COMITATO DEI NOVE
Mercoledì 10 dicembre 2025.
DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica.
C. 2678-A Governo.
Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.30.
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia.
1805-A, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere all'Assemblea sulla proposta di legge C. 1805-A, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, approvata dal Senato della Repubblica.
Al riguardo, ricorda che la Commissione ha già esaminato, nella seduta dello scorso 13 febbraio, il testo del provvedimento, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissioni riunite Cultura e Attività produttive nell'ambito dell'esame in sede referente, esprimendo in tale occasione un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
Rammenta altresì che, successivamente, in data 5 marzo 2025, le Commissioni riunite Cultura e Attività produttive hanno concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando una sola proposta emendativa dei relatori, volta a recepire integralmente la suddetta condizione.
In particolare, tale condizione ha previsto l'introduzione, al comma 5 dell'articolo 2, di una specifica autorizzazione di spesa, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2027, per il funzionamento della banca dati dei cammini d'Italia, istituita dal precedente comma 1.
La medesima condizione ha, inoltre, previsto l'introduzione di apposite autorizzazioni di spesa agli articoli 2, comma 7, e 7, comma 2, destinate, rispettivamente, alla costituzione della predetta banca dati, per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e alla realizzazione di campagne di promozione dei cammini da parte del Ministero del turismo, per un importo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.
La citata condizione ha, infine, disposto che alla copertura finanziaria del complessoPag. 54 delle soprarichiamate autorizzazioni di spesa si provveda ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2. Ai sensi di tali ultime disposizioni, alla copertura dei predetti oneri si provvede: quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge n. 234 del 2021; quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 1.050.000 euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero del turismo.
Per quanto concerne la prima modalità di copertura finanziaria, fa presente, in primo luogo, che, all'esito di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo 7115 risulta già accantonato per l'anno 2025, in vista dell'adozione di nuove leggi, un importo di 1 milione di euro, equivalente alla voce di copertura in commento.
Per quanto attiene agli anni 2026 e 2027, segnala che in base al disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, iscritto sul capitolo 7115 dello stato di previsione del Ministero del turismo, reca una dotazione pari a 14.225.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 13.750.000 euro per l'anno 2028.
Tanto considerato, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo circa la perdurante sussistenza delle risorse previste a copertura, senza che dal loro utilizzo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026.
Per quanto concerne la seconda modalità di copertura finanziaria, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del turismo reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle previsioni del disegno di legge di bilancio per l'anno 2026. A tale riguardo, evidenzia che la relazione illustrativa riferita a tale ultimo provvedimento indica la proposta di legge in esame tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del turismo. In proposito, non formula pertanto osservazioni.
Nel rilevare che ai fini dell'espressione del parere nella citata seduta del 13 febbraio scorso la Commissione ha già avuto modo di verificare positivamente la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, in considerazione dall'approssimarsi della conclusione dell'esercizio finanziario 2025 e dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, che dovrà essere nuovamente esaminato dal Senato della Repubblica, reputa tuttavia necessario valutare l'esigenza di differire la decorrenza degli oneri recati dagli articoli 2, comma 7, e 7, comma 2, che fanno riferimento all'anno 2025, e delle relative modalità di copertura finanziaria. In tale contesto, ritiene che dovrebbe altresì valutarsi se si renda necessario anche un aggiornamento del profilo temporale della spesa indicata dal comma 5 dell'articolo 2, che al momento prevede oneri a decorrere dall'anno 2027 relativamente al funzionamento della banca dati dei cammini d'Italia.
Sul punto, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma, in primo luogo, che appare necessario rimodulare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento e della relativa copertura finanziaria, anche al fine di tenere conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento.
Assicura, inoltre, la disponibilità, nell'ambito del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo Pag. 551, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, del provvedimento in esame, come rimodulati per tenere conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1805-A, approvata dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato:
l'esigenza di rimodulare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento e della relativa copertura finanziaria, anche al fine di tenere conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento;
la disponibilità, nell'ambito del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, del provvedimento in esame, come rimodulati per tenere conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2028
Conseguentemente:
al medesimo articolo 2, comma 7, sostituire le parole: di euro 1.000.000 per l'anno 2025 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: di euro 1.000.000 per l'anno 2026 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
all'articolo 7, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2026;
all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: pari a euro 1.000.000 annui per gli anni 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: pari a euro 1.000.000 annui per gli anni 2026 e 2027 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2028 e dopo la parola: riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
Pag. 56 Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel sottolineare di non avere obiezioni rispetto alla condizione contenuta nella proposta di parere testé formulata dal relatore, volta a rimodulare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento e della relativa copertura finanziaria al fine di tenere conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, osserva come la valutazione delle proposte normative venga effettuata utilizzando criteri non uniformi a seconda che tali proposte provengano dalla maggioranza e dal Governo o dai gruppi di opposizione.
