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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 dicembre 2025
596.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 46

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 dicembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2025, e avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento sui profili di carattere finanziario del provvedimento formulate dalla relatrice nel corso della precedente seduta, fa presente che i princìpi e i criteri direttivi specifici recati dall'articolo 5, comma 1, con riferimento all'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto la formulazione dei medesimi princìpi e criteri direttivi, limitando l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario delle acque reflue urbane, non individua la modalità di copertura della quota residua dei predetti costi di implementazione, che potrebbe pertanto gravare sulla finanza pubblica.
  Aggiunge, al riguardo, che le risorse attualmente disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica appaiono del tutto insufficienti a far fronte agli oneri che si determinerebbero qualora la quota dei costi di implementazione del trattamento quaternario delle acque reflue urbane non posta a carico dei produttori fosse invece posta a carico della finanza pubblica e che non troverebbero copertura neppure nell'ambito delle disponibilità del Pag. 47fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  Chiarisce, quindi, che dall'attuazione della delega di cui all'articolo 6, volta all'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680, in materia di trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché di libera circolazione di tali dati, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024 (C-548/21), non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i controlli preventivi svolti dall'autorità giudiziaria o da un organo amministrativo indipendente appaiono riconducibili alle funzioni istituzionali dei medesimi organi e potranno, pertanto, essere effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Rileva, inoltre, che l'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera n), volto ad escludere che l'IVASS possa applicare lo strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la disposizione è esclusivamente finalizzata a tutelare i crediti dei soggetti che hanno sottoscritto contratti di assicurazione coperti da attivi, funzionalmente destinati alla copertura assicurativa, in coerenza con la vigente normativa di fonte unionale attuata nel nostro ordinamento dall'articolo 258 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
  Segnala, quindi, che la previsione, nell'ambito del principio e criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera f), della riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) del medesimo comma 2 all'incentivazione del personale delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022, presenta profili problematici di carattere finanziario, in quanto si determinerebbe un incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni interessate, non correlato a parametri oggettivi e privo di limiti percentuali rispetto alle entrate riassegnate.
  Con riferimento, invece, al recepimento della direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio, del 4 giugno 2025, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, di cui al numero 16 dell'Allegato A annesso al presente provvedimento, evidenzia che non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando l'applicabilità alla direttiva del meccanismo di copertura di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame.
  Osserva che, in particolare, gli adempimenti previsti dagli articoli da 1 a 11 della citata direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio corrispondono sostanzialmente a disposizioni che già sono previste nell'ambito della normativa applicabile alle elezioni del Parlamento europeo.
  Fa, inoltre, presente che dagli ulteriori obblighi posti in capo agli Stati membri dalla medesima direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'amministrazione competente già assicura attività informative analoghe a quelle previste dall'articolo 12 della predetta direttiva, la piattaforma per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 13 è già funzionante ed è gestita a livello europeo, mentre la fornitura dei dati statistici di cui all'articolo 15 e l'invio delle relazioni di cui all'articolo 17 potranno essere effettuati avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività di raccolta ed elaborazione di dati in materia elettorale riconducibili a Pag. 48quelle già svolte sulla base della normativa vigente dal Ministero dell'interno.
  Precisa, infine, che la direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, è stata espunta dall'elenco delle direttive da recepire, di cui all'Allegato A annesso al presente provvedimento, in quanto essa è stata già recepita con l'approvazione dell'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2025, che ha introdotto le necessarie modificazioni al decreto legislativo n. 125 del 2024.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2574-A, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    i princìpi e i criteri direttivi specifici recati dall'articolo 5, comma 1, con riferimento all'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto la formulazione dei medesimi princìpi e criteri direttivi, limitando l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario delle acque reflue urbane, non individua la modalità di copertura della quota residua dei predetti costi di implementazione, che potrebbe pertanto gravare sulla finanza pubblica;

    le risorse attualmente disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica appaiono del tutto insufficienti a far fronte agli oneri che si determinerebbero qualora la quota dei costi di implementazione del trattamento quaternario delle acque reflue urbane non posta a carico dei produttori fosse invece posta a carico della finanza pubblica e che non troverebbero copertura neppure nell'ambito delle disponibilità del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012;

    dall'attuazione della delega di cui all'articolo 6, volta all'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680, in materia di trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché di libera circolazione di tali dati, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024 (C-548/21), non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i controlli preventivi svolti dall'autorità giudiziaria o da un organo amministrativo indipendente appaiono riconducibili alle funzioni istituzionali dei medesimi organi e potranno, pertanto, essere effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    l'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera n), volto ad escludere che l'IVASS possa applicare lo strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, non è suscettibile di determinare Pag. 49nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la disposizione è esclusivamente finalizzata a tutelare i crediti dei soggetti che hanno sottoscritto contratti di assicurazione coperti da attivi, funzionalmente destinati alla copertura assicurativa, in coerenza con la vigente normativa di fonte unionale attuata nel nostro ordinamento dall'articolo 258 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;

    la previsione, nell'ambito del principio e criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera f), della riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) del medesimo comma 2 all'incentivazione del personale delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022, presenta profili problematici di carattere finanziario, in quanto si determinerebbe un incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni interessate, non correlato a parametri oggettivi e privo di limiti percentuali rispetto alle entrate riassegnate;

    con riferimento al recepimento della direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio, del 4 giugno 2025, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, di cui al numero 16 dell'Allegato A annesso al presente provvedimento, non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando l'applicabilità alla direttiva del meccanismo di copertura di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame;

    in particolare, gli adempimenti previsti dagli articoli da 1 a 11 della citata direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio corrispondono sostanzialmente a disposizioni che già sono previste nell'ambito della normativa applicabile alle elezioni del Parlamento europeo;

    dagli ulteriori obblighi posti in capo agli Stati membri dalla medesima direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'amministrazione competente già assicura attività informative analoghe a quelle previste dall'articolo 12 della predetta direttiva, la piattaforma per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 13 è già funzionante ed è gestita a livello europeo, mentre la fornitura dei dati statistici di cui all'articolo 15 e l'invio delle relazioni di cui all'articolo 17 potranno essere effettuati avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività di raccolta ed elaborazione di dati in materia elettorale riconducibili a quelle già svolte sulla base della normativa vigente dal Ministero dell'interno;

    la direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, è stata espunta dall'elenco delle direttive da recepire, di cui all'Allegato A annesso al presente provvedimento, in quanto essa è stata già recepita con l'approvazione dell'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2025, che ha introdotto le necessarie modificazioni al decreto legislativo n. 125 del 2024;

   rilevata l'esigenza di:

    inserire all'articolo 6 un'apposita clausola di invarianza finanziaria, in linea con le rassicurazioni fornite dal Governo in ordine all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle disposizioni ivi contenute;

    modificare l'articolo 7, comma 3, che reca la clausola di invarianza finanziariaPag. 50 riferita all'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, in termini conformi alla prassi comunemente seguita, anche al fine di uniformarne la formulazione a quella delle altre clausole di invarianza finanziaria contenute nel provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, Allegato A, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

