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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 dicembre 2025
598.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 24

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 12.40.

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
C. 2336 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 25

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, Pietro Pittalis, impossibilitato a partecipare alla seduta, svolge la relazione introduttiva. Evidenzia quindi che la finalità della proposta di legge in esame, come enunciata dall'articolo 1, è quella di disciplinare l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità verso di esse.
  La presente relazione si sofferma sui profili di competenza della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione dei restanti contenuti del provvedimento.
  L'articolo 4, comma 6, alla lettera f) stabilisce che non possano iscriversi nel Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia. La lettera h) prevede che non possano iscriversi al medesimo Registro coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici.
  Il medesimo articolo 4 al comma 7 richiede che il CNEL provveda all'organizzazione del citato Registro e alla sua pubblicazione secondo modalità stabilite con proprio regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.
  L'articolo 8, comma 3, alla lettera d) attribuisce al neoistituito Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici il compito di irrogare le sanzioni di cui all'articolo 11 nel rispetto del principio del contraddittorio.
  L'articolo 11, comma 1, prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative graduate a seconda della gravità della condotta posta in essere dal rappresentante di interesse in violazione delle disposizioni del provvedimento in esame o degli obblighi previsti dal codice deontologico: in tali casi possono essere applicate la sanzione dell'ammonizione, della censura, della sospensione dall'iscrizione nel citato Registro per una durata non superiore a un anno ovvero della cancellazione dallo stesso.
  Il comma 2 stabilisce che al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire le dovute informazioni ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza (di cui all'articolo 10, comma 5) si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.
  Il comma 3 prevede che le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 vengono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti, secondo modalità stabilite in un regolamento adottato dal medesimo Comitato.
  Il comma 4 dispone che il provvedimento sanzionatorio di cui ai commi 1 o 2 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi.
  Il comma 5 stabilisce che in caso di cancellazione dal Registro il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di cancellazione.
  Il comma 6, infine, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'applicazione delle citate sanzioni.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2396 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 26

  Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, sottolinea come la finalità del disegno di legge – che consta di 27 articoli – è quella di sottoporre all'approvazione parlamentare l'intesa stipulata il 21 febbraio 2025 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal vescovo e legale rappresentante della Diocesi.
  La presente relazione si sofferma sui profili di competenza della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione dei restanti contenuti del provvedimento.
  L'articolo 3, comma 3, stabilisce che i ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
  L'articolo 6 stabilisce che i ministri di culto possano assicurare l'assistenza spirituale ai detenuti ortodossi.
  A tale fine, la Diocesi trasmette all'autorità competente e al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto a ciò preposti, allo scopo di consentirgli di visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni. Tale assistenza è svolta su richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto trasmette ciascuna richiesta di assistenza spirituale avanzata dai detenuti o dai loro familiari al ministro di culto della Diocesi competente per territorio. Si stabilisce infine che gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico della Diocesi.
  L'articolo 9 ha per oggetto il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi, in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile.
  A tal fine, l'ufficiale dello stato civile, svolte le ordinarie procedure, trasmette il nulla osta al ministro di culto, che deve allegarlo all'atto di matrimonio. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.
  L'articolo 14 prevede che il riconoscimento degli enti religiosi come persone giuridiche agli effetti civili avviene con decreto del Ministro dell'interno. Il riconoscimento è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente, previa delibera motivata della Diocesi. Alla domanda deve essere allegato lo statuto dell'ente. I competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente al carattere confessionale e ai fini di culto. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
  L'articolo 17 dispone che la gestione dell'amministrazione – ordinaria e straordinaria – degli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, si svolge sotto il controllo della stessa Diocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
  L'articolo 18 prevede che gli enti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche, nel quale devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. La richiesta di iscrizione deve essere formulata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge che recepisce l'intesa.
  L'articolo 19 precisa che anche i mutamenti della Diocesi o dei suoi enti, riguardanti il fine, la destinazione del patrimonio o il modo di esistenza, devono essere riconosciuti con decreto del Ministro dell'interno, che può revocare il riconoscimento in caso di mutamento che faccia perdere all'ente della Diocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento. La revoca dell'erezione di un ente da parte della Diocesi determina la cessazione, con provvedimento del Ministro dell'interno, della personalità giuridica dell'ente stesso. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento della Diocesi, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Pag. 27

