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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 dicembre 2025
598.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 37

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 dicembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.30.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025.
C. 2682 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, osserva che il disegno di legge, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, reca disposizioni quadro in materia di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025. In proposito, ricorda che al Senato, nel corso dell'esame in Assemblea, il Governo ha presentato l'emendamento 1.900, integralmente sostitutivo degli articoli da 1 a 9 del disegno di legge in titolo, corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, poi successivamente approvato e corrispondente al testo tramesso alla Camera. I contenuti della relazione tecnica che correda l'emendamento presentato dal Governo risultano sostanzialmente corrispondenti a quelli della relazione tecnica riferita al testo originario.Pag. 38
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera. In particolare, segnala che l'articolo 1, comma 1, introduce i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022 in materia di vigilanza e di controlli degli enti locali sui gestori di servizi pubblici. Nel dettaglio, rileva come si preveda che l'ente, nella ricognizione sui servizi pubblici locali, qualora rilevi che la causa dell'andamento negativo del servizio sia imputabile al gestore adotti un atto di indirizzo che impone al gestore stesso di elaborare un piano con le necessarie misure correttive. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione che provvede alla loro pubblicazione, mentre l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dovrà occuparsi del relativo monitoraggio, predisponendo una relazione annuale da inviare al Governo e alle Camere. Rileva che la norma individua, altresì, le fattispecie in base alle quali l'ente locale deve considerare insoddisfacente l'andamento del servizio pubblico affidato all'ente gestore e fa salva, in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano, la possibilità di risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'ente affidante. Fa presente che la relazione tecnica riferisce che dalle disposizioni di cui trattasi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le amministrazioni coinvolte possono provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, in riferimento a quanto previsto per gli enti locali e l'Autorità nazionale anticorruzione, non formula osservazioni, posto che, come risulta dalla relazione tecnica, la norma incide solo sulle modalità di svolgimento di compiti già svolti da tali amministrazioni. In relazione alle attività di monitoraggio affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, invece, sebbene il Governo abbia confermato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento che le risorse già previste a legislazione vigente sono sufficienti a garantirne lo svolgimento, rileva che appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori informazioni al riguardo al fine di escludere che dalle stesse possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica riferita all'emendamento 1.9000 del Governo, approvato dal Senato della Repubblica, che corrisponde al testo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame (vedi allegato).
  Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dalla relatrice, conferma che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà svolgere le attività previste dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 201 del 2022, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, in quanto il monitoraggio sugli eventuali atti di indirizzo adottati dagli enti locali in presenza di un andamento negativo di un servizio pubblico locale, imputabile al gestore del servizio stesso, e sulle misure correttive adottate in esecuzione dei predetti atti di indirizzo, comporterà un numero non elevato di adempimenti, che non richiederà risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2682, approvato dal Senato della Repubblica, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025;

   preso atto:

    dei contenuti della relazione tecnica riferita all'emendamento 1.9000 del Governo,Pag. 39 approvato dal Senato della Repubblica, che corrisponde al testo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame;

    degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà svolgere le attività previste dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 201 del 2022, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, in quanto il monitoraggio sugli eventuali atti di indirizzo adottati dagli enti locali in presenza di un andamento negativo di un servizio pubblico locale, imputabile al gestore del servizio stesso, e sulle misure correttive adottate in esecuzione dei predetti atti di indirizzo, comporterà un numero non elevato di adempimenti, che non richiederà risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, segnala in primo luogo che l'articolo aggiuntivo Pandolfo 1.01 reca misure per l'attribuzione alla società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79 del 1999, di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili. In particolare, la proposta prevede, fra l'altro, che la predetta società può svolgere attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili. La proposta prevede altresì che, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni ivi contenute, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non presenta, per l'anno 2025, le occorrenti disponibilità. Fa presente, pertanto, che il predetto articolo aggiuntivo appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria.
  Fa presente, inoltre, che ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari di talune altre proposte emendative. In particolare, segnala le seguenti:

   Traversi 1.61, che prevede che ai fini della consultazione pubblica per migliorare la qualità dell'affidamento dei servizi del trasporto pubblico regionale sia possibile trasmettere osservazioni attraverso un'apposita piattaforma online dedicata. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame;

   Traversi 1.68, che prevede che le regioni e le autorità competenti istituiscano una piattaforma online permanente per consentire a cittadini e associazioni di inviare segnalazioni, osservazioni e suggerimenti sul servizio di trasporto pubblico regionale e che l'Autorità di regolazione dei trasporti pubblichi annualmente un report concernente i dati relativi alle gare, agli affidamenti e alle segnalazioni pervenute tramite la piattaforma citata. Al riguardo, giudica necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Barbagallo 1.71, che prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'erogazione Pag. 40delle compensazioni per gli oneri di servizio pubblico da imporre sulle rotte aeree, rispettivamente che collegano Catania e Palermo con Roma e Milano, si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla continuità territoriale aerea e agli oneri di servizio pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto eventualmente previsto da successivi provvedimenti di bilancio. Al riguardo, reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza finanziaria prevista dalla proposta emendativa, che, a fronte degli oneri da essa derivanti, fa riferimento a risorse attualmente destinate alla continuità territoriale aerea e agli oneri di servizio pubblico, fermo restando che non appare corretto, sul piano della normativa contabile, il rinvio per finalità di copertura finanziaria a quanto eventualmente previsto da successivi provvedimenti di bilancio;

   Ghirra 1.107, che apporta talune modificazioni alla procedura di affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto, introducendo una fattispecie di esclusione del diritto di prelazione previsto in favore del promotore e prevedendo, tuttavia, che, in tali casi, sia assicurata al promotore medesimo la rifusione delle spese sostenute per l'elaborazione della proposta progettuale. Al riguardo, pur rilevando che, ai sensi dell'articolo 93, comma 12, del codice dei contratti pubblici, il pagamento delle spese per la predisposizione della proposta è già previsto in favore del proponente o promotore che non risulti aggiudicatario, nel caso in cui non eserciti il diritto di prelazione, nel limite del 2,5 per cento del valore dell'investimento, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali oneri in capo agli enti concedenti in conseguenza dell'introduzione di un'ulteriore fattispecie di rifusione delle spese;

   Marianna Ricciardi 1.109, che prevede che, con decreto del Ministro della salute, siano stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, individuando, nell'ambito dei predetti requisiti e modalità organizzative, la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno e connessi obblighi di pubblicità, la definizione di un piano di controlli, nonché delle modalità di controllo e di vigilanza, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate e la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, con particolare riguardo agli adempimenti previsti in capo alle amministrazioni competenti in conseguenza della determinazione dei sopracitati requisiti e modalità organizzative per l'accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie;

   Marianna Ricciardi 1.121, che prevede che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale e l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto ai suddetti controlli. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni competenti di esercitare i compiti di vigilanza e controllo previsti dalla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   L'Abbate 1.1004, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di un organismo di coordinamento nazionale incaricato di assicurare l'attuazione unitaria della strategia e un sistema di monitoraggio pubblico annuale sui risultati conseguiti in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico. Al riguardo, giudica necessario acquisire dal Governo un chiarimentoPag. 41 in merito alla possibilità di dare attuazione all'istituzione e al funzionamento del predetto organismo di coordinamento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Caramiello 1.174 che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Per lo svolgimento delle proprie attività, si prevede che l'Osservatorio si avvalga delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare. La proposta reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità di dare attuazione all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza prevista dalla proposta emendativa in esame;

