ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 15 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.15.
Variazione nella composizione della Commissione.
Marco OSNATO, presidente, avverte che la deputata Laura Cavandoli ha cessato di far parte della Commissione.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.
Atto n. 355.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, intervenendo in videoconferenza, preliminarmente rileva che la direttiva (UE) 2024/927, qui oggetto di recepimento, modifica la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi Pag. 18di investimento alternativi (GEFIA) e la direttiva 2009/65/CE su taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), allo scopo di armonizzare le previsioni normative contenute nelle direttive GEFIA e OICVM e definire un sistema di norme trasparente che renda il mercato dei capitali efficiente ed efficacemente vigilato.
Ricorda che i GEFIA (Gestori di Fondi di Investimento Alternativi) sono entità che gestiscono fondi di investimento alternativi (FIA) come hedge fund, fondi di private equity, fondi immobiliari e altri tipi di fondi non tradizionali. Gli OICVM (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in Valori Mobiliari) sono invece i fondi di investimento collettivo regolati dalla direttiva 2009/65/CE che raccolgono capitali da una pluralità di investitori e li investono in un portafoglio diversificato di valori mobiliari, come azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari.
Evidenzia poi che la delega per il recepimento della richiamata direttiva è contenuta all'articolo 13, comma 13, della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) che indica specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. In particolare, le disposizioni di delega prevedono che le attività esercitabili dai gestori di fondi di investimento alternativi e dai gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari siano integrate con le ulteriori attività previste dalla normativa unionale; dispongono in ordine all'esercizio delle opzioni contemplate dalla direttiva (UE) 2024/927; disciplinano le competenze delle Autorità di vigilanza; apportano le conseguenti modifiche alla disciplina sanzionatoria.
Quanto ai termini per l'esercizio della delega, rammenta che l'articolo 3 della direttiva (UE) 2024/927 dispone che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 16 aprile 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Rammenta inoltre che lo schema di decreto legislativo in esame è stato assegnato alla nostra Commissione il 16 dicembre 2025, con termine per il parere fissato al 25 gennaio 2026. Dunque, per effetto del meccanismo di «slittamento», previsto dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il termine per l'esercizio della delega è fissato al 16 marzo 2026.
Passando all'illustrazione del contenuto dell'atto, ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera a) interviene sulla disciplina della collaborazione tra le Autorità di vigilanza, introducendo alcune deroghe ai vincoli di riservatezza. In particolare, si prevede la possibilità di trasmettere a soggetti terzi le informazioni ricevute da altre autorità, al ricorrere di specifiche condizioni; in secondo luogo, si permette di procedere allo scambio di informazioni tra l'Autorità titolare e l'amministrazione finanziaria, nel caso in cui le informazioni richieste siano necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte.
La lettera b) interviene sui poteri regolamentari della Banca d'Italia e della Consob, estendendo l'oggetto della regolamentazione anche all'attività di investimento degli OICR italiani, nonché ai requisiti di gestione della liquidità e di gestione dei rischi connessi alla concessione di finanziamenti. Inoltre, si prevede che la Banca d'Italia possa adottare misure di contenimento e frazionamento del rischio anche con riferimento ai FIA italiani riservati, e che la Consob possa dettare obblighi dei prestatori dei servizi, relativi alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ipotesi di gestione di un OICR su iniziativa di un terzo.
La lettera c) modifica i poteri di intervento delle autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob) nei confronti dei soggetti abilitati (gestori di fondi di investimento alternativi c.d. GEFIA), nonché i relativi obblighi di comunicazione nei confronti delle altre autorità competenti.
La lettera d) estende i poteri di intervento delle autorità di vigilanza, nel caso di violazione della normativa, anche alle imprese di investimento UE o alle banche UE con succursale in Italia, nonché alle società di gestione UE, ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE e ai GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro diverso dall'Italia. Introduce poi una procedura di scambio informativo tra la Pag. 19Consob, la Banca d'Italia e le Autorità di vigilanza europee.
