COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 9 dicembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.
La seduta comincia alle 14.55.
Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025.
Emendamenti C. 2682, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2682, approvato dal Pag. 7Senato, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025».
Segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata del relatore.
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia.
Emendamenti C. 1805-A, approvata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.
Igor IEZZI (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 1805-A, approvata dal Senato, recante «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia».
Segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Pertanto propone di esprimere nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata del relatore.
Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.
C. 1311.
(Parere alle Commissioni VII e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Igor IEZZI (LEGA), relatore, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite VII e XII, la proposta di legge C. 1311, recante disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
Fa presente che la proposta di legge in esame è composta da 4 articoli.
L'articolo 1, sostituito nel corso dell'esame in sede referente, indica le finalità del progetto di legge, vale a dire la definizione dei principi generali per l'istituzione di attività educative e ricreative formali e non formali, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, al fine di incentivare e sostenere, in tutto il Paese, le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età.
L'articolo 2, sostituito nel corso dell'esame in sede referente, conferisce una delega al Governo in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali.
In particolare, il comma 1 stabilisce che per le finalità di cui all'articolo 1 il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) aggiornare le disposizioni dei commi da 213 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo misure Pag. 8in favore di iniziative dei comuni, volte a sostenere, in via prioritaria, i nuclei familiari al cui interno vi siano figli portatori di bisogni speciali e i nuclei familiari numerosi;
b) prevedere che, al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, in particolare con riferimento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, le iniziative di cui alla lettera a) possano essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori ovvero anche attraverso le istituzioni di cui all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – enti del Terzo settore ed enti religiosi;
c) incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari nelle iniziative finanziate ai sensi della lettera a) attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
d) prevedere che i servizi di cui al comma in esame possano essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle esigenze amministrative, di ottimizzare l'impiego delle risorse e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale.
Il comma 2 dispone che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai predetti princìpi e criteri direttivi. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
Il comma 3 reca la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui al comma 1 si provveda, quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L'articolo 3, sostituito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che al fine di sostenere i giovani e le famiglie, i comuni, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono stipulare convenzioni finalizzate all'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici per le attività previste dall'articolo 1.
L'articolo 4 istituisce un tavolo tecnico per le attività di educazione non formale.
In particolare, il comma 1 stabilisce che, al fine di coordinare iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a facilitare il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione nonché di favorire l'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali, con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore Pag. 9della legge, previo parere in sede di Conferenza unificata, è istituito il tavolo tecnico per le attività di educazione non formale.
Il comma 2 prevede che con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del tavolo tecnico, specificando che la composizione è determinata tenendo conto dei soggetti e delle istituzioni coinvolti dalla proposta di legge in esame, comprese le associazioni rappresentative del mondo giovanile. Si prevede, inoltre, che ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria quanto agli adempimenti previsti dal comma 1.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di competenza legislativa concorrente «istruzione» e alla materia di competenza legislativa residuale regionale «servizi sociali».
A fronte di ciò, osserva che il provvedimento in esame reca forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
In primo luogo, l'articolo 2, comma 2, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega conferita al Governo dal medesimo articolo in materia di diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori.
In secondo luogo, l'articolo 4, comma 1, prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità per l'istituzione del tavolo tecnico per le attività di educazione non formale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.
C. 2429 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Andrea GENTILE (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione IV, il disegno di legge C. 2429, approvato dal Senato, recante integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.
Rileva preliminarmente che il disegno di legge in esame, che a seguito dell'approvazione del Senato non ha subìto modifiche nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Difesa della Camera, si compone di 3 articoli e interviene sul decreto legislativo n. 178 del 2012, che ha trasferito le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) all'Associazione della Croce Rossa italiana, persona giuridica di diritto privato ai sensi del codice civile, iscritta nella sezione organizzazioni di volontariato del registro Pag. 10unico nazionale del Terzo settore, posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.
