SEDE CONSULTIVA
Martedì 2 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.35.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 51 Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge delegazione europea 2025, che reca una delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, ricorda che la Commissione Bilancio, nella seduta del 4 novembre scorso, ha espresso, sul testo originario del provvedimento, una valutazione favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e tre ulteriori condizioni, successivamente recepite dalla Commissione Politiche dell'Unione europea.
Evidenzia che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, mentre le proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, introduttive degli articoli 7 e 15 e dei numeri 14, 15, 16 e 17 dell'Allegato A, ne sono prive, con l'eccezione di quelle presentate dal Governo.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
Con riferimento all'articolo 5, evidenzia che la norma individua gli specifici princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa finalizzata al recepimento della direttiva (UE) 2024/3019, in materia di trattamento delle acque reflue urbane, rilevando che tale direttiva viene, conseguentemente espunta dall'allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, in cui sono elencate le direttive da recepire nel rispetto dei soli princìpi e criteri direttivi generali già prescritti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.
Rileva, inoltre, che gli specifici princìpi e criteri direttivi individuati concernono la previsione della garanzia della sostenibilità economica delle filiere interessate, della sostenibilità delle tariffe idriche applicate ai cittadini, nonché della disponibilità e dell'accessibilità, anche economica a livello nazionale, dei prodotti, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione, ai sensi del comma 1, lettera a), l'istituzione di un tavolo tecnico competente nella definizione delle modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa dei produttori, ai sensi del comma 1, lettera b), la limitazione dell'onere finanziario a carico dei produttori nella misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, ai sensi del comma 1, lettera c), e la definizione di un metodo di calcolo della summenzionata responsabilità estesa del produttore con il coinvolgimento del tavolo tecnico, ai sensi del comma 1, lettera d).
Al riguardo, osserva che i summenzionati princìpi e criteri direttivi, con specifico riferimento a quelli individuati dalle lettere a) e c) del comma 1, potrebbero determinare oneri a carico della finanza pubblica, qualora, in sede di esercizio della delega, ai fini della loro attuazione, fossero previsti interventi di sostegno in favore delle imprese e dei cittadini a carico di soggetti pubblici.
Per quanto concerne, altresì, il principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera b), relativo all'istituzione del tavolo tecnico, osserva che lo stesso potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché non viene esclusa la corresponsione ai componenti del tavolo medesimo di emolumenti, comunque denominati, o rimborsi di spese, né viene prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria.
Tutto ciò considerato, ritiene che dovrebbe essere, pertanto, valutata l'opportunità di introdurre, con riferimento all'esercizio della delega di cui trattasi, una clausola di invarianza finanziaria.
Evidenzia, quindi, che, per garantire il corretto adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680, già attuata con il decreto legislativo n. 51 del 2018, in materia di trattamento di dati personali da parte di autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché di libera circolazione di tali dati, alla sentenza della Corte di giustizia dell'UnionePag. 52 europea del 4 ottobre 2024, C-548/218/21, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012.
Rileva che, a tal fine, viene individuato uno specifico principio e criterio direttivo, ulteriore rispetto a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prescrive l'adozione di una disciplina che, riconoscendo alle autorità competenti la possibilità di accedere e acquisire i dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali per ragioni di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, definisca la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti, garantisca il rispetto del principio di proporzionalità e subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati, salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati o in presenza di specifici reati indicati dal medesimo principio e criterio direttivo, al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.
Al riguardo, pur considerando che l'articolo 50 del summenzionato decreto legislativo n. 51 del 2018 risulta corredato di una generale clausola di invarianza finanziaria, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento dal Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle modifiche che si intendono apportare al medesimo decreto legislativo, con specifico riguardo all'individuazione degli organi, giudiziari o amministrativi indipendenti, chiamati ad esercitare un controllo preventivo sulla legittimità degli accessi ai dati, come prescritto dal principio e criterio di delega individuato dalla norma.
In merito all'articolo 7, rileva, preliminarmente, che la norma in esame delega il Governo a recepire nella normativa nazionale la direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, dettando un principio e criterio direttivo specifico cui il Governo deve attenersi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, ossia quello di definire la nozione di questioni con implicazioni transfrontaliere, di cui all'articolo 5 della direttiva, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 7 reca una clausola di invarianza finanziaria, la quale dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, sotto il profilo formale, segnala l'opportunità di modificare la disposizione in commento in termini conformi alla prassi comunemente seguita, anche al fine di uniformarne la formulazione a quella delle altre clausole di invarianza finanziaria contenute nel provvedimento, prevedendo, in particolare, che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 9, rileva, preliminarmente, che la norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Rileva che, a tal fine, essa reca princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo deve osservare in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, tra cui quello di cui al comma 2, lettera n), che prevede, tra l'altro, che, in conformità all'articolo 35, paragrafo 6, della direttiva 2025/1, l'IVASSPag. 53 non applichi lo strumento della svalutazione o conversione in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività, conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE.
Rileva, altresì, che la norma prevede, infine, che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, stante la mancanza di una relazione tecnica riferita al subemendamento che ha introdotto la prescrizione contenuta nel principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lettera n), ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che la menzionata prescrizione, non consentendo all'IVASS di applicare lo strumento della svalutazione o conversione in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività, possa aumentare la probabilità di ricorso al sostegno finanziario pubblico in situazioni di crisi con conseguenti effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.
