SEDE REFERENTE
Martedì 13 gennaio 2026. — Presidenza del presidente della I Commissione Nazario PAGANO. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2753 Governo.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che le Commissioni avviano l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2753, di conversione in legge del decreto-legge n. 200 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi».
Ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.
Simona BORDONALI (LEGA), relatrice per la I Commissione, anche a nome degli altri relatori, illustra il provvedimento facendo in primo luogo presente che il decreto-legge si compone di 17 articoli. L'articolo 1, rubricato «Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri», si occupa, al comma 1, di prorogare al 31 dicembre 2026 il termine per l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, garantendo così la continuità delle attività amministrative già avviate dalla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP, in attesa che il legislatore si adegui ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024. Il comma 2 proroga il termine di scadenza dell'incarico del sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale situate nell'isola della Maddalena. Il comma 3 dispone ulteriori proroghe alla normativa vigente riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa. In particolare: viene differito ulteriormente (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026, il Pag. 9termine per la realizzazione di tale struttura ospedaliera; viene contestualmente estesa (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico del Commissario straordinario nominato allo scopo della realizzazione del complesso ospedaliero. Il comma 4 quantifica in 100.000 euro per l'anno 2026 gli oneri di cui al comma 3, stabilendo la relativa copertura a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Il comma 5 reca la proroga di termini relativi alla gestione commissariale dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, dispone in merito al personale della struttura di supporto e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Il comma 6 modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici (lettera a)) e ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con pubbliche amministrazioni (lettera b)). Il comma 7 prevede, in coordinamento con le novelle di cui al comma 6, un differimento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora. Il comma 8 proroga all'anno 2026 gli obblighi di trasmissione all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche delle spese in previsione per gli interventi edilizi agevolabili con il Superbonus. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la misura del contributo di autonoma sistemazione prevista dall'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 76 del 2024 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, continui a essere sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e aggiorna conseguentemente i relativi oneri finanziari per l'anno 2026. Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie circa l'ammissione ai campionati professionistici. Il comma 11 chiarisce che la misura ridotta del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale (SSN) da parte dei ministri di culto stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi si applica in via permanente. Ricorda che la norma già vigente (oggetto della presente novella), benché formulata in termini di misura permanente, faceva riferimento alla circostanza dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; tale riferimento viene soppresso dalla novella. I commi da 12 a 14 modificano la disciplina del Commissario straordinario per il risanamento della baraccopoli della città di Messina e del relativo sub-commissario. In particolare, il comma 12 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico del Commissario straordinario; il comma 13, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico del sub-commissario; il comma 13, lettera b), stabilisce che, entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione, ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica; il comma 14 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 13, lettera a). Il comma 15 dispone la proroga degli incarichi individuali e dei contratti di lavoro a tempo determinato conferiti o autorizzati a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Marche negli anni 2022 e 2024 e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Il comma 16 stabilisce che, in conseguenza della cessazione, alla data del 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella Pag. 10tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, si provvede mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato. I commi da 17 a 19 prorogano il termine di durata della struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo, prevedendo le necessarie coperture finanziarie.
Passando all'articolo 2, fa presente che il comma 1 – novellando l'articolo 15-sexies del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 – proroga al 31 marzo 2026 la possibilità di modificare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si specifica che la proroga è prevista esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso. Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2026 il divieto – disposto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 – per il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali, d'essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. Il comma 3 prevede che, in deroga alla disciplina generale in materia, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato presso il punto di crisi di Lampedusa possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. Il comma 4 modifica l'articolo 5-bis del cosiddetto «decreto Cutro» (decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50), che ha introdotto alcune misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera. Nello specifico, viene prorogata dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la facoltà di derogare alle disposizioni di legge – ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea – per la realizzazione di nuovi punti di crisi (cosiddetto hotspot) e centri governativi di prima accoglienza dei migranti. Il comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2026 la validità della graduatoria relativa alla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019. Come evidenziato dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione in esame, tale misura si rende necessaria per assicurare l'integrale copertura delle facoltà assunzionali autorizzate per l'anno 2026. Il comma 6 proroga, limitatamente alle forze di polizia (comprensive, oltre che della Polizia di Stato, anche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) il termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali previsto dalla normativa vigente.
Quanto all'articolo 3, segnala che esso interviene in materia di rappresentatività delle federazioni sindacali della Polizia di Stato. In particolare, il comma 1 – intervenendo sul decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, di recepimento di accordo sindacale – fa valere anche per gli anni dal 2024 al 2026 la previsione vigente relativa agli anni 2022 e 2023, secondo cui – in via transitoria – la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali della Polizia di Stato è effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate. Al comma 2 si ribadisce espressamente l'applicazione di tale modalità di misurazione anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024. Si intende, tale previsione, ai Pag. 11fini della stipulazione dell'accordo sindacale per il triennio 2025-2027.