   4-bis) direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

  All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 20, comma 2, lettera f), sopprimere le seguenti parole: e all'incentivazione di tutto il personale di ciascuna autorità, secondo i rispettivi ordinamenti».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) richiama preliminarmente le rassicurazioni fornite dalla sottosegretaria Albano in merito alla possibilità per i soggetti interessati di esercitare la delega di cui all'articolo 6, relativa al trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a sostegno delle quali la relatrice ha, peraltro, proposto l'inserimento nel medesimo articolo 6 di una specifica clausola di invarianza finanziaria, dal momento che i controlli preventivi svolti dall'autorità giudiziaria o da un organo amministrativo indipendente risultano riconducibili alle funzioni istituzionali dei medesimi organi.
  Al riguardo, lamenta il fatto che, rispetto a proposte emendative di contenuto analogo presentate dal proprio gruppo in relazione a precedenti provvedimenti legislativi esaminati da questa Commissione in sede consultiva, il Governo abbia pressoché sistematicamente adottato un diverso metro di valutazione, esprimendo sulle stesse parere contrario sulla base dell'asserita impossibilità per le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte di farvi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Ritiene che considerazioni simili possano essere svolte anche in rapporto ai chiarimenti resi dalla sottosegretaria Albano in merito alla direttiva (UE) 2025/1788, relativa alle modalità di esercizio del Pag. 51diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, di cui al numero 16 dell'Allegato A annesso al presente disegno di legge, nella parte in cui ha specificato che la fornitura dei dati statistici prevista dall'articolo 15 della medesima direttiva potrà essere effettuata avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività di raccolta ed elaborazione di dati in materia elettorale riconducibili a quelle già svolte sulla base della normativa vigente dal Ministero dell'interno. Anche a tale riguardo, rammenta, infatti, come su proposte emendative di analogo tenore presentate dal gruppo M5S, che prevedevano, ad esempio, attività di mera raccolta di dati, peraltro già esistenti, da parte di soggetti pubblici ai fini della loro accessibilità, in passato il Governo abbia di regola espresso in questa Commissione riunita in sede consultiva parere contrario, adducendo l'impossibilità di dare corso alle predette attività in condizioni di neutralità finanziaria.
  Tali comportamenti denoterebbero, a suo avviso, un atteggiamento discriminatorio da parte del Governo nella valutazione delle implicazioni finanziarie delle proposte normative sottoposte all'esame di questa Commissione in sede consultiva, a seconda che queste ultime provengano da iniziative legislative del Governo medesimo e dei gruppi di maggioranza o, viceversa, dei gruppi di minoranza, nel qual caso la verifica sembra improntata a criteri di maggiore severità e discrezionalità.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) richiama anzitutto l'attenzione su una questione di carattere metodologico che attiene al rispetto degli ambiti di competenza delle singole Commissioni permanenti e ai rapporti intercorrenti tra le decisioni assunte dalla Commissione Bilancio in sede consultiva e le ricadute che queste ultime possono avere sulle scelte legittimamente compiute dalle Commissioni di merito in sede referente.
  Intende, in particolare, fare riferimento alla proposta formulata dalla relatrice e sulla quale ha convenuto la rappresentante del Governo di ricollocare la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, nell'Allegato A annesso al provvedimento in esame, che elenca gli atti dell'Unione europea per la cui attuazione il Governo è chiamato ad attenersi ai soli principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, con conseguente soppressione dell'articolo 5 del presente disegno di legge, che invece reca principi e criteri direttivi specifici aggiuntivi per il recepimento della medesima direttiva.
  Ritiene, infatti, che, avendo il Governo fornito chiarimenti circa l'onerosità delle disposizioni di cui al citato articolo 5 concentrando essenzialmente la propria valutazione negativa sul solo principio e criterio direttivo specifico di cui alla lettera c) del comma 1 del citato articolo, la Commissione dovrebbe più correttamente limitarsi a proporre l'espunzione dal testo di quest'unico principio e criterio direttivo specifico e non già dell'intero articolo 5, dal momento che i principi e criteri direttivi specifici di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 1 non sembrano presentare, in via diretta, profili problematici dal punto di vista finanziario e, dunque, l'eventuale decisione di prevederne la soppressione dovrebbe essere piuttosto rimessa alle valutazioni della Commissione di merito e, in particolare, del Comitato dei nove in essa costituito. Evidenzia peraltro che, anche in caso di soppressione del solo principio e criterio direttivo specifico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, in sede di attuazione troverebbero comunque applicazione le previsioni contenute nell'articolo 9, paragrafo 1, della citata direttiva, ai sensi del quale almeno l'80 per cento dei costi totali di implementazione del trattamento quaternario delle acque reflue urbane resterebbero a carico dei produttori.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, osserva che, in ogni caso, anche i principi e criteri direttivi specifici di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 5 risultano funzionalmente connessi all'attuazione del principio e criterio direttivo specificoPag. 52 di cui alla lettera c), di cui è stata posta in evidenza l'onerosità, rendendo pertanto necessario procedere, quanto ai profili di carattere finanziario di competenza di questa Commissione, alla soppressione dell'intero articolo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO chiede al presidente di voler disporre una breve sospensione dei lavori, al fine di compiere un'ulteriore verifica in ordine alla questione sollevata dalla deputata Guerra.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto della richiesta della sottosegretaria Albano, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 9.25, è ripresa alle 9.35.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che, a seguito di ulteriori approfondimenti svolti per le vie brevi presso i competenti uffici ministeriali, anche l'attuazione dei principi e criteri direttivi specifici di cui alle lettera a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 5, incidendo sui criteri di definizione dei metodi di calcolo della responsabilità estesa del produttore, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura. Per tale motivo, il Governo ritiene necessario espungere dall'articolato del provvedimento l'intero articolo 5 e ricollocare la direttiva (UE) 2024/3019, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, nell'elenco di cui all'Allegato A annesso al disegno di legge, al cui recepimento si provvederà pertanto nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel prendere atto degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo sulla questione in precedenza sollevata con riferimento all'articolo 5, ritiene tuttavia essenziale che, ai fini di un corretto esercizio delle competenze spettanti alla Commissione Bilancio, la relatrice si faccia carico di presentare una nuova proposta di parere che recepisca espressamente gli elementi di informazione da ultimo resi dalla sottosegretaria Albano in merito all'asserita onerosità anche dei principi e criteri direttivi specifici di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del medesimo articolo 5.
  Fermo restando che il Governo provvederà dunque al recepimento della direttiva in discussione sulla base dei soli principi e criteri direttivi di carattere generale di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, ribadisce tuttavia le proprie perplessità di metodo in precedenza espresse circa i rapporti intercorrenti tra la Commissione Bilancio e le altre Commissioni permanenti, giacché nel caso di specie, stante la lacunosità di fondo dei chiarimenti forniti dal Governo a sostegno dell'asserita onerosità delle disposizioni di cui al citato articolo 5, la proposta di integrale soppressione di quest'ultimo costituisce comunque, a suo avviso, una sostanziale ingerenza rispetto a scelte di merito che sarebbero dovute viceversa spettare al Comitato dei nove della XIV Commissione.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, alla luce del dibattito svoltosi, riformula, quindi, la proposta di parere (vedi allegato 1), integrandovi gli ulteriori chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano secondo cui i princìpi e i criteri direttivi specifici di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e d), incidendo sui criteri di definizione dei metodi di calcolo della responsabilità estesa del produttore, sono parimenti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere sul testo del provvedimento, come riformulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento, come riformulata dalla relatrice.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in Pag. 53data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, fa presente che appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai profili di carattere finanziario di talune proposte emendative. In particolare, segnala le seguenti proposte emendative:

   Santillo 1.3, che aggiunge all'elenco delle direttive e degli atti dell'Unione europea che il Governo è delegato a recepire e ad attuare, contenuto nell'allegato A annesso al presente provvedimento, la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, che reca diverse disposizioni volte a migliorare la prestazione energetica degli edifici pubblici e privati, prevedendo anche incentivi finanziari e misure di sostegno per favorire la realizzazione dei relativi interventi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito, in linea generale, dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012;

   Traversi 1.26, che introduce i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3099, in materia di controllo da parte dello Stato di approdo, espungendola, conseguentemente, dall'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame. La proposta introduce, come princìpi e criteri direttivi, la definizione di un piano strategico di potenziamento della dotazione organica e della formazione specialistica del personale ispettivo portuale, il conseguimento della certificazione del sistema di gestione della qualità delle attività operative di ispezione con una scadenza anticipata rispetto al 6 luglio 2032, l'adozione di misure premianti quali la riduzione delle tariffe portuali per gli operatori marittimi che dimostrino di superare gli standard minimi di sicurezza e ambientali e la creazione di un sistema informativo pubblico che raccolga i dati di certificazione e controllo ambientale delle navi. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012;

   Pavanelli 4.8, che introduce, tra i princìpi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 4 del provvedimento in esame, relativi all'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, il sostegno a percorsi di formazione, affiancamento e aggiornamento professionale, anche attraverso un programma misto di incentivi di carattere finanziario e fiscale, volti all'acquisizione di competenze specifiche in materia di riparazioni, al fine di sviluppare abilità utili a conseguire la riduzione dell'uso delle risorse, minori emissioni di gas serra e minor consumo di energia. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento, con riferimento anche ai citati incentivi di carattere finanziario e fiscale, anche in considerazione che l'articolo 4 è corredato di una clausola di invarianza finanziaria riferita alla complessiva attuazione della delega;

   Pavanelli 4.9, che introduce, tra i princìpi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 4 del provvedimento in esame, relativi all'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del Pag. 5413 giugno 2024, il supporto all'adozione, anche attraverso un programma mirato di incentivi di carattere finanziario e fiscale, delle misure necessarie a rispondere in modo più strutturato ed efficiente ai requisiti e agli obblighi previsti dalla predetta direttiva. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento, con riferimento anche ai citati incentivi di carattere finanziario e fiscale, anche in considerazione che l'articolo 4 è corredato di una clausola di invarianza finanziaria riferita alla complessiva attuazione della delega;

   Pavanelli 4.11, che introduce, tra i princìpi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 4 del provvedimento in esame, relativi all'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, la previsione di specifiche misure fiscali e incentivi mirati volti a rendere accessibile ed allettante la riparazione dei prodotti per produttori e consumatori. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento, con riferimento anche ai citati incentivi di carattere finanziario e fiscale, anche in considerazione che l'articolo 4 è corredato di una clausola di invarianza finanziaria riferita alla complessiva attuazione della delega;

   Simiani 4.01, che introduce taluni princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia, allo stato non ricompresa nel novero delle direttive individuate dal disegno di legge in esame ai fini del recepimento nell'ordinamento italiano. Nell'ambito dei suddetti principi e criteri direttivi sono previsti, tra l'altro, la definizione di strumenti stabili, coordinati e finanziariamente sostenibili, anche attraverso il riordino e la razionalizzazione degli incentivi esistenti, l'assicurazione della proporzionalità tra costo pubblico e benefici ambientali, la modulazione dell'intensità dei benefici fiscali, nonché l'istituzione di un sistema informativo unico nazionale per la raccolta e la pubblicazione dei dati sugli interventi. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame, che non risulta corredata da apposita clausola di invarianza finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura delle spese e delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe ivi previste, si provvede, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012;

   Santillo 4.02, che introduce i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275, in materia di prestazione energetica nell'edilizia, allo stato non ricompresa nel novero delle direttive individuate dal disegno di legge in esame ai fini del recepimento nell'ordinamento italiano. Nell'ambito dei suddetti princìpi e criteri direttivi sono previsti, tra l'altro, il riordino e la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali per gli interventi riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico, l'introduzione di meccanismi di premialità, anche di natura fiscale, per la realizzazione di determinate categorie di interventi, la modifica della disciplina concernente le misure di sostegno ai clienti vulnerabili, anche al fine di rendere flessibili la misure delle stesse, prevedendo la possibilità di ripartire l'ammontare da portare in detrazione in un numero congruo di quote, l'istituzione di un apposito fondo di garanzia per la concessione di contributi per realizzare comunità energetiche nazionali, nonché il rafforzamento delle attività di comunicazione e il sostegno ai percorsi di formazione e aggiornamento nella pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica. Al riguardo,Pag. 55 considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame, che non risulta corredata da apposita clausola di invarianza finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura delle spese e delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe ivi previste, si provvede, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012;

   Cafiero De Raho 7.1 e Piccolotti 7.1000, che ridefiniscono i princìpi e criteri direttivi che il Governo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge, disponendo, altresì, la soppressione del comma 3 del predetto articolo recante apposita clausola di invarianza per il recepimento della direttiva. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione all'articolo 7 del disegno di legge, stante la soppressione dell'apposita clausola di invarianza disposta dalle proposte emendative, nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura delle spese, così come delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe ivi previste, si provvede, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012;

   Scerra 13.3, che modifica il principio e criterio direttivo di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13, prevedendo che, in luogo della promozione dell'integrazione e della complementarietà dei sistemi informativi, sia assicurata l'integrazione, l'interoperabilità e la complementarietà dei sistemi informativi. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della delega per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1244, ad eccezione del comma 2, lettera a), contenuta nel comma 5 dell'articolo 13;

   Ilaria Fontana 14.2, che inserisce tra i princìpi e criteri direttivi della delega per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, la previsione che siano garantite adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi degli articoli 60, 61 e 62 del regolamento (UE) 2024/1157. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione ai princìpi e criteri direttivi introdotti dalla proposta emendativa in esame nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della delega per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1157, contenuta nel comma 4 dell'articolo 14;

   Iaria 16.2, che, nel sostituire il principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lettera f), numero 4), dell'articolo 16, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, sopprime la previsione secondo cui le risorse derivanti dalle sanzioni di cui alla medesima lettera f) sono previamente versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze prevedendo altresì che le medesime risorse siano destinate al reclutamento e alla formazione specialistica del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale addetto alle Pag. 56nuove funzioni di vigilanza e di polo informatico nazionale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità del meccanismo contabile delineato dalla proposta emendativa in esame e alla congruità della destinazione di risorse aventi carattere incerto e di ammontare variabile a far fronte a spese per il reclutamento di personale;

