SEDE CONSULTIVA
Martedì 13 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.30.
Variazione nella composizione della Commissione.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che, per il gruppo Lega-Salvini premier, ha cessato di far parte della Commissione Bilancio il deputato Andrea Barabotti, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento, sostituiva il sottosegretario di Stato Massimo Bitonci.
DL 175/2025: Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
C. 2758 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, avverte che il disegno di legge, approvato con modificazioni al Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Fa presente che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica a cui risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Segnala che al Senato, nel corso dell'esame, in sede referente, presso l'8ª Commissione permanente sono state approvate proposte emendative, prive di relazione tecnica, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 2-bis inserito con l'emendamento 2.0.1000 del Governo, che risulta corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, precisando che farà riferimento, in tale ambito, alla relazione tecnica riferita al testo originario, alla relazione tecnica relativa all'articolo aggiuntivo 2-bis, inserito con l'emendamento 2.0.1000 del Governo, nonché alla documentazione depositata dal Governo nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la Commissione Bilancio del Senato.
Con riferimento all'articolo 1, fa presente che la norma in esame reca disposizioni in materia di credito d'imposta Transizione 5.0, intervenendo sulla disciplina procedurale, sul regime di cumulo con altri incentivi e sul sistema dei controlli. In particolare, segnala che è fissato al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta, contenenti la descrizione dei progetti di investimento e i relativi costi e che per le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 7 novembre 2025 e le ore 18 del 27 novembre 2025 è prevista la possibilità di integrazione, esclusivamente su richiesta del GSE, entro il termine perentorio indicatoPag. 73 nella richiesta e, comunque, non oltre il 6 dicembre 2025. Rileva che il mancato adempimento alle richieste di integrazione comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta; resta in ogni caso esclusa la possibilità di sanare carenze relative alla certificazione della riduzione dei consumi energetici.
Evidenzia che la norma fornisce inoltre un'interpretazione autentica del divieto di cumulo tra il credito d'imposta Transizione 5.0 e il credito d'imposta Transizione 4.0, chiarendo che, con riferimento ai medesimi beni oggetto di agevolazione, l'impresa non può presentare domanda di accesso a entrambi i benefici. Segnala che le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano presentato domanda per entrambi i crediti sono tenute a esercitare, entro il 27 novembre 2025 e con modalità telematiche, un'opzione per uno solo dei due e che, qualora l'impresa opti per il credito Transizione 5.0 e il beneficio non sia riconosciuto per superamento del limite di spesa, resta salva, previa verifica dei requisiti, la possibilità di accesso al credito Transizione 4.0 nei limiti delle risorse disponibili. Rileva che nei casi di prenotazione su entrambi i crediti, a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare al medesimo GSE, entro cinque giorni dalla predetta ricezione e a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.
Evidenzia che viene altresì attribuita al GSE la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni necessarie per l'accesso al beneficio, nonché i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti per la fruizione del credito d'imposta, sulla base della documentazione tecnica prevista dalla normativa e di eventuale documentazione integrativa. In caso di accertata mancanza dei presupposti, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito e ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'adozione dei conseguenti atti di decadenza o di recupero delle somme indebitamente fruite, maggiorate di interessi e sanzioni.
Fa presente che la norma quantifica, infine, gli oneri derivanti dall'attuazione della disciplina, in misura pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, individuando le relative modalità di copertura finanziaria. Segnala che nella relazione tecnica e nelle note depositate presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha fornito elementi informativi in merito agli effetti finanziari della norma in esame e, in particolare, in merito all'entità delle risorse disponibili per la misura Transizione 5.0 e alla loro idoneità a soddisfare le prenotazioni sugli incentivi in esame – anche alla luce delle misure contenute nella legge di bilancio 2026 riguardanti le agevolazioni concernenti gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave Transizione 4.0 e 5.0 – nonché alla disponibilità di risorse per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo assegnati al GSE. Tutto ciò considerato, pertanto, non ha osservazioni da formulare.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dall'alinea del medesimo comma 4, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, tramite le seguenti modalità: quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 19 del 2024; quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, come assegnate ai sensi dell'articolo 3 del decreto Pag. 74del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della medesima lettera b); quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d), mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023; quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e), mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006; quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera f), mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
In merito alla copertura finanziaria di cui alla lettera a), fa presente che l'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 19 del 2024 ha destinato quota parte della spesa autorizzata, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento «Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate». Al riguardo, rileva che le suddette risorse sono iscritte sul capitolo 7668 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che – nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 – reca una dotazione iniziale, in termini di competenza, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025. Ciò posto, nel segnalare che – come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul predetto capitolo risulta, in concomitanza della data di pubblicazione del decreto-legge in esame nella Gazzetta Ufficiale, un accantonamento, per l'anno 2025, di importo equivalente a quello utilizzato dalla disposizione in esame, ritiene comunque opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla possibilità di operare la riduzione prevista senza recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi ai quali le risorse utilizzate risultano destinate, anche considerando che la disposizione in commento provvede alla riduzione di un importo pressoché equivalente alla dotazione iniziale del capitolo.
