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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 gennaio 2026
617.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 GENNAIO 2026

Pag. 163

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.
C. 218 D'Attis, C. 948 Zanella, C. 1078 Sportiello e C. 1198 Girelli.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2023.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di febbraio, avverte che, come preannunciato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il relatore, deputato D'Attis, ha predisposto un nuovo testo della sua proposta di legge C. 218 (vedi allegato), già adottata come testo base. Ricorda altresì che tale testo è stato trasmesso per le vie brevi, nella giornata di ieri, a tutti i componenti della Commissione.

Pag. 164

  Mauro D'ATTIS (FI-PPE), relatore, ricorda che la proposta di legge C. 218, di cui è primo firmatario, era stata adottata come testo base dalla Commissione il 28 settembre 2023.
  L'iter in Commissione della proposta di legge, alla quale erano state presentate proposte emendative, si era interrotto a causa di problemi di ordine finanziario.
  Successivamente, sono intervenute alcune novità dalle quali è scaturita l'esigenza di predisporre un nuovo testo della predetta proposta di legge, che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame. Al riguardo, evidenzia, in primo luogo, l'introduzione, nella legge di bilancio per il 2025, di un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative normative volte a realizzare interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, nonché l'ulteriore stanziamento di un milione di euro annui per il contrasto all'HIV, con particolare riferimento al profilo della prevenzione, previsto dalla legge di bilancio per 2026.
  Ritiene, pertanto, che tali elementi di novità consentano di superare i limiti di carattere finanziario che, in precedenza, avevano rallentato lo svolgimento dell'iter delle proposte di legge in esame. Al tempo stesso, occorre tenere conto delle risorse effettivamente disponibili, ragione per cui ha ritenuto opportuno modificare il testo originario della sua proposta di legge. Ringrazia quindi i colleghi Zanella, Sportiello e Girelli, primi firmatari delle proposte di legge abbinate, per la loro fattiva collaborazione in questo percorso.
  Evidenzia come il nuovo testo, dotato di una struttura più agile, appare idoneo, a suo avviso, ad essere approvato in tempi brevi. Precisa che tale testo, suscettibile di miglioramenti e integrazioni per via emendativa, mantiene fermi i punti fondamentali presenti nel testo già adottato come testo base e nelle proposte di legge abbinate. A titolo esemplificativo, cita l'abbassamento al quattordicesimo anno di età del limite di età per poter effettuare, senza autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale, i test per l'accertamento dell'infezione da HIV. Cita, inoltre, le campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla popolazione e, in particolare, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con riferimento all'infezione da HIV e alle altre infezioni a trasmissione sessuale.
  Ringrazia quindi, oltre ai colleghi presentatori delle proposte di legge abbinate, il Presidente e tutti i componenti della Commissione, auspicando che i lavori, da svolgersi nei tempi che saranno fissati dall'Ufficio di presidenza, possano proseguire in un clima di ampia collaborazione.

  Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) esprime apprezzamento per la ripresa dell'iter del provvedimento, che consente di valorizzare il lavoro svolto in precedenza per l'adozione di un testo condiviso. Nell'evidenziare come, in un contesto mutato, si renda necessaria la revisione del testo originariamente adottato come testo base, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta formulata dal relatore, di adottare come testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 218. Dichiara, al tempo stesso, la volontà di procedere a un puntuale lavoro emendativo, nell'ottica di attualizzare la normativa attualmente in vigore, con riferimento, in particolare, alla risposta sanitaria e al contesto culturale in cui si inquadrano oggi l'HIV e l'AIDS.

  Marianna RICCIARDI (M5S), facendo presente che si tratta di un provvedimento ampiamente atteso, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta formulata dal relatore, preannunciando la presentazione di proposte emendative.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di adottare come nuovo testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge D'Attis C. 218, presentato dal relatore (vedi allegato).

