ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 26 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il Viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.
La seduta comincia alle 14.05.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione.
Atto n. 318.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2025.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che il Gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativo (vedi allegato 1).
Emma PAVANELLI (M5S), ricordando che come comunicato dalla Presidenza il suo Gruppo ha presentato una proposta di parere alternativa, osserva che il relatore non ha ancora formulato la propria proposta di parere.
Francesca GHIRRA (AVS), stigmatizzando quanto recentemente accaduto, in sede di Commissioni riunite VIII e X, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto Pag. 94n. 332), quando la proposta dei relatori è stata posta in votazione in tutta fretta e senza di fatto lasciare il tempo ai commissari di poterne prendere adeguata contezza, chiede che sullo schema di decreto in titolo non si proceda a votazione in questa seduta e che il relatore renda disponibile la proposta di parere in tempi congrui per il suo esame.
Fabrizio COMBA (FDI), relatore, fa presente che la sua proposta di parere è in fase di definizione e chiede di poter disporre di altro limitato tempo per la sua formulazione che si riserva di fare in altra seduta.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il Viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.
La seduta comincia alle 14.10.
Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.
C. 2521 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento segnalando, innanzitutto, che sul testo trasmesso dal Senato la IX Commissione trasporti, all'esito dell'esame delle proposte emendative, non ha apportato modifiche.
Riferisce che il disegno di legge in esame si propone di definire un quadro giuridico adeguato all'evoluzione tecnologica in corso nell'ambito della dimensione subacquea, recando la disciplina di procedure e regole necessarie a rendere gli spazi subacquei più accessibili e sicuri. Ciò al fine di coordinare le crescenti attività sottomarine registrate negli ultimi anni, dovute alla ricerca e all'impiego di risorse energetiche e minerarie, nonché alla posa di infrastrutture di comunicazione a scopi scientifici o militari. In particolare, il provvedimento mira a disciplinare le attività destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale, nell'alto mare, per esigenze di sicurezza delle infrastrutture e di tutela delle persone impiegate in tali attività.
Osserva, quindi, che il disegno di legge concerne l'accesso agli spazi subacquei, la protezione delle infrastrutture subacquee energetiche e di comunicazione, la regolamentazione dei mezzi sottomarini e dei lavori subacquei, promuovendo la conoscenza e la protezione della dimensione subacquea nel suo complesso.
Fa presente che il provvedimento si compone di 35 articoli distribuiti in 6 Capi: il Capo I disciplina le 'Politiche della dimensione subacquea' (articoli 1-3); il Capo II regolamenta l'istituenda 'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee' (articoli 4-9); il Capo III disciplina la 'Navigazione subacquea, mezzi e infrastrutture subacquee' (articoli 10-17), articolandosi a sua volta in 4 sezioni; il Capo IV regola le attività subacquee e iperbariche (articoli 18-25) articolandosi a sua volta in 3 sezioni; il Capo V stabilisce le sanzioni applicabili (articoli 26-27); il Capo VI reca le disposizioni finali e transitorie (articoli 28-35).
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, espone brevemente i suoi contenuti soffermandosi, in particolare, sulle limitate parti del testo che interessano più specificamente la X Commissione.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento che disciplina le attività svolte nella dimensione subacquea Pag. 95in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, nell'alto mare, restando fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il comma 2 specifica che il provvedimento non si applica, tra le altre, alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi.
L'articolo 2, modificato al Senato, reca le definizioni di interesse ai fini del provvedimento. In particolare, il comma 1, lettera n) definisce come infrastrutture subacquee di interesse nazionale quelle che possiedono uno o più dei seguenti requisiti: essere di proprietà di soggetti di nazionalità italiana o di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovunque localizzate; essere rilevanti per la connessione, le comunicazioni e i servizi digitali o il rifornimento del territorio nazionale o di installazioni nazionali situate nella zona economica esclusiva nazionale o nella piattaforma continentale; presentare potenziali rischi di carattere ambientale per il territorio nazionale o per le zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale.
L'articolo 3 regola le competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata. Ai fini dell'esercizio di tali competenze, in base al comma 3 essi sono autorizzati a impartire le direttive per assicurare l'indirizzo unitario delle politiche della dimensione subacquea, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), organismo che provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del Mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di: tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico; valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche; valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale; promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori; promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane; valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
L'articolo 4, modificato al Senato, dispone l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, al fine di conseguire l'obiettivo di interesse generale di tutelare l'interesse nazionale nel campo della sicurezza delle attività subacquee, disciplinando tra l'altro l'incarico di direttore generale della medesima.