Con riferimento al recepimento della direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio, del 4 giugno 2025, di cui al numero 16 dell'Allegato A annesso al provvedimento, segnala come tale direttiva, da recepire, entro il 29 settembre 2027 ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva stessa, concerne le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini ed abroga la precedente direttiva 93/109/CE, disciplinante la medesima materia, riproducendone in gran parte il contenuto.
Evidenzia che la relazione tecnica relativa all'emendamento introduttivo della previsione, nel riferire la neutralità finanziaria della stessa, si limita a precisare che all'adozione dello schema di decreto legislativo in attuazione della delega si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, posto che specifiche disposizioni della direttiva appaiono innovare la disciplina vigente in materia di attività informative che le autorità nazionali competenti saranno tenute a svolgere nei confronti dei cittadini europei interessati, ai sensi dell'articolo 12, di altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 13, e della Commissione, ai sensi degli articoli 16 e 17, ritiene che andrebbero forniti ulteriori e pertinenti elementi di informazione volti ad assicurare la neutralità finanziaria della delega.
Con riferimento all'espunzione dall'elenco delle direttive di recepire, di cui all'Allegato A annesso al provvedimento, della direttiva (UE) 2025/794, rileva che tale direttiva dispone modifiche alle direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 recanti specifici termini, a decorrere dai quali, devono essere rispettivamente applicati taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità, di cui alla direttiva (UE) 2022/2464 sulla Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD, e alla diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, di cui alla direttiva (UE) 2024/1760 sulla Corporate Sustainability Due Diligence Directive-CSDDD.
Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo assicuri che il mancato recepimento della direttiva, il cui termine, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa, è fissato al 31 dicembre 2025, possa dar luogo a eventuali procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, rappresentando che è ancora in corso di completamento l'istruttoria del Governo sui profili finanziari del provvedimento, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nel corso di altra seduta.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel segnalare che, in ragione della mancata espressione, da parte Pag. 54della Commissione, del parere di propria competenza, l'Assemblea procederà con l'esame degli altri punti all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento a una seduta, che verrà convocata per la giornata di domani.
Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
C. 956 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 novembre 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO rappresenta che, come già anticipato dal Governo nel corso della seduta della Commissione del 26 novembre scorso, è in via di elaborazione una proposta emendativa, relativa al provvedimento in esame, che dovrebbe essere proposta, nella giornata di domani, nell'ambito del Comitato dei nove, volta a superare, attraverso una riformulazione del testo, le criticità di ordine finanziario evidenziate anche nella presente sede.
Si riserva, pertanto, di fornire i chiarimenti di ordine finanziario richiesti nel corso della seduta del 26 novembre dal relatore presso questa Commissione, all'esito della riunione del Comitato dei nove presso la Commissione di merito.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.45.
ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Martedì 2 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.45.
Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
C. 2670 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimere il proprio parere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge C. 2670, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
Al riguardo, ricorda, preliminarmente, che detto parere ha la finalità di accertare che i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica non rechino disposizioni estranee al loro oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalle risoluzioni di approvazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria e dei relativi aggiornamenti.
In proposito, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.Pag. 55
Rileva, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.
In proposito, fa presente che, a seguito della riforma della governance economica dell'Unione europea, nelle more della revisione della legge di contabilità e finanza pubblica, i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati, in sede di prima applicazione, dapprima nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e, poi, nel Documento di finanza pubblica 2025.
Da ultimo, segnala che l'elenco dei provvedimenti collegati è stato aggiornato dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, presentato in luogo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2025, in linea con quanto indicato, con riferimento ai contenuti del predetto documento, dalla risoluzione n. 7-00329, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati il 18 settembre 2025, e dalla identica risoluzione n. 7-00028, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il 17 settembre 2025 e successivamente approvata dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento il 24 settembre scorso.
Ciò posto, fa presente che il Documento programmatico di finanza pubblica 2025, Doc. CCXLIV, n. 1, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2025, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00205 e 6-00178, indica, tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, un disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
Ricorda, in proposito, che già il Documento di finanza pubblica 2025, Doc. CCXL, n. 1, e il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, Doc. CCXXXII, n. 1, indicavano, tra i provvedimenti collegati, un disegno di legge recante misure di rafforzamento dei settori dell'agricoltura, della pesca e delle foreste.
Tanto premesso, segnala che il disegno di legge in esame si compone di venti articoli, ripartiti in due Titoli, recanti disposizioni in materia, rispettivamente, di produzione agricola e di politica agricola, suddivisi, a loro volta, in tre Capi ciascuno, che appaiono riconducibili all'ambito materiale indicato dai documenti di programmazione.
Segnala, in particolare, che il Capo I del Titolo I, composto degli articoli da 1 a 4, reca interventi per la sovranità alimentare. In particolare, rileva che l'articolo 1 dispone il rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare istituito dall'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e prevede una nuova autorizzazione di spesa per il sostegno di ulteriori investimenti nel settore agricolo e nell'allevamento. Fa presente, inoltre, che l'articolo 2 prevede la concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta per i contratti della filiera del frumento. L'articolo 3 dispone il riconoscimento di contributi diretti a finanziare investimenti per incentivare la produzione di carne bovina da allevamenti situati nel territorio nazionale da parte di allevatori che abbiano sottoscritto contratti o accordi di filiera che comprendano almeno una fase ulteriore rispetto all'allevamento. Evidenzia che l'articolo 4 reca disposizioni finalizzate a promuovere e sostenere l'imprenditoria giovanile e femminile nel settore agricolo.
