SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 novembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA, indi del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.10.
Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
956 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che la proposta di legge, composta di un solo articolo, modifica il comma 741 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2016, inserendo tra le fattispecie di immobili assimilati all'abitazione principale a fini IMU, e quindi esentandola dall'imposta, l'unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che la stessa sia situata nel comune di iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Rileva, quindi, che le norme quantificano gli oneri derivanti dalle predette disposizioni in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, e provvedono alla relativa copertura finanziaria.
Al riguardo, nel premettere la necessità di aggiornare la decorrenza dell'onere, essendo la stessa riferita a un esercizio concluso, fa presente che andrebbero in ogni caso acquisiti dati e informazioni utili ai fini della stima dell'onere indicato nel testo, tra cui il numero degli immobili a uso abitativo non locati o non dati in comodato d'uso, di proprietà o oggetto di usufrutto di residenti all'estero, i dati relativi alle rendite catastali degli immobili che rientrano nell'applicazione dell'esenzione IMU e di quelli che già beneficiano di una parziale esenzione, in quanto facenti capo a titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 178 del 2020, nonché l'aliquota media dell'imposta da applicare ai fini della stima.
Evidenzia, inoltre, che dovrebbe essere chiarito per quale ragione solo una parte delle risorse poste a copertura degli oneri derivanti dall'esenzione viene destinata al reintegro delle minori entrate dei comuni, laddove, in realtà, l'intero ammontare dell'esenzione riconosciuta dal provvedimento sembrerebbe dover gravare sui medesimi bilanci comunali.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa invece presente che il comma 2 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, fermo quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, segnala in primo luogo l'esigenza di aggiornare la disposizione di copertura finanziaria, che fa riferimento a esercizi finanziari ormai conclusi, tenendo conto dell'effettiva decorrenza degli oneri derivanti dal regime fiscale di cui al comma 1 dell'articolo 1.
Ciò posto, rammenta che, in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo oggetto di riduzione, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta per l'anno in corso disponibilità residue pari a 11.858.558 euro, mentre la Pag. 32dotazione iniziale del Fondo stesso prevista per il prossimo triennio dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, risulta pari a 203.090.865 euro per l'anno 2026, a 317.034.737 euro per l'anno 2027 e a 201.702.415 euro per l'anno 2028.
In tale contesto, ritiene dunque necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate senza che da tale utilizzo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel riservarsi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, anticipa che, sulla base di un percorso concordato anche con i gruppi di opposizione presso la Commissione di merito, cui è peraltro riconducibile la proposta di legge in esame, è in via di elaborazione una proposta emendativa, che dovrebbe essere proposta, nell'ambito del Comitato dei nove, dal relatore, volta a superare, attraverso una riformulazione del testo, le criticità di ordine finanziario evidenziate anche nella presente sede.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto di quanto rappresentato dal sottosegretario Freni, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica.
C. 1367-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione Bilancio, nella seduta dello scorso 18 novembre, ha avviato l'esame del provvedimento ai fini dell'espressione del parere di propria competenza all'indirizzo della Commissione Cultura.
Rammenta, altresì, che nella predetta seduta la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica, da trasmettere nel termine di sette giorni, al fine di consentire una più puntuale valutazione dei profili attinenti alla quantificazione degli oneri recati del provvedimento e alla relativa copertura finanziaria.
Fa presente che, nella stessa giornata del 18 novembre 2025, la Commissione Cultura ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, approvando tre emendamenti della relatrice, che nel loro complesso hanno soppresso tutti gli articoli della proposta di legge, e conferendo, conseguentemente, alla relatrice stessa il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento.
