UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 20 gennaio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.35.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 20 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.
La seduta comincia alle 13.35.
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2753 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, nell'illustrare i contenuti del provvedimento di competenza della Commissione Giustizia, fa presente che l'articolo 1, comma 7, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine finale di operatività della norma transitoria che esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora per i casi di mancato versamento dei contributi previdenziali e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle PA con riguardo ai propri dipendenti, nonché ai soggetti che hanno prestato una collaborazione coordinata e continuativa.
Come indicato nella relazione illustrativa, la disposizione ha lo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di disporre di maggior tempo per regolarizzare le suddette posizioni contributive, anche a fronte della mancanza di archivi informatici per i periodi più risalenti, nonché della complessità e della varietà delle posizioni relative ai loro collaboratori che «rendono estremamente difficile la ricognizione di eventuali anomalie contributive».
Il comma 10 del medesimo articolo 1 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, l'applicazione del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie nell'ambito della giustizia sportiva.Pag. 18
Tale proroga riguarda la disposizione del decreto-legge n. 162 del 2022 che – nel prorogare a sua volta una norma dettata durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 2020 – prevedeva tale disciplina transitoria «nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano (...), con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP)».
L'articolo 2, comma 4, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, la facoltà di derogare alle disposizioni di legge – ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea – per la localizzazione, realizzazione e ampliamento di punti di crisi (hotspot) e centri governativi di prima accoglienza dei migranti.
L'articolo 4, commi 1 e 3, posticipa di un anno, fino al 1° gennaio 2027, l'entrata in vigore, rispettivamente, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (decreto legislativo n. 173 del 2024) e del testo unico della giustizia tributaria (decreto legislativo n. 175 del 2024).
In proposito, la relazione illustrativa chiarisce che ciò si rende opportuno in ragione dell'imminente adozione di decreti correttivi e integrativi della citata riforma fiscale.
Il comma 6 del medesimo articolo 4, proroga di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2026, la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.
Il comma 11 del medesimo articolo 4 proroga di nove mesi, fino al 30 settembre 2026, l'applicabilità delle norme relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali.
Tale proroga trova giustificazione nella relazione illustrativa nell'esigenza di evitare un vuoto normativo, in attesa della nuova disciplina recata nel testo dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati di capitali (Atto del Governo n. 331), in corso di esame presso le Commissioni Giustizia e Finanze di ciascuna Camera.
Tale testo introduce infatti – all'articolo 6, comma 1 lettera i) – un nuovo articolo al TUF alla stregua del quale, in mancanza di opzione statutaria espressa, le modalità di svolgimento della riunione assembleare sono decise dall'organo amministrativo nel rispetto di taluni presidi di tutela. In tale ambito si sancisce quindi espressamente la possibilità per l'organo amministrativo di prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, laddove tale possibilità non sia prevista nello statuto.
Tali norme sono essenzialmente relative allo svolgimento con modalità telematiche delle assemblee ordinarie delle società di capitali, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni.
Le medesime norme oggetto di proroga dispongono che le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie un rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente. Tali società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe. Una disciplina sostanzialmente analoga è prevista per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici.Pag. 19
L'articolo 5, comma 3, lettera b), proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine di applicazione della norma transitoria recata dall'articolo 4, commi 8-septies e 8-octies, del decreto-legge n. 215 del 2023. (cosiddetto «scudo penale sanitario») sulla limitazione della responsabilità penale alla sola ipotesi di colpa grave per i casi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.
In proposito, la relazione illustrativa osserva che la proroga in esame è posta in relazione ai tempi necessari per il completamento dell'iter del disegno di legge di delega C.2700, che mira a riformare il sistema della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
L'articolo 9, comma 1, proroga di un anno, al 1° dicembre 2026, il termine per l'adozione da parte del Ministro della giustizia, di concerto con il MEF e il MIT, del decreto relativo all'aggiornamento biennale – in base all'andamento inflattivo del biennio 2025-2026 – degli importi delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, da applicare a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.
L'articolo 12 proroga alcuni termini in materie di competenza del Ministero della giustizia.
