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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2025
599.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 121

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.55.

Pag. 122

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
C. 2336 Nazario Pagano e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, riferisce, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali, sulla proposta di legge C. 2336 Nazario Pagano e abbinate (C. 308 Francesco Silvestri, C. 983 De Monte, C. 1700 Zanella, C. 1894 Gruppioni, C. 2283 Ciani), recante disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, adottata come testo base nella seduta del 24 giugno 2025 e successivamente modificata in sede referente.
  Ricorda che il testo in esame si compone di 12 articoli.
  Evidenzia, in particolare, che l'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del provvedimento, volto a disciplinare l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi nell'osservanza della normativa vigente. Gli articoli 2 e 3 individuano, quindi, le definizioni rilevanti ai fini della proposta di legge in esame e il relativo ambito di applicazione.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il CNEL, del Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi che sostituisce ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciascun rappresentante di interessi aggiorna in apposita sezione di tale Registro l'elenco degli incontri svolti, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato (articolo 5). Si prevede, inoltre, che i decisori pubblici hanno diritto di presentare al Comitato di sorveglianza di cui al successivo articolo 8 un'istanza di opposizione all'inserimento delle informazioni che ritengono integralmente o parzialmente non veritiere (articolo 6).
  Gli articoli 7 e 8 prevedono, rispettivamente, l'adozione di un codice deontologico – che il rappresentante di interessi assume l'impegno di rispettare all'atto di iscrizione nel richiamato Registro – e l'istituzione di un Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.
  Sono stabiliti, infine, i diritti e gli obblighi degli iscritti nel Registro (articoli 9 e 10), nonché la disciplina delle sanzioni applicabili al rappresentante di interessi che violi le disposizioni del provvedimento in esame (articolo 11).
  Segnala, quindi, che le disposizioni di interesse della Commissione Finanze sono recate nelle proposte di legge abbinate C. 1700 Zanella e C. 1894 Gruppioni, che prevedono che il Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi sia istituito presso l'AGCM (articolo 4 dell'A.C. 1700 e articolo 4 dell'A.C. 1894), con l'acquisizione da parte di quest'ultima di nuove competenze, cui far fronte tramite un ampliamento della sua pianta organica. Alla copertura dei relativi oneri l'articolo 12 dell'A.C. 1700 e l'articolo 11 dell'A.C. 1894 provvedono mediante un aumento del contributo attualmente gravante sul fatturato delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro (di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
  In considerazione del fatto che le menzionate disposizioni non sono contenute nel testo sul quale oggi viene richiesto il parere di questa Commissione, formula quindi una proposta di nulla osta (vedi allegato 1).

  Enrica ALIFANO (M5S) preannuncia l'astensione del proprio gruppo parlamentare.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).

