SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 15.05.
Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, segnala che il disegno di legge, approvato dal Senato della Repubblica, reca la legge annuale sulle piccole e medie imprese. Fa presente che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica a cui è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Rileva che alla Camera, il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Attività produttive, che vi ha introdotto modificazioni, sopprimendo gli articoli dal 26 al 30, concernenti la certificazione unica di conformità delle filiere della moda. Sottolinea che, con riferimento al testo approvato dal Senato, il Governo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, una relazione tecnica aggiornata, alla quale non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Fa presente che ai fini della verifica delle quantificazioni risulta ancora utilizzabile la menzionata relazione tecnica di passaggio e il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
In relazione all'articolo 1, evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono una sospensione di imposta sugli utili di esercizio destinati dalle imprese retiste al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare, al fine di realizzare, entro l'esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete. Sottolinea che la quota degli utili deve essere accantonata in una apposita riserva e non concorre a formare il reddito relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, determinandosi, per l'effetto, un beneficio in termini di minore imposizione fiscale, che trova realizzazione in un minor versamento delle imposte dovute, a saldo, per il medesimo anno di imposta, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Fa presente che detto beneficio è riconosciuto a condizione che la riserva accantonata non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio e che non venga meno l'adesione al contratto di rete. Rileva che la Pag. 60relazione tecnica illustra il contenuto delle disposizioni e fornisce alcuni dati sul fenomeno delle reti di impresa. In proposito, pur non avendo osservazioni da formulare, posto che l'onere è contenuto nell'ambito del limite di spesa fissato dalla norma, ritiene tuttavia opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi informativi in merito alle ipotesi adottate per la fissazione del limite di spesa, anche in considerazione delle finalità della norma che, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica, è quella di «stimolare almeno la costituzione di circa 63 reti su base annua – ipotizzando la totale fruizione del beneficio sino al tetto massimo-». In particolare, ritiene opportuno che siano forniti i dati amministrativi relativi alla fruizione dell'analoga agevolazione prevista per gli anni di imposta 2010-2012 dall'articolo 42, comma 4-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, con specifico riferimento all'importo medio pro-capite del beneficio fiscale nonché al numero di imprese che ne hanno fruito. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo 1, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy. Al riguardo, nel rilevare che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del quadro finanziario delineato per il triennio 2026-2028 dalla legge di bilancio per il 2026, rileva l'esigenza di aggiornare il richiamo all'utilizzo del fondo speciale di parte corrente 2025-2027, facendo riferimento al bilancio relativo al triennio 2026-2028.
Per quanto concerne l'articolo 6, rileva che i commi da 1 a 4 e 7 introducono, in via sperimentale per gli anni 2026 e 2027, un incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti, nel limite complessivo di 1.000 beneficiari, fino alla prima decorrenza utile della pensione, con riduzione dell'orario tra il 25 e il 50 per cento, subordinatamente all'assunzione contestuale a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni, con possibilità di fruire delle agevolazioni vigenti. Sottolinea che, al comma 5, ai beneficiari è riconosciuto un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore, entro il limite di 3.000 euro annui riparametrati su base mensile e nel rispetto dei tetti di spesa pari a 1 milione di euro per il 2026 e a 1,4 milioni di euro per il 2027. Rileva che, al comma 6, è altresì riconosciuta, fino alle medesime scadenze, l'integrazione dei versamenti contributivi mediante contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione non percepita per effetto della riduzione dell'orario, nei limiti di spesa di 3,7 milioni di euro per il 2026 e di 5 milioni di euro per il 2027. Fa presente che, al comma 8, le agevolazioni sono riconosciute dall'INPS nel rispetto dei limiti di spesa previsti, con attività di monitoraggio delle domande e sospensione dell'accoglimento in caso di raggiungimento dei relativi tetti, dandone comunicazione ai Ministeri competenti. Evidenzia che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto alla restante parte, con le ulteriori modalità previste dal comma 9. Sottolinea che la relazione tecnica quantifica le maggiori entrate derivanti dal comma 5 applicando un'aliquota media del 30 per cento agli oneri derivanti dall'esonero contributivo. Fa presente che la quantificazione degli oneri e delle maggiori entrate effettuata dalla relazione tecnica risulta sostanzialmente verificabile sulla base delle ipotesi e dei dati in essa fornite. Ciò premesso, non formula osservazioni, considerato anche che la norma opera nell'ambito di un limite di spesa soggetto a monitoraggio da parte dell'INPS.Pag. 61
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dai commi 5 e 6 del medesimo articolo, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità di copertura: quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5; quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l'anno 2027, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, per quanto attiene alla prima modalità di copertura, nel prendere atto che gli importi previsti a copertura corrispondono alle maggiori entrate indicate dalla relazione tecnica riferita al provvedimento, rinvia a quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione.
Con riferimento alla seconda modalità di copertura, ricorda, in primo luogo, che il Fondo sociale per occupazione e formazione del quale si prevede la riduzione è iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato una dotazione iniziale pari a euro 1.721.119.213 per l'anno 2026 ed euro 1.695.055.713 per l'anno 2027. Rileva, altresì, che il predetto Fondo risulta ridotto per un importo eccedente la quota dell'onere oggetto di copertura al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in quanto al predetto Fondo sono ascritti effetti sui medesimi saldi inferiori rispetto alla sua dotazione, giacché le relative risorse sono finalizzate all'attuazione di interventi in materia occupazionale e, pertanto, ai fini del computo dei predetti effetti sono considerati, altresì, gli effetti connessi al riconoscimento della contribuzione figurativa per i trattamenti riconosciuti. Pertanto, fa presente che una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese di analoga natura deve tener conto di tale differenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, nel segnalare che la relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento ha dato atto che il Fondo oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, ritiene tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la medesima riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse risultano preordinate a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 8, rileva preliminarmente che la norma in esame interviene sulla disciplina in materia di cartolarizzazione dei crediti, modificando la legge n. 130 del 1999. In particolare, fa presente che l'articolo 7, comma 1, lettere a) e b-bis), è novellato al fine di prevedere l'applicabilità della disciplina anche alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti futuri, nonché ai proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di beni mobili non registrati, come previsto al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2. Sottolinea che è inoltre ampliato l'ambito della destinazione patrimoniale di cui al comma 2-octies, relativa ai beni e ai diritti destinati al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, includendovi, oltre ai crediti, anche i diritti e i beni dal cui impiego o titolarità tali crediti originano, ivi compresi i prodotti derivanti dalla loro trasformazione e i beni sostitutivi, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera b), numero 1. Rileva che la disposizione consente altresì di realizzare la segregazione dei crediti oggetto di cartolarizzazione e dei beni e diritti ad essi collegati mediante cessione a una società veicolo d'appoggio, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, prevedendo l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di cui ai commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies del medesimo articolo, secondo le disposizioni del comma 1, lettera b), numeroPag. 62 2. Sottolinea che la relazione tecnica afferma, in particolare, che dalla lettera b), numero 1, non derivano riflessi fiscali, dal momento che essa, come ricordato dalla relazione tecnica di passaggio all'articolo 1, comma 1088, della legge n. 145 del 2018, pone un vincolo di disponibilità che, non registrandosi una cessione, non interferisce con la disciplina IVA. Quanto alla lettera b), numero 2), fa presente che la relazione sottolinea che, realizzandosi una cessione dei beni, la disciplina IVA rimane pienamente applicabile, e che, dunque, anche in questa ipotesi, non vi sono riflessi finanziari. Al riguardo, con riferimento alle lettere a) e b), rileva che il citato comma 1088 della legge n. 145 del 2018 fu introdotto con emendamento parlamentare, unitamente ai due commi successivi, e che tale emendamento prevedeva una copertura di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, su cui non vennero forniti i chiarimenti richiesti. Ciò premesso, pur convenendo con quanto rappresentato dalla relazione tecnica in ordine all'assenza di una cessione rilevante ai fini IVA nella fattispecie di cui alla lettera b), numero 1), nonché alla piena applicazione della disciplina IVA nella fattispecie di cui alla lettera b), numero 2), ritiene che andrebbe chiarito se l'estensione del rinvio al regime di imposizione in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di cui all'articolo 7.1, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, applicabile ora a un perimetro più ampio di beni e diritti, comprendente, ai sensi della lettera a), i crediti futuri e i beni mobili non registrati e, ai sensi della lettera b), numero 1), i prodotti trasformati e sostitutivi, possa determinare effetti di minor gettito. Non ha invece osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni.
Per quanto riguarda l'articolo 12, evidenzia preliminarmente che la norma in esame include le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto nel novero delle attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini di sicurezza di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81 del 2008. Al riguardo, dal momento che l'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che il datore di lavoro, nella verifica dello stato delle attrezzature di cui al menzionato allegato VII, si avvalga dell'INAIL per l'effettuazione della prima verifica, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi informativi che consentano di confermare la neutralità finanziaria della disposizione, come per altro riferito dalla relazione tecnica.
