COMITATO DEI NOVE
Mercoledì 3 dicembre 2025.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
Emendamenti C. 2574-A.
Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 9.45.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 3 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.40.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.
Atto n. 345.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.
Lo schema di decreto dà attuazione alle deleghe previste dall'articolo 1 della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024): la direttiva da recepire è ricompresa tra gli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato A alla legge di delegazione, per i quali non sono stati previsti criteri di delega ulteriori rispetto a quelli fissati in via generale dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. La Commissione deve esprimere il proprio parere, per i profili di compatibilità con la normativa unionale, entro il 23 dicembre 2025.
Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 27 marzo 2026, mentre l'applicazione delle sue disposizioni è prevista a decorrere dal 27 settembre 2026.
La direttiva in recepimento è volta a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (greenwashing), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili. Inoltre, vengono introdotti degli strumenti specifici, denominati «avviso armonizzato» «e etichetta armonizzata». Il suo obiettivo è mettere il consumatore nella condizione di compiere scelte consapevoli anche per quanto riguarda gli aspetti di sostenibilità e circolarità dei beni.
Come rammenta la relazione illustrativa, la direttiva si inserisce nel quadro normativo del Green Deal europeo e rientra tra le iniziative previste dalla Nuova agenda dei consumatori del 2020 e dal Piano d'azione per l'economia circolare dello stesso anno: gli obiettivi della tutela dei consumatori nell'economia circolare e della promozione della sostenibilità rappresenterebbero il filo rosso che lega tre iniziative normative sinergiche e complementari:
la direttiva (UE) 2024/825 in esame;
la direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni;
il regolamento (UE) 2024/1781, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili.
Pag. 278 In questo quadro, lo schema di decreto legislativo in esame si compone di tre articoli e di un allegato ed interviene principalmente sul decreto legislativo n. 206 del 2005, che reca il codice del consumo, integrandolo e modificando le disposizioni vigenti per adeguarle alla normativa unionale.
Venendo al contenuto del provvedimento, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per un esame di dettaglio, facendo riferimento ai profili di interesse della XIV Commissione, segnala innanzitutto come l'articolo 1 rechi modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In particolare, evidenzia che le disposizioni introdotte nel codice del consumo riportano in modo tendenzialmente letterale le previsioni a loro volta introdotte dalla direttiva in recepimento, recependo pedissequamente il dettato del legislatore eurounitario, in ossequio al principio di armonizzazione massima. In particolare, dopo aver esplicitato nuove definizioni normative, viene ampliato il novero delle pratiche commerciali ingannevoli, introducendo nuove azioni ingannevoli, nuove omissioni ingannevoli e nuove pratiche ingannevoli; per quanto riguarda, inoltre, i diritti dei consumatori nei contratti, lo schema di decreto legislativo in esame interviene sulle informazioni da fornire ai consumatori, prevedendo specialmente che le informazioni relative alla garanzia legale di conformità dei beni siano obbligatoriamente fornite tramite l'utilizzo dell'«avviso armonizzato», e che le informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità dei beni siano obbligatoriamente fornite tramite l'«etichetta armonizzata»: l'avviso e l'etichetta sono rappresentati dal nuovo allegato II-octies del codice del consumo, introdotto dallo schema di decreto legislativo ora in esame e costituiscono un ulteriore strumento informativo per i consumatori, concernente l'esistenza di garanzie sui beni. L'allegato è, a sua volta, adeguato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, alle modifiche apportate agli atti di esecuzione di cui all'articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE, recanti il formato e il contenuto dell'avviso e dell'etichetta.
Le disposizioni ora introdotte rientrano nelle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sul piano amministrativo, della vigilanza e sanzionatorio.
L'articolo 2 prevede che le disposizioni introdotte si applichino a decorrere dal 27 settembre 2026: ciò risulta in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/825, come sopra indicato.
Per concludere, non ricorrendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101.
Atto n. 346.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Antonio GIORDANO (FDI), relatore, rileva che la Commissione è chiamata a esprimere, entro il termine del 28 dicembre 2025, il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive Pag. 279(UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101.