Tanto premesso, nel rilevare che permane l'esigenza che la Commissione si pronunci sul testo della proposta di legge ora all'esame dell'Assemblea, chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta, ferme restando le valutazioni già espresse nella seduta dello scorso 18 novembre in ordine ai diversi profili problematici delle disposizioni di copertura finanziaria previste dal provvedimento.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel comunicare che la relazione tecnica richiesta è tuttora in corso di perfezionamento, rileva, già in questa fase, la notevole onerosità del provvedimento in esame, che peraltro pone a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, per finalità di copertura, un importo pari a 3 miliardi di euro annui rispetto a una dotazione del medesimo accantonamento che ha storicamente fatto registrare disponibilità per un ammontare decisamente inferiore.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto Pag. 33rappresentato dal sottosegretario Freni, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 26 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.20.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.
Atto n. 323.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2025.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo schema di decreto in esame non risulta ancora corredato del prescritto parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
Rammenta, in proposito, che il Presidente della Camera, in sede di assegnazione del provvedimento, ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Nel segnalare che la Commissione non può pertanto esprimersi in questa seduta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.
Atto n. 343.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte preliminarmente che lo schema di decreto è stato assegnato alla Commissione ancorché non sia corredato del previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, passando all'illustrazione dello schema di decreto, adottato in attuazione della delega conferita dalla legge di delegazione europea 2024, di cui alla legge 13 giugno 2025, n. 91, fa in primo luogo presente che la disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche sanitarie conseguite all'estero è definita, a livello europeo, dalla direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 2007, recante appunto attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.
Segnala che lo schema di decreto legislativo in esame, corredato di relazione tecnica, recepisce nell'ordinamento italiano Pag. 34e, quindi, nel predetto decreto legislativo n. 206 del 2007, le disposizioni introdotte dalla direttiva UE 2024/782, che modifica la citata direttiva 2005/36/CE, relativamente ai requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra e farmacista.
In relazione alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 dello schema di decreto, in materia di nuovi requisiti richiesti all'infermiere e aggiornamento del relativo corso di studi, evidenzia che la nuova versione della sezione V.2 dell'allegato V del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 aggiunge all'attuale percorso formativo la pratica infermieristica basata su dati concreti e ricerca, la sanità elettronica e l'assistenza infermieristica nelle comunità.
In relazione alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, in materia di nuovi requisiti richiesti all'odontoiatra e aggiornamento del relativo corso di studi, evidenzia che la nuova versione della sezione V.3 del medesimo allegato V aggiunge all'attuale percorso formativo la genetica e la medicina rigenerativa, l'immunologia, lo studio dell'occlusione dentale, la gerodontologia, l'implantologia orale, l'assistenza collaborativa interprofessionale e la tecnologia digitale in odontoiatria.
In relazione alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, in materia di nuovi requisiti richiesti al farmacista e aggiornamento del relativo corso di studi, evidenzia che la nuova versione della sezione V.6 del predetto allegato V aggiunge all'attuale percorso formativo la patologia e la patofisiologia, la tecnologia farmaceutica, la genetica e farmacogenomica, l'immunologia, la farmacia clinica, l'assistenza farmaceutica, la farmacia sociale, la sanità pubblica – compresa l'epidemiologia –, la pratica farmaceutica e la farmacoeconomia.
Ciò premesso, a suo avviso, andrebbero forniti chiarimenti e adeguati elementi informativi in ordine alle modalità con le quali si intendono implementare i nuovi ambiti di studio, anche con riferimento ai requisiti aggiuntivi richiesti alle professionalità in esame, senza procedere all'istituzione di nuove cattedre o al potenziamento di quelle esistenti, evitando comunque maggiori oneri per esigenze di personale docente e non, dotazione strutturale e relativo funzionamento.
Sul punto, osserva che il documento esplicativo allegato al presente schema di decreto, contempla la possibilità che l'insegnamento di una o più delle materie complessivamente previste, considerando anche quelle aggiuntive, sia impartito nell'ambito delle altre discipline, circostanza quest'ultima che potrebbe contribuire a garantire l'invarianza finanziaria del provvedimento.