Per quanto concerne l'articolo 25, evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica la disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese recata dall'articolo 17, del cosiddetto Statuto delle imprese di cui alla legge n. 180 del 2011, aggiornando l'elenco delle comunicazioni della Commissione europea di cui il Garante deve monitorare l'attuazione, prescrivendo l'adozione da parte del medesimo Garante di un nuovo approccio alla consultazione denominato «Reality Checks» attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati e disponendo, infine, che si possa ricorre anche a tale nuova modalità di consultazione nell'ambito del Tavolo permanente delle associazioni del settore delle micro, piccole e medie imprese già istituito e operante presso il Garante. Rileva che la relazione tecnica segnala la natura ordinamentale delle disposizioni in esame precisando che le nuove prerogative e i nuovi compiti del Garante, anche con riferimento alla possibilità di avvalersi di esperti settoriali, potranno essere esercitati dal Ministero delle imprese e del made in Italy – presso il quale il Garante già risulta incardinato a normativa vigente in termini organizzativi e funzionali – tramite le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, premesso che il testo dell'articolo 17, su cui intervengono le novelle in esame, risulta assistito a legislazione vigente da un vincolo di neutralità finanziaria che non esclude espressamente la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese in favore dei soggetti che già partecipano alle attività di consultazione presso il Tavolo e che, in base a quanto desumibile dal testo della disposizione e dalle relazioni tecnica e illustrativa allegate Pag. 63al provvedimento, non appaiono chiare le modalità applicative del nuovo modello di consultazione denominato «Reality Checks», ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria delle norme con specifico riguardo all'attività di consultazione in riferimento. In particolare, ritiene opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi informativi volti ad escludere che possano verificarsi eventuali oneri per emolumenti e rimborsi spese agli esperti e ai portatori d'interesse di cui si prevede l'intervento nelle fasi del nuovo modello di consultazione ovvero che tali oneri possano essere assorbiti nell'ambito delle risorse di bilancio eventualmente già destinate alle attività del Tavolo sulla base della normativa vigente.
La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009 (vedi allegato 1), già trasmessa alla Commissione per le vie brevi.
Si riserva quindi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica.
C. 1367-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario, volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2026, e inizia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.
La sottosegretaria Lucia ALBANO ricorda preliminarmente che nella seduta dello scorso 18 novembre, la Commissione Bilancio ha richiesto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento. Al riguardo fa presente che, completata l'istruttoria, le Amministrazioni competenti hanno comunicato l'impossibilità, allo stato attuale, di redigere la relazione tecnica per le motivazioni di seguito illustrate.
Segnala, in primo luogo, con riferimento all'articolo 4, recante l'istituzione del Fondo per la dote educativa con una dotazione di 3 miliardi di euro annui a partire dal 2023, finalizzato all'assegnazione di una carta elettronica del valore massimo di 500 euro destinata agli studenti con ISEE non superiore a 45.000 euro, che risulta complesso definire con precisione la platea dei beneficiari e, di conseguenza, valutare l'adeguatezza delle risorse stanziate. Tale difficoltà riguarda sia i costi delle convenzioni con le società di gestione, sia il coinvolgimento degli apparati amministrativi pubblici nella gestione della carta.
Evidenzia altresì criticità anche con riferimento all'articolo 5 che prevede la realizzazione di campagne informative rivolte ai potenziali beneficiari della Carta, demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle relative modalità attuative. In proposito, nel ricordare che il comma 2 del citato articolo 5, quantifica l'onere derivante dalla realizzazione delle predette campagne informative in 300.000 euro annui, fa presente che la congruità della suddetta quantificazione non è dimostrata e non sono stati forniti elementi a supporto di tale previsione di spesa che risulta un onere valutato.
Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, evidenzia che sia il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze sia il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, anche alla luce delle previsioni della legge Pag. 64di bilancio per l'anno 2026, non presentano le necessarie disponibilità e, quindi, non possono ritenersi idonei a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento.
Rappresenta quindi che analoghe considerazioni possono formularsi in relazione alla disposizione recante la copertura finanziaria dell'articolo 6, recante l'estensione del tempo prolungato pomeridiano, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non reca le necessarie disponibilità.
Infine, con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 5, pari a 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la realizzazione di campagne informative rivolte ai potenziali beneficiari della Carta di cui all'articolo 1, individuata nella riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attesa comunque la necessità di aggiornare la decorrenza del beneficio all'anno in corso, poiché l'annualità indicata nel testo risulta ormai superata, segnala che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha espresso parere contrario all'utilizzo delle predette risorse, in quanto destinate alla realizzazione di altri interventi considerati prioritari nell'attuazione del programma di Governo.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1367-A, recante disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, non presentano le disponibilità necessarie a fare fronte agli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo per la dote educativa di cui all'articolo 4, comma 1, le cui risorse sono destinate all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, fermo restando che si renderebbe comunque necessario aggiornare la decorrenza dei benefici previsti da tali ultime disposizioni;
con riferimento alla realizzazione delle campagne informative di cui all'articolo 5, fermo restando che si renderebbe necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dalla realizzazione delle predette campagne e che le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono destinate alla realizzazione di interventi considerati prioritari ai fini dell'attuazione del programma di Governo, non è stata positivamente verificata l'adeguatezza della quantificazione degli oneri indicata dal comma 2 del medesimo articolo 5;
il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, non reca le disponibilità necessarie a fare fronte agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo finalizzato alla graduale estensione del tempo prolungato, di cui all'articolo 6, comma 2, fermo restando che si renderebbe comunque necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dalla disposizione;
le disposizioni dell'articolo 7, che prevede l'istituzione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, recano oneri riferiti agli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, ormai conclusi, fermo restando che le risorse del Pag. 65Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono destinate alla realizzazione di interventi considerati prioritari ai fini dell'attuazione del programma di Governo;
rilevato che le disposizioni dell'articolo 5 sono strettamente consequenziali a quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3, in quanto prevedono il finanziamento di specifiche e periodiche campagne di informazione destinate ai potenziali beneficiari della Carta attraverso la quale è erogata la dote educativa introdotta dall'articolo 1 e, pertanto, in ragione dell'inidoneità della copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 deve esserne comunque prevista la soppressione,
esprime
PARERE CONTRARIO
Conseguentemente, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede un ulteriore riscontro in ordine all'articolo 6, con riferimento al quale la sottosegretaria ha chiarito che il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, non reca le disponibilità necessarie a fare fronte agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo ivi previsto. In particolare chiede alla sottosegretaria se sia possibile fornire, anche in un momento successivo, elementi informativi circa la quantificazione dell'onere, al fine di verificare se la dotazione del Fondo, pari a 500 milioni di euro annui, possa ritenersi congrua rispetto all'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 6, relative all'estensione del tempo prolungato.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene, in primo luogo, che le motivazioni addotte dalla sottosegretaria Albano per dimostrare l'impossibilità da parte delle amministrazioni competenti di redigere la relazione tecnica siano quanto meno incomplete, dal momento che si riferiscono esclusivamente a due delle disposizioni contenute nel provvedimento.
Con riferimento a tali motivazioni, ritiene, in particolare, inaccettabile quanto sostenuto in merito all'articolo 4, recante l'istituzione di un Fondo finalizzato all'assegnazione di una carta elettronica destinata agli studenti proveniente da famiglie con ISEE non superiore a 45.000 euro. A tale riguardo, fa presente che non dovrebbe essere particolarmente complesso reperire i dati necessari alla quantificazione degli oneri, in quanto sono disponibili informazioni dettagliate sui dati relativi agli studenti, ritenendo, pertanto, quantomeno offensivo per i componenti di questa Commissione addurre una tale motivazione.
Con riferimento all'articolo 5, giudica non condivisibili le criticità riscontrate dal Governo e rappresentate dalla sottosegretaria Albano, ritenendo che non sia necessario valutare la congruità dell'onere indicato dalla medesima disposizione. In proposito, nel sottolineare che l'articolo 5 prevede la realizzazione di campagne informative con oneri valutati in misura pari a 300.000 euro, fa presente come più volte, in questa Commissione, siano stati approvati parere favorevoli su provvedimenti che prevedevano la realizzazione di analoghe campagne informative da realizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene, pertanto, che l'importo previsto dalla disposizione sia da considerarsi congruo in relazione alle finalità perseguite, anche tenuto conto della circostanza che le iniziative potranno essere modulate sulla base delle disponibilità finanziarie.