Lo schema di decreto in esame attua i principi e i criteri di delega specifici, in materia di regolamentazione finanziaria, contenuti agli articoli 13, 21, 22 e 23 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2024.
Evidenzia preliminarmente che:
per il mancato recepimento integrale della direttiva (UE) 2024/790, previsto entro il 29 settembre 2025, il 20 novembre 2025 è stata aperta nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 335/2025: la direttiva viene recepita dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame;
con riferimento al mancato recepimento dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2864/2023, previsto entro il 10 luglio 2025, è stata aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2025/0275, comunicata al Governo italiano con lettera C(2025)9090/15 del 24 settembre 2025; il citato articolo 3 della direttiva (UE) 2864/2023 viene recepito dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame.
Nell'ordinamento nazionale, la disciplina in materia è contenuta, a livello primario, nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza), mentre, a livello secondario, è contenuta nel provvedimento del 13 agosto 2018 della Banca d'Italia e della Consob recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e della gestione accentrata e nel regolamento mercati e nel regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati.
Venendo al contenuto del provvedimento, rinvia al dossier predisposto dagli Uffici per gli ulteriori approfondimenti di dettaglio. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala innanzitutto che l'articolo 1 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (di seguito: il regolamento del 2023) in materia di depositari centrali di titoli. Più specificamente, viene consentita anche ai depositari centrali italiani con licenza bancaria l'offerta di servizi accessori di tipo bancario ai depositari centrali di titoli italiani, vengono individuate le competenze della Consob e della Banca d'Italia, sul piano regolamentare, amministrativo, di vigilanza e sanzionatorio.
Il predetto regolamento del 2023 ha modificato il regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di depositari centrali dei titoli di Paesi terzi: in proposito rammento che il Consiglio ha recentemente approvato in via definitiva, il 19 settembre scorso, il regolamento che modifica il citato regolamento del 2014 al fine di abbreviare il ciclo di regolamento per le operazioni su valori mobiliari dell'UE, portandolo da due giorni («T+2») a uno («T+1»), con l'obiettivo di promuovere l'efficienza e la sicurezza dei mercati di regolamento dell'UE. La proposta di regolamento è stata esaminata dalla XIV Commissione che, il 26 marzo 2025, ha adottato un documento con cui ha ritenuto la proposta complessivamente conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché coerente con la base giuridica individuata.
L'articolo 2 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, in materia di controparti centrali: a tal fine, vengono individuate e ripartite le competenze attuative della Banca d'Italia e della Consob, intervenendo testualmente sul testo unico della finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998).
L'articolo 3 riporta l'adeguamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, e recepimentoPag. 280 della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, relativi ai mercati degli strumenti finanziari: la disciplina è volta a migliorare la trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari.
Rammenta in proposito che, nell'ambito di un pacchetto di proposte sugli investimenti al dettaglio presentato nel 2023, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva omnibus che, tra le altre cose, modifica la direttiva «Mifid II» al fine di consentire agli investitori di prendere decisioni più informate e consapevoli nonché una proposta di regolamento che istituisce un quadro normativo per l'accesso ai dati finanziari (FIDAR) per garantire un settore più aperto e trasparente, assicurando l'accesso ai dati da parte di operatori terzi nel rispetto della tutela dei consumatori e dei relativi dati personali, e permettere lo sviluppo di prodotti innovativi a vantaggio del cliente. Su entrambe le proposte sono in corso i negoziati interistituzionali.
L'articolo 4 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, in materia di obbligazioni verdi europee, sull'informativa volontaria per le obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità. Più specificamente, si individuano le funzioni ed i poteri di vigilanza attribuiti alla Consob nei confronti degli emittenti delle obbligazioni verdi europee, nonché in materia di informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità e si introduce un regime di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili dalla Consob per i responsabili delle relative violazioni.