Rileva, in ogni caso, l'opportunità di fornire informazioni di maggior dettaglio a tale riguardo, con indicazioni circa eventuali inserimenti in corsi già esistenti e accorpamenti fra corsi di studio, onde riscontrare la sostenibilità della predetta clausola di invarianza.
Ritiene che andrebbero, inoltre, fornite specifiche delucidazioni in merito all'eventualità che il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 3, lettera f), relativo alla materia della tecnologia digitale in odontoiatria, possa implicare una maggiore disponibilità di apparecchiature digitali nei corsi universitari di specializzazione in odontoiatria, in quanto ciò potrebbe determinare maggiori oneri per l'acquisto e la gestione dei nuovi macchinari. Analoghe delucidazioni dovrebbero, infine, essere fornite anche con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso comma 3, lettera i).
Da ultimo, segnala che l'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale e amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/ 1999 e la Pag. 35direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652.
Atto n. 324.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2025.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte preliminarmente che lo schema di decreto in esame non risulta tuttora corredato della prevista intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
Ricorda altresì che il Presidente della Camera, in sede di assegnazione del provvedimento, ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Nel segnalare che la Commissione non può pertanto esprimersi in questa seduta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
Atto n. 344.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte preliminarmente che lo schema di decreto è stato assegnato alla Commissione ancorché non sia corredato del previsto parere della Conferenza unificata.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto, adottato ai sensi dell'articolo 29 della legge di delegazione europea 2024, di cui alla legge 13 giugno 2025, n. 91, reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
Fa presente che il provvedimento è composto di 39 articoli e un allegato, reca all'articolo 38 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento ed è corredato di relazione tecnica.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
Rileva che gli articoli da 1 a 5 individuano le autorità competenti per le attività previste dal provvedimento. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy viene designato quale autorità di notifica nazionale, mentre la Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi e quella per l'economia circolare e le bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite, rispettivamente, quali autorità nazionali responsabili in materia di vigilanza del mercato e di obblighi relativi alla gestione dei rifiuti di batterie.
Evidenzia che viene altresì previsto che, ai fini delle attività di vigilanza dei mercati, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa avvalersi della collaborazione delle camere di commercio, della Pag. 36Guardia di finanza e del Dipartimento dei vigili del fuoco e che le funzioni di controllo alle frontiere vengano svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 3.
Rileva che viene inoltre prevista, al comma 1 dell'articolo 4, l'istituzione di un Tavolo nazionale batterie quale organo consultivo composto, tra l'altro, da rappresentanti dei predetti Ministeri, degli enti tecnici, quali l'ISPRA, ACCREDIA e il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), dell'Agenzia delle dogane, dell'ANCI e delle principali associazioni di categoria, che può avvalersi anche del supporto di esperti provenienti dal settore industriale e da enti di ricerca e università.
Segnala, altresì, che ai componenti del citato Tavolo e agli esperti non sono comunque corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 4.
Osserva poi che, quanto alle autorità competenti designate, la relazione tecnica assicura che il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolgeranno le attività di propria competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Fa presente che analoghe assicurazioni vengono fornite dalla relazione tecnica in merito all'attività dei soggetti di cui la medesima Direzione generale potrà avvalersi, nonché con riguardo alle funzioni di controllo alle frontiere svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza.
Nel rilevare che viene riferito riguardo alle attività poste in capo alla Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ritiene opportuno che il Governo fornisca analoghe assicurazioni anche in merito alle attività che dovranno essere svolte da quest'ultima Direzione generale.
Non ha, viceversa, osservazioni da formulare né in merito all'articolo 4, considerato che, con specifico riguardo all'istituzione del Tavolo nazionale batterie, ai relativi componenti e agli eventuali esperti di cui lo stesso può avvalersi, come espressamente previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, né sulle restanti disposizioni in esame, atteso il carattere ordinamentale delle stesse, come confermato anche dalla relazione tecnica.
