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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 dicembre 2025
596.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 31

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche al titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di adozione dei minori.
C. 262 Panizzut, C. 1248 Trancassini e C. 2247 Lazzarini.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, comunica di aver disposto l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, delle proposte di legge C. 262 Panizzut, C. 1248 Trancassini e C. 2247 Lazzarini, in quanto vertenti su identica materia.
  Avverte altresì che nella giornata di ieri è stata altresì annunciata la proposta della collega D'Orso C. 2722 dal cui titolo si desume l'identità di materia con quelle oggetto di esame e che, pertanto, una volta assegnata alla Commissione, sarà anch'essa oggetto di esame abbinato.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, evidenzia come le proposte di legge in esame muovono dal comune presupposto – esplicitato nelle relazioni illustrative – secondo cui la tutela del superiore interesse del minore trovi piena attuazione nell'ordinamento nazionale, che ruota intorno al principio secondo cui «il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia» (articolo 1, comma 1 della legge n. 184 del 1983).
  Contemporaneamente, il medesimo imprescindibile obiettivo di tutela del minore – consacrato nella Convenzione sui diritti del fanciullo dell'ONU e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – richiede strumenti adeguati con cui far fronte a situazioni familiari particolarmentePag. 32 gravi, che rendono necessario il collocamento del minore in un contesto più idoneo e, ove ne siano i presupposti, alla sua adozione.
  Le iniziative legislative presentano quindi la comune finalità di rendere la disciplina dell'adozione maggiormente conforme alle esigenze del minore e delle famiglie desiderose di adottare un bambino.
  Anche nei contenuti di modifica della normativa vigente – la citata legge n. 184 del 1983 – emergono comuni visioni tra i progetti di legge in esame.
  Nella presente relazione sarà presa in considerazione prioritariamente la proposta C. 1248, che ricomprende integralmente il testo della proposta C. 2247 a firma della deputata Lazzarini ed è in larga parte sovrapponibile al testo del collega Panizzut.
  La proposta C. 1248 Trancassini propone alla lettera a) diverse modifiche dell'articolo 6 della legge n. 184, recante le disposizioni generali in materia di adozione, unificate dall'obiettivo di aumentare la platea delle coppie potenzialmente idonee all'adozione.
  Il numero 1) riduce da 3 a 2 anni la durata minima della unione matrimoniale ai fini della idoneità di una coppia di coniugi all'adozione, ed estende tale idoneità anche a coloro per i quali vi sia o vi sia stata una separazione anche di fatto rimuovendo l'attuale divieto.
  Il numero 2) aumenta da 45 a 50 il limite massimo di età che può intercorrere tra adottando e adottato. Su tale aspetto merita richiamare alcune pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno intaccato la rigidità dell'osservanza di tale limite inducendo il legislatore ad introdurre (con la legge n. 149 del 2001) specifiche deroghe:

   in sintesi, l'adozione non è ora preclusa quando la differenza massima di età è superata da uno solo degli adottanti in misura non superiore a 10 anni (55 anni); quando gli adottanti siano genitori di figli naturali o adottivi, dei quali almeno uno in età minore; quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore dagli adottanti già adottato. In ogni caso, anche l'assenza di tali presupposti potrebbe non essere di ostacolo all'adozione; il comma 5 dell'art. 6, infatti, consente al tribunale dei minorenni di non tenere conto dei limiti di età quando alla mancata adozione consegua «un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore».

  Il numero 3), in analogia alle modifiche riguardanti l'unione matrimoniale, riduce nella medesima misura il tempo della convivenza prematrimoniale, requisito oggetto di accertamento da parte del tribunale per i minorenni, escludendo che essa debba aver avuto carattere «continuativo», essendo sufficiente che essa sia stata «stabile».
  La lettera b) interviene sul procedimento che conduce alla dichiarazione di adottabilità, disciplinato dall'articolo 9 della legge n. 184, che viene modificato allo scopo di rendere più cogenti alcune previsioni ivi contenute.
