in merito al fatto che le attività formative e l'aggiornamento periodico dei professionisti sanitari potranno essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Per quanto concerne l'articolo 11, rileva che la norma in esame estende la registrazione a debito ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto da determinati fatti di omicidio, valutando i relativi oneri in 900.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Al riguardo, sebbene il Governo, durante l'esame al Senato, abbia confermato le informazioni e le valutazioni riportate dalla relazione tecnica ed utilizzate per la valutazione dell'onere, rileva che le stesse non appaiono sufficientemente chiare in merito ai seguenti aspetti: la relazione tecnica stima in 50 casi all'anno le ipotesi di prenotazione a debito in applicazione della nuova normativa, nonostante la stessa relazione riporti che nel triennio 2022-2024 il numero di donne uccise da partner o ex partner sia stato rispettivamente di 61, 63 e 59 e, quindi, in media, sia stato di 61 donne uccise all'anno; la normativa introdotta sembra prevedere la possibilità di registrazione a debito per le parti danneggiate non solo nei casi di donne uccise da partner o da ex partner, ma in generale in tutti i casi di cui agli articoli 575 (omicidio), aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, mentre la relazione tecnica sembra considerare questi ultimi solo limitatamente al contenzioso pendente (100), trascurandoli invece nella stima dell'onere a regime. In merito a tali aspetti ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 1 e 3, valutati in 900.000 euro per l'anno 2025 e in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. A tale ultimo riguardo, segnala, in particolare, che la relazione illustrativa riferita a tale ultimo provvedimento indica il provvedimento in esame tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Con riferimento all'articolo 12, rileva che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, estende al tentato omicidio aggravato e al tentato femminicidio i casi per cui è possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito, valutando il relativo onere in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica riporta che nella valutazione dell'onere, in assenza di dati statistici relativi alla dimensione del fenomeno, viene stimato prudenzialmente un numero di 20 casi per anno per un importo unitario medio di 2.800 euro.
Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca ulteriori dati rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica di passaggio, posto che quest'ultima si limita a considerare prudenziale la stima di 20 nuovi soggetti beneficiari, senza fornire ulteriori elementi a sostegno della stima.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento Pag. 25del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della giustizia. In proposito non ha osservazioni, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, considerando altresì l'ulteriore riduzione disposta dall'articolo 4, comma 3, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.
A tale ultimo riguardo, ricorda, in particolare, che, come già segnalato, la relazione illustrativa riferita a tale ultimo provvedimento indica il provvedimento in esame tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia.
La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, già trasmessa alla Commissione (vedi allegato 1).
Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore rappresenta che, agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle novelle introdotte dall'articolo 4, commi 1, che estendono la platea dei potenziali beneficiari del diritto all'indennizzo gravante sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, potrà provvedersi nell'ambito delle disponibilità del medesimo Fondo, che reca, anche in via prospettica, le necessarie disponibilità.
Rileva che la quantificazione del numero dei beneficiari della novella di cui all'articolo 4, comma 2, che estende il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di femminicidio o omicidio commesso in danno dello stesso genitore da persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, è stata effettuata seguendo criteri estremamente prudenziali, tenendo conto del numero degli omicidi volontari commessi annualmente dal partner o dall'ex partner e della circostanza che a legislazione vigente il patrocinio viene già assicurato agli orfani dei crimini domestici minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti. In particolare, si è considerato che la media statistica degli omicidi volontari commessi da mariti, partner, conviventi ed ex partner nel periodo 2022-2025 è pari a circa 61 vittime per ciascun anno e si è ipotizzato che ciascuna vittima abbia almeno un figlio minorenne o maggiorenne non autosufficiente.
Rappresenta poi che le novelle di cui all'articolo 8, comma 1, si limitano a specificare le caratteristiche dei percorsi formativi in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica che la Scuola superiore della magistratura già organizza a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023, e, pertanto, alla connessa definizione dei contenuti dell'attività formativa si potrà provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla medesima Scuola, iscritte sul capitolo 1478 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, anche attraverso la riprogrammazione dell'attività formativa annuale.
Evidenzia che la quantificazione del numero delle nuove fattispecie per le quali sarà possibile procedere alla prenotazione a debito dell'imposta di registro ai sensi dell'articolo 11 è frutto di una valutazione prudenziale in merito al possibile incremento dei casi di applicazione dell'istituto, che tiene conto della circostanza che tale prenotazione a debito è già prevista a legislazione vigente per le sentenze che comportano il risarcimento del danno derivante da reato in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché dell'andamento del numero degli omicidi volontari, tra i quali rientrano quelli aggravati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, del codice penale e quelli rientranti nella nuova fattispecie di femminicidio,Pag. 26 che ha segnato una riduzione nell'ultimo anno.