Rappresenta, altresì, che il Capo II del Titolo I, composto degli articoli da 5 a 7, reca interventi diretti a fronteggiare le emergenze nell'agricoltura. Nello specifico, fa presente che l'articolo 5, al fine di sostenere le imprese agricole nelle azioni di contrasto delle fitopatie che interessano il settore olivicolo, prevede specifici finanziamenti per l'attuazione di un piano contenente misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture. L'articolo 6 reca misure di sostegno creditizio per le imprese agricole,Pag. 56 della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2025, sono state colpite da epizoozie. L'articolo 7 reca interventi in favore del settore suinicolo colpito dalla peste suina africana.
Fa presente, inoltre, che il Capo III del Titolo I, composto degli articoli 8 e 9, reca interventi per favorire il ricambio generazionale e l'accesso al capitale fondiario. In particolare, evidenzia che l'articolo 8 introduce, alla legge n. 154 del 2016, l'articolo 16-bis, in materia di accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare. L'articolo 9 reca disposizioni in materia di recupero di terreni abbandonati e dei terreni silenti al fine di incrementare la produzione agricola nazionale, di rafforzare le filiere agroalimentari locali nonché di preservare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico.
Rappresenta, altresì, che il Capo I del Titolo II, composto degli articoli da 10 a 12, reca disposizioni in materia di ricerca e innovazione nell'agricoltura. Segnala, in particolare, che l'articolo 10, al fine di far fronte all'esigenza di ricambio generazionale del personale di ricerca, autorizza il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) a procedere all'assunzione di 37 ulteriori unità di personale. L'articolo 11 prevede finanziamenti destinati a promuovere la digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del CREA e l'innovazione tecnologica delle aziende agricole degli istituti tecnici agrari. L'articolo 12 reca disposizioni volte al potenziamento delle funzioni svolte dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Rileva, poi, che il Capo II del Titolo II, composto degli articoli da 13 a 16, reca disposizioni in materia di produzioni viticole, olivicole e ovaiole. Fa presente, in proposito, che l'articolo 13 introduce un nuovo comma 1-bis all'articolo 15 della legge n. 238 del 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, per consentire la detenzione all'interno degli stabilimenti enologici di soluzioni idroalcoliche derivate dal processo di dealcolazione, parziale o totale, del vino, l'articolo 14 reca una serie di modifiche alla medesima legge n. 238 del 2016 in materia di denaturazione delle fecce di vino, l'articolo 15 reca disposizioni volte alla valorizzazione degli oli vergini di oliva e l'articolo 16 interviene sulla normativa in materia di stampigliatura delle uova.
Fa presente, infine, che il Capo III del Titolo II, composto degli articoli da 17 a 20, reca disposizioni di semplificazione. Nello specifico, evidenzia che l'articolo 17 reca ulteriori modifiche alla citata legge n. 238 del 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, l'articolo 18 introduce il comma 1-bis all'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di prevedere che la deroga all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli si applichi anche alle macchine agricole non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agricole o spazi a uso interno non accessibili da parte del pubblico, a condizione che siano coperte da una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria, l'articolo 19 reca misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi istruiti dai Centri autorizzati di assistenza agricola e l'articolo 20 reca, infine, le disposizioni finanziarie relative all'attuazione del provvedimento.
Alla luce di tale ricostruzione, osserva che il disegno di legge, che presenta carattere omogeneo e si compone di norme riconducibili essenzialmente ad ambiti materiali di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, reca disposizioni che rientrano negli ambiti materiali indicati dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, non rilevandosi la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato e formula,Pag. 57 pertanto, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 2670, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo;
premesso che:
l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza;
nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della governance economica dell'Unione europea, l'elenco dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica è stato, da ultimo, aggiornato dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, presentato in luogo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2025, in linea con quanto indicato, con riferimento ai contenuti del predetto documento, dalla risoluzione n. 7-00329, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati il 18 settembre 2025, e dalla identica risoluzione n. 7-00028, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il 17 settembre 2025 e successivamente approvata dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento il 24 settembre scorso;
il Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (Doc. CCXLIV, n. 1), approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2025, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00205 e 6-00178, indica, tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, un disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo;
considerato che:
il disegno di legge, che si compone di venti articoli, si articola in due Titoli, che recano interventi, rispettivamente, in materia di produzione agricola e di politica agricola;
il disegno di legge reca disposizioni omogenee per materia, riconducibili essenzialmente ad ambiti di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,
RITIENE
che il contenuto del disegno di legge C. 2670, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo:
a) sia riconducibile alle materie indicate nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, che individua tra i provvedimenti collegati un disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo;
b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.
Pag. 58Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimere il proprio parere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge C. 2700, recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Al riguardo, ricorda, preliminarmente, che detto parere ha la finalità di accertare che i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica non rechino disposizioni estranee al loro oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalle risoluzioni di approvazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria e dei relativi aggiornamenti.
In proposito, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
Rileva, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.
In proposito, fa presente che, a seguito della riforma della governance economica dell'Unione europea, nelle more della revisione della legge di contabilità e finanza pubblica, i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati, in sede di prima applicazione, dapprima nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e, poi, nel Documento di finanza pubblica 2025.
Da ultimo, segnala che l'elenco dei provvedimenti collegati è stato aggiornato dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, presentato in luogo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2025, in linea con quanto indicato, con riferimento ai contenuti del predetto documento, dalla risoluzione n. 7-00329, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati il 18 settembre 2025, e dalla identica risoluzione n. 7-00028, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il 17 settembre 2025 e successivamente approvata dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento il 24 settembre scorso.