  Il numero 1) intende rendere improrogabile il termine già previsto di sei mesi, entro cui gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare, trasmettono l'elenco dei minori collocati presso di loro al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Conseguentemente, dispone che sia «tempestiva» anche la fase successiva, anch'essa già prevista, ovvero la richiesta del procuratore al tribunale di dichiarare l'adottabilità di quei minori segnalati o ivi collocati che risultano in situazioni di abbandono.
  Con riguardo all'obbligo di trasmissione semestrale di tale elenco, appare opportuno ricordare che la Camera ha recentemente approvato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento» (C. 1866 Governo), attualmente all'esame del Senato. Il testo è infatti volto a potenziare il sistema di raccolta dei dati in materia, in particolare istituendo, presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, il «registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati o presso famiglie affidatarie». Ciò nella prospettiva di prevenire e ridurre i casi di prolungata permanenza Pag. 33presso istituti e di affidamento sine die di minori allontanati dalla famiglia d'origine.
  Il numero 2) precisa che il potere del procuratore di effettuare o disporre ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati può essere esercitato anche senza preavviso.
  La lettera c) interviene sul procedimento di accertamento delle condizioni del minore, disciplinato dall'articolo 10 della legge n. 184, anche in questo caso allo scopo di puntualizzare e rendere più efficienti le procedure già previste.
  In tale ottica, il numero 1) dispone che – a fronte della richiesta del procuratore di dichiarare l'adottabilità del minore – il presidente del tribunale disponga «contestualmente» che siano svolti i necessari accertamenti, prevedendo altresì che l'esito di tali accertamenti sia riportato al tribunale entro tre mesi, salva proroga autorizzata dallo stesso presidente con provvedimento motivato.
  Anche il numero 2) interviene su un procedimento già previsto dalla legge vigente, al solo scopo di precisare che la decisione del tribunale di assumere, fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore – ivi compresi il collocamento temporaneo, la sospensione della responsabilità genitoriale o dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio – deve assumere la forma del «decreto motivato».
  La lettera d) apporta limitate precisazioni alla delicata fase di raccordo tra l'autorità giudiziaria e genitori o parenti del minore, disciplinata dall'articolo 12 della legge n. 184.
  Il numero 1) precisa che il termine per la comparizione di fronte al presidente del tribunale o al giudice da lui delegato di genitori o parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore – che la norma vigente si limita a prevedere debba esser «congruo» –, non possa comunque essere superiore a trenta giorni.
  Il numero 2) chiarisce che – ove le indagini abbiano consentito di rintracciare genitori o parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato abbia il dovere – senza che ciò sia subordinato ad una valutazione di opportunità – di impartire loro prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore. Inoltre, si prevede che ai relativi accertamenti sia presente – oltre al giudice o ai servizi locali – anche uno psicologo.
  La lettera e) riguarda i termini che scandiscono l'eventuale sospensione del procedimento, prima della dichiarazione di adottabilità, disciplinata dall'articolo 14 della legge n. 184.
  Il numero 1) riduce da un anno a 9 mesi il termine massimo di sospensione del procedimento disposto con ordinanza e il numero 2) precisa che le conseguenti iniziative dei servizi sociali locali competenti devono essere adottate «tempestivamente».
  Anche la lettera f) interviene esclusivamente al fine di rendere più stringenti i termini per l'adozione di provvedimenti nell'interesse del minore – nel caso in cui sia dichiarata la sua non adottabilità – disciplinati dall'articolo 16 della legge n. 184.
  La lettera g) riduce quindi da 60 a 45 giorni il termine per la fissazione dell'udienza di discussione dell'appello e del ricorso, previsto dall'articolo 17 della legge n. 184.
  La lettera h) interviene sulla disciplina dell'affidamento preadottivo, recata dall'articolo 22 della legge n. 184.
  Il numero 1) rafforza la previsione esistente al fine di soddisfare maggiormente un'esigenza molto sentita da coloro che si trovano coinvolti in prima persona: la conoscenza delle informazioni relative al procedimento, funzionale ad una loro proficua partecipazione ad esso.
  Il numero 2) riduce da 120 a 90 giorni il termine di conclusione delle indagini sui richiedenti, aventi ad oggetto la loro capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare e i motivi della richiesta.
