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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2025
599.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 173

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
C. 2336 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Novo Umberto MAERNA (FDI), relatore, riferisce sul provvedimento in titolo, nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative, osservando, preliminarmente, che si tratta di un tema già oggetto, nella legislatura in corso, di un'indagine conoscitiva da parte della I Commissione Affari costituzionali nonché, nelle passate legislature, di altre proposte di legge, in qualche caso giunte ad uno stadio avanzato di esame ma mai pervenute all'approvazione definitiva.
  Ricorda che la I Commissione ha deliberato nella seduta dell'8 marzo 2023 un'indagine conoscitiva sull'attività di rappresentanza degli interessi e il 19 settembre 2024 ha approvato all'unanimità il documento conclusivo che, in primo luogo, dà conto di come nel corso dell'indagine conoscitiva sia emersa l'esigenza di una regolazione legislativa in materia.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, espone in sintesi i contenuti della proposta di legge in esame il cui testo si compone di dodici articoli.Pag. 174
  Fa innanzitutto presente che la proposta di legge, all'articolo 1, individua l'oggetto e le finalità dell'intervento legislativo, nella disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità verso di esse. Tale disciplina si conforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di pluralismo, di trasparenza, di conoscibilità dei processi decisionali e di valorizzazione delle competenze tecniche e persegue le finalità di: a) garantire la trasparenza dei processi decisionali; b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che concorrono alla definizione dei processi decisionali; c) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali; d) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli, ai fini di una migliore valutazione dell'impatto di genere e dell'impatto sociale, economico e amministrativo della decisione pubblica.
  Riferisce poi che l'articolo 2 reca le definizioni di «attività di rappresentanza di interessi», «rappresentanti di interessi», «portatori di interessi», «decisori pubblici» e «processi decisionali pubblici». Per «attività di rappresentanza di interessi» si intende ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità nei loro confronti. I «rappresentanti di interessi» sono quei soggetti che svolgono un'attività di rappresentanza di interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere o di contrastare l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, in base a mandato o a contratto di lavoro subordinato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi nell'ambito o per conto di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, ivi comprese le organizzazioni senza scopo di lucro. I «portatori di interessi» sono quei soggetti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi. Per «decisori pubblici» si intendono i decisori politici cioè i membri del Parlamento e del Governo, i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province, i sindaci e i consiglieri delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti, gli organi di vertice degli enti pubblici statali, regionali e locali. Per «processi decisionali pubblici» si intendono ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano i propri ordinamenti ai princìpi della legge. Ricorda, peraltro, che la Camera dei deputati si è dotata, a partire dal 2017, di una sua specifica disciplina interna in materia.
  Segnala che l'articolo 3 esclude dall'ambito di applicazione della legge talune figure tra cui, tra gli altri: giornalisti e funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione; personale dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari regionali e degli enti locali; rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri; organizzazioni intergovernative; pubbliche autorità di Stati stranieri; rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute; organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali; le comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali.Pag. 175
  Riferisce quindi che l'articolo 4 istituisce, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che ne gestisce organizzazione e pubblicità, il Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi (comma 1) che sostituisce ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della legge (comma 2) e indica i dati identificativi del rappresentante di interessi e del portatore di interessi (comma 3). Il comma 4 dispone che i soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro qualora l'attività sia svolta professionalmente, in maniera continuativa e non meramente occasionale, requisiti la cui mancanza non esclude, comunque, la possibilità di iscrizione (comma 5) per coloro che lo facciano volontariamente. Il comma 6 stabilisce chi non può iscriversi nel registro, ad esempio i minorenni, i decisori pubblici durante il mandato e per un anno dalla cessazione, i dirigenti dei partiti o movimenti politici per la durata del loro incarico, coloro che non godono dei diritti civili e politici. Il registro è pubblicato e reso consultabile anche nei siti internet istituzionali degli enti interessati dalla normativa.
  Specifica che l'articolo 5 reca disposizioni circa l'agenda degli incontri. Ciascun rappresentante di interessi aggiorna in una sezione del registro, con cadenza trimestrale, l'elenco degli incontri svolti, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro, dell'argomento trattato e degli eventuali altri soggetti partecipanti all'incontro.
  L'articolo 6 prevede che l'organismo competente, prima della pubblicazione nel registro, comunichi ai decisori pubblici l'inserimento delle informazioni sugli incontri che li riguardino. Tali soggetti hanno infatti diritto di presentare al Comitato di sorveglianza (v. infra) un'istanza di opposizione alla pubblicazione delle informazioni che ritengono anche parzialmente non veritiere. Nelle more della decisione l'inserimento delle informazioni rimane sospeso. I decisori pubblici, a seguito della pubblicazione, possono presentare comunque istanza di rimozione delle informazioni che li riguardino perché integralmente o parzialmente non veritiere.
  Segnala che l'articolo 7 prevede l'adozione di un Codice deontologico dei rappresentanti di interessi da parte del Comitato di sorveglianza istituito in seno al CNEL. Il codice stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi.
  Fa presente poi che l'articolo 8 prevede, quindi, l'istituzione presso il CNEL del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, ne disciplina le modalità di nomina dei componenti, la loro durata in carica e le funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. Esso redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e, nell'esercizio delle loro funzioni, è vietato avere qualsiasi rapporto economico con i rappresentanti di interessi o con le società da loro rappresentate.
  L'articolo 9 dispone circa i diritti degli iscritti nel registro. Il rappresentante di interessi iscritto può, tra l'altro: presentare ai decisori pubblici domande di incontro e documenti nonché svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti; accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici; partecipare alle consultazioni promosse dai decisori pubblici, alle attività di analisi di impatto della regolamentazione e di verifica dell'impatto della regolamentazione. Entro novanta giorni Pag. 176dalla data di entrata in vigore della legge, le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle predette facoltà, secondo princìpi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
  L'articolo 10 reca norme sugli obblighi degli iscritti nel registro. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici (comma 1). Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio, trasmette al Comitato di sorveglianza una relazione sintetica concernente l'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente. La relazione, pubblicata nel registro (comma 4), deve contenere: a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi svolte; b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività; c) la segnalazione di eventuali criticità rilevate (comma 3). Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione (comma 5).
  Sottolinea che l'articolo 11 reca disposizioni circa le sanzioni, irrogate dal Comitato di vigilanza, per le violazioni delle disposizioni della legge in esame o degli obblighi previsti dal codice deontologico; eventuali controversie sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  In ultimo, riferisce che l'articolo 12 reca le disposizioni finali. Dall'attuazione delle disposizioni della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). L'Istituto nazionale di statistica provvede a integrare la classificazione delle attività economiche ATECO prevedendo un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (comma 2). Infine il comma 3 dispone la consueta clausola di salvaguardia disponendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge che, ai sensi del comma 4, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Francesca GHIRRA (AVS) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Enrico CAPPELLETTI (M5S) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore. Sottolinea, peraltro, che la sua forza politica è da sempre favorevole all'abolizione del CNEL cui, invece, il disegno di legge in titolo assegna nuove competenze.