Pag. 123

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2396 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente e relatore, evidenzia anzitutto che il disegno di legge è composto da 27 articoli e reca norme per regolare i rapporti tra lo Stato italiano e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, sulla base dell'intesa allegata al disegno di legge stipulata il 21 febbraio 2025 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal vescovo e legale rappresentante della Diocesi.
  In sintesi, l'articolo 1 stabilisce che la legge di approvazione dell'intesa regola i rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia.
  L'articolo 2 riconosce la libertà religiosa e l'autonomia della Diocesi, nonché la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto medesimo e nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti spirituali e disciplinari.
  Nell'articolo 3 si riconosce il libero esercizio del ministero pastorale dei ministri di culto liberamente nominati dalla Diocesi.
  L'articolo 4 assicura il diritto all'assistenza spirituale ai militari.
  Gli articoli 5 e 6 prevedono analoghe garanzie di assistenza spirituale ai ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, e ai detenuti negli istituti penitenziari.
  Gli articoli 7 e 8 riguardano la materia dell'istruzione, attribuendo alla Diocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
  L'articolo 9 ha per oggetto il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi, in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile.
  L'articolo 10 è relativo all'astensione dalle attività lavorative in alcune festività religiose, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. Gli edifici di culto sono oggetto delle tutele previste dall'articolo 11, che dispone non possano essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con la Diocesi, né siano accessibili – salvo i casi di urgente necessità – dalla forza pubblica senza previo avviso e senza accordo con la Diocesi.
  Segnala che, per quanto di competenza della Commissione Finanze, la norma stabilisce che agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
  L'articolo 12 prevede che nei cimiteri siano presenti, ove possibile e su richiesta della Diocesi, aree riservate ai fedeli ortodossi ai sensi della vigente normativa.
  L'articolo 13 sancisce un comune impegno, della Repubblica italiana e della Diocesi, alla tutela e valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Diocesi.
  Ai sensi dell'articolo 14, il riconoscimento degli enti come persone giuridiche agli effetti civili avviene con decreto del Ministro dell'interno.
  L'articolo 15 chiarisce che tali enti possono svolgere, secondo le leggi vigenti, oltre alle attività religiose, anche quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
  Sempre con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, evidenzia che, agli effetti tributari, gli enti della Diocesi civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione, secondo quanto disposto dall'articolo 16.
  Ai sensi dell'articolo 17, la gestione dell'amministrazione degli enti della Diocesi civilmente riconosciuti si svolge sotto il Pag. 124controllo della stessa Diocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
  L'articolo 18 stabilisce che gli enti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
  Inoltre, l'articolo 19 precisa che anche i mutamenti della Diocesi o dei suoi enti, riguardanti il fine, la destinazione del patrimonio o il modo di esistenza, devono essere riconosciuti con decreto del Ministro dell'interno, che può revocare il riconoscimento in caso di mutamento che faccia perdere all'ente della Diocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento.
  Evidenzia poi che sono di competenza della Commissione Finanze anche gli articoli da 20 a 23, che recano i profili fiscali. In particolare, l'articolo 20 estende la deducibilità fiscale dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali in denaro (fino all'importo di 1.032,91 euro) effettuate in favore della Diocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
  L'articolo 21 consente alla Diocesi di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF – a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge – da destinare, oltre che ai fini di cui all'articolo 20, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto, per scopi religiosi, filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri. A tal fine, la Diocesi è tenuta a trasmettere annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme nonché delle erogazioni liberali, con l'indicazione puntuale di alcune voci di utilizzo (quali il numero di ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione l'ammontare complessivo destinato al sostentamento dei ministri di culto e gli interventi operati per altre finalità).
  L'articolo 22 equipara, ai soli fini fiscali, gli assegni ai ministri di culto al reddito da lavoro dipendente.
  L'articolo 23 reca disposizioni per la verifica dell'attuazione degli articoli 20 e 21, consentendo a una delle parti di richiedere la costituzione di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Diocesi, al fine di predisporre eventuali modifiche.
  Gli articoli da 24 a 26 contengono le disposizioni finali.
  Infine, l'articolo 27 reca le disposizioni finanziarie, tra l'altro prevedendo che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'intesa, stimati in 418.000 euro per l'anno 2026 e 244.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 2).

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.
Testo unificato C. 1928 e abb.-A.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente e relatore, rammenta che la Commissione Finanze è chiamata a esaminare il Testo unificato delle proposte di legge C. 1928 e abb.-A, nella formulazione risultante dall'approvazione di ulteriori emendamenti, da parte della Commissione di merito, nella seduta del 3 dicembre 2025.Pag. 125
  Ricorda che il provvedimento intende sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, attraverso la definizione di una normativa di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.
  Rammenta al riguardo che la Commissione Finanze, nella seduta del 29 luglio 2025, si era espressa sul testo unificato – adottato dalla Commissione Trasporti nella seduta del 19 marzo 2025 – rendendo un parere favorevole con osservazioni.
  Ricorda inoltre che l'Assemblea ha avviato la discussione sulle linee generali del provvedimento nella seduta del 4 agosto 2025, rinviando poi il provvedimento in Commissione lo scorso 10 settembre. A seguito del rinvio in Commissione, la IX Commissione Trasporti ha approvato ulteriori proposte emendative, che impattano anche sui profili di competenza della Commissione Finanze.
  In particolare, segnala che è stato soppresso il principio di delega contenuto nell'articolo 3, comma 1, lettera q) del provvedimento, col quale si delegava il Governo a promuovere lo sviluppo tecnologico e a sostenere l'economia digitale, incentivando gli investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica per il settore dei centri di elaborazione dati.
  È stato invece modificato – espungendo il riferimento al coordinamento con le vigenti convenzioni OCSE – il principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), secondo cui l'Esecutivo è delegato ad armonizzare la disciplina tributaria nazionale con i princìpi internazionali, ai fini della qualificazione dei centri di elaborazione dati quale stabile organizzazione.
  Con riferimento a tale ultimo principio di delega, contenuto nell'articolo 3, evidenzia che non sembra essere stata recepita l'osservazione, formulata dalla Commissione Finanze nel parere reso lo scorso 29 luglio, sull'opportunità di coordinare le disposizioni della proposta in esame con la nozione di «stabile organizzazione», di cui all'articolo 162 del Testo unico delle Imposte sui Redditi, in modo da rendere le caratteristiche dei centri di elaborazione dati coerenti con quanto stabilito dai principi generali elaborati dall'OCSE in tema di stabile organizzazione.
  Evidenzia inoltre che non è stata recepita nemmeno l'osservazione che rilevava l'opportunità di introdurre, all'articolo 1 del provvedimento – recante le sue finalità – una specifica disposizione volta a permettere ai soggetti a partecipazione pubblica di essere parte attiva nella creazione dei data center, anche tramite l'intervento di fondi di investimento, a tal fine apportando le opportune modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO sottolinea l'opportunità di apportare modifiche all'articolo 3, comma 1, lettera r) del provvedimento, allo scopo di coordinare il principio di delega ivi contenuto con la nozione di «stabile organizzazione» di cui all'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