L'articolo 5 delinea le norme generali sull'organizzazione dell'Agenzia, rimettendone la disciplina ad apposito regolamento.
L'articolo 6, modificato al Senato, elenca le funzioni assegnate all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, oggetto di una puntuale regolazione nell'ambito degli articoli successivi.
L'articolo 7 regola i profili contabili e finanziari inerenti all'Agenzia mentre l'articolo 8 ne reca disposizioni sull'organico. L'articolo 9 detta disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività dell'Agenzia, prevedendo che entro il 30 aprile di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri (o l'autorità delegata, ove nominata), trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di sicurezza delle attività subacquee.
L'articolo 10, modificato al Senato, disciplina le modalità, i termini e le condizioni relative alla gestione delle interferenze suscettibili di determinarsi tra attività della dimensione subacquea, foriere di rischi per la sicurezza delle infrastrutture, per la salute e per la vita umana. Il comma 4 detta una regola speciale per il passaggio inoffensivo riguardante i mezzi battenti bandiera diversa da quella italiana. Si prevede in particolare che l'Agenzia, in assenza di Pag. 96un rischio di interferenza, può, con proprio provvedimento, autorizzare la navigazione in immersione di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare, da navi battenti bandiera diversa da quella italiana, di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali, per ragioni economiche, turistiche o logistiche documentate dall'istante, anche stabilendo i requisiti e le dotazioni tecnologiche necessarie a garantire l'identificazione e il tracciamento delle attività in immersione per finalità di sicurezza, conformemente all'articolo 15. Segnala, inoltre, che il comma 6 prevede che, nel bilanciamento degli interessi sottesi a più istanze di autorizzazione (di cui al comma 4), riferite al medesimo contesto spaziale e temporale, la priorità è accordata alle attività maggiormente idonee ad assicurare l'interesse pubblico, con particolare riferimento a taluni settori sensibili meritevoli di valutazione, quali la sicurezza nazionale e l'installazione e la protezione delle infrastrutture di interesse nazionale. Il comma 11 stabilisce che le autorità competenti hanno facoltà di segnalare all'Agenzia le attività subacquee o di superficie ritenute necessarie in conseguenza di circostanze sopravvenute per la tutela di interessi pubblici prevalenti.
L'articolo 11 disciplina le comunicazioni sui titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni competenti sulle attività nella dimensione subacquea, al fine di consentire all'Agenzia di avere un quadro conoscitivo completo delle attività subacquee per poter svolgere le funzioni di prevenzione delle interferenze di cui all'articolo 10.
L'articolo 12 reca norme per favorire la cooperazione e la condivisione delle informazioni tra l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee e altri soggetti istituzionali che hanno competenze nel settore delle attività subacquee e per la sicurezza nazionale, interna ed esterna.
L'articolo 13, modificato al Senato, attribuisce all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee il compito di definire misure per la protezione delle infrastrutture subacquee sottoposte alla giurisdizione nazionale. Vengono quindi conferiti all'Agenzia poteri per monitorare rischi, definire misure di sicurezza, preparare piani di emergenza e coordinare il recupero di flussi interrotti, concorrere alla definizione del percorso di cavi e dei criteri da osservare per la sua l'individuazione.
L'articolo 14, composto da un comma, inserisce tra le ulteriori attività di competenza dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, la promozione dello sviluppo delle capacità nazionali di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati.
L'articolo 15, modificato al Senato, dispone che con provvedimenti dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee si definiscano i requisiti e le dotazioni minime di sicurezza che i mezzi subacquei non militari devono possedere, e le relative procedure di verifica e certificazione. Per le attività di certificazione, inoltre, l'Agenzia può collaborare con enti di normazione tecnica nonché con soggetti accreditati a livello nazionale e internazionale.
L'articolo 16 dispone circa i requisiti per il comando, la conduzione e il controllo di mezzi subacquei non militari battenti bandiera.
L'articolo 17, modificato al Senato, si compone di due commi, che danno facoltà all'Agenzia per la Sicurezza delle Attività Subacquee di: intraprendere collaborazioni di ricerca con altri soggetti al fine di adottare linee guida non vincolanti finalizzate allo sviluppo di tecnologie subacquee e soluzioni tecniche avanzate; individuare e sviluppare autonomamente tecnologie e soluzioni avanzate in materia per il perseguimento di determinati obiettivi. A seguito di modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, il comma 1 dispone altresì che sulle citate linee guida possa esser acquisito il parere tecnico non vincolante e a titolo non oneroso di: imprese subacquee e iperbariche; gestori di infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale.