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.
C. 2429 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, Andrea Pellicini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, evidenzia che l'articolo 1 integra l'elenco delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana, prevedendo che essa svolga anche attività di formazione dei soccorritori militari.
  Inoltre interviene sulla disciplina del Corpo militare volontario per specificare quali sono le categorie del personale direttivo del Corpo militare volontario – includendovi anche odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi, dirigenti infermieri – nonché per precisare che il personale del Corpo militare volontario, richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio.
  Infine, si sopprimono le disposizioni che consentivano all'Associazione della Croce Rossa Italiana, per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, di costituire una fondazione e che conferivano alla medesima fondazione la facoltà di stipulare una convenzione con il Ministero della difesa. Analogamente si dispone l'estinzione della «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate», formalmente costituita nel 2008 ma che – come precisato nella relazione illustrativa – non ha mai effettivamente operato, la cui liquidazione dovrà avvenire secondo le ordinarie procedure civilistiche e con la devoluzione del patrimonio residuo all'Associazione della Croce Rossa Italiana.
  L'articolo 2 conferisce al Governo la delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell'ordinamento militare. Tra i principi e criteri direttivi figura, alla lettera l) l'applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale, già prevista dalla normativa vigente.
  L'articolo 3 reca il conferimento di ulteriori due deleghe al Governo, rispettivamente riferite alla riforma del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), e al correlato testo unico delle disposizioni regolamentari in materia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo.
Testo unificato C. 1536 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Simonetta MATONE (LEGA), relatore, sottolinea che l'articolo 1 chiarisce la finalità della proposta, ovvero garantire la piena accessibilità e fruibilità degli eventi alle persone con disabilità motorie, sensoriali e Pag. 28intellettive, assicurando la rimozione delle barriere che ne impediscono la partecipazione, in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dalla legge n. 18 del 2009.
  A tali fini, l'articolo 2 introduce nella legge-quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili (legge n. 104 del 1992) il nuovo articolo 23-bis, composto da 11 commi, volto a disciplinare in maniera puntuale gli obblighi degli organizzatori di eventi e dei gestori di locali e impianti.
  Per i profili di interesse della Commissione, si segnala che il comma 8 del nuovo articolo 23-bis introduce una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 30.000 euro per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal medesimo articolo ai commi 1, 2 e 4.
  Il comma 9 del nuovo articolo 23-bis prevede la medesima sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 30.000 euro per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal medesimo articolo al comma 5.
  In particolare, il comma 1 stabilisce l'obbligo per i soggetti responsabili dell'organizzazione di pubblici spettacoli o manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo di garantire condizioni adeguate di accesso e fruibilità a favore delle persone con disabilità certificata, negli impianti sportivi e nei luoghi in cui si svolgono tali eventi, anche in presenza di allestimenti temporanei.
  Il comma 2 impone che i luoghi destinati a spettacoli ed eventi siano dotati di un numero minimo di posti accessibili, non inferiore a quanto previsto dalla normativa in materia (decreto ministeriale n. 236 del 1989).
  Relativamente alla disposizione di tali posti accessibili il comma 3 prevede che in tutti i settori del luogo in cui si svolgono gli eventi siano presenti posti riservati alle persone con disabilità. Se motivi tecnici o di sicurezza impediscono la presenza di posti in tutti i settori, è comunque richiesta la distribuzione più ampia possibile e, comunque, l'effettiva partecipazione all'evento della persona con disabilità e del suo accompagnatore. Inoltre, se la persona con disabilità non può scegliere liberamente il settore, il costo del biglietto non può superare quello del settore più economico.
  Il comma 4 impone la gratuità del biglietto per l'accompagnatore di una persona con disabilità grave (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o titolare della Carta europea della disabilità con codice A e prevede che l'organizzatore garantisca la collocazione del posto dell'accompagnatore accanto alla persona con disabilità.
  Il comma 5 impone agli organizzatori – e ai soggetti che gestiscono la vendita, in caso di esternalizzazione del sistema di vendita – di pubblicare già dall'apertura delle vendite specifici dati e le informazioni utili relativi ai posti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.
  Tali sanzioni, ai sensi del comma 10, sono irrogate dall'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, che disciplina, con proprio regolamento, il relativo procedimento. Infine, il comma 11 prevede che i proventi delle sanzioni siano devoluti allo Stato per essere riassegnati al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.
Testo unificato C. 1928 e abb.-A.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione Giustizia si è espressa sul provvedimento in oggetto nella Pag. 29seduta del 31 luglio 2025 e che adesso è invece chiamata ad esaminare un nuovo testo, conseguente al nuovo esame svolto dalla Commissione di merito a seguito del rinvio in Commissione nella seduta dell'Assemblea del 10 settembre 2025.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti, si evidenzia che i limitati profili di competenza della Commissione Giustizia non hanno subito modifiche rispetto al testo già esaminato dalla Commissione che di seguito si riepilogano.
