SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.
La seduta comincia alle 14.05.
Sulla pubblicità dei lavori.
Federico MOLLICONE, presidente, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.
Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
C. 2336 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 136 Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, riferisce che il provvedimento del quale la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali, reca la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi nel testo come risultante dalle modifiche apportate dalla commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, segnala che il provvedimento si compone di 12 articoli.
Osserva che, in generale, l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi è intesa dalla proposta di legge come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità verso di esse.
Le finalità perseguite dal provvedimento in esame sono pertanto quelle di garantire la trasparenza dei processi decisionali, assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che concorrono alla definizione dei processi decisionali, favorire l'ordinata partecipazione agli stessi, consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli ai fini di una migliore valutazione dell'impatto di genere e dell'impatto sociale, economico e amministrativo della decisione pubblica.
Con riguardo ai profili di competenza della VII Commissione, rileva che l'articolo 3, comma 1, lettera a) esclude dall'ambito di applicazione della proposta di legge i giornalisti e i funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione.
Segnala che l'articolo 4, comma 6, lettera e) stabilisce, invece, che non possono iscriversi nel Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata del loro incarico.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2396 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, riferisce che il provvedimento del quale la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali, reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione sulla base dell'intesa stipulata il 21 febbraio 2025 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal vescovo e legale rappresentante della Diocesi.
L'articolo 1 stabilisce che la legge di approvazione dell'intesa regola i rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, sulla base dell'intesa, allegata al disegno di legge, stipulata il 21 febbraio 2025. Gli articoli da 2 a 26 riportano il testo della suddetta intesa. L'articolo 27 reca disposizioni finanziarie.
Con riguardo ai profili di competenza della VII Commissione, rileva che l'articolo 7 disciplina l'insegnamento religioso nelle scuole.
Il comma 1 stabilisce che nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione, e che è esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosaPag. 137 degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi.
Osserva che il comma 2 dispone che la Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità su di essi.
Il comma 3 prevede, pertanto, che per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento delle discipline del curricolo. In ogni caso non possono essere richiesti ai detti alunni atti di culto o pratiche religiose.
Sottolinea che il comma 4 riconosce che la Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Diocesi il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, si inserisce nell'ambito di quelle extracurricolari determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, secondo modalità concordate dalla Diocesi con le medesime istituzioni.
Infine, il comma 5 statuisce che gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4 sono a carico della Diocesi.
Segnala che l'articolo 8, rubricato istruzione scolastica ortodossa, al comma 1 prevede che la Repubblica in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Diocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
Il comma 2 stabilisce che l'istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
Evidenzia che l'articolo 13 dispone che la Repubblica e la Diocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Diocesi e dei soggetti di cui all'articolo 14, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.
L'articolo 14, comma 1, prevede che, ferma restando la personalità giuridica della Diocesi, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2011, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della Diocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza.
Rileva che l'articolo 15, comma 1, lettera b) afferma che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso le attività commerciali o a scopo di lucro.
L'articolo 24 dispone che le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Diocesi e avviano, se richieste, opportune consultazioni.
Osserva che l'articolo 25, comma 1, stabilisce che dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia e applicabilità nei confronti della Diocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni e organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.
Il comma 2 precisa che ogni disposizione contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Rileva che l'articolo 26, comma 1, prevede che ove una delle parti ravvisasse Pag. 138l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Il comma 2 specifica che in occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della Diocesi con lo Stato, sono promosse previamente le intese del caso, in conformità all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Infine, riporta che l'articolo 27, comma 2, prevede che dall'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 13 e 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione mista di cui all'articolo 13 e della commissione paritetica di cui all'articolo 23, ove istituite, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.
C. 1928 e abb.-A.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla IX Commissione Trasporti, sul testo unificato, adottato come testo base, recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, come modificato in sede referente.
Preliminarmente ricorda che il provvedimento in esame, originariamente concluso dalla IX Commissione il 31 luglio 2025 e sul quale, nella medesima data, la VII Commissione aveva espresso parere favorevole, è stato rinviato dall'Assemblea alla Commissione di merito. La IX Commissione ha svolto un nuovo esame del provvedimento in discussione al termine del quale ha approvato nuove proposte emendative riferite soltanto al testo dell'articolo 3, che individua i princìpi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge.