Per quanto concerne gli articoli da 6 a 12, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono tra l'altro, al comma 1 dell'articolo 6, che il Ministero delle imprese e del made in Italy, quale autorità di notifica nazionale, è il soggetto responsabile dell'istituzione e della esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità delle batterie alla legislazione di settore e per il controllo degli organismi notificati.
Osserva che viene inoltre disposto, al comma 2 del medesimo articolo 6, che la valutazione degli organismi di valutazione della conformità, ai fini dell'autorizzazione e della notifica e il controllo degli organismi notificati siano eseguiti da ACCREDIA, in qualità di ente italiano di accreditamento.
Rileva che viene, tra l'altro, stabilito che le tariffe per le attività di esecuzione delle procedure di valutazione e di notifica degli organismi, ad eccezione di quelle relative alle attività svolte da ACCREDIA, i cui rapporti con il Ministero delle imprese e del made in Italy sono regolati con apposita convenzione o protocollo d'intesa, siano definite con decreto ministeriale e poste a carico degli organismi di valutazione della conformità richiedenti la notifica e degli organismi notificati sottoposti a controllo, secondo quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo 6.
Quanto alle attività di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Pag. 37in qualità di autorità di notifica nazionale, non formula osservazioni, considerato, da un lato, che le predette attività, come evidenziato dalla relazione tecnica, ribadendo quanto già riferito in merito all'articolo 3, rientrando nei compiti istituzionali del predetto Ministero, saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, dall'altro, che le tariffe per le attività di notifica e controllo – escluse quelle di ACCREDIA – sono poste a carico degli organismi di valutazione della conformità che richiedono la notifica o che sono sottoposti a controllo.
Riguardo alle attività che sarà chiamata a svolgere ACCREDIA, le cui modalità, anche nei rapporti con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono demandate all'adozione di un'apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi, ritiene invece che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo in merito alla natura onerosa o meno di tali strumenti convenzionali, non desumibile né dal testo né dalla relazione tecnica.
In particolare, qualora si trattasse di convenzioni onerose, ritiene che dovrebbe essere chiarito quali siano i capitoli di bilancio che dovrebbero farsene carico e quali siano le relative disponibilità finanziarie a cui poter attingere, in modo da assicurare che le convenzioni in argomento possano essere stipulate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 38.
Con riferimento agli articoli da 19 a 34, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono, all'articolo 19, obblighi e obiettivi di raccolta di rifiuti di batterie a carico di operatori privati – produttori o, se costituiti, sistemi collettivi di gestione – e istituiscono, all'articolo 20, il Registro dei produttori di batterie, quale parte integrante del Registro nazionale dei produttori, con funzioni di monitoraggio e tracciabilità, in sostituzione di un registro già esistente, confermando quanto già previsto in tal senso dal decreto ministeriale 15 aprile 2024, n. 144, richiamato dalla norma medesima, ossia che i costi concernenti l'istituzione e il funzionamento del medesimo Registro siano a carico dei soggetti privati interessati, come previsto all'articolo 20, comma 15, terzo periodo, e all'articolo 21, comma 4.
Rileva poi che, agli articoli 22 e 23, viene disciplinata l'attività del Centro di coordinamento batterie, già previsto a normativa vigente con altra denominazione, confermandone la natura di consorzio privato cui sono tenuti ad aderire e contribuire tutti i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie.
Analogamente, evidenzia che viene ridefinita la disciplina del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti da batterie, già operante con altra denominazione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, confermando, in coerenza con quanto già previsto nell'assetto vigente, che gli oneri relativi alle relative attività, ivi incluse quelle ispettive, anche riferite a quelle svolte dall'ISPRA in tale materia, come integrate dalla norma in esame, sono a carico dei produttori di batterie, attraverso tariffe stabilite con decreto interministeriale.
Fa, inoltre, presente che gli oneri relativi alla realizzazione e alla tenuta del predetto Registro sono a carico dei produttori di batterie e sono disciplinati secondo le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 15.