Auspica quindi che, anche in caso di proposte provenienti dai gruppi di opposizione rispetto alle quali sussistano analoghe problematiche relative alla decorrenza degli oneri, possano prospettarsi soluzioni simili a quella proposta dal relatore con riferimento al provvedimento in esame, che permettano la rimodulazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nel segnalare che le valutazioni sui futuri provvedimenti saranno effettuate al momento del loro esame, ritiene di poter assicurare che in tali valutazioni sarà assicurato l'utilizzo di criteri omogenei.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
Al riguardo, fa presente che ritiene in primo luogo necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari dell'emendamento Ghirra 7.1, volto a sostituire, all'articolo 7, comma 2, l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025 destinata alla realizzazione di campagne di promozione dei cammini con l'introduzione di due distinti stanziamenti, di ammontare pari ciascuno a 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, finalizzati, rispettivamente, alla concessione di un contributo statale in favore degli enti territoriali per le attività di manutenzione, tutela e valorizzazione dei cammini inseriti nella banca dati di cui all'articolo 2 e alla promozione dei cammini medesimi, al fine di incentivarne la fruizione, ferma restando la modalità di copertura finanziaria già prevista dal comma 2 dell'articolo 8. Al riguardo, pur essendo gli stanziamenti introdotti dalla proposta emendativa in esame qualificati nei termini di un limite massimo di spesa, complessivamente corrispondente a quello già recato dal comma 2 dell'articolo 7, segnala che in considerazione dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, nel parere testé approvato sul testo del provvedimento si è introdotta una condizione volta a rinviare la decorrenza dei predetti oneri e della corrispondente copertura finanziaria all'anno 2026.
Reputa, altresì, necessario acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Manzi 7.2 che prevede che i Ministeri dell'istruzione e del merito e della cultura promuovano la formazione di un gruppo di lavoro finalizzato a definire programmi di conoscenza dei cammini, anche attraverso momenti dedicati di formazione lungo gli itinerari. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle proposte emendative richiamate dal relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Ghirra 7.1, tenuto conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento e dell'esigenza, accolta nel parere sul testo del provvedimento approvato dalla Commissione, di rinviare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento e della relativa copertura finanziaria all'anno 2026.
Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Manzi 7.2, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula, quindi, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1805-A, approvata dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, contenuti nel fascicolo n. 1,
esprime
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 7.1 e 7.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene non condivisibile l'espressione di un parere contrario sull'emendamento Manzi 7.2, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricorda, in proposito, che la proposta emendativa si limita a prevedere che i Ministeri dell'istruzione e del merito e della cultura promuovano la formazione di un gruppo di lavoro finalizzato a definire programmi di conoscenza dei cammini, che potrebbe senza problemi operare avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Ritiene che l'espressione di un parere contrario sull'emendamento Manzi 7.2. sia discriminatorio, tenuto conto che, in più occasioni, questa Commissione non ha ravvisato profili problematici dal punto di vista finanziario con riferimento a disposizioni contenute in proposte emendative o provvedimenti normativi, di iniziativa dei gruppi di maggioranza o del Governo, che non solo prevedevano la costituzione di gruppi di lavoro ma giungevano ad attribuire nuovi compiti ad amministrazioni pubbliche.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene che la valutazione contraria espressa della sottosegretaria Albano sull'emendamento Manzi 7.2 sia riconducibile al fatto che la richiamata proposta emendativa non esclude espressamente la corresponsione di compensi ai componenti del gruppo di lavoro. In proposito ritiene che il parere espresso dalla rappresentante del Governo non debba considerarsi in alcun modo discriminatorio, dal momento che le medesime valutazioni vengono effettuate anche in caso di proposte emendative provenienti dai gruppi di maggioranza recanti la medesima problematica.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare la collega Comaroli per la sua precisazione, fa presente che la sottosegretaria Albano ha tuttavia fatto riferimento a motivazioni differenti per l'espressione di un parere contrario sull'emendamento Manzi 7.2.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.
C. 2429 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 58 Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore Mascaretti, fa presente che il disegno di legge, nel testo approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca l'integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e la revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, nonché deleghe al Governo, rispettivamente, finalizzate alla revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e alla razionalizzazione, semplificazione e riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.
Rileva che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, che gli emendamenti approvati al Senato, che hanno modificato e integrato il medesimo testo, non sono corredati di relazione tecnica e che, al momento, non risulta trasmessa la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
Fa in primo luogo presente che l'articolo 2 delega il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie – ridenominato «Corpo delle crocerossine», per effetto di una modifica introdotta dal Senato – dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, individuando i relativi princìpi e criteri direttivi. Evidenzia che si prevede che dall'attuazione dei predetti decreti legislativi non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli schemi dei medesimi decreti, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Segnala che la relazione tecnica, come confermato nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, evidenzia la neutralità finanziaria dei principi e criteri direttivi individuati dalla norma precisando, con riguardo alle lettere g), in materia di costituzione del ruolo unico, h), in materia di procedure di arruolamento e formazione, m), concernente i procedimenti disciplinari, n), relativa alle procedure di avanzamento e q), in materia di formazione, del medesimo comma 1, che tali principi e criteri direttivi si riferiscono ad attività già svolte dalle amministrazioni interessate alle quali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In proposito, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli specifici profili di onerosità che potrebbero derivare dall'attuazione del principio e criterio direttivo in materia di revisione del trattamento economico, di cui al comma 1, lettera o), del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, posto che tale principio, ferma restando la gratuità del servizio prestato ai sensi del richiamato articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012, dovrebbe essere comunque armonizzato con quanto previsto da altre disposizioni del Codice dell'ordinamento militare che disciplinano specifiche spettanze in ragione dell'impiego, in Italia o all'estero, in tempo di pace o in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, del medesimo personale.
