SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.50.
Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
C. 2336 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Isabella DE MONTE (FI-PPE), relatrice, rileva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sulla proposta di legge C. 2336, recante disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti svolto presso la Commissione Affari costituzionali. Il provvedimento, composto da dodici articoli, mira a garantire la trasparenza dei processi decisionali, a rendere conoscibile l'attività dei soggetti che ne influenzano l'esito, a favorire un'ordinata partecipazione ai processi stessi e a consentire ai decisori pubblici di disporre di una base informativa più ampia e qualificata su cui fondare scelte consapevoli, anche ai fini di una più efficace valutazione dell'impatto sociale, economico e amministrativo delle decisioni adottate.
Segnala innanzitutto che l'impianto normativo del provvedimento in esame appare ispirato a princìpi già sanciti a livello europeo – in particolare, l'articolo 11 del TUE e gli articoli 15 e 298 del TFUE – volti a garantire un processo decisionale improntato al dialogo aperto e trasparente con la società civile e alla partecipazione dei cittadini, e a promuovere un'amministrazione pubblica efficace, indipendente e responsabile.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per gli eventuali approfondimenti, ricorda che a livello europeo sono state adottate una serie di iniziative significative in materia di regolamentazione della rappresentanza degli interessi. Basti pensare all'accordo interistituzionale tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea sul registro per la trasparenza, il quale prevede la registrazione dei rappresentanti di interessi quale condizione preliminare per lo svolgimento di determinate attività volte a influenzare le politiche, la legislazione e i processi decisionali.
Inoltre, ricorda che, nel contesto di un complesso di iniziative a difesa della democrazia europea, il 12 dicembre 2023, anche in vista delle elezioni del Parlamento europeo che si sono svolte il 6-9 giugno 2024, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento volta a stabilire requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. La disciplina in essa contenuta delinea un sistema completo di garanzie, compreso un ricorso giurisdizionale effettivo, un regime sanzionatorio armonizzato limitato alle sanzioni amministrative, e autorità di controllo indipendenti.
Venendo al contenuto del provvedimento in esame, l'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento legislativo nella disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità verso di esse, precisandone le finalità. A questo riguardo, ricorda che la Relazione sullo stato di diritto 2024 della Commissione europea ha trattato anche il tema della rappresentanza degli interessi nel quadro della lotta alla corruzione, sottolineando l'importanza di garantire maggiore trasparenza nel settore. In tale contesto, la Relazione raccomanda l'adozione di una normativa specifica in materia di lobbying, accompagnata dall'istituzione di un registro operativo delle attività svolte dai rappresentanti di interessi.Pag. 212
L'articolo 2 definisce l'attività di rappresentanza di interessi e dei rappresentanti di interessi, del decisore pubblico e individua la figura del portatore di interessi definendolo come il soggetto che conferisce ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto l'attività di rappresentanza di interessi.
L'articolo 3 individua le categorie di soggetti e di attività escluse dall'applicazione della legge, che non sono tenute all'iscrizione o alle comunicazioni nel Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi di cui all'articolo 4. Fra l'altro, sono esclusi, al sussistere di determinate condizioni: i giornalisti e i funzionari pubblici nella propria attività, i collaboratori dei decisori pubblici e il personale dei gruppi parlamentari, le attività svolte dai partiti, le comunicazioni rese in audizioni parlamentari o consultazioni pubbliche, i rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute ed altri.
L'articolo 4 istituisce presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) il Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, stabilendone le cause di esclusione e di incompatibilità, di seguito denominato «registro».
L'articolo 5 disciplina l'agenda degli incontri che il rappresentante degli interessi deve aggiornare in un'apposita sezione del registro, con cadenza settimanale.
