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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2025
599.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza della presidente Valentina BARZOTTI. – Interviene la sottosegretaria di Stato all'Interno Wanda Ferro.

  La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.
C. 1716 Governo e abb.
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Ingrid BISA, relatrice, preso favorevolmente atto della presenza della sottosegretaria Wanda Ferro ai lavori del Comitato, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1716 e rilevato che:

    sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

     il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

     alcuni principi di delega di cui all'articolo 3, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano, in particolare, le lettere c), in tema di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e dei compiti Pag. 4di polizia stradale, g), in materia assicurativa e infortunistica, e l), in tema di disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi;

   considerata la delicatezza della materia penale – ambito che potrebbe risultare coinvolto dal principio di delega in esame, che fa riferimento ad operazioni di polizia giudiziaria – la formulazione dell'articolo 4, comma 1, relativo ai principi e criteri direttivi per la revisione dei regolamenti del servizio di polizia locale, potrebbe essere approfondita al fine di meglio specificare l'ambito di operatività della lettera b), capoverso n. 1), in tema di casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, operazioni di polizia giudiziaria in caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    l'articolo 1, comma 2, prevede, all'ultimo periodo, che qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termine di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati per un periodo di novanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); inoltre, il medesimo articolo, al comma 3, prevede che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi riferiti al complesso dei decreti legislativi da adottare, non potendosi determinare in anticipo quale decreto legislativo sarà effettivamente l'ultimo né escludersi l'adozione di ulteriori, così da determinare uno spostamento in avanti del termine; (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 25 novembre 2025 sul disegno di legge C. 2673); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, dodici mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

    l'articolo 3, recante ulteriori principi e criteri direttivi aventi ad oggetto specifici profili di disciplina relativamente al riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, al comma 1, lettera d), fa riferimento alla disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, prevedendo, in particolare, al capoverso n. 1), che il capo della polizia locale sia scelto all'esito di una procedura selettiva che deve verificare comprovate professionalità ed esperienza, nonché il possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica; in proposito, si ricorda che per l'accesso alla dirigenza (di prima e di seconda fascia) delle amministrazioni centrali, i titoli professionali sono richiesti solo per alcune tipologie di accesso e sono omogenei a livello nazionale; per gli Enti territoriali e le Regioni, invece, sussistono alcuni margini di autonomia previsti per i rispettivi ordinamenti e si tratta conseguentemente di requisiti che possono variare a Pag. 5livello territoriale; ne segue che, alla luce del richiamato quadro normativo, la disposizione potrebbe essere approfondita precisando i titoli professionali cui intende farsi implicito riferimento;

    il testo originario del provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e reca la dichiarazione di esclusione dall'AIR;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

     dell'articolo 3, comma 1, lettere c), g) e l), alla luce del paragrafo 2, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera;

     dell'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso n. 1), tracciandone con maggiore precisione l'ambito di operatività;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

     l'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

     l'articolo 1, comma 3, facendo riferimento all'entrata in vigore di ciascuno, anziché all'ultimo, dei decreti legislativi adottati, così da individuare in modo inequivoco il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive;

     l'articolo 3, comma 1, lettera d), capoverso n. 1), precisando i titoli professionali cui la disposizione fa implicito riferimento».

  Valentina BARZOTTI, presidente, segnala che il rilievo riferito all'articolo 1, comma 3, relativo alla corretta individuazione del termine di delega per l'approvazione dei decreti correttivi, avrebbe più correttamente dovuto formare oggetto, in conformità ai precedenti pareri espressi dal Comitato, di una condizione, anziché di una osservazione; chiede dunque alla relatrice se non intenda modificare in tal senso la proposta di parere testé illustrata.

  Ingrid BISA, relatrice, ribadendo quanto già espresso nella seduta del 25 novembre 2025, in cui aveva manifestato la propria opinione dissenziente in relazione ad un profilo critico del tutto analogo a quello sottolineato dalla presidente, conferma la propria intenzione di mantenere come osservazione il rilievo espresso in relazione all'individuazione del termine di delega per i decreti correttivi. A suo giudizio, infatti, si tratta di una scelta di carattere eminentemente politico e discrezionale, strettamente connessa alla complessità della materia, che rende incongrua l'apposizione di una condizione da parte del Comitato.

  Antonio BALDELLI si associa alle considerazioni espresse dalla collega Bisa, confermando che si tratta di un aspetto di carattere politico che esula dall'ambito di competenza del Comitato, che attiene esclusivamente a profili di tecnica della legislazione.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Riforma dell'ordinamento forense.
C. 2629 Governo e abb.
(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e opinione dissenziente).