  Il numero 3) precisa che la decisione con cui il tribunale per i minorenni sceglie tra le coppie che hanno presentato domandaPag. 34 quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore deve assumere la forma di un provvedimento motivato.
  Il numero 4) rende sempre necessaria – e non più valutabile caso per caso – la presenza dello psicologo nell'attività del tribunale di vigilanza sull'andamento dell'affidamento preadottivo nei casi in cui siano emerse delle difficoltà.
  La lettera i) riduce da 1 anno a 9 mesi il termine, recato dall'articolo 25 della legge n. 184, che deve decorrere dalla dichiarazione dello stato di adottabilità alla sentenza di adozione, prevedendo che tra i soggetti da consultare preventivamente vi sia anche lo psicologo (numero 1) e riduce della stessa misura il termine della possibile proroga (numero 2).
  Analogamente, la lettera l) riguarda i termini previsti dall'articolo 26 della legge n. 184, con riguardo alla fase dell'appello.
  In particolare, il numero 1) introduce per la pronuncia della sentenza della Corte di appello il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dalla scadenza del termine – previsto dalla vigente norma – di trenta giorni dalla notifica per l'impugnazione della sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione.
  Il numero 2) riduce da 30 a 20 giorni – decorrenti dalla notifica – il termine per il ricorso per Cassazione.
  Il numero 3) riduce da 60 a 30 giorni – dal deposito dei rispettivi atti introduttivi – il termine per la fissazione dell'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione. Al riguardo si osserva che tale termine potrebbe in ipotesi coincidere con quello in cui la Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi.
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Ad integrazione dell'illustrazione della proposta di legge a sua prima firma, dà altresì conto delle ulteriori disposizioni contenute dalla sola proposta di legge C. 262 Panizzut.
  Il testo reca una modifica dell'articolo 4 della legge n. 184, allo scopo di ridurre da 24 a 18 mesi la durata massima – ancorché prorogabile – dell'affidamento stabilita dal provvedimento del giudice.
  Inoltre, l'iniziativa legislativa in commento interviene su alcuni aspetti relativi alle procedure di adozione internazionale, disciplinati dall'articolo 29-bis della legge n. 184.
  Al riguardo, oltre ad introdurre la possibilità di presentare la domanda di adozione anche per via telematica, si riduce da 4 a 3 mesi il termine per il completamento e la trasmissione al tribunale per i minorenni della relazione dei servizi sociali sulle attività di informazione e preparazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure svolte nei confronti degli aspiranti genitori adottivi, nonché di acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria dei medesimi.
  Infine, con una modifica dell'articolo 30 della legge n. 184, si riduce da 2 mesi a 40 giorni il termine per l'emanazione, da parte del tribunale, del decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
C. 2628 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, evidenzia che il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica e che, nella seduta della V Commissione Bilancio e nella seduta dell'Assemblea del 4 novembre è stato verificato che esso non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

  Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, sottolinea come la finalità dell'iniziativa legislativa,Pag. 35 esplicitata nella relazione illustrativa, è la riforma del vigente ordinamento professionale, risalente al decreto legislativo n. 139 del 2005, così da conseguire l'obiettivo di rendere la professione «più attuale e competitiva e in grado di attrarre i giovani, che negli ultimi anni si sono allontanati da essa».
  Tale provvedimento è altresì qualificato come «collegato alla manovra di finanza pubblica» dal Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) relativo all'anno 2025 nonché richiamato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
  L'articolo 1 conferisce la delega avente ad oggetto la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. La norma esplicita la finalità di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente e di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori interne e sovranazionali.
  Il procedimento di esercizio della delega prevede che il decreto sia adottato, su proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e con il concerto del Ministro dell'università e della ricerca per i profili attinenti all'attività universitaria e ai titoli abilitanti, nonché con il concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per le disposizioni aventi impatto sulle materie previdenziali e assistenziali.
  Sullo schema di decreto legislativo, che deve essere corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dello stesso, sono inoltre chiamate ad esprimere il proprio parere le Commissioni parlamentari competenti, che dovranno pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere emanato.