L'articolo 18 apre il Capo IV recante «attività subacquee e iperbariche», indicandone i principi fondamentali e l'ambito di applicazione. Demanda poi a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o a un decreto dell'Autorità politica delegata Pag. 97per le politiche del mare la regolazione delle attività subacquee e iperbariche di protezione civile.
L'articolo 19, modificato al Senato, introduce l'obbligo di iscrizione ad un apposito registro professionale per gli operatori tecnici subacquei di basso, medio e alto fondale, nonché per i tecnici iperbarici, al fine di poter svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico. Sono altresì previste delle eccezioni a tale disposizione in presenza di determinate condizioni inderogabili.
L'articolo 20 modifica la denominazione del registro dei sommozzatori in servizio locale, al fine di introdurre il «registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali».
L'articolo 21, modificato al Senato, elenca i requisiti per l'iscrizione al registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali e demanda a un decreto del MIT la definizione delle procedure per il loro accertamento, nonché delle modalità di organizzazione e tenuta del citato registro.
L'articolo 22 reca la procedura di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero per l'esercizio, sia temporaneo e occasionale sia stabile, dell'attività subacquea e iperbarica in Italia.
L'articolo 23, modificato nel corso dell'esame al Senato, regola la sorveglianza sanitaria dell'operatore subacqueo e dell'operatore iperbarico professionale, prevedendo l'obbligo di una visita medica dettagliata per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale a seguito di infortunio o malattia prolungata.
L'articolo 24, modificato in sede di esame presso il Senato, reca la disciplina del libretto personale di tipo informatico di cui deve essere in possesso ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale.
L'articolo 25 dispone che le regole tecniche relative alle attività subacquee e iperbariche vengano determinate tramite decreto del Presidente della Repubblica.
L'articolo 26 disciplina le sanzioni rivolte agli operatori subacquei e iperbarici e ai datori di lavoro legate allo svolgimento irregolare dei lavori subacquei e iperbarici.
L'articolo 27 sanziona le imprese subacquee o iperbariche con il pagamento di una somma da 500 € a 1.500 € per la violazione della regolamentazione tecnica delle attività subacquee e iperbariche.
L'articolo 28 apporta alcune modifiche al codice dell'ordinamento militare. Nel dettaglio, il comma 1 integra le competenze attribuite alla Marina Militare. Il comma 2 prevede la partecipazione dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare alla modifica della disciplina del Polo nazionale della dimensione subacquea – PNS. Il comma 3 attribuisce alla Guardia di finanza alcune competenze in materia di protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale, di controllo nelle acque interne e di prevenzione nella navigazione subacquea non autorizzata.
L'articolo 29 include l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee nell'ambito di applicazione di alcune disposizioni del codice della navigazione. Il comma 1, lettere dalla a) alla e), prevede che l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee sia destinataria di una serie di comunicazioni e avvisi. Il comma 1, lettera f), stabilisce la partecipazione di un funzionario dell'Agenzia all'inchiesta formale in caso di sinistro.
L'articolo 30 include nell'ambito di applicazione del codice della navigazione i mezzi subacquei non militari, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto, facendo salve le specifiche disposizioni dettate dal disegno di legge in esame.
L'articolo 31 interviene sulla composizione degli organi collegiali in materia di politiche del mare. Il comma 1 aggiunge il capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri al Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare. Il comma 2 aggiunge un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri al Comitato tecnico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 3 aggiunge un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare al Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo. Pag. 98Il comma 4 aggiunge l'Autorità politica delegata per le politiche del mare al Comitato interministeriale per la transizione ecologica.
L'articolo 32 prevede la clausola di salvaguardia per le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite a una serie di enti pubblici e di forze armate e di polizia.
L'articolo 33 riconosce all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee la possibilità di avvalersi di unità di personale appartenenti a pubbliche amministrazioni.
Infine, l'articolo 34 reca la copertura finanziaria e l'autorizzazione di spesa mentre l'articolo 35, modificato in sede di esame presso il Senato, stabilisce che la presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tranne le disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 16, commi 1, 2, 4 e 5, che entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2)
Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Alberto PANDOLFO (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Francesca GHIRRA (AVS) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore sottolineando, tuttavia, che tale voto deve considerarsi interlocutorio in attesa della effettiva definizione finale del provvedimento che, per il momento, considera un caso esemplare di cattiva legislazione e sul quale esprime un giudizio sostanzialmente negativo. Ritiene infatti che il disegno di legge crei criticità rilevanti in una materia assai sensibile che coinvolge anche la sicurezza. Osserva, inoltre, che la costituenda Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee possa provocare confusione e comportare duplicazioni di competenze con organismi esistenti nonché conflitti interistituzionali e, di fatto, rappresenti uno sperpero di pubbliche risorse.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.15.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il Viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.