Ritiene altresì opportuno acquisire un chiarimento in merito all'apparente discrasia esistente tra la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2, laddove si prevede che la relazione tecnica debba dar conto anche degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dagli schemi di decreto legislativo Pag. 59trasmessi alle Camere e dei corrispondenti mezzi di copertura, e quelle di cui al comma 1 e al comma 4 del medesimo articolo 2 che, recando specifiche clausole di invarianza finanziaria relative all'esercizio della delega, escludono invece che dall'attuazione dei predetti decreti legislativi possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 2 reca una clausola di invarianza, ai sensi della quale dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale disposizione ribadisce, peraltro, quanto già stabilito incidentalmente dal precedente comma 1, che conferisce la delega al Governo all'adozione dei decreti legislativi ivi previsti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Rileva che il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
Al riguardo, per quanto attiene alla formulazione della disposizione, osserva che, in ragione dell'espressa previsione, nell'ambito dei commi 1 e 4, di clausole di invarianza di carattere generale riferite all'esercizio delle deleghe di cui all'articolo in commento, le relazioni tecniche che dovranno corredare gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle predette deleghe non dovrebbero che dare conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti legislativi, dovendosi escludere l'eventualità che esse possano riferire in ordine ai nuovi o maggiori oneri derivanti dai medesimi decreti e ai corrispondenti mezzi di copertura finanziaria. Sul punto, ritiene tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
Con riferimento all'articolo 3, introdotto dal Senato e non corredato di relazione tecnica, segnala che la disposizione, ai fini della razionalizzazione, semplificazione e riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione del Codice dell'ordinamento militare, individuando, quali princìpi e criteri direttivi, tra l'altro, la ricognizione delle disposizioni non ricomprese nel codice che regolano l'ordinamento militare, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, ai sensi del comma 1, lettera a), nonché di quelle del codice aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva e di quelle disciplinanti materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, al fine del loro inserimento nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi del comma 1, lettera c). Evidenzia che il Governo provvede, altresì, alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del citato testo unico delle disposizioni regolamentari, assicurandone il riallineamento con la normativa primaria e prevedendo, altresì, l'abrogazione delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo, rinviando la relativa disciplina all'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare. Si prevede altresì che dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli schemi dei predetti decreti, corredati di relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Con riguardo alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del citato Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, pur considerando che il medesimo Testo unico all'articolo 1126 già reca una clausola di neutralità finanziaria, riferita all'adempimento dei compiti ivi attribuiti all'AmministrazionePag. 60 della difesa, da svolgere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ritiene che dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di inserire nella disposizione in esame una più ampia clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere che dall'attuazione della disposizione stessa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione a profili non riconducibili a compiti attribuiti all'Amministrazione della difesa.
La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che la relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 è attualmente in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Si riserva, pertanto, di depositare tale relazione una volta completate le necessarie verifiche e di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi.
C. 2654, approvato, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che è ancora in corso l'istruttoria dei competenti uffici governativi al fine di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nella scorsa seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.
C. 2521 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee. Fa presente che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica a cui è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Con riferimento al testo trasmesso dal Senato, a cui la Commissione di merito non ha apportato modificazioni in sede referente, segnala che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
Evidenzia, in primo luogo, che gli articoli 4 e 5 istituiscono l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, disciplinandone l'organizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5. Osserva che la relazione tecnica riferisce che gli oneri derivanti dalle predette disposizioni derivano dalle spese per locazione della sede dell'Agenzia, pari a euro 363.000 annui a decorrere dall'anno 2026, dalla gestione del medesimo immobile, pari a euro 90.00 annui a decorrere dall'anno 2026, dall'allestimento delle postazioni di lavoro, pari a euro 190.000 per l'anno 2026 ed euro 50.000 a decorrere dall'anno 2027, e dalle spese di funzionamento, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2026, dall'infrastrutturazionePag. 61 informatica della stessa, pari a euro 2.000.000 nell'anno 2026, e dalla gestione della relativa piattaforma, pari a euro 1.100.000 a decorrere dall'anno 2026, nonché dal compenso da corrispondere al direttore generale, pari a euro 359.814 annui a decorrere dall'anno 2026, e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, pari a euro 60.000 a decorrere dall'anno 2026. Con riguardo al compenso del direttore generale, rileva che dovrebbero essere forniti i dati sottostanti alla determinazione del relativo importo e chiarita la ragione della mancata imputazione nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, diversamente da quanto previsto in relazione alle assunzioni di cui all'articolo 8, dei presumibili effetti riflessi, costituiti dalle maggiori entrate tributarie e contributive, generalmente associati a misure di spesa per retribuzioni a carico della finanza pubblica. Con riferimento, inoltre, all'eventuale individuazione del medesimo direttore generale tra soggetti in servizio presso amministrazioni pubbliche mediante collocamento fuori ruolo e alla previsione che, fino alla cessazione della relativa mobilità, rileva che l'amministrazione di provenienza potrà ricoprire il posto temporaneamente vacante utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie, andrebbe, comunque, confermato che la medesima amministrazione, al riguardo, provvederà nell'ambito e nei limiti del pertinente vigente budget assunzionale.
Non formula invece osservazioni in merito alle altre disposizioni onerose derivanti dalle norme alla luce dei dati, dei parametri e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta al Senato, che consentono di confermarne e verificarne la relativa quantificazione. Quanto alla possibilità di attivare forme di collaborazione interistituzionale e di avvalimento con altre amministrazioni pubbliche, prende atto di quanto assicurato dalla relazione tecnica, ovvero che queste verranno regolate, eventualmente, anche tramite appositi atti non onerosi, con conseguente neutralità finanziaria, potendo ciascun ente fornire il proprio supporto in ragione delle proprie competenze istituzionali e nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito all'individuazione di sedi secondarie per l'Agenzia, non formula osservazioni considerata la natura facoltativa di tale eventualità prevista dalla norma e confermata nel corso dell'esame al Senato, in cui è stato anche precisato che, proprio in ragione di tale facoltatività, la stessa potrà realizzarsi all'esito di una scelta discrezionale da assumere dall'Agenzia soltanto nei limiti delle risorse a disposizione della stessa.