  Tale delega deve essere esercitata nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, attraverso un decreto legislativo. È inoltre previsto il meccanismo dello «scorrimento del termine», ai sensi del quale, qualora il termine per l'espressione dei pareri dovesse scadere nei trenta giorni precedenti o successivamente alla scadenza del termine di delega, quest'ultimo è prorogato di trenta giorni.
  È altresì conferita una delega di carattere integrativo e correttivo da esercitare nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega principale.
  L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il legislatore delegato.
  La lettera a) impegna il Governo a riorganizzare le attività che costituiscono oggetto della professione, anche al fine di un riordino delle disposizioni vigenti che – secondo quanto riportato nell'Analisi tecnico-normativa che correda il provvedimento – compongono un quadro normativo particolarmente frammentario.
  In base a tale criterio e principio direttivo, la nuova disciplina dovrà individuare le attività riservate dalla legge ai dottori commercialisti ed esperti contabili rispetto ad altre che possono invece essere svolte anche da appartenenti ad altre professioni regolamentate o non organizzate.
  Nella relazione illustrativa si precisa che «il legislatore delegato non sarà chiamato ad attribuire ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nuove competenze professionali, bensì a censire le attività professionali già previste in altre disposizioni di legge tenendo conto anche dei recenti interventi di riforma che hanno profondamente inciso sull'esercizio della professione».
  Nella relazione illustrativa si richiamano altresì due recenti pronunce giurisdizionali riguardanti la delimitazione degli ambiti di competenza riservati a dottori commercialisti ed esperti contabili a fronte di altre professionalità operanti nel medesimo settore. La prima è la sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2024 che ha dichiarato non censurabile sul piano costituzionale, in quanto non irragionevole, la scelta legislativa di riservare in via esclusiva a talune categorie, tra le quali non è ricompresa quella dei tributaristi, il rilascioPag. 36 del visto di conformità alle dichiarazioni fiscali.
  L'altra recente pronuncia in tema di esercizio della professione di esperto contabile è l'ordinanza n. 3495 del 2024, emessa dalla Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione. Tale ordinanza ha affermato il principio per cui lo svolgimento di un'attività riservata agli iscritti di un albo professionale, da parte di colui che non vi è iscritto, può integrare il reato di esercizio abusivo della professione, se avviene in condizioni tali da creare – in assenza di indicazioni diverse – le apparenze dell'iscrizione.
  Con tale ordinanza, la Suprema Corte, facendo proprio l'approdo delle Sezioni Unite penali, ha così sanzionato l'autore delle condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti non iscritto al relativo albo professionale.
  La lettera b) delega il Governo a prevedere una disciplina organica volta a regolamentare l'esercizio in forma associata o in forma societaria della professione rinviando, oltre che alle specifiche disposizioni del codice civile, a quanto disposto in materia dalla legge per le professioni ordinistiche (legge n. 183 del 2011) e dalla legge forense per la professione di avvocato (legge n. 247 del 2012).
  La disciplina di dettaglio dovrà definire le modalità di costituzione e di gestione di tali associazioni o società, il loro funzionamento ed i limiti connessi all'esercizio della professione in tale forma.
  La lettera c) stabilisce che sia effettuato un riordino della disciplina sulle incompatibilità nell'esercizio della professione, in particolare aprendo la possibilità a deroghe temporanee in casi specificamente individuati.
  La lettera d) detta principi e criteri direttivi in materia di regole per la fissazione del compenso. Le norme attuative della delega dovranno preservare il principio della libera pattuizione tra le parti del contratto d'opera ma garantire la proporzionalità rispetto alla prestazione professionale e comunque un equo compenso. Viene espressamente richiamata anche la disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali, introdotta dalla recente legge n. 49 del 2023.
  Si demanda quindi ad un decreto del Ministro della giustizia, emanato su proposta del CNDCEC, la fissazione dei parametri per la determinazione dei compensi, anche per quanto riguarda le prestazioni svolte in forma associata o societaria.
  La lettera e) concerne l'accesso alle cariche elettive del CNDCEC.
