SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. – Intervengono il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.
La seduta comincia alle 14.05.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2025.
Pag. 133 Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, segnala preliminarmente che l'on. Rossello ha sottoscritto le proposte emendative 4.03 e 4.04, e che, successivamente, l'on. Enrico Costa ha ritirato la propria proposta emendativa 4.03.
Comunica quindi che nella seduta odierna si procederà alla votazione delle proposte emendative e subemendative presentate presso la XIV Commissione sulle quali le Commissioni di settore hanno espresso parere favorevole, anche con condizioni, le quali potranno essere respinte solo per motivi di compatibilità con la normativa dell'Unione europea o per esigenze di coordinamento generale.
Saranno, inoltre, poste in votazione le seguenti proposte emendative che, conformemente alla prassi, non sono state trasmesse alle Commissioni di settore per l'acquisizione dei loro pareri:
l'articolo aggiuntivo 13.03 Scerra che, avendo ad oggetto una delega per la modificazione della legge n. 234 del 2012, è di competenza della XIV Commissione;
l'emendamento 3.200 dei Relatori, che recepisce una condizione formulata dal Comitato per la legislazione, e gli emendamenti 3.100 dei Relatori, 5.100 dei Relatori, 8.100 dei Relatori e 8.200 dei Relatori, che recepiscono condizioni formulate dalla Commissione Bilancio.
Evidenzia altresì che, per quanto riguarda le proposte emendative Cavandoli 1.1, Casu 3.1, identici Battilocchio 1.5, Cavandoli 1.7 e Squeri 4.017, Enrico Costa 4.04, il subemendamento Caramanna 0.4.0100.1, le proposte emendative Casu 13.5 e Bagnai 1.11, su cui le Commissioni di settore hanno subordinato il loro parere favorevole a determinate condizioni, i rispettivi presentatori ne hanno conseguentemente riformulato i testi.
Avverte infine che la Commissione Bilancio, a seguito della revoca della relazione già espressa il 22 ottobre 2025 sul testo del provvedimento, ha trasmesso una nuova relazione favorevole, espressa nella seduta del 4 novembre 2025, che tiene conto delle previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio presentati dal Governo e che conferma le medesime condizioni già formulate nella relazione approvata nella predetta seduta del 22 ottobre.
Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, ringrazia gli Uffici per il supporto prestato alla Commissione e manifesta apprezzamento per il lavoro svolto presso le Commissioni di settore, evidenziando che, allo stato attuale delle riforme regolamentari, gran parte delle valutazioni di merito spetta alle Commissioni competenti per le rispettive materie, mentre alla XIV Commissione compete, in sostanza, una valutazione sulla compatibilità con il diritto europeo. Raccomanda l'approvazione delle proposte emendative presentate dai relatori. Esprime quindi, anche a nome dell'altro relatore, Giordano, parere favorevole su tutte le proposte emendative in esame, anche come riformulate, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Scerra 13.03, sul quale formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti su di esso parere contrario.
Antonio GIORDANO (FDI), relatore, si associa al ringraziamento agli Uffici per il prezioso ruolo di raccordo con le altre Commissioni e ringrazia i deputati della Commissione per la pazienza dimostrata in occasione dei precedenti rinvii dell'esame del provvedimento.
Il Ministro Tommaso FOTI esprime parere favorevole sulle proposte emendative dei relatori 1.200, 3.200, 3.100, 4.0100, 5.100, 8.200 e 8.100, esprimendo parere conforme a quello dei relatori sulle restanti proposte emendative. Raccomanda inoltre l'approvazione delle proposte emendative 1.100, 1.500, 4.0500 e 9.0500 del Governo.