In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 6, evidenzia che le norme in esame assegnano all'Agenzia per la sicurezza e le attività subacquee funzioni di coordinamento, ai sensi delle lettere a) e b), autorizzatorie, ai sensi della lettera c), di segnalazione, ai sensi della lettera d), regolatorie, ai sensi delle lettere e), g), s), u) e v), nonché di promozione, anche in collaborazione con altri enti, di attività di studio, ricerca, formazione, comunicazione e sviluppo di conoscenze e competenze nella materia subacquea, ai sensi delle lettere f) e da h) a q).
In relazione all'articolo 8, rileva preliminarmente che la norma in esame disciplina l'autonomia organizzativa dell'Agenzia nella definizione delle regole per il personale e individua la dotazione organica del medesimo ente pubblico. In particolare, fa presente che viene, tra l'altro: prevista l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di uno specifico regolamento che rechi la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia; individuato il contenuto del summenzionato regolamento del personale; stabilita la dotazione organica dell'Agenzia nella misura complessiva di trentanove unità, di cui due di livello dirigenziale generale, sei di livello dirigenziale non generale e trentuno unità di personale non dirigenziale di cui ventidue di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e nove di categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale.
Al riguardo, con riferimento alla quantificazione degli oneri relativi all'assunzionePag. 62 del contingente previsto per l'Agenzia, riferiti agli oneri stipendiali e alle spese per le prestazioni straordinarie e i buoni pasto, risultanti dalla relazione tecnica, non formula osservazioni, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento circa il differente onere previsto per la retribuzione accessoria tra il personale in prestito e quello di ruolo. Ciò stante, ritiene comunque necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali oneri relativi alle procedure concorsuali, che non sono stati considerati dalla relazione tecnica sebbene tali procedure sembrerebbero necessarie ai fini dell'attuazione delle norme in esame.
Per quanto concerne l'articolo 16, rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono che per il comando, la conduzione o, comunque, il controllo di mezzi subacquei non militari è obbligatorio il possesso di una speciale qualificazione professionale, demandando a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei programmi di qualificazione professionale e delle relative procedure di verifica dei requisiti e introducendo, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria per chi assume o ritiene il comando, la condotta o il controllo di mezzi subacquei in assenza della predetta qualificazione professionale. Con riferimento ai programmi di qualificazione professionale per il comando e la conduzione dei mezzi subacquei, evidenzia che il Governo, in una nota contenente gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore durante l'esame presso la 5ª Commissione del Senato, ha dichiarato che detti programmi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, affermando che gli eventuali costi derivanti dal conseguimento dei relativi titoli sono integralmente a carico dei soggetti interessati. Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, chiede che si valuti l'opportunità di stabilire espressamente nella disposizione in commento che gli eventuali oneri derivanti dallo svolgimento dei programmi di qualificazione sono posti a carico dei soggetti che devono conseguire il titolo. Riguardo all'introduzione della nuova sanzione amministrativa, invece, non formula osservazioni, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, nella quale viene evidenziato che, per quanto attiene al profilo della verifica amministrativa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le relative attività di controllo svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto.
Con riferimento all'articolo 17, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, prevedono che l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee possa collaborare, tra l'altro, con enti pubblici di ricerca per adottare linee guida finalizzate allo sviluppo di tecnologie subacquee e soluzioni tecniche avanzate, sulla base di convenzioni non onerose. Sottolinea che viene, inoltre, previsto che l'Agenzia possa acquisire, relativamente alle predette linee guida, pareri di imprese subacquee e iperbariche a titolo non oneroso, nonché il parere tecnico dei gestori di infrastrutture subacquee. Rileva che viene, altresì, conferita all'Agenzia la facoltà di individuare e sviluppare tecnologie e soluzioni tecniche avanzate per il perseguimento di specifici obiettivi. Sottolinea che in riferimento alla disposizione, introdotta al Senato, che prevede la possibilità per l'Agenzia di coinvolgere i gestori di infrastrutture subacquee per l'acquisizione di un parere tecnico ai fini dell'adozione delle citate linee guida, il Governo, in una nota depositata presso la 5ª Commissione del Senato, ha evidenziato che, limitandosi a prevedere la facoltà di acquisire un parere facoltativo e non vincolante nell'ambito di un procedimento di competenza dell'Agenzia, la disposizione in commento non è idonea a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di specificare espressamente nella norma, come nel caso dei pareri acquisiti dalle imprese subacquee e iperbariche, che l'eventuale acquisizione del parere tecnico dei suddetti Pag. 63gestori avvenga a titolo non oneroso. Non ha invece osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni, considerata la natura facoltativa, come evidenziato dalla relazione tecnica, delle attività ivi previste.
In relazione agli articoli da 18 a 22, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono i princìpi fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici che si applicano agli operatori e alle imprese del settore. In tale ambito, prevede l'obbligo di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali per i soggetti abilitati ad effettuare attività in tale ambito; con riferimento al summenzionato registro, le norme individuano le qualifiche professionali soggette all'iscrizione e i requisiti di accesso. Rileva che viene inoltre rinominato il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto, in registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali estendendo la portata dei soggetti coinvolti. Sottolinea che è, infine, disciplinata la possibilità di svolgere l'attività in materia di lavori subacquei e iperbarici da parte dei soggetti abilitati all'estero e la loro eventuale iscrizione al registro; l'Agenzia viene individuata come autorità competente in tale ambito. Con riferimento al nuovo registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, fa presente che la relazione tecnica evidenzia che la tenuta dello stesso possa essere svolta in via digitale, mediante la piattaforma informatica di cui l'Agenzia dovrà dotarsi. Al riguardo, posto che le norme rinominano e non sostituiscono il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto, ampliandone però la portata, ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di informazione atti ad assicurare che il funzionamento del nuovo sistema di abilitazione per lo svolgimento di attività subacquee e iperbariche, possa essere garantito senza nuovi o maggiori oneri sia da parte dell'Agenzia sia da parte delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte. Non ha osservazioni da formulare, invece, in merito alla verifica dei requisiti per l'iscrizione al registro da parte dell'Agenzia poiché tale attività rientra tra i compiti istituzionali della medesima che, pertanto, vi provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dal presente provvedimento. Non formulano, infine, osservazioni sulle restanti disposizioni poiché, come riferito dalla relazione tecnica, presentano profili ordinamentali.