  In via generale, l'articolo 1 del provvedimento in esame indica che la finalità dell'intervento normativa consiste nel sostegno alla crescita del sistemo produttivo digitale e allo sviluppo tecnologico del Paese, «favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati», attraverso la definizione di un'apposita normativa di carattere generale.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, non oggetto di modifica rispetto al testo già esaminato, l'articolo 3, comma 1, contiene i principi e criteri direttivi e i tempi di esercizio della delega in materia di centri di elaborazione dati. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, rileva in particolare la lettera v) (lettera z) nel testo già esaminato dalla Commissione), che prevede che il Governo, nell'esercizio della suddetta delega, provveda ad ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, comprendendovi, tra le altre, la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dalle persone fisiche e dagli enti commerciali e non commerciali nell'accesso e nell'utilizzo dei sistemi di cloud.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, ricorda che il provvedimento, di cui è stata dichiarata l'urgenza, figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea del 22 dicembre.
  Sottolinea come il provvedimento costituisca la prima attuazione dell'articolo 18 della legge n. 180 del 2011 (il cosiddetto Statuto delle imprese), volto a dare esecuzione alle comunicazioni della Commissione europea sullo Small Business Act. Il citato articolo 18 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, sentita la Conferenza unificata, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.
  Il disegno di legge originario si componeva di 19 articoli. A seguito delle modifiche apportate al Senato, il provvedimento consta ora di 31 articoli, suddivisi in 7 capi.
  Per i profili di interesse della Commissione si segnala il contenuto dell'articolo 11, comma 1, lettera b) concernente la disciplina della sicurezza del lavoro agile, con riferimento alle prestazioni svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.
  Si estende l'attuale sanzione penale – arresto da due a quattro mesi o ammenda – per il datore di lavoro e il dirigente eventualmente delegato anche alla violazione dell'obbligo – introdotto dalla lettera a) del medesimo articolo – di consegna al lavoratore interessato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione in oggetto del rapporto di lavoro.
  Il medesimo articolo, alla lettera a) specifica che tale adempimento assorbe tutti gli obblighi di sicurezza applicabili alla medesima modalità, ivi compresi quelli inerenti all'utilizzo dei videoterminali, e che resta fermo resta fermo, per il lavoratore, l'obbligo, già vigente, di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiarePag. 30 i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
  L'articolo 16 introduce una sanzione amministrativa per la violazione del divieto di promuovere propri prodotti o servizi, che contengano riferimenti all'artigianalità, da parte di aziende non regolarmente iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane o che, in subordine, non realizzano direttamente tali prodotti.
  La sanzione, irrogata dall'autorità regionale competente, consiste nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. Tale sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  L'articolo 18 esplicita la finalità delle disposizioni del Capo IV del disegno di legge in esame, di contrasto alle recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica.
  Le norme contenute in questo Capo IV sono stato oggetto di un articolato confronto con le istituzioni europee e in particolare con la Commissione, avviato anche prima che il testo venisse presentato alle Camere e proseguito nel corso del suo esame al Senato.
  L'articolo 19 qualifica come recensione online lecita solo quella scritta entro trenta giorni dall'uso effettivo del prodotto o servizio, da chi lo ha realmente utilizzato, e solo se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre. Decorsi due anni dalla pubblicazione, cessa di essere lecita. È illecita se deriva da incentivi offerti dal fornitore o da terzi.
  La norma consente alla struttura recensita di segnalare le recensioni illecite secondo la procedura prevista dal Digital Services Act.
  L'articolo 20 reca il divieto di compravendita di recensioni, apprezzamenti o interazioni, anche tra imprenditori e intermediari, indipendentemente dalla loro diffusione. In caso di violazioni del divieto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di esercitare i suoi poteri investigativi e sanzionatori, fermi restando i profili di responsabilità penale.
  L'articolo 22 prevede che le disposizioni del Capo IV non si applichino alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della legge in esame.
  L'articolo 29 introduce un sistema di oneri contrattuali a carico delle società capofila e delle imprese della filiera della moda.
  Il comma 1 stabilisce, tra gli obblighi delle società capofila, l'inserimento di specifiche clausole contrattuali per garantire la legalità lungo tutta la filiera.
  Il comma 2 prevede che le società capofila devono adottare un modello organizzativo, di gestione e controllo idoneo a prevenire, tra l'altro, i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La previsione collega così la disciplina delle filiere della moda al sistema di responsabilità amministrativa degli enti, incentivando l'adozione di strumenti organizzativi di prevenzione del rischio penale.
  Infine, il comma 3 introduce obblighi specifici anche per le imprese della filiera nei confronti dei propri subfornitori, imponendo un regime minimo di tutele contrattuali. In particolare, nei contratti di subfornitura, appalto o subappalto, devono essere esplicitate le condizioni riferite al corrispettivo, agli adempimenti contrattuali essenziali, alle misure correttive finalizzate al ripristino delle condizioni di legalità nonché una clausola che richieda l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento.
  L'articolo 30 consente alla società capofila – ove adotti un modello organizzativo finalizzato all'ottenimento della certificazione unica di conformità per l'uso della dizione «Filiera della moda certificata» – di beneficiare degli effetti escludenti dalla disciplina sulla responsabilità degli enti.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

