SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 14.30.
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2753 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, espone in sintesi gli aspetti del decreto-legge all'esame rientranti nell'ambito di interesse della Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
Quanto all'articolazione del testo, fa presente, innanzitutto, che il provvedimento è composto da 17 articoli. Riferisce, in primo luogo, che l'articolo 4 (Proroga di termini Pag. 147in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze), comma 11, estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 (recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), alle assemblee sociali tenute entro il 30 settembre 2026. Ricorda che il termine di applicazione di tali norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie, stabilito al comma 7 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, è stato più volte prorogato rispetto al termine originario del 31 dicembre 2020. In particolare, l'ultima proroga è stata disposta dall'articolo 3, comma 14-sexies del decreto-legge n. 202 del 2024, come da modifica apportata in sede di conversione in legge n. 15 del 2025. Ai sensi di tale disposizione, il termine di applicazione delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie è stato spostato al 31 dicembre 2025.
Segnala poi, per i profili che interessano la Commissione, l'articolo 6 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito), comma 6 che estende anche all'anno 2026 la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy. Ricorda, quanto al sistema di finanziamento degli ITS Academy, che l'articolo 11 della legge n. 99 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, con lo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale.
Evidenzia quanto previsto all'articolo 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), comma 2, che differisce al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dell'obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui. Nello specifico, la disposizione novella l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, che fissava al 1° gennaio 2025 (termine già prorogato una volta dal 1° gennaio 2024) la decorrenza dell'obbligo in capo alle società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui di provvedere affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile. In base a tale norma, le società che vendono a terzi energia termica per il riscaldamento e il raffrescamento – sotto forma di calore e per quantità superiori a 500 TEP annui – sono tenute a garantire che una quota dell'energia venduta sia di origine rinnovabile. Tale termine viene ora prorogato con decorso dell'obbligo a partire dal 1° gennaio 2026. Segnala che, a sostegno della proroga in esame, la relazione illustrativa precisa che questa è volta a consentire agli operatori di programmare gli interventi e gli investimenti necessari in un arco temporale sostenibile nell'autonomia organizzativa propria di impresa.
L'articolo 14 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy) proroga di un altro anno il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI (di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 145 del 2023), parzialmente derogatoria di quella ordinaria, portandolo dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Una delle ragioni della proroga risiederebbe, secondo la relazione tecnica, nell'effetto di equivalenza dei fabbisogni finanziari tra lo scenario con proroga e lo scenario senza proroga: il numero di operazioni finanziarie richiedenti la garanzia pubblica è stimato in misura pressoché sovrapponibile nei due scenari, e la percentuale media garantita dei due scenari tende a coincidere, pur a fronte di discipline diverse che prevedono coperture maggiormente uniformi in caso di proroga, a fronte di coperture differenziate per classe di rischio, in caso di ripristino della normativa ordinaria. Ricorda che il Fondo di garanzia per Pag. 148le piccole e medie imprese, istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – sugli importi garantiti dal Fondo stesso. Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative). Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta – in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica – una disciplina speciale, straordinaria e temporanea approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, per ciò che attiene sia agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia è rientrato, in questo senso, tra le principali misure che sono state utilizzate per controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi provocata dalla pandemia e, anche, dalla crisi energetica.
L'articolo 15, comma 3, modifica l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, prorogando al 31 dicembre 2027 il termine per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. La disposizione, al fine di concedere un maggior termine per assolvere agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 alle autorità responsabili che non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nei pertinenti registri dei regimi di aiuto o degli aiuti ad hoc, proroga i periodi di imposta i cui termini per la notifica dei relativi atti impositivi sono in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2027 (in luogo della precedente data fissata al 31 dicembre 2025). Ciò consente, come chiarisce la relazione illustrativa, nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di registrazione da parte delle autorità responsabili dei regimi di aiuto, un'azione di recupero graduale nei confronti di coloro che hanno illegittimamente fruito degli aiuti individuali, che andrebbe altrimenti a sovrapporsi con periodi di imposta oggetto delle precedenti proroghe.
