ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.10.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
Atto n. 344.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, segnala che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
Il regolamento (UE) 2023/1542 introduce un quadro armonizzato e direttamente applicabile in materia di progettazione, immissione sul mercato, etichettatura, tracciabilità, raccolta, gestione dei rifiuti e responsabilità estesa del produttore nel settore delle batterie, imponendo agli Stati membri l'adozione di misure nazionali limitate a profili specificamente previsti, quali la designazione delle autorità competenti, l'organizzazione dei controlli e la definizione del quadro sanzionatorio. Il decreto legislativo in esame si inserisce pertanto nel ricordato quadro normativo europeo, che richiede la rimozione delle disposizioni nazionali incompatibili con il nuovo regolamento e l'introduzione delle sole norme necessarie ad assicurarne l'applicazione a livello interno, secondo quanto evidenziato sia nella relazione illustrativa sia nel dossier predisposto dagli Uffici.
Venendo al contenuto del provvedimento, per quanto riguarda le disposizioni rilevanti ai fini delle competenze della Commissione, segnala che l'articolo 1 prevede le finalità e l'ambito di applicazione del decreto, coincidente con quello del regolamento in recepimento.
L'articolo 2 prevede che ai fini del decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento, mentre l'articolo 3 individua le autorità competenti per le attività in materia, tra l'altro, di notifica degli organismi di valutazione della conformità in base a quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento.
L'articolo 5 disciplina le modalità di immissione sul mercato e la libera circolazione delle batterie e dispone, in particolare, che in caso di immissione sul mercato nazionale di batterie non conformi, il MASE adotti le misure necessarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 157 del 2022, il quale adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (si tratta di poteri di vigilanza, di indagine e di applicazione, quali, ad esempio, richieste di informazioni e documenti, ispezioni, richieste di misure correttive o adozione di misure amministrative, irrogazione di sanzioni eccetera).
Gli articoli da 6 a 12 disciplinano la notifica degli organismi di valutazione della conformità delle batterie. In particolare segnala che l'articolo 8 introduce per gli organismi di valutazione della conformità l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 9, del regolamento.
Gli articoli da 13 a 17 disciplinano gli obblighi degli operatori economici. In particolare, l'articolo 15 reca disposizioni in materia di apposizione della marcatura CE, mentre l'articolo 16 attua gli obblighi relativi al dovere di diligenza previsti dal capo VII del regolamento.
L'articolo 18 interviene sugli appalti pubblici verdi. In particolare, il comma 1, in Pag. 182attuazione dell'articolo 85 del regolamento e dell'articolo 29, comma 2, lettera n), della legge delega n. 91 del 2025, prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto delegato della Commissione europea che stabilisce i criteri di aggiudicazione per le procedure di appalto per le batterie, o per prodotti contenenti batterie, sulla base dei requisiti per la sostenibilità, saranno adottati gli specifici criteri ambientali minimi e aggiornati i criteri già in vigore relativi a prodotti contenenti batterie, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023).
L'articolo 19 individua gli obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili e per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, recependo gli obiettivi indicati dal paragrafo 3 dell'articolo 59 del regolamento per le batterie portatili e dal paragrafo 3 dell'articolo 60 del regolamento per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, mentre gli articoli 20 e 21 disciplinano il Registro dei produttori di batterie.
L'articolo 25 disciplina la responsabilità estesa del produttore (cosiddetta EPR ossia Extended Producer Responsibility), in linea con le disposizioni recate dal regolamento.
Gli articoli successivi regolano, tra gli altri profili, l'adempimento in forma individuale e collettiva degli obblighi di EPR, la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle comunicazioni che, ai sensi dell'articolo 75 del regolamento, devono essere effettuate dai produttori di batterie nonché dai gestori di rifiuti che raccolgono rifiuti di batterie, le sanzioni amministrative irrogabili agli operatori economici che violano le prescrizioni in materia, tra l'altro, di sostenibilità, sicurezza, raccolta, riciclaggio.
L'articolo 27, sulla disciplina transitoria, regola fra l'altro, al comma 17, i termini per l'adeguamento degli statuti dei «sistemi di raccolta collettivi» al nuovo statuto-tipo. Il primo periodo del comma 17 fissa i termini per la generalità dei sistemi collettivi, individuandoli in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, cui seguono 15 giorni per la trasmissione ai Ministeri competenti per la loro approvazione. Il secondo periodo del comma 17 prevede l'adeguamento alle previsioni del presente decreto dei «sistemi collettivi RAEE» (disciplinati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014) che adempiono per conto dei produttori di batterie agli obblighi di cui al presente decreto: per questo adeguamento non è fissato un termine di adeguamento, benché lo stesso potrebbe essere desunto in via interpretativa, e dunque a suo avviso sarebbe opportuno esplicitare anche per questa fattispecie un termine che risulti compatibile con l'adeguamento al nuovo regolamento unionale.