Pag. 6

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alfonso COLUCCI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2629 e rilevato che:

    sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

     il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

     alcuni principi di delega di cui all'articolo 2, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano, in particolare, il capoverso n. 6) della lettera a), in tema di ripristino dell'istituto del giuramento dell'avvocato, il capoverso n. 5) della lettera g), in materia di obbligo di rimborso delle spese anticipate, il capoverso n. 5) della lettera h), in tema di elementi negoziali essenziali da indicare nel contratto assicurativo, dei capoversi, alla lettera o), nn. 3), che rinvia ad un regolamento del Ministro della giustizia la previsione delle modalità telematiche di tenuta e di aggiornamenti degli albi, degli elenchi e dei registri, e 9), relativo all'istituzione dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

     il medesimo articolo 2, comma 1, lettera g), in tema di compenso dell'avvocato, al capoverso n. 4), prevede, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, la valutazione della possibilità di estendere la disciplina che sancisce l'efficacia di titolo esecutivo al parere di congruità, disciplina recata dalla normativa in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (art. 7 l. n. 49/2023), alle ipotesi, nei limiti della compatibilità, di rilascio da parte dell'ordine degli avvocati di un parere di congruità sul compenso o sugli onorari richiesti dall'avvocato; la formulazione impiegata (“valutare la possibilità di”) appare pertanto prefigurare, in sede di attuazione della delega, una scelta tra diverse opzioni, rimessa alla discrezionalità del Governo, libero di tenere conto di tale criterio ovvero di adottare altre misure; la formulazione della disposizione potrebbe dunque essere approfondita al fine di meglio precisarne la portata normativa;

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     l'articolo 1, comma 3, prevede, al terzo periodo, che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di trenta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); inoltre, il medesimo articolo, al comma 4, prevede che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativiPag. 7 adottati in attuazione della delega (ovvero dalla scadenza del termine di delega di sei mesi di cui al comma 1) possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi riferiti al complesso dei decreti legislativi da adottare, non potendosi determinare in anticipo quale decreto legislativo sarà effettivamente l'ultimo né escludersi l'adozione di ulteriori, così da determinare uno spostamento in avanti del termine; (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 25 novembre 2025 sul disegno di legge C. 2673); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, dodici mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

     il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire, all'articolo 1, comma 4, le parole: “dell'ultimo dei” con le seguenti “di ciascuno dei”;

  il Comitato osserva altresì:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

     dell'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso n. 6), lettera g), capoverso n. 5), lettera h), capoverso n. 5), e lettera o), capoversi nn. 3) e 9), alla luce del paragrafo 2, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera;

     dell'articolo 2, comma 1, lettera g), capoverso n. 4), precisandone il perimetro di operatività;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 3, terzo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi».

  Ingrid BISA, anche in qualità di correlatrice in sede referente del provvedimento in esame, oltre che componente del Comitato, ribadisce le medesime considerazioni espresse in relazione al parere riferito all'A.C. 1716 testé approvato, confermando pertanto che, a suo giudizio, l'individuazione del termine di delega per l'adozione dei decreti legislativi correttivi costituisce una questione di carattere politico e discrezionale, strettamente connessa alla notevole ampiezza e complessità del provvedimento in esame. Chiede, dunque, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del Regolamento, che nel parere sia riportata la propria opinione dissenziente in ordine alla presenza di una condizione, anziché di un'osservazione, relativa al profilo problematico rilevato all'articolo 1, comma 4.

Pag. 8

  Antonio BALDELLI, nel condividere pienamente le considerazioni espresse dalla collega Bisa, si associa all'opinione dissenziente formulata, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del Regolamento, dalla collega Bisa in ordine alla presenza di una condizione, anziché di un'osservazione, relativa al profilo problematico rilevato all'articolo 1, comma 4.

  Alfonso COLUCCI, relatore, dichiara di non condividere le osservazioni dei colleghi e ritiene che la condizione sia di natura esclusivamente tecnica, in quanto volta a richiedere di individuare in termini inequivoci il termine di delega per l'adozione dei decreti legislativi correttivi. Tale aspetto ricade quindi pienamente nell'ambito delle competenze del Comitato. Conferma pertanto la volontà di mantenere la condizione così come illustrata nella proposta di parere. Peraltro, non essendo riuscito ad essere presente, a causa di concomitanti impegni, all'esame dell'AC 1716, nel quale si era posta una questione analoga, tiene a sottolineare che tale parere, come osservato dalla presidente, avrebbe più correttamente dovuto recare sul punto una condizione anziché una osservazione.

  Il Comitato approva la proposta di parere che dà conto dell'opinione dissenziente formulata dai deputati Bisa e Baldelli in ordine alla presenza nel parere di una condizione, anziché di una osservazione, con riferimento al profilo problematico rilevato sull'articolo 1, comma 4.

Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.
C. 1311 Bonetti.
(Parere alle Commissioni riunite VII e XII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio BALDELLI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1311, nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative in sede referente, e rilevato che:

    sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

     il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

     l'articolo 2, comma 2, nel disciplinare, al primo periodo, l'iter per l'approvazione degli schemi dei decreti legislativi, non individua il Ministro su proposta del quale i relativi schemi possono essere adottati;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, individuando il Ministro su proposta del quale gli schemi di decreti legislativi possono essere adottati».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.20.