La lettera e) interviene in materia di poteri ingiuntivi, integrando gli obblighi informativi della Banca d'Italia e della Consob. Tali Autorità, nel caso di fondato sospetto di violazioni – da parte di OICVM UE, FIA UE e non UE – di disposizioni dell'Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine debbono informarne l'autorità competente dello Stato di origine affinché assuma i provvedimenti necessari, nonché l'AESFEM (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS (Comitato Europeo per il Rischio Sistemico).
La lettera f) permette anche alle società di gestione del risparmio di essere autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini.
La lettera g) amplia il novero delle attività esercitabili dalle Società di gestione del risparmio e chiarisce i casi in cui la commercializzazione delle quote o delle azioni degli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), svolta da uno o più distributori, non è considerata delega.
La lettera h) modifica le disposizioni sull'autorizzazione alle attività esercitabili dalle società di gestione di risparmio, prevedendo – tra l'altro – che le SGR autorizzate comunichino alla Consob e alla Banca d'Italia tutte le modifiche sostanziali delle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione.
La lettera i) apporta modificazioni alla disciplina dell'Albo delle SGR – distinto in due sezioni, per la gestione di OICVM e di FIA – tenuto presso la Banca d'Italia, al fine di prevedere che quest'ultima comunichi alla Consob eventuali cancellazioni. Al contempo, si prevede che la Consob sia tenuta ad informare la competente Autorità di vigilanza europea (la già menzionata AESFEM) delle autorizzazioni rilasciate o ritirate, nonché di qualsiasi modifica dell'elenco degli OICR gestiti o commercializzati nell'Unione europea dalle SGR autorizzate. Infine si prevede, nel caso di GEFIA autorizzati, che le informazioni siano comunicate, su base trimestrale, all'AESFEM.
La lettera l) introduce in capo alle SICAV (società di investimento a capitale variabile) ed alle SICAF (società di investimento a capitale fisso) in gestione interna autorizzate un obbligo di preventiva comunicazione, alla Banca d'Italia e alla Consob, di qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.
La lettera m) reca modifiche alla disciplina degli Albi delle SICAV e delle SICAF autorizzate in Italia, tenuti presso la Banca d'Italia, al fine di prevedere che quest'ultima comunichi alla Consob eventuali cancellazioni. Al contempo, sono previsti obblighi informativi in capo alla Consob analoghi a quelli disposti con riferimento all'Albo delle SGR.
La lettera n) stabilisce che non siano imposti obblighi aggiuntivi, rispetto a quelli vigenti nei Paesi d'origine, ai gestori di FIA UE che commercializzano quote o azioni in Italia nell'ambito di regimi di risparmio o di partecipazione dei dipendenti.
La lettera o) aggiorna la rubrica del Capo II-quinquies del Titolo III del decreto legislativo n. 58 del 1998 – TUF, sostituendo la vigente dizione OICR di credito, con quella di FIA che investono in crediti.
La lettera p) modifica l'articolo 46-bis del TUF sugli OICR italiani che investono in crediti, introducendo un nuovo comma 01 con le definizioni di investimento in crediti, FIA di credito, prestito di azionista, FIA che utilizza leva finanziaria, capitale del FIA e FIA che investe anche in credito. È disposta poi l'eliminazione del divieto per i FIA italiani di concedere crediti a favore dei consumatori. Sono inoltre introdotte nuove regole di presidio: il divieto (con limitate eccezioni) di crediti cosiddetti intra-perimetro, verso soggetti che presentano una relazione privilegiata con il fondo; l'attribuzione integrale al fondo dei proventi dei crediti con l'introduzione di obblighi di trasparenza su costi e spese; il divieto di strategie originate-to-distribute, che consistono nel realizzare investimenti in crediti con la sola finalità di cederli o trasferirli a terzi; l'obbligo di trattenere nel proprio Pag. 20portafoglio almeno il 5 per cento del valore nozionale dei crediti ceduti; infine, è prevista la possibilità di costituire FIA di credito in forma aperta solo con adeguata gestione della liquidità, validata da Banca d'Italia, sentita la Consob.