   Fede 16.3, che introduce, nell'ambito della delega di cui all'articolo 16 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, un ulteriore principio e criterio direttivo al fine di prevedere misure fiscali e incentivi mirati per le piccole e medie imprese e le start-up innovative situate nel territorio nazionale che investono in tale settore. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame, che non risulta corredata da apposita clausola di invarianza finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura delle spese e delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe ivi previste, si provvede, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012;

   Peluffo 19.1 e Cantone 19.3, che modificano, nell'ambito della delega di cui all'articolo 19 per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, il principio e criterio direttivo di cui alla lettera b) del comma 2, al fine di prevedere la collaborazione e il supporto anche della società RSE – Ricerca sul sistema energetico nello svolgimento delle attività volte a qualificare un progetto quale progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Al riguardo, considerato che la predetta società è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in commento nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui è corredato l'articolo 19 del provvedimento in esame;

   L'Abbate 19.8, che introduce, nell'ambito della delega di cui all'articolo 19 per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, un ulteriore principio e criterio direttivo volto a prevedere il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche mediante assunzioni di personale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento, che appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui è corredato l'articolo 19 del provvedimento in esame;

   L'Abbate 19.11, che introduce, nell'ambito della delega di cui all'articolo 19 per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, un ulteriore principio e criterio direttivo volto a favorire la diffusione e l'adozione delle tecnologie a zero emissioni nette sul mercato nazionale, anche attraverso strumenti di incentivazione. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui è corredato l'articolo 19 del provvedimento in esame;

   L'Abbate 19.12, che introduce, nell'ambito della delega di cui all'articolo 19 per Pag. 57l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, un ulteriore principio e criterio direttivo volto a istituire regimi di sostegno in favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori al fine di incentivare l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui è corredato l'articolo 19 del provvedimento in esame.

   Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che, con riferimento alle disposizioni di delega non corredate da una specifica clausola di invarianza, alla loro attuazione possa provvedersi nel rispetto di quanto stabilito, in linea generale, dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle proposte emendative richiamate dalla relatrice, esprime parere contrario sugli emendamenti Santillo 1.3 e Traversi 1.26, dal momento che, sulla base degli elementi a disposizione del Governo, non è possibile assicurare che alle citate proposte emendative possa farsi fronte a valere sui fondi già assegnati alle competenti amministrazioni o mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Pavanelli 4.8, 4.9 e 4.11, in quanto volti ad introdurre, a vario titolo, programmi di incentivi finanziari e fiscali senza tuttavia definire puntualmente né la platea dei beneficiari né l'entità e la durata delle relative misure, con ciò comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura.
  Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Simiani 4.01, che introduce principi e criteri direttivi che comportano la definizione di strumenti stabili e finanziariamente sostenibili, la modulazione di benefici fiscali e contributivi e l'istituzione di un sistema informativo nazionale, implicando per tal via potenziali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica o minori entrate, privi di quantificazione e copertura.
  Esprime, quindi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Santillo 4.02, che introduce principi e criteri direttivi volti a prevedere il riordino delle agevolazioni fiscali, meccanismi di premialità, flessibilità delle detrazioni, nonché istituzione di un fondo nazionale di garanzia e sportelli unici territoriali, oltre a iniziative di comunicazione e formazione, comportando in tal modo potenziali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica o minori entrate, privi di quantificazione e copertura.
  Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Cafiero De Raho 7.1 e Piccolotti 7.1000, in quanto, stante la soppressione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 7, non è possibile assicurare che alle citate proposte emendative possa farsi fronte a valere sui fondi già assegnati alle competenti amministrazioni o mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Scerra 13.3 e Ilaria Fontana 14.2, dal momento che, sulla base degli elementi a disposizione del Governo, non è dato assicurare che alle predette proposte emendative possa darsi attuazione nel rispetto delle clausole di invarianza finanziaria contenute nei rispettivi articoli del disegno di legge in esame.Pag. 58
  Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Iaria 16.2, in quanto le entrate derivanti dalle sanzioni presentano carattere incerto e variabile e non possono, pertanto, garantire la copertura stabile di spese di natura permanente, come quelle per il personale. Evidenzia, inoltre, che il meccanismo contabile ivi delineato non appare coerente con le regole di gestione delle entrate e delle riassegnazioni previste dalla normativa di contabilità pubblica, dal momento che la normativa contabile prevede che le somme derivanti da sanzioni siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e poi riassegnate con appositi provvedimenti, mentre l'emendamento in esame destina direttamente le risorse all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, creando un meccanismo non conforme alle regole di gestione delle entrate pubbliche.
  Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Fede 16.3, che introduce misure fiscali e incentivi mirati per le piccole e medie imprese e le start-up che investono nell'adeguamento al regolamento UE sulla cybersicurezza, come tali suscettibili di comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica o minori entrate, privi di quantificazione e copertura.
  Esprime, altresì, parere contrario sugli identici emendamenti Peluffo 19.1 e Cantone 19.3, nonché sugli emendamenti L'Abbate 19.8, 19.11 e 19.12, dal momento che, sulla base degli elementi a disposizione del Governo, non è dato assicurare che alle predette proposte emendative possa darsi attuazione nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del medesimo articolo 19.
  Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, confermando che, con riferimento a quelle recanti disposizioni di delega non corredate da una specifica clausola di invarianza, alla loro attuazione potrà provvedersi nel rispetto di quanto stabilito, in linea generale, dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.3, 1.26, 4.8, 4.9, 4.11, 4.01, 4.02, 7.1, 7.1000, 13.3, 14.2, 16.2, 16.3, 19.1, 19.3, 19.8, 19.11 e 19.12, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di proporre nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento Pavanelli 4.9, posto che quest'ultimo si limita a configurare in termini di mera eventualità l'introduzione di un programma di incentivi di carattere finanziario e fiscale in favore delle piccole e medie imprese incaricate di adottare le misure necessarie a rispondere in modo più strutturato ed efficiente ai requisiti e agli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni.
  Invita, inoltre, la sottosegretaria Albano a riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento Scerra 13.3, tenuto conto che lo stesso si limita a prevedere che, nell'ambito del principio e criterio direttivo specifico di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13, nel quadro di un più ampio programma di riordino della materia, il Governo assicuri, anziché semplicemente promuova, l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi, introducendo altresì l'obiettivo della interoperabilità dei medesimi sistemi informativi, al Pag. 59momento non contemplata dal testo del citato principio e criterio direttivo specifico. Ritiene, infatti, che alla suddetta proposta emendativa possa darsi pienamente corso nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 13, riferita anche all'attuazione del richiamato principio e criterio direttivo specifico di cui alla lettera b) del comma 2, trattandosi di adempimenti che rivestono, ad ogni evidenza, un trascurabile aggravio, in quanto riconducibili a quelli ordinariamente svolti a legislazione vigente.
  Richiede, altresì, maggiori delucidazioni sulle ragioni del parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento Ilaria Fontana 14.2, che a suo giudizio non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e in ogni caso è attuabile nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui è corredato l'articolo 14 del provvedimento in esame, dal momento che esso appare funzionale all'obiettivo dell'adozione di sanzioni effettive in caso di violazione degli obblighi in materia di spedizioni di rifiuti derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1157 oggetto di recepimento, limitandosi semplicemente a stabilire che a tale scopo siano garantite adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle ispezioni da parte delle autorità competenti, circostanza quest'ultima che dovrebbe costituire di per sé la precondizione ai fini di una corretta attuazione della medesima direttiva.
  Per quanto concerne, infine, l'emendamento Iaria 16.2, pur comprendendo le argomentazioni ostative connesse al meccanismo contabile ivi delineato, cui ha fatto in precedenza cenno la sottosegretaria Albano, osserva tuttavia che la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni di cui si prevede l'introduzione ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, appare pienamente sostenibile dal punto di vista finanziario, trattandosi di sanzioni di nuova istituzione e considerando che i relativi introiti sarebbero prevalentemente finalizzati al finanziamento non già delle spese per l'assunzione di personale, bensì dei costi inerenti alle attività di formazione del personale in servizio, che dovrebbero rientrare tra i compiti ordinariamente previsti a legislazione vigente. Per tali ragioni, ritiene necessario che la sottosegretaria Albano fornisca maggiori delucidazioni in relazione al parere contrario espresso sul citato emendamento Iaria 16.2, al fine di pervenire eventualmente a una diversa, positiva valutazione dello stesso.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rinviare alle motivazioni in precedenza espresse, conferma il parere contrario già formulato sugli emendamenti Pavanelli 4.9, Scerra 13.3, Ilaria Fontana 14.2 e Iaria 16.2, rispetto ai quali il deputato Dell'Olio ha richiesto ulteriori delucidazioni.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) si dichiara personalmente insoddisfatto della posizione manifestata dalla rappresentante del Governo, poiché, a suo giudizio, a fronte delle considerazioni formulate sulle predette proposte emendative, la sottosegretaria Albano, anziché limitarsi a ribadire il parere contrario in precedenza espresso, avrebbe piuttosto dovuto fornire maggiori elementi di informazione a sostegno della propria valutazione negativa.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dalla relatrice sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

  La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.20.