L'articolo 6 prevede che il CNEL comunichi prontamente ai decisori pubblici, in via preventiva, l'inserimento da parte dei rappresentanti di interesse delle informazioni sugli incontri che li riguardano. Entro cinque giorni dalla comunicazione, i decisori pubblici possono presentare al Comitato di sorveglianza presso il CNEL un'istanza di opposizione alle informazioni ricevute dal rappresentante di interessi, se ritenute, in tutto o in parte, non veritiere. Il Comitato si pronuncia entro dieci giorni. Nel frattempo, e fino alla decisione, l'inserimento delle informazioni è sospeso. In via successiva alla pubblicazione, resta comunque ferma la possibilità per il decisore pubblico di richiedere in ogni momento la rimozione di dati inesatti che lo riguardano.
Ai sensi dell'articolo 7, il Comitato di sorveglianza adotta, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un codice deontologico, previa consultazione dei rappresentanti e portatori di interessi che ne facciano richiesta. Il comma 2 definisce gli obblighi dei rappresentanti di interessi in relazione al rispetto del codice stesso.
L'articolo 8 disciplina il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici istituito presso il CNEL, definendone composizione e funzioni.
L'articolo 9 definisce i diritti del rappresentante di interessi iscritto nel registro che svolge l'attività in maniera professionale o meno, mentre l'articolo 10 elenca gli obblighi degli iscritti.
L'articolo 11 prevede le sanzioni che possono essere irrogate dal Comitato di sorveglianza nei confronti dei rappresentanti di interessi che violano le disposizioni di cui alla presente legge, mentre l'articolo 12 reca le disposizioni finali, fra cui le consuete clausole di neutralità e di salvaguardia delle autonomie speciali.
In conclusione, segnala che non si ravvisano profili di contrasto con l'ordinamento europeo; al contrario, il provvedimento in esame appare coerente con i principi sanciti dai Trattati e con numerose iniziative promosse a livello dell'Unione, nonché con gli obiettivi della predetta proposta di regolamento del 12 dicembre 2023 sulla trasparenza della rappresentanza di interessi esercitata per conto di Paesi terzi. Ove tale proposta venisse approvata, potrà rendersi opportuno valutare adeguamenti o armonizzazioni della normativa nazionale, al fine di garantirne la piena coerenza con il quadro regolatorio europeo in evoluzione.
Non ricorrendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Pag. 213Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)M-CP), relatore, osserva che il disegno di legge C. 2673, approvato dal Senato, recante legge annuale sulle piccole e medie imprese, costituisce la prima attuazione dell'articolo 18 della legge n. 180 del 2011 recante il cosiddetto statuto delle imprese, volto a dare esecuzione alle comunicazioni della Commissione europea sul cosiddetto Small Business Act europeo.
Secondo la comunicazione della Commissione europea sono definite piccole e medie imprese (PMI) le aziende il cui personale e peso economico sono al di sotto di determinati limiti. In particolare: un'impresa di medie dimensioni ha fino a 250 dipendenti, un fatturato fino a 50 milioni di euro e un totale di bilancio fino a 43 milioni di euro; un'impresa di piccole dimensioni ha fino a 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 10 milioni di euro; una microimpresa ha fino a dieci dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 2 milioni di euro.
A livello europeo, secondo le stime della Commissione, si contano oltre 23 milioni di PMI, pari al 99 per cento delle imprese e a due posti di lavoro su tre nel settore privato.
Passando all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, il disegno di legge, a seguito delle modifiche apportate al Senato, si presenta ora composto di 31 articoli, suddivisi in 7 capi.
Limitatamente alle parti di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 reca disposizioni concernenti l'agevolazione del regime di sospensione d'imposta, dal 2026 al 2028, in favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, limitatamente alle quote degli utili, accantonate ad apposita riserva, che vengono impegnate per gli investimenti previsti dal programma comune di rete. Nella relazione illustrativa il Governo rileva che, sulla base di quanto disposto dalla decisione C (2010)8939 final del 26 gennaio 2011, vertente sull'analoga misura introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2010, la sospensione d'imposta non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, avendo carattere generale e non selettivo.