Ringrazia inoltre la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, per la partecipazione ai lavori della Commissione e i deputati per l'impegno profuso. Preannuncia che, con riferimento alle modifiche al testo del disegno di legge risultanti dall'approvazione delle proposte emendative Battilocchio 1.5, Cavandoli 1.7 e Squeri 4.017, dell'articolo Pag. 134aggiuntivo Bruzzone 4.08 e dell'emendamento Bagnai 1.11, probabilmente sarà necessario apportare alcuni limitati interventi modificativi relativamente ai profili di finanza pubblica, alla luce dell'esame in sede consultiva che sarà svolto dalla Commissione Bilancio sul testo del provvedimento come risultante dall'esame in Commissione.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Cavandoli 1.1, come riformulato, Bagnai 1.8 e De Monte 1.9, l'emendamento 1.100 del Governo, l'emendamento dei relatori 1.200, l'emendamento 1.500 del Governo, l'emendamento Bagnai 1.12, l'emendamento 3.200 dei Relatori, l'emendamento Casu 3.1, come riformulato, l'emendamento 3.100 dei Relatori, gli identici emendamenti Battilocchio 1.5, Cavandoli 1.7 e Squeri 4.017, come riformulati, l'articolo aggiuntivo Enrico Costa 4.04, come riformulato, l'articolo aggiuntivo 4.0500 del Governo, l'emendamento Bruzzone 4.08, il subemendamento Caramanna 0.4.0100.1, come riformulato, il subemendamento Bagnai 0.4.0100.3, l'articolo aggiuntivo 4.0100 dei Relatori, gli identici emendamenti De Monte 5.2, Mantovani 5.3 e Cavandoli 5.4, gli emendamenti 5.100, 8.200 e 8.100 dei Relatori, l'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, l'emendamento Casu 13.5, come riformulato, e l'emendamento Bagnai 1.11, come riformulato (vedi allegato 1). Respinge infine l'articolo aggiuntivo Scerra 13.03.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire ai relatori, Candiani e Giordano, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi, che invita ad indicare immediatamente.
Ringrazia infine gli Uffici, il Ministro e la rappresentante del Governo.
La seduta termina alle 14.20.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 26 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.20.
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.
Atto n. 330.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Isabella DE MONTE (FI-PPE), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.
Ricorda che la citata direttiva, unitamente al regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, costituisce parte del cosiddetto «e-evidence package» dell'Unione europea. Per l'adeguamento dell'ordinamento interno al citato regolamento è stata conferita una apposita delega al Governo che, da parte sua, ha già presentato uno schema di decreto Pag. 135legislativo già esaminato dalla nostra Commissione (atto n. 303), che ha espresso parere favorevole.
La direttiva introduce, a carico dei prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione europea, l'obbligo di individuare stabilimenti designati o nominare rappresentanti legali. Tale architettura normativa, unitamente al regolamento (UE) 2023/1543, mira a garantire l'emersione dei prestatori di servizi, facilitando l'individuazione dei destinatari degli ordini di acquisizione di prove elettroniche e consentendo alle autorità centrali degli Stati membri di esercitare funzioni di vigilanza e di irrogazione di sanzioni in caso di inadempimento.
Lo schema di decreto in esame, adottato in base ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 7 della legge di delegazione europea 2024, si compone di 10 articoli.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, rinviando al dossier predisposto dagli Uffici per gli ulteriori approfondimenti, segnala che l'articolo 1 individua l'oggetto del decreto delegato nell'attuazione della direttiva UE 2023/1544, relativa alla designazione di stabilimenti designati e alla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.
Evidenzia che, come riportato nell'analisi di impatto della regolazione (AIR) allegata al provvedimento in esame «la necessità dell'intervento deriva dalla crescente rilevanza delle prove elettroniche nell'ambito dell'attività investigativa e processuale penale, nonché dalla difficoltà di acquisire tempestivamente tali prove quando i prestatori di servizi operano in più Stati membri o sono stabiliti al di fuori dell'Unione europea».
L'articolo 2 invece reca le definizioni rilevanti. Segnala in particolare che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva (e quindi dello schema di decreto in commento) i prestatori di servizi finanziari e la categoria dei prestatori di servizi cui essa è applicabile è costituita dai prestatori che offrono servizi nel territorio di uno Stato membro e da quelli che offrono servizi nell'Unione europea.
L'articolo 3 definisce il perimetro di applicabilità delle disposizioni in esso contenute, che comprende le decisioni e gli ordini finalizzati all'acquisizione di prove elettroniche per il loro utilizzo in procedimenti penali ai sensi della vigente normativa europea in materia.
L'articolo 4 prescrive gli obblighi che sono tenuti ad assolvere i prestatori dei servizi in merito all'individuazione degli stabilimenti designati e alla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, mentre l'articolo 5 dispone che vi sia responsabilità solidale tra i prestatori di servizi, gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali in ordine all'ottemperanza degli obblighi imposti dallo schema di decreto.