  Nell'esercizio della delega, sarà prevista la riduzione dell'anzianità di iscrizione all'Albo – attualmente fissata a 5 anni – necessaria per l'assunzione delle cariche elettive nonché misure volte a valorizzare il principio dell'equità generazionale e dell'equilibrio tra i sessi, tramite l'introduzione di quote di genere, doppia preferenza di genere o l'alternanza per sesso nella composizione della lista ovvero altre misure idonee.
  La lettera f) demanda al legislatore delegato la revisione delle modalità di svolgimento del procedimento elettorale, anche prevedendo l'espressione del voto telematico.
  La lettera g) affida al Governo il compito di rivedere le dimensioni degli ordini territoriali – ripartiti tra più classi in ragione del numero degli iscritti – e quindi la composizione dei medesimi consigli territoriali, stabilendo altresì una soglia minima di preferenze da ottenere per l'elezione dei componenti della minoranza all'interno del consiglio dell'ordine.
  La lettera h) prevede che nella normativa di attuazione della delega sia confermata l'attuale durata del mandato di 4 anni dei membri del CDCEC e degli altri organi nazionali e territoriali, mantenendo altresì il limite dei due mandati consecutivi.
  La lettera i) impegna l'Esecutivo a rivedere e razionalizzare la vigente disciplina in materia di status dei componenti del Consiglio nazionale e dei consigli territoriali, con riguardo alle cause di incompatibilità e sostituzione.
  La lettera l) affida al legislatore delegato il compito di aggiornare le competenze dei consigli degli ordini territoriali e del ConsiglioPag. 37 nazionale, anche tenendo conto delle modifiche intervenute nella legislazione vigente e nella disciplina della professione.
  La lettera m), ricollegandosi al criterio di delega di cui alla lettera i) prevede la revisione e razionalizzazione della vigente disciplina in materia di decadenza e sospensione dalla carica dei componenti degli organismi rappresentativi della professione.
  La lettera n) si riferisce alla materia disciplinare. In tale ambito la delega è volta alla revisione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina. La disposizione specifica che si dovrà avere particolare riguardo alle regole per il funzionamento del consiglio di disciplina territoriale, dei collegi di disciplina e del Consiglio di disciplina nazionale, ivi compreso lo svolgimento dei relativi procedimenti disciplinari.
  La lettera o) affida al legislatore delegato la previsione di una disciplina concernente le ipotesi di cancellazione dall'Albo professionale. In tale ambito, appare opportuno richiamare il chiarimento reso dal Ministero della giustizia al CNDCEC secondo cui opera anche per l'ordine dei commercialisti ed esperti contabili il principio espresso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di cancellazione dall'Albo dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare ai sensi della legge professionale forense.
  La lettera p) delega il Governo a predisporre una disciplina organica in materia di specializzazione degli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo. Tale disciplina potrà anche essere contenuta in provvedimenti attuativi, da adottare su proposta del CNDCEC.
  Ai sensi della lettera q), nell'esercizio della delega il Governo dovrà prevedere alla revisione della disciplina del tirocinio per l'iscrizione all'Albo, assicurando la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi universitari.
  La lettera r) prevede la possibilità di introdurre una specifica disciplina in materia di forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di dottore commercialista e di esperto contabile uniformi per tutti gli iscritti all'Albo, con oneri a carico del Consiglio nazionale.
  Rimane fermo l'eventuale obbligo assicurativo individuale per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di attività professionali, se non coperti dalla polizza collettiva, e per l'adeguamento dei massimali all'attività concretamente svolta.
  La lettera s) prevede che la nuova disciplina dei procedimenti elettorali di cui alle lettere e), f), g) e h) si applichi alle elezioni successive alla scadenza della consiliatura in corso alla data di entrata in vigore del decreto delegato.
  Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che il decreto delegato provveda altresì alle necessarie abrogazioni e contenga disposizioni di coordinamento.
  L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma dell'ordinamento forense.
C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2629 Governo, C. 2633 Dori.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2025.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, evidenzia che il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica e che, nella seduta della V Commissione Bilancio e nella seduta dell'Assemblea del 22 ottobre è stato verificato che esso non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
  Ricorda che in data 26 novembre ha conferito l'incarico di relatori anche ai colleghi Bisa e Pittalis.Pag. 38
  Rammenta inoltre che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni deliberato dall'Ufficio di presidenza. A tal riguardo precisa che sono stati invitati a partecipare tutti i soggetti indicati dai gruppi ed è stato richiesto, sia a coloro che hanno partecipato alle audizioni, sia a coloro che erano indisponibili, di depositare i contributi scritti entro la giornata di martedì 9 dicembre.