Ritiene quindi che la richiesta di soppressione dell'articolo 5 possa essere esclusivamente motivata da un'esigenza di coordinamento del testo e non da rilievi di carattere finanziario.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente che nella propria proposta di parere si rileva esplicitamente l'esigenza di sopprimere l'articolo 5 in quanto le disposizioni ivi previste sono strettamente consequenziali a quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3, in quanto prevedono il finanziamento di specifiche e periodiche campagne di informazione destinate ai potenziali beneficiari della Carta attraverso la quale è erogata la dote educativa introdotta dall'articolo 1. Segnala quindi come la predetta soppressione sia riconducibile ad un'esigenza di coerenza interna del parere espresso.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel prendere atto di quanto precisato dalla relatrice, giudica comunque contraddittorio che nella proposta di parere formulata dalla relatrice si faccia riferimento, da un lato, alla mancata verifica dell'adeguatezza della quantificazione degli oneri indicati dal comma 2 dell'articolo 5 e, dall'altra, all'esigenza di sopprimere le disposizioni di cui al medesimo articolo 5, in quanto strettamente consequenziali a quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nell'osservare che la proposta di parere formulata dalla relatrice richiama espressamente le criticità sollevate dalla sottosegretaria in ordine all'adeguatezza della quantificazione degli oneri indicati dal comma 2 dell'articolo 5, ritiene del tutto condivisibili i rilievi formulati dal deputato Dell'Olio. Chiede, quindi, se la necessità di prevedere la soppressione anche dell'articolo 5 sia volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto, in caso contrario, si potrebbe conseguentemente riformulare la proposta di parere.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, nel ribadire che la proposta di soppressione dell'articolo 5 risulta funzionalmente collegata alla richiesta di soppressione dei precedenti articoli da a 1 a 4 del provvedimento, richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che, sul piano strettamente finanziario, le disposizioni di cui al predetto articolo 5, fermi restando gli elementi ostativi in precedenza richiamati, fanno comunque riferimento anche a esercizi finanziari già conclusi e, quindi, non recano una copertura finanziaria che può essere considerata conforme all'articolo 81 della Costituzione.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ritenere non persuasive le considerazioni svolte dalla relatrice circa la necessità di prevedere, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, la soppressione anche dell'articolo 5 del provvedimento in esame, osserva che, in analoghe circostanze, laddove per effetto del mero trascorrere del tempo la formulazione di talune disposizioni di carattere finanziario contenute in provvedimenti all'esame di questa Commissione fosse risultata oramai superata, più volte la Commissione stessa ha proceduto, in sede di espressione del parere di propria competenza, ad aggiornare la decorrenza sia degli oneri che delle relative disposizioni di copertura finanziaria. Evidenzia come una tale esigenza si ponga con ancora maggiore forza per le proposte di legge esaminate dall'Assemblea nella quota riservata ai gruppi di opposizione.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Guerra, ricorda che da oltre un anno il gruppo del Partito Democratico si è ripetutamente appellato alla presidenza della Commissione, affinché potesse farsi tramite presso il Governo e acquisire da quest'ultimo un quadro aggiornato in merito alle disponibilità dei principali fondi a destinazione indistinta più comunemente utilizzati con finalità di copertura finanziaria, tra cui segnala, in particolare, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Osserva, peraltro, come l'acquisizione dei predetti elementi informativi risulterebbe ancor più essenziale nel caso delle proposte di legge rientranti nella quota dei Pag. 67provvedimenti esaminati dall'Assemblea riservata all'opposizione, le quali generalmente sono calendarizzate dopo un considerevole lasso di tempo dal momento della loro presentazione e i cui testi possono, pertanto, fare ancora riferimento a modalità di copertura finanziaria che nel frattempo hanno subito consistenti modificazioni anche rispetto alla disponibilità delle risorse originariamente stanziate.
Ritiene che un riscontro a tale richiesta non sia più procrastinabile, anche tenuto conto che pressoché sistematicamente il Governo nega l'utilizzo dei predetti Fondi sostenendo che le relative risorse sarebbero già destinate alla realizzazione di interventi considerati prioritari dall'Esecutivo stesso ai fini dell'attuazione del proprio programma, come del resto accaduto anche in occasione dell'esame in sede consultiva del presente provvedimento.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, si limita a rammentare, in uno spirito sinceramente collaborativo, come solo nella seduta di ieri la Commissione abbia espresso un parere favorevole sul testo della proposta di legge C. 1311-A, a prima firma della deputata Bonetti, appartenente ad un gruppo di opposizione, che prevedeva l'utilizzo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
La Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dalla relatrice con riferimento al testo del provvedimento.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
Piccolotti 3.4, che prevede che sia garantita la gratuità totale dei libri di testo per gli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei relativi oneri, né all'individuazione della corrispondente copertura finanziaria;
Orrico 4.1, che è volta ad aggiornare il profilo temporale delle disposizioni che recano l'istituzione del Fondo per la dote educativa finalizzato all'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge e delle relative norme di copertura, facendo tuttavia riferimento all'esercizio finanziario ormai concluso, fermo restando che i fondi utilizzati non recano le necessarie disponibilità;
Orrico 5.3, che è volta ad aggiornare il profilo temporale degli oneri e delle relative coperture finanziarie riferite all'articolo 5 del provvedimento, facendo tuttavia riferimento all'esercizio 2025, ormai concluso;
Manzi 5.010, che, al fine di garantire, gradualmente e progressivamente, la gratuità dei costi legati alla mobilità di studentesse e studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di uno specifico Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dall'anno 2026, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;
Grippo 5.020, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della cultura, recanti disposizioni volte a regolamentare la produzione di libri di testo, nonché favorire il riutilizzo dei volumi scolastici e contrastare il fenomeno dei finti aggiornamenti editoriali. La proposta emendativa, in particolare, prevede che, al fine di formare e incentivare gli insegnanti all'autoproduzione di materiali didattici digitali mediante la predisposizione,Pag. 68 in coordinamento con le regioni, di corsi di formazione digitale per i docenti medesimi, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per lo sviluppo dei materiali didattici digitali, con una dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, rappresenta che la proposta emendativa reca oneri riferiti a un esercizio finanziario ormai concluso;
Piccolotti 6.1, che, nel sostituire integralmente l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevede l'istituzione del tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria statale, specificando che, a tal fine, sia garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola. La proposta prevede, inoltre, che sia istituito il tempo pieno prolungato pomeridiano nella scuola secondaria di primo e secondo grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica. La proposta prevede, altresì, che, per consentire l'effettivo esercizio del tempo pieno prolungato, in ogni scuola o polo scolastico sia garantito un servizio mensa gratuito, nonché il trasporto pubblico pomeridiano in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, locali e delle società di gestione del trasporto pubblico, altresì stabilendo che, per i comuni in condizioni di dissesto o predissesto, le necessarie risorse siano assegnate direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una proposta esecutiva e, infine, che i comuni, nel rispetto della propria autonomia, adottino azioni di coinvolgimento delle famiglie degli studenti per garantire l'ampliamento e la valorizzazione dell'offerta formativa. Osserva, conclusivamente, che la proposta emendativa in esame non provvede, tuttavia, alla quantificazione dei relativi oneri e alla conseguente copertura finanziaria;
Manzi 6.2, che, novellando l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevede che, al fine di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica e per garantire il successo formativo delle studentesse e degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, siano estesi, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo pieno e il tempo prolungato pomeridiano, altresì garantendo il servizio di mensa scolastica. La proposta prevede, altresì, che la capienza del Fondo di cui al citato articolo 6 sia incrementata di ulteriori 300 milioni di euro, con contestuale incremento, per il medesimo importo, degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta medesima. Al riguardo, ferma restando la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa, segnala che la proposta reca oneri anche con riferimento a esercizi finanziari ormai conclusi e che il fondo utilizzato non reca, in ogni caso, le necessarie disponibilità;
Piccolotti 6.3, che prevede l'istituzione del tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria statale e del tempo prolungato pomeridiano nella scuola secondaria di primo e secondo grado, altresì prevedendo che debba intendersi obbligatoria la frequenza del tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e per gli alunni del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, mentre debba intendersi volontaria e a richiesta individuale la frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di secondo grado. La proposta prevede, altresì, che, al fine di consentire l'effettivo esercizio del tempo pieno e del tempo prolungato, in ogni scuola o polo scolastico debba essere garantito un servizio mensa gratuito, nonché il trasporto pubblico pomeridiano in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, locali e delle società di gestione del trasporto pubblico. Al riguardo, rileva che Pag. 69la proposta emendativa è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria;
Orrico 6.5, che aggiorna all'anno 2025 la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame, pari a 500 milioni di euro in ragione d'anno, altresì provvedendo ad aggiornare, alla medesima annualità, la modalità di copertura finanziaria effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa fa, tuttavia, riferimento a un esercizio finanziario ormai concluso e che il predetto Fondo non reca, comunque, le occorrenti disponibilità;
Manzi 6.7, che prevede che, per l'attuazione dell'estensione del tempo prolungato, sia previsto l'incremento della dotazione dell'organico docente e del personale ausiliario, tecnico e amministrativo. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria;
Manzi 6.02, che, al fine di assicurare a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendolo come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, autorizza la spesa di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare ai comuni per la gestione e la realizzazione delle mense scolastiche, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei predetti oneri;
Manzi 6.03, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la gratuità degli asili nido, con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, volto al finanziamento di misure per l'esonero dal pagamento delle famiglie a basso reddito, stabilendo altresì che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti criteri e modalità di assegnazione di detto beneficio nel limite di spesa della dotazione del citato Fondo, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;
Manzi 6.01000, che prevede il rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola, di cui all'articolo 1, comma 105, della legge n. 207 del 2024, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei predetti oneri;
Orrico 7.2, che è volta a differire la decorrenza degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, che risultano stabiliti nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, ferma restando la copertura finanziaria dei predetti oneri effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Osserva che la proposta in esame, tuttavia, reca oneri anche con riferimento all'esercizio 2025, ormai concluso;
Piccolotti 7.01, che prevede l'istituzione di zone di educazione prioritaria e solidale (ZEP) nelle aree del territorio italiano che registrano elevate percentuali di abbandono scolastico, stabilendo altresì che agli istituti scolastici di ogni ordine e grado ivi ricompresi sia garantita l'assegnazione di una percentuale aggiuntiva non inferiore al 40 per cento degli organici del personale docente e del personale ATA esistenti, cui viene fornita una specifica attività di formazione, nonché il potenziamento del fondo d'istituto in misura superiore al 50 per cento delle risorse ordinarie e la presenza di almeno una figura professionale ogni Pag. 70cento alunni per il sostegno pedagogico e psicologico. In tale quadro, rileva che la proposta emendativa in esame appare, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria;
Ruffino 7.02, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Fondo per il trasporto pubblico scolastico, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, e provvede alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Osserva che la proposta in esame, tuttavia, reca oneri anche con riferimento all'esercizio 2025, ormai concluso.