Pag. 60

Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
C. 956 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2025, e avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso l'emendamento 1.100 della Commissione, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che è stato predisposto al fine di superare le criticità di carattere finanziario del testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea.
  Segnala, al riguardo, che il predetto emendamento è volto a modificare l'articolo 1, comma 48, della legge n. 178 del 2020, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2026, alle persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato che si sono trasferite all'estero e che, nel periodo precedente al trasferimento, abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, l'imposta municipale propria si applichi in misura ridotta, secondo le aliquote specificamente individuate ai sensi del comma 48-bis del medesimo articolo 1, introdotto dalla predetta proposta emendativa.
  Rileva, inoltre, che il suddetto beneficio è concesso per una sola unità immobiliare, a uso abitativo, con una rendita catastale inferiore a 500 euro, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà, a condizione che la stessa sia ubicata nel comune di ultima residenza e che tale comune abbia una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che, ai relativi oneri, valutati in 11.991.570 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 49, della medesima legge n. 178 del 2020.
  Al riguardo, segnala, in primo luogo, l'esigenza che il Governo fornisca elementi utili a valutare la congruità della quantificazione degli oneri indicati dalla proposta emendativa, con particolare riguardo alla platea dei beneficiari della suddetta misura e al minor gettito previsto per ciascuna categoria di immobili.
  Per quanto concerne, invece, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, operata tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 49, della legge n. 178 del 2020, rammenta che tale ultima disposizione ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro, da ripartire con apposito decreto del Ministro dell'interno, al fine di assicurare ai comuni il ristoro delle minori entrate derivanti dall'attuazione del precedente comma 48 dello stesso articolo 1, recante la riduzione dell'IMU e della TARI per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
  Rileva, inoltre, che il disegno di legge S.1689, recante il bilancio di previsione per l'anno 2026, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, conferma per il Fondo in parola, iscritto sul capitolo 1337 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, una dotazione pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.
  Tenuto conto, dunque, del fatto che la proposta emendativa prevede l'integrale sostituzione del comma 48 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020, cui sono preordinate, nel testo vigente, le risorse del Fondo stesso, non ha osservazioni da formulare in merito alla descritta modalità di copertura finanziaria, fermo restando Pag. 61quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione.
  Rileva, dunque, che, qualora i chiarimenti forniti dal Governo assicurino la congruità della quantificazione degli oneri indicata nell'emendamento 1.100 della Commissione, posto che l'emendamento consentirebbe di superare le criticità finanziarie del testo della proposta di legge C. 956, il parere favorevole sulla stessa dovrebbe essere condizionato, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.100.
  Segnala, inoltre, che l'Assemblea ha trasmesso il subemendamento Onori 0.1.100.1, riferito all'emendamento 1.100 della Commissione, che stabilisce la riduzione in misura pari alla metà della tassa sui rifiuti avente natura di tributo o della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo ai medesimi soggetti cui si applica la riduzione dell'imposta municipale propria.
  Al riguardo, fa presente che analoga agevolazione era stata introdotta ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 47 del 2014.
  Sul punto, segnala che la relazione tecnica riferita alla suddetta previsione aveva chiarito che i Comuni devono comunque garantire la copertura integrale del costo del servizio e che, pertanto, non erano stati stimati effetti in relazione alla riduzione medesima.
  Nel rilevare che la proposta non sembra, pertanto, presentare aspetti problematici dal punto di vista finanziario, reputa comunque opportuno acquisire una conferma a riguardo da parte del Governo.
  Segnala, infine, che nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, trasmesso dall'Assemblea è contenuto il solo emendamento Onori 1.10, che prevede che l'esenzione dall'imposta municipale propria di una sola unità immobiliare a uso abitativo, e relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso, si applichi anche nel caso in cui la predetta unità immobiliare sia situata in un comune diverso da quello di iscrizione nell'AIRE, purché essa sia stata acquistata in data anteriore all'iscrizione medesima ovvero sia pervenuta per successione ereditaria.
  Al riguardo, nel segnalare, preliminarmente, che, in caso di approvazione del predetto emendamento 1.100 della Commissione, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del provvedimento in esame, l'emendamento Onori 1.10 risulterebbe precluso, osserva che tale ultima proposta emendativa determina un ampliamento del numero delle unità immobiliari possedute in Italia da cittadini iscritti all'AIRE in grado di accedere ai benefici previsti dall'articolo 1 della proposta di legge in esame, non superando le criticità finanziarie del medesimo testo.
  In tal senso, ritiene che la proposta emendativa appaia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di adeguata copertura finanziaria.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in relazione all'emendamento 1.100 della Commissione, deposita agli atti, ai fini della sua pubblicazione, una tabella recante l'indicazione del numero dei soggetti e degli immobili interessati dalla misura agevolativa, ripartiti per classe di rendita, e dei relativi effetti in termini di minor gettito IMU atteso (vedi allegato 2), confermando la congruità della quantificazione degli oneri indicata nel predetto emendamento, la cui approvazione consentirebbe di superare le criticità di ordine finanziario presenti nel testo all'esame dell'Assemblea.
  Con riferimento al subemendamento Onori 0.1.100.1, presentato all'emendamento 1.100 della Commissione, esprime parere favorevole, in quanto alla disposizione ivi contenuta, concernente la riduzione della TARI nei casi di esenzione o riduzione dell'IMU di cui all'articolo 48-bis del citato emendamento 1.100 della Commissione, non si ascrivono effetti finanziari, in virtù dell'obbligo, vigente in capo ai comuni, di assicurare la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
  Con riferimento all'emendamento Onori 1.10, esprime parere contrario, in quanto Pag. 62la proposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura.

  Andrea MASCARETTI, relatore, alla luce dei chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

  «La V Commissione,

   esaminati la proposta di legge C. 956 e abb.-A, recante modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;

   rilevato che l'approvazione dell'emendamento 1.100 della Commissione consentirebbe di superare le criticità finanziarie del testo della proposta di legge,