L'articolo 8 reca disposizioni volte a modificare la disciplina della cartolarizzazione dei crediti. In proposito si ricorda che il 17 giugno 2025 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative volte ad agevolare l'attività di cartolarizzazione nell'UE, comprendenti una proposta di regolamento che interviene sul regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e una proposta di regolamento di modifica del regolamento sulle cartolarizzazioni. Le proposte sono state esaminate dalla XIV Commissione ai fini della verifica della loro conformità al principio di sussidiarietà. In esito a tale verifica, il 24 settembre 2025 la XIV Commissione ha adottato un documento con cui ha ritenuto le proposte complessivamente conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.
L'articolo 9 esonera dall'obbligo di assicurazione i carrelli elevatori operanti all'interno di aree aziendali. La relazione illustrativa rileva che le norme dell'articolo in commento si inseriscono nel complesso di norme introdotte dal decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, recante il recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, con la finalità di ampliare i casi di deroga all'obbligo assicurativo contenuti dall'articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni private, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2118.
L'articolo 18, parzialmente riscritto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il capo IV del disegno di legge in esame abbia l'obiettivo di contrastare le recensioni on Pag. 214line illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico situate in Italia, nel rispetto delle norme costituzionali ed europee in materia di concorrenza, nonché del regolamento europeo sul mercato unico dei servizi digitali.
Segnala che il capo IV (articoli da 18 a 23) è stato oggetto di un'interlocuzione tra il Governo italiano e la Commissione europea nel quadro della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535: la Commissione europea ha avanzato due richieste di informazioni supplementari (TRIS/(2025)0293 e TRIS/(2025)0403) su aspetti specifici del progetto notificato. In seguito, dopo interlocuzioni con il Governo, essa ha formulato un parere circostanziato con osservazioni in cui ha determinato che talune disposizioni del progetto notificato rientravano nell'ambito di applicazione del regolamento sui servizi digitali (DSA ossia: Digital Services Act), rischiando di provocare sovrapposizioni nella forma di obblighi aggiuntivi o diversi.
Alla luce di tale interlocuzione, il Governo italiano ha apportato significative modifiche (TRIS/(2025)1499) e ha deciso di notificare nuovamente il testo così come modificato. In seguito ad un ulteriore scambio di informazioni, il 24 settembre 2025 la Commissione europea ha inviato osservazioni in cui invita a chiarire nel testo definitivo cosa costituisca esattamente un contenuto illegale e a stabilire, ai fini di una maggiore chiarezza e di prevenzione di incertezza giuridica, che le linee guida di cui all'attuale articolo 21 non si rivolgono in alcun modo ai prestatori di servizi intermediari, né intendono introdurre obblighi ulteriori, generali o specifici, in capo a tali soggetti, in piena coerenza con il principio di armonizzazione del DSA.
L'articolo 19, integralmente riscritto al Senato, dispone che una recensione online è lecita solo se scritta entro quindici giorni dall'uso effettivo del prodotto o servizio, da chi lo ha realmente utilizzato, e se descrive in modo pertinente l'esperienza vissuta. Decorsi due anni dalla pubblicazione, cessa di essere lecita. Non è lecita se deriva da incentivi offerti dal fornitore o da terzi. La norma consente inoltre al legale rappresentante della struttura recensita, o a un suo delegato, di segnalare le recensioni illecite secondo la procedura prevista dal Digital Services Act europeo. A seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea, con le comunicazioni ai sensi della procedura TRIS, il testo dell'articolo 19 è stato pertanto ulteriormente emendato, esplicitando direttamente al comma 1 la non liceità delle recensioni online pubblicate da più di due anni.
L'articolo 20, anch'esso oggetto di interventi emendativi al Senato, vieta la compravendita di recensioni, apprezzamenti o interazioni, anche tra imprenditori e intermediari, indipendentemente dalla loro diffusione. Anche tale modifica è frutto di un'interlocuzione con la Commissione europea (per il cui iter si rimanda alla documentazione predisposta dagli Uffici), atta a rendere compatibile la normativa in esame con il regolamento DSA. Più precisamente, sono stati espunti dal testo originario dell'articolo 20 del disegno di legge il divieto di attribuire a un prodotto o a un servizio di recensioni formulate dai consumatori in relazione a un prodotto o un servizio differenti e il divieto di promuovere e condizionare il contenuto delle recensioni mediante incentivi.