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, comunica che il termine per la presentazione di Pag. 165proposte emendative al nuovo testo della proposta di legge C. 218, adottato come testo base, sarà fissato nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'introduzione dell'obbligo di diagnosi autoptica nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile.
C. 862 Lacarra e C. 1807 Ciocchetti.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2025.

  Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1807, di cui è primo firmatario. Manifesta, inoltre, la massima disponibilità per un confronto nel merito nella successiva fase dell'esame delle proposte emendative che saranno presentate.

  Marco LACARRA (PD-IDP), nel ricordare come una proposta di legge dal contenuto analogo a quello delle proposte in esame fosse stata già presentata dal suo gruppo nel corso della precedente legislatura, condivide la proposta testé formulata dal relatore. Si tratta, a suo parere, di un testo chiaro, che non necessita di consistenti interventi modificativi o integrativi. Rileva, quindi, l'importanza di mantenere saldi i due princìpi cardine del provvedimento: l'obbligatorietà dell'esame autoptico per le morti che non hanno cause apparenti e l'approfondimento delle cause prime di alcune malattie, mediante lo svolgimento di test genetici. Ritiene, infatti, che attualmente ci si trovi di fronte a un vuoto normativo con disposizioni, in materia di obbligo di diagnosi autoptica, riferite solo ai neonati o comunque all'età infantile fino ai due anni. Auspica, infine, che in tal modo si possa dare una risposta alle numerose associazioni che richiedono un intervento normativo in materia.