In merito alle coperture finanziarie di cui alla lettera b), fa presente che l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha istituito un Fondo da ripartire per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nel settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, iscritto sul capitolo 7356 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Rileva che la citata disposizione ha, altresì, demandato all'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione degli interventi ammissibili al finanziamento del predetto Fondo nonché la ripartizione delle risorse in esso allocate. Fa presente che, in tale quadro, è quindi intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, che all'articolo 3 ha quantificato in 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e al 2024 la quota del suddetto Fondo da destinare al riconoscimento dei menzionati incentivi all'acquisto delle diverse tipologie di veicoli non inquinanti, assegnando contestualmentePag. 75 le citate risorse al Ministero delle imprese e del made in Italy. In particolare, osserva che le risorse in conto residui oggetto di versamento all'entrata del bilancio dello Stato per effetto della disposizione in esame, nell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2025, sono quelle relative al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 affluite sul capitolo 7323, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Al riguardo, segnala che, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in corrispondenza della data di pubblicazione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale, sul citato piano gestionale n. 2 è stato accantonato, a valere sulle somme iscritte come residui di stanziamento, un importo equivalente a quello previsto dalla voce di copertura in esame. Precisa, in proposito, che tale ultima categoria di residui, prevista dalla vigente disciplina contabile solo per i capitoli di spesa in conto capitale e per alcune particolari tipologie di spese correnti oggetto di norme specifiche, identifica spese previste in bilancio rispetto alle quali non si è ancora perfezionato il relativo impegno, ossia spese già stanziate ma per le quali non è stata ancora delineata la figura del creditore. Rammenta, altresì, che tali residui possono essere mantenuti in bilancio non oltre l'esercizio successivo a quello di stanziamento, a meno che non siano iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente, nel qual caso il tempo di iscrizione in bilancio è protratto di un anno. Tutto ciò considerato, dato che la documentazione prodotta dal Governo durante l'esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha confermato che le risorse utilizzate costituiscono residui di stanziamento dell'anno 2024, non formula osservazioni, dal momento che le risorse oggetto di versamento all'entrata del bilancio dello Stato risultano libere da impegni contabili assunti a valere sulle stesse. Per quanto attiene, invece, alla copertura finanziaria degli oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in termini di fabbisogno operata mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti di cui alla medesima lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 del presente decreto-legge, segnala che – secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento allegato alla relazione tecnica – al predetto versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare, corrispondono invece, sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, effetti di minore spesa quantificati in misura pari a 13,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Al riguardo, ritiene utile acquisire dal Governo un chiarimento in ordine all'articolazione temporale degli effetti del versamento all'entrata dei residui oggetto di utilizzo sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, anche considerando che all'istituzione del Fondo di cui al richiamato articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, da cui originano le risorse in conto residui ora utilizzate, erano stati ascritti identici effetti sui diversi saldi di finanza pubblica.
In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera c), fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pari a 335.744.739 euro per l'anno 2025. In proposito, segnala che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta un accantonamento per l'anno 2025 di una somma equivalente all'importo utilizzato dalla norma in esame. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare.
In merito alla copertura di cui alla lettera d), fa presente che la disposizione in esame provvede alla riduzione, in misura Pag. 76pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, che, come riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento allegato alla relazione tecnica, determina effetti di importo pari alla riduzione prevista esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare. In proposito, rammenta che l'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023 ha previsto il rifinanziamento, nella misura di 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, del citato Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, le cui risorse risultano iscritte sul capitolo 3035 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che il Fondo in esame, in base a quanto stabilito dalla legge n. 142 del 2025, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2025, reca per la predetta annualità una dotazione pari a 1.828.338.000 euro e, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul capitolo 3035 risulta, in concomitanza della data di pubblicazione del decreto-legge in esame nella Gazzetta Ufficiale, un accantonamento, per il medesimo anno 2025, di un importo corrispondente alla riduzione operata dalla disposizione in esame, residuando una disponibilità pari a 1.026.276.983 euro. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare.
In merito alla copertura finanziaria di cui alla lettera e), rileva che, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale, per l'anno 2025, pari a 612.867.832 euro, è stato accantonato, in corrispondenza della data di pubblicazione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale, un importo equivalente alla voce di copertura in esame. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.
In merito, infine, alla copertura finanziaria di cui alla lettera f), rileva che l'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che con la legge di bilancio le risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale in appositi fondi istituiti negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Segnala che, per quanto concerne il Ministero dell'economia e delle finanze, tale fondo è iscritto sul capitolo 3051 del relativo stato di previsione e reca, per l'anno 2025, una dotazione iniziale pari a 246.657.481 euro.
In proposito, osserva che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul suddetto capitolo, in corrispondenza della data di pubblicazione del presente decreto-legge, è stato accantonato un importo equivalente a quello previsto dalla voce di copertura in esame. Ciò posto, non formula pertanto osservazioni, anche considerando che il Fondo in questione non risulta a legislazione vigente destinato a specifici interventi.
Per quanto concerne l'articolo 2, comma 1, lettere da a) a i), in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme in esame modificano il decreto legislativo n. 190 del 2024, recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, esse riconducono all'interno del medesimo decreto legislativo rinvii precedentemente contenuti in altra normativa, introducono la definizione di «impianto agrivoltaico» e disciplinano il relativo regime sanzionatorio in caso di installazione inidonea, ai sensi delle lettere a), b), c), da d) a g) ed i) del citato articolo 2. In proposito, non formula osservazioni, considerato il prevalente carattere di coordinamento delle disposizioni. Per quanto riguarda le norme in materia di sanzioni, pur rilevando che le stesse potrebbero determinare eventuali maggiori entrate, appare opportuno, a suo avviso, che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le Pag. 77attività di controllo sull'idoneità degli impianti agrivoltaici, attribuite ai Comuni, possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 190 del 2024.
Rileva che le norme inoltre includono il Commissario speciale per gli impianti da fonti energetiche rinnovabili su beni del demanio militare tra le amministrazioni procedenti, abilitandolo all'uso della piattaforma SUER. Fa presente che, per tali interventi, i decreti sui modelli unici per la procedura abilitativa semplificata (PAS) e l'autorizzazione unica sono adottati previo parere del Ministro della difesa, secondo quanto disposto dalle lettere b-bis) e c-bis dell'articolo 2. Anche in tal caso, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il predetto Commissario speciale possa adempiere alle funzioni ad esso affidate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 190 del 2024.