Rileva, poi, che l'articolo 4 proroga diversi termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, i commi da 1 a 5 posticipano al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore dei seguenti testi unici in materia tributaria, approvati in attuazione dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»: testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali; testo unico dei tributi erariali minori; testo unico della giustizia tributaria; testo unico in materia di versamenti e di riscossione; testo unico delle disposizioni legislative in materia di registro e di altri tributi indiretti. Tali proroghe vengono disposte, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, per assicurare l'organicità e la completezza del quadro normativo di riferimento, considerato che è in fase di avanzata realizzazione la procedura di adozione dei decreti correttivi e integrativi dei decreti di attuazione della riforma fiscale. Per altro verso, il comma 6 proroga nuovamente – al 31 dicembre 2026 – la disciplina transitoria che prevede, ai sensi dell'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Il comma 7 stabilisce che le disposizioni di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente, non si applichino alla società per azioni – operante nel mercato dei crediti deteriorati – AMCO S.p.A. (Asset Management Company) fino al 30 settembre 2026 – oltre che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, come già prevedeva la norma finora vigente – a condizione che la medesima società osservi mensilmente l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. In caso di inadempimento di tale obbligo, si dispone che cessino gli effetti della suddetta proroga. Il comma 8 proroga nuovamente, al 31 dicembre 2026, il termine entro il quale gli enti territoriali possono presentare, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, richiesta motivata all'Agenzia del demanio ai fini del trasferimento in loro favore, a titolo gratuito, della proprietà di talune categorie di beni immobili, in gestione all'Agenzia medesima. Il comma 9 dispone, in relazione alla formazione delle aliquote di avanzamento al grado di colonnello del Corpo della Guardia di finanza, la proroga al 2027 della possibilità di rideterminare, con provvedimento del Comandante generale del citato Corpo, «le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale – comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69». Il comma 10 proroga di un anno – differendola al 31 dicembre 2026 – l'efficacia delle disposizioni che disciplinano importi e quantitativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC), realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori. Il comma 11 estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle assemblee sociali tenute entro il 30 settembre 2026. Il comma 12 è infine volto a consentire ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, di adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dall'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), entro il 30 aprile 2026, anziché entro il 31 dicembre 2025, come previsto dalla normativa previgente.
L'articolo 5 reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministero della salute e, in tale ambito, il comma 1 proroga di dodici mesi, fino al 19 settembre 2026, il termine per l'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per Pag. 12le disabilità, volto a definire le modalità per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024 relative all'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari delle persone anziane di cui al comma 2 del medesimo articolo 27 e alla correlata valutazione multidimensionale unificata. Conseguentemente, si posticipa di un anno, al 1° gennaio 2027, l'avvio in alcuni territori della sperimentazione della valutazione multidimensionale unificata, da realizzare secondo le modalità stabilite da un decreto ministeriale da adottare entro il 30 novembre 2026, anziché entro il 30 novembre 2025. Si stabilisce, quindi, che la nuova disciplina trovi applicazione nei territori non interessati dalla sperimentazione a partire dal 1° gennaio 2028, anziché dal 1° gennaio 2027. Il comma 2 proroga di un anno, al 31 dicembre 2026, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 33, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 136 del 2022, recante disposizioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, ai sensi delle quali, nelle more della piena operatività della figura del veterinario aziendale di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, possono continuare a operare i veterinari incaricati. Il comma 3, lettera a), estende di un anno, fino al 31 dicembre 2026, la sospensione dell'entrata in vigore delle disposizioni del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156. La successiva lettera b) proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, la limitazione ai soli casi di colpa grave della responsabilità penale per omicidio colposo e lesioni personali colpose degli esercenti una professione sanitaria che operano in situazioni di grave carenza di personale. Il comma 4 proroga di un anno, al 31 dicembre 2026, l'applicazione delle disposizioni che consentono, nei concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico, di considerare quale requisito di accesso, in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, l'aver maturato, nei sei mesi precedenti alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, mediante contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale. Il comma 5 estende di un anno, fino al 31 dicembre 2026, l'applicazione delle disposizioni che innalzano da sessantacinque a sessantotto anni il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'accesso agli elenchi regionali dei direttori sanitari, amministrativi e, ove previsti, socio-sanitari, prevedendo che fino al termine di validità degli elenchi pubblicati non si applichino i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che dispone che il direttore sanitario e il direttore amministrativo, all'atto del conferimento dell'incarico, non debbano aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Il comma 6, lettera a), estende, fino al 31 dicembre 2026, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza, al personale medico che, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del medesimo Servizio sanitario, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi. Conseguentemente, si prevede che tali requisiti di servizio, che secondo la disciplina previgente dovevano essere maturati nel periodo intercorrente Pag. 13tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2024, possano essere conseguiti fino al 31 dicembre 2025. La lettera b) proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, l'applicazione delle disposizioni che consentono al personale dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento vigente, ferma restando la necessaria autorizzazione dei competenti enti del Servizio sanitario nazionale. Il comma 7 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, l'applicazione delle disposizioni ai sensi delle quali agli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il comma 8 consente che anche nell'anno 2026 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in caso di impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, procedano al reclutamento di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge n. 145 del 2018, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili, nonché conferiscano incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate e di incarichi a tempo determinato, con le medesime procedure semplificate, per la durata di sei mesi, anche ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2026, compatibilmente con le esigenze della formazione, di incarichi già conferiti. Il comma 9 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, relativo alla possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al conferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, nel rispetto della disciplina in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale. Il comma 10 abroga due divieti in materia di procedure sugli animali a fini scientifici, finora mai applicati in virtù di termini dilatori, via via prorogati, della relativa decorrenza, riferiti allo svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare, il comma 1 estende al triennio 2026-2028 la possibilità per il Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, sulla base di una convenzione triennale, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri. I commi 2 e 3 prorogano di un anno, al 31 dicembre 2026, il termine massimo per la cessazione dei contratti a tempo determinato, conferiti, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more della conclusione del concorso per l'assunzione di Pag. 14145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, bandito con decreto direttoriale n. 2269 del 9 dicembre 2024 e ancora in corso di svolgimento. Il comma 4 estende anche all'anno scolastico 2026/2027 la possibilità per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici collocati, presso i medesimi Uffici, in posizione di comando, prevedendo che le relative assegnazioni siano effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2026. Il comma 5 proroga, per l'anno scolastico 2026/2027, l'applicazione della disciplina già prevista per l'anno scolastico 2025/2026 secondo la quale le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario e con la procedura straordinaria previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili. Il comma 6 estende di un anno, fino all'anno 2026, la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy, prevista in via straordinaria dall'articolo 14, comma 5-bis, della legge n. 99 del 2022.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Il comma 1 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2026, il mandato dei componenti del Consiglio universitario nazionale, nelle more del completamento del processo di revisione dell'organo. Il comma 2 proroga dal 10 marzo al 10 giugno 2026 il termine per la conclusione dei lavori riferiti al sesto quadrimestre istituito nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 del personale docente delle università in attuazione del PNRR.
L'articolo 8 reca disposizioni in materia di proroghe di termini in materie di competenza del Ministero della cultura. Il comma 1, al fine di agevolare la gestione contabile delle risorse erogate in favore degli istituti e luoghi della cultura afferenti alle diciassette Direzioni regionali museali divenute, a seguito della riforma organizzativa del Ministero della cultura, uffici dotati di autonomia speciale, estende di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine entro il quale le predette Direzioni possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Analogamente, il comma 2, al fine di consentire l'esaurimento delle disponibilità residue, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine di operatività della contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, le cui funzioni, in esito al completamento della riforma del Ministero della cultura, sono state trasferite alla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, istituto dotato di autonomia speciale. Il comma 3 prevede che il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che abbiano in uso sedi vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del medesimo codice e che non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni. I commi 4 e 5 dispongono la rinnovabilità, sino al 31 dicembre 2026, degli incarichi dei componenti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 13 del 2023, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
L'articolo 9 reca disposizioni in materia di proroghe di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 1 estende anche all'anno 2026 la sospensione, già prevista per gli anni dal 2023 al 2025, dell'aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Pag. 15codice della strada sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Conseguentemente, si prevede che il decreto per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2027, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2025-2026, sia adottato entro il 1° dicembre 2026. Il comma 2 interviene sui termini per gli adempimenti del programma di finanziamento «Ponti sul Po» prorogando il termine per l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026 e precisando che dal mancato rispetto del citato termine consegue la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che saranno versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario. Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine per l'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 20 del decreto-legge n. 25 del 2025, mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 173 del 2022.
L'articolo 10 reca disposizioni in materia di proroghe di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e si compone del solo comma 1, che proroga di un anno i termini relativi all'utilizzo, per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, di credenziali diverse da SPID, CIE o CNS. Per effetto della proroga, il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso ai servizi in rete diverse da SPID, CIE o CNS è prorogato al 31 dicembre 2026, mentre le credenziali già rilasciate potranno essere utilizzare fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027.