Fa presente, infine, che la quantificazione del numero dei beneficiari della novella di cui all'articolo 12, comma 1, che estende il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese dei reati di tentato omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, del codice penale e tentato femminicidio, è stata effettuata seguendo criteri prudenziali, considerando che il numero annuo dei tentati omicidi aggravati risulta in media pari, nel triennio 2023-2025, a 47 e che è stato ipotizzato che, per effetto della novella, circa nel 40 per cento dei casi le vittime potrebbero accedere all'istituto, in deroga ai limiti di reddito attualmente previsti.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2528, approvato dal Senato della Repubblica, recante introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime;
preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle novelle introdotte dall'articolo 4, commi 1, che estendono la platea dei potenziali beneficiari del diritto all'indennizzo gravante sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, potrà provvedersi nell'ambito delle disponibilità del medesimo Fondo, che reca, anche in via prospettica, le necessarie disponibilità;
la quantificazione del numero dei beneficiari della novella di cui all'articolo 4, comma 2, che estende il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di femminicidio o omicidio commesso in danno dello stesso genitore da persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, è stata effettuata seguendo criteri estremamente prudenziali, tenendo conto del numero degli omicidi volontari commessi annualmente dal partner o dall'ex partner e della circostanza che a legislazione vigente il patrocinio viene già assicurato agli orfani dei crimini domestici minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti;
in particolare, si è considerato che la media statistica degli omicidi volontari commessi da mariti, partner, conviventi ed ex partner nel periodo 2022-2025 è pari a circa 61 vittime per ciascun anno e si è ipotizzato che ciascuna vittima abbia almeno un figlio minorenne o maggiorenne non autosufficiente;
le novelle di cui all'articolo 8, comma 1, si limitano a specificare le caratteristiche dei percorsi formativi in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica che la Scuola superiore della magistratura già organizza a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023, e, pertanto, alla connessa definizione dei contenuti dell'attività formativa si potrà provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla medesima Scuola, iscritte sul capitolo 1478 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, anche attraverso la riprogrammazione dell'attività formativa annuale;
la quantificazione del numero delle nuove fattispecie per le quali sarà possibile procedere alla prenotazione a debito dell'imposta di registro ai sensi dell'articolo 11 Pag. 27è frutto di una valutazione prudenziale in merito al possibile incremento dei casi di applicazione dell'istituto, che tiene conto della circostanza che tale prenotazione a debito è già prevista a legislazione vigente per le sentenze che comportano il risarcimento del danno derivante da reato in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché dell'andamento del numero degli omicidi volontari, tra i quali rientrano quelli aggravati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, del codice penale e quelli rientranti nella nuova fattispecie di femminicidio, che ha segnato una riduzione nell'ultimo anno;
la quantificazione del numero dei beneficiari della novella di cui all'articolo 12, comma 1, che estende il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese dei reati di tentato omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, del codice penale e tentato femminicidio, è stata effettuata seguendo criteri prudenziali, considerando che il numero annuo dei tentati omicidi aggravati risulta in media pari, nel triennio 2023-2025, a 47 e che è stato ipotizzato che, per effetto della novella, circa nel 40 per cento dei casi le vittime potrebbero accedere all'istituto, in deroga ai limiti di reddito attualmente previsti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
Al riguardo, segnala in primo luogo che l'articolo aggiuntivo Dori 8.05 prevede che negli istituti di ogni ordine e grado sia introdotto l'insegnamento dell'educazione socio-affettiva finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità tra uomini e donne e che i piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo di istruzione siano modificati e integrati per garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sessuo-affettiva, anche con il coinvolgimento di esperti esterni.
Rileva quindi che la predetta proposta provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 che tuttavia non reca, almeno per l'anno in corso, le occorrenti disponibilità.
Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari dell'emendamento Ascari 8.1, che prevede che l'obbligo di formazione in materia di violenza di genere e tutela delle vittime sia esteso anche agli operatori delle forze di polizia, al personale sanitario e sociosanitario, nonché agli operatori scolastici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di assicurare l'esercizio dell'obbligo di formazione introdotto dalla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 del provvedimento in esame.
Parimenti, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari dell'articolo aggiuntivo Ascari 8.03 che prevede l'istituzione di un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, prevedendo in particolare l'inserimentoPag. 28 nel curricolo di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale. Segnala che la medesima proposta prevede che il predetto Fondo abbia una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ferma restando l'opportunità di una conferma in ordine alla possibilità di attuare gli interventi previsti dalla proposta emendativa nell'ambito della dotazione del Fondo istituito dalla medesima proposta, ritiene comunque necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura a decorrere dall'anno 2026, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, assicurando, altresì, che la prevista riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Rappresenta, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con specifico riferimento alle proposte emendative richiamate dal relatore, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Dori 8.05, in quanto, sulla base dei dati a disposizione, non è possibile verificare la congruità degli oneri previsti per l'attuazione della misura la cui copertura è comunque inidonea, in quanto il Fondo utilizzato non reca disponibilità sufficienti a far fronte alla riduzione prevista dalla proposta emendativa.
Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Ascari 8.1, in quanto la proposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria.
Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ascari 8.03, in quanto la proposta comporta oneri la cui quantificazione, allo stato, non è verificabile. Esprime parere contrario anche sulla copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa in quanto le disponibilità del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sono già destinate alla realizzazione di interventi programmati a legislazione vigente e la sua ulteriore riduzione potrebbe comprometterne la realizzazione.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2528, approvato dal Senato della Repubblica, recante introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, contenuti nel fascicolo n. 1,
esprime
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 8.1, 8.03 e 8.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ascari 8.1, ricorda che la proposta estende l'obbligo di formazione in materia di violenza di genere e tutela delle vittime agli operatori delle forze di polizia, al personale sanitario e Pag. 29sociosanitario, nonché agli operatori scolastici. In proposito evidenzia come già da diversi anni, in base alla legislazione vigente, sussiste un obbligo di formazione per tutte le figure professionali che entrano in contatto con casi di violenza di genere e, in forza di tale previsione, sia gli operatori delle forze di polizia che gli operatori sanitari effettuano sistematicamente tale formazione. Per tale ragione, non comprendendo il parere contrario del Governo sul predetto emendamento, chiede se la verifica in ordine agli effetti finanziari della proposta sia stata svolta dai competenti uffici ministeriali con la dovuta puntualità.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel condividere le considerazioni espresse dalla deputata Guerra, si associa alla richiesta dalla stessa formulata.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento Ascari 8.1, conferma che, anche a seguito di ulteriori verifiche svolte per le vie brevi, la proposta è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica 2025, è stato approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica e reca disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
Fa presente che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferito all'articolo 23, recante misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, poi stralciato dal testo medesimo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.
