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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2025
600.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 150

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 8.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Mirco CARLONI, presidente, comunica che, per il gruppo Fratelli d'Italia, la deputata Chiara La Porta cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Irene Gori.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
C. 2670 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mirco CARLONI, presidente, avverte che il provvedimento in esame rientra tra i disegni di legge c.d. collegati alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2025-2027 e che la Conferenza Unificata, nella seduta del 27 novembre 2025, si è espressa favorevolmente sul disegno di legge in esame.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore ricorda che la XIII Commissione Agricoltura inizia oggi l'esame in sede referente del disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
  Come si evince dalla relazione illustrativa, la sua qualificazione come provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica evidenzia il rilievo strategico attribuito al comparto primario nell'ambito della programmazione economico-finanziaria del Paese.Pag. 151
  Venendo al contenuto del provvedimento in esame e rinviando per una analisi più dettagliata al dossier di approfondimento realizzato dal Servizio Studi, ricorda che esso si compone di 20 articoli suddivisi in 2 Titoli – Disposizioni in materia di produzione agricola e Disposizioni in materia di politica agricola.
  Il Capo I recante Interventi per la sovranità alimentare.
  In tale ambito, l'articolo 1 reca disposizioni volte al rafforzamento del sistema agricolo, da un lato, attraverso il rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare (fondo di parte corrente istituito dall'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e, dall'altro lato, attraverso una nuova autorizzazione di spesa destinata a sostenere gli investimenti strutturali nel settore agricolo. In particolare, il comma 1 prevede l'incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027.
  Ricorda che il Fondo, è stato istituito con la legge di bilancio 2023; il riparto delle risorse è stato definito con decreto 9 agosto 2023, destinando 8 milioni per la produzione di mais, 5 milioni per la produzione di legumi e soia, 4 milioni per il frumento tenero, 3 milioni per l'orzo e 5 milioni per le carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ. Successivamente, la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare è stata incrementata (1 milione di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) e gli obiettivi perseguiti dallo stesso Fondo sono stati estesi, includendovi il rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell'acquacoltura e, tra gli interventi, la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio erogati. Infine, con decreto ministeriale 30 dicembre 2024 sono state definite le modalità per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari.
  Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri.
  Infine, il comma 3 inserisce tre ulteriori commi dopo il comma 425 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023): nel dettaglio, il comma 425-bis autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2026, di 100 milioni di euro per il 2027 e di 150 milioni di euro per il 2028 per finanziare spese per investimenti, tra cui quelle necessarie a garantire un sufficiente e diversificato approvvigionamento dei prodotti agricoli, a rafforzare le filiere produttive locali, anche per evitare fenomeni di spopolamento delle aree interne nonché di dissesto idrogeologico, a potenziare la produttività e la competitività delle imprese agricole, sostenendo le colture agricole di interesse strategico nonché a favorire la realizzazione delle strutture e l'acquisizione delle tecnologie necessarie per la produzione, lo svezzamento e l'allevamento di vitelli autoctoni; il comma 425-ter prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di finanziamento degli investimenti previsti dal comma 425-bis; il comma 425-quater stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 425-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.
  Ricorda che l'articolo 2 reca disposizioni per la concessione di un contributo sotto forma di credito d'imposta, per l'anno 2026, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, volto a rafforzare l'integrazione tra le imprese agricole che producono frumento e le industrie agroalimentari che operano la trasformazione dei prodotti agricoli.
  Il comma 1 specifica che il beneficio è rivolto alle imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e che, a partire dal 2026, Pag. 152abbiano sottoscritto nuovi contratti di filiera con imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana.
  Il comma 2 reca la definizione di «contratto di filiera» rilevante ai fini della concessione del credito d'imposta, intendendosi tale l'accordo scritto tra le imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e le imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana, avente ad oggetto la fornitura di frumento di origine italiana per un periodo di durata compresa fra tre anni e cinque anni, contenente: a) l'indicazione del prezzo o dei criteri per la sua determinazione; b) la pianificazione delle quantità e dei tempi di consegna; c) il rispetto di requisiti qualitativi specifici, anche riguardanti la sostenibilità ambientale e il benessere animale; d) meccanismi di condivisione del rischio e di valorizzazione delle produzioni.