Per quanto concerne l'articolo 33, evidenzia preliminarmente che la norma prevede che l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee si avvalga – per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla nomina del direttore generale della stessa – di personale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche messo a disposizione sulla base di intese, nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva di 39 unità, di cui 2 dirigenti generali, 6 dirigenti non generali, 22 qualifiche di categoria A e 9 di categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, come definita dall'articolo 8, comma 3. Rileva che tale personale è collocato fuori ruolo, o in altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, e fino alla cessazione del collocamento fuori ruolo, l'amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. Sottolinea che i relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e, ai fini del trattamento retributivo, si applicano le disposizioni del regolamento alla cui adozione è demandata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, la definizione della disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia. Sottolinea che in base a quanto desumibile dalla disposizione, viene altresì previsto che il personale in prestito potrà essere inquadrato, senza effetti retroattivi, nel ruolo del personale dell'Agenzia, mediante apposite selezioni, con modalità e procedure definite con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Con riguardo agli oneri di personale derivanti dalla disposizione, che vengono dalla relazione tecnica indicati in euro 4.503.635 per ciascun anno del periodo 2026-2027, non formula osservazioni considerati i dati e gli elementi riportati dalla stessa, che consentono di verificare e confermarePag. 64 la quantificazione sulla base di presupposti che sembrano possedere carattere prudenziale.
Con riferimento al collocamento fuori ruolo del personale in prestito e alla previsione che fino all'eventuale cessazione della relativa mobilità, l'amministrazione di provenienza potrà ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie, ritiene che andrebbe, comunque, confermato che al riguardo si provvederà nell'ambito e nei limiti dei rispettivi vigenti budget assunzionali. Ritiene che il chiarimento sia opportuno, anche considerato che dal tenore della disposizione e sulla base di quanto desumibile dalla relazione tecnica, il personale in prestito potrebbe transitare nel ruolo dell'Agenzia mediante procedure di selezione previste dalla norma. A tale ultimo riguardo, premesso che andrebbero forniti ulteriori elementi che consentano di delineare i profili di onerosità di tali procedure selettive e di evidenziare con quali risorse si provvederà alle stesse, osserva che, come sopra accennato, la definizione delle modalità del transito in parola vengono rimesse ad un provvedimento dell'Agenzia da adottarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Posto che la richiamata disposizione, in realtà, disciplina l'adozione – con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – del regolamento – al quale è demandata l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, nonché della sua disciplina operativa transitoria –, ai fini dell'applicazione della norma, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di modificarne il testo in modo da rinviare la definizione delle suddette procedure selettive al regolamento in riferimento e non ad un provvedimento dell'Agenzia.
Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, fa presente che il comma 1 dell'articolo 34 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 4 a 8 e 10, pari a 8.671.449 euro per l'anno 2026, di cui fino ad un massimo di 2 milioni di euro per oneri in conto capitale per l'informatica, a 6.531.449 euro per l'anno 2027 e a 6.458.508 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rileva anzitutto che il predetto Fondo, iscritto nel capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta – in base al vigente bilancio triennale dello Stato relativo al triennio 2025-2027 – una dotazione iniziale pari a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027.
Rappresenta altresì che, alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S.1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, il medesimo Fondo reca una dotazione iniziale pari a 203.090.865 euro per l'anno 2026, a 317.034.737 euro per l'anno 2027 e a 201.702.415 per l'anno 2028. Tanto premesso, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma in merito all'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal citato disegno di legge S. 1689, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che la prevista riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo per le predette annualità.
La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, già trasmessa alla Commissione (vedi allegato). Si riserva, quindi, di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.45.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2025, denominato «Prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina militare».
Atto n. 348.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 1° dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 25/2025, relativo alla prosecuzione dello sviluppo ed acquisizione di sistemi anti-droni (C-APR) completamente integrati su Unità navali della Marina militare, direttamente riconducibile al decreto interministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024, di cui rappresenta integrazione.
Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Evidenzia che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa, allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante, segnala che il predetto schema ha ad oggetto la seconda fase del programma autorizzato dal sopracitato decreto interministeriale di approvazione del programma SMD n. 05/2024, concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale con presumibile inizio nell'anno 2025 e conclusione stimata nell'anno 2033, e che la finalità operativa complessiva del programma risulta immutata rispetto alle indicazioni contenute nel decreto interministeriale di approvazione del programma SMD n. 05/2024.
In particolare, precisa che la seconda fase del programma, oggetto del provvedimento in esame, è finalizzata alla acquisizione dei sistemi con cui dotare le unità navali di prima linea.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che, sulla base di quanto indicato nella citata scheda tecnica, l'onere complessivo del programma è stimato in 194 milioni di euro, alle condizioni economiche del 2024, valore corrispondente a quello indicato nella scheda tecnica allegata al citato decreto di approvazione del programma n. SMD 05/2024.