Ricorda che, in materia di finanza sostenibile, la Commissione europea ha presentato, il 20 novembre 2025, una proposta volta a modificare il regolamento sull'informativa sulla finanza sostenibile (SFDR) al fine di semplificare le norme e affrontare le carenze dell'attuale quadro di trasparenza per i prodotti finanziari che affronta gli impatti negativi sulla sostenibilità. Tra le altre cose, l'intervento propone una riduzione delle comunicazioni a livello di prodotto, limitandole ai dati disponibili, comparabili e significativi, e la soppressione degli obblighi di informativa a livello di entità per i partecipanti ai mercati finanziari in relazione ai principali indicatori di impatto negativo. Sulla proposta sono in corso i negoziati interistituzionali. Rammenta che la proposta è stata esaminata, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, dalla XIV Commissione che, nella seduta del 15 maggio scorso, ha approvato un documento con cui ha ritenuto la proposta complessivamente conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché coerente con la base giuridica individuata.
L'articolo 5 riporta le disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, del 13 dicembre 2023, in materia di istituzione di un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, individuando la Consob quale autorità di raccolta competente.
L'articolo 6 reca le disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.
L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 8 riporta infine le disposizioni per l'entrata in vigore del decreto.
Ricorda in tale contesto che la Commissione Finanze, assegnataria in sede primaria del provvedimento, ne ha avviato l'esame nella seduta del 25 novembre 2025.
Per concludere, non ricorrendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'UnionePag. 281 e considerando altresì che l'atto è finalizzato a superare due procedure di infrazione per mancato recepimento, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 13.45.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 3 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.45.
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione.
COM(2025) 685 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Isabella DE MONTE (FI-PPE), relatrice, rileva che la proposta di regolamento in esame prospetta modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA), al fine di rafforzare la cooperazione tra la Procura europea (EPPO), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e gli Stati membri per contrastare più efficacemente le frodi nel campo dell'IVA.
Si tratta di frodi che ogni anno sottraggono ingenti risorse sia agli Stati membri sia all'Unione europea. L'IVA, infatti, non costituisce soltanto una delle fonti di entrate più rilevanti per gli Stati membri, ma svolge un ruolo importante anche nel finanziamento delle politiche dell'UE, considerato che parte del gettito IVA di ciascuno Stato membro fa parte delle risorse proprie dell'Unione.
Per restare soltanto al cosiddetto «divario dell'IVA», che misura la differenza tra le entrate IVA teoricamente previste e l'importo effettivamente riscosso, gli ultimi dati pubblicati dalla Commissione europea mostrano che gli Stati membri hanno perso 89,3 miliardi di euro di IVA nel 2022, pari al 7 per cento del totale dell'IVA esigibile.
Una forma importante di non conformità alla normativa IVA, che sfrutta gli scambi di beni e servizi esenti da IVA tra gli Stati membri dell'UE, è rappresentata dalla cosiddetta «frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente» che, nei casi più complessi, è conosciuta anche come «frode carosello», e che costa agli Stati membri, secondo i dati della Corte dei conti europea, fra 13 e 33 miliardi di euro all'anno. Un altro schema di frode IVA riguarda invece l'abuso delle procedure semplificate durante l'importazione di merci, ovvero il cosiddetto «regime doganale 42».
La proposta in esame intende affrontare anche queste frodi, che sono in gran parte orchestrate dalla criminalità organizzata. Ma per maggiori dettagli e approfondimenti su questi aspetti, rimando alla documentazione prodotta dal Servizio RUE.
Tornando al contenuto della proposta, il regolamento (UE) n. 904/2010 prevede uno scambio centralizzato a livello di UE di informazioni sull'IVA tra gli Stati membri, principalmente nell'ambito della rete Eurofisc – composta da funzionari degli Stati membri e della Norvegia – e attraverso i sistemi informatici dell'UE (quali VIES e CESOP, entrambi utilizzati nell'ambito di Eurofisc). Non prevede tuttavia l'accesso dell'EPPO e dell'OLAF a questi strumenti dell'UE per lo scambio di informazioni centralizzate con il risultato che sia l'OLAF, che è parte della Commissione europea e che può condurre indagini amministrative indipendenti relative a frode, corruzione e altri reati a danno degli interessi finanziari dell'UE, sia l'EPPO, che è incaricata di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati a danno degli interessi finanziari dell'UE,Pag. 282 incluse le violazioni gravi del sistema comune dell'IVA connesse al territorio di due o più Stati membri e comportanti perdite totali di almeno 10 milioni di euro, svolgono i rispettivi compiti di lotta alle frodi a livello UE cooperando bilateralmente con le autorità fiscali e accedendo alle informazioni IVA a livello nazionale.