Ritiene, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte emendative:
Manzi 3.3, che prevede che, in luogo della possibilità di utilizzare la Carta recante la dote educativa per l'acquisto di libri di testo, questi ultimi sono forniti gratuitamente agli alunni e alle alunne delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Ai relativi oneri, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, quanto a 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, volta ad assicurare la prosecuzione degli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998. Quanto, invece, a 397 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate e sui maggiori risparmi di spesa ottenuti mediante la riduzione lineare, per 200 milioni di euro, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei singoli Ministeri, con l'esclusione di determinate categorie di spesa individuate dalla proposta emendativa, nonché mediante il ricorso ad appositi provvedimenti per la riduzione e la rimodulazione delle spese fiscali elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, fatta salva l'esclusione di talune fattispecie indicate nella medesima proposta emendativa, tali da assicurare maggiori entrate pari a 197 milioni di euro.
Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca, innanzitutto, chiarimenti in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in commento.
Con riferimento invece alle disposizioni volte alla copertura finanziaria della medesima proposta occorre, in primo luogo, acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva disponibilità di risorse relativamente all'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, assicurando, altresì, che dalla predetta riduzione non derivi un pregiudizio relativamente ad interventi già previsti a valere sulla medesima autorizzazione di spesa a legislazione vigente.
Occorre, altresì, verificare l'idoneità delle ulteriori norme di copertura, rilevando che, per quanto attiene alle riduzioni lineari delle dotazioni degli stati di previsione dei ministeri, la proposta non individua puntualmente le singole missioni e programmi di spesa oggetto di riduzione né esclude espressamente quelle spese che, nell'ambito di ciascun programma, sono riconducibili a oneri inderogabili, mentre, con riferimento alle previsioni che rimandano ad appositi provvedimenti per la riduzione e la rimodulazione delle spese fiscali, è necessario verificarne la congruità rispetto alle disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, le quali prevedono che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro «contestuale» copertura finanziaria.
Piccolotti 6.04, che è volta a fissare a diciotto il numero massimo di alunni per classe di ogni ciclo di istruzione, comprese quelle delle regioni e delle province a statutoPag. 71 speciale. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche considerando gli effetti in termini di risparmi di spesa potenzialmente associati alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento delle classi scolastiche.
Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto prive di idonea quantificazione e copertura.
Con riferimento alle proposte emendative per le quali la relatrice ha segnalato l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo, fa presente che l'emendamento Manzi 3.3 utilizza con finalità di copertura sia risorse la cui riduzione reca pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati o previsti a legislazione vigente e ritenuti prioritari nell'attuazione del programma di Governo, sia risorse incerte, a fronte di oneri già quantificati. Fa presente, altresì, che l'articolo aggiuntivo Piccolotti 6.04 introduce nuovi oneri derivanti dalla riduzione del numero massimo di alunni per classe, senza individuare idonee e puntuali coperture finanziarie.
Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 3.3, 3.4, 4.1, 5.3, 5.010, 5.020, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7, 6.02, 6.03, 6.04, 6.01000, 7.2, 7.01 e 7.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
C. 2511 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025, reca disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
Nel segnalare che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo risultante dalle modifiche introdotte, nel corso dell'esame in sede referente, dalla Commissione Affari costituzionali.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni del provvedimento non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario e propone, pertanto, di esprimere sullo stesso parere favorevole.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, non ravvisando criticità di ordine finanziario sul testo del provvedimento in esame, concorda con la proposta di parere favorevole.
Pag. 72La Commissione approva la proposta di parere.
Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.
C. 2429 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita anzitutto agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009 (vedi allegato 2).
Ad ulteriore integrazione dei contenuti in quest'ultima riportati e con specifico riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 10 dicembre 2025, fa presente che le relazioni tecniche che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dovranno corredare gli schemi dei decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, non potranno che dare conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto delle clausole di invarianza di carattere generale riferite all'esercizio delle deleghe stesse, espressamente previste dall'alinea del comma 1 e dal comma 4 del medesimo articolo 2.
Rappresenta, inoltre, che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, che prevedono la razionalizzazione, la semplificazione, il coordinamento e il riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, in coerenza con la revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da realizzare in attuazione della delega conferita dal medesimo articolo 3, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in considerazione del rango secondario delle norme delle quali si prevede l'adozione.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2429, approvato dal Senato della Repubblica, recante “Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare”;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le relazioni tecniche che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dovranno corredare gli schemi dei decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, Pag. 73non potranno che dare conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto delle clausole di invarianza di carattere generale riferite all'esercizio delle deleghe stesse, espressamente previste dall'alinea del comma 1 e dal comma 4 del medesimo articolo 2;
dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, che prevedono la razionalizzazione, la semplificazione, il coordinamento e il riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, in coerenza con la revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da realizzare in attuazione della delega conferita dal medesimo articolo 3, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in considerazione del rango secondario delle norme delle quali si prevede l'adozione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere favorevole.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede alla sottosegretaria Albano se sia possibile, anche solo a fini conoscitivi, acquisire una stima degli oneri a carico della finanza pubblica relativi alle convenzioni ancora in essere tra l'Associazione della Croce Rossa italiana e soggetti pubblici che a vario titolo intrattengono rapporti con il predetto ente, considerato che quest'ultimo, sebbene qualificato come soggetto giuridico di diritto privato, esercita comunque attività di interesse pubblico.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rappresentare che, al momento, non è in grado di fornire gli elementi di informazione richiesti, invita il deputato Dell'Olio a valutare la presentazione di un apposito atto di sindacato ispettivo sulla questione testé sollevata.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ringraziare la rappresentante del Governo per la disponibilità comunque manifestata, si riserva di procedere nel senso indicato.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi.
C. 2654, approvato, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 3 dicembre 2025, fa presente che la delega per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, di cui all'articolo 3, si riferisce a una materia complessa, precludendo la possibilità di procedere in questa sede alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della medesima delega, tenendo conto in particolare della circostanza che, allo stato attuale, non è possibile determinare con esattezza la platea dei destinatari, in quanto non esiste un sistema strutturato di rilevazione che consenta di raccogliere, in modo sistematico e certificato, il numero effettivo degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo a livello nazionale e che la definizione delle misure volte a garantire alle famiglie dei predetti alunni e studenti un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata richiede un'approfondita analisi specialistica, nonché il coinvolgimento di esperti qualificati nella materia.
Rileva che la previsione dell'adozione di un piano didattico personalizzato, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Pag. 74in quanto la disposizione disciplina attività di progettazione didattica che potranno essere adottate dal consiglio di classe o dal gruppo dei docenti con riferimento alla elaborazione di misure di personalizzazione e individualizzazione dell'insegnamento, in linea con quanto già previsto a legislazione vigente per la redazione dei piani didattici personalizzati per gli alunni e gli studenti con bisogni educativi speciali.
Fa presente che le attività volte all'individuazione, attraverso uno specifico decreto ministeriale, delle modalità per riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, potranno essere svolte dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero della salute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti tra le competenze istituzionali dei predetti Dicasteri.
Conferma che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, ai sensi delle quali, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, si ricorre in primo luogo all'utilizzo dell'accantonamento dei fondi speciali previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2025 relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, in considerazione della conclusione del predetto esercizio finanziario, devono intendersi riferite, in termini generali, alla riduzione del medesimo accantonamento iscritto nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
Evidenzia inoltre che le disposizioni attuative della delega per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, di cui all'articolo 3, e il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, disciplinato dall'articolo 4, opereranno su piani distinti e non sovrapponibili, in quanto tale ultimo Piano presenta natura eminentemente formativa e pedagogica, essendo finalizzato alla realizzazione di interventi volti a favorire l'inclusione e il successo scolastico degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo che frequentano le istituzioni scolastiche aderenti alla sperimentazione prevista dall'articolo 4, mentre le disposizioni attuative della delega di cui all'articolo 3 avranno una portata più ampia, in quanto dovranno disciplinare in termini più complessivi le misure per il supporto agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo e alle loro famiglie.
Fa quindi presente che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, ai sensi delle quali le istituzioni aderenti al Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo tengono conto di eventuali certificazioni attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo, non determinano il riconoscimento di posizioni soggettive suscettibili di incidere sull'attuazione della delega di cui all'articolo 3, essendo essenzialmente finalizzate all'individuazione dei soggetti che potranno essere coinvolti nelle attività sperimentali, senza produrre ulteriori effetti selettivi o certificativi, come espressamente chiarito dal secondo periodo del predetto comma 3, ai sensi del quale l'esito delle attività sperimentali non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo.
Rileva altresì che il fatto che gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono ricompresi tra i soggetti con i bisogni educativi speciali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e che i medesimi soggetti possono, conseguentemente, essere destinatari del riconoscimento generale di cui all'articolo 3, comma 7, non preclude la loro partecipazione alle attività previste dal Piano triennale sperimentale di cui all'articolo 4.