  Precisa che i lavori della Commissione in sede istruttoria si siano anche in questo caso – come nella prassi di lavoro – attestata sul principio di acquisire le richieste dei gruppi, essendo consuetudine rimettere all'Ufficio di presidenza e ai gruppi la scelta sulle modalità considerate più idonee svolgere i necessari approfondimenti. Ritiene che i soggetti coinvolti abbiano tutti fornito un utile contributo, sia in relazione alle loro esperienze professionali individuali sia in quanto rappresentativi di organizzazioni interne alla professione forense.
  Non essendovi richieste di intervento, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e, in qualità di relatore, propone l'adozione come testo base per il prosieguo dell'esame del disegno di legge C. 2629 Governo.

  Valentina D'ORSO (M5S) preliminarmente stigmatizza le modalità di esame adottate per la trattazione di una tematica così rilevante come la riforma della professione forense, che merita adeguato approfondimento in tempi congrui.
  Difatti, ritiene inaccettabile che la Commissione sia chiamata a scegliere il testo base poche ore dopo la conclusione del ciclo di audizioni che, peraltro, si è svolto in tempi molto sacrificati. Proprio nel corso delle audizioni è emerso in modo lampante la necessità di un'attenta riflessione sui temi oggetto delle proposte di legge all'esame della Commissione e della presenza, all'interno del mondo dell'avvocatura, di una pluralità di voci.
  A fronte delle diverse soluzioni normative sviluppate nei testi abbinati, si sono registrate voci critiche rispetto a quello presentato dal Governo che si chiede oggi di adottare come testo base. A tal proposito, richiama l'audizione tenuta nella giornata di ieri dall'Avvocato Pansini che ha affermato che ben 104 delegati congressuali, di cui 21 presidenti di ordini degli avvocati, avevano richiesto che il testo di riforma della legge professionale forense fosse inserito all'ordine del giorno del Congresso Nazionale Forense affinché fosse discusso in quella sede. Evidenzia come ciò non sia avvenuto, circostanza che sconfessa l'idea che tale riforma sia condivisa da tutte le anime dell'avvocatura.
  Con riguardo alla proposta di adottare come testo base il disegno di legge governativo, dichiara di non poter votare a favore e quindi di astenersi, in primo luogo per una ragione di metodo: non ritiene possibile ricorrere allo strumento della delega legislativa peraltro corredata da principi e criteri direttivi assai vaghi che, nella sostanza, lasciano carta bianca al Governo sulla concreta disciplina di riforma.
  Ritiene, al contrario, riaffermare anche in questo caso il ruolo istituzionale di centralità del Parlamento, titolare legittimo della funzione legislativa che non deve essere mortificato.
  Precisa quindi che avrebbe preferito adottare la proposta di legge presentata dal collega Pittalis, recando questa una disciplina puntuale e immediatamente precettiva della riforma, rappresentando un adeguato punto di partenza del lavoro di confronto politico in Commissione.
  A tal proposito, si chiede se sia casuale l'assenza in seduta del collega Pittalis e di tutti gli altri rappresentanti del suo gruppo in Commissione.
  Infine, ricorda come nella seduta di ieri, nel corso delle audizioni di alcuni avvocati, la relatrice Schifone abbia invitato questi ultimi a esplicitare la propria posizione all'interno di organizzazioni associative e la rappresentatività di queste ultime.
  Ritiene che una siffatta richiesta sia del tutto inopportuna in quanto configura una esplicita volontà di delegittimare le critiche al testo governativo evidenziando la mancanza o la scarsa rappresentatività del soggetto che le formula. In realtà, si è trattato di un intervento doppiamente inopportuno. In primo luogo in quanto è stato rivolto a soggetti che hanno dimostrato di conoscere Pag. 39la materia ed anche le dinamiche istituzionali e associative che hanno portato all'adozione del testo in esame, avendovi, in alcuni casi, preso parte in prima persona. In secondo luogo, in quanto le loro audizioni sono state un'ennesima testimonianza di come sia sbagliato ricondurre la pluralità e la complessità della categoria professionale degli avvocati ad un'unica voce monolitica; fatto che la maggioranza e il Governo, con il loro atteggiamento, sembrano ignorare.