L'articolo 6 reca una serie di adempimenti che i prestatori di servizi devono espletare per essere conformi alla direttiva e allo schema di decreto legislativo in esame, tra cui l'assolvimento di un obbligo di notifica dei dati di contatto dei loro stabilimenti designati e dei loro rappresentanti legali.
L'articolo 7 definisce le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione degli obblighi imposti dal decreto in esame, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva 2023/1544, il quale stabilisce che gli Stati membri adottino misure necessarie e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare l'applicazione degli obblighi.
L'articolo 8 designa il Ministero dell'interno quale autorità centrale chiamata a garantire l'applicazione della direttiva, mentre l'articolo 9, in attuazione degli articoli 7 e 8 della direttiva, individua una serie di obblighi di comunicazione alla Commissione europea.
Alla luce della disamina svolta, non ravvisando disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.25.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.25.
Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025.
C. 2682 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Antonio GIORDANO (FDI), relatore, rileva che l'adozione annuale della legge per il mercato e la concorrenza mira a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori.
Ricorda che, ai sensi della legge n. 99 del 2009, il disegno di legge deve essere presentato ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla citata Autorità ai medesimi fini.
Rileva altresì che, nonostante negli anni precedenti non si sia riusciti ad assicurare la cadenza annuale della legge sulla concorrenza e il mercato, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) si legge che: «la sua cadenza annuale va assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangono vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico».
Tra gli obiettivi PNRR da conseguire entro il 31 dicembre 2025, figura l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, la quale dovrà comprendere alcune misure in materia di servizi pubblici locali, di trasporto regionale, di stazioni di ricarica elettrica, di sanità, di trasferimento tecnologico e di professioni regolamentate.
Passando all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge in esame, per quanto riguarda le disposizioni di maggiore interesse per le competenze della Commissione, osserva innanzitutto che l'articolo 1, comma 1, introduce dei parametri obiettivi per individuare l'andamento insoddisfacente della gestione di servizi pubblici locali. La disposizione in esame è volta a contribuire al raggiungimento di un traguardo del PNRR con scadenza al 31 dicembre 2025 (M1C2-13).
Il comma 3 del medesimo articolo intende invece favorire la concorrenza nella realizzazione e gestione a livello comunale delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Ricorda in proposito che gli obiettivi di crescita del settore della mobilità elettrica sono finanziati, oltre che con fondi nazionali, anche con i fondi europei del PNRR. La norma dà attuazione a quanto previsto nel PNRR (Traguardo M1C2-13 con scadenza 31 dicembre 2025), che nell'ambito dei contenuti della legge annuale sulla concorrenza 2024 prevede espressamente che la legge dovrà garantire che l'aggiudicazione di concessioni per i punti di ricarica elettrica promuova la concorrenza incoraggiando una pluralità di fornitori sul mercato.
I commi dal 4 al 7 introducono invece misure per la promozione della concorrenza nei servizi di trasporto pubblico regionale, sia ferroviario che su gomma. Per quanto riguarda i servizi ferroviari, si dispone la pubblicazione di calendari recanti le tempistiche di avvio delle procedure di affidamento. Sul punto ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento UE 2016/2338, l'affidamento diretto per i contratti ferroviari ha cessato di Pag. 137applicarsi a partire dal 25 dicembre 2023, prevedendo una deroga per la durata degli affidamenti già in essere. Si prevede inoltre l'adozione da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti (Art), entro il 31 dicembre 2026, di specifiche linee guida finalizzate al miglioramento della qualità degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale, le quali devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri nell'Unione.
Il comma 8 estende agli aeroporti aventi una soglia di traffico inferiore ai 5 milioni di passeggeri annui i modelli semplificati di aggiornamento dei diritti aeroportuali determinati dall'Autorità di regolazione dei trasporti. L'innalzamento della soglia di traffico operata dall'intervento normativo in commento è compatibile con i parametri fissati a livello europeo dalla direttiva 2009/12/CE la quale, nello stabilire principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti dell'UE, si applica solo agli aeroporti con un volume di traffico annuale superiore ai 5 milioni di movimenti passeggeri.