Evidenzia che è inoltre inserito nel medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024 l'articolo aggiuntivo 11-bis, il cui comma 3 demanda alle regioni e alle province autonome l'individuazione, mediante propria legge, di aree idonee all'installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili ulteriori rispetto a quelle già individuate ex lege. Segnala che la relazione tecnica precisa che si tratta di attività già previste a legislazione vigente in capo ai medesimi enti territoriali, che vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
Rileva che i commi 5 e 6 del citato articolo 11-bis prevedono, rispettivamente, che le regioni garantiscano entro il 2030 il raggiungimento degli obiettivi di potenza da fonti rinnovabili, potendo a tal fine stipulare accordi di trasferimento statistico della potenza tra loro, e che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicuri il monitoraggio periodico del conseguimento di tali obiettivi, avvalendosi del supporto tecnico del GSE e di RSE S.p.A. Fa presente che la relazione tecnica chiarisce che tali disposizioni si limitano a recepire in norme di rango primario attività già previste dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 e che, pertanto, esse saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva che la relazione tecnica precisa, inoltre, che il comma 7 del citato articolo 11-bis, relativo all'affidamento delle aree idonee lungo le tratte autostradali, riproduce, aggiornandole, le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Evidenzia che le disposizioni in esame introducono, altresì, nel decreto legislativo n. 190 del 2024 l'articolo 11-ter, nel quale confluisce la disciplina concernente l'individuazione delle aree idonee a mare, off-shore, già prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché l'articolo 11-quater, rubricato «Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee», che recepisce la normativa vigente in materia di effetti procedimentali derivanti dalla localizzazione dei progetti in aree idonee. Rileva che è infine inserito l'articolo 11-quinquies, volto a individuare le fattispecie progettuali realizzabili nelle zone di protezione speciale dei siti UNESCO.
In proposito, non ha osservazioni da formulare, alla luce di quanto sopra evidenziato e preso atto delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alla possibilità per le amministrazioni coinvolte di far fronte alle attività derivanti dalle norme con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Fa presente che le disposizioni stabiliscono, infine, che le nuove regole introdotte dagli articoli 11-bis e 11-quater del decreto legislativo n. 190 del 2024 non si applicano alle procedure autorizzative o di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in Pag. 78esame, che restano disciplinate dalla normativa previgente. Rileva che le norme aggiornano infine il rinvio normativo dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituendolo con il riferimento all'articolo 11-quater del decreto legislativo n. 190 del 2024.
In proposito, non formula osservazioni, considerato il carattere di disciplina transitoria e di coordinamento delle norme di cui trattasi.
La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), comunicando altresì che non è stato predisposto un aggiornamento del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, dal momento che le disposizioni di carattere oneroso e le relative modalità di copertura finanziaria, ivi rappresentate, sono rimaste le medesime rispetto a quelle contenute nel testo originario del provvedimento e non hanno subito modifiche nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica.
Passando, quindi, alle specifiche richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa presente, in primo luogo, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024, in misura pari a 89 milioni di euro per l'anno 2025, disposta con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto in esame, non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse sono destinate a legislazione vigente, in quanto, sulla base dell'effettivo andamento dei predetti interventi, non si è reso necessario l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2025.
Evidenzia poi che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, in misura pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, previsto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto in esame, determina minori spese, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 13,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, in coerenza con l'aggiornamento dei profili di spendibilità delle predette risorse, scontati nel quadro tendenziale di finanza pubblica contenuto nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025.
Osserva quindi che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b-bis) e c-bis), non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono volte esclusivamente a disciplinare i profili procedurali di attività che già rientrano a legislazione vigente nell'ambito delle competenze del commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili su beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa, nonché a prevedere l'utilizzo da parte del medesimo commissario, in qualità di amministrazione procedente, della piattaforma SUER, che non necessita, a tal fine, di interventi di adeguamento che richiedano lo stanziamento di risorse aggiuntive.
Segnala, infine, che le novelle all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 190 del 2024, introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto in esame, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei comuni, in quanto il medesimo articolo 11 già attribuisce in via generale ai comuni le competenze in ordine all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di costruzione e di esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e, pertanto, le attività sanzionatorie relative agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, nonché i controlli sugli impianti agrivoltaici previsti dalle predette novelle appaiono pienamente riconducibili a funzioni già svolte a legislazione vigente dai comuni, che potranno pertanto provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2758, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 175 del 2025, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024, in misura pari a 89 milioni di euro per l'anno 2025, disposta con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto in esame, non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse sono destinate a legislazione vigente, in quanto, sulla base dell'effettivo andamento dei predetti interventi, non si è reso necessario l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2025;
il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, in misura pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, previsto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto in esame, determina minori spese, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 13,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, in coerenza con l'aggiornamento dei profili di spendibilità delle predette risorse, scontati nel quadro tendenziale di finanza pubblica contenuto nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025;
le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b-bis) e c-bis), non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono volte esclusivamente a disciplinare i profili procedurali di attività che già rientrano a legislazione vigente nell'ambito delle competenze del commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili su beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa, nonché a prevedere l'utilizzo da parte del medesimo commissario, in qualità di amministrazione procedente, della piattaforma SUER, che non necessita, a tal fine, di interventi di adeguamento che richiedano lo stanziamento di risorse aggiuntive;
le novelle all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 190 del 2024, introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto in esame, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei comuni, in quanto il medesimo articolo 11 già attribuisce in via generale ai comuni le competenze in ordine all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di costruzione e di esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e, pertanto, le attività sanzionatorie relative agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, nonché i controlli sugli impianti agrivoltaici previsti dalle predette novelle appaiono pienamente riconducibili a funzioni già svolte a legislazione vigente dai comuni, che potranno pertanto provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
Pag. 80La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica.
C. 1367-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 novembre 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che è ancora in corso l'istruttoria dei competenti uffici governativi finalizzata alla predisposizione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione nella seduta dello scorso 18 novembre.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.
C. 1311-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che sono ancora in corso da parte dei competenti uffici governativi gli approfondimenti istruttori volti a fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nella seduta del 16 dicembre 2025.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.
C. 2429 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che è ancora in corso l'istruttoria dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della verifica della relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi.
C. 2654, approvato, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che è ancora in corso l'istruttoria dei competenti uffici governativi al fine di Pag. 81fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Martedì 13 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.45.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2025, denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano.
Atto n. 356.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 29/2025, denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano.