  esprime

   sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   sia approvato l'emendamento 1.100 della Commissione.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo una conferma in ordine alla circostanza che, con riferimento alla tabella depositata agli atti della Commissione, dai calcoli effettuati si registri una media di due soggetti proprietari per unità immobiliare.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che il numero dei soggetti indicato dalla tabella è pari a circa il doppio degli immobili interessati dal provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI, relatore, alla luce dei chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.10, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sul subemendamento 0.1.100.1.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi.
C. 2654, approvato, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, osserva che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato della Repubblica, reca disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi.
  Evidenzia che il provvedimento, il cui testo unificato è stato adottato dalla Commissione Cultura del Senato della Repubblica in sede redigente, si compone di otto articoli e non è corredato di relazione tecnica.Pag. 63
  Segnala, altresì, che, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, la 5a Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul testo unificato iniziale del provvedimento e che il Governo, in luogo della relazione tecnica, ha presentato una nota recante risposte ai chiarimenti richiesti dal relatore della medesima Commissione.
  Rileva, inoltre, che nella citata nota è stata richiesta l'introduzione di alcune modifiche agli articoli 3, 4 e 5 del testo unificato, che sono state quindi formulate come condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla 5a Commissione nella seduta del 17 giugno 2025 e che, successivamente, le medesime modifiche sono state recepite nel testo del provvedimento.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
  Con riferimento all'articolo 3, rileva che le norme in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, prevedendo i princìpi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, tra cui quello di garantire il concreto ed effettivo diritto allo studio degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo commisurando il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, ai sensi del comma 2, lettera b), quello di realizzare misure appropriate affinché le famiglie degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ricevano un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata, ai sensi del comma 2, lettera c), nonché quello di prevedere criteri uniformi per l'adozione del piano didattico personalizzato (PDP) destinato agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo al fine di adeguare la didattica alle necessità formative di alunni e studenti, ai sensi del comma 2, lettera d).
  Evidenzia che viene, altresì, specificato che, qualora i decreti legislativi, adottati in attuazione dei summenzionati princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere b) e c), del provvedimento in esame, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante utilizzo dell'accantonamento dei fondi speciali relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per il triennio 2025-2027, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Rileva, inoltre che, fermo restando quanto testé previsto, si prevede che dall'attuazione della presente delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Evidenzia che viene, inoltre, previsto che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, vengano individuate le modalità per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, sulla base delle prestazioni individuate dal Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del successivo articolo 4, comma 4, lettera b), e delle certificazioni attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo di cui al precedente articolo 2.
  In merito alla predetta delega, stante la mancanza di una relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo chiarisca se, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere fin d'ora alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, posto che, solo in tal caso, è consentito, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che i decreti legislativi che determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, possano essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimentiPag. 64 legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Ritiene altresì necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che possano derivare eventuali oneri dal menzionato piano didattico personalizzato, destinato agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo di cui al principio e criterio direttivo previsto alla lettera d) del comma 2, e dal comma 7, che prevede che il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo debba avvenire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, senza peraltro vincolare tale procedura al rispetto di una specifica clausola di invarianza finanziaria, come, invece, sarebbe necessario, considerato che tale disposizione non rientra nel perimetro della delega in esame e non risulta, pertanto, assoggettata al medesimo vincolo di invarianza finanziaria cui la delega stessa soggiace.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che i commi 5 e 6 dell'articolo 3 recano un'articolata disciplina dei profili finanziari connessi all'attuazione della delega conferita dal medesimo articolo 3 in materia di riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, individuando, in diretto recepimento di una specifica condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione contenuta nel parere espresso sul provvedimento dalla 5a Commissione del Senato della Repubblica nella seduta del 17 giugno 2025, una pluralità di presìdi volti ad assicurare la copertura finanziaria della medesima delega.
  Al riguardo, osserva, in primo luogo, che il comma 6 reca una clausola di invarianza finanziaria la quale prevede che, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 5, dall'attuazione della delega di cui all'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Segnala, inoltre, che il richiamato comma 5 disciplina, invece, la copertura finanziaria delle disposizioni adottate in attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo in esame, prevedendo un meccanismo di copertura strutturato su più livelli conseguenziali.
  Rileva, inoltre, che il predetto meccanismo prevede, in via generale, il ricorso alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della medesima legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale, qualora in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.
  Per quanto attiene alla copertura finanziaria degli oneri così determinati, rappresenta che si prevede, in prima battuta, il ricorso a modalità di compensazione interna a ciascun decreto legislativo o, qualora il ricorso a tale strumento non risulti sufficiente a far fronte agli eventuali oneri, il ricorso all'utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 883, della legge di bilancio per l'anno 2025.
  A tale riguardo, rammenta che tale ultima disposizione ha determinato, attraverso il rinvio alle Tabelle A e B allegate alla citata legge di bilancio, gli importi da iscrivere per gli anni 2025-2027, rispettivamente, nel fondo speciale di parte corrente e nel fondo speciale di conto capitale, suddivisi per accantonamenti relativi ai singoli Ministeri, entrambi destinati, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nell'anno 2025.
  Evidenzia, altresì, che le disposizioni in esame prevedono inoltre che, qualora anche l'utilizzo del predetto accantonamento non risulti sufficiente ad assicurare la coperturaPag. 65 finanziaria dei decreti legislativi volti all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo in commento, trovi infine applicazione la procedura di cui al citato articolo 17, comma 2, della medesima legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale i decreti legislativi attuativi dei predetti principi e criteri direttivi saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Rileva, inoltre, che, a fronte di tale articolato meccanismo di copertura, il comma 5, primo periodo, stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al comma 1 dell'articolo in esame siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
  Tutto ciò premesso, fermo restando quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, osserva che il meccanismo di copertura previsto dalle disposizioni in esame presenta caratteri per molti aspetti simili a quelli che contraddistinguono analoghe disposizioni recentemente esaminate, che disciplinano la copertura finanziaria di deleghe che si connotano per la complessità della materia trattata.
  Al riguardo, rappresenta che la disposizione ora in commento appare volta a individuare preventivamente una modalità prioritaria per la copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri, allo stato non quantificati, derivanti dall'attuazione di specifici princìpi e criteri direttivi della delega conferita dall'articolo in commento, da attivare qualora le modalità di compensazione interna a ciascun decreto legislativo si rivelino insufficienti, prima di ricorrere alla soprarichiamata procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi che determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  In tale quadro, segnala, comunque, che, in virtù del richiamo all'articolo 1, comma 883, della legge n. 207 del 2024, contenuto nel comma 5 dell'articolo in commento, la copertura finanziaria dovrebbe prioritariamente gravare sugli importi iscritti nei fondi speciali, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2025 e che considerando anche i tempi necessari all'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3, riterrebbe, dunque, opportuno richiamare, in termini generali, gli accantonamenti di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
  Ritiene che potrebbe, inoltre, valutarsi l'opportunità di specificare che oggetto di utilizzo potrà essere solo l'accantonamento relativo al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, posto che le attività previste dai principi e criteri direttivi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 3 non sembrerebbero riferibili, a una prima analisi, a spese aventi natura di conto capitale. Al riguardo, considera in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 4, rileva, preliminarmente, che le norme in esame stabiliscono la predisposizione con decreto ministeriale di un Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo che preveda le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, le attività di formazione rivolte ai docenti, nonché le attività volte alla citata inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti.
  Evidenzia, altresì, che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che aderiscono a tale Piano tengono conto delle eventuali certificazioni, attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo, e attivano, previo consenso delle famiglie interessate, interventi tempestivi idonei ad individuare i possibili casi di alunno o studente ad alto potenziale cognitivo, Pag. 66sottolineando che l'esito di tali attività non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo.
  Fa presente che viene, altresì, disposta l'istituzione, tramite decreto ministeriale, di un comitato tecnico-scientifico, composto da dieci componenti nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, avente i compiti, tra l'altro, di coordinare e monitorare l'attuazione del suddetto Piano, nonché di individuare, nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, quelle volte al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e che viene, inoltre, specificato che la partecipazione ai lavori del predetto comitato non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
  Segnala, infine, che l'articolo in esame è assistito da una specifica clausola di invarianza finanziaria.
  Tutto ciò premesso, riguardo al Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, osserva che dovrebbero essere precisate le modalità di raccordo tra il predetto Piano e la disciplina a regime derivante dall'esercizio della delega, posto che tale Piano, considerati la sua durata, pari a tre anni, e il termine previsto per l'esercizio della delega stessa, pari a un anno, potrebbe sovrapporsi, soprattutto nella parte più operativa, ossia il secondo e il terzo anno, alla disciplina a regime che sarà introdotta in attuazione della delega di cui trattasi.
  Osserva, altresì, che, in mancanza di tale raccordo normativo, nei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 o in altra disposizione, la previsione di un decreto ministeriale volto ad individuare, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, le modalità per il riconoscimento degli alunni o degli studenti ad alto potenziale cognitivo anche sulla base delle certificazioni attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo di cui all'articolo 2 rischia di determinare il riconoscimento di posizioni soggettive ancor prima che la predetta delega venga esercitata e ne vengano valutati i relativi effetti finanziari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con la conseguenza di non poter, di fatto, limitare tale riconoscimento, in caso di richieste da parte degli aventi diritto, alle sole istituzioni scolastiche che aderiscono al citato Piano e agli alunni o agli studenti dalle stesse individuati, anche in conseguenza del fatto che gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dovrebbero considerarsi compresi, in mancanza di una diversa precisazione al riguardo, nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali fin dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  Osserva, inoltre, che dovrebbe essere valutata la coerenza tra la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, che prevede che l'esito delle attività svolte dalle istituzioni scolastiche che partecipano alla sperimentazione non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo, e quella di cui all'articolo 3, comma 7, che, invece, prevede l'individuazione in generale, e non limitatamente alla sperimentazione triennale, degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ad opera del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 7, sulla base delle medesime certificazioni attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo su cui dovrebbero fondarsi le stesse attività sperimentali.
  Infine, con riferimento all'istituzione del menzionato comitato tecnico-scientifico, preso atto che la partecipazione ai lavori dello stesso non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, osserva che andrebbe comunque precisato presso quale struttura amministrativa opererà il comitato medesimo, anche al fine di poter valutare se essa possa far fronte alle spese di funzionamento che ne deriveranno con le risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria che assiste l'intero articolo.
  Relativamente all'articolo 5, rileva, preliminarmente, che le norme in esame stabiliscono gli obiettivi dell'attività di formazione dei docenti prevista nel predetto Piano Pag. 67triennale sperimentale per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, prevedendo, inoltre, che le predette attività siano svolte al di fuori dell'orario di insegnamento e di servizio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Al riguardo, ritiene necessario, oltre a quanto già rilevato con riferimento all'articolo 4 in merito al già citato Piano triennale sperimentale, che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere eventuali oneri correlati alla predetta attività di formazione, posto che la specifica clausola che prevede che le attività in oggetto siano svolte al di fuori dell'orario di insegnamento e di servizio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non sembrerebbe di per sé sufficiente ad escludere la non onerosità della norma in commento, ove si considerino, ad esempio, le prestazioni che dovrebbero essere svolte dal personale docente formatore.
  In merito all'articolo 6, rileva, preliminarmente, che le norme in esame recano disposizioni relative alle attività finalizzate all'inclusione scolastica previste nel Piano triennale sperimentale per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, stabilendo, tra l'altro, che, per le suddette attività, da svolgere nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia e che da esse non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
  Al riguardo, oltre a quanto già rilevato con riferimento all'articolo 4 in merito al Piano triennale sperimentale, rileva l'opportunità che il Governo fornisca elementi di informazione, anche di massima, relativamente alle modalità con le quali saranno espletate le attività in oggetto.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101.
Atto n. 346.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche al Testo unico di intermediazione finanziaria (TUF), al fine di recepire le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché le disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 128 del 2024, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101.
  Nel fare presente che lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi della Pag. 68legge di delegazione europea 2024, di cui alla legge n. 91 del 2025, e della legge di delegazione europea 2022-2023, di cui alla legge n. 15 del 2024, segnala che il provvedimento, che reca, all'articolo 7, una clausola generale di invarianza finanziaria, è composto di otto articoli ed è corredato di relazione tecnica.
  Nel rinviare, per maggiore completezza, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni dello schema di decreto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.
  Propone, quindi, di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.
Atto n. 323.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo schema di decreto in esame non risulta ancora corredato del prescritto parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  Rammenta, in proposito, che il Presidente della Camera, in sede di assegnazione del provvedimento, ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nel segnalare che la Commissione non può pertanto esprimersi in questa seduta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.
Atto n. 343.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 28 novembre 2025, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione del parere.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in relazione alle richieste di chiarimenti formulate dalla relatrice nella seduta del 26 novembre scorso, rappresenta che le novelle introdotte dagli articoli da 1 a 4 dello schema di decreto in esame alle disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 2007, che regolano la formazione dell'infermiere responsabile dell'assistenza generale, dell'odontoiatra e del farmacista non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le conoscenze e le abilità richieste per ciascuna figura professionale per effetto delle predette novelle già rientrano in quelle considerate Pag. 69nelle pertinenti classi di laurea e, pertanto, lo svolgimento delle correlate attività formative non richiede l'attivazione di nuovi insegnamenti o l'incremento delle dotazioni strutturali delle università.
  Rileva, in particolare, che le conoscenze e le abilità richieste per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale corrispondono, in sostanza, agli obiettivi formativi, agli ambiti disciplinari e alle attività formative della classe di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche LM/SNT1, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009, e della classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica L/SNT/1, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 19 febbraio 2009.
  Evidenzia, inoltre, che le conoscenze e le abilità richieste per gli odontoiatri e i farmacisti trovano riscontro negli obiettivi e nelle attività indicate, rispettivamente, per la classe di laurea LM-46 e per la classe di laurea LM-13, dal decreto del Ministro dell'università 19 dicembre 2023, n. 1649, che definisce le classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
  Rappresenta, infine, che, in tale contesto, le università già prevedono, nell'ambito dei predetti corsi di laurea, l'utilizzo di strumentazione tecnologica digitale per la formazione pratica e teorica degli studenti, non richiedendosi pertanto, per effetto delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, l'acquisizione di ulteriori apparecchiature digitali o adeguamenti delle dotazioni strutturali esistenti.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista (Atto n. 343);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le novelle introdotte dagli articoli da 1 a 4 dello schema di decreto in esame alle disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 2007, che regolano la formazione dell'infermiere responsabile dell'assistenza generale, dell'odontoiatra e del farmacista non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le conoscenze e le abilità richieste per ciascuna figura professionale per effetto delle predette novelle già rientrano in quelle considerate nelle pertinenti classi di laurea e, pertanto, lo svolgimento delle correlate attività formative non richiede l'attivazione di nuovi insegnamenti o l'incremento delle dotazioni strutturali delle università;

    in particolare, le conoscenze e le abilità richieste per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale corrispondono, in sostanza, agli obiettivi formativi, agli ambiti disciplinari e alle attività formative della classe di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche LM/SNT1, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009, e della classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica L/SNT/1, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 19 febbraio 2009;

    le conoscenze e le abilità richieste per gli odontoiatri e i farmacisti trovano riscontro negli obiettivi e nelle attività indicate, rispettivamente, per la classe di laurea LM-46 e per la classe di laurea LM-13, dal decreto del Ministro dell'università 19 dicembre 2023, n. 1649, che definisce le classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;

Pag. 70

    in tale contesto, le università già prevedono, nell'ambito dei predetti corsi di laurea, l'utilizzo di strumentazione tecnologica digitale per la formazione pratica e teorica degli studenti, non richiedendosi pertanto, per effetto delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, l'acquisizione di ulteriori apparecchiature digitali o adeguamenti delle dotazioni strutturali esistenti,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/ 1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652.
Atto n. 324.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che lo schema di decreto in esame non risulta tuttora corredato della prevista intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  Ricorda, altresì, che il Presidente della Camera, in sede di assegnazione del provvedimento, ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nel segnalare che la Commissione non può pertanto esprimersi in questa seduta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
Atto n. 344.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte, che lo schema di decreto non risulta tuttora corredato del previsto parere della Conferenza unificata.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nel segnalare che la Commissione non può pertanto esprimersi in questa seduta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
Atto n. 322.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato da ultimo nella seduta del 26 novembre 2025.