L'articolo 21, integralmente riformulato al Senato, al comma 1 detta la procedura di adozione di specifiche linee guida volte a orientare le imprese nell'attuazione di misure idonee a garantire la liceità delle recensioni pubblicate online. Anche l'articolo 21 è stato integralmente riscritto da un emendamento approvato in prima lettura al Senato. Tale modifica, come già precisato, è frutto di un'interlocuzione con la Commissione europea atta a rendere compatibile la normativa in esame con il regolamento DSA.
Non ricorrendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
Atto n. 322.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è inteso al recepimento della direttiva (UE) 2023/2668, la quale inserisce una serie di novelle nella direttiva 2009/148/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro. Lo schema di decreto è stato predisposto in base alla delega conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2024, all'Allegato A.
Al fine del recepimento della menzionata direttiva (UE) 2023/2668, lo schema di decreto reca una serie di novelle alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le modifiche introdotte riguardano, tra gli altri profili, l'ampliamento dell'apposita sezione del registro nazionale INAIL relativo ai casi di neoplasia di sospetta origine professionale e ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione: la sezione, attualmente limitata ai casi di mesotelioma, viene ampliata includendovi tutte le patologie professionali riconducibili all'amianto indicate nell'allegato alla direttiva, estendendo così la tracciabilità epidemiologica ai tumori polmonari, gastrointestinali, della laringe, delle ovaie, nonché alle malattie pleuriche non maligne. Parallelamente, viene ridefinito l'ambito di applicazione delle norme relative alla protezione dall'amianto, rendendo più esplicita la ricomprensione di tutte le attività che possano comportare rischio di esposizione, indipendentemente dall'intensità della stessa.
Si chiarisce inoltre che i silicati fibrosi sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1A ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, recependo la corrispondente modifica europea. Viene rafforzato l'obbligo di individuare la presenza di materiali contenenti amianto prima dell'avvio dei lavori, includendo espressamente anche gli interventi di ristrutturazione e prevedendo, per gli edifici realizzati prima del 1992, procedure più stringenti di acquisizione di informazioni, che possono comportare accertamenti tecnici e obbligo di messa a disposizione della documentazione raccolta.
Si introduce una disciplina specifica sulla valutazione dei rischi per le attività lavorative che possono presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, ponendo anche un criterio di priorità per la rimozione dell'amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica. È inoltre prevista la soppressione di una serie di deroghe, previste attualmente per le lavorazioni comportanti esposizioni all'amianto sporadiche e di debole intensità.
Vengono inoltre definiti gli elementi informativi della notifica preventiva, relativa alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti all'amianto.
Sono apportate alcune specificazioni alle norme sulle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si formula il principio che l'esposizione deve essere ridotta al più basso valore tecnicamente possibile. Si specifica altresì che le misure in materia Pag. 216di prevenzione e protezione riguardano anche le attività lavorative che comportino il solo rischio di esposizione all'amianto e si indicano alcune tipologie specifiche delle medesime misure (ivi compresa un'adeguata procedura di decontaminazione dei lavoratori).
Si prevede che la verifica dell'assenza di rischio da amianto debba costituire una fase obbligatoria e preliminare alla ripresa delle attività successive alla rimozione, e vengono modificate le norme in materia di formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto.
Non ricorrendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Sull'ordine dei lavori.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di procedere dapprima all'esame dell'atto del Governo n. 343, quindi all'esame dell'atto del Governo n. 323.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.
Atto n. 343.
(Esame, dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessia AMBROSI (FDI), relatrice, rileva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.