L'articolo 1, comma 9, modifica la disciplina sanzionatoria riguardante le condotte poste in essere in violazione degli obblighi normativi in materia di prodotti cosmetici. In particolare, il comma 9, lettera c), innova la disciplina sanzionatoria inerente alla violazione dei divieti di utilizzo all'interno dei prodotti cosmetici di specifiche sostanze ritenute vietate ovvero soggette a restrizioni, da parte del regolamento CE n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da euro 2.000 a euro 15.000, per chi impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze di cui all'allegato II del regolamento CE n. 1223/2009 o immette in commercio un cosmetico fabbricato con le medesime sostanze di cui al predetto allegato II. Inoltre alla lettera d) vengono introdotte due nuove fattispecie incriminatrici volte a sanzionare le condotte commesse dal soggetto responsabile di verificare il rispetto degli obblighi prescritti dal citato regolamento CE 1223/2009.
Il comma 10 dell'articolo 1 modifica la disciplina sanzionatoria, stabilita dal decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.
Il comma 11 interviene sulla definizione normativa di presìdi medico-chirurgici, abrogando le previsioni secondo cui a tale categoria appartengono anche kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV, kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile. In seguito a tale abrogazione, nella definizione di presìdi medico-chirurgici residuerebbero le seguenti categorie di prodotti: disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; insetticidi per uso domestico e civile; insettorepellenti. Come si ricava dalla relazione illustrativa, il comma in commento persegue l'obiettivo di armonizzare la normativa italiana con quella dell'Unione europea. In particolare, le categorie di prodotti espunte dall'ambito di applicazione del D.P.R. n. 392 del 1998 rientrano da tempo nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e del regolamento (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di biocidi.
Alla luce della disamina svolta, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica.
C. 2678 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 138 Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, rileva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge in titolo, recante conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica.
Il provvedimento è composto da otto articoli.
Limitatamente ai profili di competenza della Commissione, ricorda innanzitutto che l'articolo 3, comma 1, dispone che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale Complementare (PNC) devono essere raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026 oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, qualora successiva all'anno 2026. Ricorda che il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Con interventi legislativi successivi, le risorse del PNC sono state rimodulate e in parte definanziate. Le risorse attualmente previste dal PNC ammontano a 28,63 miliardi di euro.
L'articolo 3, comma 2, stanzia 1,9 milioni di euro per il 2025 per l'attività di miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico. Sul punto rileva che la normativa europea vigente fornisce un quadro armonizzato per il miglioramento genetico. In particolare la disciplina del miglioramento genetico degli animali da allevamento è stata profondamente riformata con il regolamento (UE) 2016/1012, che ha istituito norme uniche e armonizzate per la riproduzione, gli scambi commerciali intra-UE e l'importazione da Paesi terzi di animali riproduttori di razza pura (bovini, suini, ovini, caprini, equini) e dei suini ibridi riproduttori, nonché del loro materiale germinale. La normativa italiana attuale, in linea con quella europea, definisce un sistema integrato per il miglioramento genetico. La normativa di riferimento si rinviene nel decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 – recante «Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154» – che ha riorganizzato la normativa nazionale adeguandola al regolamento (UE) 2016/1012. Ricorda, infine, che per l'erogazione dei contributi a favore degli enti selezionatori, è stato adottato il D.M. 9 agosto 2021 che fissa i criteri per lo stanziamento delle risorse per lo svolgimento dei programmi genetici. Sul punto, occorre evidenziare che tale normativa secondaria dovrà rispettare la pertinente normativa in materia di aiuti di Stato, come prescritto dalla norma unionale abilitante.
L'articolo 5, comma 2, assegna un contributo massimo di 40 milioni di euro ai comuni capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale, e che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari.
In relazione alle procedure di condanna da parte della Corte EDU e, in particolare, della circostanza per cui è lo Stato il destinatario della condanna medesima e non i comuni, ritiene che si possa valutare un approfondimento della formulazione della disposizione in esame.
Per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, di cui all'articolo 7, evidenzia che, ai sensi della lettera m) del comma 1, alla copertura degli oneri derivanti dal decreto in esame concorre, quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, una riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Si tratta, come è noto, del Fondo che costituisce il principale, benché non unico, mezzo di finanziamento delle leggi europee e delle leggi di delegazione europea. La relazione tecnica non fornisce ulteriori informazioni e, nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Bilancio, la relatrice ha rinviato, sul punto, al dossier predisposto dagli Uffici dal quale si evince che il predetto Fondo, iscritto sul Pag. 139capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, secondo quanto risulta dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, uno stanziamento pari a 86.105.457 euro per l'anno in corso e che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo capitolo risulta accantonato, in concomitanza con la data di pubblicazione del decreto-legge in esame, un importo equivalente alla riduzione prevista dalla disposizione in esame. Per quanto concerne, dunque, le competenze della XIV Commissione, che ha appena concluso l'esame in sede referente del disegno di legge di delegazione europea (C. 2574 Governo), rileva che, alla luce dello stato dell'iter parlamentare, appare molto probabile che il disegno di legge entri in vigore o al termine del 2025 o all'inizio dell'anno successivo, e pertanto la riduzione del Fondo operata sull'annualità 2025 non appare comportare profili critici.