In particolare, rileva che la scheda tecnica allegata al provvedimento in esame segnala che la prima fase del citato programma, del valore di 80 milioni di euro, è stata autorizzata con il citato decreto n. SMD 05/2024, mentre la seconda fase del programma, oggetto del provvedimento in esame, reca oneri finanziari per 100 milioni di euro.
Evidenzia che la scheda tecnica specifica, inoltre, che il completamento del programma, del restante valore previsionale di 14 milioni di euro, sarà finalizzato a ultimare le acquisizioni dei sistemi e sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del previsto criterio dell'autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa.Pag. 66
In proposito, segnala altresì che le premesse allo schema di decreto in esame chiariscono che quest'ultimo è circoscritto alla seconda fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
Per quanto attiene alla fase del programma oggetto del presente provvedimento, segnala che la scheda tecnica specifica che la seconda fase del programma – che, come in precedenza evidenziato, determina oneri complessivamente pari a 100 milioni di euro – è finanziata a valere sul capitolo 7220, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della difesa.
In particolare, il cronoprogramma previsionale dei pagamenti prevede oneri pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 10 milioni di euro per l'anno 2028, a 12 milioni di euro per l'anno 2029, a 11 milioni di euro per l'anno 2030, a 24 milioni di euro per l'anno 2031, a 11 milioni di euro per l'anno 2032 e a 22 milioni di euro per l'anno 2033.
Al riguardo, alla luce del fatto che nelle premesse dello schema di decreto in esame e nell'allegata scheda tecnica si indica che la seconda fase del programma, oggetto del presente provvedimento, sarà avviata nell'anno 2025 e che, tuttavia, il cronoprogramma riportato nella scheda tecnica prevede oneri solo a decorrere dall'anno 2026, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma in ordine al fatto che il suddetto richiamo all'annualità in corso debba intendersi riferito all'avvio di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa alla seconda fase del programma senza la necessità di effettuare pagamenti nel medesimo anno. In considerazione dei tempi necessari all'adozione definitiva del provvedimento segnala che potrebbe, in ogni caso, valutarsi l'opportunità di aggiornare la scheda tecnica allegata allo schema in esame e il cronoprogramma dei pagamenti in essa contenuto al fine di indicare l'anno 2026 come anno di inizio della seconda fase del programma pluriennale oggetto di approvazione.
Rileva che la scheda tecnica precisa, inoltre, che l'amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari in termini di costo complessivo, specificando tuttavia che, ove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo rendesse necessario il superamento del limite di spesa precedentemente richiamato, si darà corso a un decreto integrativo, che seguirà il medesimo iter del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza finanziaria.
Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica sottesa.
Segnala che la scheda tecnica evidenzia, inoltre, che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario tra quelli indicati nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Si aggiunge, inoltre, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione dei processi di phase-in e completamento della capacità in parola.
A tale riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.Pag. 67
Per quanto attiene alle risorse utilizzate, fa presente che il piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2025-2027, pari a 99.760.131 euro per l'anno 2026 e a 135.857.823 euro per l'anno 2027. Si segnala, altresì, che, secondo quanto risulta dalla legge di assestamento per l'anno 2025, le previsioni assestate a legislazione vigente, riferite al medesimo piano gestionale, sono pari a 1.199.760.131 euro per l'anno 2026 e a 1.202.912.710 euro per l'anno 2027. Si rileva, inoltre, che, in base al disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, il piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa reca una dotazione pari a 1.435.978.927 euro per l'anno 2026, a 1.396.912.710 euro per l'anno 2027 e a 1.466.212.710 euro per l'anno 2028.
Tutto ciò considerato, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della seconda fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della seconda fase del programma, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2026-2028, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
Conferma che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Segnala che l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame, dell'avvio del programma nel corso dell'anno 2025, è coerente con l'assenza di poste finanziarie riferite al medesimo esercizio nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti contenuto nella scheda tecnica allegata al medesimo schema, in quanto la medesima indicazione deve intendersi riferita allo svolgimento di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nell'anno 2025.
Rappresenta, infine, che le misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere previste ai fini dell'accelerazione del completamento del programma saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2025, denominato “Prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina militare” (Atto n. 348);
premesso che:
il programma del quale si prevede l'approvazione ha ad oggetto la seconda Pag. 68fase del programma avviato ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 5 dicembre 2024, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024;
la prima fase del programma, per la quale è stato previsto l'avvio nell'anno 2024 e la conclusione nell'anno 2028 è già stata finanziata ai sensi del predetto decreto interministeriale del 5 dicembre 2024, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024, per un ammontare pari a complessivi 80 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame quantifica gli oneri complessivi derivanti dal predetto programma pluriennale, avviato nell'anno 2024 e destinato a concludersi nell'anno 2035, in misura pari a 194 milioni di euro alle condizioni economiche dell'anno 2024;
lo schema di decreto in esame si riferisce, in particolare, alla seconda fase del citato programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2033 e viene quantificato un costo complessivo di 100 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 14 milioni di euro e sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura finanziaria limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della seconda fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla seconda fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame, dell'avvio del programma nel corso dell'anno 2025, è coerente con l'assenza di poste finanziarie riferite al medesimo esercizio nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti contenuto nella scheda tecnica allegata al medesimo schema, in quanto la medesima indicazione deve intendersi riferita allo svolgimento di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nell'anno 2025;
Pag. 69le misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere previste ai fini dell'accelerazione del completamento del programma saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica;
segnalata l'opportunità, alla luce dei tempi necessari all'adozione definitiva del provvedimento, di aggiornare la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame e il cronoprogramma dei pagamenti in essa contenuto al fine di indicare l'anno 2026 come anno di inizio della seconda fase del programma pluriennale oggetto di approvazione,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
in considerazione dei tempi necessari all'adozione definitiva del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di aggiornare la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame e il cronoprogramma dei pagamenti in essa contenuto al fine di indicare l'anno 2026 come anno di inizio della seconda fase del programma pluriennale oggetto di approvazione».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia come l'obiettivo dichiarato dall'Esecutivo in ordine allo schema di decreto ministeriale in esame sia quello di dotare le unità navali della Marina militare di sistemi anti-droni (C-APR) di ultima generazione, con un costo totale, relativo al programma nel suo complesso, di circa 200 milioni di euro. In proposito, richiamando quanto già osservato con riferimento ad analoghi programmi pluriennali di armamento, sottolinea come si renda necessario chiarire la provenienza della tecnologia utilizzata per la produzione dei mezzi oggetto di acquisizione e se, in particolare, tale tecnologia sia di provenienza europea o extraeuropea.
