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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 gennaio 2026
613.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
COMUNICATO
Pag. 13

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 gennaio 2026. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Paolo FORMENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego di Cremnago.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.
C. 2754 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Paolo FORMENTINI, presidente, ricorda che gli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, nella riunione di ieri, hanno stabilito la seguente organizzazione dei lavori: nella seduta odierna, avvio dell'esame del provvedimento; venerdì 16 gennaio, alle ore 13, termine per la presentazione di eventuali emendamenti; martedì 20 gennaio, valutazione delle ammissibilità, fissando il termine per i ricorsi per le ore 20 dello stesso giorno; mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, esame e votazione degli emendamenti, ed eventuale votazione del mandato ai relatori.
  Dà quindi la parola all'onorevole Chiesa, relatrice per la IV Commissione, affinché illustri i contenuti del provvedimento, anche a nome del collega Caiata, relatore per la III Commissione, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

  Paola Maria CHIESA (FDI), relatrice per la IV Commissione, in premessa, ricorda innanzi tutto che nella riunione del 18 dicembre scorso i Capi di Stato e di Governo di venticinque Paesi membri dell'UE (tutti ad eccezione di Ungheria e Slovacchia) hanno sottoscritto un documento in cui si ribadisce il «perdurante e fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale». Hanno inoltre riconfermato il risoluto impegno dell'Unione europea a continuare a fornire all'Ucraina e alla sua popolazione un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico globale.Pag. 14
  Nel contempo si sono accolti con favore gli sforzi diplomatici in corso per porre fine alla guerra ribadendo che, affinché la pace sia giusta e duratura, i confini non devono essere modificati con la forza e qualsiasi accordo futuro, oltre a rispettare l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, deve garantire la sua sicurezza e la sua capacità di difesa.
  Evidenzia che, al fine di garantire il necessario sostegno finanziario all'Ucraina a decorrere dal secondo trimestre del 2026, il Consiglio europeo ha convenuto di fornire un prestito di 90 miliardi di euro per gli anni 2026-2027, che si baserà su un prestito dell'UE sui mercati dei capitali coperto dal margine di manovra del bilancio dell'UE. Tale prestito sarebbe rimborsato dall'Ucraina solo una volta ricevute le riparazioni di guerra dalla Federazione russa; fino ad allora, i beni della Russia congelati rimarranno bloccati e l'Unione si riserva il diritto di utilizzarli per rimborsare il prestito, in conformità del diritto dell'UE e internazionale.
  Sottolinea che sul piano militare i Capi di Governo dell'UE hanno sottolineato quanto sia importante che gli Stati membri intensifichino gli sforzi per affrontare le pressanti esigenze militari e di difesa dell'Ucraina, in particolare in termini di sistemi di difesa aerea e sistemi antidrone, nonché di munizioni di artiglieria di grosso calibro. In tale contesto, resta fondamentale continuare a sostenere e sviluppare l'industria della difesa di Kiev e ad investire nella stessa, anche stabilendo una produzione di difesa ucraina negli Stati membri. È inoltre importante rafforzare ulteriormente la cooperazione e l'integrazione tra l'industria della difesa ucraina e l'industria europea della difesa, attingendo dall'esperienza e dal know-how unici dell'Ucraina. In tale contesto, rileva che il Consiglio europeo ha accolto con favore l'inclusione dell'Ucraina nei piani di investimento previsti dal nuovo Strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE), che fornisce prestiti fino a 150 miliardi di euro agli Stati membri per aumentare gli investimenti nella difesa, stimolare la produzione industriale europea e colmare le carenze di capacità, finanziando appalti comuni e rafforzando la base industriale e tecnologica di difesa europea.
  Osserva, che in base alle più recenti stime pubblicate dalla Commissione europea, il sostegno militare globale fornito dagli Stati membri dell'UE all'esercito ucraino ammonterebbe ad oltre 69 miliardi di euro, di cui 6,1 miliardi di euro a titolo dello Strumento europeo per la pace.
  Sempre in ambito UE, ricorda da novembre 2022 è altresì operativa la Missione di assistenza militare EUMAM-Ucraina – con scadenza fissata al 15 novembre 2026 – che ha consentito fin qui la formazione di 85.200 soldati ucraini.
  Rileva che la Missione garantisce il coordinamento con le attività bilaterali degli Stati membri a sostegno dell'Ucraina nonché con gli altri partner internazionali che condividono gli stessi princìpi, ed è aperta alla partecipazione di Paesi terzi. Segnala, quindi, che al 15 novembre 2025 il sostegno finanziario totale per l'EUMAM Ucraina ammontava a 610 milioni di euro, di cui 435 milioni di euro destinati ai costi delle formazioni (costi comuni) e 175 milioni di euro destinati alla fornitura di attrezzature per la formazione letali e non letali.