L'articolo 1, comma 1, lettera a), integra l'elenco delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana, prevedendo che essa svolga anche attività di formazione dei soccorritori militari, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa.
L'articolo 1, comma 1, lettera b), riguarda la disciplina del Corpo militare volontario e reca disposizioni volte a superare alcune incongruenze normative in materia di richiamo in servizio, nonché a chiarire alcuni profili relativi alla condizione giuridica degli appartenenti a tale Corpo. Le categorie del personale direttivo del Corpo militare volontario vengono ampliate, inserendo, in aggiunta a medici, commissari e farmacisti, anche odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi. Con una modifica approvata al Senato, all'elenco è stata aggiunta anche la categoria dei dirigenti infermieri. Si chiarisce, infine, che il personale del Corpo militare volontario, richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio.
L'articolo 1, comma 1, lettera c), sopprime la possibilità che l'Associazione della Croce Rossa Italiana, per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, possa costituire una fondazione, anche con soggetti pubblici e privati. Viene di conseguenza soppressa anche la norma che prevede che tale fondazione possa stipulare una convenzione con il Ministero della difesa per il finanziamento dell'attività ausiliaria delle Forze armate.
L'articolo 1, comma 2, dispone l'estinzione della «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate», costituita nell'aprile 2008. La norma dispone altresì che, in esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo sia devoluta all'Associazione della Croce Rossa Italiana. A quanto riporta la relazione illustrativa al provvedimento in esame, la Fondazione non ha mai effettivamente operato.
L'articolo 1, comma 3, reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 2 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell'ordinamento militare, dettando i princìpi e i criteri direttivi cui il Governo è tenuto a conformarsi e la procedura per l'esercizio della delega.
L'articolo 3, introdotto al Senato, conferisce al Governo un'ulteriore delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, prevedendo nel contempo che il Governo provveda altresì, entro il medesimo termine previsto per l'esercizio della delega legislativa, alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che le disposizioni del provvedimento in esame risultano prevalentemente riconducibili alla materia «difesa e Forze armate», rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, che intervengono sull'organizzazione e i compiti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, associazione di volontariato iscritta nel Registro unico del Terzo settore, assume rilievo anche la competenzaPag. 11 legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta.
C. 2111.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione VIII, la proposta di legge C. 2111, recante istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
Segnala che la proposta di legge in esame si compone di 2 articoli.
L'articolo 1 dispone, al comma 1, che la Repubblica riconosce il giorno 18 settembre quale Giornata nazionale del riciclo della carta, al fine di promuovere la cultura del risparmio delle risorse naturali, la riduzione degli sprechi e la diffusione di stili di vita sostenibili per lo sviluppo dell'economia circolare. In virtù di una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente, viene espressamente richiamato il rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione. Al riguardo, ricorda che il terzo comma del citato articolo 9, introdotto dall'articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 2022, prevede, al primo periodo, che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.
Il comma 2 prevede che la Giornata nazionale in questione non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive.
L'articolo 2 dispone, al comma 1, quale risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, che in occasione della Giornata nazionale possono essere organizzati incontri e iniziative dedicati alla promozione del riciclo della carta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2 dispone che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il coinvolgimento dei ministri e delle istituzioni interessati e in collaborazione con il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (COMIECO), le associazioni categoriali del settore della filiera cartaria e cartotecnica maggiormente rappresentative e gli enti locali, assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1 nell'ambito del festival «Cortile di Francesco», organizzato dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, nonché, in virtù di una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente, nell'ambito anche delle «Paper week», della Mostra internazionale dell'industria cartaria e del «Pianeta Terra Festival».
