SEDE CONSULTIVA
Giovedì 18 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.05.
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2396 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2396, recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Il disegno di legge reca norme per regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 21 febbraio 2025 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal vescovo e legale rappresentante della Diocesi.
Il disegno di legge in esame, che sottopone all'approvazione parlamentare l'intesa, consta di 27 articoli.
L'articolo 1 stabilisce che la legge di approvazione dell'intesa regola i rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, sulla base dell'intesa, allegata al disegno di legge, stipulata il 21 febbraio 2025. Gli articoli da 2 a 26 riportano il testo della suddetta intesa. L'articolo 27 reca disposizioni finanziarie.
Passando ad esaminare più in dettaglio il contenuto del provvedimento, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 10 disciplina l'astensione dalle attività lavorative (fatte salve le esigenze dei servizi pubblici essenziali) in determinate festività religiose.
L'articolo 22 dispone l'equiparazione, ai soli fini fiscali, degli assegni corrisposti dalla Diocesi ai ministri di culto al reddito da lavoro dipendente; La Diocesi provvede ad operare sui predetti assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia e provvede altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Formula, infine, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata del relatore.
Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo.
Testo unificato C. 1536 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge C. 1536 Baldelli, C. 1867 Furfaro e C. 1971 Sasso, recante introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che consta di due articoli, fa presente che l'articolo 1 indica le finalità delle disposizioni contenute nel testo unificato, prevedendo in particolare che esse siano finalizzate a garantire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive il diritto di partecipare a spettacoli e manifestazioni culturali, sportivi o di intrattenimento.
L'articolo 2 introduce un nuovo articolo 23-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare, tale articolo prevede che nei locali, negli impianti sportivi e nei luoghi in cui si svolgono pubblici spettacoli o manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo, i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento siano tenuti a garantire adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone con disabilità certificata, nel rispetto della normativa e dei Pag. 206regolamenti vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche. Viene inoltre previsto che in tali luoghi sia assicurata la presenza di determinati posti assegnati alle persone con disabilità ubicati in tutti i settori del locale o dell'impianto o, in caso di impossibilità, che l'ubicazione di tali posti sia effettuata in maniera tale da garantire la maggiore distribuzione possibile degli stessi e, comunque, l'effettiva partecipazione all'evento della persona con disabilità e del suo accompagnatore. Si prevede altresì che sia assicurata la gratuità del biglietto ad un accompagnatore per ciascuna persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e che i soggetti responsabili della vendita dei biglietti siano tenuti a pubblicare sulla propria pagina internet dati riguardanti il numero dei biglietti riservati, l'ubicazione dei posti assegnati, il contatto telefonico e il contatto di posta elettronica dedicati alla vendita dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori, vendita che può avvenire anche attraverso uno specifico canale di vendita dedicato. Infine, vengono previste specifiche sanzioni amministrative da euro 500 a euro 30.000 per la violazione delle disposizioni del presente articolo, precisando che esse sono irrogate dall'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e che i relativi proventi sono riassegnati al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.
Formula, infine, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata del relatore.
Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati.
Testo unificato C. 1928 e abb.-A.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Virginio CAPARVI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla IX Commissione (Trasporti) il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge C. 1928-2083-2091-2152-2194-A, recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.
Il provvedimento in oggetto ha la finalità di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, attraverso la definizione di una normativa di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.
Ricorda che la Commissione aveva già esaminato, nella seduta del 31 luglio 2025, il precedente testo unificato predisposto dalla Commissione di merito, esprimendo un parere favorevole.
Pertanto nella illustrazione odierna si soffermerà sulle modifiche introdotte nelle parti di competenza della Commissione rispetto al testo precedentemente esaminato.
In particolare il provvedimento, all'articolo 3, reca una delega legislativa al Governo per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi, nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi, tra cui viene sostanzialmente confermata la disposizione di cui alla lettera t), volta a promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), nelle università e nei centri di ricerca, con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale, attraverso programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione – rispetto Pag. 207al testo precedente è stato eliminato il riferimento al potenziamento dell'offerta formativa – privilegiando percorsi formativi e di aggiornamento professionale direttamente correlati alle esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi centri di elaborazione dati e includendo l'offerta formativa degli enti del terzo settore, e operatori privati, nonché a favorire, in tal senso, la creazione di percorsi professionalizzanti, ivi inclusi stage, dottorati industriali e borse di studio, in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati.
Faccio presente inoltre che è stata modificata la lettera u), che nel testo riformulato è volta a promuovere la formazione continua del personale delle amministrazioni pubbliche nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.
Formula, infine, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata del relatore.
La seduta termina alle 13.15.
SEDE REFERENTE
Giovedì 18 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.15.
Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro.
C. 2554 CNEL.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2025.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, essendosi concluso il ciclo di audizioni previsto, nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare del provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare della proposta di legge, avverte che nell'ambito di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà stabilito il termine per la presentazione di proposte emendative.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 18 dicembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.
COMITATO RISTRETTO
Giovedì 18 dicembre 2025.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.
C. 2 d'iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2039 Sportiello, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein.
Il Comitato si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 604 del 17 dicembre 2025, a pagina 16, alla settima riga, le parole: «della proposta di legge C. 2261 CNEL, recante» sono sostituite con le seguenti: «delle proposte di legge C. 2261 CNEL e C. 2626 Gribaudo, recanti».