Ciò posto, fa presente che il Documento programmatico di finanza pubblica 2025, Doc. CCXLIV, n. 1, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2025, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00205 e 6-00178, indica, tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, un disegno di legge recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Tanto premesso, segnala che il disegno di legge in esame si compone di nove articoli, suddivisi in tre Capi.
In particolare, evidenzia che il Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 6, disciplina la delega legislativa al Governo in materia Pag. 59di professioni sanitarie. Segnala, in particolare, che l'articolo 1 stabilisce la finalità e il termine e le modalità per l'esercizio della delega, l'articolo 2 individua i princìpi e i criteri direttivi generali della delega, mentre gli articoli 3, 4, 5 e 6 recano princìpi e criteri direttivi specifici, riferiti, rispettivamente, al rafforzamento dell'attrattività del Servizio sanitario nazionale, alla valorizzazione delle competenze professionali del personale sanitario, al potenziamento della formazione sanitaria specialistica e alla revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018.
Fa presente, inoltre, che il Capo II, costituito dagli articoli 7 e 8, reca disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. In particolare, evidenzia che l'articolo 7 reca modifiche al codice penale intervenendo sulla disciplina della responsabilità penale relativa agli eventi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi nell'esercizio di una professione sanitaria, novellandone l'articolo 590-sexies in materia di limiti della responsabilità nell'attività sanitaria e inserendovi un nuovo articolo 590-septies relativo alla colpa nell'attività sanitaria e che, inoltre, l'articolo 8 reca novelle alla legge n. 24 del 2017 in materia di responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie.
Rappresenta, altresì, che il Capo III, costituito dal solo articolo 9, reca, infine, le disposizioni finanziarie relative all'attuazione del provvedimento.
Per quanto attiene alla connessione del provvedimento con gli obiettivi della programmazione economica e finanziaria, segnala che l'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge in esame evidenzia che l'intervento normativo è teso ad avviare un processo di rimodulazione dell'attuale sistema delle professioni sanitarie, al fine di rispondere in maniera più efficiente ed efficace ai bisogni di salute della popolazione.
Alla luce di questa ricostruzione, osserva che il disegno di legge, che presenta carattere omogeneo e si compone di norme riconducibili prevalentemente ad ambiti materiali di competenza del Ministero della salute, reca disposizioni che rientrano negli ambiti materiali indicati dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, non rilevandosi la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 2700, recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
premesso che:
l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza;
nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrataPag. 60 in vigore della nuova disciplina della governance economica dell'Unione europea, l'elenco dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica è stato, da ultimo, aggiornato dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, presentato in luogo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2025, in linea con quanto indicato, con riferimento ai contenuti del predetto documento, dalla risoluzione n. 7-00329, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati il 18 settembre 2025, e dalla identica risoluzione n. 7-00028, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il 17 settembre 2025 e successivamente approvata dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento il 24 settembre scorso;
il Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (Doc. CCXLIV, n. 1), approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2025, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00205 e 6-00178, indica, tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, un disegno di legge recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
considerato che:
il disegno di legge, che si compone di nove articoli, conferisce una delega legislativa al Governo finalizzata al riordino della disciplina delle professioni sanitarie e reca disposizioni in materia di responsabilità penale e civile degli esercenti le professioni sanitarie;
il disegno di legge reca disposizioni omogenee per materia, riconducibili prevalentemente ad ambiti di competenza del Ministero della salute,
RITIENE
che il contenuto del disegno di legge C. 2700, recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie:
a) sia riconducibile alle materie indicate nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, che individua tra i provvedimenti collegati un disegno di legge recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».
Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal presidente.
Nel rilevare la complessità della materia trattata dal provvedimento, che investe le tematiche relative alla disciplina delle professioni sanitarie e alla responsabilità professionale degli esercenti le medesime professioni, stigmatizza la scelta del Governo, il quale, anziché normare tale materia nell'ambito di un confronto costruttivo con le parti sociali e le organizzazioni rappresentative del lavoratori, ricorre allo strumento della delega legislativa, sottraendo in questo modo effettivo potere decisionale al Parlamento. Rappresenta, in proposito, che il Governo ben avrebbe potuto regolamentare le predette tematiche mediante strumenti che, mantenendo la centralità della decisione parlamentare, prevedessero un iter agevolato e accelerato per l'approvazione del provvedimento.
Stigmatizza, altresì, la scelta del Governo di prevedere, all'articolo 9 del provvedimento, una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione delle deleghe recate dal medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, facendo presente, al riguardo, che tale disposizione è suscettibile di aggravare ulteriormente la già critica insufficienza di risorse, finanziarie e non solo, in cui versa la sanità pubblica.Pag. 61
In tal senso, evidenzia che conferire al Governo una delega priva di risorse finanziarie, imponendo il rispetto di una clausola di invarianza finanziaria, non è lo strumento corretto per affrontare in modo positivo tematiche così rilevanti.
Nel ricordare che il proprio gruppo ha sempre manifestato la propria disponibilità a rivalutare i criteri di accesso ai corsi di studio per le professioni sanitarie, sottolinea come il ricorso alle prestazioni sanitarie intra moenia abbia acuito, ancor di più, le criticità affrontate dalla sanità pubblica, in tal senso rilevando che proprio i medici maggiormente esposti, che operano nell'ambito dei servizi di pronto soccorso, prestano il proprio servizio esclusivamente in ambito pubblico, senza erogare prestazioni intra moenia.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.
La seduta termina alle 13.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 2 dicembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.
TESTO AGGIORNATO AL 3 DICEMBRE 2025
SEDE REFERENTE
Martedì 2 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 20.30.
DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica.
C. 2678 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2025.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Avverte che le proposte emendative Almici 3.72, Maullu 4.20, Angelo Rossi 5.012 e Milani 5.018 sono state ritirate dai presentatori e che il deputato Carotenuto sottoscrive gli emendamenti Sportiello 1.18 e 3.60.
Ricorda che nella seduta del 26 novembre scorso si è svolta la discussione sul complesso delle proposte emendative presentate. Invita, pertanto, i relatori e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative da esaminare.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, anche a nome del relatore Trancassini, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Curti 1.9 e Traversi 1.10, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre propone di accantonare l'emendamento Zinzi 1.13 nonché gli identici emendamenti Bordonali 1.11 e Deidda 1.12. Invita, inoltre, i presentatori al ritiro degli emendamenti Carmina 1.14, Santillo 1.15, Barzotti 1.16, Francesco Silvestri 1.17 e Sportiello 1.18, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone, infine, di accantonare l'emendamento Cattoi 1.19.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Guerra 2.1, Casu 2.4 e Marianna Ricciardi 2.6, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento D'Attis 2.7 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Propone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti Barelli 2.9 e Schifone 2.10.
Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Quartini 3.11, De Luca 3.17, Iaria 3.26, Bordonali 3.30 nonché degli identici emendamenti Pella 3.31, Steger 3.32 e Roggiani 3.33, degli Pag. 62identici emendamenti Pella 3.34, Roggiani 3.35 e Steger 3.36, degli identici emendamenti Pella 3.37, Roggiani 3.38 e Steger 3.39, degli identici emendamenti Pella 3.44, Roggiani 3.45 e Steger 3.47 e dell'emendamento Comaroli 3.53, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento dell'emendamento Mascaretti 3.54. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Comaroli 3.58 e Cattaneo 3.59 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Sportiello 3.60, Pisano 3.61 e Comaroli 3.66, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 3.67, mentre propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Urzì 3.012. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mascaretti 3.032 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Amato 4.1 e 4.2, Zanella 4.3, Santillo 4.4, Morfino 4.5, Ilaria Fontana 4.6, Zaratti 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Amato 4.11 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Zanella 4.12 e Amato 4.13, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Amato 4.14 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Propone l'accantonamento dell'emendamento D'Attis 4.15. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Pavanelli 4.16, Zanella 4.17, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Alifano 4.18. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Alifano 4.19, Comaroli 4.21, Alifano 4.22, Pavanelli 4.23 e 4.24, nonché Pastorella 4.25 e 4.26, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Comaroli 4.27 e Roggiani 4.28, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Bof 4.29. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Roggiani 4.30 e Comaroli 4.31, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento dell'emendamento Roggiani 4.35 mentre esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Bof 4.36.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Comaroli 5.1 e Bonafè 5.16 nonché dell'articolo aggiuntivo Carmina 5.021, esprimendo altrimenti parere contrario.
Passando, infine, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Quartini 6.1, esprimendo altrimenti parere contrario.
La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello dei relatori e concorda con le proposte di accantonamento formulate dai medesimi relatori.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zinzi 1.13, degli identici emendamenti Bordonali 1.11 e Deidda 1.12, nonché degli emendamenti Cattoi 1.19, Barelli 2.9, Schifone 2.10, Mascaretti 3.54 e dell'articolo aggiuntivo Urzì 3.012.
Dispone, altresì, l'accantonamento degli emendamenti D'Attis 4.15, Alifano 4.18, Bof 4.29 e Roggiani 4.35.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Curti 1.9, Traversi 1.10, Carmina 1.14 e Santillo 1.15.
Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Barzotti 1.16, che sottoscrive, rammenta, in primo luogo, che la proposta emendativa in discussione è volta ad incrementare di 300 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018 per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. Pag. 63Evidenzia, in particolare, come le opere infrastrutturali che tale Fondo è destinato a finanziare rivestano un'importanza centrale per la viabilità dell'intera area del bacino del Po, sottolineando, inoltre, come si tratti di interventi che risultano già interamente finanziati e, tuttavia, ai fini del loro completamento è necessario lo stanziamento di ulteriori risorse, anche per tenere conto dell'andamento dei costi negli appalti pubblici di lavori. Ricorda, peraltro, come sul medesimo tema lo scorso anno sia stato presentato e approvato un emendamento a firma sia dei gruppi parlamentari di maggioranza che di opposizione con cui sono stati prorogati i termini entro i quali deve concludersi la progettazione esecutiva degli interventi destinatari di finanziamenti a valere sul predetto fondo.
Sottolinea, inoltre, come l'Esecutivo si sia mostrato in più occasioni reticente rispetto alle istanze avanzate dagli enti locali sui cui territori insistono le suddette opere, stigmatizzando, su un piano più generale, gli orientamenti della maggioranza e del Governo in materia di investimenti infrastrutturali che si stanno dimostrando, a suo dire, forieri di ingenti sprechi di risorse pubbliche.
Nel richiamare l'attenzione dei colleghi della maggioranza sulla problematica affrontata dall'emendamento Barzotti 1.16, chiede ai relatori e alla rappresentante del Governo di valutare un accantonamento della suddetta proposta anche al fine di procedere ad una riformulazione che consenta di superare la valutazione critica alla base della contrarietà espressa.
Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, fa presente come la problematica su cui interviene la proposta emendativa Barzotti 1.16 sia, nel merito, condivisibile. Osserva, tuttavia, come la suddetta proposta comporti lo stanziamento di ingenti risorse non compatibile con il quadro delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente per l'anno 2025.
