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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2025
600.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 21

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

DL 159/2025 – Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
C. 2736 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione XI Lavoro sul testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
  Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2025, è stato convertito in legge, con modificazioni, dal Senato nella seduta di mercoledì 10 dicembre 2025 e trasmesso alla Camera nella giornata di ieri.
  Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura, segnala che l'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, introduce il comma 4-bis all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevedendo che a decorrere dall'anno 2026, l'INAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisca annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 2228 gennaio 2009, n. 2, un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e da ripartire sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera c), del presente articolo, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2022, nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, l'INAIL versa all'entrata del bilancio dello Stato un importo annuale, non inferiore a 35.000.000 di euro, per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.
  Rileva che l'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 3, introduce il comma 6-bis all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in base al quale è attribuito all'INAIL il compito di promuovere campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.
  L'articolo 7, comma 1, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o al domicilio dello studente.
  Il comma 2 dispone che al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.
  Osserva che l'articolo 8, comma 1, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di cui al comma 6, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, previste dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL eroga annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85, Pag. 23una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività. Tale borsa di studio è esente da ogni imposizione fiscale.
  Il comma 2 dispone che l'importo annuale della prestazione di cui al comma 1 è pari:

   a) a 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

   b) a 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);

   c) a 7.000 euro, per ogni anno di frequenza dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

  Sottolinea che il comma 3 stabilisce che l'erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all'INAIL di apposita domanda ed è erogata fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dall'articolo 85, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
  Il comma 4 prescrive che la domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico.
  Segnala che il comma 5 prevede che ai fini del presente articolo sono compresi nel sistema di istruzione e formazione:

   a) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell'Unione europea;

   b) le scuole, gli istituti, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano.

  Il comma 6 dispone che il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa di 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per l'anno 2026, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, a decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  Rileva che il comma 7 stabilisce che l'INAIL provvede a corrispondere le borse di studio agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento del limite di spesa di cui al comma 6, in ragione dell'ordine temporale di acquisizione delle domande.
  Infine, il comma 8 attribuisce all'INAIL il compito di provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INAIL non procede all'accoglimento delle ulteriori domande.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 11 dicembre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.