   Caramiello 1.175, che prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, autorizzando, a tal fine, la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo a tal fine impiegato sembra recare le occorrenti disponibilità, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri nonché assicuri che la riduzione del citato Fondo non sia in ogni caso suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Appendino 1.187 e 1.188 e Ferrara 1.189, che intervengono sui requisiti necessari affinché un'impresa possa essere considerata start-up innovativa ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, l'emendamento Appendino 1.187 interviene sul requisito inerente alla qualifica del personale che presta servizio presso tali imprese prevedendo che almeno la metà della forza lavoro debba essere in possesso di laurea triennale, mentre a legislazione vigente si richiede il possesso della laurea magistrale da parte di almeno i due terzi del personale. L'emendamento Appendino 1.188 prevede che anche le società di persone possano qualificarsi come start-up innovative, mentre l'emendamento Ferrara 1.189 elimina il riferimento all'alto valore tecnologico dei prodotti o servizi innovativi oggetto di sviluppo, produzione e commercializzazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame, atteso che l'estensione del novero dei soggetti che possono rientrare nella categoria di start-up innovativa appare suscettibile di determinare un ampliamento della platea delle imprese che possono fruire delle relative agevolazioni;

   Pavanelli 1.190, che modifica il requisito previsto dall'articolo 25, comma 2-bis, lettera d), del decreto-legge n. 179 del 2012, ai fini della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative, dopo la conclusione del terzo anno, individuando in 5.000 euro, in luogo dei 50.000 attualmente previsti, l'ammontare della riserva patrimoniale che deve essere costituita. Al riguardo,Pag. 42 ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, atteso che l'estensione del novero dei soggetti che possono rientrare nella categoria di start-up innovativa appare suscettibile di determinare un ampliamento della platea delle imprese che possono fruire delle relative agevolazioni;

   Appendino 1.191 che prevede una ridefinizione della disciplina in materia di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, modificando l'articolo 1, commi 841 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, e prevedendo, tra l'altro una complessiva riduzione delle tariffe di base. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari, in termini di minori entrate per i comuni, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa assicurando che i predetti enti possano far fronte alla rideterminazione delle tariffe ivi prevista assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenendo conto che è previsto un limite del 25 per cento all'aumento della tariffa da parte dei comuni;

   Pandolfo 1.202, che è volta a elevare il numero dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da tre a cinque, compreso il presidente, stabilendo che da tale modifica non derivano nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, ad essa provvedendosi tramite il meccanismo vigente di finanziamento della medesima Autorità, basato su un contributo modulabile posto a carico dei soggetti vigilati commisurato al fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. Al riguardo, considerato che in relazione alla riduzione da cinque a tre dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato recata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011, oggetto di abrogazione ad opera della presente proposta emendativa, sono stati stimati effetti in termini di risparmi di spesa, per quanto quantificabili solo in occasione del primo avvicendamento dei componenti dell'organo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di assicurarne l'attuazione tramite il sistema attuale di finanziamento della medesima Autorità, eventualmente attraverso la rimodulazione dell'aliquota del contributo dovuto dai soggetti vigilati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   Benzoni 1.241, che sopprime l'articolo 1 del decreto-legge n. 131 del 2024 recante disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. Al riguardo, giudica necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari della proposta in commento con particolare riferimento agli oneri derivanti da eventuali contenziosi in sede europea, tenuto conto che la disposizione che si intende sopprimere è stata introdotta al fine di agevolare la chiusura della procedura d'infrazione n. 2020/4118, in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive;