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che l'istituzione di una nuova giornata nazionale, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Osserva, inoltre, che alla luce delle finalità perseguite dalla presente proposta – vale a dire, quelle di promuovere la cultura del risparmio delle risorse naturali, la riduzione degli sprechi e la diffusione di stili di vita sostenibili per lo sviluppo dell'economia circolare – può ritenersi coinvolta altresì la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.Pag. 12
Con riguardo a quanto disposto dall'articolo 2, sottolinea che assume altresì rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di promozione e organizzazione di attività culturali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A tal proposito, rileva che il coinvolgimento degli enti locali è assicurato sulla base di quanto disposto dal secondo comma del medesimo articolo 2.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, segnala che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione X, il disegno di legge C. 2673, approvato dal Senato, recante «Legge annuale sulle piccole e medie imprese».
Ricorda che il disegno di legge in esame costituisce la prima attuazione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), volto a dare esecuzione alle comunicazioni della Commissione europea sul cosiddetto Small Business Act europeo. Fa presente, inoltre, che il testo originario presentato dal Governo ha subìto significative modifiche nel corso dell'esame da parte del Senato, passando da 19 a 31 articoli, attualmente suddivisi in 7 capi.
Quanto al contenuto del provvedimento, segnala che il Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 6, contiene misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze.
Nello specifico, l'articolo 1 reca disposizioni concernenti l'agevolazione del regime di sospensione d'imposta, dal 2026 al 2028, in favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, limitatamente alle quote degli utili, accantonate ad apposita riserva, che vengono impegnate per gli investimenti previsti dal programma comune di rete.
L'articolo 2, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, modifica la destinazione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, precisando che le operazioni di salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nell'apposito registro devono riguardare imprese che abbiano più di venti dipendenti. Il predetto fondo può essere finalizzato anche all'acquisizione delle predette imprese se effettuata da parte di imprese a loro volta titolari di marchi storici, iscritte nel medesimo registro, che operino in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.
L'articolo 3, modificato durante l'esame al Senato, ha ad oggetto le modalità e i termini di affluenza delle risorse messe a disposizione per interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva in determinate aree industriali interessate da crisi non complesse, per sostenere programmi di sviluppo proposti dalle piccole e medie imprese nella filiera della moda, anche con riferimento alle aggregazioni di imprese.
L'articolo 4 riconosce le «centrali consortili» quali enti mutualistici di sistema, il cui fine è quello di coordinare le aggregazioni di micro, piccole e medie imprese, organizzate in consorzi di filiera. Tali centrali mirano a potenziare l'innovazione e la competitività delle imprese attraverso modelli collaborativi solidali ed efficienti e assumono la forma giuridica di società consortili per azioni, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. La vigilanza su tali enti mutualistici è affidata al Ministero delle imprese e del made in Italy che accerta e garantisce il rispetto di specifici requisiti mutualistici e procede al riconoscimento. L'articolo contiene, inoltre, una delega al Governo per la disciplina del funzionamentoPag. 13 e della vigilanza degli enti in questione, dettando i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà conformarsi nell'esercizio della delega medesima.
L'articolo 5, aggiunto nel corso dell'esame da parte del Senato, estende anche ai consorzi stabili, oltre che ai consorzi di cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane, la possibilità di partecipare alle procedure per le gare d'appalto utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Il medesimo articolo introduce inoltre per i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e per i consorzi stabili il rispetto anche dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento.
L'articolo 6 introduce una disciplina transitoria – per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori – che attribuisce al lavoratore dipendente a tempo indeterminato di datori di lavoro privati che occupano fino a cinquanta dipendenti la facoltà di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro se in possesso di anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata. L'esercizio di tale facoltà si accompagna alla concessione, fino al 31 dicembre 2027 o alla data di effettivo pensionamento se anteriore ed entro determinati limiti di spesa, di determinati benefici quali l'integrazione dei versamenti contributivi, la copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) e un esonero contributivo. Il riconoscimento di tali benefici al lavoratore è subordinato alla contestuale assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche agevolata, di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario.