Ricorda che la disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche sanitarie conseguite all'estero è definita, a livello europeo, dalla direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo, il Ministero della salute è l'autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente. Con la direttiva delegata UE 2024/782 della Commissione, del 4 marzo 2024, sono stati rivisti i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra e farmacista, con conseguente modifica delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda tali professioni. Tra l'altro, detta direttiva è inclusa nell'Allegato A della legge di delegazione europea 2024.
Passando all'illustrazione dei contenuti del presente schema di decreto, limitatamente alle disposizioni di competenza della Commissione, osserva innanzitutto che l'articolo 1 modifica l'articolo 38 del decreto legislativo n. 206 del 2007 relativo alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, includendo tra le competenze da acquisire: l'assistenza infermieristica incentrata sulla persona, lo sviluppo di capacità decisionali e di leadership nonché la conoscenza delle innovazioni tecniche in ambito sanitario e infermieristico. L'intervento adegua così il quadro nazionale ai più recenti standard europei sui requisiti minimi di formazione della professione.
L'articolo 2 interviene sull'articolo 41 del decreto legislativo n. 206 del 2007, relativo alla formazione dell'odontoiatra, integrandoPag. 217 nel percorso formativo dell'odontoiatra l'acquisizione di un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e della sua applicazione pratica. La relazione illustrativa evidenzia che la modifica discende da uno studio sugli odontoiatri che ha evidenziato come i programmi di formazione degli Stati membri e degli Stati EFTA includano ormai progressi scientifici e tecnici non adeguatamente considerati nei requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE.
L'articolo 3 modifica invece l'articolo 50 del decreto legislativo n. 206 del 2007 in materia di formazione del farmacista, recependo, come rammenta la relazione illustrativa, le conclusioni di uno studio sui farmacisti che ha condotto all'individuazione della maggior parte dei sistemi formativi degli Stati membri e degli Stati EFTA. Tra tali progressi rientrano la biotecnologia e la biofarmaceutica, la farmacogenomica, la farmacia clinica, l'assistenza farmaceutica, l'epidemiologia, la pratica farmaceutica, la collaborazione interdisciplinare e l'uso delle tecnologie digitali.
Non ricorrendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.
Atto n. 323.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.
Ricorda che la legge di delegazione europea 2024, all'articolo 8, ha conferito al Governo la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884, definendone i princìpi e i criteri direttivi specifici. La suddetta delega prevede l'adeguamento della disciplina nazionale in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con particolare riguardo al riordino del sistema di finanziamento dei rifiuti da pannelli fotovoltaici a fine vita e di altre AEE, nonché all'allineamento agli obblighi informativi e di marcatura previsti dalla normativa europea, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e digitalizzazione.
La suddetta direttiva (UE) 2024/884, recepita dallo schema di decreto legislativo in esame, reca modifiche alla direttiva 2012/19/UE sui RAEE, al fine di adeguare la disciplina europea a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 25 gennaio 2022 (causa C-181/20). Con la sentenza in argomento, la Corte ha evidenziato la violazione del principio di certezza del diritto dovuta alla retroattività degli obblighi di gestione dei RAEE a carico dei produttori per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 13 agosto 2012.
In tale contesto, la direttiva (UE) 2024/884 ha modificato, in particolare, gli articoli 12, 13, 14 e 15 della richiamata direttiva 2012/19/UE. Tale direttiva era stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che disciplina l'intero ciclo di gestione dei RAEE, distinguendo tra quelli domestici e professionali e fissando le responsabilità dei produttori e le modalità di finanziamento.
Intervenendo sul predetto decreto legislativo, lo schema di provvedimento in esame mira pertanto ad adeguarlo al nuovo quadro normativo europeo.
Venendo al contenuto del provvedimento, rinviando al dossier predisposto dagli Uffici per gli ulteriori approfondimenti, per quanto attiene ai profili di competenza Pag. 218della Commissione, segnala innanzitutto che l'articolo 1 riscrive la definizione di «RAEE storici» contenuta all'articolo 4, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. In sostanza, per effetto della nuova definizione di «RAEE storici», non sono «storici» solo i RAEE derivanti da AEE (Apparecchiature elettriche ed elettroniche) immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente, ma sono «storici» anche i RAEE derivanti da AEE che sono entrate nel campo di applicazione della disciplina RAEE solo a partire dal 15 agosto 2018.