  Il comma 3 prevede che il credito d'imposta, di cui al comma 1, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° febbraio 2026 al 15 novembre 2026 per l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni nonché alla connessa attività di ricerca ed è determinato sul valore complessivo dell'investimento agevolato in misura pari al: al 20 per cento, per contratti di durata triennale; 30 per cento, per contratti fino a 4 anni; 40 per cento, per contratti fino a 5 anni. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, nel corso dell'anno 2026, tramite modello F24, senza che trovi applicazione il limite generale di compensazione dei crediti di imposta e dei contribuiti (pari a 2 milioni di euro per anno solare), né il limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (pari a 250.000 euro). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP. Il comma 4 stabilisce che il regime agevolativo è subordinato al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il comma 5 prevede che, con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definite le tipologie degli investimenti ammissibili e le modalità attuative per l'applicazione del credito d'imposta, inclusi i requisiti specifici per la qualificazione dei contratti di filiera ammissibili, le tipologie degli investimenti agevolabili, la documentazione necessaria per attestare le spese sostenute e la conformità ai requisiti, le procedure per la richiesta e l'ottenimento del beneficio, le modalità di controllo e revoca ed eventuali limiti massimi delle spese ammissibili per ciascun beneficiario. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, il comma 6 definisce le modalità di calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascuna impresa beneficiaria. Nello specifico, per ciascun beneficiario, l'ammontare massimo di fruibilità del beneficio fiscale de quo è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Il comma 7 individua le modalità di coperture degli oneri derivanti dall'articolo in esame.
  Ricorda che l'articolo 3, la cui rubrica è intitolata «Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera. Linea vacca-vitello», autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro per l'anno 2028 a sostegno degli investimenti per incrementare la produzione di carne bovina sul territorio nazionale, per sostenere l'aggregazione economica degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione e per la valorizzazione dei contratti di filiera per la linea vacca-vitello. Il comma 1 indica gli investimenti che possono beneficiare del contributo e specifica che il beneficio è concesso agli imprenditori singoli o associati che abbiano sottoscritto un accordo o un contratto di filiera per la produzione di carne bovina che comprenda, oltre alla fase di allevamento, almeno un'altra fase della Pag. 153filiera. Sono poi specificati gli investimenti per i quali è possibile chiedere il contributo.
  Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi nonché l'entità degli stessi per ciascuno dei partecipanti alla filiera, nel rispetto della ripartizione del 70 per cento del contributo a favore della filiera orientata alla carne e del 30 per cento a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte. I commi 3 e 4 prevedono, rispettivamente, che il regime agevolativo sia concesso nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis e le modalità di coperture della misura prevista. Il comma 5 individua le modalità di coperture degli oneri derivanti dall'articolo in esame.
  L'articolo 4 è finalizzato a promuovere e sostenere l'imprenditoria giovanile e femminile nel settore agricolo. In particolare, viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinata a finanziare le agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Tali risorse sono dirette alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, destinando il 65 per cento per la concessione di mutui a tasso agevolato e il 35 per cento per la concessione di contributi a fondo perduto.
  L'articolo 5, che apre il Capo II recante Interventi diretti a fronteggiare le emergenze nell'agricoltura, mira a rafforzare in modo strutturale le attività per il contrasto delle fitopatie che compromettono la produttività e la sostenibilità economica del settore olivicolo, con particolare riferimento alla Xylella fastidiosa, che dal 2013 ha causato gravi danni in ampie aree del Mezzogiorno, a partire dalla Puglia, ma anche ad altre fitopatie emergenti.