Se indagano su una frode a livello di UE, possono rivolgersi soltanto a un'autorità nazionale per trovare informazioni sull'identificazione IVA dei contribuenti fraudolenti in tale Stato membro e informazioni sulle operazioni fraudolente in tale Stato membro. Devono inoltre ripetere tale procedura di cooperazione bilaterale con tutti gli Stati membri che ritengono coinvolti in una frode, eventualmente ritornando a consultarli qualora si riscontri il coinvolgimento di nuovi contribuenti sospetti.
Questo processo è lungo e farraginoso e non risponde, secondo la Commissione europea e la Corte dei conti europea, alla necessità di indagare in merito a frodi IVA transfrontaliere che interessano più giurisdizioni, che richiede una strategia coordinata e multilaterale per affrontare schemi complessi e interconnessi. Quanto più rapidamente l'EPPO e l'OLAF acquisiscono una conoscenza completa – e non come ora parziale e frammentaria – della frode a livello UE, tanto più rapidamente possono intervenire.
Alla luce di queste motivazioni, la Commissione europea ritiene necessario un intervento normativo a livello di UE e in estrema sintesi, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio RUE per ulteriori approfondimenti, propone di istituire l'accesso, da parte dell'EPPO e dell'OLAF, ai dati IVA scambiati a livello di UE a norma del regolamento (UE) n. 904/2010. L'obiettivo è garantire la coerenza tra quest'ultimo e i regolamenti EPPO (regolamento (UE) 2017/1939) e OLAF (regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013).
Le modifiche prospettate forniscono all'EPPO e all'OLAF un accesso diretto e centralizzato specifico alle informazioni pertinenti in materia di IVA, fatti salvi i diritti di accesso esistenti derivanti dai regolamenti EPPO e OLAF. Eurofisc dovrà comunicare all'EPPO e all'OLAF qualsiasi informazione sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA conformemente al loro mandato e gli Stati membri dovranno concedere all'EPPO e all'OLAF un accesso centralizzato per lo svolgimento di ricerche mirate alle informazioni pertinenti in materia di IVA attraverso i sistemi informatici dell'UE.
Sottolinea che la Commissione europea non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto, ritenendo la modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 l'unica strategia praticabile per consentire all'EPPO e all'OLAF di accedere alle informazioni sull'IVA a livello di UE. La Commissione europea afferma che l'incidenza sul bilancio sarebbe trascurabile, in quanto l'accesso sarebbe concesso attraverso infrastrutture informatiche esistenti, e non vi sarebbe alcun impatto sui cittadini o sulle imprese.
La Commissione europea ha in ogni caso consultato, nella fase di elaborazione della proposta, gli Stati membri e i portatori di interesse. In generale gli Stati membri si sono espressi a favore di una modifica del quadro giuridico in relazione all'EPPO, pur rilevando la sfida posta dal fatto che non tutti gli Stati membri partecipano all'EPPO e la necessità per quest'ultima di accedere ai dati sull'IVA nel quadro di indagini dell'EPPO in corso.
Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 113 del TFUE, che prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.
Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea rileva che stabilire le modalità secondo le quali l'EPPO e l'OLAF dovrebbero ottenere i dati sull'IVA scambiati a livello UE a norma del regolamento (UE) Pag. 283n. 904/2010 non è un obiettivo che può essere conseguito unicamente a livello di Stati membri o utilizzando strumenti non legislativi ma unicamente chiarendo la pertinente base giuridica a livello di Unione.