   Del Barba 1.02, che reca disposizioni volte a regolare le procedure a evidenza pubblica per l'aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime. La proposta prevede altresì che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia istituito un fondo di compensazione per i concessionari uscenti, con una dotazione iniziale pari a 300 milioni di euro, finalizzato al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di concessioni, il cui rapporto concessorio cessa di avere effetti nell'anno 2025 e che non risultano assegnatari, ad alcun titolo, di altra analoga concessione. La proposta provvede infine alla copertura dei predetti oneri, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica rimessi a futuri provvedimenti regolamentari o amministrativi o, in caso di mancata adozione dei predetti provvedimentiPag. 43 o di insufficienza dei risparmi da essi determinati, mediante riduzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dalla proposta emendativa, che non appare in grado di garantire la contestualità tra gli oneri recati dalla proposta emendativa e la copertura finanziaria degli stessi prescritta dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, in quanto la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta emendativa è rimessa a provvedimenti di rango secondario o a provvedimenti amministrativi di futura adozione.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle proposte emendative richiamate dalla relatrice, esprime parere contrario sugli emendamenti Traversi 1.61, Traversi 1.68, Barbagallo 1.71, Ghirra 1.107, Marianna Ricciardi 1.109, Marianna Ricciardi 1.121, L'Abbate 1.1004, Caramiello 1.174, Appendino 1.187 e 1.188 e Ferrara 1.189, Pavanelli 1.190, Appendino 1.191, Pandolfo 1.202, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Benzoni 1.241 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica riconducibili agli eventuali contenziosi in sede europea, atteso che il sopracitato articolo 1 del decreto-legge n. 131 del 2024 è preordinato alla chiusura della procedura di infrazione n. 2020/4118. Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Del Barba 1.02, evidenziando l'inidoneità del meccanismo di copertura ivi previsto, che non appare in grado di assicurare la contestualità tra gli oneri recati dalla proposta emendativa e la copertura finanziaria degli stessi prescritta dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
  Esprime, infine, parere contrario per inidoneità della copertura sull'emendamento Caramiello 1.175, in quanto la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica prevista da tale emendamento reca pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2682, approvato dal Senato della Repubblica, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025, contenuti nel fascicolo n. 1;

   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'emendamento 1.175 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.61, 1.68, 1.71, 1.107, 1.109, 1.121, 1.174, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 1.202, 1.241, 1.1004, 1.01 e 1.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 1.175;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita alle proposte Pag. 44emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 dicembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.
Atto n. 323.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2025.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso, in data 3 dicembre 2025, il prescritto parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in esame.
  Segnala, pertanto, che, in considerazione di tale circostanza, la Commissione è nelle condizioni di concludere l'esame del provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della seduta del 12 novembre 2025, fa presente che le modifiche introdotte dall'articolo 4 dello schema di decreto in esame all'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014, ai sensi delle quali il finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico è a carico dei produttori solo per le apparecchiature immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Chiarisce, in particolare, che, per quanto concerne i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica, riferiti a pannelli fotovoltaici installati in impianti non incentivati e di potenza inferiore a 10 kW immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, che costituiscono una casistica estremamente ridotta per le pubbliche amministrazioni, queste ultime potranno comunque beneficiare del sistema di ritiro dei predetti rifiuti secondo il sistema «uno contro uno» di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, in base al quale i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente.
  Osserva che, per quanto riguarda, invece, i di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine professionale, riferiti a pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o pari a 10kW, l'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014 già prevedeva che i costi di dismissione fossero a carico dei detentori nel caso di pannelli immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del medesimo provvedimento, fatta salva l'ipotesi di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente da parte del produttore, nel qual caso i costi di dimissione sarebbero stati sostenuti da quest'ultimo soggetto.
  Concorda, infine, con la necessità, prospettata dal relatore, di modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, in conformità alla prassi consolidata, al fine di assicurarne la precettività.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentantePag. 45 del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE (Atto n. 323);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le modifiche introdotte dall'articolo 4 dello schema di decreto in esame all'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014, ai sensi delle quali il finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da apparecchiature di fotovoltaico è a carico dei produttori solo per le apparecchiature immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    in particolare, per quanto concerne i RAEE di origine domestica, riferiti a pannelli fotovoltaici installati in impianti non incentivati e di potenza inferiore a 10 kW immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, che costituiscono una casistica estremamente ridotta per le pubbliche amministrazioni, queste ultime potranno comunque beneficiare del sistema di ritiro dei predetti rifiuti secondo il sistema “uno contro uno” di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, in base al quale i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente;

    per quanto riguarda, invece, i RAEE di origine professionale, riferiti a pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o pari a 10kW, l'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014 già prevedeva che i costi di dismissione fossero a carico dei detentori nel caso di pannelli immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del medesimo provvedimento, fatta salva l'ipotesi di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente da parte del produttore, nel qual caso i costi di dimissione sarebbero stati sostenuti da quest'ultimo soggetto;

   rilevata la necessità di modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, in conformità alla prassi consolidata, al fine di assicurarne la precettività,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   All'articolo 7, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
Atto n. 322.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2025.