Nel segnalare che il testo trasmesso dal Senato non è stato modificato neo corso dell'esame in sede referente, fa presente che con riferimento al testo medesimo, il Governo ha trasmesso la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
In primo luogo, in relazione all'articolo 6, evidenzia che la norma, introdotta dal Senato, disciplina – in via sperimentale, per un periodo di tre anni e in deroga alle norme vigenti – le attività di irrorazione di terreni agricoli mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, come previsto dal comma 1, capoverso Art. 13-bis, comma 1, prescrivendo, tra l'altro, che, come previsto ai commi 2 e 3 del medesimo capoverso, tali attività vengano svolte da utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e formati conformemente a quanto disposto da un decreto interministeriale di cui si prevede l'adozione. Sottolinea che per l'effettuazione dell'irrorazione è richiesto l'inoltro al competente servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attività, corredata di relazione agronomica asseverante il rispetto delle condizioni indicatePag. 30 dalla norma, secondo quando disposto dal comma 1, capoverso art. 13-bis, comma 4. I medesimi servizi fitosanitari regionali svolgono, altresì, attività di monitoraggio e vigilanza, come previsto dal comma 5 del sopracitato capoverso. Rileva che il comma 1 capoverso art. 13-bis, comma 6 prevede l'irrorazione su parchi naturali e aree protette è autorizzata dall'ente responsabile che adotta specifiche linee guida previo parere del Ministro dell'agricoltura. Rileva infine che all'attuazione delle disposizioni in riferimento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto al comma 1, capoverso Art. 13-bis, comma 7.
Sottolinea che la relazione tecnica riferisce che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rileva che la stessa relazione tecnica precisa, altresì, che la formazione e l'aggiornamento degli utilizzatori professionali dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto sono già disciplinati da normative esistenti e sono a carico dei soggetti interessati o dei loro enti di formazione, senza prevedere contributi o finanziamenti pubblici aggiuntivi. In proposito, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, rileva, altresì, l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di informazione volti consentire la verifica della neutralità finanziaria della norma anche con riguardo alle attività di monitoraggio e vigilanza, che saranno chiamati a svolgere i soggetti pubblici individuati dalla stessa – servizi fitosanitari regionali, enti responsabili di parchi naturali e aree protette e Ministero dell'agricoltura.
Evidenza, quindi che l'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, amplia una delle categorie esenti dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, estendendo l'esenzione anche alle targhe, oltre che alle insegne, ai cantieri, e alle sedi, in cui si svolge l'attività cui si riferiscono. Sottolinea che la relazione tecnica afferma che la norma ha natura chiarificatrice e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, rileva che l'estensione del perimetro delle esenzioni dal pagamento del canone di cui trattasi potrebbe determinare una riduzione del gettito atteso con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. In merito a tale aspetto ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
Con riferimento all'articolo 21, in merito ai profili di quantificazione, fa presente che le norme in esame modificano l'articolo 27-quater, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 recante Testo unico dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, riducendo da novanta a trenta giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l'immigrazione. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto sopra precisato dalla relazione illustrativa riferita al decreto-legge n. 146 del 2025 circa la dotazione informatica in possesso delle amministrazioni interessate, rileva che appare tuttavia opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che la riduzione del termine per il rilascio dei nulla osta possa essere realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 73 del presente provvedimento.
Per quanto concerne l'articolo 23, evidenzia che le norme in esame prorogano, anche per l'esercizio 2025, l'applicazione della disciplina relativa alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, di cui all'articolo 1, commi da 343 a 354, della legge n. 197 del 2022, disponendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 900.000 euro per l'anno 2025, con le modalità ivi indicate. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica fornisce la platea dei soggetti interessati e l'importo medio annuo della retribuzione, senza fornire l'aliquota media utilizzata per la quantificazione.Pag. 31 In proposito, fa presente che la circolare INPS n. 46 del 20 febbraio 2025 fissa per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, quindi diversi dai lavoratori occasionali, l'aliquota complessiva al 30,30 per cento, di cui l'8,84 per cento a carico del lavoratore, che sale al 32,30 per cento, in caso di aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, sempre con l'8,84 per cento a carico del lavoratore. Inoltre, osserva che il messaggio INPS n. 569 dell'8 febbraio 2024 aveva fissato l'aliquota complessiva per le aziende agricole assuntrici di lavoratori agricoli occasionali, di cui all'articolo 1, commi da 343 a 354, della legge n. 197 del 2022, al 21,23 per cento, di cui l'8,84 per cento a carico del lavoratore. Ciò premesso, evidenzia che appare necessario acquisire le ipotesi e gli elementi sottostanti alla determinazione dell'aliquota utilizzata ai fini della quantificazione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 23 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, pari a 900.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
Fa presente, quindi, che le disposizioni dell'articolo 44 modificano l'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 259 del 2003, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, relativo ai procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica di impianti radioelettrici. In particolare, fa presente che lo sportello locale competente dà pubblicità alle istanze di autorizzazione per la realizzazione di nuove infrastrutture di comunicazione elettronica, anche mediante il proprio portale web dedicato. Al riguardo, evidenzia che appare necessario acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che la previsione del portale web dedicato, attraverso cui lo sportello locale competente deve dare pubblicità alle predette istanze di autorizzazione, possa essere attuata nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 73 del presente provvedimento.
Per quanto concerne l'articolo 37, evidenzia che le norme in esame, inserite dal Senato della Repubblica, modificando il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recano disposizioni in materia di digitalizzazione delle procedure relative alla formazione degli atti di morte di competenza dell'ufficiale di stato civile e alle autorizzazioni per inumazione, tumulazione e cremazione, queste ultime sulla base di standard tecnici definiti Agenzia per l'Italia digitale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore delle norme medesime. In proposito, fa presente come appaia opportuno che il Governo assicuri che l'Agenzia per l'Italia digitale, che rientra nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, possa svolgere le attività ad essa affidate, nei tempi previsti, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 73 del presente provvedimento.
