ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.
La seduta comincia alle 14.15.
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie.
Atto n. 371.
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie.
Atto n. 372.
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).
La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto.
Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 2 febbraio 2026, il parere su due atti del Governo che recano modifiche, rispettivamente, al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente la determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie (A.G. 371) e al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente la determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie (A.G. 372).
Rileva che i provvedimenti in esame sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, il quale affida ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto, quando previsto, con altri Ministri interessati, la definizione dei criteri generali per la disciplina, da parte dei singoli atenei, dell'ordinamento degli studi dei corsi universitari. I decreti ministeriali citati, emanati previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e delle Commissioni parlamentari competenti, sono abilitati a determinare altresì la durata e l'eventuale serialità dei corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per la mobilità degli studenti, le collaborazioni con gli atenei stranieri.
Il regolamento che, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, disciplina i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università, è attualmente quello di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004, il quale, all'articolo 3, statuisce che le università rilasciano titoli di laurea (L), di durata triennale, per conseguire i quali occorre acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU), e di laurea magistrale (LM), di durata ordinariamente biennale, per conseguire i quali occorre acquisire 120 CFU. Al ricorrere di talune condizioni è possibile istituire anche percorsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata anche quinquennale o esennale.
Ricorda che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza definite con ulteriori decreti ministeriali, emanati ai sensi e secondo le procedure del medesimo articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997.
Le classi di laurea, da una parte, e le classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, dall'altra, per la cui definizione non è previsto il concerto di altri Ministeri, sono attualmente disciplinate, rispettivamente, dal decreto ministeriale n. 1648 e dal decreto ministeriale n. 1649, entrambi adottati il 19 dicembre 2023.
Segnala che le classi di laurea e le classi di laurea magistrali delle professioni sanitarie, per le quali è invece necessario il concerto del Ministero della salute, sono disciplinate, rispettivamente, dal decreto ministerialePag. 123 19 febbraio 2009 e dal decreto ministeriale 8 gennaio 2009.
Evidenzia, quindi, che i due schemi di decreto in esame novellano i due decreti ministeriali da ultimo ricordati, sulla base di un intento riformatore unitario, che, come si evince dalla relazione illustrativa di entrambi, è quello di procedere a una complessiva revisione delle classi dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie, con specifico riguardo al percorso formativo per l'accesso alle professioni infermieristiche (L/SNT-1 e LM/SNT-1), al fine di rimediare a quelle che sono individuate come le due principali criticità dell'attuale scenario italiano in materia di assistenza sanitaria, ossia, da un lato, la carenza di personale, in particolare infermieristico, e dall'altro, la limitata attrattività di alcune professioni sanitarie.
Sottolinea che gli atti in questione sono stati proposti dal Ministero dell'università della ricerca sulla base di una proposta del Consiglio universitario nazionale, elaborata ad esito dei lavori del tavolo tecnico su «Infermieristica» istituto dallo stesso ministero nel febbraio 2023. La proposta del CUN è stata sottoposta al Ministero della salute, ai fini del previsto concerto: quest'ultimo è stato accordato, seppur limitatamente ad una sola parte delle proposte di riforma avanzate.