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  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della seduta del 5 novembre 2025, fa presente, in primo luogo, che l'estensione, operata dall'articolo 1 dello schema di decreto, del registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, costituito presso l'INAIL ai sensi dell'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, alle neoplasie correlate all'amianto di cui all'allegato XIII-ter dell'articolo 261 del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'articolo 17 dello schema di decreto in esame, ha natura epidemiologico-informativa e intende assicurare tracciabilità sanitaria, con l'obiettivo di rafforzare il monitoraggio delle neoplasie potenzialmente correlate all'amianto e, pertanto, l'inserimento di ulteriori patologie nel citato registro di cui all'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 non determina alcun riconoscimento automatico, ai fini assicurativi o previdenziali, del nesso causale tra l'esposizione all'amianto e le predette patologie, in quanto l'accertamento del nesso causale rimane subordinato alla verifica medico-legale e all'istruttoria condotta dall'INAIL ai sensi della vigente normativa in materia.
  Osserva, altresì, che le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 dello schema di decreto in esame, che impongono specifiche incombenze ai datori di lavoro impegnati in attività che presentano il ragionevole rischio di esposizione all'amianto per i lavoratori, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica riferiti a lavori, servizi e forniture per i quali siano già stati adottati i relativi bandi, in quanto le modifiche introdotte non hanno carattere retroattivo e, pertanto, non incidono su procedure già avviate, fermo restando che le amministrazioni interessate potranno, nell'ambito della loro autonomia, decidere di adeguare le prescrizioni dei capitolati tecnici a quanto previsto dalle predette disposizioni al fine di rafforzare la tutela della salute dei lavoratori.
  Segnala, inoltre, che le modifiche apportate dall'articolo 6 dello schema di decreto in esame all'articolo 250 del decreto legislativo n. 81 del 2008 non introducono nuovi obblighi contrattuali né nuovi adempimenti sostanziali in capo alle amministrazioni interessate, ma si limitano a rafforzare obblighi già previsti dalla normativa vigente con riferimento alla notifica preventiva, da parte del datore di lavoro, all'organo di vigilanza competente per territorio e, nei casi di bandi già pubblicati, esse troveranno applicazione qualora i lavori non siano ancora stati avviati, senza incidere sulle condizioni contrattuali già definite e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Rileva, peraltro, che le novelle apportate dall'articolo 9 del provvedimento in esame all'articolo 253 del decreto legislativo n. 81 del 2008 rispondono all'esigenza di garantire un monitoraggio più continuo e regolare dell'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto e alla loro attuazione le amministrazioni pubbliche interessate potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente dedicate alla sicurezza sul lavoro, senza necessità di nuove strutture, nuove assunzioni o nuovi sistemi centralizzati di controllo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto concerne le novelle introdotte dall'articolo 10 del provvedimento in esame all'articolo 254 del decreto legislativo n. 81 del 2008, chiarisce che queste hanno natura ordinamentale, limitandosi ad aggiornare il valore limite di esposizione alle fibre di amianto in sospensione nell'aria, e non introducono nuovi obblighi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
  Precisa, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 14 dello schema di decreto, che, modificando l'articolo 259 del decreto legislativo n. 81 del 2008, intervengono sulla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti alle opere di manutenzione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, si limitano a Pag. 47esplicitare l'inclusione, nell'ambito applicativo della disposizione da ultimo menzionata, di soggetti già operativamente coinvolti in attività a rischio e, pertanto, alla loro attuazione le amministrazioni pubbliche coinvolte potranno provvedere nell'ambito dei contratti di sorveglianza sanitaria già attivi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Osserva che l'estensione del monitoraggio epidemiologico a tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica, operata dalle disposizioni di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come sostituito dall'articolo 16 del provvedimento in esame, ha carattere ordinamentale e, pertanto, la sua attuazione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 19, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni di monitoraggio epidemiologico già svolte dalle amministrazioni competenti con riferimento alle patologie professionali riconosciute e che non comportano la necessità di istituire nuovi strumenti o strutture, essendo innestate su flussi e sistemi informativi già operativi presso l'INAIL e le regioni.
  Rappresenta, infine, che l'introduzione, ad opera dell'articolo 17, dell'allegato XLIII-ter al decreto legislativo n. 81 del 2008, che elenca le neoplasie collegate all'amianto, ha natura ordinamentale e si raccorda con quanto previsto dall'articolo 16, al fine di garantire coerenza normativa tra la classificazione medica delle patologie, la relativa registrazione epidemiologica e l'accesso alle tutele previdenziali, nonché di consentire una più chiara identificazione delle patologie professionali asbesto-correlate, senza incidere sui criteri di riconoscimento del nesso causale tra esposizione e malattie.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Atto n. 322);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'estensione, operata dall'articolo 1 dello schema di decreto, del registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, costituito presso l'INAIL ai sensi dell'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, alle neoplasie correlate all'amianto di cui all'allegato XIII-ter dell'articolo 261 del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'articolo 17 dello schema di decreto in esame, ha natura epidemiologico-informativa e intende assicurare tracciabilità sanitaria, con l'obiettivo di rafforzare il monitoraggio delle neoplasie potenzialmente correlate all'amianto;