Con riferimento all'articolo 57, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame reca una norma di interpretazione autentica per la quale, ferme restando le limitazioni al trattamento economico previste a legislazione vigente, il conferimento a titolo oneroso degli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è possibile anche in favore di soggetti collocati in quiescenza, in deroga alle limitazioni previste, con riguardo alla generalità delle pubbliche amministrazioni, dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale vieta il conferimento di incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti a titolo Pag. 32oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Al riguardo, considerato che la deroga prevista viene introdotta con una norma di interpretazione autentica, rileva che appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili effetti retroattivi della disposizione in esame, anche con riguardo agli eventuali contenziosi in corso, da cui potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento all'articolo 60, evidenzia preliminarmente che le norme in esame, come modificate nel corso dell'esame al Senato, modificano il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, ampliando i servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Fa presente che la somministrazione di vaccini, di test diagnostici a supporto di medici di medicina generale, i servizi di telemedicina e i test di screening per l'epatite C, sono a carico degli utenti.
Rileva che i titolari di farmacia possono erogare i servizi sanitari in locali separati da quelli di vendita, dove è vietata la dispensazione o la vendita di farmaci o prodotti. Evidenzia che tali locali richiedono l'autorizzazione dell'amministrazione sanitaria competente, che verifica l'idoneità igienico-sanitaria e la collocazione nell'ambito della sede farmaceutica prevista. Inoltre, sottolinea che i predetti locali devono esporre, oltre alla croce verde, un'insegna con la dicitura «Farmacia dei servizi», e fornire informazioni chiare sui titolari. Rileva che due o più farmacie, anche di proprietà diversa, possono gestire congiuntamente i servizi sanitari tramite contratto di rete, utilizzando gli stessi locali separati e che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, saranno definiti con decreti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, i criteri applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009. Resta fermo che le farmacie pubbliche possono aderire ai servizi solo rispettando i criteri fissati dal decreto ministeriale 11 dicembre 2012, senza maggiori oneri o incrementi di personale. Fa presente, quindi, che la norma reca infine una clausola di invarianza finanziaria.
Rileva che la relazione tecnica afferma che le prestazioni introdotte tra i servizi erogabili dalle farmacie non determinano un incremento delle attività sanitarie complessive, ma ne modificano soltanto la modalità di erogazione, offrendo ai cittadini un maggiore livello di prossimità e accessibilità. Tali prestazioni restano, comunque, interamente a carico degli utenti, salvo eventuale inclusione nei programmi regionali di riduzione delle liste d'attesa o prevenzione vaccinale, già dotati di specifici finanziamenti. Evidenzia che la relazione tecnica assicura inoltre che l'eventuale attività formativa e di abilitazione dei farmacisti da parte dell'Istituto Superiore di Sanità rientra nelle ordinarie funzioni dell'ente e può essere svolta con le risorse umane e strumentali disponibili, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Sottolinea che anche l'utilizzo di locali esterni per l'erogazione dei servizi non genera nuovi oneri, poiché le spese di allestimento, gestione e manutenzione restano a carico dei titolari delle farmacie. Le verifiche igienico-sanitarie dei locali, infine, sono già attività ordinarie delle amministrazioni sanitarie competenti e non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel complesso, rileva che la relazione tecnica conferma che tutte le disposizioni del provvedimento operano ad invarianza di oneri per la finanza pubblica, poiché i costi diretti e operativi sono integralmente sostenuti dai soggetti privati coinvolti o coperti da risorse già previste a legislazione vigente.
In proposito, evidenzia che ai sensi dell'articolo 68 del disegno di legge di bilancio per il 2026, presentato alle Camere in data 22 ottobre 2025, i servizi offerti dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo n. 153 del 2009 vengono stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture sanitarie e socio-sanitarie, operanti anche in collaborazione con altri professionisti della salute. Sottolinea che il Ministero della salute emanerà linee guida per definire i requisiti delle Pag. 33ulteriori prestazioni assistenziali che le farmacie potranno offrire, con particolare attenzione a quelle situate in aree decentrate, disagiate o rurali. A decorrere dal 2026, le norme citate della legge di bilancio 2026 vincolano una quota pari a 50 milioni di euro annui all'interno del fabbisogno sanitario standard per finanziare tali attività.
Ciò premesso, evidenzia che a precedenti ampliamenti dell'offerta di servizi assicurati dalle farmacie non sono stati ascritti direttamente oneri per la finanza pubblica.
Rileva tuttavia che la norma in esame prevede espressamente che siano a carico degli utenti solo «le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere da e-quater) a e-septies), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153», quali vaccini, test diagnostici, i servizi di telemedicina e i test di screening per l'epatite C, e non, come riportato nella relazione tecnica a supporto dell'invarianza finanziaria della norma, «che tutte le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 25, comma 1, siano a totale carico degli assistiti».
Ciò stante, pur prendendo atto sia di quanto indicato nella relazione tecnica riguardo all'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica derivanti dalla norma in esame sia del fatto che le prestazioni eventualmente riconducibili a programmi di riduzione delle liste d'attesa o di prevenzione vaccinale sono già finanziati a legislazione vigente, ritiene tuttavia necessario, considerato che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 2009 prevede che i servizi inclusi nell'elenco, come modificato dalla norma, siano «assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale», che il Governo fornisca elementi di informazione volti a chiarire se i servizi non espressamente posti a carico dell'assistito possano effettivamente essere garantiti dalle farmacie utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.