In relazione a questi nuovi RAEE storici, la relazione illustrativa sottolinea che «l'introduzione di tali RAEE all'interno dei RAEE storici, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE» (questi articoli della direttiva che reca la disciplina generale in materia di rifiuti, disciplinano la responsabilità estesa del produttore e l'attribuzione dei costi di gestione dei rifiuti ai produttori) «permette che il finanziamento della gestione di questi RAEE possa essere posto in capo ai produttori delle AEE, secondo le scelte effettuate dallo Stato membro. Tale modifica permette di evitare che vi siano RAEE 'orfani' a causa di una mancata individuazione del responsabile, soprattutto nel caso dei RAEE domestici che vengono conferiti ai centri di raccolta oppure ai punti di raccolta dei distributori da parte dei consumatori».
L'articolo 2 dello schema di decreto modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 49 del 2014, che disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in recepimento dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva (UE) 2024/884 nonché in applicazione di quanto previsto dagli articoli 8 e 14 della direttiva 2008/98/CE, mentre l'articolo 3 reca disposizioni speculari a quelle dell'articolo precedente, ma con riferimento alle modalità di finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE storici professionali, dando attuazione all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/884.
L'articolo 4 interviene sull'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che detta disposizioni in merito alla razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, mentre l'articolo 5 interviene sull'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, inerente al marchio di identificazione del produttore, aggiornando gli obblighi di marcatura delle AEE e le norme tecniche di riferimento.
L'articolo 6 modifica l'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che reca disposizioni transitorie e finali, per eliminare la previsione che pone a carico dei produttori il finanziamento dei rifiuti da pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del succitato decreto legislativo.
Segnala infine alcuni elementi che, pur non essendo direttamente connessi all'atto ora in esame, incidono tuttavia sulla materia di cui si tratta: in data 25 luglio 2024, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2024/2142) per cattiva applicazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e della direttiva 2012/19/UE, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta dell'UE; inoltre, nel contesto del pacchetto di misure presentato dalla Commissione UE lo scorso 16 luglio con riferimento al prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE per il periodo 2028-2034, la proposta di decisione sulle risorse proprie (COM(2025)574), che stabilisce il sistema di finanziamento del bilancio nel suo complesso, prevede l'introduzione di un nuovo contributo nazionale a carico degli Stati membri, basato sulla quantità di «rifiuti elettronici» non raccolti con un'aliquota di prelievo di 2 euro/kg, che sarebbe adeguata ogni anno per tenere conto dell'inflazione.
Non ricorrendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.10.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.10.
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori. COM(2025) 738 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, rileva che la proposta di decisione in esame è volta a modificare la decisione (UE) 2015/1814 relativa alla riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (EU ETS), allo scopo di potenziare l'efficacia di tale strumento in relazione all'equilibrio tra domanda e offerta prima della piena operatività del nuovo ETS2.
La proposta introduce quindi modifiche mirate ai parametri della riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori per migliorare la stabilità del mercato e la prevedibilità dei livelli dei prezzi, senza incidere sull'assetto generale della riserva.
Ricorda a tal proposito che il nuovo sistema di scambio di quote di emissioni, ETS2, distinto da quello preesistente, è volto a coprire e affrontare le emissioni di CO2 nei settori dell'edilizia, del trasporto stradale e ulteriori settori (principalmente piccole industrie non coperte dall'attuale sistema ETS dell'UE) ed è stato introdotto nell'ambito della revisione della materia operata dalla direttiva (UE) 2023/959. La medesima direttiva era inoltre già intervenuta sulla stessa decisione oggetto di modifica per istituire la riserva stabilizzatrice del mercato per l'ETS2.