Per quanto concerne, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le misure proposte si limitano a una modifica mirata dell'attuale quadro giuridico per la cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA e vi aggiunge elementi solo se necessario al fine di creare l'accesso dell'EPPO e dell'OLAF alle informazioni sull'IVA scambiate nell'ambito degli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA. Si avrebbero effetti positivi sulla lotta contro le frodi in materia di IVA senza che questo determini costi aggiuntivi significativi per le autorità nazionali, fatta eccezione per taluni sviluppi informatici per l'EPPO, l'OLAF e la Commissione europea che avrebbero comunque costi molto esigui, non vi sarebbe alcun impatto sulle imprese.
Prima di concludere, ricorda che la proposta è esaminata secondo la procedura legislativa speciale di consultazione secondo la quale il Consiglio adotta una proposta legislativa dopo che il Parlamento ha espresso il proprio parere. Il Consiglio non è giuridicamente obbligato a tenere in considerazione il parere del Parlamento, ma secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia non può adottare una decisione senza averlo ricevuto. Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di Finlandia, Germania (Bundesrat) e Svezia. Nessuna di tali assemblee ha comunicato al momento di avere rilievi critici sulla proposta
Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 3 febbraio 2026, e dunque la nostra Commissione dovrebbe rendere il proprio parere entro il 18 gennaio 2026, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ciò anche in considerazione del fatto che al momento non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012.
Sottolinea che sarà particolarmente importante acquisire una valutazione sulle modifiche prospettate e sull'impatto della proposta.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Patto per il Mediterraneo – Un unico mare, un patto, un futuro unito.
JOIN(2025) 26 final.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessia AMBROSI (FDI), relatrice, ricorda che la XIV Commissione avvia oggi l'esame in sede consultiva della Comunicazione congiunta recante una proposta di Patto per il Mediterraneo, presentata il 16 ottobre scorso dalla Commissione europea e dall'Alta Rappresentante con la finalità di gettare le basi per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e 10 paesi partner della regione del Mediterraneo meridionale: il Marocco, la Tunisia, l'Algeria, la Libia, l'Egitto, Israele, la Palestina, la Giordania, il Libano e la Siria.
Il Patto è stato approvato dall'Unione europea e dai dieci Paesi partner dell'area del Mediterraneo lo scorso 28 novembre nel trentesimo anniversario del processo di Barcellona, avviato nel 1995 per costruire nella regione uno spazio di stabilità, prosperità condivisa e cooperazione politica.
Si tratta di un'iniziativa di alto profilo politico e strategico con cui l'Unione europea intende riavviare un dialogo più stretto con i partner della regione dopo una lunga stagione caratterizzata da conflitti, dai profondiPag. 284 cambiamenti innescati dalle primavere arabe, da instabilità nei paesi nord africani.
Il Patto dovrebbe, nelle intenzioni dell'UE, creare di fatto uno «spazio comune mediterraneo» basato sul rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, in cui consolidare la collaborazione su crisi globali come il cambiamento climatico e sulle sfide connesse alla transizione digitale e alla sicurezza.
Con il Patto l'Unione mira inoltre a superare i limiti del processo di Barcellona, rivelatosi nel tempo più una dichiarazione di intenti che una vera e propria agenda politica comune e a proporre strumenti concreti, flessibili, sostenuti da risorse finanziarie, per consentire all'Europa e al Mediterraneo di rispondere congiuntamente e più efficacemente alle nuove sfide geopolitiche.
Con la proposta del Patto, il Mediterraneo – area cruciale per la sicurezza energetica europea, per la protezione delle rotte marittime e per la gestione ordinata dei fenomeni migratori – torna a rivestire, nel progetto delle istituzioni dell'UE, il cuore di una strategia omnicomprensiva che abbraccia sicurezza, economia, energia, gestione dei flussi migratori, sviluppo umano, cambiamento climatico e resilienza territoriale.
L'obiettivo è quello di costruire insieme stabilità e prosperità nel Mediterraneo, anche a vantaggio dell'autonomia strategica dell'Europa.
In tale prospettiva l'Italia può avere, per collocazione naturale e per visione politica, un ruolo da protagonista, come dimostra l'approccio del Governo che ha preceduto il Patto europeo con il Piano Mattei basato sul partenariato, su investimenti comuni e sulla condivisione di responsabilità nella gestione dei flussi migratori.