Il comma 1 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia, al fine – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – di «evitare che nel periodo rilevante per il conseguimento degli obiettivi del PNRR gli uffici giudiziari, centrali e periferici, subiscano impoverimenti di organico dovuti a trasferimenti non previamente valutati dall'Amministrazione».
Il comma 2 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2026, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa per il personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia.
Il comma 3 proroga di un anno, fino al 31 gennaio 2027, la validità della graduatoria del concorso per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici bandito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022. Si legge nella relazione illustrativa che la proroga si rende «necessaria al fine di consentire l'ulteriore scorrimento della graduatoria a copertura delle vacanze di organico determinatesi per le cessazioni intervenute negli anni 2024-2025».
Il comma 4 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine a decorrere dal quale le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente a tale termine sono effettuate mediante le cosiddette infrastrutture digitali interdistrettuali previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 105 del 2023 per la finalità – esplicitata nel testo di «assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero».
Il comma 5 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità, per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, di esercitare le facoltà assunzionali per la copertura dei posti vacanti all'interno della dotazione organica, in deroga alla normativa vigente.
Come precisato dalla relazione illustrativa, si permette così al Dipartimento di «evitare la perdita di capacità assunzionali residue (attualmente pari a 129 posti) e di favorire la stabilizzazione del personale a tempo determinato, in particolare presso l'ufficio per il processo, che, nel settore minorile, è indubbiamente connotato da particolari peculiarità».
L'articolo 16, comma 2, proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2026, il termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito alle piccole imprese e le microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive. La breve proroga – spiega la relazione illustrativa – Pag. 20mira a garantire alle imprese «una scelta consapevole tra i prodotti assicurativi, facendo sì che in questo limitato frangente temporale siano conosciuti gli elementi necessari per individuare la soluzione assicurativa più idonea e sostenibile rispetto alle proprie esigenze».
Valentina D'ORSO (M5S), prendendo atto che la relazione è stata svolta sul testo del decreto-legge, chiede al presidente se l'esame riguarderà anche eventuali emendamenti approvati in sede referente. Osserva infatti come negli anni passati, in provvedimenti di questo tipo – cosiddetti proroga termini – sono stati sovente introdotti nel corso dell'esame parlamentare modifiche normative riguardanti profili di giustizia tutt'altro che marginali.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, fa presente che, trattandosi di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, la Commissione è chiamata ad esprimersi in tempi piuttosto celeri e dunque sul testo che è attualmente a disposizione.
Evidenzia tuttavia che, nel caso in cui le Commissioni di merito dovessero trasmettere il testo come risultante dagli emendamenti approvati in Commissione in tempi compatibili ad un suo esame in sede consultiva prima della conclusione della fase referente, la Commissione li potrà eventualmente prendere in considerazione; in caso contrario, la discussione delle novità introdotte in sede referente non potrà che essere svolta nel corso dell'esame in Assemblea.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.40.
SEDE REFERENTE
Martedì 20 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.
La seduta comincia alle 20.15.
Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata.
C. 2696 Colosimo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento
Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, intervenendo da remoto, introduce l'esame del provvedimento in titolo, che ricorda essere stato presentato dalla presidente della Commissione Antimafia e sottoscritto dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti nella medesima Commissione.
Nella comune consapevolezza che la lotta alle mafie si realizza anche attraverso la prevenzione – contrastando quindi l'esposizione dei minorenni alla contaminazione della sottocultura della famiglia mafiosa – la finalità di tale iniziativa risiede nella definizione di nuovi strumenti di contrasto al fenomeno mafioso.
Si intende infatti perseguire lo scopo di predisporre una rete di tutela per i minorenni e gli adulti di riferimento che compiono la delicata e coraggiosa scelta di allontanarsi dal contesto ambientale e familiare di provenienza permeato di cultura mafiosa per assicurare concrete alternative di vita ai propri figli. Ciò ovviamente quando non vi sono i presupposti per essere ammessi alle speciali misure di protezione riservate ai collaboratori di giustizia.