Evidenzia che il Capo II, costituito dagli articoli 7 e 8, detta misure sull'accesso delle piccole e medie imprese al credito bancario e misure di semplificazione. In particolare, l'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo per la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione della disciplina dei confidi da attuarsi, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. L'articolo 8 reca disposizioni volte a modificare la disciplina della cartolarizzazione dei crediti. In sintesi, si prevede: l'estensione della disciplina alle operazioni di cartolarizzazione di crediti futuri, nonché a quelle concernenti i proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di beni mobili non registrati; l'inclusione nella destinazione patrimoniale a vantaggio del finanziatore anche dei beni da cui derivano i crediti oggetto dell'operazione, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla loro combinazione o trasformazione; la possibilità di dare alla segregazione una veste societaria, mediante trasferimento a una società.
Fa presente che il Capo III, costituito dagli articoli da 9 a 17, detta altre misure di semplificazione. Nello specifico, l'articolo 9 esonera dall'obbligo di assicurazione obbligatoria i carrelli elevatori, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e gli altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali e aeroportuali. In seguito alle modifiche introdotte al Senato, sono egualmente esonerate le macchine agricole prive dell'immatricolazione o dell'idoneità alla circolazione, usate in spazi non accessibili al pubblico.
L'articolo 10 reca una serie di novelle alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro: integrando la disciplina sui modelli di organizzazione e di gestione, in materia di sicurezza sul lavoro, idonei a escludere la cosiddetta responsabilità amministrativa dell'impresa (o comunque del soggetto diverso dalla persona fisica), connessa ad alcuni reati; prevedendo l'elaborazione, da parte dell'INAIL, di modelli semplificati per le micro, piccole e medie imprese e il supporto dell'istituto alle stesse imprese nell'attuazione di tali modelli; includendo i periodi di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale – relativiPag. 14 a riduzione o a sospensione dell'attività lavorativa – tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. L'articolo 10 concerne anche gli effetti della mancata partecipazione, da parte di lavoratori che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale, a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro: si prevede che l'addestramento specifico (ove previsto) dei lavoratori possa essere effettuato anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. Con un ulteriore comma inserito nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 10 prevede che i datori di lavoro agricolo e i lavoratori autonomi agricoli possano provvedere in via diretta all'iscrizione all'INPS – nonché alle eventuali successive comunicazioni, relative alle modifiche o alla cessazione dell'attività –, anziché tramite il sistema di comunicazione unica al registro delle imprese.
L'articolo 11 concerne la disciplina della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'istituto del lavoro agile, con riferimento alle prestazioni svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Si specifica che l'adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo, già vigente, di consegna al lavoratore interessato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione in oggetto del rapporto di lavoro costituisce l'adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza applicabili alla medesima modalità, ivi compresi quelli inerenti all'utilizzo dei videoterminali. Viene infine introdotta una sanzione penale per il caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annua.
L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame al Senato, inserisce anche le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini di sicurezza. Si dispone altresì che la verifica di tali attrezzature avvenga con cadenza triennale.
L'articolo 13, modificato durante l'esame da parte del Senato, definisce gli operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA (nella prassi, un acronimo composto dalle parole Hotellerie-Restaurant-Catering) e determina la percentuale minima dei ricavi per ottenere la qualificazione. A tal fine, il 70 per cento dei ricavi degli ultimi tre anni deve derivare dalla distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore di imprese dei settori alberghiero, della ristorazione e del catering.
L'articolo 14 introduce modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, riducendo i tempi relativi alla facoltà dei consorzi industriali di riacquistare le aree cedute e gli stabilimenti relativi alle attività cessate.
L'articolo 15 conferisce al Governo una delega per razionalizzare, riordinare e aggiornare la disciplina dell'artigianato, tramite modifica o integrazione delle disposizioni vigenti, abrogazione delle norme incompatibili e coordinamento formale e sostanziale con la normativa statale, prevedendo che i decreti legislativi siano proposti dal Ministro delle imprese e del made in Italy e, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
L'articolo 16 introduce il divieto di promuovere propri prodotti o servizi, che contengano riferimenti all'artigianalità, da parte di aziende non regolarmente iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane o che, in subordine, non realizzano direttamente tali prodotti.