Riguardo ai contenuti dei due atti in esame, osserva che l'Atto del Governo n. 372, che interviene a livello di classi di laurea magistrali, novellando il decreto ministeriale 8 gennaio 2009, sostituisce l'intera declaratoria relativa alla classe di laurea magistrale LM/SNT-1 (Scienze infermieristiche e ostetriche), apportandovi le seguenti modificazioni rispetto al quadro vigente:
la classe di laurea viene suddivisa in due distinte sezioni dedicate rispettivamente alle scienze infermieristiche e ostetriche (A) e alle scienze infermieristiche specialistiche (B);
nell'ambito della sezione A, diretta discendente del percorso formativo unitario oggi vigente, dedicato alla formazione delle figure professionali di coordinamento e manageriali, vengono più chiaramente distinti i due profili professionali infermieristico ed ostetrico, mediante l'inserimento, nei percorsi formativi, degli ambiti disciplinari riferiti, rispettivamente, al management infermieristico e al management ostetrico;
nell'ambito della sezione B vengono istituiti due percorsi formativi del tutto nuovi, dedicati rispettivamente alle figure, altrettanto nuove e più settoriali e specialistiche, di infermiere specialista in cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità e infermiere specialista in cure intensive e dell'emergenza;
nell'ambito della medesima sezione B, viene inoltre spostato il percorso formativo dedicato alla figura professionale dell'infermiere pediatrico, che attualmente, nell'ambito della LM/SNT-1, si configura quale diretta prosecuzione del percorso formativo triennale di analoga denominazione (infermiere pediatrico) oggi esistente all'interno della classe di laurea triennale L/SNT-1. Nella sezione B, la figura professionale cui il percorso formativo è dedicato viene ribattezzata «infermiere specialista in cure neonatali e pediatriche», assumendo una valenza chiaramente più specialistica e settoriale.
Rileva che le innovazioni introdotte dall'Atto del Governo n. 371 a livello di classi di laurea triennale, tramite novellazione del decreto ministeriale 19 febbraio 2009 e del relativo allegato, sono strettamente connesse alla modifica da ultimo citata, poiché sono volte a sopprimere dal novero delle classi di laurea triennali per le professioni sanitarie, e in particolare dalla classe di laurea L/SNT-1 (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o), ogni riferimento al percorso formativo abilitante alla professione di infermiere pediatrico ivi attualmente incardinato.
Evidenzia che relativamente alla professione di infermiere pediatrico, dunque, l'effetto delle novelle di cui ai due distinti schemi di decreto, rispetto al contesto attuale, è quello di consentire l'accesso all'esercizioPag. 124 di tale professione solo successivamente al conseguimento di una laurea magistrale a carattere specialistico, e quindi solo dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di infermiere generico, tramite la laurea triennale L/SNT-1.
Giorgia LATINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire invita la relatrice a formulare una proposta di parere su ciascuno degli atti in esame.
Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie (Atto n. 371) (vedi allegato 1) e una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie (Atto n. 372) (vedi allegato 2).
La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie (Atto n. 371) e la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie (Atto n. 372), formulate dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.20.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.
La seduta comincia alle 14.20.
DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.
C. 2754 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata a esprimere un parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa sul testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.
Rileva come l'articolo 1, comma 1, reca la proroga, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.
L'articolo 1, comma 2, prevede che i permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini, già presenti sul territorio nazionale prima del 24 febbraio 2022 possono essere ulteriormente rinnovati a richiesta dell'interessato fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporaneaPag. 125 concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025.
L'articolo 1, comma 3, reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura, sottolinea l'importanza dell'articolo 2 che reca disposizioni relative alla sicurezza dei giornalisti freelance.
Osserva, in particolare, che il comma 1 prevede che i giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.
Il comma 2 dispone che fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in via sperimentale per l'anno 2026 è riconosciuto un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione, di cui al comma 1, concesso su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore potrà essere ammesso a un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro e nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a 600.000 euro per l'anno 2026.
Osserva che il comma 3 reca la clausola di copertura finanziaria, stabilendo che agli oneri derivanti dal comma 2, nella misura massima di 600.000 euro per l'anno 2026, si provvede a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.
L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento in esame.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 3).
La seduta termina alle 14.25.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.
La seduta comincia alle 14.25.
Autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Museo nazionale della fotografia.
C. 2112-quinquies.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 dicembre 2025.
Giorgia LATINI, presidente, ricorda che alla scadenza del termine, fissato al 12 gennaio 2026, non sono state presentate proposte emendative. Il testo sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.