Al riguardo, ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Evidenzia che la scheda tecnica e la scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa, allegate al presente schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante, fanno rinvio, per la descrizione delle finalità e dei contenuti del programma, a quanto riportato nelle schede allegate ai decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati in data 20 giugno 2023 e 10 dicembre 2024, che hanno approvato, rispettivamente, il programma n. SMD 25/2022 e il programma n. SMD 15/2024, che costituiscono le prime due fasi del programma di ammodernamento e rinnovamento denominato «Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)».
Segnala, in particolare, che la scheda tecnica allegata al decreto ministeriale di approvazione del programma n. SMS 25/2022 precisa che tale programma è finalizzato a incrementare la capacità di acquisizione informativa a livello tattico delle unità terrestri per mezzo dell'acquisizione di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, di classe mini, micro e leggero, e si riferisce all'acquisizione di 214 sistemi e delle relative parti di ricambio, allo svolgimento dei corsi per gli operatori interessati e alla realizzazione dei lavori infrastrutturali per la custodia e manutenzione dei sistemi.
Precisa, altresì, che, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, la scheda tecnica allegata al presente schema di decreto in esame fa presente che il programma pluriennale in esame costituisce la terza fase del programma già avviato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e Pag. 82delle finanze, adottato il 20 giugno 2023, recante l'approvazione del programma n. SMD 25/2022, e proseguito con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 10 dicembre 2024, recante l'approvazione del programma n. SMD 15/2024.
In particolare, segnala che la prima fase di tale programma, autorizzata con il citato decreto ministeriale del 20 giugno 2023, ha uno sviluppo pluriennale decennale, dall'anno 2023 all'anno 2032, e risulta già totalmente finanziata per un ammontare complessivo di 143 milioni di euro, mentre il citato decreto ministeriale del 10 dicembre 2024, oltre a prevedere il finanziamento delle spese connesse alla sua attuazione, pari a 44 milioni di euro lungo l'arco temporale compreso tra il 2025 e il 2029, ha altresì proceduto a rimodulare in 290 milioni di euro l'onere complessivo dell'impresa, inizialmente stimato in 209 milioni di euro, al fine di adeguarlo alle rinnovate esigenze della Forza armata, sulla base delle condizioni economiche 2024, quantificando conseguentemente in 103 milioni di euro l'onere previsionale relativo al completamento del programma medesimo.
Ciò posto, osserva che lo schema di decreto ora in esame, relativo alla realizzazione della terza fase del programma, adegua ulteriormente l'onere complessivo dell'impresa, sulla base delle condizioni economiche 2025, rimodulandolo da 290 milioni di euro a 354 milioni di euro complessivi, 187 dei quali già interamente finanziati e autorizzati dai predetti decreti ministeriali di approvazione dei programmi n. SMD 25/2022 e n. SMD 15/2024.
Con riferimento all'ulteriore adeguamento del costo complessivo del programma, segnala peraltro che già nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto recante l'approvazione del predetto programma n. SMD 15/202 si rappresentava che, per quanto attiene al costo complessivo del programma, l'amministrazione si riteneva vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari, precisandosi, tuttavia, che, laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo avesse evidenziato la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si sarebbe dato corso ad un decreto integrativo, di iter paritetico, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza. In proposito, non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.
Tanto premesso, fa presente che, secondo quanto specificato nella scheda tecnica, tale terza fase è concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale con presumibile inizio nell'anno 2026 e conclusione stimata nell'anno 2032, per un onere complessivo di 115 milioni di euro, e mantiene inalterata la finalità operativa complessiva del programma rispetto alle indicazioni già contenute nei decreti ministeriali di approvazione dei suddetti programmi SMD n. 25/2022 e SMD n. 15/2024. La scheda tecnica specifica, inoltre, che il completamento del programma, del restante valore previsionale di 52 milioni di euro, consentirà il completamento delle dotazioni e sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del previsto criterio dell'autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa.
In proposito, segnala che le premesse allo schema di decreto in esame chiariscono che quest'ultimo è circoscritto alla terza fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
Per quanto attiene alla fase del programma oggetto del presente provvedimento, rappresenta che, in ragione di quanto evidenziato nella scheda tecnica, la terza fase del programma – che, come in precedenza evidenziato, determina oneri complessivamente pari a 115 milioni di euro – è finanziata a valere sul capitolo 7220, Pag. 83piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa.
In particolare, chiarisce che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti prevede oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, a 13 milioni di euro per l'anno 2027, a 16 milioni di euro per l'anno 2028, a 17 milioni di euro per l'anno 2029, a 29 milioni di euro per l'anno 2030, a 20 milioni di euro per l'anno 2031 e a 15 milioni di euro per l'anno 2032.
Per quanto attiene alle risorse utilizzate, fa presente che il piano gestionale n. 2 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, pari a 3.162.226.887 euro per l'anno 2026, a 2.929.482.663 euro per l'anno 2027 e a 2.778.117.663 per l'anno 2028.
In proposito, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della terza fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della terza fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
Ricorda, inoltre, che, secondo quanto precisato dalla scheda tecnica, l'amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari in termini di costo complessivo del programma, specificando tuttavia che, ove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo rendesse necessario il superamento del limite di spesa precedentemente richiamato, si darà corso a un decreto integrativo, che seguirà il medesimo iter del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza finanziaria.
Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica sottesa.
Segnala, altresì, che la scheda tecnica evidenzia che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario tra quelli indicati nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Aggiunge, infine, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento della progettualità in parola.
