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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 dicembre 2025
603.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 16 dicembre 2025.Presidenza della presidente Valentina BARZOTTI.

  La seduta comincia alle 13.40.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
C. 2736 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Bruno TABACCI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2736 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, originariamente composto da 21 articoli per un totale di 69 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 24 articoli per un totale di 75 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due distinte finalità: 1) assicurare la proroga, fino al 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza dichiarato con le precedenti delibere del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023; 2) rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 75 commi 13 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 2 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di 10 decreti ministeriali e di 1 provvedimento di altra natura; in 10 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   l'articolo 5, comma 1, lettera 0a), demanda ad un regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro per l'Agenzia per cybersicurezzaPag. 4 nazionale, con riferimento alle competenze attribuite alla stessa Agenzia in materia di sicurezza nazionale nell'ambito cibernetico; poiché tale disposizione prevede che il regolamento possa essere emanato anche in deroga alla disciplina generale relativa ai regolamenti governativi e ministeriali, di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, la formulazione potrebbe essere approfondita specificando l'effettiva portata della deroga;

   l'articolo 6, al comma 1, prevede che, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, “avvalendosi dell'INAIL”, siano individuati i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la formulazione della disposizione potrebbe pertanto essere approfondita meglio specificando il ruolo dell'INAIL nell'ambito del procedimento di conclusione del richiamato accordo; analogamente, anche la formulazione del comma 2 del medesimo articolo potrebbe essere approfondita chiarendo il significato del generico riferimento alle “risorse” in possesso dei soggetti che erogano la formazione ai fini della definizione dei criteri e dei requisiti previsti nell'accordo di cui al comma 1;

   l'articolo 17, comma 1, lettera d), capoverso n. 1), comma e-quater, include fra le misure di sorveglianza sanitaria lo svolgimento di una visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope; la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita meglio precisando le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita, anche con particolare riguardo al “ragionevole motivo” che ne darebbe luogo;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   l'articolo 5, comma 1, lettera e), capoverso comma 4-bis, pone il termine del 31 dicembre 2026 per la conclusione di un accordo, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza dei lavoratori rientranti nel regime obbligatorio di sorveglianza sanitaria e introduce la previsione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l'ipotesi di mancata conclusione dell'accordo; sul punto, si rileva che la previsione in esame appare discostarsi dalla disciplina generale recata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, secondo cui, per le ipotesi di mancata conclusione di un diverso tipo di atto (ossia di un'intesa) nella suddetta sede, è prevista una deliberazione motivata del Consiglio dei ministri, e non di singoli Ministri;

   l'articolo 8, al comma 3, prevede che l'erogazione degli importi annuali delle borse di studio disciplinate dai commi precedenti è modulata sulla base dei limiti di età indicati dall'articolo 85, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 per il riconoscimento della rendita ivi prevista ai figli della vittima di infortunio sul lavoro; in proposito, atteso che la richiamata disposizione si riferisce a differenti fasce d'età in relazione all'erogazione della rendita a superstiti, appare utile realizzare un miglior coordinamento normativo con l'articolo 85, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965;

   l'articolo 20 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2025 dello stato d'emergenza, originariamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 3 novembre 2023, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, e Pag. 5a partire dal 29 ottobre 2023, nel territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca; premesso che tale stato di emergenza è stato già prorogato per dodici mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, si rappresenta che si tratta di una norma che deroga, peraltro in modo solo implicito, a quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018); tali disposizioni stabiliscono infatti che lo stato d'emergenza possa essere dichiarato unicamente con delibera del Consiglio dei ministri per una durata massima di dodici mesi, prorogabile per non più di dodici mesi; il ricorso alla proroga ex lege consente evidentemente di superare i limiti massimi di durata dello stato d'emergenza consentiti dal codice; tale modo di procedere potrebbe in astratto determinare una durata anche indeterminata dello stato d'emergenza, circostanza da valutare alla luce dei significativi poteri di derogare alla normativa vigente – con i soli limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea – attribuiti, in presenza dello stato d'emergenza, alle ordinanze di protezione civile (si veda, da ultimo, la raccomandazione espressa dal Comitato nel parere reso nella seduta del 1° agosto 2024 sull'A.C. 1997);

   il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

     dell'articolo 5, comma 1, lettera 0a), specificando l'effettiva portata della deroga all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

     dell'articolo 6, commi 1, specificando il ruolo dell'INAIL nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo previsto dal medesimo comma, e 2, chiarendo il significato del generico riferimento alle “risorse” in possesso dei soggetti che erogano la formazione ai fini della definizione dei criteri e dei requisiti previsti nel richiamato accordo;

     dell'articolo 17, comma 1, lettera d), capoverso n. 1), comma e-quater, meglio precisando le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento della visita medica introdotta dalla disposizione, anche con particolare riguardo al “ragionevole motivo” che ne darebbe luogo;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

     l'articolo 5, comma 1, lettera e), capoverso comma 4-bis, alla luce della disciplina generale recata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in caso di mancata conclusione di un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     l'articolo 8, comma 3, realizzando un miglior coordinamento normativo con l'articolo 85, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965;

  il Comitato raccomanda infine:

   provveda il Legislatore ad avviare una riflessione, per i motivi esposti in premessa, sulla prassi di prorogare ex lege la vigenza di stati d'emergenza di rilievo nazionale in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018).».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.50.