Pag. 31

SEDE REFERENTE

  Martedì 9 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.
C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2025.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che l'esame in Assemblea della proposta di legge C. 632, adottata come testo base e dell'abbinata proposta C. 2328 è previsto a partire da lunedì 15 dicembre.
  Comunica che sono state presentate 28 proposte emendative, che la presidenza ritiene ammissibili (vedi allegato).
  Non essendovi richieste di intervento, sospende la seduta al fine di consentire al Vice Ministro Sisto, che, per le vie brevi, ha comunicato che vi prenderà parte a breve.

  La seduta, sospesa alle 12.50, è ripresa alle 12.55.

  Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO, nel ringraziare la presidenza per aver atteso il suo arrivo, rappresenta l'esigenza di un rinvio dell'esame del provvedimento, essendo ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori da parte del Ministero della giustizia sulle proposte emendative presentate.
  Auspica, al riguardo di poter rendere i pareri di competenza entro la seduta già convocata per la giornata di domani.

  Enrico COSTA (FI-PPE), relatore, si riserva di formulare compiutamente i pareri sugli emendamenti presentati. Desidera però già in questa sede evidenziare come ne abbia colto lo spirito costruttivo e come sia sua intenzione pervenire a licenziare un testo frutto di sintesi tra le proposte avanzate dai gruppi, sia di maggioranza che di opposizione.
  Auspica che anche il Ministero della giustizia svolga celermente la propria istruttoria al fine di giungere alla rapida conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento evitando – come purtroppo è di recente avvenuto con l'altra proposta su cui era relatore in materia di sequestro di dispositivi (C. 1822), – di doverne rinviare la data di inizio dell'esame in Assemblea rispetto a quella già stabilita dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, a causa della mancata espressione dei pareri da parte del rappresentante dell'Esecutivo.

  Simonetta MATONE (LEGA) si associa alle considerazioni svolte dal collega Enrico Costa. Osserva, in particolare che la proposta di legge in esame non presenta un contenuto politicamente divisivo. Inoltre essa non solo non intende mettere in discussione l'operato della magistratura ma, al contrario, si presta ad accogliere anche le proposte avanzate dall'associazione nazionale dei magistrati emerse nel corso della sua audizione.
  Esprime quindi perplessità in merito alla necessità del Governo di disporre di tempo ulteriore per svolgere l'istruttoria in merito alle proposte emendative presentate.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 596 del 3 dicembre 2025, a pagina 39, seconda colonna, cinquantesima riga, sostituire le parole «la proposta di legge C. 632 Enrico Costa» con le seguenti «il disegno di legge C. 2629 Governo».