La lettera q) reca modifiche alla disciplina dei gestori che gestiscono FIA UE e che intendano investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, in Italia. In tal caso, i gestori sono tenuti ad informare la Banca d'Italia all'avvio di tale operatività.
La lettera r) modifica l'elenco delle altre disposizioni del TUB applicabili nei confronti di FIA italiani e di FIA UE, includendovi anche quelle concernenti le attività di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori. Si rendono altresì applicabili a tali soggetti le disposizioni relative ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
La lettera s) introduce la disciplina del depositario stabilito in altro Stato membro. Si prevedono specifici obblighi informativi e di cooperazione di Banca d'Italia o Consob con le altre autorità di vigilanza competenti.
La lettera t) specifica che nel key investor information document (KIID) – documento riassuntivo che riassume le caratteristiche chiave dell'OICR – tra le informazioni da fornire agli investitori è necessario inserire anche il nome dell'OIVCM.
L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 3 stabilisce che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le sue disposizioni si applicheranno a decorrere dal 16 aprile 2026.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Atto n. 363.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo del quale la Commissione avvia l'esame è composto di due articoli, segnalando che il decreto legislativo n. 184 del 2023 è stato emanato in attuazione delle disposizioni della legge di delegazione europea 2021 (legge 127 del 2022) e ha recepito la direttiva (UE) 2020/2118, che ha a sua volta aggiornato la direttiva 2009/103/CEE in tema di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
In estrema sintesi, la direttiva (UE) 2021/118 rafforza i diritti delle vittime di incidenti automobilistici, garantendo loro l'intero risarcimento dovuto, anche quando l'assicuratore è insolvente; estende l'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CEE; allinea i livelli minimi di copertura dell'assicurazione autoveicoli in tutta l'UE; migliora le norme sul controllo dell'assicurazione da parte degli Stati membri; inserisce norme sull'uso dell'attestazione di sinistralità pregressa da parte da parte di una nuova assicurazione; introduce risarcimento nel caso di veicoli spediti, di sinistri provocati da rimorchi; definisce strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli, e reca norme sui centri d'informazione e informazioni alle persone lese.
Quanto ai termini per l'esercizio della delega, rammenta che ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di recepimento delle direttive europee, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa. Il decreto legislativo n. 184 del 2023 è entrato in vigore il 28 dicembre 2023 e, dunque, il termine per Pag. 21l'adozione del decreto legislativo scadrebbe il 28 dicembre 2025. Tuttavia, per effetto dello «slittamento» disposto dal richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, tale termine risulta prorogato al 28 marzo 2026.
Passando poi al contenuto del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, lettera a), esenta dall'obbligo di polizza assicurativa per la responsabilità civile i veicoli privi di parti essenziali inidonei all'utilizzo come mezzo di trasporto. Inoltre prevede la possibilità di introdurre nuovi schemi assicurativi, che separino il premio per il rischio statico da quello per il rischio di circolazione per i veicoli d'epoca o di interesse storico-collezionistico, oppure di durata infra-annuale per i mezzi di trasporto ad uso stagionale.
La lettera b) riconosce agli organizzatori di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore la possibilità di contrarre, in alternativa all'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), l'assicurazione per responsabilità civile generale.
La lettera c) modifica le norme sull'attestazione dello stato di rischio. In particolare, si prevede che l'IVASS debba vigilare sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica contenente le informazioni sull'attestazione sullo stato del rischio, e si riconosce alla medesima Autorità di vigilanza la possibilità di accedere a determinate banche dati di rilievo nazionale. Si attribuisce all'IVASS il potere regolamentare sulla determinazione delle indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio, rispetto a quelle previste dal modello europeo, nonché quello di stabilirne la validità (non inferiore a 12 mesi) e di individuare i termini relativi alla decorrenza e alla durata del periodo di osservazione del rischio. Nell'ambito del medesimo regolamento, si attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati elettronica e le modalità di consegna dell'attestato di rischio.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
SEDE REFERENTE
Giovedì 15 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.25.