Chiede, pertanto, ai presentatori se siano disponibili al ritiro dell'emendamento al fine di presentare un ordine del giorno in Assemblea che potrebbe trovare accoglimento da parte del Governo, in considerazione del carattere condiviso della tematica affrontata.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con le considerazioni del relatore.
Antonino IARIA (M5S), pur riservandosi di valutare la presentazione di un ordine del giorno, insiste nel chiedere di considerare una possibile riformulazione dell'emendamento Barzotti 1.16 quantomeno al fine di disporre un'ulteriore proroga dei termini procedurali in scadenza.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel prendere atto delle argomentazioni addotte dal relatore Trancassini, fa presente, tuttavia, come nel novero delle proposte emendative presentate al provvedimento in esame, siano diverse quelle che recano specifiche autorizzazioni di spesa per l'attuazione di investimenti infrastrutturali. Segnala in particolare le proposte volte a finanziare l'ampliamento e il rinnovo dei binari del deposito ferroviario di Dinazzano o la realizzazione del nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel comune di Ferrara, sottolineando, sul punto, come si tratti di proposte a firma di parlamentari della maggioranza. Critica, pertanto, l'atteggiamento della maggioranza e del Governo che, di fatto, si arrogano il diritto di stabilire quali interventi vadano considerati prioritari ed urgenti e, quindi, meritevoli di uno stanziamento di risorse e quali, invece, non possano essere presi in considerazione in ragione dei limiti imposti dalle disponibilità di bilancio. Gli orientamenti manifestati sembrerebbero suggerire, in particolare, che le scelte adottate siano condizionate semplicemente dal diverso gruppo di appartenenza dei presentatori delle proposte emendative.
Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, nel rispondere alle osservazioni del deputato Ubaldo Pagano, chiarisce come la dialettica che storicamente contraddistingue i rapporti tra parti politiche contrapposte implica da un lato, l'assunzione di responsabilità rispetto alle scelte operate dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene Pag. 64e, dall'altro, il diritto dei gruppi di opposizione di contestare tali scelte.
In questo senso, sottolinea che le decisioni assunte in ordine all'allocazione delle risorse pubbliche, anche nell'ambito della realizzazione di investimenti infrastrutturali, non possono non tenere conto delle valutazioni operate in seno alla maggioranza di Governo, che individua gli interventi prioritari.
Al riguardo evidenzia, peraltro, come, nell'ambito delle modificazioni che verranno apportate al provvedimento in discussione, saranno tenute in debita considerazione anche esigenze riferite a istanze non strettamente riconducibili all'attuale maggioranza.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottolinea che le osservazioni del collega Trancassini denotano palesemente come le valutazioni sottese ai pareri espressi con riferimento alle proposte emendative in discussione rispondano, essenzialmente, a logiche di appartenenza politica e non a valutazioni di carattere oggettivo circa la priorità da attribuirsi alle diverse opere.
Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, chiarisce che, nel caso di specie, le valutazioni sottese ai pareri espressi sulle proposte emendative in discussione tengono conto dell'entità degli stanziamenti richiesti per la realizzazione degli interventi. A tale riguardo sottolinea che l'emendamento Barzotti 1.16 stanzia 300 milioni di euro per la realizzazione di uno specifico intervento relativo ai ponti sul Po.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barzotti 1.16, Francesco Silvestri 1.17 e Sportiello 1.18.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede ai relatori e al Governo di spiegare le ragioni sottese al parere contrario espresso sull'emendamento Guerra 2.1, che dichiara di sottoscrivere.
Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, fa presente, in primo luogo, che la proposta emendativa non risulta chiara rilevando, in particolare, come non sia dato comprenderne appieno gli effetti della suddetta proposta sui mutui e sulla connessa garanzia pubblica, atteso che la stessa fa riferimento all'incompatibilità tra mutuo assistito da garanzia pubblica e la sottoscrizione di polizze assicurative aventi finalità di protezione del credito e non a un divieto di sottoscrizione. Paventa, altresì, il rischio che le modificazioni apportate potrebbero determinare contenziosi e finanche scoraggiare il ricorso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte degli istituti di credito. Evidenzia, ancora, come diversi profili di criticità emergano con riferimento alla corretta portata applicativa della previsione con cui si attribuisce al mutuatario la facoltà di sottoscrivere, in via autonoma e volontaria, polizze assicurative di propria scelta, anche tramite soggetti terzi, a condizione che tali polizze non siano collegate in alcun modo al mutuo assistito dal Fondo. Evidenzia, inoltre, come l'attribuzione all'IVASS di poteri di vigilanza e di carattere sanzionatorio sul rispetto delle disposizioni di cui alla proposta emendativa in esame non appaia coerente con le competenze proprie di tale autorità.
Sottolinea come le modifiche proposte dall'emendamento Guerra 2.1 potrebbero, in ultima analisi, determinare una maggiore esposizione finanziaria del suddetto Fondo di garanzia.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), prendendo atto dei rilievi evidenziati in relazione all'attribuzione di nuovi compiti all'IVASS, sottolinea come l'emendamento Guerra 2.1 sia finalizzata a correggere una vera e propria distorsione che caratterizza la prassi applicativa relativa alla garanzia pubblica a valere Fondo di garanzia per la prima casa in favore dei giovani. Ricorda, in particolare, che, di norma, ai soggetti che, in possesso dei requisiti, si trovano a voler di accedere a tale garanzia statale sui mutui per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa viene richiesta, da parte dell'istituto bancario, la sottoscrizione di polizze assicurative aventi finalità di protezione del credito.
