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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2025
600.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 146

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 dicembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 159/2025: Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
C. 2736 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, in sostituzione del presidente Cappellacci, relatore sul provvedimento in oggetto, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, con riferimento alle disposizioni contenute nel provvedimento di maggiore interesse rispetto alle competenze della XII Commissione, richiama innanzitutto l'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, che pone per alcuni settori – gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive – un termine di 30 giorni per l'erogazione ai lavoratori della formazione iniziale in materia di sicurezza sul lavoro.
  Osserva quindi che l'articolo 5 reca un complesso di novelle alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tra le modifiche introdotte: si demanda a un regolamento del Presidente del Consiglio la definizione di norme specifiche in materia di sicurezza sul lavoro per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; si modifica la disciplina del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e della Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre, vengono inserite ulteriori norme volte a rafforzare le attività dell'INAIL per la promozione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Di interesse è, altresì, la disposizione concernente le procedure per la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza dei lavoratori rientranti nel regime obbligatorio di sorveglianza sanitaria.Pag. 147
  L'articolo 6 prevede che, con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, siano individuati i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  L'articolo 8 prevede l'erogazione annuale, da parte dell'INAIL, di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali. L'articolo 10 reca alcune novelle all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per quanto concerne la disciplina dei modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  Osserva come sia rilevante la disposizione recata dall'articolo 12, che autorizza l'INAIL, a decorrere dal 1° novembre 2025, alla stabilizzazione dei medici specialisti e degli infermieri già titolari, dal 1° novembre 2022, in base a una precedente norma transitoria, di contratti di lavoro subordinato a termine con il medesimo Istituto.
  L'articolo 14, comma 1, prevede, a decorrere dal 1° aprile 2026, l'obbligo per i datori di lavoro – al fine di fruire dei benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche previsti dalla normativa vigente per le assunzioni – di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), specificando peraltro che, ai fini del riconoscimento di tali benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
  Richiama, altresì, l'articolo 14-bis, introdotto al Senato, che reca disposizioni volte a favorire l'assunzione di lavoratori svantaggiati e con disabilità, in particolare ampliando la tipologia dei soggetti presso i quali avviene l'inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori, nonché elevando dal 10 al 60 per cento il limite percentuale entro cui i datori di lavoro possono coprire parte dei propri obblighi di legge per l'inserimento di lavoratori con disabilità, e consentendo il distacco dei lavoratori così assunti presso altro soggetto al fine di realizzare la commessa di lavoro. L'articolo 15, quindi, prevede l'adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.
  Inoltre, l'articolo 16, comma 1, integra il decreto legislativo n. 81 del 2008 con disposizioni volte a disciplinare le modalità di ripartizione e la destinazione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme che le ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organi di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa. Il successivo comma 2 consente a tutto il personale sanitario – e non solo quindi ai medici del lavoro – dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro di effettuare controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro.
  L'articolo 17, comma 1, interviene sul citato decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di: specificare che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori devono essere computati nell'orario di lavoro (lettera a); aggiungere la promozione della prevenzione oncologica tra gli obblighi del medico competente (lettera b); rimettere a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle strutture esterne pubbliche o private convenzionate con l'imprenditore presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore (lettera c); includere nella sorveglianza sanitaria lo svolgimento di una visita medica finalizzata a verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcol e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive, nel caso di attività lavorative che comportino rischi elevati, anche per i terzi; tale visita è volta anche alla verifica dell'assenza di condizioni di dipendenza da alcol e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (lettera d); prevedere la possibilità, attraverso gli organismi paritetici, di iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese Pag. 148fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali o medici competenti, consentendo inoltre, nell'ambito delle convenzioni, l'utilizzo di somme destinate all'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle ASL e dall'Ispettorato nazionale del lavoro (lettera e). Il comma 2 dell'articolo 17 prevede la possibilità di introdurre, nell'ambito della contrattazione collettiva, misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 18, infine, introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 una specifica disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile.
  Tenuto conto delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.