La seduta comincia alle 14.15.
Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025.
C. 2682 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2025.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che l'on. Pavanelli ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Avverte che i rappresentati del Gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista in Commissione hanno sottoscritto tutte le proposte emendative presentate da deputati appartenenti al medesimo gruppo.
Ricorda che nella seduta di ieri, 25 novembre 2025, il relatore, deputato Silvio Giovine, e la rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario su tutte le proposte emendative presentate. Avverte quindi che Commissione riprende l'esame dalla proposta emendativa Ferrara 1.25.
La Commissione respinge l'emendamento Ferrara 1.25.
Pag. 99Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Barba 1.26: si intende vi abbia rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Appendino 1.27 e Ghirra 1.28, l'emendamento Pandolfo 1.29, gli identici emendamenti Pavanelli 1.30 e Ghirra 1.31 nonché l'emendamento Iaria 1.32.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Barba 1.34: si intende vi abbia rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pandolfo 1.33 e Cappelletti 1.35 nonché gli identici emendamenti Pavanelli 1.36 e Ghirra 1.37.
Francesca GHIRRA (AVS) intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.39 evidenzia come esso sia una proposta emendativa di buon senso volto com'è a tutelare gli enti che intendano operare mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, prevedendo controlli preventivi da parte dell'Autorità anticorruzione utili a evitare preventivamente possibili conflitti. Chiede quindi che relatore e Governi mutino il parere contrario espresso.
Chiara APPENDINO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.38, si associa a quanto già rilevato dall'on. Ghirra e chiede che relatore e Governi mutino il parere espresso considerando che l'emendamento è volto a dare tutela agli enti e a chi gestisce tali affidamenti.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Appendino 1.38 e Ghirra 1.39.
Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.40, evidenzia come esso sia fondamentale per porre rimedia ad una misura che, altrimenti, darà luogo a infiniti ricorsi giurisdizionali in quanto lesiva della concorrenza. Osserva infatti che la disposizione su cui esso interviene con lo scopo, apprezzabile, di scongiurare monopoli nella gestione delle infrastrutture di ricarica, non discrimina tra spazi di proprietà pubblica e privata, con la conseguenza che il diritto di impresa viene vulnerato. Ritiene che l'estensore della norma non abbia compreso esattamente le conseguenze ma, comunque, crede che una tale limitazione alla libertà di impresa sia del tutto inaccettabile, soprattutto se collocata all'interno di un provvedimento che si occupa di concorrenza. Conclude sottolineando che se tale limitazione ha un senso quando si tratta di luoghi di proprietà pubblica, considerato che la mano pubblica ha il dovere di dare più spazio possibile alle imprese, diventa illegittima quando si tratta di proprietà privata e chiede, quindi, al Governo di prendersi almeno una pausa di riflessione e di mutare parere.
Silvio GIOVINE (FDI), relatore, conferma il parere espresso.
Il Viceministro Valentino VALENTINI conferma il parere espresso.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 1.40 e Ilaria Fontana 1.41.
Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 1.42 volto a ridurre il limite dal 40 al 25 per cento, disposto a tutela degli operatori minori, sul presupposto che quello previsto nel testo possa determinare la formazione di monopoli e quindi vanificare le finalità della norma.
La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 1.42.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Barba 1.43: si intende vi abbia rinunciato.
Alberto PANDOLFO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 1.45 che consente ai comuni di adempiere alla previsionePag. 100 di maggiore concorrenza nella fornitura dei servizi di ricarica sul territorio, in un contesto in cui oggi solo una ridotta percentuale di comuni di grandi dimensioni è dotata di un sistema di monitoraggio delle infrastrutture di ricarica elettrica sottolineando che, nell'assenza di tali sistemi o di dati forniti dagli operatori in modo omogeneo, gli enti locali non sono in grado di verificare la soglia di copertura del mercato sul proprio territorio.
Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Morfino 1.44, di cui è cofirmataria, dopo aver richiamato i concetti già espressi in occasione del precedente esame dell'emendamento a sua prima firma 1.40, osserva che ad avere problemi applicativi per la disposizione in oggetto non sono solo i piccoli comuni in quando, al momento, vi è compresenza di colonnine basate su diverse tecnologie, ciò che rende difficile persino a tecnici del settore poter dare una risposte certe alla problematica, con la conseguenza che anche i comuni grandi avranno difficoltà probabilmente insormontabili. Si chiede se il Governo abbia affrontato la problematica con i dovuti approfondimenti e ricorda che si è ancora in tempo per fare qualcosa. Ritiene, ad esempio, che potrebbero essere impiegati i fondi che restano ancora inutilizzati del PNRR per incentivare le imprese a investire in materia ricordando, tuttavia, che le imprese per investire hanno bisogno di programmare e che per programmare hanno bisogno di regole certe e chiare perché, diversamente, rischiano di vedersi bloccare i progetti. Auspica, infine, che in Commissione si possa avviare una discussione franca e costruttiva.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Morfino 1.44 e Pandolfo 1.45.
Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.46, evidenzia che esso è volto a rendere più efficace lo sviluppo della mobilità elettrica mantenendo misure miranti ad evitare la costituzione di dannosi monopoli senza tuttavia impedire il predetto sviluppo. Osserva, infatti, che la sua forza politica è favorevole all'elettrificazione della mobilità e quindi sostiene l'istallazione delle colonnine di ricarica ma senza che ciò vada a detrimento della concorrenza: ritiene però che ciò consigli di individuare ambiti territoriali di riferimento più opportuni e quindi di ampliare quello comunale, ora previsto dalla norma, a quello provinciale.
La Commissione respinge l'emendamento Cappelletti 1.46.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Del Barba 1.47, 1.48 e 1.49: si intende vi abbia rinunciato.
Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Cappelletti 1.50, di cui è cofirmataria, fa presente come lo stesso intenda modificare la normativa di cui all'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, introducendo il riferimento alla data di connessione all'infrastruttura della rete. Rileva come l'emendamento in oggetto vada incontro alle esigenze di molti imprenditori e tuteli i loro investimenti nei progetti di installazione delle colonnine di ricarica elettrica.
La Commissione respinge l'emendamento Cappelletti 1.50.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Barba 1.51: si intende vi abbia rinunciato.
Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.54, evidenzia come esso intenda coordinare la normativa prevista dal decreto legislativo n. 201 del 2022 con la regolamentazione vigente in materia di trasporto pubblico. In particolare, osserva come l'emendamento in oggetto, in ossequio ai principi di economicità e buon andamento, preveda che gli oneri previsti dall'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, siano assolti mediante integrazione della relazione prevista dalla Misura n. 2 dell'AllegatoPag. 101 A della delibera n. 154 del 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, la quale esercita i poteri di cui alla predetta Misura, nonché quelli previsti all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ribadisce come l'intenzione emendativa vada incontro alla necessità di migliorare il testo del provvedimento in esame rendendolo coerente con la normativa vigente.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Fede 1.52 Pandolfo 1.53 e Ghirra 1.54, nonché l'emendamento Cappelletti 1.55.
Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.58, fa presente come lo stesso miri a realizzare un raccordo tra il provvedimento in esame e la disciplina dei contratti pubblici. Nello specifico, evidenzia come si intende introdurre, in primo luogo, il riferimento a quanto previsto in materia di programmazione degli acquisti di beni e servizi dall'articolo 37 e dall'allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, in secondo luogo, l'obbligo di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche attraverso il collegamento informatico al sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Osserva come l'emendamento in oggetto abbia l'obiettivo di rafforzare la catena di controllo attraverso l'implementazione delle comunicazioni tra banche dati anche ai fini del successivo monitoraggio.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Traversi 1.56 Pandolfo 1.57 e Ghirra 1.58, nonché gli emendamenti Iaria 1.59, Fede 1.60, Traversi 1.61 e Iaria 1.62.
Andrea GNASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Pandolfo 1.63, di cui è cofirmatario, evidenzia come lo stesso intenda specificare che la semplificazione degli oneri amministrativi di cui al primo periodo del provvedimento non deve comportare un incremento di costi per i passeggeri degli aeroporti interessati. Rileva come l'emendamento in esame si inserisca nel più ampio tema della competitività degli aeroporti più piccoli anche alla luce della recente strategia di ENAC di Regional Air Mobility (RAM) attraverso cui si intende investire sugli aeroporti di minori dimensioni con l'introduzione di maggiori tratte da e verso i centri più grandi. Si stupisce del parere negativo del Governo che invece dovrebbe appoggiare la strategia di ENAC e, dunque, essere favorevole a tale emendamento.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pandolfo 1.63, Fede 1.64 e 1.66, Traversi 1.67 e 1.68, Iaria 1.69, Fede 1.70 e Barbagallo 1.71.