  Per quanto concerne l'ambito NATO, ricorda l'iniziativa Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), lanciata lo scorso luglio per coordinare l'acquisto con finanziamenti europei di armi prodotte negli Stati Uniti e destinate all'Ucraina. Il meccanismo prevede che i Paesi membri dell'Alleanza atlantica acquistino sistemi d'arma statunitensi secondo una lista di priorità concordata con Kiev, concentrandosi su sistemi di difesa aerea Patriot, munizioni d'artiglieria e missili a lungo raggio che l'Europa non produce.
  Infine, segnala che in esito alla riunione della «Coalizione dei volenterosi» svoltasi a Parigi il 6 gennaio scorso, a cui hanno partecipato anche Ucraina e Stati Uniti, è stata sottoscritta una dichiarazione in cui si sottolinea che qualsiasi accordo di pace dovrà essere supportato da solide garanzie di sicurezza per Kiev. Esse dovrebbero includere i seguenti elementi: partecipazione ad un meccanismo di monitoraggio e verificaPag. 15 del cessate-il-fuoco proposto dagli Stati Uniti; sostegno alle Forze armate dell'Ucraina, che include pacchetti di difesa a lungo termine, sostegno al finanziamento dell'acquisto di armi, accesso a supporto militare aggiuntivo in caso di un futuro attacco armato e fornitura di supporto pratico e tecnico all'Ucraina nella costruzione di fortificazioni difensive; una forza multinazionale per l'Ucraina composta da contingenti dei Paesi partecipanti alla Coalizione dei volenterosi, per sostenere la ricostruzione delle Forze armate ucraine e la deterrenza; impegni vincolanti a sostenere l'Ucraina in caso di un futuro attacco armato da parte della Russia, incluso l'impiego di capacità militari, supporto logistico e di intelligence, iniziative diplomatiche e l'adozione di sanzioni aggiuntive; impegno a sviluppare ed approfondire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con l'Ucraina in materia di difesa, incluso addestramento, produzione congiunta a livello industriale e collaborazione in ambito di intelligence.
  Passando al merito del provvedimento, in primo luogo, ricorda come la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine sia stata autorizzata dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare (che disciplinano la materia della cessione dei beni a titolo oneroso e a titolo gratuito).
  Ricorda altresì che l'autorizzazione alla cessione è stata poi prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025, con il decreto-legge n. 200 del 2024 (convertito dalla legge n. 7 del 2025).
  Con riferimento al provvedimento in esame, evidenzia che esso si compone di tre articoli.
  Fa presente che l'articolo 1, comma 1, proroga nuovamente, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici in favore delle autorità governative ucraine, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.
  Sottolinea, a riguardo, che l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa (anche ai fini dello scarico contabile), sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze (art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2022).
  Relativamente all'articolo 1, comma 2, evidenzia come esso preveda che i permessi di soggiorno per protezione speciale, rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini, già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possano essere ulteriormente rinnovati fino al 4 marzo 2027, in coerenza con la decisione di esecuzione (UE) 2025/ 1460 del Consiglio dell'Unione europea, del 15 luglio 2025, che ha concesso la proroga della protezione temporanea, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina.
  Osserva che l'articolo 1, comma 3, dispone infine che all'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, si provvede con le risorse previste a legislazione vigente. In particolare, fa presente che la relazione tecnica sottolinea come, con riferimento alla cessione di armamenti, dal provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi, anche con riferimento alle cessioni di materiali civili, saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne il rinnovo dei Pag. 16permessi di soggiorno concessi per protezione speciale ai cittadini ucraini, la relazione tecnica chiarisce che non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le connesse attività svolte dalle strutture deputate a tale adempimento saranno sostenute con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trattandosi peraltro di attività istituzionale non dissimile da quella ordinariamente svolta per il rinnovo di altre tipologie di permessi di soggiorno.
  Evidenzia che l'articolo 2, in materia di sicurezza dei giornalisti freelance, disciplina la formazione sulla sicurezza e la copertura assicurativa per i giornalisti che operano in zone di conflitto, prevedendo un contributo statale sperimentale per l'anno 2026.
  In particolare, sottolinea come l'articolo 2, comma 1, stabilisca che i giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, devono essere formati, a carico degli editori conferenti l'incarico, sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 2, comma 2, introduce, in via sperimentale per l'esercizio finanziario 2026 e fatte salve le previsioni dell'articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (relative alla sicurezza dei viaggiatori), un contributo a carico dello Stato destinato a coprire i costi dell'assicurazione e della formazione di cui al comma 1. Il contributo viene concesso su istanza dell'editore interessato, che deve presentare apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione prevede due limiti di spesa: un limite individuale, per cui ogni editore può essere ammesso a un contributo non superiore a 60.000 euro, e un limite complessivo fissato in 600.000 euro per l'anno 2026.
  Osserva, infine, che l'articolo 2, comma 3, reca le norme di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo in esame.
  Segnala, da ultimo, che l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Paolo FORMENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.