Evidenzia, altresì, che per la verifica del corretto assolvimento da parte degli operatori privati degli obblighi previsti dal provvedimento in esame viene stabilito che il citato Comitato possa anche avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 4, lettera d).
Sottolinea poi che, agli articoli da 25 a 31, vengono invece stabilite norme in tema di responsabilità estesa dei produttori, disciplinando le modalità di adempimento dei relativi obblighi in forma individuale e collettiva e imponendo a carico degli stessi soggetti il versamento di un contributo finanziario per i prodotti immessi sul mercatoPag. 38 nazionale diretto a coprire i costi, tra l'altro, della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e delle analisi merceologiche sui flussi di rifiuti urbani indifferenziati, nonché i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti.
Rileva che, all'articolo 32, viene stabilito, inoltre, che l'attività di verifica del conseguimento, da parte dei produttori o dei sistemi collettivi, degli obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie sia affidata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA e del Centro di coordinamento batterie.
Fa infine presente che, all'articolo 34, viene disciplinato il sistema sanzionatorio applicabile agli operatori economici in materia, con riferimento alle modalità di accertamento delle corrispondenti violazioni e alla destinazione dei relativi proventi.
Al riguardo non formula osservazioni, da un punto di vista sostanziale, considerati gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare la neutralità finanziaria delle medesime disposizioni, confermando che l'insieme degli oneri correlati alle attività previste dalle norme sono complessivamente posti a carico dei soggetti privati interessati, nello specifico i produttori, mediante apposite tariffe e contribuiti, e che gli interventi dei soggetti pubblici coinvolti rientrano nelle competenze e funzioni istituzionalmente già svolte dagli stessi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ritiene tuttavia che, dal punto di vista formale, si dovrebbe valutare l'opportunità di operare le seguenti modificazioni del testo: da un lato, ricollocare il primo e il secondo periodo del comma 15 dell'articolo 20, concernenti l'imputazione degli oneri relativi all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo, dopo il comma 1 dell'articolo 24, posto che tale articolo disciplina puntualmente le attività e le funzioni del medesimo Comitato; dall'altro, riformulare il terzo periodo del comma 15 dell'articolo 20, che prevede che gli oneri relativi «alla realizzazione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma» sono a carico dei produttori di batterie, facendo riferimento «alla realizzazione e alla tenuta del Registro di cui al comma 1»; dall'altro ancora, infine, sopprimere le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 21, posto che le stesse appaiono sostanzialmente sovrapponibili a quelle contenute nel terzo periodo del comma 15 dell'articolo 20.
Non ha invece osservazioni da formulare in merito all'assegnazione dei proventi delle nuove sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni delle medesime norme, posto che, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, la relativa destinazione in parte è disposta in modo coerente con quanto già previsto dalla normativa vigente, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 34, commi 3, 5, 6, 8 e 9, e in parte fa riferimento a fattispecie distinte e non sovrapponibili con quelle rinvenibili nell'assetto vigente, ai sensi di quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 10 del medesimo articolo 34.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
Atto n. 322.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2025.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è ancora corredato dei previsti pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.Pag. 39
Ricorda che il Presidente della Camera, in sede di assegnazione del provvedimento, ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Nel segnalare che la Commissione non può, pertanto, esprimersi in questa seduta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.30.
DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica.
C. 2678 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2025.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2678, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 156 del 2025, recante misure urgenti in materia economica.
Ricorda, altresì, che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
Avverte, inoltre, che la deputata Matera ha ritirato la proposta emendativa a sua prima firma 6.011.
Chiede, dunque, se vi siano colleghi che intendano intervenire sul complesso delle proposte emendative da esaminare.
