Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 gennaio 2026
616.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 20 gennaio 2026. — Presidenza della presidente Valentina BARZOTTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

  La seduta comincia alle 13.40.

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026.
C. 2751 Governo.
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Ingrid BISA, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

   «Il Comitato per la legislazione,

    esaminato il disegno di legge n. C. 2751 e rilevato che:

     sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

      il provvedimento, composto da 2 articoli per un totale di 6 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, allo scopo generale di disciplinare lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026, scopo che il preambolo articola in 3 più specifiche finalità: 1) favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2026; 2) consentire il tempestivo avvio del procedimento elettorale Pag. 4preparatorio e di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento contestuale, per quanto concerne in particolare le operazioni di voto e di scrutinio; 3) adeguare i compensi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione;

      il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.
C. 2754 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina BARZOTTI, presidente, in sostituzione della relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

   «Il Comitato per la legislazione,

    esaminato il disegno di legge n. C. 2754 e rilevato che:

     sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

      il provvedimento, composto da 3 articoli per un totale di 7 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 3 connesse finalità: 1) prorogare, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina; 2) prevedere il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini; 3) garantire una idonea formazione sulla sicurezza ed una adeguata copertura assicurativa per i giornalisti che operano in zone di conflitto;

      l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse in data 9 gennaio 2026;

  ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2753 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Bachisio LAI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

   «Il Comitato per la legislazione,

    esaminato il disegno di legge n. 2753 e rilevato che:

     sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

      il provvedimento, composto da 17 articoli, per un totale di 86 commi, Pag. 5appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di “intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento” e di “incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale”; a questa finalità di proroga dei termini il preambolo del provvedimento aggiunge la finalità, peraltro di ampia portata, di “adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia delle pubbliche amministrazioni”; in proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato per la legislazione ha raccomandato di “avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza nel medesimo provvedimento di urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità” (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 21 novembre 2023, sul decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali); ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità descritte dell'articolo 15, comma 1, che sottrae all'obbligo di pubblicazione la localizzazione geografica dei siti sperimentali collegati all'emissione nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico;

      con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 86 commi, 4 richiedono l'adozione di provvedimenti di diversa natura;

     sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

      l'articolo 1, comma 15, prevede, al secondo periodo, che alle proroghe dei contratti indicati al periodo precedente non sono applicabili “le sanzioni previste dalla normativa vigente”, espressione di ampia formulazione che potrebbe essere meglio approfondita individuando le specifiche norme cui la disposizione fa implicito riferimento, in linea con la lettera c) del paragrafo 2 della Circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001;

     sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

      sette disposizioni di proroga del provvedimento si riferiscono a norme il cui termine originario risulta scaduto da più di cinque anni; si richiamano, in particolare, l'articolo 1, comma 16 (in tema di durata dello stato di emergenza dichiarato per l'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e per il raccordo autostradale Villesse – Gorizia), l'articolo 4, commi 11 (in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti) e 12 (in tema di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali), l'articolo 6, comma 2 (riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici), l'articolo 9, comma 1, lettera a) (in materia di collocamento nell'ausiliaria del personale militare), l'articolo 12, comma 2 (in materia di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia), e l'articolo 13, comma 3 (relativo all'incarico del Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e della relativa struttura di supporto);

      l'articolo 3, al comma 1, reca una modifica testuale al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, atto di natura non legislativa con Pag. 6cui sono stati recepiti l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi ad alcune annualità, in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi; la disposizione andrebbe quindi riformulata nel senso di autorizzare la modifica della norma sulla quale si interviene;

      l'articolo 12, comma 3, disponendo la proroga della validità della graduatoria di un concorso pubblico per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia, reca un contenuto di carattere sostanzialmente provvedimentale; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, ha rilevato che la scelta di conferire veste legislativa ad un atto di natura amministrativa non risulta di per sé incostituzionale ma deve soggiacere a un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza; la Corte ha anche osservato che “se la materia, per la stessa conformazione che il legislatore le ha dato, si presenta con caratteristiche tali da enfatizzare il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo, ciò deve essere tenuto in conto nel vagliare sotto il profilo della ragionevolezza la successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto”;

      l'articolo 15 prevede, al comma 1, che, al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi connessi ad atti vandalici, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi ottenuti mediante tecniche di editing genomico – in particolare mutagenesi sito-diretta o cisgenesi – per finalità di ricerca scientifica, di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023, non sia soggetta, ove previsto, all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati; al riguardo, si ricorda che già il comma 799 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2026 (legge n. 199 del 2025) è intervenuto sul citato articolo 9-bis del decreto-legge n. 39 del 2023, introducendo una parziale riduzione dei medesimi obblighi di trasparenza; in particolare, tale modifica ha chiarito che l'ubicazione e la dimensione del sito di emissione costituiscono informazioni riservate, detenute dall'Autorità nazionale competente e dagli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione; considerato dunque che la disposizione in esame presenta un ambito di applicazione in parte sovrapponibile a quello dell'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023, come modificato dalla legge di bilancio per il 2026, la disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di assicurare un più efficace coordinamento normativo;

      il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa sul provvedimento le ragioni specifiche alla base delle sette disposizioni di proroga, il cui termine originario è decorso da più di cinque anni, richiamate in premessa;

    provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a riformulare l'articolo 3, comma 1, nel senso di autorizzare il Governo a modificare la norma non legislativa sulla quale si interviene,Pag. 7 evitando la modifica diretta e frammentaria;

  il Comitato osserva altresì:

   sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

    valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 15, alla luce della lettera c) del paragrafo 2 della Circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire:

     l'articolo 12, comma 3, con riferimento all'attribuzione della veste legislativa ad un atto di natura amministrativa;

     l'articolo 15, comma 1, assicurando un più efficace coordinamento normativo con l'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023, come modificato dalla legge di bilancio per il 2026;

  il Comitato raccomanda infine:

   provveda il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità.».

  Valentina BARZOTTI, presidente, preso favorevolmente atto della partecipazione ai lavori del Comitato per la legislazione della sottosegretaria Ferro, ribadisce l'importanza della documentazione tecnica (nella specie, AIR e ATN) a corredo dei provvedimenti normativi, che allo stato non risulta trasmessa con riferimento ai provvedimenti nn. 2753 e 2751, e invita pertanto il Governo, nella persona della sottosegretaria, ad adottare le necessarie iniziative al riguardo.

  Wanda FERRO, sottosegretaria di Stato per l'interno, si impegna a segnalare agli uffici competenti quanto rappresentato dalla Presidente.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.55.