A tale riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, assicura, in primo luogo, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Segnala, inoltre, che le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2025, denominato “Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)”, relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano (Atto n. 356);
rilevato che:
il programma oggetto dello schema di decreto in esame costituisce la terza fase del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento denominato “Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)”, la cui prima fase è stata autorizzata ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 20 giugno 2023, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, e la cui seconda fase è stata autorizzata con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 10 dicembre 2024, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2024;
sotto il profilo finanziario, l'onere complessivo del programma pluriennale, il cui valore era stato aggiornato a 290 milioni di euro dal citato decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 10 dicembre 2024, recante l'approvazione del programma di A/R n. SMD 15/2024, è ulteriormente aggiornato, dallo schema di decreto in esame, a 354 milioni di euro, ai fini dell'adeguamento alle rinnovate esigenze della Forza armata e alle condizioni economiche dell'anno 2025;
per la prima fase del programma pluriennale è già stato previsto un finanziamento complessivo pari a 143 milioni di euro negli anni dal 2023 al 2032, mentre per la seconda fase è già stato previsto un finanziamento complessivo pari a 44 milioni di euro negli anni dal 2025 al 2029;
lo schema di decreto in esame si riferisce alla terza fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2026 e la conclusione nell'anno 2032 e si quantifica un costo complessivo di 115 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 52 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della terza fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7220, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
il completamento del programma, per il restante valore di 52 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla terza fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporalePag. 85 della terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.
Marco GRIMALDI (AVS), nel rilevare preliminarmente l'assenza di parlamentari del proprio gruppo nelle commissioni della Camera e del Senato competenti in materia di difesa di, così come nel Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che avrebbero potuto consentire di seguire meglio le scelte dell'Esecutivo in materia di spesa per la difesa e per gli armamenti, osserva che nella seduta odierna la Commissione è chiamata a discutere l'ennesima ondata di programmi di riarmo che il Governo porta avanti in modo che giudica opaco, sottraendosi di fatto a un effettivo controllo parlamentare.
Ritiene che gli schemi di decreto ministeriale oggi all'esame della Commissione Bilancio, a cui presumibilmente si aggiungeranno presto molti altri, dal valore di miliardi di euro, celino in sostanza il dispiegarsi di una vera e propria economia di guerra.
Nel segnalare come il proprio intervento non abbia carattere ostruzionistico o dilatorio, rappresentando invece una precisa critica politica, rileva che oggetto di discussione non sono tanto i nuovi droni, i sistemi di difesa antiaerea, le armi controcarro o l'obice semovente PzH2000, quanto il fatto che il nostro Paese, secondo analisi indipendenti, spenderà, nei prossimi quindi anni, ben 196 miliardi di euro per la spesa militare.
Osserva che, su tali questioni, il Parlamento è sistematicamente esautorato e che l'unica eccezione è rappresentata dal dibattito sulle comunicazioni che il Ministro Crosetto svolgerà questa settimana con riferimento alla proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi e materiali militari all'Ucraina.
Nel prendere, quindi, ad esempio l'Atto n. 356, che prevede la spesa di complessivi 354 milioni di euro per nuovi droni, rileva come questo non specifichi quanti e quali droni impiegare, con quale capacità, con quali regole di ingaggio, né con quali ricadute industriali.
Analogamente, con riferimento agli altri atti all'ordine del giorno della Commissione, richiama i contenuti dei programmi oggetto degli atti n. 357, n. 358 e n. 359, che si riferiscono rispettivamente all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio, di un sistema d'arma controcarro a corta gittata, e all'artiglieria pesante, un altro segmento con crescita senza controllo, evidenziando che tali programmi che continuano a prevedere l'utilizzo di armi pesanti che nulla hanno a che vedere con sistemi ibridi di difesa, non sembrano adeguati a far fronte alle esigenze della nuova guerra ibrida fatta di intelligence e cybersicurezza.
Osserva, in proposito, che le minacce arrivano sempre più anche dall'alleato in possesso della difesa militare più importante, gli USA, da cui l'Italia acquista armi, e stigmatizza le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti secondo cui la Groenlandia sarà ottenuta a qualsiasi prezzo e a qualsiasi mezzo.
Alla luce delle criticità sollevate, ritiene che sarebbe opportuno prevedere che ogni programma di acquisti pluriennali per la difesa che comporti una spesa superiore a 150 milioni di euro sia esaminato dall'Assemblea, e non dalle sole Commissioni Difesa e Bilancio, per quanto attiene, rispettivamente,Pag. 86 ai profili di merito e ai profili finanziari.
Ribadisce quindi il proprio voto contrario sulla deliberazione proposta dal relatore, preannunciando sin d'ora un analogo orientamento rispetto agli altri schemi di decreto ministeriale all'ordine del giorno della Commissione.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2025, denominato «Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER» relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell'Esercito italiano.
Atto n. 357.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 30/2025, denominato «Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER», relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell'Esercito italiano.
Rileva, quindi, che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
La scheda tecnica e la scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa, allegate al presente schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante, segnalano che esso ha ad oggetto la seconda fase del programma già avviato ed approvato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 17 dicembre 2019, recante l'approvazione del programma pluriennale n. SMD 35 /2019 e con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 17 ottobre 2022, recante l'approvazione del programma pluriennale n. SMD 17/2022. Alla luce di tale circostanza, le citate schede fanno rinvio, per la descrizione delle finalità e dei contenuti del programma a quanto riportato nelle schede allegate ai predetti decreti. In particolare, la scheda tecnica allegata al decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale n. SMD 35/2019 evidenzia che il programma è finalizzato all'ammodernamento e al rinnovamento della capacità di difesa aerea nazionale nel corto-medio raggio, attraverso lo sviluppo di un missile superficie/aria e la sua integrazione/qualifica nei futuri sistemi del segmento Short Range Air Defence (SHORAD). Il successivo decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale n. SMD 17/2022 ha precisato che il nuovo sistema di difesa aerea a corto raggio dell'Esercito denominato GRIFO e del relativo munizionamento rappresentano la naturale prosecuzione del programma la cui fase di sviluppo è stata avviata in attuazione del decreto ministeriale di approvazione del citato programma pluriennale n. SMD 35 /2019.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, si rileva, preliminarmente, che il programma pluriennale in esame, comporta un costo complessivo stimato in 842 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2025.
In particolare, la scheda tecnica segnala che la fase di ricerca e sviluppo, autorizzata con il predetto decreto interministeriale di approvazione del programma pluriennale n. SMD 35/2019, ha avuto uno Pag. 87sviluppo pluriennale dall'anno 2019 all'anno 2023, e risulta già totalmente finanziata e completata per un ammontare complessivo di 95 milioni di euro.