  L'articolo in esame autorizza una spesa complessiva di 300 milioni di euro così ripartita: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro per l'anno 2028. Tali risorse sono finalizzate all'attuazione di un Piano strategico nazionale che comprenda misure di investimento per il reimpianto di oliveti tramite cultivar resistenti e riconversioni colturali verso altre colture. Il Piano è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il decreto deve essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
  L'articolo 6 introduce una misura temporanea di sostegno rivolta alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nel corso dell'anno 2025, abbiano subìto danni economici significativi a causa di epizoozie. In particolare, al comma 1 è conferita alle imprese interessate, alle condizioni indicate nell'articolo, la possibilità di avvalersi della sospensione, per la durata di dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti a rimborso rateale in scadenza nel corso dell'anno 2026 stipulati con banche, intermediari finanziari iscritti all'albo e altri soggetti abilitati alla concessione di credito. Sono escluse dal beneficio le imprese che abbiano esposizioni debitorie classificate come deteriorate.
  L'articolo 7 reca interventi in favore del settore suinicolo colpito da peste suina africana apportando modifiche all'articolo 26 (recante Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, con l'introduzione di due commi (comma 3-bis e 3-ter) e di alcune modifiche di coordinamento (lettera b)). In particolare, con l'introduzione del comma 3-bis al suddetto articolo 26, si prevede la concessione di un contributo pari a 1 milione di Pag. 154euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per i danni indiretti derivanti dalla diffusione della PSA, in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini macellati provenienti da zone di restrizione. I criteri e le modalità per la concessione del contributo, nonché l'entità per singolo intervento sono demandati a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Sono fatte salve le prescrizioni dell'autorità competente a tutela della sicurezza alimentare e della salute animale. Con il nuovo comma 3-ter si prevedono le modalità di copertura degli oneri.
  Al Capo III, recante Interventi per favorire il ricambio generazionale e l'accesso al capitale fondiario, l'articolo 8 prevede, mediante l'inserimento dell'articolo 16-bis – la cui rubrica fa riferimento a «Accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà di ISMEA» – nella legge 28 luglio 2016, n. 154, che ISMEA, nel caso non concluda positivamente la procedura di dismissione, relativamente ai terreni agricoli, nell'ambito degli interventi fondiari dedicati all'imprenditoria agricola giovanile, può stipulare contratti di comodato d'uso gratuito per la conduzione dei terreni agricoli di sua proprietà (comma 1). Alla scadenza del contratto di comodato il comodatario potrà esercitare l'opzione di acquisto del terreno per metà del suo valore. Il comma 2 stabilisce che il comodatario del terreno venga selezionato tramite una procedura competitiva a evidenza pubblica, anche tramite l'utilizzo della Banca delle terre agricole dell'ISMEA. All'esito di tale procedura, l'ISMEA adotta una deliberazione di affidamento, cui segue la stipula del relativo contratto di comodato. Il comma 3 stabilisce i requisiti per partecipare alla procedura di cui al comma 2, prevedendo che possono partecipare alla stessa esclusivamente soggetti di età superiore ai diciotto e inferiore ai quarantuno anni compiuti che siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, risultante dal conseguimento di un titolo di laurea in agraria nella classe L-25 e L-26 ovvero un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il Servizio civile agricolo. Il comma 4 precisa che i soggetti con i requisiti precisati al comma 3 possono partecipare alla procedura competitiva anche nelle forme societarie previste dalla legge. Nel caso in cui la domanda venga presentata da una società di capitali, i componenti degli organi di direzione e controllo e il suo titolare effettivo devono avere i requisiti previsti al comma 3. Il comma 5 dispone che la partecipazione alle procedure competitive per l'assegnazione dei terreni in comodato gratuito richieda la presentazione di un piano aziendale avente una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all'approvazione dell'ISMEA. Nel caso in cui lo stesso Istituto ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, formula motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione. Il piano aziendale può prevedere anche attività quali lo svolgimento di attività agrituristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo, visite nei luoghi di coltura e di produzione, esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo, degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, nonché iniziative a carattere didattico e ricreativo, fermo restando il rispetto della normativa vigente. Il comma 6 stabilisce che il contratto di comodato gratuito abbia durata non inferiore a dieci anni e che questa abbia un collegamento con le previsioni del piano aziendale. Viene precisato, inoltre, che l'imposta di registro, di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato sono a carico del comodatario. Il comma 7 precisa che ISMEA procederà ad una verifica periodica dell'attuazione del piano aziendale presentato dal comodatario, segnalando allo Pag. 155stesso eventuali inadempimenti al contratto o al piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento al contratto o del piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato. Il comma 8 prevede che, al termine della durata del contratto, al comodatario non inadempiente sia riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto del terreno per una somma pari al 50 per cento del suo valore, come risultante dai bilanci dell'ISMEA. Nel caso in cui tale opzione sia esercitata prima di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato e per il prezzo previsto, l'ISMEA è obbligato ad accettare la proposta di acquisto. Viene precisato che i costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipula del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente.