Marco GRIMALDI (AVS), nell'evidenziare la sua intenzione di concentrare il suo intervento sulle proposte emendative presentate dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra all'articolo 4 del provvedimento, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», evidenzia in primo luogo l'enormità dei costi connessi allo svolgimento dei predetti eventi sportivi. Nel sottolineare che il relativo impatto è destinato a ripercuotersi sui contribuenti italiani, rileva come gli oneri per la manifestazione sportiva, inizialmente quantificati nell'ordine di circa 1,4 miliardi di euro complessivi, siano poi incrementati in maniera esponenziale in corso d'opera per giungere ad una stima finale di circa 5,4 miliardi di euro, suddivisi in 1,9 miliardi di euro volti a sostenere i costi organizzativi e in 3,5 miliardi di euro per la realizzazione delle necessarie opere pubbliche, di cui solo il 15 per cento, peraltro, destinato a strutture sportive in senso proprio.
Rammenta, inoltre, che, a differenza di quanto previsto nel dossier relativo alla candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali di «Milano-Cortina 2026», nel quale si affermava che circa il 92 per cento delle opere destinate a ospitare l'evento era in sostanza già pronto, in quanto si sarebbe essenzialmente provveduto alla riqualificazione e ammodernamento di strutture già esistenti nei territori di riferimento, nel corso del tempo si è viceversa reso necessario prevedere la realizzazione di nuove strutture, con conseguente incremento dei costi nel complesso inizialmente stimati, senza minimamente includere nell'organizzazione dell'evento stesso la città di Torino, che pure aveva pubblicamente manifestato l'intenzione di contribuire tramite la messa a disposizione di propri impianti sportivi.
In tale quadro, richiama in particolare l'attenzione sull'emendamento Zanella 4.3, volto a sopprimere il comma 1 del predetto articolo 4, che dispone un consistente incremento, nell'ordine di circa 45 milioni di euro per l'anno 2025, delle risorse destinate alle funzioni esercitate dal Commissario straordinario per l'indirizzo, il coordinamentoPag. 40 e l'attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», destinando le medesime risorse anche alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle concomitanti competizioni sportive olimpiche invernali. Sottolinea come tali risorse si aggiungano a quelle, già di considerevole entità, stanziate a legislazione vigente, al fine di fronteggiare, peraltro, voci di spesa altamente preventivabili nella logica di una sana e corretta gestione del denaro pubblico.
Segnala, inoltre, l'emendamento Zaratti 4.7, volto a prevedere che la nomina del Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive connesse allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio UEFA EURO 2032 avvenga in ottemperanza alle linee guida dell'ANAC in materia di conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, al fine di prevenire eventuali fenomeni corruttivi e garantire il massimo rispetto del principio di trasparenza.
Sempre con riferimento alla medesima tematica, richiama altresì l'emendamento Zaratti 4.8, volto a prevedere che il citato Commissario straordinario per l'evento UEFA EURO 2032 operi in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni in materia di subappalto, al tempo stesso disponendo la soppressione delle molteplici discipline settoriali di carattere derogatorio ed emergenziale, che si sono nel frattempo sovrapposte introducendo elementi di estrema discrezionalità nell'operato del Commissario stesso e minando i principi della certezza del diritto, della trasparenza e della piena legittimità dell'agire amministrativo.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) segnala, innanzitutto, che le proposte emendative presentate dal gruppo del Partito Democratico affrontano una pluralità di tematiche, riflettendo in questo il contenuto assai eterogeneo del decreto-legge in esame, che costituisce l'ennesimo provvedimento omnibus in cui sono trattati argomenti più che disparati, tra i quali, ad esempio, il rifinanziamento in favore della società RFI, l'organizzazione dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» e norme in materia di enti locali.
Rileva, peraltro, che un tale impianto impedisce di fatto l'ottimale utilizzo delle poche risorse finanziarie ancora disponibili per l'anno 2025, parcellizzandole piuttosto in una pluralità di interventi disorganici senza promuovere un reale e significativo sostegno al sistema economico nazionale. Osserva, del resto, che tale orientamento si pone in una linea di sostanziale continuità con quanto previsto anche dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 attualmente in discussione presso il Senato della Repubblica, dal momento che la manovra di finanza pubblica predisposta dal Governo per il triennio 2026-2028 non compie scelte chiare in termini di politica economica e determina, pertanto, effetti trascurabili sul sistema economico e sociale.