Rinviando per maggiori dettagli alla documentazione prodotta dagli Uffici, ricorda che il Patto è articolato in tre pilastri:
sociale, incentrato sulle persone come fattore di cambiamento, connessione e innovazione. Include azioni relative alla promozione dell'istruzione superiore, della formazione professionale, delle competenze e dell'occupazione, dell'emancipazione dei giovani e della società civile, della mobilità, della cultura, del turismo e dello sport, con una forte attenzione ai giovani; tra i progetti faro prevede la creazione di un'università mediterranea destinata a collegare studenti provenienti da ogni sponda del Mediterraneo, il potenziamento degli ecosistemi esistenti dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale, e la promozione del patrimonio culturale e del turismo sostenibile nell'ambito di un meccanismo dedicato;
economico, con l'obiettivo di rafforzare le economie dei Paesi terzi coinvolti, orientarle alla sostenibilità e integrandole, modernizzare le relazioni commerciali e di investimento, promuovere l'energia e le tecnologie pulite, la resilienza idrica, l'economia blu e l'agricoltura, la connettività digitale e dei trasporti, nonché la creazione di posti di lavoro; prevede tra i progetti faro un'iniziativa transmediterranea per le energie rinnovabili e le tecnologie pulite (T-MED) e un'iniziativa StartUp4Med per l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro a partire dalle micro, piccole e medie imprese; promuoverà l'integrazione delle catene di approvvigionamento, anche nei settori della sanità e dell'agricoltura, nonché sulle materie prime critiche, l'interconnessione efficiente, sicura e affidabile delle infrastrutture digitali e un'economia blu più sostenibile e rigenerativa del bacino del Mediterraneo;
un ultimo pilastro dedicato alla sicurezza, preparazione e gestione della migrazione: le azioni previste mirano ad affrontare le sfide comuni in materia di sicurezza, ad aumentare la preparazione regionale e a cooperare su un approccio globale alla migrazione e alla gestione delle frontiere e della sicurezza, basato anche su partenariati operativi per contrastare il traffico di migranti, oltre che a promuovere la preparazione e la resilienza alle catastrofi nel Mediterraneo; tra le iniziative previste, l'istituzione di un forum regionale per l'UE e i Paesi del Mediterraneo meridionale sulla pace e la sicurezza.
Il Patto potrà in futuro essere aperto al dialogo con i partner al di là del MediterraneoPag. 285 meridionale, compresi i Paesi del Golfo, dell'Africa subsahariana (in particolare Mauritania e Senegal), dei Balcani occidentali e della Turchia.
Ricorda che la Commissione europea colloca il Patto nelle priorità definite dall'NDICI-Europa Globale, lo strumento finanziario per il supporto dell'azione esterna dell'Unione. Oltre ad esso dovrebbero essere mobilitati tutti gli strumenti finanziari pertinenti dell'UE, tra cui il Global Gateway, e in futuro il nuovo fondo Global Europe. Contributi aggiuntivi saranno richiesti agli Stati membri dell'UE e ai partner del Mediterraneo meridionale, alle istituzioni finanziarie internazionali e al settore privato. L'intenzione è usare le risorse secondo l'approccio «Team Europa», ossia mettendo in comune risorse e competenze per creare un'azione esterna altamente coordinata.
Nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034, in base alle proposte presentate nel luglio scorso dalla Commissione europea, gli strumenti finanziari a sostegno dell'azione esterna sopra richiamati dovrebbero essere sostituiti dal nuovo strumento Europa globale, con una dotazione di 200 miliardi di euro per l'intero ciclo finanziario. Lo strumento, teso a potenziare l'azione dell'UE sullo scenario globale, dando un approccio più strategico all'azione esterna sia nella sua dimensione di supporto ai Paesi partner sia nella sua dimensione di tutela della democrazia, della sicurezza, dell'ambiente e dei diritti umani, dovrebbe sostituire gli attuali strumenti come l'NDICI-Europa Globale e il Global Gateway.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 3 dicembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.