  Ricorda che l'articolo 9 introduce una disciplina organica finalizzata al recupero e alla valorizzazione dei terreni agricoli in stato di abbandono e di quelli qualificabili come «terreni silenti» allo scopo di promuovere l'incremento della produzione agricola, il rafforzamento delle filiere agroalimentari locali e la salvaguardia delle aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico. L'intervento si articola in dodici commi e stabilisce princìpi e criteri generali per l'individuazione, il censimento, la gestione e l'assegnazione in affitto dei terreni non utilizzati, con l'obiettivo di promuovere il loro recupero produttivo.
  Più in particolare, il comma 1 enuncia le finalità della disposizione in esame. Esse consistono: nel potenziamento della produzione agricola nazionale; nel rafforzamento alle filiere agroalimentari locali; nella protezione delle aree geografiche interne da fenomeni quali lo spopolamento e dissesto idrogeologico.
  Il comma 2 contiene le definizioni di «terreno abbandonato» e di «terreno silente».
  Il comma 3 attribuisce ai comuni il compito di censire i terreni abbandonati e silenti di proprietà privata presenti nei territori propria competenza ed a inserirli in un inventario completo e aggiornato denominato «Banca comunale delle terre», reso pubblico in conformità all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. I terreni inseriti nella predetta Banca comunale delle terre sono messi a disposizione per operazioni di affitto finalizzate al recupero produttivo del suolo ad uso agricolo.
  Il comma 4 stabilisce che, per le medesime finalità di recupero produttivo del suolo ad uso agricolo, i comuni provvedono a rendere nota l'esistenza di terreni abbandonati di proprietà comunale il cui censimento è effettuato attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
  Il comma 5 individua l'ambito soggettivo della disposizione in esame, prevedendo che possano accedere alle informazioni della Banca comunale delle terre gli imprenditori agricoli in forma singola o associata, comprese le cooperative e i consorzi.
  Il comma 6 descrive la procedura amministrativa per richiedere un terreno abbandonato. È necessario, a tal fine, presentare al comune una manifestazione di interesse corredata da un piano di sviluppo aziendale. Il comune, entro trenta giorni dalla presentazione della manifestazione di interesse, acquisisce la disponibilità del privato proprietario, alla stipulazione di un contratto di affitto agrario con l'impresa interessata. La medesima procedura si applica ai terreni comunali, nel rispetto della normativa in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico.
  Il comma 7 descrive una analoga procedura amministrativa per richiedere un terreno silente. In tale ipotesi a seguito della presentazione della domanda accompagnata da un piano di sviluppo aziendale il comune provvede all'approvazione dello stesso piano e alla stipulazione di un contratto di affitto del terreno nel quale sono specificati il canone, gli obblighi e le responsabilità del privato utilizzatore, in particolare relativamente alle responsabilità ambientali e idrogeologiche.
  Il comma 8 contempla l'adozione di un regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, legge n. 400 del 1988, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, con la finalità di integrare la disposizione in commento con le specifiche modalità operative e contrattuali, ivi comprese le procedure per la determinazione dei Pag. 156canoni di affitto e la gestione delle opposizioni.
  Il comma 9 stabilisce che le regioni provvedono ad armonizzare le rispettive disposizioni regionali con la disposizione in esame ed il regolamento di cui al comma 8.
  Il comma 10 statuisce che i comuni che, alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, hanno già effettuato il censimento dei terreni abbandonati e di quelli silenti, provvedono ad assumere le misure necessarie al coordinamento delle stesse con le previsioni contenute nella disposizione in esame.
  Il comma 11 dispone l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, relativamente alla istituzione della Banca delle terre abbandonate o incolte, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma 8. È statuito che restano salvi gli effetti del predetto articolo 3 sui contratti stipulati e vigenti alla fino alla predetta data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8.