Ritiene, pertanto, che la contrarietà espressa rispetto a tale proposta emendativaPag. 65 denoti un ingiustificato atteggiamento di favore nei confronti degli istituti di credito.
Chiede, quindi, ai relatori di voler valutare l'accantonamento dell'emendamento Guerra 2.1.
Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, preso atto della richiesta della deputata Roggiani, anche a nome della relatrice Frassini, propone di accantonare l'emendamento Guerra 2.1.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta dei relatori e dell'orientamento favorevole della rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Guerra 2.1.
La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Casu 2.4 e Marianna Ricciardi 2.6.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dichiara di sottoscrivere l'emendamento D'Attis 2.7 e ne accetta la riformulazione.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento D'Attis 2.7, come riformulato (vedi allegato 2) e respinge gli emendamenti Quartini 3.11 e De Luca 3.17.
Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.26, a sua prima firma, segnala, in primo luogo, che la proposta è volta a incrementare di 20 milioni di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa in favore del programma della Strategia nazionale delle aree interne, finalizzato a migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle strade. In proposito evidenzia che il tema del sostegno alle aree interne è strettamente connesso a quello della messa in sicurezza dei ponti, oggetto dell'emendamento Barzotti 1.16, sul quale è poc'anzi intervenuto e rispetto al quale precisa, contestando quanto sostenuto dal relatore, che l'importo di 300 milioni stanziato dalla predetta proposta emendativa non sarebbe stato destinato ad una sola opera, ma a numerosi interventi di messa in sicurezza dei ponti nel bacino del Po.
Con riferimento all'emendamento 3.26 a sua prima firma, sottolinea in particolare come sia necessario predisporre un programma di manutenzione delle aree interne al fine anche di evitarne lo spopolamento e lamenta il totale disinteresse dell'Esecutivo su tale tema.
La Commissione respinge l'emendamento Iaria 3.26.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che l'emendamento Bordonali 3.30 è stato ritirato dai presentatori.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.33, a sua prima firma, evidenzia che la presentazione della medesima proposta da parte di diverse forze politiche certifica la rilevanza del tema posto, che riprende contenuti già affrontati da una mozione in materia di enti locali recentemente discussa dall'Assemblea della Camera. Ritiene in tal senso non comprensibile l'espressione di un parere contrario da parte dei relatori e della rappresentante del Governo, dal momento che la proposta si limita a prevedere una proroga per l'ultimazione dei lavori da parte dei comuni beneficiari delle risorse assegnate ai sensi del comma 139 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Chiede quindi ai relatori e alla rappresentante del Governo di valutare l'accantonamento della proposta emendativa al fine di permetterne una più approfondita valutazione.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, preso atto della richiesta formulata dalla deputata Roggiani, propone, anche a nome del relatore Trancassini, di disporre l'accantonamento degli identici emendamenti Pella 3.31, Steger 3.32 e Roggiani 3.33. Considerando l'analogia delle materie trattare, propone altresì di disporre l'accantonamento degli identici emendamenti Pella 3.34, Roggiani 3.35 e Steger 3.36, degli identici emendamenti Pella 3.37, Roggiani 3.38 e Steger 3.39 e degli identici emendamentiPag. 66 Pella 3.44, Roggiani 3.45 e Steger 3.47.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta dei relatori e dell'orientamento favorevole espresso dalla rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Pella 3.31, Steger 3.32 e Roggiani 3.33, nonché, per analogia, degli identici emendamenti Pella 3.34, Roggiani 3.35 e Steger 3.36, degli identici emendamenti Pella 3.37, Roggiani 3.38 e Steger 3.39 e degli identici emendamenti Pella 3.44, Roggiani 3.45 e Steger 3.47.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritira l'emendamento 3.53, a sua prima firma.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che i rispettivi presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Comaroli 3.58 e Cattaneo 3.59, formulata dai relatori.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Comaroli 3.58 e Cattaneo 3.59, come riformulati (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Sportiello 3.60.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta dei relatori e dell'orientamento favorevole espresso dalla rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Pisano 3.61, che viene sottoscritto anche dalla deputata Carmina.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritira l'emendamento 3.66, a sua prima firma.
La Commissione approva l'emendamento Comaroli 3.67 (vedi allegato 2).
Andrea MASCARETTI (FDI) accoglie la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 3.032, formulata dai relatori.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Mascaretti 3.032, come riformulato (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Amato 4.1.
Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Amato 4.2, che dichiara di sottoscrivere, denuncia come l'Esecutivo abbia scelto di destinare ai Giochi olimpici invernali «Milano-Cortina 2026» un ingente ammontare di risorse e, viceversa, non sia disponibile a destinare risorse a interventi molto meno onerosi, ma, a suo avviso, ben più rilevanti. Sottolinea, peraltro, che i giochi olimpici invernali svoltisi a Torino nell'anno 2006 determinarono oneri assai più contenuti a carico della finanza pubblica.
Marco GRIMALDI (AVS) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Amato 4.2.
La Commissione respinge l'emendamento Amato 4.2.
Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zanella 4.3, di cui è cofirmatario, nel ritenere che il costo dei Giochi olimpici invernali «Milano-Cortina 2026» abbia superato ogni limite consentito, evidenzia che la proposta emendativa è volta ad evitare il prodursi di ulteriori oneri, prevedendo la soppressione del comma 1 dell'articolo 4.
Antonino IARIA (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Zanella 4.3.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 4.3.