In tale quadro, sottolinea come le proposte emendative presentate dal suo gruppo intendano prioritariamente affrontare, in modo assai puntuale, alcuni temi ritenuti rilevanti nell'ottica di intervenire nei vari settori di interesse sulla base di una visione strategica delle problematiche esistenti e individuare, conseguentemente, i correttivi necessari alla realizzazione di un ambiente favorevole al sistema economico nazionale, tanto più dopo il recente inasprimento delle tariffe commerciali a livello internazionale voluto dall'attuale amministrazione americana, che sembra tuttavia rappresentare ancora, per la maggioranza di Governo, un argomento di cui non è lecito discutere pubblicamente.
Passando quindi alla disamina di talune specifiche proposte emendative presentate dal gruppo del Partito Democratico, richiama l'attenzione sull'emendamento Curti 1.9, che, con particolare riferimento al rifinanziamentoPag. 41 della società RFI disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, intende vincolare una quota della spesa autorizzata, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2025, a interventi di velocizzazione e potenziamento tecnologico della linea ferroviaria adriatica ricadente nel territorio della regione Marche, intesa quale asse strategico per l'ammodernamento infrastrutturale del nostro Paese.
Segnala, altresì, l'emendamento Guerra 2.1, che, nel quadro del pur apprezzabile incremento della dotazione del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa disposto comma 1 dell'articolo 2, intende tuttavia sanare talune storture nel meccanismo di funzionamento del Fondo medesimo, al fine di prevedere che i mutui ipotecari assistiti dalla garanzia del Fondo stesso siano incompatibili con la sottoscrizione di polizze assicurative aventi finalità di protezione del credito, affinché tale strumento possa effettivamente costituire un valido aiuto per i soggetti richiedenti l'accesso al Fondo medesimo.
Rileva, inoltre, che altre proposte emendative del gruppo del Partito Democratico intervengono invece sul processo di attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, intesi come una leva essenziale per promuovere gli investimenti pubblici e privati e la realizzazione di opere indispensabili allo sviluppo e alla crescita economica del nostro Paese, al fine, da un lato, di assicurare le risorse necessarie al completamento di importanti opere infrastrutturali, soprattutto a fronte delle scelte compiute anche di recente dal Governo nella direzione di un progressivo definanziamento di taluni progetti ricompresi nel PNRR, e, dall'altro, di consentire agli enti locali, in molti casi soggetti attuatori dei predetti progetti e spesso non direttamente responsabili del mancato rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi medesimi, di disporre di proroghe per il completamento delle opere qualora ricorrano specifiche condizioni, quali, ad esempio, l'avvenuto espletamento delle procedure di gara o l'avvio dei lavori stessi.
Segnala, infine, che ulteriori proposte emendative presentate dal suo gruppo vertono sul tema connesso allo svolgimento dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». In proposito, evidenzia, tra l'altro, la necessità di porre rimedio ad una sostanziale e immotivata disparità di trattamento tra i diversi enti locali coinvolti, richiamando a tale riguardo i contenuti dell'emendamento 4.35 a sua firma, volto a riconoscere anche al comune di Milano, al pari di quanto già stabilito per altri comuni ricadenti nei territori interessati dall'evento sportivo, la possibilità di autorizzare la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso. Osserva come tale esclusione appaia del tutto incomprensibile, essendo la città di Milano destinata a ospitare la cerimonia inaugurale dei prossimi Giochi invernali, la cui organizzazione richiede, evidentemente, un particolare impegno aggiuntivo da parte dell'amministrazione.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative da esaminare e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 26 novembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.