L'articolo 11 reca disposizioni in materia di proroghe di termini in materie di competenza del Ministero della difesa ed è finalizzato a prorogare il collocamento in ausiliaria del personale militare. In particolare, il comma 1 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, i termini di applicazione del regime transitorio del collocamento in ausiliaria di cui all'articolo 2229 del codice dell'ordinamento militare, mentre il comma 2 provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
L'articolo 12 reca disposizioni in materia di proroghe di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia. In particolare, il comma 1 estende anche all'anno 2026 l'applicazione delle disposizioni che escludono la possibilità per il personale del Ministero della giustizia di passare ad altra amministrazione senza l'assenso dell'amministrazione di provenienza. Analogamente, il comma 2 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, l'applicazione della disposizione secondo cui il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, salvo il nulla osta della stessa amministrazione della giustizia. Il comma 3 proroga di un anno, fino al 31 gennaio 2027, la vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, di cui al decreto direttoriale 18 ottobre 2022. Il comma 4 proroga di un anno il termine a decorrere dal quale le intercettazioni relative ai procedimenti penali dovranno essere effettuate mediante le infrastrutture digitali interdistrettuali previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023. Per effetto della proroga, tale nuova disciplina si applicherà ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 2026. Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità di esercitare le facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie previste dall'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 36 del 2022, in scadenza al 31 dicembre 2025.Pag. 16
L'articolo 13 reca disposizioni in materia di proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 1 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità per le regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e destinato ai commissari in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021, e utilizzato funzionalmente presso le stesse regioni per la realizzazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il comma 2 proroga dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell'obbligo per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui di provvedere affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile. I commi da 3 a 5 sono volti a prorogare l'operatività del Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e della relativa struttura di supporto. In particolare, la lettera a) del comma 3 estende di un anno, fino al 31 dicembre 2026, la durata dell'incarico del Commissario, con ciò determinando anche la proroga dell'operatività della struttura commissariale. Alla luce di tale proroga, la lettera b) estende all'anno 2026 la possibilità per il Commissario di nominare un massimo di due sub-commissari, le lettere c) e d) provvedono alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle predette proroghe, mentre la lettera e) reca un'autorizzazione di spesa riferita alle esigenze di funzionamento della struttura commissariale per l'anno 2026. Il comma 4 prevede che entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario è chiamato altresì a rendere un'informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il comma 5 provvede, infine, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, lettera e).
L'articolo 14 reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy e si compone del solo comma 1, che estende anche all'anno 2026 l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 145 del 2023 che, negli anni 2024 e 2025, hanno regolato l'operatività del Fondo di garanzia PMI nel rispetto del limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio.
L'articolo 15 reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
In particolare, il comma 1, in relazione all'estensione all'anno 2026 dell'applicazione disciplina relativa all'autorizzazione all'emissione nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico a fini sperimentali e scientifici, contenuta nell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 39 del 2023, prevede che, al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali da rischi derivanti da atti vandalici, l'autorizzazione stessa non sia soggetta, ove previsto, all'obbligo della pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati. Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 la decorrenza dell'obbligo per le imprese della pesca e dell'acquacoltura di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023. Il comma 3, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro Pag. 17dello sviluppo economico n. 115 del 2017, prevede che la proroga di due anni dei termini per la notifica degli atti di recupero e degli avvisi di accertamento già prevista a legislazione vigente si applichi, oltre che agli atti in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025, anche a quelli che scadranno entro il 31 dicembre 2027.
L'articolo 16 reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministero del turismo. In tale ambito, il comma 1 estende anche all'anno 2026 l'applicazione della disciplina semplificata, vigente fino al 31 dicembre 2025, relativa all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture. Sulla base di tale disciplina, i predetti interventi possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavori asseverata. Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande e per le imprese turistico-ricettive la decorrenza dell'obbligo, per le piccole e microimprese, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023. Il comma 3 reca proroghe riferite alle disposizioni dell'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, in materia di irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto. In particolare, la disposizione proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 i termini per la presentazione, da parte degli intestatari, degli atti di aggiornamento geometrico ai fini dell'aggiornamento delle mappe catastali, nonché degli atti di aggiornamento previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994, n. 701, ai fini dell'aggiornamento del catasto dei fabbricati.
L'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore del decreto, stabilendo che essa abbia luogo nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per maggiori approfondimenti, anche con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rinvia, infine, alla documentazione predisposta dagli Uffici della Camera.
Federico FORNARO (PD-IDP) auspica che i relatori si renderanno disponibili a valutare – ed eventualmente ad accogliere – gli emendamenti dell'opposizione, che si baseranno soprattutto sui suggerimenti e sulle osservazioni provenienti direttamente dalle amministrazioni interessate e che, dunque, non avranno carattere ostruzionistico.
Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 13 gennaio 2026.
Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.05 alle 14.20.