La proposta di legge intende mettere a sistema e colmare le lacune di una prassi giudiziaria sviluppatasi nell'ambito di un protocollo d'intesa denominato «Liberi di scegliere» che, a partire dal 1° luglio 2017 ha consentito di unire gli sforzi dei ministeri competenti, delle autorità giudiziarie, oltre che della Conferenza episcopale italiana, l'associazione Libera e altre realtà associative del Terzo settore.
Da una parte, l'autorità giudiziaria ha iniziato ad adottare provvedimenti di decadenza (o limitazione) della responsabilità genitoriale finalizzati ad evitare contatti con la criminalità organizzata ed il coinvolgimento in attività delittuose dei minorenni.Pag. 21 Lo strumento è stato l'affido dei minori ai servizi sociali, in comunità o in famiglie residenti in altre regioni, fuori della realtà territoriale dei minori stessi.
Dall'altro lato, soggetti istituzionali e realtà associative si sono assunte il decisivo compito di approntare misure di sostegno e percorsi formativi e culturali funzionali a una regolare crescita psicofisica.
Nella relazione illustrativa si evidenzia tuttavia come nella prassi si siano riscontrate criticità, superabili solo attraverso un apposito intervento legislativo.
La prima esigenza riguarda la necessità di prevedere procedure d'urgenza, quando le circostanze lo richiedano.
La seconda lacuna che si intende colmare attiene invece all'introduzione di disposizioni che assicurino efficaci misure di protezione, ma anche di reinserimento sociale e di assistenza economica per i diretti interessati e anche per coloro, solitamente le madri, che accompagnano i minorenni in tale percorso.
La terza problematica evidenziata dalla relazione illustrativa concerne infine l'introduzione di misure efficaci per l'esecuzione dei provvedimenti de responsabilitate del giudice civile, ad oggi riservata alla competenza dei servizi sociali comunali. Va infatti segnalato come anche il singolo operatore incaricato di accompagnare il minorenne lontano dalla propria famiglia mafiosa subisce inevitabilmente il clima di intimidazione ambientale che permea un determinato territorio.
Va infine sottolineato, come il lavoro unanime svolto in seno alla Commissione Antimafia – esplicitato nella relazione illustrativa – si è orientato nel senso di limitare i provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale ai soli casi di maggior gravità «quando sia superata la soglia minima di tollerabilità oltre la quale si determina un grave pregiudizio per il minorenne, allorquando il condizionamento che ne deriva è talmente pregnante da impedire loro di scegliere una via d'uscita e di tendere al riscatto sociale».
La proposta di legge della presidente Colosimo reca 12 articoli.
L'articolo 1 prevede che sia condizione applicativa delle misure di protezione personale e di assistenza economica introdotte dalla presente legge che il minorenne appartenga ad un nucleo familiare inserito in un contesto criminale e che ciò determini una situazione di grave e concreto pregiudizio per la sua integrità psicofisica.
La norma specifica che il contesto criminale deve riguardare il fenomeno mafioso o il sodalizio dedito al traffico di stupefacenti.
Non viene invece precisato il tipo di pregiudizio che, tuttavia, deve considerarsi legato soprattutto – come si legge nella relazione illustrativa – al «fenomeno del reclutamento dei giovani, anche minorenni, da parte delle mafie, ragazzi mandati allo sbaraglio, destinati prevalentemente allo spaccio, alle estorsioni e persino ad azioni armate di tipo dimostrativo o tese a uccidere (..) privandoli di ogni capacità di alternativa e di cambiamento, con la conseguenza che è in aumento la violenza tra i minorenni».
L'articolo 2 delinea l'ambito applicativo, che riguarda cinque categorie di soggetti destinatari delle disposizioni, ove sussistenti la condizione di cui all'articolo 1.
Il comma 1 indica le tre categorie di soggetti minorenni.
In primo luogo, alla lettera a) sono considerati i figli di persone coinvolte – in quanto indagate, imputate o condannate – per delitti connotati dall'associazione mafiosa o dal sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti, che siano stati già destinatari di provvedimenti de responsabilitate.