Nel preannunciare, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sullo schema di decreto in esame, evidenzia come il Parlamento sia da mesi impegnato ad esprimere pareri su schemi di decreti di approvazione di programmi pluriennali di armamento che prevedono un ingente impegno di risorse per il settore della difesa. In proposito, segnala, peraltro, come la politica adottata dal Governo in tal senso non abbia, a suo avviso, alcun effetto deterrente, in quanto l'Europa si è di fatto trovata al centro di una nuova «guerra fredda» tra Stati Uniti e Russia in cui l'Italia riveste un ruolo del tutto subalterno rispetto alle predette potenze.
Si dichiara, infine, fortemente preoccupato per l'andamento della spesa militare degli ultimi anni che, nel 2025, ha raggiunto il valore di 32 miliardi di euro, registrando un incremento del 63 per cento rispetto all'anno 2017.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede un chiarimento in ordine alla proposta di deliberazione poc'anzi formulata dal relatore. In particolare, chiede se la medesima proposta rilevi effettivamente un'esigenza di aggiornare la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame e il cronoprogramma dei pagamenti in essa contenuto al fine di indicare l'anno 2026 come anno di inizio della seconda fase del programma pluriennale oggetto di approvazione.
Ritiene che, in tal caso, sarebbe più giusto prevedere un puntuale piuttosto che un mero invito al Governo a valutare l'opportunità di prevedere il predetto aggiornamento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, segnala che il rilievo è stato espresso nei predetti termini dal momento che la Commissione, al momento, non è nelle possibilità di conoscere se il Governo possa effettivamente svolgere le attività previste entro il 2025.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede se sia verosimile immaginare che le attività Pag. 70possano effettivamente svolgersi nell'anno 2025, considerando anche i tempi necessari all'adozione definitiva del provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente che la proposta di deliberazione contiene, appunto, un invito al Governo a effettuare una valutazione in ordine alla possibilità di realizzare attività propedeutiche all'attuazione del programma già nell'anno in corso 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO evidenzia che nell'anno 2025 non sono comunque previste spese e che l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame, dell'avvio del programma nel corso dell'anno 2025 deve intendersi riferita esclusivamente allo svolgimento di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2025, denominato «Supporto tecnico logistico e Mid Life Upgrade delle unità navali di tipo fregate FREMM».
Atto n. 349.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 1° dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 26/2025, relativo supporto tecnico logistico e Mid Life Upgrade delle unità navali di tipo fregate FREMM.
Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Evidenzia che la scheda tecnica e la scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa e allegate al presente schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante, segnalano che il programma in esame è volto all'acquisizione di un supporto tecnico-logistico, secondo il modello Through life sustainment management (TLSM), nonché all'ammodernamento tecnologico evolutivo per le unità navali classificate come fregate FREMM.
Segnala che, nello specifico, il citato programma consiste nel mantenimento delle condizioni operative nei cicli di disponibilità operativa e durante i periodi di ricondizionamento in Italia e all'estero, nonché nel ripianamento delle scorte di parti di ricambio con adeguamento del supporto ai nuovi scenari e minacce emergenti, nel supporto ingegneristico da parte delle design authority, nello sviluppo del programma Mid life upgrade, volto all'ammodernamento tecnologico evolutivo delle unità in servizio, tramite l'aggiornamento di configurazione e la risoluzione delle obsolescenze, capitalizzando gli upgrade e l'implementazione di tecnologie emergenti nei programmi di rinnovamento dello strumento e, infine, nell'ammodernamento delle strutture funzionali al supporto logistico delle unità, quali bacini, banchine, magazzini e officine.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva, preliminarmente, che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025, con conclusione stimata nell'anno 2039, comporta un costo complessivo stimato in 2.440,38 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2025, interamente finanziato dal provvedimento in esame.Pag. 71
Segnala che alla copertura finanziaria del citato programma, che, come evidenziato, ammonta complessivamente a 2.440,38 milioni di euro, si provvede a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della difesa, attingendo alle risorse iscritte, rispettivamente, sui piani gestionali n. 4, n. 9, n. 11 e n. 14 del capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, nonché sul piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Fa presente che, nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri imputati al piano gestionale n. 4 del capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono pari a 19,26 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, mentre quelli imputati al piano gestionale n. 9 del medesimo capitolo 7485 sono pari a 7,87 milioni di euro per l'anno 2026.