    l'inserimento di ulteriori patologie nel citato registro di cui all'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 non determina, pertanto, alcun riconoscimento automatico, ai fini assicurativi o previdenziali, del nesso causale tra l'esposizione all'amianto e le predette patologie, in quanto l'accertamento del nesso causale rimane subordinato alla verifica medico-legale e all'istruttoria condotta dall'INAIL ai sensi della vigente normativa in materia;

    le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 dello schema di decreto in esame, che impongono specifichePag. 48 incombenze ai datori di lavoro impegnati in attività che presentano il ragionevole rischio di esposizione all'amianto per i lavoratori, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica riferiti a lavori, servizi e forniture per i quali siano già stati adottati i relativi bandi, in quanto le modifiche introdotte non hanno carattere retroattivo e, pertanto, non incidono su procedure già avviate, fermo restando che le amministrazioni interessate potranno, nell'ambito della loro autonomia, decidere di adeguare le prescrizioni dei capitolati tecnici a quanto previsto dalle predette disposizioni al fine di rafforzare la tutela della salute dei lavoratori;

    le modifiche apportate dall'articolo 6 dello schema di decreto in esame all'articolo 250 del decreto legislativo n. 81 del 2008 non introducono nuovi obblighi contrattuali né nuovi adempimenti sostanziali in capo alle amministrazioni interessate, ma si limitano a rafforzare obblighi già previsti dalla normativa vigente con riferimento alla notifica preventiva, da parte del datore di lavoro, all'organo di vigilanza competente per territorio e, nei casi di bandi già pubblicati, esse troveranno applicazione qualora i lavori non siano ancora stati avviati, senza incidere sulle condizioni contrattuali già definite e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    le novelle apportate dall'articolo 9 del provvedimento in esame all'articolo 253 del decreto legislativo n. 81 del 2008 rispondono all'esigenza di garantire un monitoraggio più continuo e regolare dell'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto e alla loro attuazione le amministrazioni pubbliche interessate potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente dedicate alla sicurezza sul lavoro, senza necessità di nuove strutture, nuove assunzioni o nuovi sistemi centralizzati di controllo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    le novelle introdotte dall'articolo 10 del provvedimento in esame all'articolo 254 del decreto legislativo n. 81 del 2008 hanno natura ordinamentale, limitandosi ad aggiornare il valore limite di esposizione alle fibre di amianto in sospensione nell'aria, e non introducono nuovi obblighi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente;

