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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 novembre 2025
591.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 110

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 25 novembre 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Movimento Elaga APS, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2575, recante «Disposizioni per l'appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di Renzo Puccetti, medico, docente di Bioetica presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2575, recante «Disposizioni per l'appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 novembre 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica.
C. 2678 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 111

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

  Annarita PATRIARCA (FI-PPE), relatrice, con riferimento alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame che afferiscono a materie oggetto della competenza della XII Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 2, comma 3, che incrementa di 2.026.830 euro annui, a decorrere dal 2025, le risorse, pari a 30 milioni di euro annui dal 2025, riguardanti il finanziamento delle borse di studio corrisposte agli specializzandi appartenenti alle seguenti categorie: veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi. Come sottolineato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, tale incremento risponde alla necessità di garantire la possibilità a tutti gli attuali iscritti alle scuole di specializzazione delle suddette categorie (6.710 iscritti, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica) di beneficiare della borsa di studio.
  L'articolo 3, comma 3, pone in via permanente le modalità, già stabilite in via transitoria, di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole. Ricorda che tale Fondazione è un ente di diritto privato operante nell'ambito della ricerca, multidisciplinare e integrata, nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni. Ne sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'università e della ricerca, ai quali è attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
  Il successivo comma 4 del medesimo articolo 3, al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ISMETT – Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2030 dell'autorizzazione alla Regione Siciliana – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2025 – ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni dell'ISMETT.
  L'articolo 4, comma 4, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse destinate alla società Sport e salute per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù.
  L'articolo 5, comma 1, prevede l'attribuzione di un contributo al Ministero della salute, non superiore a 110 milioni di euro, per l'anno 2025, per il pagamento di obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna e a transazioni. Un certo contenzioso tra Servizi sanitari regionali e soggetti assistiti dovrebbe riguardare il riconoscimento della gratuità di alcune prestazioni, inerenti all'ambito socio-assistenziale o connesse alle prestazioni socio-assistenziali.
  L'articolo 6 detta disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, assegnando all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ESACRI) la somma di 21.522.800 euro, utile a garantire la conclusione della liquidazione di tale Ente (comma 1). Prevede, inoltre, il trasferimento dei residui attivi e passivi non ancora riscossi o pagati ai nuovi Comitati locali e provinciali della Croce Rossa, che hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato dal 1° gennaio 2014 (comma 2). Infine, dispone l'estinzione a titolo definitivo dei crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa (comma 3).

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi.
C. 2654, approvata, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 112

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

  Carlo MACCARI (FDI), relatore, con riferimento al provvedimento in oggetto, approvato dal Senato e non modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, fa presente che l'articolo 1 ne individua le finalità: a) prevedere interventi volti all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, al fine di promuovere il migliore sviluppo delle loro potenzialità e di prevenire l'insorgenza di disagi relazionali ed emotivi; b) garantire agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo il diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione; c) favorire la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo; d) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società.
  L'articolo 2 reca la definizione di alunni o studenti ad alto potenziale cognitivo, intendendosi l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze rispetto ai coetanei con un medesimo grado di istruzione. Il comma 2 chiarisce che gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono compresi nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali.
  L'articolo 3 conferisce la delega al Governo per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, nel rispetto di alcuni princìpi e criteri direttivi, tra cui: garantire il concreto ed effettivo diritto allo studio degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, realizzare misure appropriate affinché le loro famiglie ricevano un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata, prevedere criteri uniformi per l'adozione del piano didattico personalizzato.
  L'articolo 4 reca la previsione di un piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, che deve prevedere: a) le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete; b) le attività di formazione rivolte ai docenti; c) le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti. Conseguentemente, l'articolo 5 riguarda la formazione dei docenti, che deve essere finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento degli alunni e degli studenti in oggetto, e l'articolo 6 attiene alle attività finalizzate all'inclusione scolastica.
  Gli articoli 7 e 8, infine, prevedono, rispettivamente, la relazione alle Camere e la clausola di salvaguardia.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.
C. 2521 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

  Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), relatrice, osserva che il provvedimento sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza, nel testo approvato dal Senato e non modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, si compone di 35 articoli, distribuiti in 6 Capi.
  Con riferimento alle competenze della XII Commissione, segnala l'articolo 2, che Pag. 113reca le definizioni di interesse ai fini del provvedimento in oggetto, tra cui la definizione di medico subacqueo (lettera r)). Si definiscono medici subacquei i professionisti appartenenti a specifiche categorie sanitarie: in particolare, si tratta dei medici del Ministero della salute in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), dei medici di un centro o di un servizio di medicina iperbarica delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attività, degli ufficiali medici militari ovvero dei medici specialisti in medicina del nuoto e delle attività subacquee o dei medici diplomati con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica e comprovata esperienza professionale in medicina di almeno tre anni.
  L'articolo 21 elenca i requisiti per l'iscrizione al registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, tra cui – al comma 1, lettera f) – l'idoneità alla mansione, accertata e certificata da un medico subacqueo a seguito di visita esente da difetti dell'apparato cardio-polmonare e otorino-laringoiatrico nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, conforme ai requisiti specificamente definiti con provvedimento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, su proposta del Ministero della salute.
  L'articolo 23, comma 1, stabilisce l'obbligo per ciascun operatore subacqueo o iperbarico di sottoporsi ad una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneità alla mansione, ai fini del rientro al lavoro a seguito di infortunio o di malattia prolungata, che deve essere effettuata dal medico competente ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. Il comma 2 prevede, in caso di violazione di tale obbligo, la sospensione della validità del libretto personale (di cui al successivo articolo 24) sino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato.
  L'articolo 24 prevede, quindi, il libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici professionali in cui deve essere annotata, tra l'altro, l'idoneità alla mansione con l'indicazione del medico subacqueo certificatore (comma 1, lettera c)). Ai sensi del comma 4, la vidimazione del libretto deve avvenire annualmente ed essere rilasciata dall'ufficio di compartimento marittimo competente in seguito al superamento dell'esame di idoneità psicofisica disciplinato dall'articolo 21, comma 1, lettera f). Il comma 5 si riferisce alla fattispecie in cui si verifichi un infortunio o una malattia che comporti un'interruzione dell'attività lavorativa. In particolare, nel rispetto della disciplina della denuncia dell'infortunio o della malattia professionale di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si prevede che, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte di un medico subacqueo, il datore di lavoro debba annotare sul libretto informatico l'interruzione dell'attività lavorativa, inclusa la durata e la causa (comma 5).

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.