In merito all'articolo 68, rileva preliminarmente che la norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, modifica il decreto legislativo n. 221 del 2017, introducendo la definizione di «utilizzatore finale» per i beni di consumo non a duplice uso listati, ossia beni non a duplice uso civile e militare, inclusi in un apposito elenco adottato dall'Unione europea, per effetto di misure restrittive unionali. La norma rivede altresì le procedure relative alle diverse tipologie di autorizzazioni – specifica individuale, globale individuale, generale dell'Unione europea, generale nazionale – per l'esportazione di prodotti a duplice uso listati, prodotti non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali e merci soggette al Regolamento (UE) 2019/125 prevedendo, tra l'altro, la possibilità di rilascio, per i beni di consumo soggetti a misure restrittive unionali, di autorizzazioni globali e di autorizzazioni generali nazionali invece della sola autorizzazione specifica individuale per ogni singola operazione di esportazione e di importazione attualmente prevista. Viene infine ridotta la cornice edittale, da 2.500 a 15.000 euro, laddove attualmente è da 15.000 a 90.000 euro, relativa alle sanzioni amministrative pecuniarie previste, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi di trasmissione all'autorità competente delle liste riepilogative delle operazioni effettuate nei vari regimi autorizzativi.
Evidenzia che la relazione tecnica afferma che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla possibilità di rilascio, per i beni di consumo soggetti a misure restrittive unionali, di autorizzazioni globali e di autorizzazioni generali nazionali invece della sola autorizzazione specifica individuale per ogni singola operazione di esportazione e di importazione attualmente prevista, la relazione afferma che esse non comportano minori entrate per il bilancio dello Stato in quanto le richieste di autorizzazione presentate dagli operatori non sono soggette al pagamento di diritti. Segnala che il minor numero totale di procedimenti amministrativi derivante dalla possibilità di rilascio di autorizzazioni globali e autorizzazioni generali comporta inoltre un prevedibile snellimento dell'attività amministrativa. Rileva che le modifiche in questione sono pertanto attuabili da parte dell'autorità competente con le risorse umane, strumentali e Pag. 34finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene alle altre modifiche, segnala che la relazione tecnica afferma che prevedono modifiche di riferimenti testuali e riformulazioni volte a migliorare la coerenza complessiva del testo e a rendere maggiormente proporzionale e omogenea la disciplina sanzionatoria.
Al riguardo, pur considerato quanto affermato dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbe comunque confermato, con riferimento alla prevista riduzione della cornice edittale relativa a sanzioni amministrative pecuniarie, che essa non incide su entrate eventualmente già scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, già trasmessa alla Commissione (vedi allegato 2).
Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, rappresenta, in primo luogo, che i servizi fitosanitari regionali competenti per territorio potranno provvedere al monitoraggio dei risultati della sperimentazione relativa all'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, consentita ai sensi delle novelle introdotte dall'articolo 6, nonché alle conseguenti attività di vigilanza nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1, capoverso Art. 13-bis, comma 7, del medesimo articolo 6.
Segnala che le disposizioni di cui all'articolo 8, che includono nell'ambito di esenzione dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le targhe di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non determinano effetti negativi in termini gettito rispetto a quelli scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, giacché le modifiche introdotte sono volte esclusivamente a chiarificare la portata applicativa dell'esenzione già prevista a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 833, della legge n. 160 del 2019, anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità relativa all'abrogata imposta sulla pubblicità.
Rappresenta che gli sportelli unici per l'immigrazione potranno provvedere alla riduzione da novanta a trenta giorni del termine previsto, per il rilascio del nulla osta al lavoro in favore dei lavoratori stranieri altamente qualificati, dall'articolo 27-quater, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dall'articolo 21 del disegno di legge in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto dell'introduzione, da parte dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 146 del 2025, di un sistema di verifiche preventive sulle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro, basato sull'utilizzo di un'apposita applicazione informatica.
Evidenzia, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 23, che, ai fini della quantificazione delle minori entrate derivanti dall'estensione all'anno 2025 della disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, già prevista per gli anni 2023 e 2024, è stata prudenzialmente considerata una platea di potenziali beneficiari pari a 3.000 persone, ipotizzando una retribuzione media annua di circa 1.150 euro.
Fa presente che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), volte a prevedere che l'istanza di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici sia pubblicizzata da parte dello sportello locale competente anche per il tramite del proprio portale web dedicato, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le predette disposizioni si limitano a prevedere la pubblicazione di informazioni aggiuntive su un portale telematico già previsto a legislazione vigente.Pag. 35
Segnala, altresì, che l'Agenzia per l'Italia digitale potrà svolgere le attività a essa affidate dall'articolo 37, comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 3-ter, che prevede la definizione degli standard relativi alle comunicazioni telematiche inerenti alle autorizzazioni per inumazione, tumulazione e cremazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto tali attività appaiono pienamente riconducibili alle funzioni che la medesima Agenzia è tenuta a svolgere nell'ambito dei propri compiti istituzionali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Evidenzia che la disposizione di interpretazione autentica di cui all'articolo 57, relativa ai compensi spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche nel caso di soggetti collocati in quiescenza, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non è modificata la platea dei beneficiari delle indennità, che sono corrisposte dalle medesime istituzioni a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge n. 190 del 2014. Segnala, altresì, che il carattere di interpretazione autentica del citato articolo 57 non determina l'insorgenza di ulteriori fabbisogni finanziari per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in quanto le risorse destinate a legislazione vigente alle predette indennità e trasferite dal bilancio dello Stato alle medesime istituzioni assicurano l'integrale copertura dei relativi costi a decorrere dal 2022, anno di reintroduzione delle indennità, a prescindere dall'eventualità che gli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione siano o siano stati ricoperti da soggetti in quiescenza.