Pag. 71

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è ancora corredato dei previsti pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ricorda, altresì, che il Presidente della Camera, in sede di assegnazione del provvedimento, ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nel segnalare che la Commissione non può pertanto esprimersi in questa seduta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 3 dicembre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45 e dalle 22.30 alle 22.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 21.05.

DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica.
C. 2678 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che al termine della seduta di ieri sono state presentate le proposte emendative 3.73, 3.033, 4.38, 4.39, 6.021 e 6.022 dei relatori, alle quali sono stati presentati 24 subemendamenti (vedi allegato 3).
  Nel rammentare che nella precedente seduta i lavori della Commissione si sono conclusi con la votazione dell'emendamento Quartini 6.1, comunica che nella seduta odierna si procederà all'esame delle proposte emendative accantonate, delle proposte emendative dei relatori e dei relativi subemendamenti.
  Invita, pertanto, i relatori e la rappresentante del Governo a formulare i pareri sulle predette proposte emendative.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, anche a nome del relatore Trancassini, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Zinzi 1.13, nonché degli identici emendamenti Bordonali 1.11 e Deidda 1.12, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Cattoi 1.19. Formula, altresì, un invito al ritiro con riferimento agli emendamenti Guerra 2.1, Barelli 2.9 e Schifone 2.10 nonché con riferimento agli identici emendamenti Pella 3.31, Steger 3.32 e Roggiani 3.33, agli identici emendamenti Pella 3.34, Roggiani 3.35 e Steger 3.36, agli identici emendamenti Pella 3.37, Roggiani 3.38 e Steger 3.39 e agli identici emendamenti Pella 3.44, Roggiani 3.45 e Steger 3.47, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mascaretti 3.54, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Formula un invito al ritiro sull'emendamento Pisano 3.61, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.73 dei relatori. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Urzì 3.012, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Formula un invito al ritiro su tutti i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 3.033 Pag. 72dei relatori, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.033 dei relatori. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Zaratti 4.7, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.38 dei relatori. Esprime parere favorevole sull'emendamento Amato 4.11, a condizione che sia ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4), nonché sull'emendamento D'Attis 4.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4), mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Alifano 4.18, esprimendo altrimenti parere contrario. Invita i presentatori al ritiro di tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 4.39 dei relatori, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.39 dei relatori. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bof 4.29, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4), mentre formula un invito al ritiro sull'emendamento Roggiani 4.35, esprimendo altrimenti parere contrario. Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.021 dei relatori. Formula, infine, un invito al ritiro di tutti subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 6.022 dei relatori, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.022 dei relatori.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.73 dei relatori. Esprime, altresì, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.033 dei relatori a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Esprime, infine, parere favorevole sulle proposte emendative 4.38, 4.39, 6.021 e 6.022 dei relatori.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta formulata in tal senso dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione della seduta.

  La seduta, sospesa alle 21.15, è ripresa alle 21.20.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che gli emendamenti Zinzi 1.13, nonché gli identici emendamenti Bordonali 1.11 e Deidda 1.12 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

  La Commissione approva l'emendamento Cattoi 1.19 (vedi allegato 4).

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo di poter dare sinteticamente conto delle ragioni sottese al parere contrario espresso con riferimento all'emendamento 2.1, di cui è firmataria, anche al fine di poter procedere, in futuro, ad una riformulazione in grado di superare le criticità allo stato riscontrate.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO ricorda che già nella seduta del 2 dicembre sono stati evidenziati i diversi profili di criticità relativi all'emendamento in esame. Ciò posto, rammenta che la suddetta proposta emendativa concerne la sottoscrizione delle polizze – cosiddette Credit Protection Insurance-CPI – correlate alla sottoscrizione di un mutuo ipotecario assistito dalla garanzia pubblica a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa in favore dei giovani. Evidenzia, in primo luogo, come la suddetta polizza assicurativa non sia, allo stato, obbligatoria a norma di legge e sottolinea, altresì, che le previsioni oggetto della proposta emendativa in esame, pur avendo la finalità di assicurare maggiori tutele ai soggetti che intendono sottoscrivere un mutuo assistito da garanzia pubblica, rischierebbe di ridurre le possibilità di recupero delle somme da parte del sopracitato Fondo di garanzia, determinando, pertanto, una maggiore esposizione finanziaria del Fondo medesimo, con conseguenti effetti in termini di aumento del fabbisogno finanziario. Ribadisce, infine, come la scelta di individuare in capo all'IVASS poteri di vigilanza e sanzionatori in relazione alla corretta applicazione delle disposizioni in esame risulti non in linea Pag. 73con le competenze attualmente attribuite a tale organo. Rimanda, in ogni caso, a ulteriori futuri approfondimenti relativamente alla tematica su cui interviene il suddetto emendamento.

  La Commissione respinge l'emendamento Guerra 2.1.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che gli emendamenti Barelli 2.9 e Schifone 2.10 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori. Con riferimento agli identici emendamenti Pella 3.31, Steger 3.32 e Roggiani 3.33, avverte che l'emendamento Pella 3.31 è stato ritirato. Constata l'assenza dei presentatori della proposta emendativa Steger 3.32; si intende vi abbiano rinunciato.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.33, nonché in merito ai successivi emendamenti 3.35, 3.38 e 3.45, di cui è prima firmataria, fa presente come tali proposte, da un lato, prorogano i termini entro i quali gli enti locali sono tenuti al completamento degli adempimenti previsti per usufruire dei contributi pubblici a vario titolo assegnati per la realizzazione di opere infrastrutturali, e, dall'altro, stabiliscono che, laddove risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025, nel caso di contributi previsti dall'articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, o la messa al bando entro il 30 giugno 2026, nel caso delle risorse di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017, non si procede al recupero o alla restituzione delle somme. Sottolinea, al riguardo, come tali proposte di modifica rappresentino una risposta alle istanze degli enti locali beneficiari di tali contribuzioni, al fine di assicurare il completamento dell'iter volto alla realizzazione di opere di cruciale importanza per lo sviluppo dei territori. Esprime il proprio disappunto per il parere contrario espresso, ove si consideri, in particolare, che la mera previsione di una serie di proroghe non sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rilevando, peraltro, che i ritardi che talora caratterizzano i procedimenti volti all'attuazione degli investimenti infrastrutturali siano, in molti casi, riconducibili alle inadempienze dello Stato.
  Nel ricordare come la Camera dei deputati abbia recentemente approvato una mozione che impegna il Governo a sostenere gli enti locali nel percorso per la realizzazione delle opere pubbliche, evidenzia che, a fronte dell'assunzione di un impegno puntuale da parte del Governo ad adottare le proroghe oggetto delle proposte emendative in esame, il gruppo parlamentare del Partito Democratico sarebbe stato disponibile ad un ritiro delle medesime, finalizzato alla presentazione di ordini del giorno.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, riconosce che il tema sollevato dalla deputata Roggiani e affrontato delle proposte emendative in discussione sia condiviso da parte dei diversi gruppi parlamentari, come testimoniato dal fatto che le suddette proposte siano state presentate da deputati della maggioranza e dell'opposizioni. Evidenzia, tuttavia, che, specialmente per quanto riguarda gli identici emendamenti Pella 3.31, Steger 3.32 e Roggiani 3.33, si potrebbe valutare l'adozione di appositi interventi normativi nell'ambito del decreto-legge in materia di proroga di termini legislativi, considerato che le predette proposte emendative prevedono la proroga di un termine in scadenza il prossimo 31 marzo.

  Roberto PELLA (FI-PPE), concordando con le considerazioni del relatore Trancassini, conferma il ritiro dell'emendamento 3.31 a sua firma, dichiarandosi certo dell'impegno del Governo a voler affrontare le questioni poste nell'ambito del prossimo decreto-legge in materia di proroga di termini legislativi.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) critica la posizione manifestata dal relatore Trancassini, rilevando come, ove effettivamente non sussistano ragioni ostative alle proroghe in discussione, si potrebbe provvedere già in questa sede, anche al fine di delinearePag. 74 fin da subito un quadro regolatorio chiaro, a beneficio degli enti interessati.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che, in presenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, l'approvazione del complesso delle suddette proposte emendative relative alle proroghe in discussione inciderebbe sui profili temporali della spesa, provocando effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

  La Commissione respinge l'emendamento Roggiani 3.33.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, con riferimento agli identici emendamenti Pella 3.34, Roggiani 3.35 e Steger 3.36, avverte che l'emendamento Pella 3.34 è stato ritirato. Constata l'assenza dei presentatori della proposta emendativa Steger 3.36; si intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Roggiani 3.35.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, con riferimento agli identici emendamenti Pella 3.37, Roggiani 3.38 e Steger 3.39, avverte che l'emendamento Pella 3.37 è stato ritirato. Constata l'assenza dei presentatori della proposta emendativa Steger 3.39; si intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Roggiani 3.39.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, con riferimento agli identici emendamenti Pella 3.44, Roggiani 3.45 e Steger 3.47, avverte che l'emendamento Pella 3.44 è stato ritirato. Constata l'assenza dei presentatori della proposta emendativa Steger 3.47; si intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Roggiani 3.45.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che il deputato Mascaretti accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.54, proposta dai relatori.

  La Commissione approva l'emendamento Mascaretti 3.54, come riformulato (vedi allegato 4).

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)M-CP) ritira l'emendamento 3.61 a sua firma, preannunciando la ripresentazione della medesima proposta emendativa ai fini dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.73 dei relatori, fa presente come con la suddetta proposta emendativa si stia portando avanti un'operazione la cui ratio non appare chiara e che, a suo dire, trova preoccupanti connessioni con alcune recenti notizie di stampa in merito al ruolo che sta assumendo la società INVIMIT SGR Spa. In particolare, fa presente che tale società è divenuta socia di Fondazione Roma REgeneration, ente impegnato nella realizzazione di investimenti per la rigenerazione urbana di Roma Capitale. Sottolinea, pertanto, come, la proposta emendativa in discussione, autorizzando la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di quote dei fondi istituiti dalla predetta società, per un importo massimo pari a 170 milioni di euro, stia, di fatto, destinando un ingente ammontare di risorse pubbliche a un soggetto che sta snaturando la propria missione istituzionale, che dovrebbe essere quella di valorizzare gli asset pubblici. Al riguardo, sottolinea come non risulti chiaro quale sia la destinazione e la finalità ultima delle risorse di cui tale società risulta beneficiaria. Nel rilevare, quindi, la scarsa trasparenza che sta caratterizzando il complesso delle dinamiche su cui interviene la proposta emendativa in esame, annuncia il voto contrario del MoVimento 5 Stelle.