Concessione di crediti d'imposta in favore delle imprese per erogazioni a sostegno di iniziative formative promosse dagli istituti tecnici superiori nonché per l'assunzione di giovani che abbiano conseguito diplomi di specializzazione rilasciati dai medesimi istituti.
C. 2543 Giorgianni.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Congedo, evidenzia anzitutto che la proposta di legge consta di sette articoli.
L'articolo 1 individua le finalità e l'oggetto della proposta di legge, diretta a incentivare l'occupazione stabile dei giovani di età inferiore a trent'anni diplomati presso gli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché volta a promuovere gli investimenti delle imprese nella formazione terziaria professionalizzante realizzata dai medesimi istituti.
L'articolo 2, per favorire il raccordo tra l'offerta formativa e il mondo delle imprese e promuovere l'inserimento di giovani neodiplomati nel sistema produttivo nazionale, concede un credito d'imposta alle imprese che abbiano attivato partenariati con le ITS Academy (di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 256 del 2024) le quali, nell'anno 2025 o nell'anno 2026, effettuino donazioni, nella forma di borse di studio, per il finanziamento di iniziative formative integrate, promosse dagli istituti tecnici Pag. 22superiori, finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze tecnologico-professionali, in cui venga favorito il raccordo tra i percorsi degli istituti tecnici superiori e i contesti produttivi e professionali nazionali, anche attraverso esperienze laboratoriali o stage nelle imprese.
Il credito di imposta, nel limite delle risorse stanziate, è concesso in misura diversa secondo la dimensione dell'impresa e, in particolare: fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese; fino al 90 per cento per le medie imprese; fino all'80 per cento per le grandi imprese.
Tale ammontare è calcolato sull'importo delle donazioni effettuate, fino all'importo massimo di 50.000 euro per l'anno 2025 e di 100.000 euro per l'anno 2026.
Si affida a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni in esame, nonché i criteri di verifica di ammissibilità dei percorsi formativi cui sono destinate le donazioni.
L'articolo 3 concede un credito di imposta ai titolari di reddito d'impresa che, dal 30 giugno 2025 fino al 31 dicembre 2026, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di giovani di età inferiore a trent'anni che abbiano conseguito specifici diplomi di specializzazione rilasciati dagli ITS Academy. Il credito d'imposta è pari al 30 per cento della retribuzione totale annua erogata per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva.
Gli articoli 4, 5 e 6 recano disposizioni comuni ai menzionati crediti di imposta.
In particolare, l'articolo 4 circoscrive la platea dei beneficiari dei crediti d'imposta di cui agli articoli 2 e 3. Essi spettano alle imprese che abbiano attivato partenariati con le ITS Academy a condizione che queste siano in attività alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e siano residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Sono escluse dal credito di imposta le imprese in difficoltà, come individuate dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria ovvero sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
Rammenta che le norme unionali individuano puntualmente le circostanze in presenza delle quali un'impresa è definita «in difficoltà». Si tratta di circostanze legate alla forma giuridica dell'impresa, all'entità delle perdite, alla presenza di procedure concorsuali per insolvenza, all'eventuale ricezione di aiuti con mancato rimborso dei prestiti e, infine, alle risultanze dalle scritture contabili.
L'articolo 5 dispone in ordine alla modalità di fruizione dei crediti d'imposta disciplinati dalla proposta in esame. In particolare, essi sono utilizzabili esclusivamente in compensazione con F24, nonché sono ripartiti e utilizzati in tre quote annuali di pari importo; devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono riconosciuti e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali sono utilizzati. Essi non concorrono alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile Irap, né rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
L'articolo 6 disciplina le cause di revoca dei crediti d'imposta di cui agli articoli 2 e 3, che ricorrono qualora i percorsi di formazione non superino la verifica di ammissibilità effettuata da parte del Ministero dell'istruzione e del merito con riferimento ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali richiesti, ovvero qualora i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti ai sensi dell'articolo 3, prevedano una durata inferiore a un anno.
L'articolo 7 infine dispone in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, i cui oneri sono stimati in 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, Pag. 23cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 15 gennaio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.