Gli oneri riferiti al piano gestionale n. 11 del predetto capitolo 7485 sono invece pari a 125,85 milioni di euro per l'anno 2026, 57,39 milioni di euro per l'anno 2027, 108 milioni di euro per l'anno 2028 e 79,03 milioni di euro per l'anno 2029, mentre quelli imputati al piano gestionale n. 14 del citato capitolo 7485 sono pari a 75 milioni di euro per l'anno 2025, a 96 milioni di euro per l'anno 2026, a 169,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 118,88 milioni di euro per l'anno 2028 e a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2039.
Infine, segnala che sono imputati al piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa oneri pari a 4 milioni di euro per l'anno 2029, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, a 20 milioni di euro per l'anno 2032, a 30 milioni di euro per l'anno 2033, a 40 milioni di euro per l'anno 2034, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2035 e 2036 e a 26 milioni di euro per l'anno 2037.
Tanto premesso, evidenzia che il capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy reca una dotazione iniziale, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, pari a 1.038.660.000 euro per l'anno 2025, a 1.144.515.336 euro per l'anno 2026 e a 1.182.953.400 per l'anno 2027 e che il piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa reca una dotazione iniziale, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, pari a 82.353.299 euro per l'anno 2025, a 99.760.131 euro per l'anno 2026 e a 135.857.823 euro per l'anno 2027.
Segnala, altresì, che, secondo quanto risulta dalla legge di assestamento per l'anno 2025, le previsioni assestate a legislazione vigente, riferite al citato capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono state incrementate, per l'anno 2025, a 1.046.368.000 euro, mentre, con riferimento al piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, le previsioni assestate a legislazione vigente sono pari a 983.553.299 euro per l'anno 2025, a 1.199.760.131 euro per l'anno 2026 e a 1.202.912.710 euro per l'anno 2027.
Rappresenta, infine, che, da un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che, in relazione all'anno in corso, il predetto piano gestionale n. 14 del capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, del quale si prevede l'utilizzo nel corso dell'anno 2025, reca una disponibilità di competenza pari a 325 milioni di euro.
Rileva, inoltre, che, secondo quanto previsto dal disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, il capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy reca una dotazione pari a 1.144.515.336 euro per l'anno 2026, a 1.182.953.400 euro per l'anno 2027 e a 989.358.400 euro per l'anno 2028, mentre il piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa reca una dotazione pari a 1.435.978.927 euro per l'anno 2026, a Pag. 721.396.912.710 euro per l'anno 2027 e a 1.466.212710 euro per l'anno 2028.
Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, segnala che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.
Per quanto attiene alla scansione temporale dei pagamenti, segnala che nel cronoprogramma riportato nella scheda tecnica allegata allo schema in esame si prevedono pagamenti per 75 milioni di euro per l'anno 2025. Al riguardo, rileva che, in presenza di oneri riferiti ad esercizi finanziari prossimi alla conclusione, negli schemi di decreto esaminati in prossimità della conclusione dell'esercizio finanziario si è precisato che le disponibilità eventualmente non impegnate contabilmente saranno rese disponibili al programma attraverso la conservazione all'esercizio successivo come residui di stanziamento, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ferma restando l'opportunità di un'analoga precisazione anche nell'ambito della scheda tecnica allegata al presente schema di decreto, in considerazione dei tempi necessari all'adozione definitiva del provvedimento potrebbe, in ogni caso, valutarsi l'esigenza di aggiornare le premesse dello schema di decreto, la scheda tecnica ad esso allegata e il cronoprogramma dei pagamenti in essa contenuto al fine di indicare l'anno 2026 come anno di avvio del programma pluriennale e dei relativi pagamenti.
Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Aggiunge, inoltre, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma oggetto dello schema di decreto in esame e che, laddove in corso d'opera, approfondimenti tecnici dovessero definire la necessità di un superamento del limite di spesa previsto, si darà corso ad un decreto integrativo, di iter paritetico, al fine di garantire la visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.
A tale ultimo riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa.
Tanto considerato, al fine di verificare la congruità degli stanziamenti utilizzati rispetto alle spese oggetto di copertura, segnala in primo luogo l'esigenza di acquisire dal Governo indicazioni in ordine alle risorse iscritte sui citati piani gestionali n. 4, 9, 11 e 14 del capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Reputa inoltre necessario che il Governo, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2026-2028, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per l'intero orizzonte temporale del programma, nonché assicuri che il medesimo utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, tenendo conto anche dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere su talune delle medesime risorse.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il Pag. 73seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
Atto n. 347.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 13, della legge n. 118 del 2022, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, apporta modifiche al regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, fa presente che il provvedimento, che è corredato di relazione tecnica, è composto di due articoli e reca, all'articolo 2, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.
Nel rinviare, per maggiore completezza, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni dello schema di decreto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.
Propone, quindi, di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di deliberazione.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.
Atto n. 345.
(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. Fa presente che il provvedimento dà attuazione alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2024, di cui alla legge n. 91 del 2025, il cui allegato A, al punto 8), ricomprende la direttiva in questione, per la quale non sono previsti criteri di delega ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, fa presente che lo schema di decreto legislativo, che è composto di tre articoli, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni dello schema di decreto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.
Propone quindi di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di deliberazione.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652.
Atto n. 324.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2025.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che lo schema di decreto in esame non risulta tuttora corredato della prevista intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
Ricorda, altresì, che il Presidente della Camera, in sede di assegnazione del provvedimento, ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Nel segnalare che la Commissione non potrà pertanto esprimersi in questa seduta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
Atto n. 344.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2025.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte, che lo schema di decreto non risulta tuttora corredato del previsto parere della Conferenza unificata.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Nel segnalare che la Commissione non potrà pertanto esprimersi in questa seduta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 10 dicembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.