La norma richiama sia gli articoli 330 e 333 del codice civile – che trattano, rispettivamente, dei provvedimenti giudiziari di decadenza dalla responsabilità genitoriale nonché delle misure che possono essere adottate quando l'esercente la potestà genitoriale tiene una condotta pregiudizievole per i figli – che gli articoli 25 e seguenti del regio decreto n. 1404 del 1934. Quest'ultimo rinvio riguarda le possibili misure adottate dal tribunale dei minorenni, quali ad esempio l'obbligatoria partecipazione a progetti educativi sotto la direzione dei servizi sociali, nei confronti di un minorennePag. 22 che si sia reso responsabile di determinati comportamenti.
In secondo luogo, sono individuati come destinatari delle disposizioni i minorenni indagati, imputati o condannati, questa volta in prima persona, per delitti connotati dall'associazione mafiosa o dal sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti
In terzo luogo sono potenziali destinatari delle norme in commento i minorenni vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali. Anche in questo caso, la platea è definita con riguardo ai soli minorenni a tutela dei quali siano stati adottati i provvedimenti di cui ai citati articoli 330 e 333 del codice civile e agli articoli 25 e seguenti del citato regio decreto n. 1404.
Il comma 2 indica le due categorie di soggetti maggiorenni, potenzialmente destinatarie delle misure previste dal testo in esame.
In particolare, esse si applicano in primo luogo nei confronti di maggiorenni minori di venticinque anni, già destinatari – da minorenni – delle medesime misure, che confermino la loro volontà.
In secondo luogo, si applicano nei confronti dei genitori del minorenne o di soggetti che esercitino sullo stesso la responsabilità genitoriale, che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi, unitamente al minorenne medesimo, dal contesto di criminalità organizzata di cui all'articolo 1.
Il comma 3 precisa che le misure in esame si applicano nelle ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e rendono dichiarazioni nell'ambito del procedimento penale, ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1991, allorquando si proceda per determinate fattispecie di reato, né i presupposti per l'applicazione delle disposizioni in materia di testimoni di giustizia ai sensi della legge n. 6 del 2018.
L'articolo 3 disciplina le misure di protezione personale.
Ai sensi del comma 1, tali misure, che devono essere indicate dall'autorità giudiziaria, comprendono in primo luogo il trasferimento immediato in luoghi protetti e l'adozione di misure urgenti di vigilanza e protezione.
In secondo luogo si autorizza l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura nonché la possibilità di accedere alla procedura prevista dalla normativa in materia di collaboratori di giustizia per il cambiamento delle generalità. Tale cambiamento deve essere autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, assicurandone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, ove l'interessato ne faccia specifica richiesta.
Il comma 2 demanda la definizione di ulteriori misure di protezione personale ad un regolamento ministeriale, finalizzate al supporto pedagogico e psicologico, all'accesso all'istruzione obbligatoria, alla conservazione del posto di lavoro, all'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo ovvero a favorire il reinserimento sociale e l'integrazione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale.
Il citato regolamento è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della presente proposta di legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L'articolo 4 disciplina le misure di assistenza economica che, come si legge nella relazione illustrativa, sono volte a «garantire una rete di sicurezza e di sostegno economico più completa possibile in favore dei minorenni e delle persone che hanno deciso di allontanarsi, sottraendosi alla sottomissione e al giogo della famiglia mafiosa nonché affrontando il pericolo di ritorsioni verso chi ha osato spezzare il “familismo”, che è alla base degli organigrammi delle strutture di criminalità organizzata di tipo mafioso».
Tra queste misure figurano la corresponsione di un assegno periodico, l'alloggio e la Pag. 23copertura delle relative spese, la copertura delle spese per i trasferimenti occorrenti, la copertura delle spese sanitarie, quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale, l'accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato, nonché l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dall'attuale normativa.