Fa presente che tutti i servizi erogati dalle farmacie ai sensi dell'articolo 60 costituiscono prestazioni a carico degli assistiti e, pertanto, dall'attuazione della predetta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Segnala, infine, che la rimodulazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative ai prodotti a duplice uso e ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, prevista dalle novelle introdotte dall'articolo 68 del provvedimento in esame, rispettivamente, agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo n. 221 del 2017, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini gettito rispetto a quelli scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2655, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese;
preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
i servizi fitosanitari regionali competenti per territorio potranno provvedere al monitoraggio dei risultati della sperimentazione relativa all'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, consentita ai sensi delle novelle introdotte dall'articolo 6, nonché alle conseguenti attività di vigilanza nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1, capoverso Art. 13-bis, comma 7, del medesimo articolo 6;
le disposizioni di cui all'articolo 8, che includono nell'ambito di esenzione dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le Pag. 36targhe di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non determinano effetti negativi in termini gettito rispetto a quelli scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, giacché le modifiche introdotte sono volte esclusivamente a chiarificare la portata applicativa dell'esenzione già prevista a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 833, della legge n. 160 del 2019, anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità relativa all'abrogata imposta sulla pubblicità;
gli sportelli unici per l'immigrazione potranno provvedere alla riduzione da novanta a trenta giorni del termine previsto, per il rilascio del nulla osta al lavoro in favore dei lavoratori stranieri altamente qualificati, dall'articolo 27-quater, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dall'articolo 21 del disegno di legge in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto dell'introduzione, da parte dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 146 del 2025, di un sistema di verifiche preventive sulle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro, basato sull'utilizzo di un'apposita applicazione informatica;
con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 23, ai fini della quantificazione delle minori entrate derivanti dall'estensione all'anno 2025 della disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, già prevista per gli anni 2023 e 2024, è stata prudenzialmente considerata una platea di potenziali beneficiari pari a 3.000 persone, ipotizzando una retribuzione media annua di circa 1.150 euro;
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), volte a prevedere che l'istanza di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici sia pubblicizzata da parte dello sportello locale competente anche per il tramite del proprio portale web dedicato, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le predette disposizioni si limitano a prevedere la pubblicazione di informazioni aggiuntive su un portale telematico già previsto a legislazione vigente;
l'Agenzia per l'Italia digitale potrà svolgere le attività a essa affidate dall'articolo 37, comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 3-ter, che prevede la definizione degli standard relativi alle comunicazioni telematiche inerenti alle autorizzazioni per inumazione, tumulazione e cremazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto tali attività appaiono pienamente riconducibili alle funzioni che la medesima Agenzia è tenuta a svolgere nell'ambito dei propri compiti istituzionali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005;
la disposizione di interpretazione autentica di cui all'articolo 57, relativa ai compensi spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche nel caso di soggetti collocati in quiescenza, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non è modificata la platea dei beneficiari delle indennità, che sono corrisposte dalle medesime istituzioni a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge n. 190 del 2014;
il carattere di interpretazione autentica del citato articolo 57 non determina l'insorgenza di ulteriori fabbisogni finanziari per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in quanto le risorse destinate a legislazione vigente alle predette indennità e trasferite dal bilancio dello Stato alle medesime istituzioni assicurano l'integrale copertura dei relativi costi a decorrere dal 2022, anno di reintroduzionePag. 37 delle indennità, a prescindere dall'eventualità che gli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione siano o siano stati ricoperti da soggetti in quiescenza;
tutti i servizi erogati dalle farmacie ai sensi dell'articolo 60 costituiscono prestazioni a carico degli assistiti e, pertanto, dall'attuazione della predetta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
la rimodulazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative ai prodotti a duplice uso e ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, prevista dalle novelle introdotte dall'articolo 68 del provvedimento in esame, rispettivamente, agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo n. 221 del 2017, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini gettito rispetto a quelli scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) osserva come la proposta di parere formulata dalla relatrice, sulla scorta dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo con riferimento all'articolo 21 del provvedimento in esame, che modifica l'articolo 27-quater, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 sia in contraddizione con la posizione assunta dalla Commissione nella seduta dello scorso 18 novembre, con riferimento alle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2643-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 3 ottobre 2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio. Ricorda, infatti, che nella predetta seduta la Commissione ha espresso un parere contrario su emendamenti, di analogo tenore, che prevedevano l'introduzione di nuove incombenze amministrative per gli sportelli unici per l'immigrazione, ritenendo che tali previsioni determinassero oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rileva, in primo luogo, come il chiarimento fornito dalla sottosegretaria in ordine all'articolo 23 non sia esaustivo della richiesta formulata dalla relatrice, che era volta a comprendere le ipotesi e gli elementi sottostanti la determinazione dell'aliquota utilizzata ai fini della quantificazione dell'onere ascritto alla disposizione.