Rammenta, inoltre, che la prima fase del programma in esame è stata autorizzata con il citato decreto ministeriale recante l'approvazione del programma n. SMD 17/2022, il quale, oltre a prevedere il finanziamento delle spese connesse alla sua attuazione, pari a 350 milioni di euro lungo l'arco temporale decennale compreso tra il 2023 e il 2032, ha altresì proceduto a stimare in 456,3 milioni di euro l'onere complessivo dell'impresa, alle condizioni economiche dell'anno 2022. Ancorché, come segnalato, la scheda tecnica allegata al medesimo decreto ministeriale recante l'approvazione del programma n. SMD 17/2022 precisasse che il provvedimento rappresentava la naturale prosecuzione del programma già avviato con il decreto ministeriale di approvazione del citato programma pluriennale n. SMD 35/2019, nell'onere complessivo del programma non era incluso il predetto importo di 95 milioni di euro già totalmente finanziato da tale ultimo decreto.
Ciò posto, segnala che lo schema di decreto ora in esame, relativo come sopra detto alla realizzazione della seconda fase del programma, adegua l'onere complessivo dell'impresa, sulla base delle condizioni economiche dell'anno 2025, rimodulandolo da 456,3 milioni di euro a 842 milioni di euro complessivi. In tale somma sono tuttavia considerati, tra gli interventi già finanziati e autorizzati, non solo quelli oggetto del programma n. SMD 17/2022, ma anche quelli del programma n. SMD 35/2019, in precedenza non computati nell'ambito dell'onere complessivo del programma.
Con riferimento all'adeguamento del costo complessivo del programma, si segnala peraltro che già nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto recante l'approvazione del predetto programma n. SMD 17/2022, si rappresentava che, per quel che attiene al costo complessivo del programma, l'Amministrazione si riteneva vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari, precisandosi, tuttavia, che, laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo avesse evidenziato la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si sarebbe dato corso ad un decreto integrativo, di iter paritetico, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza. In proposito, non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.
Tanto premesso, la scheda tecnica specifica che la seconda fase del programma, oggetto del provvedimento in esame, è finalizzata a proseguire l'acquisizione di sistemi di munizionamento e a realizzare gli interventi infrastrutturali necessari e comporterà un onere complessivo, negli anni dal 2026 al 2032, pari a 276,83 milioni di euro.
La scheda tecnica del presente schema di decreto specifica, inoltre, che il completamento del programma, del restante valore previsionale di 120,17 milioni di euro, consentirà l'acquisizione del supporto logistico integrato per i sistemi e il munizionamento, nonché il completamento degli interventi infrastrutturali e sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del previsto criterio dell'autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa.
In proposito, segnala altresì che le premesse allo schema di decreto in esame chiariscono che quest'ultimo è circoscritto alla seconda fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
Per quanto attiene alla fase del programma oggetto del presente provvedimento, la scheda tecnica specifica che la seconda fase del programma – che, come Pag. 88in precedenza evidenziato, determina oneri complessivamente pari a 276,83 milioni di euro – è finanziata a valere sul capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa.
In particolare, il cronoprogramma previsionale dei pagamenti prevede oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, a 39,58 milioni di euro per l'anno 2028, a 76 milioni di euro per l'anno 2029, a 57 milioni di euro per l'anno 2030, a 73 milioni di euro per l'anno 2031 e a 19,25 milioni di euro per l'anno 2032.
Per quanto attiene alle risorse utilizzate, si fa presente che il piano gestionale n. 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, pari a 2.064.679.793 euro per l'anno 2026, a 2.276.688.014 euro per l'anno 2027 e a 2.466.190.211 per l'anno 2028.
In proposito, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della seconda fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della seconda fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
La scheda tecnica precisa, inoltre, che l'amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari in termini di costo complessivo, specificando tuttavia che, ove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo rendesse necessario il superamento del limite di spesa precedentemente richiamato, si darà corso a un decreto integrativo, che seguirà il medesimo iter del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza finanziaria.
Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica sottesa.
La scheda tecnica evidenzia, altresì, che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario tra quelli indicati nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Aggiunge, inoltre, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento della progettualità in parola.
A tale riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, assicura che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Precisa, altresì, che le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2025, denominato “Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER” relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell'Esercito italiano (Atto n. 357);
rilevato che:
il programma oggetto dello schema di decreto in esame costituisce lo sviluppo del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento avviato ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 17 dicembre 2019, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2019, e proseguito con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 17 ottobre 2022, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022;
sotto il profilo finanziario, l'onere complessivo del programma pluriennale, il cui valore era stato previsto in misura pari a 456,3 milioni di euro dal citato decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 17 ottobre 2022, recante l'approvazione del programma di A/R n. SMD 17/2022, è aggiornato, dallo schema di decreto in esame, a 842 milioni di euro, ai fini dell'adeguamento alle rinnovate esigenze della Forza armata e alle condizioni economiche dell'anno 2025;
nell'ambito degli oneri derivanti dal programma pluriennale sono considerati, diversamente da quanto previsto dal citato decreto interministeriale recante l'approvazione del programma di A/R n. SMD 17/2022, anche gli oneri già sostenuti con riferimento alla fase di ricerca e sviluppo del medesimo progetto, oggetto del citato programma di A/R n. SMD 35/2019;
la predetta fase di ricerca e di sviluppo, che ha avuto uno sviluppo pluriennale dall'anno 2019 all'anno 2023, risulta già totalmente finanziata e completata, in attuazione del programma di A/R n. SMD 35/2019 per un ammontare complessivo di 95 milioni di euro;
per la prima fase del programma, autorizzata con il citato decreto interministeriale recante l'approvazione del programma di A/R n. SMD 17/2022, è già stato previsto uno stanziamento pari a 350 milioni di euro lungo negli anni dal 2023 al 2032;
lo schema di decreto in esame si riferisce alla seconda fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2026 e la conclusione nell'anno 2032 e si quantifica un costo complessivo di 276,83 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 120,17 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della seconda fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
il completamento del programma, per il restante valore di 120,17 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla seconda fase del programma e che il Pag. 90completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2025, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito italiano».