Evidenzia che il Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sarà costituito presso la Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito, nei cui compiti istituzionali rientrano quelli relativi al coordinamento e al supporto delle politiche per l'inclusione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali e che, pertanto, potrà provvedere alle attività Pag. 75connesse al funzionamento del medesimo Comitato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Assicura che le attività di formazione rivolte ai docenti delle istituzioni scolastiche che aderiscono al Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), saranno organizzate dalle medesime istituzioni scolastiche a valere sulle risorse già destinate a legislazione vigente alla formazione dei docenti, nel rispetto delle clausole di invarianza previste dall'articolo 4, comma 6, e dall'articolo 5, comma 1.
In particolare, segnala che le predette attività di formazione saranno definite dalle istituzioni scolastiche aderenti alla sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, nel cui ambito potranno essere ricomprese anche le attività previste dal Piano triennale sperimentale di cui all'articolo 4.
Rappresenta infine che le attività finalizzate all'inclusione scolastica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), e all'articolo 6, che saranno puntualmente definite dal Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 4, da un lato, promuoveranno, nell'ambito delle attività curricolari, la costituzione di gruppi di lavoro e l'adozione di metodologie didattiche flessibili e, dall'altro, assicureranno la personalizzazione dei percorsi didattici, in modo da rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni formativi presenti nella comunità scolastica.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula, quindi, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2654, approvata, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la delega per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, di cui all'articolo 3, si riferisce a una materia complessa, precludendo la possibilità di procedere in questa sede alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della medesima delega, tenendo conto in particolare della circostanza che, allo stato attuale, non è possibile determinare con esattezza la platea dei destinatari, in quanto non esiste un sistema strutturato di rilevazione che consenta di raccogliere, in modo sistematico e certificato, il numero effettivo degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo a livello nazionale e che la definizione delle misure volte a garantire alle famiglie dei predetti alunni e studenti un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata richiede un'approfondita analisi specialistica, nonché il coinvolgimento di esperti qualificati nella materia;
la previsione dell'adozione di un piano didattico personalizzato, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la disposizione disciplina attività di progettazione didattica che potranno essere adottate dal consiglio di classe o dal gruppo dei docenti con riferimento alla elaborazione di misure di personalizzazione e individualizzazione dell'insegnamento, in linea con quanto già previsto a legislazione vigente per la redazione dei piani didattici personalizzati per gli alunni e gli studenti con bisogni educativi speciali;
le attività volte all'individuazione, attraverso uno specifico decreto ministeriale, delle modalità per riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, potranno essere svolte dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero della salute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti tra le competenze istituzionali dei predetti Dicasteri;
Pag. 76le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, ai sensi delle quali, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, si ricorre in primo luogo all'utilizzo dell'accantonamento dei fondi speciali previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2025 relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, in considerazione della conclusione del predetto esercizio finanziario, devono intendersi riferite, in termini generali, alla riduzione del medesimo accantonamento iscritto nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 196 del 2009;
le disposizioni attuative della delega per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, di cui all'articolo 3, e il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, disciplinato dall'articolo 4, opereranno su piani distinti e non sovrapponibili, in quanto tale ultimo Piano presenta natura eminentemente formativa e pedagogica, essendo finalizzato alla realizzazione di interventi volti a favorire l'inclusione e il successo scolastico degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo che frequentano le istituzioni scolastiche aderenti alla sperimentazione prevista dall'articolo 4, mentre le disposizioni attuative della delega di cui all'articolo 3 avranno una portata più ampia, in quanto dovranno disciplinare in termini più complessivi le misure per il supporto agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo e alle loro famiglie;
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, ai sensi delle quali le istituzioni aderenti al Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo tengono conto di eventuali certificazioni attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo, non determinano il riconoscimento di posizioni soggettive suscettibili di incidere sull'attuazione della delega di cui all'articolo 3, essendo essenzialmente finalizzate all'individuazione dei soggetti che potranno essere coinvolti nelle attività sperimentali, senza produrre ulteriori effetti selettivi o certificativi, come espressamente chiarito dal secondo periodo del predetto comma 3, ai sensi del quale l'esito delle attività sperimentali non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo;
il fatto che gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono ricompresi tra i soggetti con i bisogni educativi speciali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e che i medesimi soggetti possono, conseguentemente, essere destinatari del riconoscimento generale di cui all'articolo 3, comma 7, non preclude la loro partecipazione alle attività previste dal Piano triennale sperimentale di cui all'articolo 4;
il Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sarà costituito presso la Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito, nei cui compiti istituzionali rientrano quelli relativi al coordinamento e al supporto delle politiche per l'inclusione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali e che, pertanto, potrà provvedere alle attività connesse al funzionamento del medesimo Comitato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
le attività di formazione rivolte ai docenti delle istituzioni scolastiche che aderiscono al Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), saranno organizzate dalle medesime istituzioni scolastiche a valere sulle risorse già destinate a legislazione vigente alla formazione dei docenti, nel rispetto delle clausole di invarianza previste dall'articolo 4, comma 6, e dall'articolo 5, comma 1;
in particolare, le predette attività di formazione saranno definite dalle istituzioniPag. 77 scolastiche aderenti alla sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, nel cui ambito potranno essere ricomprese anche le attività previste dal Piano triennale sperimentale di cui all'articolo 4;
le attività finalizzate all'inclusione scolastica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), e all'articolo 6, che saranno puntualmente definite dal Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 4, da un lato, promuoveranno, nell'ambito delle attività curricolari, la costituzione di gruppi di lavoro e l'adozione di metodologie didattiche flessibili e, dall'altro, assicureranno la personalizzazione dei percorsi didattici, in modo da rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni formativi presenti nella comunità scolastica,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel rilevare preliminarmente come il provvedimento in esame attribuisca una serie di compiti alle istituzioni scolastiche e al personale docente, asserendo che agli stessi potrà comunque provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, pone l'accento sulla discrezionalità che talvolta sembra caratterizzare l'operato del Governo nella valutazione degli effetti finanziari ascritti a disposizioni di analogo tenore. Evidenzia, infatti, che in passato rispetto ad analoghe disposizioni esaminate in sede consultiva da questa Commissione, si è spesso obiettata l'impossibilità di darvi attuazione ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie, ovvero senza lo stanziamento di risorse aggiuntive.
Rileva, inoltre, che quanto dichiarato dalla sottosegretaria Albano in merito alla delega per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, di cui all'articolo 3, laddove ha precisato che allo stato attuale non è possibile determinare con esattezza la platea dei destinatari, in quanto non esiste un sistema strutturato di rilevazione che consenta di raccogliere, in modo sistematico e certificato, il numero effettivo degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo a livello nazionale, rivela una certa approssimazione nell'effettuazione delle verifiche tecniche in ordine agli effetti finanziari concretamente derivanti dall'attuazione dei provvedimenti all'esame del Parlamento.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S), ricollegandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Roggiani, contesta l'applicazione da parte del Governo di pesi e misure diversi nella valutazione degli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti all'esame di questa Commissione, a seconda che gli stessi siano riconducibili all'iniziativa legislativa del medesimo Esecutivo e dei gruppi di maggioranza o dello schieramento di opposizione.
Ritiene che tale disparità di trattamento sia plasticamente dimostrata dal fatto che, mentre per la proposta di legge C. 1367-A, volta alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, si è ritenuta dirimente, in senso preclusivo, l'impossibilità di stimare con precisione gli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 5, nel caso presente, viceversa, l'impossibilità di perimetrare con esattezza la platea dei destinatari non viene ritenuta minimamente ostativa rispetto all'ulteriore positivo corso del provvedimento.
Ritiene, in conclusione, censurabile tale disparità di valutazione, dal momento che le verifiche effettuate, per i profili di propria competenza, dalla Commissione dovrebbero attenersi a criteri tecnico-finanziari tendenzialmente oggettivi, senza condizionamenti motivati da ragioni di natura politica.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 15.45.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 15.45.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi Multiple Launch Rocket System (MLRS).
Atto n. 360.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi Multiple Launch Rocket System (MLRS).
Avverte, inoltre, che la Commissione è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Ciò posto, fa presente che la scheda tecnica e la scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa, allegate allo schema di decreto in esame, di cui costituiscono parte integrante, fanno rinvio, per la descrizione delle finalità e dei contenuti del programma, a quanto riportato nelle schede allegate ai decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati in data 8 luglio 2021 e 30 dicembre 2024, che hanno approvato, rispettivamente, il programma n. SMD 20/2020 e il programma n. SMD 17/2024, concernenti le prime due fasi del programma di ammodernamento e rinnovamento e relativi, rispettivamente, all'«Approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma Multiple Launch Racket System (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori» e al «Potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi Multiple Launch Rocket System (MLRS)».