  Marianna RICCIARDI (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta avanzata dal relatore, si riserva di presentare proposte emendative al fine di migliorare ulteriormente il testo della proposta di legge.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1807.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, comunica che il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge C. 1807, adottata come testo base, sarà fissato nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Atto n. 364.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.Pag. 166
  Ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto in esame entro il 30 gennaio 2026. Avverte che, tuttavia, che allo stato attuale la richiesta di parere non è corredata della prevista intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e all'urgenza segnalata dal Governo, il Presidente della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dello schema di decreto legislativo, richiamando peraltro l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore, fa presente che lo schema di decreto in esame reca un complesso di integrazioni e correzioni al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, che, in attuazione della disciplina di delega di cui alla legge 3 agosto 2022, n. 129, ha operato una revisione della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Segnala che lo schema di decreto integrativo e correttivo è stato predisposto in base alla medesima disciplina di delega di cui alla legge n. 129 del 2022, che tra l'altro, ricorda, è stata oggetto di esame, in sede referente, presso la XII Commissione.
  La novella di cui all'articolo 1 dello schema prevede che gli statuti o i regolamenti di organizzazione e funzionamento degli IRCCS di diritto pubblico possano contemplare anche: il conferimento dell'incarico di consulente esperto, con funzioni di supporto e assistenza al direttore scientifico, nell'ambito di aree o progetti di ricerca specificamente individuati dal medesimo direttore; il conferimento degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica, al fine di valorizzare la specificità delle competenze tecnico-scientifiche in materia di sperimentazioni cliniche, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali per il profilo di ricercatore sanitario.
  Evidenzia che gli articoli 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 200 del 2022 e l'introduzione, nel medesimo decreto legislativo, dell'articolo 4-bis, che, a sua volta, inserendo un nuovo articolo 8-bis nel decreto legislativo n. 288 del 2003, detta un'organica disciplina delle reti di ricerca degli IRCCS.
  Sottolinea, in particolare, che il nuovo articolo 8-bis prevede che le reti di ricerca degli IRCCS sono reti di eccellenza che, nelle aree tematiche di cui all'allegato 1 allo schema di decreto, perseguono finalità di ricerca prevalentemente traslazionale, promuovono il progresso delle conoscenze, sperimentano modelli di innovazione nei diversi settori dell'area tematica, anche per potenziare la capacità operativa del Servizio sanitario nazionale (SSN) e delle reti regionali. Viene quindi definita la natura giuridica delle reti di ricerca degli IRCCS, qualificate come associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, costituite mediante atto pubblico.
  Viene poi rimessa a uno o più decreti del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione: dei criteri di costituzione della rete e di accesso alla stessa; delle modalità e delle procedure per il riconoscimento da parte del Ministero della salute della rete in quanto rete di ricerca traslazionale sanitaria; delle modalità di accesso alle reti da parte degli enti del SSN, università ed enti pubblici di ricerca nonché enti e fondazioni di ricerca senza finalità di lucro che abbiano riconosciuta esperienza nel campo della ricerca clinica, sanitaria e biomedica, dotati di elevata qualità scientifica traslazionale.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 200 del 2022 – che a sua volta interviene sull'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003 – estendendo anche alle Fondazioni IRCCS, al pari degli Istituti non trasformati, la speciale disciplina concernente la composizione delle Commissioni di concorso per la selezione dei dirigenti di struttura complessa.Pag. 167
  La relazione illustrativa chiarisce che la ratio di estendere anche alle Fondazioni IRCCS, al pari degli Istituti non trasformati, la speciale disciplina concernente la composizione delle Commissioni di concorso per la selezione dei dirigenti di struttura complessa, precipuamente per ciò che riguarda la presidenza in capo al direttore scientifico, non attiene alla natura pubblicistica o privatistica degli IRCCS ma attiene esclusivamente al fatto che le Fondazioni IRCCS, al pari degli IRCCS non trasformati – entrambi, peraltro, di natura pubblica – sono in egual modo caratterizzati per l'attività di ricerca che svolgono.
  Osserva, inoltre, che viene modificata la disciplina sull'incompatibilità della carica di direttore scientifico degli IRCCS pubblici. In particolare, l'articolo in commento, ribadendo che l'incarico di direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta l'incompatibilità assoluta con l'esercizio di qualsiasi altro rapporto di lavoro di natura pubblica o privata, introduce la possibilità per i direttori scientifici degli IRCCS pubblici di svolgere attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, di consulenza scientifica anche in ambito internazionale, purché sia svolta nell'interesse esclusivo dell'Istituto, nonché clinico-assistenziale, limitatamente alla responsabilità e alla gestione di specifici programmi, infra o interdipartimentali, finalizzati all'integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca dell'IRCCS. Ciò sempre nel rispetto della vigente normativa sulle incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e quindi sempre che i predetti incarichi per lo svolgimento di attività clinico assistenziale siano conferiti o comunque previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e quindi dall'IRCCS medesimo.