  Il comma 12 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuove o maggiori spese.
  L'articolo 10, che apre il Titolo II recante Disposizioni in materia di politica agricola ed è inserito nel Capo I recante Disposizioni in materia di ricerca e innovazione nell'agricoltura, interviene per far fronte all'esigenza di ricambio generazionale del personale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), allo scopo di garantire la continuità e l'efficacia della ricerca nel settore agricolo. Nel dettaglio, il comma 1 autorizza l'ente ad assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, 37 ulteriori unità di personale così suddivise: 20 ricercatori e tecnologi di III livello; 3 funzionari di amministrazione di V livello; 6 collaboratori tecnici di VI livello; 4 collaboratori di amministrazione di VII livello; 4 operatori tecnici di VIII livello. Il comma 2, sulla base della stima delle risorse necessarie, determinate in 2.123.214 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, indica le modalità di copertura.
  L'articolo 11 dispone, al comma 1, un intervento di spesa di 10 milioni di euro nel 2026 per il rinnovo infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende sperimentali del CREA, in coerenza con il documento di visione strategica presentato dal CREA per le annualità 2025-2034. Al comma 2 è prevista, inoltre, la concessione, per l'anno 2026, di un contributo per investimenti, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, a favore degli istituti tecnici agrari per interventi di rinnovo degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse e destinati a finalità didattiche, al fine di potenziare la qualità dell'offerta formativa nel settore agricolo. I criteri e le modalità di erogazione del contributo verranno stabiliti con un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e merito, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma. Il comma 3 indica le modalità di copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2026.
  L'articolo 12 assegna all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la funzione di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca, e muta, conseguentemente, la sua denominazione in Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia (AGEAIT). Nel dettaglio, il comma 1 apporta una modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, la cui rubrica titola «Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura», con l'aggiunta del comma 3-bis. Il nuovo comma conferisce all'AGEA il ruolo di soggetto titolare delle funzioni di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca, anche attraverso l'elaborazione e la valorizzazione del patrimonio informativo di cui al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del sistema dei controlli agroalimentari. In coerenza con il potenziamento delle funzioni, si attribuisce appunto all'AGEA la nuova denominazione di Agenzia Pag. 157per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia (AGEAIT) (comma 2). Il comma 3 stabilisce, di conseguenza, l'aggiornamento della denominazione e della sigla ovunque esse ricorrano all'interno del testo del decreto legislativo n. 74 del 2018. Il comma 4 dispone che lo statuto dell'Agenzia sia adeguato alle disposizioni recate dall'articolo in esame con le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
  Il Capo II recante Disposizioni in materia di produzioni viticole, olivicole e ovaiole.
  In tale ambito l'articolo 13, introduce, nell'ambito dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, un comma 1-bis che prevede la possibilità di detenere, negli stabilimenti enologici nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, soluzioni idroalcoliche ottenute dal processo di dealcolazione parziale o totale del vino, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, in particolare in tema di comunicazione preventiva, nonché dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Ricordo, al riguardo, che il decreto legislativo n. 43 del 2025, recante «Revisione delle disposizioni in materia di accise» è intervenuto, con l'introduzione dell'articolo 33-ter, per disciplinare dal punto di vista del regime fiscale la produzione di vino dealcolato nei limiti di 1.000 ettolitri di vino all'anno. La disposizione in esame precisa, inoltre, che gli stabilimenti o locali devono garantire che la soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione circoli in un circuito separato, chiuso e monitorato.
  L'articolo 14 introduce modifiche alla disciplina della denaturazione delle fecce di vino contenuta nella legge n. 238 del 2016, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori vitivinicoli, eliminare disposizioni ridondanti o tecnicamente superate e armonizzare la gestione delle fecce con quella delle altre sostanze residuate dalla vinificazione. In particolare vengono abrogati il secondo periodo i commi 1 e 5 dell'articolo 13, che prevedono, rispettivamente, il divieto di detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento e l'obbligo di denaturazione preventiva con specifiche sostanze rivelatrici.