In linea generale segnala che il predetto articolo 23 dispone l'estensione all'anno 2025 della disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, la quale estensione, tuttavia, essendo prossima la conclusione del mese di novembre, potrà applicarsi per un solo mese del corrente anno. Chiede quindi alla sottosegretaria se la quantificazione dell'onere della predetta disposizione sia stata effettuata tenendo conto di tale elemento o, viceversa, consideri l'intera annualità.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in ordine ai chiarimenti richiesti dalla deputata Guerra, precisa che la relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2022, che ha introdotto la disciplina relativamente agli esercizi 2023 e 2024, stimava una platea complessiva di 10.000 soggetti, mentre la quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 23 del provvedimento in esame, tenendo conto dell'operatività della predetta estensione per una frazione dell'anno 2025, ipotizza, in via estremamente prudenziale, una platea di 3.000 beneficiari della misura. Con riferimento alla richiesta in ordine all'aliquota utilizzata ai fini della quantificazione, fa presente che ai fini della predetta quantificazione si è considerato che ai soggetti interessati verranno applicate aliquote differenziate, determinandosi conseguentemente l'applicazione di un'aliquota media pari a circa il 26 per cento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di Pag. 38parere della relatrice sul testo del provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:
gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.013, Bonafè 1.014 e Boschi 1.015, che prevedono che, presso le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza, sia istituita la figura del rappresentante delle piccole imprese, con il compito di verificare il rispetto delle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici, nonché di monitorare l'applicazione delle quote di riserva e dei criteri di accesso previsti per le micro, piccole e medie imprese nei bandi di gara; verificare la suddivisione in lotti funzionali, al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese; assistere le piccole imprese nell'interpretazione dei requisiti di gara e nell'accesso alle procedure semplificate; segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione e agli organi di vigilanza eventuali violazioni delle norme a tutela delle piccole imprese. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali oneri connessi all'istituzione della figura del rappresentante delle piccole imprese nelle stazioni appaltanti;
Boschi 9.1, che reca una norma di interpretazione autentica volta a stabilire che le disposizioni dell'articolo 6, comma 10, del decreto-legge n. 338 del 1989 – le quali prevedono che le riduzioni della quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, previste dal medesimo articolo 6, non operino, in presenza di determinate violazioni, per una durata pari ai periodi di inosservanza dei prescritti obblighi di legge aumentati del 50 per cento – si intendono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 375 del 1993. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, in considerazione del fatto che l'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 375 del 1993 prevede la sanzione della decadenza da ogni beneficio di legge, ivi comprese agevolazioni e riduzioni contributive, in favore dei datori di lavoro agricolo, senza stabilire limiti temporali;
Simiani 21.01, che dispone che la maggiore spesa di personale riconducibile alle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 308, della legge 213 del 2023 per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello non rilevi ai fini del rispetto dei limiti alle spese di personale previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, considerato che i limiti di spesa oggetto di deroga sono stati fissati al fine di assicurare il concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Rappresenta, infine, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con specifico riferimento alle proposte emendative richiamate dalla relatrice, esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.013, Bonafè 1.014 e Boschi 1.015 in quanto le predette proposte emendative sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica, derivanti dall'istituzione della figura del rappresentante delle piccole imprese.
Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Boschi 9.1 in quanto la proposta è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, a causa dell'apposizione di limiti temporali alla sanzione della decadenza da ogni beneficio di legge, ivi comprese agevolazioni e riduzioni contributive,Pag. 39 in favore dei datori di lavoro agricolo.
Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Simiani 21.01 in quanto la proposta, nel derogare a limiti di spesa fissati a legislazione vigente al fine di assicurare il concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2655, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, contenuti nel fascicolo n. 1,
esprime
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.013, 1.014, 1.015, 9.1 e 21.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.
La seduta termina alle 14.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Martedì 25 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.
Atto n. 330.
(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 19 novembre 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nella seduta del 19 novembre 2025, fa presente, in primo luogo, che il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e il Ministero delle imprese e del made in Italy potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, e all'articolo 8, che comportano l'attivazione di un flusso informativo in modalità telematica tra i Ministeri, nonché la gestione e la manutenzione delle necessarie infrastrutture digitali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, segnala che il Ministero della giustizia potrà provvedere agli adempimenti di competenza, relativi alla ricezione delle informazioni oggetto di notifica ai sensi dell'articolo 6 ai fini della loro pubblicazione sul portale della rete giudiziaria europea e in apposita sezione del proprio sito istituzionale, avvalendosi delle risorse finanziarie iscritte sui capitoli Pag. 402301 e 7503 dello stato di previsione del medesimo Ministero, che risultano destinate, nella logica di una programmazione globale dei costi di funzionamento relativi all'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria effettuata già in sede di predisposizione degli stanziamenti di bilancio, agli investimenti necessari ai fini della digitalizzazione delle procedure di competenza dello stesso Ministero, ivi comprese quelle connesse all'attuazione del presente schema di decreto.
Evidenzia che per quanto concerne, invece, le attività poste a carico del Ministero dell'interno, designato quale autorità centrale ai fini dell'attuazione del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, alle maggiori esigenze finanziarie, quantificabili in un importo massimo di 50.000 euro annui per gli anni 2026 e 2027, si provvederà a valere sulle risorse iscritte sui capitoli 2816, piano gestionale n. 1, e 7456, piano gestionale n. 5, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che recano le necessarie disponibilità e il cui utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente.
In particolare, il piano gestionale n. 1 del capitolo 2816 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, tenendo conto degli impegni sinora assunti, reca disponibilità residue pari a 1.101.944,65 euro per l'anno 2026 e a 9.400.526,99 euro per l'anno 2027, mentre il piano gestionale n. 5 del capitolo 7456 del medesimo stato di previsione reca disponibilità residue pari a 4.313.693,69 euro per l'anno 2026 e a 7.407.627,67 euro per l'anno 2027.