In particolare, rammenta che la scheda tecnica allegata al decreto di approvazione del programma n. SMD 20/2020 evidenziava che il programma pluriennale, al fine di potenziare la capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'artiglieria terrestre, prevede l'acquisizione di razzi guidati di nuova generazione che, a parità di precisione delle precedenti munizioni, avranno gittata raddoppiata. In tale quadro, l'ammodernamento, che riguarda tutti i ventuno sistemi d'arma Multiple Launch Rocket System (MLRS), in dotazione al 5° reggimento artiglieria terrestre «Superga», riguarda, in particolare, l'acquisizione di una nuova tipologia di razzi (GMLRS Extended Range) e richiede il contestuale adeguamento tecnologico di alcune componenti hardware e software dei lanciatori.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, osserva che la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in discussione fa presente che il programma in esame costituisce la terza fase del programma pluriennale, che prevede un onere Pag. 79complessivo pari a 802,30 milioni di euro, già avviato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato l'8 luglio 2021, recante l'approvazione del programma n. SMD 20/2020, e proseguito con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 30 dicembre 2024, recante l'approvazione del programma n. SMD 17/2024.
Evidenzia che il predetto importo corrisponde a quello riportato nella scheda tecnica allegata al decreto interministeriale di approvazione del programma n. SMD 17/2024, che aveva aggiornato l'onere inizialmente stimato, dalla scheda tecnica allegata al decreto interministeriale di approvazione del programma n. SMD 20/2020, in 418,2 milioni di euro, che non prevedeva un'articolazione del programma in fasi successive.
Per quanto attiene alle diverse fasi del programma, rileva che la prima fase, autorizzata con il citato decreto interministeriale dell'8 luglio 2021, presenta uno sviluppo pluriennale di dodici anni, dall'anno 2021 all'anno 2032, e risulta già finanziata per un ammontare complessivo di 418,2 milioni di euro, mentre la seconda fase, autorizzata con il citato decreto del 30 dicembre 2024, è stata finanziata in misura complessivamente pari a 60 milioni di euro lungo l'arco temporale, della durata complessiva di 7 anni, compreso tra il 2025 e il 2031.
Ciò posto, osserva che lo schema di decreto in esame, relativo alla realizzazione della terza fase del programma, prevede una ulteriore spesa di 55 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2024, funzionale all'acquisizione di ulteriori razzi del sistema in parola, principalmente della tipologia ER GMLRS (Extended Range Guided MLRS), mentre il completamento del programma, per il quale si prevede un restante valore di 269,10 milioni di euro, sarà finalizzato al completamento delle scorte di munizionamento per la flotta MLRS ammodernata.
Segnala, quindi, che la scheda tecnica specifica che il predetto completamento, per il restante valore previsionale di 269,10 milioni di euro, sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del previsto criterio dell'autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa.
In proposito, fa presente che le premesse allo schema di decreto in esame chiariscono che quest'ultimo è circoscritto alla terza fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
Per quanto attiene alla fase del programma oggetto del presente provvedimento, la scheda tecnica specifica che la terza fase del programma è concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale, con avvio previsto nell'anno 2027 e presumibile conclusione nell'anno 2032, e determina oneri complessivamente pari a 55 milioni di euro, finanziati a valere sul capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa.
In particolare, fa presente che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti prevede oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032.
Per quanto attiene alle risorse utilizzate, rammenta che il piano gestionale n. 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, pari a 2.064.679.793 euro per l'anno 2026, a 2.276.688.014 euro per l'anno 2027 e a 2.466.190.211 per l'anno 2028.
In proposito, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della seconda fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque Pag. 80necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della terza fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
Segnala, quindi, che la scheda tecnica precisa che, per quanto attiene al costo complessivo del programma, l'amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari, precisando, tuttavia, che, laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo evidenziasse la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darebbe corso ad un decreto integrativo, di iter paritetico, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.
La medesima scheda tecnica evidenzia, inoltre, che il programma in esame sarà gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica sottesa, precisando, altresì, che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Osserva che viene, inoltre, precisato che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento della progettualità in parola.
A tale riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO assicura che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Conferma, inoltre, che le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi Multiple Launch Rocket System (MLRS) (Atto n. 360);
rilevato che:
il programma oggetto dello schema di decreto in esame costituisce la terza fase del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento avviato ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato l'8 luglio 2021, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, e proseguito con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 30 dicembre 2024, recante l'approvazione del Pag. 81programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2024;
sotto il profilo finanziario, la scheda tecnica allegata allo schema di decreto, di cui costituisce parte integrante, conferma che l'onere complessivo del programma pluriennale, avviato nell'anno 2021 e destinato a concludersi nell'anno 2032, è pari a 802,30 milioni di euro, ad esito cognito della fase di ricerca e sviluppo e alle condizioni economiche dell'anno 2024;
la prima fase del programma, del valore di 418,20 milioni di euro, autorizzata con il citato decreto interministeriale recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, e la seconda fase del programma, del valore di 60 milioni di euro, autorizzata con il citato decreto interministeriale recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2024 sono state completamente finanziate;
lo schema di decreto in esame si riferisce alla terza fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2027 e la conclusione nell'anno 2032 e si quantifica un costo complessivo di 55 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 269,10 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della terza fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
il completamento del programma, per il restante valore di 269,10 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla terza fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Marco GRIMALDI (AVS), anticipando considerazioni valevoli anche per i successivi schemi di decreto di approvazione di programmi d'armamento all'ordine del giorno della Commissione, invita preliminarmente il Governo ad assumersi la responsabilità di dichiarare apertamente che, come peraltro risulta dai dati di cui dispone il proprio gruppo parlamentare, la tecnologia necessaria all'attuazione del programmaPag. 82 ora in esame sia detenuta quasi integralmente da imprese statunitensi attive nel settore della produzione bellica.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede alla sottosegretaria Albano se il programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento in esame consista effettivamente nell'acquisizione di nuovi armamenti ovvero nella sostituzione di mezzi e materiali militari ritenuti oramai obsoleti, giacché tale ultima circostanza, come già evidenziato in occasione dell'esame dello schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito della Nave Libra a favore della Repubblica di Albania, di cui all'Atto n. 278, potrebbe determinare un danno per la finanza pubblica derivante dal mancato ricavo riveniente dall'eventuale vendita del materiale medesimo, qualora il materiale oggetto di sostituzione o dismissione avesse ancora un valore economico.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alla richiesta di chiarimento formulata dal deputato Dell'Olio, fa presente che la terza fase del programma ora in esame, del valore complessivo di 55 milioni di euro, è funzionale all'acquisizione di ulteriori razzi del sistema di armamento in parola, mentre il completamento del programma medesimo, per il restante valore previsionale di 269,1 milioni di euro, sarà finalizzato al completamento delle scorte di munizionamento della flotta Multiple Launch Rocket System (MLRS) ammodernata.
Per quanto attiene, invece, alla questione sollevata dal deputato Grimaldi, osserva che le informazioni richieste rientrano nell'ambito della sfera di competenza del Ministero della difesa. Si riserva, peraltro, di verificare la possibilità di fornire le predette informazioni già nel corso della presente seduta.
Marco GRIMALDI (AVS), con riferimento al merito dello schema di decreto in esame, segnala come esso faccia parte di un pacchetto assai ampio di provvedimenti di analogo contenuto, che prefigura un potenziamento molto consistente del nostro apparato militare, realizzato essenzialmente attraverso l'utilizzo di tecnologia di derivazione statunitense e immaginato per finalità offensive, in coerenza con uno scenario bellico ad alta intensità.
In un quadro più generale di forte fibrillazione internazionale, nell'ambito del quale manifesta una volta di più l'opposizione della propria forza politica a qualsiasi ipotesi di invio di militari italiani in Ucraina o in Groenlandia, dichiara la più convinta contrarietà del gruppo AVS sullo schema di decreto in esame, che assieme ai numerosi altri provvedimenti di analogo tenore che le competenti Commissioni parlamentari si apprestano a discutere, delinea la traiettoria di una folle corsa al riarmo, in contrasto con gli ideali di solidarietà propri del continente europeo, nonché di una non meglio precisata guerra ibrida, forse più immaginata che reale, alla quale l'Italia sembra intenzionata a volersi attivamente preparare, invece che procedere all'adozione di programmi di natura difensiva, che meglio assicurerebbero la protezione del nostro Paese.
Ricorda che, come di recente riportato in un rapporto dell'Osservatorio Milex, dei circa 33 miliardi di euro che ogni anno l'Italia destina alla spesa militare, circa 13 miliardi sono finalizzati all'acquisto di nuovi sistemi d'arma e finiranno, per la quasi totalità, per beneficiare i grandi colossi industriali americani attivi nel settore della produzione bellica, sulla base di un consistente impegno finanziario che nei prossimi anni incrementerà ulteriormente il nostro debito pubblico, in un momento in cui le risorse dovrebbero invece essere indirizzate a politiche pubbliche volte a rafforzare il sostegno all'economia e a potenziare la spesa nel campo sociale.
Nel ritenere che questa Commissione dovrebbe avviare opportuni approfondimenti, oltre che sulla spesa per la difesa, anche sui costi connessi alla presenza nel territorio nazionale di basi militari americane, che spesso beneficiano dell'utilizzo di strutture senza la previsione di alcun corrispettivo finanziario, ribadisce il proprio voto contrario sulla proposta di deliberazione formulata dal relatore, auspicando Pag. 83che nel prossimo futuro possa svolgersi presso le Camere, auspicabilmente in Assemblea, una discussione più ampia e partecipata sulle tematiche in argomento.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, ad integrazione di quanto precedentemente rappresentato, con riferimento alla richiesta formulata dal deputato Grimaldi fa presente che il decreto di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020 adottato dall'allora Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, prevedeva che per l'attuazione del programma si sarebbe fatto riferimento a una società statunitense.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano.