  La Commissione approva l'emendamento 3.73 dei relatori (vedi allegato 4).

Pag. 75

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Urzì 3.012.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Urzì 3.012, come riformulato (vedi allegato 4).

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra le finalità del subemendamento Marianna Ricciardi 0.3.033.1, anticipando considerazioni valevoli anche per i successivi subemendamenti presentati dal gruppo del MoVimento 5 Stelle nonché per l'articolo aggiuntivo 3.033 dei relatori, evidenziando, in particolare, come tutta l'operazione cui è preordinata la suddetta proposta emendativa rivesta, a suo dire, una chiara portata speculativa, incentrata, in ultima analisi sulla cessione del complesso immobiliare dell'ex Ospedale Carlo Forlanini al Vaticano. Sottolinea, in particolare, come i subemendamenti a firma dei deputati del proprio gruppo abbiano la finalità, da un lato di limitare le possibilità di cessione del suddetto plesso immobiliare e dall'altro, di impedire che si determini un mutamento delle finalità cui sono destinate le risorse individuate ai sensi dell'allegato V della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che verrebbero destinate a non meglio precisati interventi di potenziamento dell'offerta sanitaria e sociosanitaria residenziale, che sembrerebbero volti a favorire la sanità privata. Ciò premesso, annuncia sin d'ora il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sull'articolo aggiuntivo 3.033 dei relatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Marianna Ricciardi 0.3.033.1 e Francesco Silvestri 0.3.033.2.

  Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sui subemendamenti 0.3.033.3 e 0.3.033.5 a sua prima firma, evidenzia come la nuova struttura dell'Ospedale Bambino Gesù, che, secondo quanto risulta, dovrebbe insediarsi nell'ex Ospedale Carlo Forlanini, dovrebbe avere un carattere generalista con specializzazione nella pediatria. Ciò, a suo avviso, comporterà un serio problema per la sanità di Roma e provincia, determinando un accentramento dell'assistenza pediatrica nelle mani della Città del Vaticano. Viceversa, lamenta la totale mancanza di posti letto e di degenza pediatrica del sistema sanitario nazionale nel quadrante est e sud-est della città di Roma. Ritiene tutto ciò un nuovo passo verso la privatizzazione della sanità pubblica.
  Con riferimento ai subemendamenti 0.3.033.3 e 0.3.033.5 a sua prima firma, segnala che gli stessi sono volti a prevedere che l'immobile di cui al comma 1 dell'articolo aggiuntivo 3.033 dei relatori, trasferito in proprietà allo Stato, sia sottoposto a un vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico.
  Ritiene, viceversa, che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.033 dei relatori, in assenza delle predette modifiche, sia suscettibile di determinare un impatto fortemente negativo sulla sanità pubblica.
  Per le predette ragioni anticipa, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo 3.033 dei relatori.

  La Commissione respinge il subemendamento Grimaldi 0.3.033.3.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Malavasi 0.3.033.4, che sottoscrive, ritiene che dietro l'operazione prefigurata dal comma 1 dell'articolo aggiuntivo 3.033 dei relatori, che prevede il trasferimento allo Stato dell'immobile denominato ex Ospedale Carlo Forlanini, si celi la volontà di una sua successiva cessione all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Sottolinea quindi la necessità che sia inserita nella predetta disposizione una previsione di un vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero o sociosanitario.
  Intervenendo, inoltre, sui successivi subemendamenti Ciani 0.3.033.10 e Mancini 0.3.033.11 che sottoscrive, rammenta come gli stessi siano semplicemente volti a prevedere l'obbligo di presentare una relazione al Parlamento, da parte del Governo, nel caso di successive cessioni degli immobili di cui al comma 1 dell'articolo aggiuntivo 3.033.Pag. 76
  Ritiene che i predetti subemendamenti contribuirebbero a un parziale miglioramento del testo presentato dai relatori e, in tal senso, dichiara di non comprendere l'espressione di un parere contrario da parte degli stessi relatori e della rappresentante del Governo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Malavasi 0.3.033.4, Grimaldi 0.3.033.5, Francesco Silvestri 0.3.033.6, Sportiello 0.3.033.7, Francesco Silvestri 0.3.033.8, Mancini 0.3.033.9, Ciani 0.3.033.10, Mancini 0.3.033.11, Grimaldi 0.3.033.12 e Quartini 0.3.033.13.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che i relatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.033, formulata dalla sottosegretaria Albano.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3.033 dei relatori, chiede, agli stessi e alla rappresentante del Governo, un chiarimento in ordine a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo aggiuntivo, laddove si fa riferimento al «valore individuato» ai sensi del comma 1. In proposito segnala che il comma 1 non definisce, a suo avviso, un valore, ma fa esclusivamente riferimento all'assunzione in consistenza dei cespiti individuati dal medesimo comma. Ritiene, in tal senso, la disposizione non sufficientemente chiara. Chiede, quindi, ai relatori e alla rappresentante del Governo se sia possibile avere un riscontro su tale rilievo.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3.033 dei relatori, segnala che i commi 5 e 6 appaiono, a suo avviso, in contrasto. Infatti, mentre il comma 5 prevede che le operazioni di trasferimento, previste nell'articolo aggiuntivo, siano esenti da oneri fiscali, il successivo comma 6 reca una clausola di invarianza, ai sensi della quale dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo aggiuntivo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito ritiene che, qualora la cessione avvenga verso soggetti privati, come nel caso previsto dalla lettera b) del comma 2, la stessa genererà necessariamente oneri fiscali, la cui esenzione, prevista dal comma 5, appare del tutto incompatibile con la clausola di invarianza prevista al successivo comma 6.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO rappresenta che il comma 2 fa riferimento al precedente comma 1 nel senso di prevedere che, qualora il valore di cessione o di scambio risulti maggiore del valore individuato tenendo conto dei rispettivi ordinamenti dell'Agenzia del demanio e della regione Lazio, il maggior valore sarà riversato alle finalità di cui alle successive lettere a) e b) del medesimo comma 2.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ribadisce la richiesta testé formulata, non ritenendo soddisfacente il chiarimento fornito dalla sottosegretaria.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, ritiene, a differenza di quanto sostenuto dalla deputata Guerra, che il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 3.033 dei relatori, sia molto chiaro e sia volto a regolare le fattispecie che potranno presentarsi nel momento di formalizzazione dell'atto di cessione. In tal senso, nel ritenere che tale formalizzazione potrà avvenire anche in un momento molto lontano rispetto a quello attuale, nel quale potrebbe essere variato il quadro economico, segnala che l'articolo aggiuntivo si fa carico della necessità di definire fin d'ora le regole applicabili.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ribadisce che la propria richiesta era volta a comprendere quale sia il valore di riferimento dell'immobile che debba essere individuato ai fini dell'applicazione del comma 2.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, nel segnalare come l'accordo per il trasferimento degli immobili previsto dal comma 1, sia in via di definizione da molto tempo, fa presente che sono state effettuate valutazioni approfondite da entrambi i soggetti Pag. 77coinvolti nel trasferimento. Si impegna quindi con la deputata Guerra, qualora voglia conoscere l'importo esatto di valutazione, a fornirle, nel prosieguo dei lavori, i necessari elementi informativi.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel riferire di non essere interessata a conoscere l'importo esatto di valutazione, evidenzia che, a suo avviso, sarebbe stato più giusto fare riferimento ad un valore economico di scambio, ritenendo, viceversa, la disposizione, così come formulata, poco comprensibile.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ribadisce la richiesta poc'anzi formulata in ordine all'apparente contraddittorietà dei commi 5 e 6 dell'articolo aggiuntivo 3.033 dei relatori, nel caso in cui si realizzi una cessione a soggetti privati.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, chiede al deputato Dell'Olio in quale parte del testo si preveda la possibile cessione a soggetti privati dei beni di cui al comma 1 dell'articolo aggiuntivo 3.033.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) evidenzia che la lettera b) del comma 2 del medesimo articolo aggiuntivo prevede espressamente la possibilità di cessione a soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che identifica le amministrazioni pubbliche.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alla richiesta formulata dalla deputata Guerra, conferma che l'Agenzia del demanio e la regione Lazio, secondo i rispettivi ordinamenti e mediante l'assunzione in consistenza dei cespiti, provvederanno alla quantificazione del valore dei beni ceduti.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo dei relatori 3.033, come riformulato (vedi allegato 4), respinge l'emendamento Zaratti 4.7 e approva l'emendamento dei relatori 4.38 (vedi allegato 4).

  Daniela TORTO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Amato 4.11, di cui è cofirmataria, da ultimo proposta dai relatori.

  La Commissione approva l'emendamento Amato 4.11, come ulteriormente riformulato (vedi allegato 4).

  Mauro D'ATTIS (FI-PPE) accetta la riformulazione dell'emendamento, a sua prima firma, 4.15, proposta dai relatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento D'Attis 4.15, come riformulato (vedi allegato 4) e respinge l'emendamento Alifano 4.18.

  Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sul subemendamento 0.4.39.1 a sua prima firma, e sui successivi subemendamenti Zanella 0.4.39.2 e 0.4.39.3 di cui è cofirmatario, manifesta, anche a nome del proprio gruppo, la propria contrarietà sull'emendamento dei relatori 4.39 che mette a disposizione del Ministero del turismo, con riferimento ai Giochi olimpici invernali «Milano-Cortina 2026», il personale della società ALES, società in house del Ministero della cultura che svolge attività di supporto alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, senza prevedere quantomeno una previa intesa con il Ministero della cultura.
  Per tale ragione, fa presente che i predetti subemendamenti 0.4.39.1 e 0.4.39.2 sono volti a migliorare il testo dell'emendamento 4.39 prevedendo che sia garantito un previo accordo con il predetto Ministero della cultura. Segnala, inoltre, che la proposta 0.4.39.3 è invece volta a prevedere che l'utilizzo del personale dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza.
  Nel dichiarare di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso dai relatori e dalla rappresentante del Governo sulle predette proposte, ribadisce la sua contrarietà sull'emendamento 4.39, che permetto l'utilizzo di personale in house di un Ministero per finalità di competenza di una diversa amministrazione ministeriale.

Pag. 78

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ricordare che ALES è una società in house del Ministero della cultura che si occupa di musei, archivi e patrimonio culturale, ritiene quantomeno improprio l'utilizzo del suo personale per il settore del turismo. In proposito segnala il rischio che lo spostamento di risorse umane da un'amministrazione all'altra possa determinare delle inefficienze nell'amministrazione di provenienza.

