ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO
Martedì 2 dicembre 2025. – Presidenza della presidente Valentina BARZOTTI.
La seduta comincia alle 13.30.
Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.
C. 2429 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione IV).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Riccardo DE CORATO, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2429 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, agli articoli 2 e 3, di disposizioni recanti deleghe legislative;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
alcuni principi di delega di cui all'articolo 2, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli Pag. 4oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano in particolare la lettera f), in tema di poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attività ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle crocerossine, la lettera g), relativa alla costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, la lettera n), concernente la revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario, e la lettera o), in tema di revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio;
l'articolo 3, in materia di delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare, nel recare, al comma 1, i relativi criteri e principi direttivi, fa riferimento, alla lettera a), alla ricognizione delle disposizioni vigenti in materia militare non ricomprese nel relativo Codice, e alla lettera b), al coordinamento, alla coerenza terminologica, giuridica, logica e sistematica del Codice dell'ordinamento militare per adeguare, aggiornare e semplificarne il linguaggio normativo; al riguardo, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato “un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante” (sentenza n. 61 del 2020 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012); peraltro, con specifico riguardo alla lettera b), si ricorda che la già citata sentenza n. 61 del 2020, con riferimento ad un'analoga espressione utilizzata in un principio di delega (articolo 16, comma 2, lettera b) della legge n. 124 del 2015 di riforma delle pubbliche amministrazioni) ha rilevato che si tratta di un principio che lascia “al legislatore delegato ridottissimi margini innovativi”;
il medesimo articolo 3, comma 1, prevede, alla lettera c), quale principio e criterio direttivo, “effettuare la ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90”; si fa presente che il richiamato articolo 17, comma 2, disciplina i regolamenti di delegificazione, strumento attraverso cui è possibile dettare norme in materie non coperte da riserva assoluta di legge, sostituendo alla disciplina primaria vigente una disciplina di rango regolamentare, purché la legge che autorizzi l'esercizio della potestà regolamentare abbia previamente determinato le norme generali regolatrici della materia e abbia disposto l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari; poiché, nel provvedimento in esame, la previsione del ricorso allo strumento del regolamento di delegificazione si inserisce formalmente quale autonomo principio e criterio direttivo di delega legislativa, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di prevedere un'autonoma disposizione, distinta dai criteri e principi direttivi di delega, di autorizzazione alla delegificazione;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 2, comma 2, terzo periodo, e l'articolo 3, comma 4, terzo periodo, prevedono che qualora il termine di sessanta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Pag. 5Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);
il medesimo articolo 3, comma 4, inoltre, al quinto periodo, nel delineare il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevede che l'eventuale “secondo” parere parlamentare (cioè il parere previsto nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi al “primo” parere sugli schemi di decreto legislativo reso dalle Commissioni permanenti) sia espresso sulle “osservazioni del Governo”; in proposito, si segnala, come già fatto in precedenti analoghe occasioni (da ultimo, si veda il parere espresso nella seduta del 19 novembre 2025 sull'AC. 2654), l'esigenza che, nella procedura del “doppio parere parlamentare”, le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo; il successivo comma 5, infine, prevede che il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, riferendosi genericamente all'insieme dei decreti legislativi, non individua in modo esplicito e inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 5, risulterebbe preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive adottati scada due anni dopo l'entrata in vigore di ciascun decreto; d'altra parte, tale soluzione potrebbe anche ricavarsi implicitamente all'esito di un'interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in esame;
l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 6 febbraio 2025, in sostituzione di quelle precedentemente pubblicate;
formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire il quinto periodo del comma 4 dell'articolo 3 con il seguente: “I pareri definitivi della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione”;
il Comitato osserva altresì:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:
dell'articolo 2, comma 1, lettere f), g), n) e o), alla luce del paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera;
dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di deleghe di riordino normativo e semplificazione;
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), prendendo in considerazione l'ipotesi di Pag. 6un'autonoma disposizione, distinta dai criteri e direttivi principi di delega, di autorizzazione alla delegificazione;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:
l'articolo 2, comma 2, terzo periodo, e l'articolo 3, comma 4, terzo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;
l'articolo 3, comma 5, facendo riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati così da individuare in modo espresso e inequivoco il termine per l'adozione dei decreti integrativi e correttivi.»
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 13.35.