  L'articolo 15 introduce in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2026, una disciplina specifica per le etichette dei prodotti miscelati con olio vergine d'oliva, da utilizzare quali condimenti per usi alimentari umani, stabilendo che in etichetta deve essere riportata la quantità del solo prodotto prevalente (espressa in percentuale sul volume) impiegato nella preparazione della miscela. La quantità del prodotto prevalentemente deve essere posizionata nel campo visivo principale e deve essere facilmente leggibile. Si prevedono, inoltre, modalità di esposizione alla vendita delle miscele di prodotti con olio vergine di oliva in modo da differenziarli dagli oli d'oliva vergini venduti nel medesimo esercizio commerciale o stabilimento affine.
  L'articolo 16, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione, del 17 agosto 2023, dispone che a partire dal 1° dicembre 2025 la stampigliatura delle uova deve essere effettuata nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio ove le uova sono consegnate. È prevista altresì l'esenzione dall'obbligo della stampigliatura delle uova prodotte in allevamenti con capienza fino a 50 galline ovaiole a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita. È infine soppressa l'esenzione dalla stampigliatura prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2010, relativa alle uova provenienti da Stati membri dell'Unione europea e da Stati non appartenenti all'Unione europea consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare nazionale.
  L'articolo 17 che rientra nel Capo III – Disposizioni di semplificazione – apporta una serie di modifiche alla legge n. 238 del Pag. 1582016 (Testo unico della vite e del vino), con l'obiettivo di aggiornare e perfezionare il quadro normativo nazionale in materia vitivinicola attraverso interventi di tipo definitorio, tecnico e sistematico, riguardanti, in particolare, la gestione dello schedario viticolo e l'adeguamento terminologico alla normativa europea vigente nonché prevedendo che possano essere iscritte nello schedario viticolo le superfici già impiantate alla data del 31 dicembre 2025, imponendo l'obbligo di aggiornamento dei dati entro dodici mesi dall'accertamento della discordanza, e, in caso di inadempimento, la sospensione dell'operatività del fascicolo aziendale ai fini amministrativi. Le presenti disposizioni non riguardano le denominazioni utilizzabili nelle etichette dei prodotti vitivinicoli.
  L'articolo 18 introduce una deroga all'obbligo assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RCA) derivante dalla circolazione dei veicoli, anche per le macchine agricole non immatricolate o prive di idoneità tecnica alla circolazione, a condizione che siano utilizzate esclusivamente in aree private (come fondi agricoli, aziende agricole e terreni chiusi al traffico) e comunque coperte da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria.
  La disposizione inserisce, infatti, un nuovo comma 1-bis all'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. prevedendo che la deroga di cui al comma 1 dell'articolo 122-bis si applichi anche alle macchine agricole con le caratteristiche di cui sopra. Viene, inoltre, precisato che, nei casi di macchine agricole esentate dall'obbligo di assicurazione per responsabilità civile, non sussiste alcun obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del CAD, qualora la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, sia comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
  Rileva che detta disposizione è contenuta nel disegno di legge «Legge annuale sulle piccole e medie imprese» (approvato dal Senato) (C. 2673) ora all'esame della Commissione X attività produttive della Camera dei deputati.
  L'articolo 19 semplifica i procedimenti amministrativi avviati su istanza presentata dalle imprese agricole e agroalimentari alla pubblica amministrazione, per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per l'adozione dei provvedimenti non discrezionali. In tale ambito i CAA sono chiamati a svolgere l'attività istruttoria e sono autorizzati a rilasciare all'istante un'attestazione degli esiti positivi dell'istruttoria che sostituisce il provvedimento finale fino al completamento del procedimento. Si prevede, a tal fine, l'adozione di nuove linee guida del procedimento semplificato in esame e la possibilità che lo stesso sia esteso anche ad altri provvedimenti, anche di competenza regionale o di enti locali. È disciplinata la condotta dolosa o colposa del CAA nei casi in cui l'attestazione sia rilasciata in difformità delle risultanze istruttorie o di violazione della normativa in materia. In caso di dolo o colpa grave il CAA è punito con la sanzione della sospensione dell'attività per almeno 1 anno. Inoltre, in caso di condotta reiterata nell'anno successivo allo spirare della sospensione, il CAA è punito con l'inibizione definitiva dell'attività. In caso di colpa lieve il CAA è punito con la sanzione della sospensione dell'attività per quattro mesi. L'accertamento della violazione e l'irrogazione della sanzione è competenza delle regioni che hanno autorizzato i CAA a svolgere l'attività.