  È prevista, altresì, la compatibilità dell'incarico di direttore scientifico con l'incarico di professore universitario a tempo definito. La relazione illustrativa chiarisce che la scelta di limitare le ipotesi di incompatibilità è riconducibile al fine di evitare, da un lato, una sensibile penalizzazione per la successiva carriera del professionista e, dall'altro, di rendere maggiormente attrattiva la partecipazione ai bandi per le direzioni scientifiche degli IRCCS pubblici.
  Sempre in merito ai direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico, la novella di cui all'articolo 4 prevede che il contratto di conferimento dell'incarico si conformi, anche ai fini della successiva valutazione di risultato, alle finalità e agli obiettivi funzionali alla realizzazione del programma triennale IRCCS, come fissati nella programmazione triennale IRCCS approvata dal Ministero della salute, previo parere del Comitato tecnico sanitario.
  L'articolo 4, inoltre, definisce le procedure e i requisiti per il conferimento, negli IRCCS di diritto pubblico, dei suddetti incarichi di consulente esperto, responsabile di ricerca clinica, infermiere di ricerca clinica. Riguardo alla figura del consulente esperto, si prevede altresì che l'incarico abbia una durata biennale, rinnovabile, con cessazione immediata nell'ipotesi di insediamento di un nuovo direttore scientifico. Viene stabilita anche l'entità del compenso annuo che può essere corrisposto per lo svolgimento di tale incarico.
  Le novelle di cui all'articolo 5 concernono specificamente gli IRCCS di diritto privato.
  Esse, come si legge nella relazione illustrativa, trovano fondamento nella necessità di uniformare la normativa applicabile agli IRCCS di diritto pubblico a quelli di diritto privato, in quanto ciò che li caratterizza e consente di applicare la medesima disciplina è il perseguimento, da parte degli stessi, dell'attività di ricerca sanitaria.
  Per quanto concerne il contenuto delle novelle, si prevede: la possibilità, anche per gli IRCCS privati, di valorizzare i rapporti di lavoro dei ricercatori dipendenti in analogia ai corrispondenti profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria, al fine del miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria; la possibilità che gli atti di organizzazione di tali Istituti prevedano il conferimento degli incarichi di consulente esperto, di coordinatore di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica; l'invio annuale al Ministero della salute, oltre, alla programmazione dell'attività di ricerca e alla relativa rendicontazione,Pag. 168 i finanziamenti pubblici ottenuti e i rendiconti finanziari dell'attività non economica ed economica.
  L'articolo 6 concerne una delle condizioni poste dalla disciplina vigente per il riconoscimento di nuovi IRCCS, costituita da un limite minimo percentuale di ricercatori aventi un contratto di lavoro subordinato, pari al 35 per cento del totale. Al fine di determinare la predetta percentuale, nell'attuale formulazione la norma prevede di escludere dal computo il personale dedicato all'assistenza sanitaria nonché il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le Università. Con le modifiche proposte dal presente schema di decreto legislativo, si prevede di espungere dai soggetti esclusi dal computo il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le Università. Al riguardo, la relazione illustrativa osserva che il personale distaccato dalle Università svolge attività di ricerca e che alla base di tale loro attività vi è in ogni caso un rapporto di lavoro subordinato; per tali motivi, secondo la relazione, è appropriata l'inclusione di tali soggetti nel computo.
  L'articolo 7 modifica l'ambito dei rendiconti finanziari dell'attività, economica e non economica, che gli IRCCS di diritto pubblico devono inviare annualmente al Ministero della salute. La novella specifica che l'ambito di tali rendiconti è circoscritto all'attività (economica e non economica) di ricerca e ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti. Restano fermi gli altri obblighi di invii annui, da parte degli IRCCS di diritto pubblico, al medesimo Ministero.
  L'articolo 8 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 200 del 2022, che detta alcune disposizioni transitorie e finali relative all'aggiornamento periodico degli allegati 1, 2 e 3 del medesimo decreto, nonché alcuni termini relativi alle reti tematiche e alle disposizioni concernenti il riconoscimento, la revisione e la revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura.
  In particolare, le modifiche introdotte riguardano: l'aggiornamento dei predetti allegati; la determinazione del numero massimo di aree tematiche di afferenza per gli IRCCS politematici; le modalità con le quali gli IRCCS comunicano l'afferenza a una o più aree tematiche e il procedimento di individuazione dell'area o delle aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico; l'estensione delle disposizioni concernenti le deroghe sull'incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici (previste dall'articolo 4 dello schema di decreto) anche ai direttori scientifici già in carica, a domanda degli interessati.
  L'articolo 9, infine, reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Marianna RICCIARDI (M5S) preannuncia che il proprio gruppo sta valutando la predisposizione di una proposta alternativa di parere, da presentare nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario.
Atto n. 370.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto in esame entro il 2 febbraio 2026.