  Marco OSNATO, presidente e relatore, alla luce di quanto osservato dalla rappresentante del Governo, nonché del fatto che i rilievi testé evidenziati dall'Esecutivo sostanzialmente rispecchiano una delle due osservazioni già formulate dalla Commissione Finanze nella seduta del 29 luglio 2025, formula dunque una proposta di parere favorevole, con una osservazione, che illustra (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con una osservazione, formulata dal relatore (vedi allegato 3).

Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinentiPag. 126 alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, segnala che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive, il disegno di legge C. 2673, approvato dal Senato, recante la legge annuale sulle piccole e medie imprese.
  Segnala che il provvedimento, in seguito alle modifiche apportate dal Senato, è composto da 31 articoli, suddivisi in 7 capi. Evidenzia che il disegno di legge in esame costituisce la prima applicazione dell'articolo 18 della legge n. 180 del 2011 (cosiddetto Statuto delle imprese), che prevede, in attuazione della comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 sul cosiddetto Small Business Act europeo, che il Governo presenti alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo. In particolare, la richiamata comunicazione della Commissione europea sullo Small Business Act europeo stabilisce una serie di principi pensati per incoraggiare lo spirito imprenditoriale nell'Unione europea e la crescita delle piccole imprese, indicando quali priorità: la promozione dello spirito imprenditoriale, l'incremento dell'accesso alla finanza, la riduzione degli oneri normativi, la facilitazione di accesso ai mercati e l'internazionalizzazione.
  Quanto alle disposizioni di interesse della Commissione Finanze, segnala che l'articolo 1, collocato nel Capo I dedicato alle misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze, introduce agevolazioni fiscali per le reti di imprese. Nello specifico, la norma, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, riconosce, in favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, un regime di sospensione d'imposta per una quota degli utili di esercizio destinati da tali imprese al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato per la realizzazione, entro l'esercizio successivo, degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Si prevede che detta quota non concorre alla formazione del reddito relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio e non venga meno l'adesione al contratto di rete. La norma dispone, altresì, che l'Agenzia delle entrate vigili sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti legittimanti l'agevolazione, revocando, se del caso, i benefici indebitamente fruiti. L'importo non concorrente alla formazione del reddito d'impresa non può, in ogni caso, eccedere il limite di un milione di euro annui.
  L'articolo 4, nell'ambito del medesimo Capo, individua le Centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, volti a migliorare la competitività delle micro, piccole e medie imprese attraverso paradigmi organizzativi innovativi e solidali. Tali Centrali assumono la forma giuridica di società consortili per azioni, in conformità all'articolo 2615-ter del codice civile.
  L'articolo 7, che apre il Capo II in materia di accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione, reca i princìpi e criteri direttivi della delega conferita al Governo per la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione della disciplina dei confidi, da attuarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In proposito, ricorda che i confidi sono i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi che svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi nei confronti di piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, al fine di favorirne l'accesso al credito di banche e di altri intermediari finanziari (articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003).
  Nello specifico, i princìpi e i criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega sono: il rafforzamento dell'attività dei confidi a sostegno delle PMI nel campo della garanzia e dei servizi finanziari; l'ampliamentoPag. 127 della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti; la revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB; l'incentivo ai processi di aggregazione dei confidi mediante agevolazioni e semplificazioni normative; l'ampliamento delle attività esercitabili dai confidi di cui all'articolo 106 del TUB, con particolare riguardo alle attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie; la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese.
  L'articolo 8, appartenente al medesimo Capo II, reca disposizioni volte a modificare la disciplina della cartolarizzazione dei crediti, allo scopo di agevolare l'accesso al credito bancario anche a mezzo di cartolarizzazione dello stock di magazzino. In sintesi, la norma prevede l'estensione della disciplina in materia di cartolarizzazione anche alle operazioni di cartolarizzazione di crediti futuri, nonché a quelle concernenti i proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di beni mobili non registrati. Si includono, inoltre, nella destinazione patrimoniale a vantaggio del finanziatore, anche i beni da cui derivano i crediti oggetto dell'operazione. È fatta salva l'applicazione della disciplina in materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari.