Rileva che, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera t), come risultante dalle modifiche approvate in sede referente a seguito del rinvio in Commissione, prevede che il Governo debba promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nelle università e nei centri di ricerca, con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale, attraverso programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione, privilegiando percorsi formativi e di aggiornamento professionale direttamente correlati alle esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi centri di elaborazione dati e includendo l'offerta formativa degli enti del Terzo settore, e con operatori privati; favorire, a tal fine, la creazione di percorsi professionalizzanti, ivi compresi stage, dottorati industriali e borse di studio, in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati.
L'articolo 3, comma 2, stabilisce che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Pag. 139Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali.
Osserva che l'articolo 3, comma 3, dispone che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
L'articolo 3, comma 4, prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Sottolinea che l'articolo 3, comma 5, precisa che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi emanati in attuazione dei principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 1, lettere e), i) e v), determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Infine, l'articolo 3-bis reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere alla X Commissione Attività produttive sul disegno di legge avente ad oggetto la legge annuale sulle piccole e medie imprese.
Preliminarmente ricorda che il disegno di legge in esame, composto da 31 articoli suddivisi in 7 Capi a seguito delle modifiche apportate in prima lettura al Senato, costituisce la prima attuazione dell'articolo 18 della legge n. 180/2011, il cosiddetto Statuto delle imprese, volto a dare esecuzione alle comunicazioni della Commissione europea sullo Small Business Act europeo.
Segnala, inoltre, che secondo la raccomandazione 2003/361 della Commissione europea sono definite piccole e medie imprese (PMI) le aziende il cui personale e peso economico sono al di sotto di determinati limiti. In particolare: un'impresa di medie dimensioni ha fino a 250 dipendenti, un fatturato fino a 50 milioni Pag. 140di euro e un totale di bilancio fino a 43 milioni di euro; un'impresa di piccole dimensioni ha fino a 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 10 milioni di euro; una micro impresa ha fino a dieci dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 2 milioni di euro.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento, con riguardo alle disposizioni relative ai profili di competenza della VII Commissione rileva che l'articolo 24, comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start-up innovative, di spin-off, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up, nonché di quelle relative a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;
c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e gradualità;
e) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di start-up innovative e spin-off per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.
Osserva che il comma 2 prevede che il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere emanato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
Evidenzia che, ai sensi del comma 3, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi Pag. 141modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
Infine, il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 4).
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.10.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.
La seduta comincia alle 14.10.
Sulla pubblicità dei lavori.
Federico MOLLICONE, presidente, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.
Istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo.
C. 2360 Schlein.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro AMORESE (FDI), relatore, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge recante l'istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, la quale si compone di un solo articolo, a sua volta suddiviso in undici commi.
Il comma 1 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo ai fini del rafforzamento e dello sviluppo delle arti e dell'industria cinematografica e audiovisiva, nonché per l'ampliamento e la crescita della fruizione e della domanda di opere e di prodotti cinematografici e audiovisivi. La norma stabilisce che l'Agenzia è sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della cultura e alla vigilanza del Ministero della cultura, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Rileva che il comma 2 prevede che l'Agenzia sia dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Essa assume i compiti e le funzioni inerenti al settore del cinema e dell'audiovisivo svolti in precedenza dal Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 10 della legge sul cinema, la n. 220 del 2016, comprese le funzioni della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura. Sono fatte espressamente salve, e dunque permangono in capo alla citata Direzione generale, solo le seguenti funzioni: lo svolgimento delle attività amministrative connesse alla verifica della classificazione delle opere cinematografiche ai fini della loro somministrazione ai minori, la cura del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, la realizzazione della relazione annuale alle Camere, lo svolgimento delle verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero, lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
Il comma 3 individua i compiti e le funzioni svolti dall'Agenzia. Nello specifico, ad essa competono le funzioni di:
a) progettazione, gestione e attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo e il sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, degli interventi e delle azioni pubbliche per la crescita e l'allargamento dell'offerta e della domanda di cinema e audiovisivo, ivi compresa la gestione dei fondi e in generale delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle politiche di Pag. 142sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore, nonché le azioni e gli accordi per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese del settore;
b) coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli enti impegnati e competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, anche con riferimento alle iniziative di livello regionale ed europeo e della programmazione degli strumenti finanziari destinati al settore medesimo;
c) progettazione, gestione e attuazione di programmi, azioni e interventi per l'internazionalizzazione e il rafforzamento delle imprese del settore del cinema e dell'audiovisivo;
d) progettazione e svolgimento di attività di raccolta di dati, di studio e di ricerca finalizzate allo svolgimento dei propri compiti e funzioni, nonché alla creazione di un Osservatorio dedicato al settore del cinema e dell'audiovisivo e al monitoraggio dei risultati dell'azione pubblica in tale settore, ivi comprese le azioni, le misure e gli interventi realizzati dagli enti locali nel settore di riferimento per il sostegno e lo sviluppo del comparto del cinema e dell'audiovisivo, anche ai fini della eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline e della riprogrammazione degli interventi pubblici;
e) organizzazione di incontri e promozione della collaborazione tra gli attori e gli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo;
f) promozione, in accordo con le regioni, della formazione e dell'aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti o connesse al settore del cinema e dell'audiovisivo, in particolare attraverso intese con le università e gli enti di ricerca;
g) progettazione e promozione di iniziative, interventi e programmi per l'ampliamento e la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, anche in collaborazione o con il coinvolgimento delle scuole e delle università.
Osserva che il successivo comma 4 individua gli organi dell'Agenzia. Essi sono:
a) il direttore dell'Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia;
b) il consiglio di amministrazione, composto dal Presidente, designato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della cultura, uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy e uno dalla Conferenza Stato-regioni;
c) il collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati dal Ministro della cultura, che designa altresì i due membri supplenti.
Ricorda che il comma 5 stabilisce che il direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata. L'incarico ha la durata di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.
Segnala che il comma 6 reca la disciplina concernente il personale dell'Agenzia. Tale norma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2026, con decreto del Ministro della cultura sono trasferite all'Agenzia parte delle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Il personale trasferito non potrà superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2025 presso la citata Direzione generale. Detto Pag. 143personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. La norma prosegue affermando che a seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della cultura e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. Le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. I rapporti di lavoro del personale trasferito rimangono regolati dal contratto collettivo nazionale al quale appartengono all'atto del trasferimento. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con rapporti di lavoro a tempo determinato. L'Agenzia può altresì avvalersi di personale in posizione di comando dal Ministero della cultura, nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità.
Il successivo comma 7 stabilisce che agli oneri relativi al personale e alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte:
a) mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura relativi alle attività svolte dalla Direzione generale cinema e audiovisivo;
b) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con altri organismi nazionali e internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione e attività editoriali.
Rileva che il comma 8 reca la disciplina per l'approvazione dello statuto dell'Agenzia. La norma prevede infatti che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina altresì i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. L'Agenzia opera nel rispetto dei princìpi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione.
Sottolinea che, ai sensi del comma 9, gli atti connessi alle operazioni di istituzione dell'Agenzia sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono pertanto effettuati in regime di neutralità fiscale e che, ai sensi del comma 10, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che recano la disciplina generale delle Agenzie governative.
Infine, il comma 11 reca le disposizioni di carattere finanziario. Esso stabilisce che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Antonio CASO (M5S) chiede di abbinare la proposta di legge C. 2731 Amato, di cui è cofirmatario, al provvedimento in esame affermando che essa disciplina in Pag. 144maniera più specifica l'istituenda Agenzia per il cinema e l'audiovisivo.
Alessandro AMORESE (FDI) chiede di abbinare la proposta di legge C. 2578 Mollicone al provvedimento in esame, vertendo su materia analoga.
Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 10 dicembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 596 del 3 dicembre 2025:
1) a pagina 114, prima colonna, trentacinquesima riga, sostituire la cifra: «2.95» con la seguente: «2.94»;
2) alla medesima pagina 114, seconda colonna, dopo la ventitreesima riga, inserire le seguenti parole: «Giorgia LATINI, presidente, sospende la seduta in attesa del parere del relatore e del Governo sugli emendamenti accantonati»;
3) alla medesima pagina 114, seconda colonna, ventiquattresima riga, sostituire la parola: «riprende» con le seguenti: «è ripresa».