Il comma 2 stabilisce che la determinazione dell'entità, della durata e delle modalità di corresponsione dell'assegno periodico deve avvenire mediante il medesimo decreto adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
La norma in commento prevede che debbano essere oggetto di valutazione una serie di fattori, tra i quali figurano l'impossibilità di svolgere un'attività lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento precedentemente percepite (lettera a), l'entità delle entrate e del godimento di beni pregressi (lettera b) e il numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a protezione (lettera c).
È inoltre prevista la revisione periodica dell'entità dell'assegno e la possibilità di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la capacità economica, anche parziale (lettera d).
Il comma 3 prevede che, con il medesimo decreto adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, debbano essere statuite anche le modalità di stipulazione di una convenzione con gli istituti di credito ai fini dell'attuazione della predetta misura di accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato.
Il comma 4 definisce una durata massima della concessione dei benefici economici, stabilendo che non può essere superiore a 2 anni, prorogabili di 6 mesi, a istanza del beneficiario e ove si accerti la sussistenza di eccezionali esigenze sopravvenute.
L'articolo 5 delinea il procedimento di adozione delle misure.
Ai sensi dei commi 1 e 2, la proposta in merito all'applicazione delle misure di protezione personale spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
In questa fase il procuratore acquisisce, ove possibile, le dichiarazioni del minore, del genitore o del soggetto che esercita su di lui la responsabilità genitoriale, nonché di eventuali altri soggetti legittimati e interessati, ivi compresi, se nominati, il tutore, il curatore o il curatore speciale.
Inoltre, il procuratore è tenuto ad acquisire il parere del procuratore della Repubblica distrettuale che procede per i reati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1, ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di tipo mafioso che compiono atti di violenza o intimidazione ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della proposta di legge in esame.
Il comma 3 disciplina i contenuti della proposta, prevedendo che debba dare conto della sussistenza dei presupposti indicati dal testo in esame che legittimano l'adozione delle misure di protezione personale, nonché dei rischi cui sono esposti i soggetti eventualmente destinatari delle medesime misure di protezione, specificando altresì quali siano adeguate al caso specifico, nonché l'eventuale necessità di disporre anche misure di assistenza economica.
Il comma 4 tratta in modo specifico l'ipotesi in cui l'iniziativa del procuratore derivi da informazioni che gli sono trasmesse dal pubblico ministero che procede per i delitti di associazione mafiosa o sodalizio dedito al traffico di stupefacenti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 123 del 2023 («decreto Caivano»). Si ricorda che tali informazioni sono rese quando emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne nell'ambito dell'indagine.
La norma in commento intende quindi contemperare le esigenze di segretezza delle indagini con quelle relative alla tutela del minore, richiedendo che vi sia il coordinamento di tali soggetti e che ne sia informato tempestivamente il procuratore generale presso la corte d'appello.
Ai sensi del comma 5, sulla proposta decide, con provvedimento motivato, il tribunale per i minorenni territorialmente competente.
È altresì prevista, al comma 6, l'applicazione della procedura d'urgenza di cui Pag. 24all'articolo 473-bis.15 del codice di procedura civile, cui fare ricorso nei casi in cui si prefiguri un pregiudizio imminente e irreparabile ovvero quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti.
In tali casi, dunque, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte – ove occorre – sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari e fissa, entro i successivi quindici giorni, l'udienza davanti a sé per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti adottati.
Ai sensi del comma 7, i provvedimenti adottati sono immediatamente trasmessi al Comitato istituito dall'articolo 6, che ne determina la composizione, il funzionamento ed i compiti.
In particolare, il Comitato tecnico-scientifico è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (comma 1).
I membri del Comitato sono designati, in numero di un rappresentante per ciascun ente, dai Ministeri e dall'Autorità sopracitati, nonché dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (comma 2).
Alle sue riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre istituzioni pubbliche o delle principali associazioni e organizzazioni del Terzo settore con comprovata esperienza nei campi della promozione dei diritti dei minorenni e degli adolescenti e nel contrasto al crimine organizzato e a quello mafioso (comma 3).
È inoltre previsto che per la partecipazione al Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato (comma 4).