Rappresenta, infine, che le funzioni attribuite al Ministero delle imprese e del made in Italy dall'articolo 8, comma 4, con riferimento alla trasmissione di informazioni necessarie all'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori da parte dell'autorità centrale, rientrano tra i compiti istituzionali ordinariamente svolti dalla Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni del medesimo Ministero e ad esse potrà quindi provvedersi avvalendosi delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli 1400 e 7031 dello stato di previsione del predetto Dicastero, destinate alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo dei relativi sistemi informativi, la cui dotazione appare congrua anche alla luce delle nuove previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (Atto n. 330);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e il Ministero delle imprese e del made in Italy potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, e all'articolo 8, che comportano l'attivazione di un flusso informativo in modalità telematica tra i Ministeri, nonché la gestione e la manutenzione delle necessarie infrastrutture digitali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
in particolare, il Ministero della giustizia potrà provvedere agli adempimenti di competenza, relativi alla ricezione delle informazioni oggetto di notifica ai sensi dell'articolo 6 ai fini della loro pubblicazione sul portale della rete giudiziaria europea e in apposita sezione del proprio sito istituzionale, avvalendosi delle risorse finanziariePag. 41 iscritte sui capitoli 2301 e 7503 dello stato di previsione del medesimo Ministero, che risultano destinate, nella logica di una programmazione globale dei costi di funzionamento relativi all'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria effettuata già in sede di predisposizione degli stanziamenti di bilancio, agli investimenti necessari ai fini della digitalizzazione delle procedure di competenza dello stesso Ministero, ivi comprese quelle connesse all'attuazione del presente schema di decreto;
per quanto concerne, invece, le attività poste a carico del Ministero dell'interno, designato quale autorità centrale ai fini dell'attuazione del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, alle maggiori esigenze finanziarie, quantificabili in un importo massimo di 50.000 euro annui per gli anni 2026 e 2027, si provvederà a valere sulle risorse iscritte sui capitoli 2816, piano gestionale n. 1, e 7456, piano gestionale n. 5, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che recano le necessarie disponibilità e il cui utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente;
in particolare, il piano gestionale n. 1 del capitolo 2816 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, tenendo conto degli impegni sinora assunti, reca disponibilità residue pari a 1.101.944,65 euro per l'anno 2026 e a 9.400.526,99 euro per l'anno 2027, mentre il piano gestionale n. 5 del capitolo 7456 del medesimo stato di previsione reca disponibilità residue pari a 4.313.693,69 euro per l'anno 2026 e a 7.407.627,67 euro per l'anno 2027;
le funzioni attribuite al Ministero delle imprese e del made in Italy dall'articolo 8, comma 4, con riferimento alla trasmissione di informazioni necessarie all'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori da parte dell'autorità centrale, rientrano tra i compiti istituzionali ordinariamente svolti dalla Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni del medesimo Ministero e ad esse potrà quindi provvedersi avvalendosi delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli 1400 e 7031 dello stato di previsione del predetto Dicastero, destinate alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo dei relativi sistemi informativi, la cui dotazione appare congrua anche alla luce delle nuove previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, attualmente all'esame del Senato della Repubblica;
rilevata l'esigenza, ai fini di una più corretta formulazione della clausola di invarianza finanziaria, di modificare il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10, al fine di prevedere che dal provvedimento non debbano derivare “nuovi o maggiori oneri”, anziché “nuovi e maggiori oneri”, a carico della finanza pubblica,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 10, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.
Atto n. 321.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice nella seduta del 12 novembre 2025, fa presente, in primo luogo, che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potrà provvedere agli adempimenti amministrativi derivanti dalle novelle introdotte dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame agli articoli da 121 a 126 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività riconducibili alle funzioni già esercitate a legislazione vigente dal medesimo Comitato.
Segnala, altresì, che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria potrà provvedere allo svolgimento delle attività di promozione e coordinamento di misure di educazione dei consumatori ad esso attribuite dall'articolo 125-duodecies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 2, lettera t), dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività riconducibili a quella già realizzate a legislazione vigente dal medesimo Comitato.
Rappresenta, in relazione alle novelle introdotte, al comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 141 del 2010, dall'articolo 2, comma 2, lettera a), dello schema di decreto in esame, che il regime fiscale applicabile ai contributi determinati e riscossi dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, la cui natura giuridica è mutata da associazione a fondazione in data 8 maggio 2020, è quello ordinariamente previsto per le somme erogate a enti non commerciali, anche se costituiti nella forma della fondazione. In particolare, le somme erogate a un ente non commerciale, qualora non rientrino nell'esercizio di attività qualificabili come commerciali ai sensi dell'articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e non siano corrisposte a fronte di attività rese dall'ente percipiente in favore dell'erogante, non sono rilevanti dal punto di vista tributario e non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Ritiene, quindi, che in tale contesto, può escludersi che tali contributi, in quanto destinati a garantire il funzionamento dell'Organismo e a sostenere le sue attività istituzionali, si possano qualificare come redditi di impresa e che, a fronte della percezione dei predetti contributi, si possa configurare l'esercizio di un'attività commerciale, tenuto conto del fatto che la destinazione delle risorse è prevista da una specifica disposizione di legge.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (Atto n. 321);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potrà provvedere agli adempimenti amministrativi derivanti dalle novelle introdotte dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame agli articoli da 121 a 126 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività riconducibiliPag. 43 alle funzioni già esercitate a legislazione vigente dal medesimo Comitato;
il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria potrà provvedere allo svolgimento delle attività di promozione e coordinamento di misure di educazione dei consumatori ad esso attribuite dall'articolo 125-duodecies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 2, lettera t), dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività riconducibili a quella già realizzate a legislazione vigente dal medesimo Comitato;
in relazione alle novelle introdotte, al comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 141 del 2010, dall'articolo 2, comma 2, lettera a), dello schema di decreto in esame, il regime fiscale applicabile ai contributi determinati e riscossi dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, la cui natura giuridica è mutata da associazione a fondazione in data 8 maggio 2020, è quello ordinariamente previsto per le somme erogate a enti non commerciali, anche se costituiti nella forma della fondazione;
in particolare, le somme erogate a un ente non commerciale, qualora non rientrino nell'esercizio di attività qualificabili come commerciali ai sensi dell'articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e non siano corrisposte a fronte di attività rese dall'ente percipiente in favore dell'erogante, non sono rilevanti dal punto di vista tributario e non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
in tale contesto, può escludersi che tali contributi, in quanto destinati a garantire il funzionamento dell'Organismo e a sostenere le sue attività istituzionali, si possano qualificare come redditi di impresa e che, a fronte della percezione dei predetti contributi, si possa configurare l'esercizio di un'attività commerciale, tenuto conto del fatto che la destinazione delle risorse è prevista da una specifica disposizione di legge,
rilevata l'opportunità di uniformare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 2, a quella comunemente utilizzata nella prassi, facendo riferimento alle risorse disponibili, anziché a quelle previste, a legislazione vigente,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 5, comma 2, sostituire la parola: previste con la seguente: disponibili».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di deliberazione.
La seduta termina alle 14.10.