Antonino IARIA (M5S) sottoscrive l'emendamento Santillo 4.4 e chiede ai relatori di valutare l'opportunità di un suo accantonamento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che i relatori e la rappresentante del Governo non sono disponibili ad accantonare l'emendamento Santillo 4.4.
Pag. 67La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santillo 4.4, Morfino 4.5 e Ilaria Fontana 4.6.
Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 4.7, di cui è cofirmatario, osserva che la finalità della proposta è esclusivamente quella di garantire che il Commissario straordinario, di cui al comma 1 dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 96 del 2025, sia nominato in ottemperanza alle linee guida dell'ANAC in materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi. Tanto premesso chiede di valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento Zaratti 4.7.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta del deputato Grimaldi e dell'orientamento favorevole manifestato dai relatori e dalla rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 4.7.
Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 4.8, di cui è cofirmatario, segnala che la proposta è volta a delimitare l'ambito della deroga prevista in ordine ai poteri attributi al Commissario straordinario, nominato ai sensi del comma 1 dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 96 del 2025.
La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 4.8.
Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 4.9, di cui è cofirmatario, richiama le considerazioni già espresse con riferimento alle disposizioni dell'emendamento Zaratti 4.8. Sottolinea, infatti, che anche l'emendamento ora in discussione è volto a circoscrivere le deroghe alla normativa vigente applicabili alle attività del Commissario straordinario, nominato ai sensi del comma 1 dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 96 del 2025.
La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 4.9.
Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 4.10, di cui è cofirmatario, nel rilevare che la proposta prevede la vigilanza collaborativa dell'ANAC in relazione alle attività del Commissario straordinario, nominato ai sensi del comma 1 dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 96 del 2025, dichiara di non comprendere le motivazioni poste alla base dell'espressione di un parere contrario da parte dei relatori e della rappresentante del Governo.
La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 4.10.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta dei relatori e dell'orientamento favorevole manifestato dalla rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Amato 4.11, sul quale i relatori stessi avevano proposto una riformulazione.
Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zanella 4.12, di cui è cofirmatario, segnala come la proposta emendativa sia volta a sopprimere un ulteriore onere a carico della finanza pubblica derivante dal contributo da corrispondere per la stipula di convenzioni riferite all'utilizzo dell'Arena PalaItalia Santa Giulia.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 4.12 e Amato 4.13.
Daniela TORTO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Amato 4.14, di cui è cofirmataria, formulata dai relatori.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Amato 4.14, come riformulato (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Pavanelli 4.16.
Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zanella 4.17, di cui è cofirmatario, pur dichiarando di non esserePag. 68 sorpreso dall'espressione di un parere contrario sulla predetta proposta, ritiene che non sia condivisibile che il cinquanta per cento del gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nei territori della Lombardia e del Veneto interessati ai Giochi olimpici «Milano-Cortina 2026» sia destinato al bilancio dello Stato e non ai Comuni ricadenti nel predetto territorio.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 4.17 e Alifano 4.19.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritira l'emendamento 4.21, a sua prima firma.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alifano 4.22, Pavanelli 4.23 e 4.24 nonché gli emendamenti Pastorella 4.25 e 4.26 e approva gli identici emendamenti Comaroli 4.27 e Roggiani 4.28 (vedi allegato 2).
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritira l'emendamento 4.31, a sua prima firma.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 4.30 Roggiani e approva l'emendamento Bof 4.36 (vedi allegato 2).
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritira l'emendamento 5.1, a sua prima firma.
La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 5.16.
Ida CARMINA (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 5.021, a sua prima firma, sottolinea come la proposta sia orientata a un criterio di giustizia, prevedendo il riconoscimento di un contributo economico a favore dei comuni che maggiormente sopportano il peso del fenomeno migratorio. In proposito dichiara la propria disponibilità ad accogliere un'eventuale riformulazione della proposta volta a ridurre l'entità del contributo previsto. In tal senso chiede di valutare l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo.
Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, conferma, anche a nome dell'altra relatrice, l'invito al ritiro articolo aggiuntivo Carmina 5.021, sottolineando come non sia possibile prevedere uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2025, essendo prossima la chiusura dell'esercizio finanziario.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Carmina 5.021 e l'emendamento Quartini 6.1.
Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, anche a nome della relatrice Frassini, deposita le proposte emendative dei relatori 3.73, 3.033, 4.38, 4.39, 6.021 e 6.022 (vedi allegato 3), comunicando, altresì, che i relatori si riservano di presentare, all'esito delle verifiche ancora in corso, un'ulteriore proposta emendativa avente ad oggetto misure di carattere previdenziale concernenti il personale dipendente della Croce Rossa italiana, sulla quale auspica la più ampia condivisione da parte delle diverse forze politiche.
Daniela TORTO (M5S) chiede di valutare l'opportunità che, qualora sulla predetta proposta emendativa si realizzasse un consenso trasversale, quest'ultima possa essere sottoscritta da tutti i capigruppo della Commissione, anziché dai relatori.
Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, anche a nome della relatrice Frassini, si dichiara disponibile a valutare la proposta della deputata Torto.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, sospende brevemente la seduta al fine di valutare l'ammissibilità delle preposte emendative testé depositate dai relatori, avvertendo che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle predette proposte emendative è fissato alle ore 12 del prossimo mercoledì 3 dicembre.
Pag. 69La seduta, sospesa alle 21.30, è ripresa alle 21.40.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, comunica che la presidenza ritiene ammissibili le proposte emendative 3.73, 3.033, 4.38, 4.39, 6.021 e 6.022 dei relatori, ricordando che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 12 di domani.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 21.45.