  Fabio PIETRELLA (FDI) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Alberto PANDOLFO (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.05.

Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2025.

Pag. 177

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dà conto delle sostituzioni e invita, quindi, il relatore, deputato Pietrella, e il rappresentante del Governo a formulare i rispettivi pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 1 del provvedimento in esame.

  Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo premissivo Pavanelli 01.01, gli emendamenti Ferrara 1.2, Pandolfo 1.3 e 1.4, Ferrara 1.5, Pavanelli 1.6, Ferrara 1.7, Pandolfo 1.8, Ferrara 1.9, Pandolfo 1.10, Ghirra 1.11, Pandolfo 1.12, Cappelletti 1.13, Appendino 1.14, Ferrara 1.15, Cappelletti 1.16, Caramiello 1.17, Ferrara 1.18 nonché l'articolo aggiuntivo Cappelletti 1.01.

  Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Peluffo 1.02, di cui è cofirmatario, specificando che esso istituisce un fondo per contributi a fondo perduto alle PMI per impianti di energia rinnovabile, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027. Ritiene che sia infatti necessario supportare proprio le PMI, che costituiscono il tessuto produttivo del Paese, per rendere concretamente raggiungibile l'obiettivo della transizione energetica italiana nonché per ridurre il costo delle bollette energetiche per le imprese e le famiglie. Capisce che l'impegno finanziario previsto dall'emendamento sia di una certa entità, in contrasto forse con le compatibilità di bilancio del Paese, ma vista la finalità della proposta si aspettava comunque un intervento in quella direzione, anche attenuando gli oneri, attraverso una possibile riformulazione. Chiede quindi un ripensamento del parere espresso da relatore e rappresentante del Governo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Peluffo 1.02, Pavanelli 1.03, Ferrara 1.04 e Appendino 1.05.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore della proposta emendativa Del Barba 1.06: si intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Appendino 1.07, Ferrara 1.08, Cappelletti 1.09, Appendino 1.010 nonché Alifano 1.011 e 1.012.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore della proposta emendativa Del Barba 1.013: si intende vi abbia rinunciato.

  Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Pandolfo 1.014, di cui è cofirmatario, che incrementa le risorse per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le PMI, mediante l'aumento delle dotazioni del fondo rotativo per l'internazionalizzazione e del Fondo per la promozione integrata, con copertura finanziaria garantita dalla riduzione di altri fondi esistenti. Sottolinea che la sfida sui mercati globalizzati per le nostre imprese è decisiva ma assai difficile, senza un concreto sostegno, per le PMI che non hanno in genere le risorse da investire in competitività che hanno invece le grandi imprese. Osserva che se le nostre imprese, soprattutto quelle medie e piccole, non riusciranno a essere competitive sui mercati globali si prospetta un prossimo futuro di declino per l'industria italiana, peraltro acuita dalla problematica dei dazi, e di conseguenza per l'intero Paese.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pandolfo 1.014, Ferrara 1.015 e Peluffo 1.016.

  Alberto PANDOLFO (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.017 specificando che esso aumenta la maggiorazione dei costi di ricerca e sviluppo per disegni e modelli e introduce una Pag. 178condizione per i contratti di ricerca con società controllanti. Osserva che si tratta quindi di fornire un'attenzione particolare ad un settore che rappresenta un'eccellenza del Paese incentivandolo a investire sempre più in ricerca e innovazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pandolfo 1.017 e Appendino 1.018.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 3. Invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle predette proposte emendative.

  Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 3.1.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Barba 3.3: si intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pavanelli 3.2 e Pandolfo 3.4, l'emendamento Ghirra 3.5, gli identici emendamenti Pavanelli 3.6 e Pandolfo 3.7, gli emendamenti Pavanelli 3.8, Appendino 3.9, 3.10 e 3.11 nonché l'emendamento Cappelletti 3.12.

  Alberto PANDOLFO (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.14, fa presente come lo stesso intenda includere tra i programmi da valorizzare nel settore della moda anche quelli proposti dai marchi storici di interesse nazionale, riconoscendone il valore identitario e il contributo alla tradizione manifatturiera italiana.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pavanelli 3.13 e Pandolfo 3.14, nonché gli emendamenti Pavanelli 3.15 e Pandolfo 3.16.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Barba 3.18: si intende vi abbia rinunciato.

  Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.19, osserva come quest'ultimo abbia come obiettivo aggiungere la previsione per cui i programmi di investimento nel settore della moda includano anche programmi aventi come finalità la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Rileva che il settore della moda rappresenta uno dei comparti in maggiore difficoltà in questo periodo e, per tale motivo, bisognerebbe investire nell'attrazione internazionale delle nostre PMI attraverso la destinazione di risorse che incrementi l'export verso l'estero.

  Antonio FERRARA (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.17 ne illustra il contenuto specificando come si tratti di una proposta emendativa che non comporta risorse aggiuntive, limitandosi a chiarire gli scopi dei programmi di investimenti nel settore della moda trattati dall'articolo di riferimento. Nello specifico, rileva come risulti opportuno investire nel menzionato settore valorizzando le PMI italiane mediante soluzioni concrete, come quelle proposte dall'emendamento in esame, in luogo degli slogan o delle intestazioni di facciata di cui sempre più spesso si fa promotore il Governo.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferrara 3.17 e Di Sanzo 3.19.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinviaPag. 179 quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 10 dicembre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

AUDIZIONI

  Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il Ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè.

  La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del Ministro del turismo, Daniela Garnero Santanchè, sulle politiche del Governo in materia di turismo.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

  Il Ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), Fabio PIETRELLA (FDI), Francesca GHIRRA (AVS), Giorgia ANDREUZZA (LEGA), Enrico CAPPELLETTI (M5S), Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP) e Andrea GNASSI (PD-IDP).

  Il Ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ risponde alle osservazioni e ai quesiti posti.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, concorde la Commissione, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 16.05, riprende alle 16.10.

  Il Ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ fornisce ulteriori precisazioni.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.