Sottolinea che la presente proposta è stata presentata dalla Commissione europea in seguito all'invio di una lettera da parte dell'Italia e di altri 18 Paesi, con la quale erano state espresse diverse preoccupazioni in merito alle significative incertezze relative ai livelli futuri e alla volatilità dei prezzi nell'ETS2.
Tiene in particolar modo ad evidenziare che ancora una volta l'Italia si è fatta promotrice di un approccio pragmatico e proporzionato nei confronti di un percorso di transizione climatica che sia fondato su un'analisi approfondita e dati verificabili.
A tal proposito sottolinea che sebbene la proposta risponda alla necessità condivisibile di intervenire sulla volatilità, la Commissione europea ancora una volta non ha predisposto una valutazione d'impatto specifica, come già avvenuto per diverse proposte legislative presentate in avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo. La XIV Commissione, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha già formulato considerazioni critiche ritenendo che ciò pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative.
Di recente anche lo stesso Mediatore europeo ha adottato una raccomandazione con cui ha criticato il modo in cui la Commissione europea ha applicato le proprie norme volte a «legiferare meglio» durante la preparazione di diverse proposte legislative. La raccomandazione evidenzia diverse carenze procedurali che potrebbero costituire un caso di cattiva amministrazione, in particolare l'interpretazione estensiva del concetto di urgenza, utilizzata per eludere le valutazioni d'impatto e le consultazioni pubbliche.
Ricorda inoltre che prima della presentazione della proposta in esame, sia il Consiglio sia il Parlamento europeo hanno adottato il proprio mandato negoziale sulla Pag. 220proposta relativa al traguardo climatico dell'UE per il 2040 sostenendo l'introduzione di una disposizione che preveda il rinvio di un anno, dal 2027 al 2028, dell'entrata in vigore dell'ETS2.
Anche nel corso del lungo e complesso negoziato che ha interessato tale proposta, rispetto alla quale la Commissione ha adottato un parere motivato poi confermato dall'Assemblea della Camera, l'Italia ha svolto un ruolo di grande rilievo giungendo all'introduzione di numerosi elementi migliorativi nel testo del mandato negoziale.
Si attendono inoltre le ulteriori misure di semplificazione del quadro attuativo dell'ETS2 anticipate dalla Commissione europea in risposta alla già citata lettera.
Passando ai contenuti della proposta in esame, e rinviando per ulteriori approfondimenti al dossier predisposto dal Servizio Rue, sottolinea che l'articolo 1-bis della decisione in questione viene modificato attraverso l'aggiunta di un meccanismo integrativo per raddoppiare il numero di quote da immettere se il prezzo del carbonio dovesse superare i 45 euro per tonnellata.
La proposta inoltre elimina la clausola che prevede l'annullamento delle quote integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori che non sono state svincolate entro il 31 dicembre 2030 al fine di aumentare la prevedibilità del mercato e la fiducia degli operatori.
Infine modifica il meccanismo del tasso di iniezione prevedendo un'iniezione della riserva stabilizzatrice del mercato nel caso in cui il numero totale di quote in circolazione (TNAC) sia compreso tra 210 e 260 milioni.
Con specifico riguardo al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rilevo anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'UE per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191 in materia di politica ambientale.
Con riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva correttamente la necessità di intervenire a livello UE in quanto gli obiettivi dell'EU ETS, e nello specifico della riserva stabilizzatrice del mercato, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri. Il valore aggiunto dell'intervento consisterebbe invece nel fatto che un'azione coordinata dell'UE è più efficace per contrastare un problema transfrontaliero come i cambiamenti climatici.
Per quanto riguarda, invece, la conformità al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le misure proposte non vadano al di là di quanto necessario per conseguire in modo efficace l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 dell'UE.
Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di Svezia e Finlandia. Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.
Il termine di sussidiarietà scade il 13 febbraio 2026, pertanto la XIV Commissione dovrà rendere il proprio parere entro il 28 gennaio 2026.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 10 dicembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.