Atto n. 358.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 31/2025, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito italiano», relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento.
Al riguardo, rammenta che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Evidenzia che la scheda tecnica e la scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa, allegate al presente schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante, fanno rinvio, per la descrizione delle finalità e dei contenuti del programma a quanto riportato nelle schede allegate ai decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati in data 7 giugno 2023 e 11 novembre 2024, che hanno approvato, rispettivamente, il programma n. SMD 22/2022 e il programma n. SMD 16/2024, relativi alle prime due fasi del programma di ammodernamento e rinnovamento denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito italiano». In particolare, la scheda tecnica allegata al decreto ministeriale di approvazione del programma n. SMD 22/2022 segnala che il programma in esame è finalizzato a garantire la sostituzione dei vetusti sistemi «Panzerfaust 3» e «Folgore» che, ad oggi, costituiscono l'unica Pag. 91capacità controcarro a corta gittata in servizio nell'Esercito italiano.
Chiarisce che, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame fa presente che il programma pluriennale in esame costituisce la terza fase del programma, avente un onere complessivo stimato in 426 milioni di euro, già avviato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 7 giugno 2023, recante l'approvazione del programma n. SMD 22/2022, e proseguito con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato l'11 novembre 2024, recante l'approvazione del programma n. SMD 16/2024. L'onere complessivo del programma indicato dallo schema di decreto in esame corrisponde a quello stimato a suo tempo dal decreto ministeriale di approvazione del programma n. SMD 22/2022.
Per quanto attiene alle diverse fasi del programma, segnala che la prima fase, autorizzata con il citato decreto ministeriale del 7 giugno 2023 e con uno sviluppo pluriennale, stimato dall'anno 2023 al 2028, risulta già completata e finanziata per un ammontare complessivo di 52 milioni di euro. La seconda fase, autorizzata con il citato decreto ministeriale dell'11 novembre 2024, è stata finanziata in misura pari a 75 milioni di euro lungo l'arco temporale compreso tra il 2025 e il 2032.
Ciò posto, osserva che lo schema di decreto in esame, relativo alla realizzazione della terza fase del programma, prevede una spesa di 45 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2024, funzionale ad acquisire circa 300 sistemi d'arma con relativo munizionamento e il relativo supporto logistico, oltre a moduli formativi per il personale operatore e manutentore. Il completamento del programma, per il quale si prevede un restante valore di 254 milioni di euro, consentirà di completare le dotazioni con il relativo supporto logistico.
Rileva, inoltre, che, secondo quanto specificato dalla scheda tecnica, il predetto completamento sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del previsto criterio dell'autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa.
In proposito, segnala che le premesse allo schema di decreto in esame chiariscono che quest'ultimo è circoscritto alla terza fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
Chiarisce, peraltro, che, per quanto attiene alla fase del programma oggetto del presente provvedimento, la scheda tecnica specifica che la terza fase del programma è concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale, con presumibile inizio nell'anno 2028 e conclusione stimata nell'anno 2032, e determina oneri complessivamente pari a 45 milioni di euro, finanziati a valere sul capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa. In particolare, il cronoprogramma previsionale dei pagamenti prevede oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e a 5 milioni di euro per l'anno 2034.
Per quanto attiene alle risorse utilizzate, fa presente che il piano gestionale n. 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, pari a 2.064.679.793 euro per l'anno 2026, a 2.276.688.014 euro per l'anno 2027 e a 2.466.190.211 per l'anno 2028.
In proposito, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della seconda fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminatiPag. 92 nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della terza fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
Rappresenta, ancora, che, secondo quanto precisato dalla scheda tecnica, per quanto attiene al costo complessivo del programma, l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari, precisando, tuttavia, che, laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo evidenziasse la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darebbe corso ad un decreto integrativo, di iter paritetico, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.
Fa presente, altresì, che la medesima scheda tecnica evidenzia che il programma in esame sarà gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica sottesa.
Chiarisce, inoltre, che la scheda tecnica precisa che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Aggiunge, infine, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento della progettualità in parola.
A tale riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO segnala che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Evidenzia altresì che le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2025, denominato “Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito italiano” (Atto n. 358);
rilevato che:
il programma oggetto dello schema di decreto in esame costituisce la terza fase del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento denominato “Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito italiano”, la cui prima fase è stata autorizzata ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 7 giugno 2023, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, e la cui seconda fase è stata autorizzata con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato l'11 novembre 2024, recantePag. 93 l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2024;
sotto il profilo finanziario, lo schema di decreto in esame conferma che l'onere complessivo del programma pluriennale è pari a 426 milioni di euro;
per la prima fase del programma pluriennale è già stato previsto un finanziamento complessivo pari a 52 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2028, mentre per la seconda fase è già stato previsto un finanziamento complessivo pari a 75 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2032;
lo schema di decreto in esame si riferisce alla terza fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2028 e la conclusione nell'anno 2034 e si quantifica un costo complessivo di 45 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 254 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della terza fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
il completamento del programma, per il restante valore di 254 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla terza fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2025, relativo all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito italiano.
Atto n. 359.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Pag. 94 Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 35/2025, relativo alla prosecuzione del programma già avviato ed approvato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 11 novembre 2024, recante l'approvazione del programma pluriennale n. SMD 09/2024, finalizzato all'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestre PzH2000 dell'Esercito italiano e denominato «Ammodernamento di Mezza Vita dell'obice semovente PzH2000».