C. 2735 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 126 Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, riferisce che il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 maggio 2025, è stato dapprima esaminato dal Senato (AS 1518), che lo ha approvato, con modificazioni, in data 9 dicembre 2025.
L'obiettivo principale del provvedimento, come si evince dalla relazione illustrativa che lo accompagna, è quello di superare l'attuale sistema di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, basato sull'abilitazione scientifica nazionale, sostituendo quest'ultima con un sistema estremamente più snello, nell'ambito del quale i requisiti minimi di produttività e qualificazione scientifica, che sono mantenuti come condivisi a livello nazionale e la cui proposta di identificazione, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia di docenza, viene demandata all'ANVUR, sono meramente autocertificati dai candidati, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ed attestati tramite il caricamento della necessaria documentazione su una piattaforma telematica messa a disposizione del Ministero, senza che a quest'ultimo sia richiesto alcun vaglio preventivo.
Venendo al dettaglio dei contenuti del provvedimento, rileva che esso si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 reca una serie di novelle alla legge n. 240 del 2010 ed è quello volto al superamento del sistema dell'abilitazione scientifica nazionale.
Evidenzia come il comma 1 sostituisca integralmente l'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, prevedendo che, invece che al conseguimento dell'attuale abilitazione scientifica nazionale, l'ammissione alle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN. I requisiti sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni. Nella fissazione dei requisiti sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nonché il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca. Il possesso dei requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, disciplinata anch'essa dal decreto ministeriale attuativo sopra citato.
Rileva che il comma 2, mediante l'inserimento dell'articolo 17-bis nella legge n. 240 del 2010, introduce una nuova disciplina in materia di composizione delle liste per la formazione delle commissioni giudicatrici per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nonché per la nomina dei ricercatori a tempo determinato. Si prevede che il Ministero curi la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici. La domanda per l'inclusione nella lista è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste è pubblicato nel sito internet del Ministero. Non possono essere inclusi nelle liste i professori straordinari a tempo determinato, i professori collocati in aspettativa obbligatoria, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa, i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. In sede di pubblicazione delle liste, il Ministero individua i gruppi Pag. 127scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta.
Osserva che il comma 3, nel novellare l'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, modifica la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. In particolare:
la lettera a), al numero 1) prevede che la pubblicità del procedimento di chiamata debba recare anche la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali;
al numero 2) prevede la presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard;
al numero 3) specifica che l'ammissione al procedimento di chiamata riguardi studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare, ed espunge il riferimento al possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
al numero 4), prevede la nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso dei requisiti previsti per le funzioni di professore di prima fascia, dei quali un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso. Ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti devono essere afferenti al medesimo settore. Per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti devono essere individuati tra i professori di prima fascia. In deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta, una composizione ridotta a tre componenti, dei quali uno interno e due esterni sorteggiati. Per i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili è superiore a quaranta, è prevista l'esclusione dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
al numero 5) introduce l'obbligo di verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare e di valutazione delle modalità di svolgimento della didattica, e la facoltà per le università di stabilire il numero delle pubblicazioni richieste, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici;
al numero 6) prevede la discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati, nonché lo svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso; stabilisce inoltre che, fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamataPag. 128 dei professori di seconda fascia, la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole;
la lettera b) innalza da un quinto a un quarto la quota, in termini di risorse corrispondenti, dei posti disponibili di professore di ruolo che ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, deve destinare alla chiamata di coloro che, nell'ultimo triennio, non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa; specifica che contribuiscono al raggiungimento della predetta quota i professori e i ricercatori a tempo pieno che svolgono attività didattica e di ricerca presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei;
la lettera c) prevede che gli studiosi chiamati direttamente dalle università possono essere in possesso – oltre che dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare, come attualmente già previsto – anche dei corrispondenti requisiti individuati per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento;
la lettera d) demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle linee-guida per la valutazione svolta dall'ANVUR, dopo 3 anni dalla presa di servizio, dei vincitori delle procedure assunzionali effettuate, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo a favore delle università non statali legalmente riconosciute, secondo princìpi di premialità e autonomia responsabile.