Atto n. 361.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano.
Comunica, quindi, che la Commissione è oggi chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Ciò posto, fa presente che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa, allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante, segnala che il predetto schema ha ad oggetto la seconda fase del programma relativo alla prosecuzione del programma già avviato ed approvato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 27 novembre 2024, recante l'approvazione del programma pluriennale n. SMD 11/2024, finalizzato all'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano, la cui finalità operativa risulta immutata rispetto alle indicazioni contenute nel predetto decreto interministeriale.
A tale riguardo, la scheda tecnica allegata al decreto interministeriale di approvazione del programma pluriennale n. SMD 11/2024 segnala che il programma è finalizzato, in particolare, a rinnovare la capacità di supporto di fuoco indiretto delle Forze medie dell'Esercito italiano, tramite l'acquisizione di sessantasei sistemi d'arma e del relativo supporto logistico integrato, di veicoli per il rifornimento delle munizioni, di veicoli per il soccorso e il trasporto, nonché di munizioni da 155 millimetri di varia tipologia.
Rileva che nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene, altresì, precisato che la seconda fase del programma, oggetto del provvedimento in esame, è funzionale a proseguire l'acquisizione di una ulteriore aliquota di semoventi ruotati unitamente al relativo supporto logistico, nonchéPag. 84 all'adeguamento delle infrastrutture individuate per l'addestramento, la manutenzione e l'accantonamento dei sistemi d'arma e del munizionamento.
Per quanto attiene ai contenuti del programma pluriennale, fa presente che le premesse dello schema di decreto in esame evidenziano che il programma è stato avviato nell'anno 2025 e che la sua conclusione è prevista nell'anno 2039, in linea con il cronoprogramma dei pagamenti previsti dal medesimo schema per la seconda fase del programma. Al riguardo, segnala, peraltro, che nelle premesse del decreto interministeriale di approvazione del programma SMD n. 11/2024 e nella scheda tecnica ad esso allegata si indicava come anno di prevista conclusione del programma, avviato nell'anno 2025, l'anno 2034.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che, sulla base di quanto indicato nella citata scheda tecnica, l'onere complessivo del programma è stimato in 1.810 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2024, valore corrispondente a quello indicato nella scheda tecnica allegata al citato decreto ministeriale recante l'approvazione del programma n. SMD 11/2024.
Anche alla luce di tale circostanza, ritiene utile acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi rispetto all'ampliamento dell'orizzonte temporale complessivo per l'attuazione del programma.
Osserva, quindi, che la scheda tecnica allegata al provvedimento in esame segnala che la prima fase del citato programma, del valore di 202 milioni di euro, oggetto del citato decreto interministeriale di approvazione del programma n. SMD 11/2024, risulta interamente finanziata, mentre la seconda fase del programma, oggetto del provvedimento in esame, per la quale si prevede l'avvio nell'anno 2029 e la presumibile conclusione nell'anno 2039, reca oneri complessivamente pari a 435 milioni di euro.
La scheda tecnica specifica, inoltre, che il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 1.173 milioni di euro, sarà finalizzato al completamento delle dotazioni e sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del previsto criterio dell'autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa.
In proposito, segnala, altresì, che le premesse allo schema di decreto in esame chiariscono che quest'ultimo è circoscritto alla seconda fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
Per quanto attiene alla fase del programma oggetto del presente provvedimento, la scheda tecnica specifica che la seconda fase del programma, che, come in precedenza evidenziato, determina oneri complessivamente pari a 435 milioni di euro, è finanziata a valere sul capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa.
In particolare, fa presente che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti prevede oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2029, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, a 25 milioni di euro per l'anno 2031, a 25 milioni di euro per l'anno 2032, a 55 milioni di euro per l'anno 2033 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2039.
In proposito, osserva preliminarmente che il cronoprogramma dei pagamenti fa esclusivamente riferimento a esercizi successivi rispetto a quelli considerati dal vigente bilancio previsione, relativo al triennio 2026-2028. Nel rilevare, pertanto, l'opportunità di acquisire elementi in ordine a tale orizzonte temporale di programmazione della spesa, fa presente che il piano gestionale n. 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, pari a 2.064.679.793 euro per l'anno 2026, a Pag. 852.276.688.014 euro per l'anno 2027 e a 2.466.190.211 per l'anno 2028.
Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della seconda fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse.
Chiarisce, inoltre, che la scheda tecnica precisa che l'amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari in termini di costo complessivo, specificando tuttavia che, ove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo rendesse necessario il superamento del limite di spesa precedentemente richiamato, si darà corso a un decreto integrativo, che seguirà il medesimo iter del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza finanziaria.
Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica sottesa.
La scheda tecnica evidenzia, altresì, che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario tra quelli indicati nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Segnala che viene, inoltre, precisato che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento della progettualità in esame.
A tale riguardo, ritiene appare opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO chiarisce che si è provveduto ad estendere fino al 2039 l'orizzonte temporale del programma pluriennale oggetto dello schema di decreto in esame al fine di tenere conto dell'atteso incremento della domanda nel settore dei sistemi d'arma di artiglieria semovente di nuova generazione, anche alla luce degli stanziamenti disponibili in coerenza con la programmazione degli investimenti nel settore della difesa.
Assicura, quindi, le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Precisa, infine, che le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano (Atto n. 361);
Pag. 86rilevato che:
il programma oggetto dello schema di decreto in esame costituisce la seconda fase del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento già avviato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 27 novembre 2024, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2024;
sotto il profilo finanziario, la scheda tecnica allegata allo schema di decreto, di cui costituisce parte integrante, conferma che l'onere complessivo del programma pluriennale, avviato nell'anno 2025 e destinato a concludersi nell'anno 2039, anziché nell'anno 2034, come indicato nel citato decreto interministeriale recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2024, è stimato in 1.810 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2024;
la prima fase del programma, del valore di 202 milioni di euro, autorizzata con il citato decreto interministeriale recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2024, è stata completamente finanziata;
lo schema di decreto in esame si riferisce alla seconda fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2029 e la conclusione nell'anno 2039 e si quantifica un costo complessivo di 435 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 1.173 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della seconda fase del programma, a valere sul capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
il completamento del programma, per il restante valore di 1.173 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla seconda fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
si è provveduto ad estendere fino al 2039 l'orizzonte temporale del programma pluriennale oggetto dello schema di decreto in esame al fine di tenere conto dell'atteso incremento della domanda nel settore dei sistemi d'arma di artiglieria semovente di nuova generazione, anche alla luce degli stanziamenti disponibili in coerenza con la programmazione degli investimenti nel settore della difesa;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
Pag. 87La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Marco GRIMALDI (AVS) preannuncia il proprio voto contrario sulla deliberazione proposta dal relatore.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica.
Atto n. 362.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica.
Comunica, inoltre, che la Commissione è oggi chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Ciò posto, fa presente che la scheda tecnica e la scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa, allegate allo schema di decreto in esame, di cui costituiscono parte integrante, fanno rinvio, per la descrizione delle finalità operative del programma, a quanto già riportato nelle schede allegate al decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 6 dicembre 2024, che ha approvato il programma n. SMD 6/2024, che costituisce la prima del programma medesimo.
In particolare, la scheda tecnica allegata al predetto decreto interministeriale di approvazione del programma pluriennale n. SMD 6/2024 precisa che tale programma è finalizzato all'incremento e al completamento delle dotazioni organiche dei reggimenti relative al mortaio pesante da 120 millimetri a canna rigata, all'approvvigionamento di munizionamenti da 120 millimetri e di sistemi Loitering munition man-portable, nonché all'avvio di uno studio di fattibilità, propedeutico allo sviluppo di un nuovo obice leggero.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, osserva che la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in discussione fa presente che il programma pluriennale in esame costituisce la seconda fase del programma già avviato con il citato decreto interministeriale di approvazione del programma n. SMD 6/2024, del quale costituisce pertanto integrazione e prosecuzione.
In particolare, segnala che la prima fase di tale programma, autorizzata con il summenzionato decreto interministeriale del 6 dicembre 2024, ha uno sviluppo pluriennale compreso tra l'anno 2025 e l'anno 2028 e risulta già totalmente finanziata per un ammontare complessivo di 76 milioni di euro.
Ciò posto, osserva che lo schema di decreto ora in esame, relativo alla realizzazione della seconda fase del programma, mantiene fermo l'onere complessivo dell'impresa, quantificato, in base alle condizioni economiche dell'anno 2024, in 206 milioni di euro, specificando che la seconda fase del programma è concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale con presumibile inizio nell'anno 2027 e conclusione stimata nell'anno 2033, per un onere complessivo di 65 milioni di euro, ed è Pag. 88finalizzata all'acquisizione di ulteriori sistemi Loitering munition e di mortai pesanti da 120 millimetri a canna rigata e relativa dotazione di munizioni.
La scheda tecnica precisa, inoltre, che il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 65 milioni di euro, consentirà l'approvvigionamento di munizionamento circuitante e per mortaio pesante e sarà realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del previsto criterio dell'autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa.