L'articolo 17, introdotto al Senato, demanda ad un decreto ministeriale la definizione di una nuova disciplina concernente le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento.Pag. 15
Segnala che il capo IV, costituito dagli articoli da 18 a 23, contiene la disciplina della lotta alle false recensioni.
Nello specifico, l'articolo 18, parzialmente riscritto nel corso dell'esame al Senato a seguito delle interlocuzioni con la Commissione europea, definisce l'obiettivo delle disposizioni del capo IV, che è quello di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico situate in Italia, nel rispetto delle norme costituzionali ed europee in materia di concorrenza, nonché del regolamento europeo sul mercato unico dei servizi digitali.
L'articolo 19, integralmente riscritto al Senato, al comma 1 stabilisce quando una recensione online debba considerarsi lecita, illecita, autentica e non più lecita. Il comma 2, consente inoltre al legale rappresentante della struttura recensita, o a un suo delegato, di segnalare le recensioni illecite secondo la procedura prevista dal Digital Services Act europeo.
L'articolo 20, anch'esso oggetto in interventi emendativi al Senato, vieta la compravendita di recensioni, apprezzamenti o interazioni, anche tra imprenditori e intermediari, indipendentemente dalla loro diffusione.
L'articolo 21, integralmente riformulato al Senato, al comma 1 detta la procedura di adozione di specifiche linee guida volte a orientare le imprese nell'attuazione di misure idonee a garantire la liceità delle recensioni pubblicate online. Il comma 2 incarica l'AGCM di svolgere un'attività di monitoraggio annuale sull'applicazione della disciplina in materia di recensioni online, con particolare attenzione al fenomeno delle recensioni illecite, riferendo al Parlamento. Il comma 3 prevede infine la possibilità, per talune categorie di associazioni, di ottenere la qualifica di «segnalatore attendibile», che consente di segnalare contenuti illeciti alle piattaforme digitali con priorità di trattamento.
L'articolo 22 detta le disposizioni transitorie relative agli articoli del capo IV, mentre l'articolo 23, composto da due commi, reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dello stesso capo.
Evidenzia che il capo V, costituito dagli articoli 24 e 25, contiene la delega per l'adozione di un testo unico della disciplina in materia di start-up innovative.
Nello specifico, l'articolo 24 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start-up innovative, di spin-off, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up, secondo principi e criteri direttivi ivi dettagliati e mediante la redazione di un testo unico.
L'articolo 25 modifica la disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese dettata dal cosiddetto Statuto delle imprese.
Fa presente che il Capo VI, costituito dagli articoli da 26 a 30, è stato interamente aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura al Senato e detta la disciplina sulla certificazione unica di conformità delle filiere della moda.
L'articolo 26 istituisce un regime volontario di certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda, applicabile alle società capofila, ai fornitori di filiera e ai subfornitori di filiera.
L'articolo 27 introduce una serie di definizioni volte a delimitare l'ambito di applicazione del nuovo capo VI.
L'articolo 28 disciplina l'istituto della certificazione unica di conformità delle filiere della moda, stabilendo i requisiti per l'ottenimento della stessa, nonché la durata della relativa efficacia temporale e individuando i soggetti legittimati al suo rilascio; disciplina poi il procedimento per il rilascio della certificazione e i poteri istruttori dei soggetti certificatori; prevede l'istituzione di un registro presso il Ministero delle imprese e del made in Italy in cui siano annotate le certificazioni rilasciate; demanda a un decreto interministeriale la definizione delle norme di dettaglio necessarie per l'operatività dell'istituto; infine, prevede la possibilità di ricorrere all'autonomia negoziale collettiva per la ripartizione degli oneri economici.Pag. 16
L'articolo 29 introduce un sistema di oneri a carico delle società capofila e delle imprese della filiera della moda. Il comma 1 stabilisce gli obblighi delle società capofila. Il comma 2 impone alle società capofila l'adozione di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla responsabilità degli enti, finalizzato a prevenire determinati reati. Prevede altresì obblighi minimi contrattuali per le imprese di filiera nei confronti dei subfornitori.