  Infine, l'articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente alle disposizioni della legge, a esclusione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 11.

  Mirco CARLONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.40.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 8.40.

Pag. 159

Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco CERRETO (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di Legge annuale sulle piccole e medie imprese, come approvato dal Senato in prima lettura. Il disegno di legge in esame (A.C. 2673) costituisce la prima attuazione dell'articolo 18 della legge n. 180 del 2011 (cosiddetto Statuto delle imprese), volto a dare esecuzione alle comunicazioni della Commissione europea sul cosiddetto Small Business Act europeo, approvato dal Consiglio, con il quale si individuano le azioni necessarie per promuovere e sostenere le piccole e medie imprese (PMI).
  In attuazione di quanto previsto in ambito europeo, come detto, l'articolo 18 della legge n. 180/2011 (cosiddetto Statuto delle imprese) ha previsto che il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy – MIMIT), sentita la Conferenza unificata, presenti alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.
  Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della Commissione, segnala le seguenti misure.
  L'articolo 1 reca disposizioni concernenti l'agevolazione del regime di sospensione d'imposta, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028, in favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete – la cui disciplina, come è noto, è applicabile anche al settore agricolo – limitatamente alle quote degli utili, accantonate ad apposita riserva, che vengono impegnate per gli investimenti previsti dal programma comune di rete.
  L'articolo 9 introduce un nuovo comma 1-ter all'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private prevedendo che le macchine agricole prive dell'immatricolazione o dell'idoneità alla circolazione non sono tenute all'obbligo di assicurazione obbligatoria a patto che siano utilizzate esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico. La deroga opera soltanto se le macchine sono coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Viene, quindi, specificato che non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è, comunque, coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
  Segnala, al riguardo, che analoga disposizione risulta contenuta nel disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo (C: 2670).
  Il comma 3 dell'articolo 10 – comma inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede che i datori di lavoro agricolo e i lavoratori autonomi agricoli possano provvedere in via diretta all'iscrizione all'INPS – nonché alle eventuali successive comunicazioni, relative alle modifiche o alla cessazione dell'attività –, anziché tramite il sistema di comunicazione unica al registro delle imprese. Rileva, comunque, che con la modalità diretta proposta dal comma in esame non vengono meno gli obblighi di comunicazione al registro.
  Si demanda all'INPS la definizione delle misure di attuazione del presente comma entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Ricorda, inoltre, che, nel settore agricolo l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese – registro gestito dalle camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura – è previsto, oltre che per gli imprenditori, anche per i coltivatori diretti. L'iscrizione e le altre comunicazioni al registro operano attualmente come comunicazioni uniche, valide anche per l'INPS.
  L'articolo 12 – introdotto in prima lettura al Senato – inserisce anche le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto tra le Pag. 160attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini di sicurezza. Si dispone altresì che la verifica di tali attrezzature avvenga con cadenza triennale.
  Ricorda, al riguardo, che la normativa vigente (di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008) dispone che il datore di lavoro sottoponga determinate attrezzature di lavoro a verifiche periodiche (annuali, biennali o triennali) volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. L'elenco di tali attrezzature è contenuto nell'allegato VII al medesimo decreto legislativo n. 81, elenco al quale il presente articolo aggiunge, appunto, le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto, disponendo che la relativa verifica avvenga ogni tre anni.
  L'articolo 13, modificato durante l'esame parlamentare al Senato, definisce gli operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA – sono tali i soggetti che, nella catena produttiva e commerciale, acquistano, trasportano, distribuiscono e vendono prodotti alimentari e bevande che devono essere destinati ad aziende operanti negli ambiti specifici richiamati (settore alberghiero, della ristorazione e del catering), e determina la percentuale minima dei ricavi per ottenere la qualificazione (il 70 per cento dei ricavi degli ultimi tre anni deve derivare dalla distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore di imprese operanti nei settori prima richiamati).