Evidenzia poi quanto recato all'articolo 16 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo), comma 1, che proroga al 31 dicembre 2026 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali. La norma si inserisce nell'ambito del perimetro normativo tracciato dall'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge n. 50 del 2022 (legge n. 91 del 2022) prorogando al 31 dicembre 2026, il termine fino al quale possono essere realizzati i predetti impianti. Originariamente tale termine era stato fissato al 16 luglio 2024 (24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 91 del 2022 di conversione in legge decreto-legge n. 50 del 2022) ed è stato già prorogato, una prima volta, al 31 dicembre 2024 e, una seconda volta, al 31 dicembre 2025. Con riferimento alla proroga dell'applicazione del regime della DILA per la fattispecie qui contemplata, si rileva che dal 30 dicembre 2024 è in vigore il decreto legislativo n. 190 del 2024, recante il riordino della disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, a sua volta oggetto di correttivo col decreto legislativo n. 178 del 2025. Tale disciplina non prevede più il regime amministrativo della DILA, disponendone, anzi, l'abrogazione (cfr. articolo 15 e allegato D, lettera h) del decreto legislativo n. 190 del 2024). Per quanto qui interessa, si segnala che il decreto legislativo n. 190 all'articolo 7 e all'allegato A, lettera d), sottopone ora Pag. 149ad attività libera gli impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza: 1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza a edifici esistenti cui sono asserviti.
Sempre l'articolo 16, al comma 2, interviene sull'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, differendo al 31 marzo 2026 il termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito alle piccole e microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive. Sembrerebbe dunque che la proroga al 31 marzo 2026 riguardi soltanto le piccole e microimprese dei due settori considerati, mentre per le piccole e microimprese dei restanti settori il termine del 31 dicembre 2025 rimane inalterato. A tale riguardo, la relazione illustrativa osserva che con la disposizione in commento viene, pertanto, accordato un periodo di tempo aggiuntivo di soli tre mesi, che mira a garantire alle imprese tenute all'assicurazione l'effettuazione di una scelta consapevole tra i prodotti assicurativi, facendo sì che in questo limitato frangente temporale siano conosciuti gli elementi necessari per individuare la soluzione assicurativa più idonea e sostenibile rispetto alle proprie esigenze.
Infine, l'articolo 16, comma 3, differisce di un anno (dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026) taluni termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del Catasto fabbricati, relativi a strutture ricettive all'aperto. Si segnala che tali termini temporali erano stati già prorogati di 6 mesi (dal 15 giugno 2025 al 15 dicembre 2025) dall'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2025 (convertito dalla legge n. 118 del 2025).
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).
Emma PAVANELLI (M5S), annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Alberto PANDOLFO (PD-IDP), annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Fabio PIETRELLA (FDI), annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Luca TOCCALINI (LEGA), annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP), annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Luca SQUERI (FI-PPE), annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.
Testo unificato C. 1928 e abb.-A.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2026.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).
Emma PAVANELLI (M5S), ricordato che il testo unificato all'esame comprende altresì la proposta di legge C. 2194 Iaria, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Alberto PANDOLFO (PD-IDP), annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 14.35.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 14.35.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Atto n. 367.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2026.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE.
Atto n. 368.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2026.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 14.40.
Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.
C. 362 Molinari.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2025.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, chiede se vi siano richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative presentate.
Catia POLIDORI (FI-PPE), intervenendo sui lavori della Commissione, nell'annunciare che a breve cesserà di far parte della X Commissione, esprime un saluto e un ringraziamento ai membri della Commissione stessa, di cui ha avuto il piacere di far parte, nel corso di varie legislature, per diciotto anni consecutivi.
Pag. 151Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 21 gennaio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.
COMITATO DEI NOVE
Mercoledì 21 gennaio 2026.
Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673-A Governo, approvato dal Senato.
Il Comitato si è riunito dalle 16 alle 16.05.