Principale compito del Comitato è quello di redigere, entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento del tribunale, un programma per l'applicazione delle misure di protezione personale e di assistenza economica sulla base della situazione concreta e delle indicazioni dell'autorità giudiziaria. Per l'assegno periodico è espressamente richiesta la predisposizione di dettagliate tabelle relative agli importi, alle modalità di corresponsione e alla durata (comma 5).
Tale programma, non appena adottato, è immediatamente trasmesso al Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 8 del 1991 che ne cura l'attuazione (comma 6).
Qualora i soggetti assistiti siano imputati per i reati di associazione mafiosa o di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope le misure di protezione personale e quelle di assistenza economica dovranno integrarsi con il progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia in occasione della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne.
Ove per i medesimi reati siano invece già stati condannati, le medesime misure dovranno integrarsi con le misure penali di comunità (comma 7).
Infine, eventuali altre funzioni del Comitato possono essere stabilite dal decreto istitutivo dello stesso Comitato (comma 8).
L'articolo 7 prevede che, per le misure definite nel programma, l'attuazione sia curata dal Servizio centrale di protezione, organo istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e preposto all'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale nei confronti di coloro che collaborano con la giustizia. Nell'attuazione delle misure, il Servizio centrale di protezione si coordina con i competenti uffici di servizio sociale.
L'articolo 8 dispone che le misure possano essere modificate, sospese o revocate per motivi che fanno capo all'attualità e alla gravità del pericolo, alla condotta dei beneficiari ovvero all'inosservanza delle prescrizioni imposte o degli impegni assunti a norma di legge.Pag. 25
A ciò provvede il tribunale per i minorenni, sentito il procuratore della Repubblica e le persone interessate e acquisiti tutti gli elementi necessari alla valutazione.
Gli articoli 9, 10 e 11 recano le consequenziali modifiche di coordinamento, rispettivamente, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e al decreto-legge 123/2023 (cosiddetto decreto Caivano).
L'articolo 9 modifica il codice di procedura penale al fine di prevedere – nei casi di procedimenti aventi ad oggetto i reati di associazione mafiosa o di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – una serie di obblighi di comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Tali obblighi sono volti a consentire a quest'ultimo di accertare la sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore, ai fini dell'applicazione delle misure di protezione e delle misure di sostegno economico.
In particolare, con il nuovo comma 3-ter dell'articolo 292, si introduce la comunicazione dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari al procuratore presso il tribunale per i minorenni, se i fatti riguardano genitori di minorenni per i quali siano accertate situazioni pregiudizievoli della loro integrità psicofisica.
Con il nuovo comma 3-bis dell'articolo 347 si prevede che, nei casi in cui emerga una situazione pregiudizievole per l'integrità psicofisica di minorenni, la polizia giudiziaria abbia l'obbligo di riferire la notizia di reato al procuratore della Repubblica distrettuale procedente, che a sua volta ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Con il nuovo comma 3-ter dell'articolo 656 si prevede che sia comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di genitori di minorenni.
L'articolo 10 interviene sull'articolo 64-bis, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Anche in questo caso si introduce l'obbligo – in capo al PM procedente per i reati di associazione mafiosa o di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – di trasmettere i relativi atti al giudice civile o al tribunale per i minorenni nel caso in cui i fatti delittuosi riguardano genitori di minorenni e si ravvisa un pregiudizio per la loro integrità psicofisica.
L'articolo 11 modifica il citato articolo 7, comma 1, del «decreto Caivano», allo scopo di prevedere che le informazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni siano rese – oltre che nelle indagini relative ai delitti di associazione mafiosa o di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti – anche per i procedimenti riguardanti le fattispecie aggravate di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale.
L'articolo 12 prevede, infine, che il Ministro dell'interno riferisca annualmente con una relazione alle Camere sulle misure di protezione e di assistenza economica introdotte, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione.
Conclusivamente, formula l'auspicio che le forze politiche condividano la volontà di un rapido esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente, tenuto conto della natura dell'iniziativa e non essendovi obiezioni, invita i gruppi a formulare eventuali richieste di audizione entro lunedì 26 gennaio alle ore 13.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 20.20.