A tal proposito, rammenta che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Ricorda, altresì, che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa, allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante, segnala che il predetto schema ha ad oggetto la seconda fase del programma autorizzato dal sopracitato decreto interministeriale di approvazione del programma SMD n. 09/2024, concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale con presumibile inizio nell'anno 2028 e conclusione stimata nell'anno 2032, e che la finalità operativa complessiva del programma risulta immutata rispetto alle indicazioni contenute nel decreto interministeriale di approvazione del programma SMD n. 09/2024. In particolare, si precisa che la seconda fase del programma, oggetto del provvedimento in esame, è finalizzata a proseguire l'ammodernamento della flotta e l'acquisizione della relativa ricambistica.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che, sulla base di quanto indicato nella citata scheda tecnica, l'onere complessivo del programma è stimato in 266 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2024, valore corrispondente a quello indicato nella scheda tecnica allegata al citato decreto ministeriale recante l'approvazione del programma n. SMD 09/2024.
Evidenzia, in particolare, che, secondo quanto segnalato dalla scheda tecnica allegata al provvedimento in esame, la prima fase del citato programma, del valore di 60 milioni di euro, oggetto del citato decreto n. SMD 09/2024, risulta interamente finanziata, mentre la seconda fase del programma, oggetto del provvedimento in esame, reca oneri finanziari per 42 milioni di euro.
Fa inoltre presente che la scheda tecnica specifica che il completamento del programma, del restante valore previsionale di 164 milioni di euro, sarà finalizzato a ultimare l'ammodernamento di tutti i sistemi e all'acquisizione di ulteriore ricambistica e sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del previsto criterio dell'autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa.
In proposito, segnala altresì che le premesse allo schema di decreto in esame chiariscono che quest'ultimo è circoscritto alla seconda fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
Fa presente, inoltre, che, per quanto attiene alla seconda fase del programma oggetto del presente provvedimento, la scheda tecnica specifica che quest'ultima – che, come in precedenza evidenziato, determinaPag. 95 oneri complessivamente pari a 42 milioni di euro – è finanziata a valere sul capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa. In particolare, il cronoprogramma previsionale dei pagamenti prevede oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8 milioni di euro per l'anno 2029, a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 17 milioni di euro per l'anno 2031 e a 2 milioni di euro per l'anno 2032.
Per quanto attiene alle risorse utilizzate, fa presente che il piano gestionale n. 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, pari a 2.064.679.793 euro per l'anno 2026, a 2.276.688.014 euro per l'anno 2027 e a 2.466.190.211 per l'anno 2028.
In proposito, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della seconda fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della seconda fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
Fa presente, poi, che, secondo quanto precisato dalla scheda tecnica l'amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari in termini di costo complessivo, specificando tuttavia che, ove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo rendesse necessario il superamento del limite di spesa precedentemente richiamato, si darà corso a un decreto integrativo, che seguirà il medesimo iter del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza finanziaria.
Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica sottesa.
Chiarisce, altresì, che la scheda tecnica evidenzia che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario tra quelli indicati nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Aggiunge, infine, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento della progettualità in esame.
A tale riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Fa inoltre presente che le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2025, relativo all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito italiano (Atto n. 359);
rilevato che:
il programma del quale si prevede l'approvazione ha ad oggetto la seconda fase del programma pluriennale avviato ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 11 novembre 2024, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2024;
gli oneri complessivi derivanti dal predetto programma pluriennale, avviato nell'anno 2025 e del quale si prevede la conclusione nell'anno 2032, sono stimati in misura pari a 266 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2024, in linea con la previsione contenuta nella scheda tecnica allegata al decreto interministeriale recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2024;
la prima fase del predetto programma pluriennale è già stata finanziata, per un importo complessivo pari a 60 milioni di euro negli anni dal 2025 al 2030, ai sensi del citato decreto interministeriale recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2024;
lo schema di decreto in esame si riferisce alla seconda fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2028 e la conclusione nell'anno 2032 e viene quantificato un costo complessivo di 42 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 164 milioni di euro e sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della terza fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
il completamento del programma, per il restante valore di 164 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla terza fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
Pag. 97le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.
Atto n. 355.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca il recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, mediante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 58 del 1998 recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Fa presente che le disposizioni di recepimento sono contenute all'articolo 1, mentre gli articoli 2 e 3 contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore. Evidenzia che la delega per il recepimento della direttiva è contenuta all'articolo 13, comma 13, della legge di delegazione europea 2024, di cui alla legge n. 91 del 2025 e che il comma 17 di tale articolo prevede che dall'attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. In particolare, con riferimento all'articolo 1, osserva che la relazione tecnica si sofferma su tutte le modifiche apportate dallo schema in esame al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024. Per quanto concerne le modifiche recate dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), p), s) e t), osserva che la relazione tecnica conferma la neutralità dell'impatto finanziario delle disposizioni, assicurando che queste non comportano il sostenimento di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sottolinea in particolare che la Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 131 e 282 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è dotata di bilancio autonomo, e che la Consob provvederà autonomamente ai relativi fabbisogni, ricorrendo alle forme di autofinanziamento basate sulle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati. Fa presente che entrambe le Autorità di vigilanza provvederanno pertanto all'attuazione dei relativi compiti con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili ai sensi della legislazione vigente nei loro bilanci, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, non Pag. 98ha osservazioni da formulare. Con riferimento alle lettere n), o) e q), fa presente che la relazione tecnica afferma che le relative disposizioni modificative del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulla lettera s), fa presente che la relazione tecnica rileva che la norma interviene sulla mancanza di un'adeguata offerta di servizi di depositario in taluni Stati membri, autorizzando tali Stati a consentire alle proprie Autorità di vigilanza la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro.
Poiché i nuovi commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies prevedono mere funzioni di coordinamento e scambio informativo tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti Autorità di quello Stato, non ha nulla da osservare. Per i profili di quantificazione, evidenzia che i commi 1 e 2-bis dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria richiamano anche il Ministero dell'economia e delle finanze, oltre alla Banca d'Italia e alla Consob, tra le Autorità di settore che esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dallo stesso testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Ritiene che sarebbe pertanto utile acquisire maggiori informazioni su eventuali ulteriori adempimenti che potrebbero ricadere sul predetto Ministero, in particolare in relazione alla comunicazione degli esiti dei procedimenti posti in essere dalle altre Autorità, potendo avvalersi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 13 gennaio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.