  Mauro D'ATTIS (FI-PPE) segnala che l'emendamento dei relatori 4.39 prevede una mera facoltà, e non l'obbligo, per il Ministero del turismo di avvalersi del personale della società ALES. Ritiene, pertanto, che tale facoltà sarà esercitata solo qualora la stessa sia compatibile con le esigenze operative dei vari enti coinvolti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Grimaldi 0.4.39.1 e Zanella 0.4.39.2 e 0.4.39.3 e approva l'emendamento dei relatori 4.39 (vedi allegato 4).

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) accetta la riformulazione dell'emendamento Bof 4.29, di cui è cofirmataria.

  La Commissione approva l'emendamento Bof 4.29, come riformulato (vedi allegato 4).

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel sottoscrivere l'emendamento Roggiani 4.35, fa presente che lo stesso è volto a porre rimedio a una immotivata disparità di trattamento tra gli enti locali coinvolti dall'organizzazione dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». In particolare, esso si propone di riconoscere anche al comune di Milano, al pari di quanto già stabilito per altri comuni ricadenti nei territori interessati dall'evento sportivo, la possibilità di autorizzare la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso. Osserva come tale esclusione risulti, infatti, del tutto ingiustificata, essendo la città di Milano destinata, tra l'altro, a ospitare la cerimonia inaugurale dei prossimi Giochi invernali. Chiede, pertanto, alla sottosegretaria Albano se vi siano spazi per un'eventuale riconsiderazione dell'invito al ritiro formulato sull'emendamento Roggiani 4.35.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che l'invito al ritiro formulato sull'emendamento Roggiani 4.35 deriva dalle perplessità espresse al riguardo sia dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri sia dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  Evidenzia, in particolare, come il contenuto del citato emendamento risulti ultroneo rispetto all'assetto normativo vigente, che ha già calibrato un equilibrio tra i fabbisogni connessi alla organizzazione dei suddetti Giochi olimpici invernali. In particolare, osserva che la previsione di lavoro straordinario eccedente i limiti contrattuali, con esclusione di tali spese dal vigente tetto del trattamento accessorio, determinerebbe, seppur temporaneamente, una ulteriore deroga rispetto a quella già prevista dall'articolo 39 del decreto-legge n. 75 del 2023 in tema di accesso al pubblico impiego e di sgravio delle spese di personale.
  Si introdurrebbe, difatti, un regime speciale ulteriore che non valorizza gli strumenti di flessibilità già contemplati dall'ordinamento e, in particolare, dal succitato articolo 39, che già consente il ricorso a procedure selettive semplificate, per soli titoli e colloquio, per far fronte a picchi temporanei di attività connessi a grandi eventi.
  Per quanto concerne gli aspetti prettamente finanziari, rileva che il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato, per le vie brevi, come la misura sia suscettibile di determinare oneri potenzialmente ingenti e non quantificati, in assenza di circostanze eccezionali e imprevedibili tali da giustificare la duplicazione di eccezioni rispetto alla vigente disciplina in tema di lavoro pubblico e ai vincoli di finanza pubblica.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Roggiani 4.35 e Pag. 79approva l'articolo aggiuntivo 6.021 dei relatori (vedi allegato 4).

  Marco GRIMALDI (AVS) illustra il subemendamento 0.6.022.1 a sua prima firma, evidenziando in particolare come l'articolo aggiuntivo 6.022 dei relatori cui esso si riferisce non contenga alcuna specificazione in merito ai Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali si intende avviare un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia né alcuna indicazione circa gli eventuali accordi internazionali in forza dei quali si intende dare corso al predetto programma. Rivolge, pertanto, alla sottosegretaria Albano una richiesta di maggiori delucidazioni al riguardo, anche al fine di escludere che dietro tale previsione possa nascondersi una collaborazione con Paesi quali la Libia, la Tunisia o l'Egitto, caratterizzati da regimi non pienamente democratici, mentre ritiene che dovrebbe escludersi un ulteriore finanziamento alla cooperazione con l'Albania, a fronte degli ingenti stanziamenti previsti per l'attuazione del protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.
  Osserva, inoltre, come l'ammontare non trascurabile della spesa autorizzata a tal fine, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, tanto più considerando che le occorrenti risorse sono reperite mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge n. 178 del 2020, originariamente destinato a interventi in materia di riforma della polizia locale.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, ritiene che il contenuto dell'articolo aggiuntivo 6.022 a firma dei relatori sia di immediata interpretazione, essendo la proposta finalizzata a destinare l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2025, che diversamente non sarebbe stato utilmente impiegato e sarebbe quindi andato in economia, al contrasto dei fenomeni di immigrazione irregolare, sulla base di un apposito programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea. In proposito, sottolinea che si tratta di un intervento pienamente in linea con l'azione di Governo, per il quale si è ritenuto opportuno stanziare adeguate risorse finanziarie.

  Marco GRIMALDI (AVS) domanda se la sottosegretaria Albano, cui era rivolta la sua richiesta, sia in grado di fornire ulteriori chiarimenti al riguardo.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, rileva che, essendo l'articolo aggiuntivo 6.022 stato presentato dai relatori, questi ultimi siano pienamente in grado di rispondere ai quesiti posti.

  La Commissione respinge il subemendamento Grimaldi 0.6.022.1.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.6.022.2, volto a ridurre da 20 milioni di euro a 1 milione di euro per l'anno 2025 la spesa autorizzata dall'articolo aggiuntivo 6.022 dei relatori. Nel richiamare le considerazioni in precedenza esposte dal deputato Grimaldi, osserva che da parte del gruppo del Partito Democratico non vi è un'opposizione preconcetta all'avviamento di programmi di cooperazione di polizia a livello internazionale, ma evidenzia come nel caso di specie non sia assolutamente chiaro quali siano i Paesi terzi con i quali si intende avviare una collaborazione, circostanza quest'ultima ancor più allarmante se solo si pone mente al recente, fallimentare accordo internazionale sottoscritto con l'Albania in funzione del contrasto all'immigrazione irregolare. Denuncia, inoltre, come anche gli accordi in passato conclusi al fine di contrastare i flussi provenienti dalla Libia abbiano posto il nostro Paese in situazioni particolarmente problematiche, esponendo anche i nostri cittadini al ricatto di forze operanti sul territorio libico. Osserva, inoltre, come la assoluta indeterminatezza dei contenuti della proposta emendativa presentata dai relatori riveli in modo inequivoco l'intento del Governo e della maggioranza che lo sostiene di esautorare il Parlamento dall'esercizio delle sue funzioni di controllo.

Pag. 80

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guerra 0.6.022.2, Auriemma 0.6.022.3, Alfonso Colucci 0.6.022.4, Penza 0.6.022.5 e Baldino 0.6.022.6.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra il subemendamento Alfonso Colucci 0.6.022.7, di cui è cofirmatario, volto a riconoscere quantomeno un minimo ruolo alle Camere, attraverso la previsione che, ai fini dell'adozione del citato programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, siano previamente acquisiti gli atti di indirizzo espressi dai competenti organi parlamentari.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Alfonso Colucci 0.6.022.7 e 0.6.022.8.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel dichiarare il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 6.022 dei relatori, dopo aver richiamato in sintesi le considerazioni già svolte nel corso del suo precedente intervento, rileva che la predetta proposta emendativa sembra originare dalla volontà da parte del Governo italiano di non utilizzare i protocolli e gli accordi internazionali già vigenti, prevedendo piuttosto lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare a non meglio precisati programmi di cooperazione di polizia. Sottolinea come tali accordi saranno verosimilmente conclusi con Stati come la Libia, la Tunisia e l'Egitto, che non assicurano un pieno rispetto dei diritti umani. Nell'evidenziare come il tema centrale da affrontare sia quello della cosiddetta esternalizzazione del controllo delle frontiere nazionali, osserva come tale impostazione sembrerebbe piuttosto rivelare una posizione di fragilità e di potenziale ricatto del nostro Paese da parte di Stati caratterizzati da regimi spesso autoritari e percorsi da bande criminali prive di scrupoli.
  In tale quadro, auspica che la predetta cifra di 20 milioni di euro per l'anno 2025 non rappresenti, pertanto, una sorta di inconfessabile moneta di scambio.
  Nel ritenere, altresì, insoddisfacente la risposta fornita dal relatore Trancassini alle proprie richieste di chiarimento, ribadisce che sarebbe stato opportuno che il Governo fornisse delucidazioni più puntuali, anche a fronte di un utilizzo delle risorse pubbliche che non esita a definire perlomeno improprio.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo 6.022 dei relatori, ribadisce come l'impianto della citata proposta emendativa si configuri alla stregua di una vera e propria delega in bianco al Governo, che determina una grave marginalizzazione delle Camere. Rimarca, inoltre, come appare abbastanza problematico immaginare la stipula di nuovi accordi di cooperazione di polizia in attuazione della proposta emendativa che consentano di utilizzare le risorse stanziate nel corso degli ultimi giorni dell'anno 2025, che sono state sottratte al fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge n. 178 del 2020, destinato a interventi in materia di riforma della polizia locale.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, osserva come sarebbe stato ancor più problematico utilizzare, nell'ultimo mese dell'anno, le predette risorse per finanziare interventi legislativi, ancora non definiti, in materia di riforma della polizia locale.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ribadisce che sarebbe essenziale individuare interventi normativi, adeguatamente finanziati, per supportare la polizia locale, a fronte delle crescenti responsabilità assunte dal citato comparto.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 6.022 dei relatori (vedi allegato 4).

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative e subemendative.Pag. 81
  Comunica, altresì, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV, nonché del Comitato per la legislazione, che sono in distribuzione, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato per le vie brevi che non esprimerà il parere di propria competenza.
  Prima di procedere alla deliberazione in ordine al conferimento del mandato ai relatori, sottopone quindi alla Commissione la proposta di correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, che è stata già trasmessa ai membri della Commissione ai fini delle opportune valutazioni.

  La Commissione approva la proposta di correzioni di forma (vedi allegato 5).

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che la presidenza si ritiene autorizzata al coordinamento formale del testo.

  La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, deputati Frassini e Trancassini, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge C. 2678, come modificato dalle proposte emendative approvate. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 22.30.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 595 del 2 dicembre 2025, apportare le seguenti modificazioni:

   a pagina 70, seconda colonna, trentunesima riga, dopo le parole: «3.58. (Nuova formulazione)» aggiungere la seguente: «Comaroli»;

   a pagina 72, seconda colonna, trentunesima riga, dopo le parole: «3.58. (Nuova formulazione)» aggiungere la seguente: «Comaroli»;.