Segnala che il comma 4 reca alcune modifiche all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dedicato ai ricercatori a tempo determinato.
La lettera a) riduce da un terzo ad un quarto la quota di risorse corrispondenti agli importi destinati alla stipula dei contratti di ricerca che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, è vincolata a destinare in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.
La lettera b):
al numero 1), relativamente alla disciplina dei criteri di scelta dei ricercatori a tempo determinato, prevede che il profilo di questi ultimi viene individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali;
al numero 2), prevede la presentazione delle domande di partecipazione per i ricercatori a tempo determinato, unitamente a un curriculum recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard;
al numero 3) prevede la nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti specifici previsti, di cui un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste relative al Pag. 129gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso. Ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due dei componenti devono essere afferenti al medesimo settore;
al numero 4), trasforma in obbligo la facoltà di prevedere nel bando un numero massimo (che attualmente non deve essere inferiore a dodici) delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, stabilendo al contempo che tale numero debba essere ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, e prevedendo anche lo svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso, nonché – come già attualmente previsto – di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;
al numero 5), introduce la disposizione per cui, ferma restando la procedura di chiamata già oggi prevista, la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole.
La lettera c) interviene sulla procedura di valutazione del ricercatore ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, sostituendo il riferimento al possesso dell'abilitazione scientifica nazionale da parte del titolare del contratto di ricerca con quello al possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi del novellato articolo 16.
Sottolinea che il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste delle commissioni giudicatrici, delle cause di esclusione dalle medesime liste e delle modalità per lo svolgimento dei sorteggi dei componenti esterni delle stesse commissioni.
Il comma 6 disciplina le condizioni e i limiti per la chiamata diretta di professori di prima e di seconda fascia da parte della Libera università di Bolzano, limitatamente alla copertura di posti correlati ad insegnamenti in lingua tedesca mentre il comma 7 apporta altre modifiche di coordinamento alla legge n. 240 del 2010.
Rileva come l'articolo 2 introduca misure volte ad incentivare le procedure di mobilità interuniversitaria e internazionale dei docenti e ricercatori universitari.
Al comma 1 la norma prevede l'introduzione di una nuova procedura di mobilità orizzontale, in aggiunta alle altre, che contempla il trasferimento unidirezionale di docenti e ricercatori ad altra sede universitaria, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità-economico finanziaria da parte dell'università che dispone la chiamata. Prevede, inoltre, che il Ministro definisca specifici interventi per incentivare i trasferimenti, nonché altre forme di mobilità interateneo, incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di reclutamento.
Il comma 2 esclude dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario per le università gli eventuali interventi che il Ministero dovesse predisporre al fine di incentivare le chiamate di studiosi dall'estero o di chiara fama.
Osserva che l'articolo 3 detta le disposizioni transitorie e finali necessarie a garantire, durante il regime transitorio, nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa concernente la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento di docenti e ricercatori universitari, la continuità delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di quelle di reclutamento in corso all'entrata in vigore del provvedimento.
Infine, l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Giorgia LATINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 21 gennaio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 21 Gennaio 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.
Audizione informale di Daria Jorioz, dirigente della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00344 Amorese: riconoscimento delle lingue regionali, delle lingue locali e dei dialetti italiani.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.40.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.
Audizione informale nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00307 Cangiano: valorizzazione della canzone napoletana classica, di:
Vincenzo De Luca, esperto della materia;
Gino Aveta, fondatore dell'archivio storico della canzone napoletana della RAI;
Bruno Tabacchini, direttore artistico del Festival delle Ville Vesuviane, in videoconferenza.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.05.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
AUDIZIONI INFORMALI
Audizione informale di Pier Luigi Petrillo, professore ordinario di diritto comparato dei patrimoni culturali presso l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.