Alla luce della disamina svolta, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, finalizzata a chiarire meglio la formulazione testuale del comma 2 dell'articolo 5 (vedi allegato 4).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.
C. 2521 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)M-CP), relatore, rileva che il disegno di legge reca disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee. Evidenzia che la crescente attività sottomarina, relativa alla ricerca e all'impiego di risorse energetiche e minerarie nonché alla posa di infrastrutture di comunicazioni, a scopi scientifici o militari, rende indispensabile stabilire procedure e regole anche per garantire la sicurezza di tali attività.
Particolarmente rilevante è la sicurezza delle infrastrutture sottomarine, che rappresenta una preoccupazione crescente per gli Stati, i quali si stanno infatti adoperando per mettere a punto programmi e strategie per proteggerle, anche attraverso l'identificazione di azioni da intraprendere a livello unionale.
Al riguardo segnala che il Piano d'azione europeo sulla sicurezza dei cavi sottomarini (JOIN(2025) 9), del 21 febbraio 2025, mira a rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche di comunicazione digitale ed energetiche, prevedendo investimenti europei nelle reti di tali infrastrutture, secondo un approccio improntato ai pilastri della prevenzione, individuazione, risposta, riparazione e deterrenza.
Segnala, inoltre la raccomandazione (UE) 2024/779 della Commissione europea, del 26 febbraio 2024, sulle infrastrutture di cavi sottomarini sicure e resilienti, che invita gli Stati membri anzitutto a promuovere un elevato livello di sicurezza dell'infrastruttura di cavi sottomarini e, oltre a ciò, a svolgere una mappatura dettagliata delle infrastrutture esistenti e a garantire che l'infrastruttura sia gestita e controllata adeguatamente, in modo da proteggerla dalle minacce esterne e preservarne la sicurezza, compresa la sicurezza dei dati scambiati attraverso di essa.
Secondo la Commissione europea è opportuno che gli Stati membri attribuiscano alle infrastrutture di cavi sottomarini lo status di massima importanza possibile a livello nazionale, riconoscendo come di interesse pubblico tutte le fasi relative alla loro pianificazione, acquisizione, costruzione, esercizio, manutenzione e riparazione.
Passando all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, e limitando l'analisi alle parti di competenza della XIV Commissione, segnala innanzitutto, su un piano generale, che l'articolo 1, comma 1, fa espressamente salvi, con riferimento all'intero testo, gli obblighi internazionali e i Pag. 140vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Osserva inoltre che l'articolo 13, modificato dal Senato, attribuisce all'istituenda Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee il compito di definire misure per la protezione delle infrastrutture subacquee sottoposte alla giurisdizione nazionale. Ferme restando le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 138 del 2024, recante il recepimento della cosiddetta «direttiva NIS2» (Direttiva (UE) 2022/2555) relativa a misure per un livello comune elevato di cyber-sicurezza nell'Unione, vengono quindi conferiti all'Agenzia poteri per evitare rischi di interferenza in danno delle infrastrutture subacquee nelle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale e di quelle italiane di interesse nazionale site in alto mare.
Fa presente inoltre che gli articoli dal 19 al 22 introducono nuove qualificazioni professionali, riguardanti tra gli altri gli operatori subacquei e iperbarici professionali. In riferimento a tali qualifiche professionali segnala che è stato svolto il test di proporzionalità previsto dalla normativa europea, rinviando per quest'aspetto all'Analisi tecnico-normativa allegata al testo iniziale del provvedimento, S. 1462, che ne dà conto.
Alla luce della disamina svolta, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 26 novembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 586 del 18 novembre 2025, a pagina 213, prima colonna, ventinovesima riga, le parole «Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), presidente,» sono soppresse.