Francesca GHIRRA (AVS), dichiarando di voler sottoscrivere l'emendamento Lai 1.72, ne sottolinea l'importanza alla luce della tematica trattata relativa all'eccezione insulare. In particolare, evidenzia come l'emendamento in esame si ponga in continuità con il principio di insularità recentemente introdotto in Costituzione e che, allo stesso tempo, possa costituire un'opportunità per regioni come la Sardegna e la Sicilia per mettersi al passo con le altre regioni in materia di competitività economica.
La Commissione respinge l'emendamento Lai 1.72.
Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.73, fa presente come esso introduca alcune modifiche al provvedimento in esame in materia di traffico aeroportuale dei passeggeri. In particolare, osserva che si prevede: l'introduzione del riferimento al principio di trasparenza delle procedure previste dal comma 8; il riconoscimento di un ruolo consultivo alle regioni per gli scali tra 1 e 5 milioni di passeggeri e, in relazione alla semplificazione di cui al medesimo comma 8, meccanismi di salvaguardia tariffaria, al fine di evitare effetti distorsivi.
Pag. 102La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 1.73.
Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.76, sottolinea come questo preveda l'introduzione di un ristoro per gli utenti, da parte del concessionario autostradale, per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Iaria 1.74, Del Barba 1.75, Ghirra 1.76 e Barbagallo 1.77.
Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Traversi 1.78, di cui è cofirmatario, fa presente come lo stesso intenda introdurre maggiore trasparenza per i vettori aerei, a tutela del principio di concorrenza, mediante l'introduzione, in primo luogo, del principio di rotazione degli operatori e, in secondo luogo, dell'obbligo di pubblicazione sul proprio sito web con cadenza semestrale degli incentivi percepiti. Osserva che ciò garantirebbe maggiore efficienza evitando situazioni di concentrazione degli incentivi nei confronti di un unico beneficiario.
La Commissione respinge l'emendamento Traversi 1.78.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Del Barba 1.83 e 1.84: si intende vi abbia rinunciato.
La Commissione respinge l'emendamento Marianna Ricciardi 1.85.
Alberto PANDOLFO (PD-IDP), dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Benzoni 1.86.
La Commissione respinge l'emendamento Benzoni 1.86.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Barba 1.87: si intende vi abbia rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marianna Ricciardi 1.90, Simiani 1.92 e Morfino 1.93.
Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.100, come lo stesso intenda modificare alcune norme del codice degli appalti, in particolare in materia di affidamento diretto. Specifica come quest'ultimo non debba costituire una scelta obbligata per le stazioni appaltanti, introducendo al tempo stesso un obbligo di motivazione qualora si dovesse ricorrere a tale procedura di selezione del contraente. Evidenzia, inoltre, che l'emendamento in oggetto intende abbassare la soglia per l'affidamento diretto dai 140 mila euro attuali a 75 mila euro, per evitare distorsioni del mercato.
La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 1.100.
Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.106, evidenzia come esso miri a garantire maggiore trasparenza e legalità nelle procedure di cui all'articolo 94, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sostituendo il riferimento all'amministratore di fatto e introducendo quello al titolare effettivo.
La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 1.106.
Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.107, fa presente come quest'ultimo riguardi l'affidamento mediante le procedure di project financing. In particolare, evidenzia come tali tipologie di procedure, attraverso il meccanismo della prelazione riservata al promotore, di fatto escludano o limitino fortemente la partecipazione di altri soggetti alla procedura di gara, creando un effetto anticoncorrenziale. Osserva come Pag. 103l'emendamento in esame intenda attenuare l'effetto del diritto di prelazione, prevedendo che lo stesso non possa essere esercitato nell'ipotesi in cui il punteggio riportato dall'offerta tecnica predisposta dall'aggiudicatario evidenzi, secondo i criteri definiti dall'ANAC con proprio atto, una significativa differenza, in termini percentuali, rispetto al punteggio conseguito dall'offerta tecnica del promotore.
La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 1.107.
Emma PAVANELLI (M5S), illustra l'emendamento Marianna Ricciardi 1.108 volto ad abrogare un intervento normativo già adottato in base al quale si è sospesa l'efficacia di alcune disposizioni, relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie. Ritiene che l'accoglimento della proposta emendativa sarebbe molto utile al Ministero della salute e aiuterebbe a spendere in fretta quelle risorse previste nel PNRR per il settore ancora non utilizzate.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marianna Ricciardi 1.108, 1.109, 1.110 e 1.111.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Barba 1.112: si intende vi abbia rinunciato.