  Infine, rileva che l'articolo 17, introdotto al Senato, demanda ad un decreto interministeriale la definizione di una nuova disciplina concernente le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento. La disposizione in esame sostituisce interamente l'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante «Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra». Tale disposizione, nel testo vigente, demanda ad un decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la definizione delle caratteristiche analitiche e degli altri requisiti dei diversi tipi di birra. In attuazione di ciò è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 1498 del 1970, che ha determinato le caratteristiche e i requisiti dei diversi tipi di birra, fissando i limiti minimi e massimi di acidità totale e volatile, del contenuto di anidride carbonica, ceneri e alcool, nonché i valori della limpidità, delle varie tipologie di birra (normale, speciale o doppio malto). La novella in esame demanda, invece, ad un decreto interministeriale – da adottare da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute – una nuova disciplina relativa alle caratteristiche analitiche e ai requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento. Si prevede, infine, l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1498 all'entrata in vigore del nuovo decreto; quest'ultimo dovrà essere emanato (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Antonella FORATTINI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime il voto contrario del gruppo PD-IDP, rimarcando come il provvedimento in esame, come formulato, non è in grado di determinare alcun effetto positivo misurabile per sostenere la crescita e il rafforzamento delle piccole e medie imprese del Paese.

  Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
C. 2736, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 161

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Cristina CARETTA (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, come approvato dal Senato della Repubblica.
  Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della Commissione, segnala le seguenti misure.
  L'articolo 1, comma 2, dove si prevede che l'INAIL sia autorizzato, ai sensi della normativa vigente e a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione dei contributi INAIL in agricoltura.
  Ricorda, al riguardo, che attualmente tali contributi sono pari al 10,1250 per cento per l'assistenza infortuni sul lavoro e al 3,1185 per cento per l'addizionale infortuni sul lavoro e che per i contributi assicurativi della gestione agricoltura è prevista una riduzione annuale pari al 14,80 per cento per il 2025 e del 13,02 per cento per il 2026. All'attuazione delle suddette disposizioni in merito alle revisioni tariffarie si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, su proposta del medesimo Istituto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (commi 3 e 5).
  L'articolo 2 modifica, al comma 1, la disciplina sui requisiti per l'accesso alla Rete di lavoro agricolo di qualità, aggiungendo, come ulteriore condizione (lettera a), l'assenza di condanne penali o di contravvenzioni e sanzioni amministrative negli ultimi tre anni per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  Ricorda, in proposito, che la lettera a), comma 1, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, attualmente in vigore, richiede, per la partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, l'assenza di condanne penali per: violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; delitti contro la pubblica amministrazione; delitti contro l'incolumità pubblica; delitti contro l'economia pubblica; delitti contro gli animali; violazioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; riduzione in schiavitù (articolo 600 codice penale), tratta di persone (articolo 601 codice penale), l'acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 codice penale) nonché intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis codice penale). La lettera b), comma 1, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, attualmente in vigore richiede, per la partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, l'assenza, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La normativa non si applica se il trasgressore, prima dell'emissione del provvedimento definitivo, abbia sanato le violazioni e pagato in misura agevolata le sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia.
  Il comma 2 riserva, inoltre, alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, una parte delle risorse dell'INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative basate sui principi della responsabilità sociale d'impresa. Condizione per l'accesso a tali risorse è l'adozione, da parte delle imprese agricole, di misure volte a migliorare la condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. La disposizione in esame prevede, inoltre, come chiarito in sede referente, che lo stanziamento delle risorse deve avvenire nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  Il comma 3 prevede l'adozione di un decreto attuativo delle disposizioni di cui al comma 2 da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Pag. 162Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  L'articolo 4 autorizza, infine, l'Ispettorato nazionale del lavoro, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 300 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica, salute e sicurezza, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni centrali. Il comma 2 autorizza, inoltre, il medesimo Ispettorato a bandire, per i medesimi anni, procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 11 dicembre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.