In proposito, segnala che le premesse allo schema di decreto in esame chiariscono che quest'ultimo è circoscritto alla seconda fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
Per quanto attiene alla fase del programma oggetto del presente provvedimento, la scheda tecnica specifica che la seconda fase del programma, che, come evidenziato, determina oneri complessivamente pari a 65 milioni di euro, è finanziata a valere sul capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa.
In particolare, il cronoprogramma previsionale dei pagamenti prevede oneri pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e a 5 milioni di euro per l'anno 2033.
Per quanto attiene alle risorse utilizzate, fa presente che il piano gestionale n. 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, pari a 2.064.679.793 euro per l'anno 2026, a 2.276.688.014 euro per l'anno 2027 e a 2.466.190.211 per l'anno 2028.
In proposito, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della seconda fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della seconda fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
Osserva che nella scheda tecnica viene, inoltre, precisato che l'amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari in termini di costo complessivo del programma, specificando tuttavia che, ove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo rendesse necessario il superamento del limite di spesa precedentemente richiamato, si darà corso a un decreto integrativo, che seguirà il medesimo iter del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza finanziaria.
Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica sottesa e che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario tra quelli indicati nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Viene, inoltre, specificato che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure Pag. 89di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento della progettualità in parola.
A tale riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO assicura che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Precisa, inoltre, che le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica (Atto n. 362);
rilevato che:
il programma pluriennale in esame costituisce la seconda fase del programma pluriennale già avviato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 6 dicembre 2024, recante l'approvazione del programma n. SMD 6/2024, ed è finalizzato all'acquisizione di ulteriori sistemi Loitering munition e di mortai pesanti da 120 millimetri a canna rigata e relativa dotazione di munizioni;
sotto il profilo finanziario, la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame conferma la quantificazione dell'onere complessivo del programma pluriennale in 206 milioni di euro alle condizioni economiche dell'anno 2024;
la prima fase di tale programma, autorizzata con il summenzionato decreto interministeriale recante l'approvazione del programma n. SMD 6/2024, ha uno sviluppo pluriennale compreso tra l'anno 2025 e l'anno 2028 e risulta già totalmente finanziata per un ammontare complessivo di 76 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame si riferisce alla seconda fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2027 e la conclusione nell'anno 2033 e si quantifica un costo complessivo di 65 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 65 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della seconda fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
il completamento del programma, per il restante valore di 65 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla seconda fase del programma e che il Pag. 90completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Marco GRIMALDI (AVS) annuncia il proprio voto contrario sulla deliberazione proposta dal relatore.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Atto n. 363.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, adottato in attuazione della delega conferita dalla legge di delegazione europea 2021 di cui alla legge n. 127 del 2022.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, nel segnalare che lo schema di decreto legislativo è corredato di una relazione tecnica e reca, all'articolo 2, una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, fa presente in primo luogo che le modifiche apportate con le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 potrebbero determinare una riduzione dei premi assicurativi versati alle compagnie. Osserva, infatti, che la deroga all'obbligo assicurativo prevista nel caso in cui il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, cioè quando il veicolo sia privo di parti essenziali che lo rendano, in maniera stabile, inidoneo per l'uso dello stesso, previsto dalla lettera a), numero 1), appare suscettibile di determinare il citato effetto, per quanto in misura molto contenuta. Rileva, poi, che anche il regime di separazione del rischio di cui alla lettera a), numero 2), con autonoma rilevanza per il cosiddetto rischio statico, inferiore a quello derivante dal movimento del veicolo, riconosciuto per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, correlato al fatto che, come ricorda la relazione illustrativa del provvedimento, tali veicoli hanno un minore tasso di sinistrosità, essendo spesso esposti in spazi museali, potrebbe comportare una riduzione dell'ammontare dei premi versati. In relazione alla successiva lettera Pag. 91b) del comma 1, fa presente che la relazione illustrativa afferma che «al fine di tutelare il settore dell'automobilismo sportivo italiano e di evitare di gravarlo con ulteriori costi derivanti dall'obbligo assicurativo RC auto in caso di gare e competizioni sportive, anche se le stesse si svolgano su circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione, tenendo presente le disposizioni della direttiva 2021/2118 (UE), si è pertanto ritenuto opportuno intervenire sull'articolo 124 del CAP, [...]», prevedendo che «possa essere stipulata assicurazione generale di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13 del CAP».
Ritiene pertanto che l'alternativa introdotta, ovvero la possibilità di stipulare assicurazione per la responsabilità civile generale in luogo di quella specifica per la circolazione di veicoli, potrebbe condurre a un contenimento dei costi sostenuti dagli organizzatori di gare e competizioni sportive, con minori versamenti di premi assicurativi, trattandosi di assicurazione che, pur coprendo i danni a terzi, compresi gli spettatori e altri passanti, non necessariamente copre i danni ai piloti partecipanti e ai loro veicoli e che, inoltre, prevede massimali rimessi alla disciplina contrattuale e non già stabiliti per legge come quelli per la responsabilità civile riferita agli autoveicoli.
Tanto premesso, segnala che la possibile riduzione dei premi assicurativi, che sarebbe comunque contenuta ma che andrebbe quantificata, potrebbe riflettersi sul gettito fiscale, in termini di IRES e di IRAP dovute dalle compagnie di assicurazione, nonché di IVA e di imposta sui premi assicurativi per la responsabilità civile riferita agli autoveicoli, con aliquota pari al 12,5 per cento, che può essere incrementata o diminuita di 3,5 punti percentuali a discrezione delle province, versate dai clienti, pur tenendo conto delle conseguenti, minori deduzioni fiscali per i premi in questione correlati a veicoli posseduti da imprese e utilizzati nel processo produttivo, in quanto fattori di costo per queste ultime.
Alla luce di tale ricostruzione, segnala l'opportunità di effettuare una stima dei predetti effetti finanziari.
Per quanto attiene al numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, rileva che la facoltà di stipulare polizze di durata inferiore a quella annuale non dovrebbe invece sostanzialmente incidere sull'ammontare dei premi pagati, considerando l'esistenza di una prassi conforme alla novità proposta, come riporta la relazione illustrativa sulla scorta delle osservazioni mosse dall'ANIA.
Segnala che appare sostenibile la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 in relazione alla vigilanza dell'IVASS, prevista dal comma 1, lettera c), dell'articolo 1, sulla corretta alimentazione e gestione della cosiddetta «banca dati sinistri», e alla correlata facoltà di accesso del medesimo istituto alle tre banche dati di cui agli articoli 225 e 226 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una successiva seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
Atto n. 344.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2025.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 16 gennaio 2026, il prescritto parere della Conferenza unificata di Pag. 92cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
Segnala quindi che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione della deliberazione di competenza.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, fa presente, in primo luogo, che la Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, designata, dall'articolo 3, comma 3, quale autorità responsabile degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti di batterie di cui al capo V del presente provvedimento, potrà svolgere le funzioni ad essa attribuite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di compiti riconducibili a funzioni istituzionalmente già assolte dalla medesima Direzione.
Precisa, inoltre, che le convenzioni o protocolli d'intesa che ACCREDIA– Ente italiano di accreditamento e il Ministero delle imprese e del made in Italy sono chiamati a stipulare ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 per la regolazione delle modalità di svolgimento delle attività di valutazione degli organismi di valutazione e di controllo degli organismi notificati, nonché per la definizione dei connessi rapporti tra i predetti enti, non presentano carattere oneroso.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (Atto n. 344);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, designata, dall'articolo 3, comma 3, quale autorità responsabile degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti di batterie di cui al capo V del presente provvedimento, potrà svolgere le funzioni ad essa attribuite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di compiti riconducibili a funzioni istituzionalmente già assolte dalla medesima Direzione;
le convenzioni o protocolli d'intesa che ACCREDIA – Ente italiano di accreditamento e il Ministero delle imprese e del made in Italy sono chiamati a stipulare ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 per la regolazione delle modalità di svolgimento delle attività di valutazione degli organismi di valutazione e di controllo degli organismi notificati, nonché per la definizione dei connessi rapporti tra i predetti enti, non presentano carattere oneroso;
rilevata l'esigenza di modificare gli articoli 20, 21 e 24, al fine di assicurare una maggiore coerenza delle disposizioni finanziarie del provvedimento, procedendo, in particolare, a:
ricollocare il primo e il secondo periodo del comma 15 dell'articolo 20, concernenti l'imputazione degli oneri relativi all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo, dopo il comma 1 dell'articolo 24, posto che quest'ultimo disciplina puntualmente le attività e le funzioni del medesimo Comitato;
riformulare il terzo periodo del comma 15 dell'articolo 20, relativo all'imputazione degli oneri per la realizzazione e la tenuta del Registro istituito dal comma 1 del medesimo articolo, al fine di esplicitare tale ultimo richiamo normativo, sopprimendoPag. 93 conseguentemente le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 21, che appaiono sostanzialmente sovrapponibili a quelle contenute nel medesimo terzo periodo,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 20, comma 15, sopprimere il primo e il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Gli oneri relativi all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, ivi incluse le attività ispettive previste dall'articolo 21, comma 1, e dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e alle attività dell'ISPRA di cui agli articoli 20 e 21, sono a carico dei produttori di batterie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura dei suddetti oneri e le relative modalità di versamento;
Al medesimo articolo 20, comma 15, terzo periodo, sostituire le parole: presente comma con le seguenti: comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 21, sopprimere il comma 4».
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
La seduta termina alle 16.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 21 gennaio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.