  L'articolo 9 esonera dall'obbligo di assicurazione i carrelli elevatori, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e gli altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali e aeroportuali. In seguito alle modifiche introdotte al Senato, sono egualmente esonerate le macchine agricole prive dell'immatricolazione o dell'idoneità alla circolazione, usate in spazi non accessibili al pubblico.
  L'articolo 31, introdotto al Senato, incidendo sull'articolo 21-ter del TUIR, estende ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti l'ambito di applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.
  Rammenta che tale regime opzionale è stato introdotto dall'articolo 1, comma 273 della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) che ha modificato il capo I del titolo I del TUIR con l'inserimento dell'articolo 24-ter. In particolare, ferma restando l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia disposta dall'articolo 24-bis del TUIR, il comma 1 dell'articolo 24-ter ha introdotto un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di ogni genere e assegni a esse equiparati erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Enrica ALIFANO (M5S) rileva come nel provvedimento in esame emerga quale tendenza di fondo quella di rinviare, anziché affrontare direttamente, i problemi sollevati, che pure reputa urgenti; ciò emerge plasticamente dalla previsione di numerose deleghe al Governo disposte, in particolare, in materia di confidi, di riforma dell'artigianato, di start-up e PMI innovative. Altro filo conduttore del disegno di legge in oggetto è, a suo parere, il mancato stanziamento di adeguate risorse, verificandosi tale carenza nel campo delle illustrate agevolazioni fiscali in favore delle reti di imprese, di cui all'articolo 1, ma anche per il riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, con riferimento al quale l'articolo 4 contiene una esplicita clausola di invarianza finanziaria.
  Segnala, inoltre, quanto alla disciplina dei confidi, la dubbia efficacia delle disposizioniPag. 128 che si intendono introdurre. Aggiunge, poi, che l'esonero dall'assicurazione obbligatoria prevista per i carrelli elevatori e per gli altri veicoli, alle condizioni indicate, può configurarsi come una misura poco lungimirante, portando con sé il rischio che il costo di tale esonero si traduca in un aggravio per le altre categorie di assicurati su cui le compagnie potrebbero rivalersi.
  Ritiene, in conclusione, che la scarsa aderenza del testo esaminato ai reali problemi delle PMI possa evincersi, a titolo esemplificativo, dall'articolo 11, che nel disciplinare le prestazioni lavorative svolte in modalità agile detta disposizioni nella sostanza inutili, prevedendo il totale assolvimento degli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro mediante la mera consegna al lavoratore di un'informativa scritta.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), nel concordare con quanto evidenziato dalla collega Alifano, rileva inoltre che il contenuto del provvedimento mostra un sostanziale fraintendimento della ratio sottesa allo Statuto delle imprese, di cui alla legge n. 180 del 2011. Le norme in parola non recano interventi concreti, limitandosi a rinviare a disposizioni future senza, peraltro, stanziare adeguate risorse.
  Evidenzia inoltre che, come già riscontrato nel corso della legislatura, le istanze di start-up innovative e PMI sembrano essere affrontate dal Governo in modo inadeguato, neppure prendendo in considerazione il lavoro parlamentare svolto negli anni su tali temi, in sostanziale accordo tra forze politiche.
  Rileva poi che il disegno di legge in esame sembra voler risolvere i problemi dell'accesso al credito bancario con la sola riforma organica dei confidi. A suo parere si tratta di un approccio erroneo, in quanto le difficoltà di approvvigionamento finanziario delle PMI, particolarmente sentite in specifiche aree del Paese, non dipendono dal sistema delle garanzie, bensì da problemi strutturali che andrebbero fronteggiati attraverso il costante dialogo col sistema bancario, soprattutto in una congiuntura economica che ne vede un notevole arricchimento. Occorrerebbe a suo parere, che su tali temi l'Esecutivo si confrontasse costantemente con il sistema bancario, non limitandosi a chiamarlo in causa in sede di discussione della Legge di bilancio, al solo scopo di reperire risorse. In particolare, il Governo dovrebbe farsi carico di investigare sulle motivazioni che hanno portato a una costante e drammatica diminuzione della concessione di credito alle attività produttive del Mezzogiorno.
  Ribadisce, in conclusione, che la Commissione è chiamata a esprimersi su un provvedimento privo di contenuto, col quale il Governo vorrebbe mostrare di provvedere alle istanze delle piccole e medie imprese senza, in realtà, intervenire in modo sostanziale.

  Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, nel rispondere alle osservazioni dei colleghi, evidenzia che per le agevolazioni fiscali derivanti dal contratto di rete il provvedimento stima un onere pari a 15 milioni di euro per ciascuna annualità. Inoltre, per quello che riguarda l'esonero dall'obbligo assicurativo per i carrelli elevatori, rileva come, dalla lettura dell'articolo 9, non sembri esservi il rischio di una rivalsa delle compagnie attraverso l'aumento dei premi sugli altri assicurati.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, ritenendo che – ancora una volta – il provvedimento tradisca una completa mancanza di visione sulla politica industriale del Paese e, al contempo, sia generico e vago sugli aspetti applicativi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – IntervienePag. 129 la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
C. 2374 Lupi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2374, a prima firma Lupi, recante modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Evidenzia che il provvedimento si compone di due articoli.
  L'articolo 1 interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, modificando la disciplina del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto Art Bonus), allo scopo di estendere il novero dei beneficiari.
  Rammenta che il credito d'imposta di cui al richiamato decreto-legge n. 83 del 2014 è riconosciuto nella misura del 65 per cento per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Conseguentemente, a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), (detrazioni per oneri) e 100, comma 2, lettere f) e g), (deducibilità oneri di utilità sociale) del TUIR.
  In particolare, il comma 1, lettera a) estende, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, il suddetto credito d'imposta alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di: a) enti del Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute, operanti senza scopo di lucro, i quali abbiano tra le proprie finalità statutarie la conservazione, il restauro e la gestione di edifici, ville, parchi o giardini di particolare interesse artistico, archeologico o storico. Ai fini della fruizione del credito di imposta, si richiede che per tali immobili sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e che ne sia garantita la fruizione da parte del pubblico per un determinato numero di giorni all'anno; b) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti o fabbricerie – enti che gestiscono il patrimonio di chiese e cattedrali per garantirne la manutenzione, il decoro e la conservazione – per interventi di conservazione, manutenzione e restauro di chiese, monasteri e luoghi di culto di particolare interesse storico o artistico ovvero di biblioteche, archivi o musei riconosciuti di rilevante interesse culturale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; c) enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico o privato organizzatori di manifestazioni e festival culturali di particolare importanza nazionale o internazionale, per l'organizzazione della manifestazione o del festival, purché riconosciuti come iniziative di rilevante interesse pubblico sulla base dei criteri previsti dal richiamato decreto ministeriale; d) istituti culturali destinatari di contributi ai sensi della legge n. 534 del Pag. 1301996 (in materia di erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali) o di leggi speciali, per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dai rispettivi statuti; e) comitati ed edizioni nazionali, istituiti ai sensi della legge n. 420 del 1997 – che ha disposto l'istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, avente la finalità di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonché le edizioni nazionali da realizzare – o di leggi speciali, per lo svolgimento delle relative attività istituzionali; f) istituti e luoghi della cultura pubblici o privati appartenenti al Sistema museale nazionale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina dell'Art Bonus vigente per gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica; g) archivi e musei d'impresa aderenti all'Associazione italiana archivi e musei d'impresa – Museimpresa, per lo svolgimento di attività culturali riconosciute di rilevante interesse pubblico. Anche in questo caso, la definizione dei criteri per il riconoscimento dell'interesse pubblico è demandata al richiamato decreto ministeriale.
  Il comma 1, lettera b) reca un intervento di coordinamento, volto a estendere ai nuovi destinatari dell'Art Bonus le norme sui limiti del credito d'imposta recate dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 83 del 2014. In particolare, alle persone fisiche e agli enti non commerciali esso si applica nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, mentre ai soggetti titolari di reddito d'impresa si applica nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
  Il comma 1, lettera c) introduce all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 i tre nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater.
  Il comma 5-bis stabilisce che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità separata per la gestione delle somme ricevute e impiegate. Inoltre, la norma stabilisce la periodicità delle comunicazioni da rendere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, riguardanti l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute dalle categorie di beneficiari introdotti dalle norme in esame.
  Il comma 5-ter dispone che il Ministero della cultura, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, verifica la destinazione e l'utilizzazione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali e la corretta esecuzione degli interventi e delle attività previsti da parte dei soggetti beneficiari. Si prevede inoltre che in caso di indebita utilizzazione dei fondi o di mancato impiego entro ventiquattro mesi dall'erogazione, il Ministero della cultura ne dia comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini del recupero del valore del credito d'imposta, aumentato di un quarto a titolo di sanzione, a carico del soggetto beneficiario dell'erogazione.
  Il comma 5-quater demanda l'adozione delle disposizioni di attuazione delle norme in esame a un decreto del Ministro della cultura, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.
  L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

  Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 10 dicembre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.