L'articolo 30 consente alle imprese della filiera moda e alla società capofila, in possesso della certificazione unica di conformità, di utilizzare la dizione «Filiera della moda certificata» a fini promozionali, qualificando come pratica commerciale scorretta l'utilizzo abusivo o ingannevole della dizione stessa. La società capofila può inoltre beneficiare degli effetti escludenti della disciplina sulla responsabilità degli enti, ove adotti un modello organizzativo finalizzato all'ottenimento della certificazione unica di conformità.
Rileva, infine, che il Capo VII è composto dal solo articolo 31, che detta misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti. In particolare, il comma 1 estende ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti l'ambito di applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. Il comma 2 interviene invece sui compiti della segreteria tecnica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, che svolge compiti di supporto del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, anche in relazione alle finalità dell'apposito fondo dedicato a tale ambito di attività, includendo tra i compiti della suddetta segreteria il riferimento alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattività dei territori per i lavoratori stranieri, dipendenti o autonomi, che lavorano da remoto. Il comma 3 integra infine la composizione del suddetto Comitato con un rappresentante del Ministero del turismo.
Per quanto concerne gli aspetti di competenza della I Commissione, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge risulta prevalentemente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
In proposito, ricorda che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha individuato come sotteso a tale materia «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese». Al tempo stesso, fa presente che la sentenza n. 179 del 2022, con riferimento alla disposizione istitutiva di un fondo statale finalizzato alla concessione di contributi alle imprese non industriali, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della mancata previsione dell'intesa, argomentando che «l'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore (“imprese non industriali”) per indicare le imprese beneficiarie del fondo è tale da intercettare anche ambiti materiali di sicura competenza regionale (ad es. commercio e agricoltura)».
Rileva poi che le previsioni contenute nel capo I sono riconducibili anche alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, mentre le previsioni del capo II risultano riconducibili anche alla materia della tutela del risparmio e mercati finanziari, entrambe di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Per altro verso osserva che, con riferimento ad alcune previsioni contenute nel capo I e nel capo III, in particolare per quel che riguarda le previsioni di cui agli articoli 6 e da 10 a 12, viene in rilievo anche la materia del lavoro: in tale ambito evidenzia che la giurisprudenza costituzionale distingue gli aspetti correlati alla materia ordinamento civile (come quelli inerenti alla disciplina del contratto di lavoro e al diritto sindacale), oggetto di competenza esclusiva dello Stato – ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione –, da quelli relativi alla materia tutelaPag. 17 e sicurezza del lavoro, rientranti invece nella competenza legislativa concorrente, salvo che per la definizione dei principi fondamentali tali da garantire uniformità a livello nazionale (cfr. sul punto le sentenze nn. 12 del 2004 e 303 del 2003). In questo quadro si collocano le sentenze della Corte costituzionale n. 359 del 2003 e nn. 50 e 384 del 2005.
Evidenzia infine che, con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 15, viene in rilievo anche la materia dell'artigianato, di competenza residuale delle regioni.
A fronte di questo intreccio di competenze, fa presente che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, evidenzia che: l'articolo 4, comma 4, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega relativa alle centrali consortili; l'articolo 15, comma 2, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega relativa alla riforma dell'artigianato; l'articolo 24, comma 2, prevede il previo parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega sul riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative.
Per quanto concerne il rispetto degli altri princìpi costituzionali, osserva che nell'ambito del provvedimento assumono rilievo anche l'articolo 4 della Costituzione, che riconosce il diritto al lavoro, l'articolo 41 della Costituzione sulla libera iniziativa economica privata e l'articolo 45, comma 2, della Costituzione sulla tutela e lo sviluppo dell'artigianato.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.