  Devis DORI (AVS) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di adozione del testo base formulata dal presidente.
  Evidenzia come il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra sia concorde sull'esigenza di assumere modalità di lavoro che consentano di procedere speditamente alla conclusione dell'esame del provvedimento: sottolinea tuttavia come di tale necessità non possa e non debba risentirne la qualità del lavoro della Commissione.
  Associandosi alla collega D'Orso, rileva come lo strumento più opportuno per intervenire sulla materia dell'ordinamento forense debba essere costruito partendo da un testo immediatamente precettivo. Non condivide quindi un metodo – quello della delega legislativa- che, nell'attuale assenza di stringenti principi e criteri direttivi, finisce per lasciare carta bianca al ministro Nordio e ai suoi collaboratori nella stesura finale del testo di riforma.
  Ciò premesso, dichiara la disponibilità a sostenere la proposta di adottare come testo base la proposta di legge C. 2432 Pittalis, che è sottoscritta da un esponente di maggioranza e che ha il pregio di proporre disposizioni puntuali su tutti gli aspetti oggetto delle delega legislativa voluta dal Governo.
  Si rammarica inoltre per i tempi eccessivamente ristretti nei quali si è svolto il ciclo di audizioni, anche con riguardo al limitato tempo consentito per gli interventi dei soggetti su una riforma complessa come quella contenuta nel provvedimento in esame. Evidenzia infatti come lo svolgimento delle audizioni sia un passaggio fondamentale nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione, perché, oltre all'acquisizione di contributi scritti, consente anche un immediato confronto.
  Auspica infine che, nel successivo iter di esame, vi sia maggior spazio di dibattito e confronto e, soprattutto, la disponibilità a valutare e accogliere i contributi dei gruppi di opposizione, con particolare riferimento a quelle proposte emendative frutto dei suggerimenti avanzati dalle organizzazioni rappresentative degli avvocati.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) ringrazia il presidente per le considerazioni svolte in ordine alle modalità di lavoro della Commissione in sede istruttoria. Ribadisce come lo scopo delle audizioni sia quello di consentire i necessari approfondimenti e assicurare un momento di confronto con i soggetti direttamente coinvolti dalla disciplina oggetto di attenzione senza che debba esser sindacato il valore della posizione professionale individuale o associativa.
  Con riguardo alla proposta di adozione come testo base dell'iniziativa governativa esprime delusione per la mortificazione del ruolo istituzionale e del lavoro parlamentare che deriva dalla scelta di una disciplina di delega al Governo.
  Avrebbe infatti assunto maggior valore una riforma dell'ordinamento forense che trovasse una legittimazione parlamentare su disposizioni direttamente precettive, come quelle contenute dalla proposta di legge del relatore Pittalis, che si propone come una base adeguata per il confronto parlamentare.
  Tiene a precisare che il suo gruppo non disconosce la necessità di tempi spediti di esame che, tuttavia, non dovranno comportare alcun sacrificio dell'accuratezza dell'esame, e invita in tal senso la presidenza ad assicura spazi congrui di dibattito e di riflessione.
  Conclusivamente esprime un voto di astensione sulla proposta di adozione come testo base per il prosieguo dell'esame del disegno di legge C. 2629 Governo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 2629 Governo.

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  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, replicando ai colleghi di opposizione che hanno paventato tempi eccessivamente ridotti di esame, osserva come le audizioni si siano svolte con consuete modalità. Sono infatti stati assicurati adeguati spazi di intervento e di confronto – per oltre 7 ore di lavori – anche se ciò ha reso necessario svolgere sedute supplementari, a causa degli impegnativi lavori della Commissione in questo periodo.
  Assicura che tale scelta costituisce il presupposto per un'organizzazione del dibattito finalizzata a consentire tempi adeguati e non serrati di confronto sul merito del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 3 dicembre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.45.