    le disposizioni di cui all'articolo 14 dello schema di decreto, che, modificando l'articolo 259 del decreto legislativo n. 81 del 2008, intervengono sulla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti alle opere di manutenzione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, si limitano a esplicitare l'inclusione, nell'ambito applicativo della disposizione da ultimo menzionata, di soggetti già operativamente coinvolti in attività a rischio e, pertanto, alla loro attuazione le amministrazioni pubbliche coinvolte potranno provvedere nell'ambito dei contratti di sorveglianza sanitaria già attivi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    l'estensione del monitoraggio epidemiologico a tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica, operata dalle disposizioni di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come sostituito dall'articolo 16 del provvedimento in esame, ha carattere ordinamentale e, pertanto, la sua attuazione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 19, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni di monitoraggio epidemiologico già svolte dalle amministrazioni competenti con riferimento alle patologie professionali riconosciute e che non comportano la necessità di istituire nuovi strumenti o strutture, essendo innestate su flussi e sistemi informativi già operativi presso l'INAIL e le regioni;

    l'introduzione, ad opera dell'articolo 17, dell'allegato XLIII-ter al decreto legislativo n. 81 del 2008, che elenca le neoplasie collegate all'amianto, ha natura Pag. 49ordinamentale e si raccorda con quanto previsto dall'articolo 16, al fine di garantire coerenza normativa tra la classificazione medica delle patologie, la relativa registrazione epidemiologica e l'accesso alle tutele previdenziali, nonché di consentire una più chiara identificazione delle patologie professionali asbesto-correlate, senza incidere sui criteri di riconoscimento del nesso causale tra esposizione e malattie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede chiarimenti alla rappresentante del Governo in merito all'estensione operata ai sensi dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame. In particolare, alla luce delle risposte fornite dalla sottosegretaria, osserva come le modifiche di cui al sopracitato articolo 1, limitandosi ad estendere l'ambito di riferimento di una sezione del già previsto registro nazionale dell'INAIL relativo ai casi di neoplasia di sospetta origine professionale e ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, non avrebbero, tuttavia, alcun effetto di sostanziale maggior tutela previdenziale per i lavoratori colpiti dalle suddette malattie professionali, ove si consideri che, come affermato dalla sottosegretaria, tale modifica sarebbe volta, esclusivamente, ad assicurare maggiore tracciabilità sanitaria.
  A tal proposito, pur evidenziando come da parte del gruppo del Partito Democratico vi sia un orientamento di sostanziale condivisione rispetto agli obiettivi del provvedimento, manifesta come i chiarimenti testé resi dalla rappresentante del Governo sembrerebbero tuttavia indicare una sostanziale assenza di effetti del provvedimento in termini di maggior tutela per i lavoratori.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce che l'inserimento di ulteriori non determina un meccanismo di riconoscimento automatico della tutela risarcitoria. Osserva, infatti, che tanto nell'ambito della disciplina vigente quanto nelle modifiche proposte con il provvedimento in esame, ai fini del riconoscimento delle tutele di carattere assicurativo o previdenziale, si rende in ogni caso necessario l'accertamento di un nesso causale tra l'esposizione all'amianto e la presenza di una delle predette patologie professionali. Precisa, quindi, che il provvedimento in esame è funzionale ad allargare il novero delle patologie che, in presenza di un tale nesso causale, possono essere ricondotte ai casi di esposizione all'amianto o ad altre sostanze nocive, introducendo il riferimento esplicito alle neoplasie correlate all'amianto, riconosciute quali malattie professionali ai sensi dell'articolo 261 del decreto legislativo n. 81 del 2008, rafforzando, così, il nesso tra diagnosi medica e tutela previdenziale.

  La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 596 del 3 dicembre 2025, a pagina 74, prima colonna, ultima riga, la parola: «3.47» è sostituita dalla seguente: «3.45».