Francesca GHIRRA (AVS) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.115 osserva che quella di accreditamento non è una procedura di affidamento, con le conseguenti regole, e, considerata l'estrema delicatezza del settore in questione, ritiene necessario un rafforzamento della trasparenza e dell'efficienza. Segnala, quindi, che a tale scopo l'emendamento all'esame prevede altresì che per il rinnovo sia tenuta in debito conto l'adeguatezza delle prestazioni erogate dal soggetto nell'ambito del precedente rapporto contrattuale.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Marianna Ricciardi 1.113, Girelli 1.114 e Ghirra 1.115.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Barba 1.117: si intende vi abbia rinunciato.
Francesca GHIRRA (AVS) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.118 evidenzia che esso è finalizzato a tutelare i gruppi svantaggiati aggiungendo ai criteri per la revisione anche di tenere conto della risposta dei servizi alle esigenze dei soggetti vulnerabili. In tal senso ritiene incomprensibile il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ciani 1.116 e Ghirra 1.118, gli identici emendamenti Stumpo 1.119 e Ghirra 1.120, gli emendamenti Marianna Ricciardi 1.121, Iaria 1.122 nonché gli identici emendamenti Marianna Ricciardi 1.123 e Malavasi 1.124.
Alberto PANDOLFO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 1.125 volto a coinvolgere nell'elaborazione dell'atto di indirizzo strategico del Ministero delle imprese e del made in Italy e di quello dell'università e della ricerca, in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico, le associazioni datoriali, comprese quelle delle micro e piccole imprese, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La Commissione respinge l'emendamento Pandolfo 1.125.
Alberto PANDOLFO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 1.126 dello stesso tenore del precedente ma volto a coinvolgere nell'elaborazione dell'atto di indirizzo strategico la Conferenza delle regioni.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ferrara 1.126 e Pandolfo 1.127 nonché gli emendamenti Pandolfo 1.128, 1.129 e 1.130.
Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento Marianna Ricciardi 1.131 volto Pag. 104a promuovere lo sviluppo dei Nuovi Approcci Metodologici al fine di sostenere attività di formazione, ricerca, sviluppo, validazione e diffusione di metodi sostitutivi all'impiego di animali nella ricerca destinandovi una quota pari al 10 per cento delle somme destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui al comma 16. Evidenzia che in tal modo si va anche incontro alle politiche unionali previste in materia. Osserva, polemicamente, che pur essendo consapevole che i valori che generalmente esprimono le forze politiche di maggioranza su problematiche assimilabili si sono dimostrati confliggenti con tali finalità, come nel caso della caccia, le stesse forze politiche nella XVIII legislatura hanno contribuito ad approvare una rilevante modifica costituzionale in materia ambientale a tutela della biodiversità.
Alberto PANDOLFO (PD-IDP) coglie l'occasione per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento Marianna Ricciardi 1.131 all'esame che intende raggiungere le stesse finalità dell'emendamento a sua firma 1.130 testé respinto.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Marianna Ricciardi 1.131, gli identici emendamenti Appendino 1.132, Pandolfo 1.133 e Ghirra 1.134 nonché gli emendamenti Ferrara 1.135 e Pandolfo 1.136.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Benzoni 1.139: si intende vi abbia rinunciato.
Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento Ferrara 1.137, di cui è cofirmataria, volto a promuovere i Parchi scientifici e tecnologici (PST) nel processo di partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo del trasferimento tecnologico sulla base dell'atto di indirizzo strategico del Ministero delle imprese e del made in Italy e di quello dell'università e della ricerca. Evidenzia, infatti, che chi fa ricerca nel Paese va supportato con decisione e valorizzato opportunamente, anche per evitare che vada a fare ricerca all'estero. Ritiene, quindi, che l'emendamento all'esame sia di buon senso e chiede che relatore e Governo mutino parere.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ferrara 1.137 e Ghirra 1.138, l'emendamento Pandolfo 1.140, nonché gli identici emendamenti Pavanelli 1.141 e Pandolfo 1.142.
Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.143, fa presente come lo stesso sia stato suggerito dalla Conferenza Stato/Regioni nell'ottica di rafforzare le politiche nazionali a tutela delle esigenze delle autonomie locali. Evidenzia, tra l'altro, come il contenuto dell'emendamento in esame sia in linea con quanto sostenuto di recente dal vincitore delle elezioni regionali in Veneto durante la campagna elettorale. Invita, pertanto, la maggioranza ad un voto coerente sull'emendamento in esame con quanto sostenuto in campagna elettorale in Veneto.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Cappelletti 1.143, Pandolfo 1.144 e Ghirra 1.145, nonché gli emendamenti Pandolfo 1.146, Appendino 1.148, Pandolfo 1.149, Ferrara 1.150 e Pavanelli 1.151.
Alberto PANDOLFO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.155, evidenzia come quest'ultimo intenda aggiungere al comma 18 del provvedimento in esame l'assegnazione di un punteggio premiale ai progetti coerenti con le priorità strategiche nazionali e caratterizzate da alto impatto scientifico e tecnologico.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pandolfo 1.155 e 1.156, gli identici emendamenti Ferrara 1.157, Pandolfo 1.158 e Ghirra 1.159, nonché gli emendamenti Pandolfo 1.160 e 1.161, Ferrara 1.162 e Pavanelli 1.164.
Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.169, sottolinea come esso intervenga sul fenomenoPag. 105 della shrinkflation, attraverso l'introduzione di norme a tutela dei consumatori. Fa presente che la tecnica degli imballaggi molto spesso non risulta trasparente e adeguata favorendo il fenomeno del c.d. overpackaging. Rileva come l'emendamento in esame costituisca una proposta di modifica di buon senso e si stupisce della mancata volontà da parte di maggioranza e Governo di accoglierla. Auspica, infine, che nel corso della prossima campagna elettorale non siano proprio i colleghi di maggioranza ad utilizzare le problematiche connesse ai fenomeni menzionati come strumenti per intercettare il consenso degli elettori.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 1.169, Peluffo 1.171, Pavanelli 1.173, Caramiello 1.174 e 1.175.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Barba 1.178: si intende vi abbia rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cappelletti 1.182, Pavanelli 1.183, Cappelletti 1.184 e 1.185, Appendino 1.186, 1.187 e 1.188, Ferrara 1.189, Pavanelli 1.190, Appendino 1.191, Cappelletti 1.192, Marianna Ricciardi 1.193 e Barbagallo 1.199.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pastorella 1.200: si intende vi abbia rinunciato.
La Commissione respinge l'emendamento Pandolfo 1.202.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Benzoni 1.203: si intende vi abbia rinunciato.
La Commissione respinge l'emendamento Marianna Ricciardi 1.204.
Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.205, fa presente come lo stesso intenda arginare il vantaggio concorrenziale del commercio online con particolare riguardo al periodo dei saldi di fine stagione.
La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 1.205.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Del Barba 1.206 e 1.214: si intende vi abbia rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pandolfo 1.215, gli identici emendamenti Pandolfo 1.216, Ghirra 1.217 e Cappelletti 1.218, nonché l'emendamento Barbagallo 1.220 e gli identici emendamenti Fede 1.221 e Ghirra 1.222.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Del Barba 1.223 e 1.224: si intende vi abbia rinunciato.
Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.225, evidenzia come esso intenda tutelare la funzione delle edicole nei piccoli comuni, quali centri nevralgici per la vita sociale della comunità. Osserva come l'emendamento in esame preveda la rimozione del limite dimensionale attualmente vigente per l'esercizio dell'attività menzionata, a tutela di uno dei servizi più importanti del territorio, evitando al contempo lo spopolamento dei centri più piccoli.
La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 1.225.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento del Barba 1.227: si intende vi abbia rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.228, Marianna Ricciardi 1.229 e Iaria 1.230.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli Pag. 106emendamenti Del Barba 1.231, 1.232 e 1.235: si intende vi abbia rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Simiani 1.236 e Santillo 1.237, nonché gli emendamenti Simiani 1.238 e Barbagallo 1.239.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Del Barba 1.240 e 1.242, nonché dell'emendamento Benzoni 1.241: si intende vi abbiano rinunciato.
La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 1.243.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Benzoni 1.245: si intende vi abbia rinunciato.
La Commissione respinge l'emendamento Simiani 1.246.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Del Barba 1.248 e Benzoni 1.250: si intende vi abbiano rinunciato.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pandolfo 1.01.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Del Barba 1.02: si intende vi abbia rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pandolfo 1.08 e 1.09.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Del Barba 1.033: si intende vi abbia rinunciato.
Pone quindi in votazione l'articolo aggiuntivo Malavasi 1.011, limitatamente alla parte ammissibile.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Malvasi 1.011, Pandolfo 1.040 e 1.041.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 26 novembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.