Pag. 169

  Simona LOIZZO (LEGA), relatrice, evidenzia che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede modifiche e integrazioni alla disciplina di cui al D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), i quali definiscono l'insieme delle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale (SSN), a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa.
  Osserva che lo schema è stato predisposto in base alla procedura stabilita per le ipotesi di revisione dei LEA che comportino un incremento degli oneri di finanza pubblica. Ricorda brevemente che tale procedura contempla, tra l'altro, una proposta da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato; l'atto finale è costituito da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.
  Sullo schema in esame l'intesa nella suddetta sede della Conferenza permanente è stata sancita il 23 ottobre 2025. Sulla base di tale intesa, la data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto è stata posta (articolo 8 dello schema) al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, mentre la versione che era stata sottoposta alla Conferenza prevedeva l'entrata in vigore il giorno successivo alla suddetta pubblicazione. Nella medesima seduta del 23 ottobre 2025 la Conferenza ha espresso il parere su uno schema di decreto del Ministro della salute relativo ad aggiornamenti dei LEA non comportanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; quest'ultimo non è stato ancora trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti.
  Per quanto riguarda il quadro vigente dei LEA, ricorda che, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, le disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 hanno trovato integrale applicazione solo a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di ridefinizione delle tariffe massime di riferimento, relative alla remunerazione, da parte dei Servizi sanitari regionali, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica (decreto ministeriale del 25 novembre 2024, entrato in vigore il 30 dicembre 2024).
  Entrando nel merito del contenuto del provvedimento in esame, rileva che l'articolo 1 dello schema reca l'oggetto del provvedimento.
  Il successivo articolo 2 e il relativo allegato A inseriscono nell'ambito delle prestazioni garantite dal SSN, attraverso i propri servizi e i medici e i pediatri convenzionati, nelle aree della prevenzione collettiva e della sanità pubblica, il «programma di screening e di sorveglianza dei soggetti a rischio eredo-familiare per tumore della mammella e/o ovaio»; il programma di screening neonatale esteso a ulteriori otto patologie metaboliche e rare.
  L'articolo 3 e il relativo allegato B operano aggiornamenti dei LEA nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale; tali aggiornamenti concernono: l'inserimento di nuove prestazioni; la ridefinizione dell'elenco relativo sia alle patologie per le quali è contemplata l'esecuzione di prestazioni di genetica molecolare su materiale bioptico (a seguito di indagini, istologiche e morfologiche, e di valutazioni specialistiche) sia ai geni di riferimento (oggetto delle suddette prestazioni); l'inserimento di condizioni di erogabilità/indicazioni di appropriatezza; la modifica di «condizioni di erogabilità/indicazioni di appropriatezza». Riguardo alle nuove prestazioni, segnalo che la relazione tecnica allegata allo schema reca un prospetto riepilogativo sia di esse sia delle nuove prestazioni previste dal successivo articolo 4 (e dal relativo allegato) in materia di assistenza protesica. Tale prospetto riepilogativo reca anche, per le medesime nuove prestazioni, le tariffe massime di riferimento per la remunerazione da parte dei Servizi sanitari regionali, tariffe che sono Pag. 170individuate dalla medesima relazione tecnica.
  L'articolo 4 e il relativo allegato C inseriscono, come accennato, nuovi ausili nell'ambito dell'assistenza protesica rientrante nei LEA.
  L'articolo 5 e il relativo allegato D modificano l'elenco delle malattie e condizioni croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. Tali modifiche concernono: l'inserimento di nuove malattie o condizioni di esenzione, anche con l'indicazione delle corrispondenze terminologiche rispetto alla classificazione internazionale delle malattie, e l'inserimento delle relative prestazioni esenti; l'integrazione dell'ambito delle prestazioni esenti per malattie (o condizioni di esenzione) già inserite nell'elenco in oggetto; l'eliminazione, per la colite ulcerosa e la malattia di Crohn – patologie interessate anche dalla predetta integrazione di prestazioni esenti –, di alcune delle prestazioni attualmente rientranti nell'esenzione.
  L'articolo 6 e il relativo allegato E inseriscono una nuova prestazione, relativa alla verifica dell'eventuale presenza del citomegalovirus, nell'elenco delle prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica escluse dalla partecipazione al costo.
  L'onere finanziario derivante dall'aggiornamento previsto dallo schema in esame è quantificato nell'articolo 7 in 149,5 milioni di euro annui; il medesimo articolo specifica che alla relativa copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse già vincolate in via legislativa all'aggiornamento dei LEA.
  Infine, per ulteriori approfondimenti, rinvia anche ai prospetti illustrativi presenti nel dossier predisposto dal Servizio Studi.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 21 gennaio 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.