In conclusione, non riscontrando disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole con l'osservazione, sopra descritta, riferita ai termini per l'adeguamento in fase di prima applicazione (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.
Atto n. 355.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore, on. Pisano, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/Pag. 18365/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.
Segnala innanzitutto che la direttiva (UE) 2024/927 prevede modifiche alla direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e alla direttiva 2009/65/CE su taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) funzionali ad armonizzare le previsioni normative contenute nelle suddette direttive e a definire un sistema di norme trasparente che renda il mercato dei capitali efficiente ed efficacemente vigilato.
Inoltre, nel contesto della strategia per un'Unione del risparmio e degli investimenti, la Commissione europea ha presentato il 4 dicembre 2025 un pacchetto di misure che intendono rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione dei mercati finanziari dell'UE. Tra i vari profili, le proposte mirano a razionalizzare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento intervenendo sulle norme in materia di passaporti e commercializzazione e a semplificare i processi di vigilanza ampliando il ruolo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e migliorando il coordinamento tra le autorità nazionali. È inoltre attualmente in corso di esame a livello europeo un'altra proposta di direttiva relativa alle norme sulla tutela degli investitori al dettaglio, presentata dalla Commissione europea nel 2023 nell'ambito del pacchetto sugli investimenti al dettaglio, che modifica le direttive OICVM e GEFIA al fine di evitare che i GEFIA imputino costi indebiti ai fondi di investimento e ai loro investitori. In merito a quest'ultima proposta, il 18 dicembre 2025 il Consiglio e il Parlamento europeo, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, hanno raggiunto un accordo provvisorio.
L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che correda l'atto in esame informa che lo schema di decreto legislativo è stato redatto all'esito di un'attività di collaborazione con le Autorità di vigilanza e che sono state condotte informali interlocuzioni con le associazioni rappresentative dei destinatari delle misure legislative, mentre non è stata realizzata una consultazione pubblica.
Passando ai contenuti dell'atto ora in esame, le disposizioni di recepimento sono contenute all'articolo 1, mentre gli articoli 2 e 3 contengono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore. La delega per il recepimento della direttiva è contenuta all'articolo 13, comma 13, della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025).
L'articolo 1 novella il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ai fini del recepimento della direttiva UE del 2024.
In particolare rileva che l'intervento normativo, attuato mediante un insieme di novelle del TUF, si muove nel solco tracciato dal legislatore europeo, rafforzando il quadro della vigilanza prudenziale e della cooperazione tra autorità, sia sul piano interno sia sul piano europeo, assicurando una maggiore armonizzazione delle regole applicabili alla gestione collettiva del risparmio e ai fondi di investimento alternativi.
Un primo ambito di intervento, di particolare rilievo anche sotto il profilo della coerenza con l'ordinamento dell'Unione, riguarda la disciplina della collaborazione tra autorità e del segreto d'ufficio. Le modifiche apportate all'articolo 4 del TUF si pongono in linea con le previsioni della normativa europea in materia di scambio informativo, confermando il principio secondo cui le informazioni acquisite dalla Banca d'Italia e dalla Consob nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza non possono essere trasmesse a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite. In tale contesto si inserisce, tuttavia, una deroga puntuale, che consente lo scambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria quando ciò risulti necessario per il corretto accertamento delle imposte. La relazione illustrativa chiarisce il senso della deroga introdotta dalla disposizione sopra Pag. 184indicata, che è motivata dal fatto che le disposizioni sopra descritte sono, allo stato, inattuate in assenza dei previsti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze volti a definire le modalità della richiesta.
Ulteriore profilo centrale dell'intervento concerne l'aggiornamento e il rafforzamento dei poteri regolamentari attribuiti alla Banca d'Italia e alla Consob, mediante la modifica dell'articolo 6 del TUF. In particolare, la novella interviene sui poteri regolamentari di Banca d'Italia e Consob, ampliando l'oggetto della regolamentazione all'attività di investimento degli OICR italiani, nonché ai requisiti di gestione della liquidità e di gestione dei rischi connessi alla concessione di finanziamenti. Inoltre, si prevede che la Banca d'Italia possa adottare misure di contenimento e frazionamento del rischio, anche con riferimento ai FIA italiani riservati, e la Consob possa dettare obblighi dei prestatori dei servizi relativi alla gestione dei conflitti di interesse nell'ipotesi di gestione di un OICR su iniziativa di un terzo.
Coerentemente con tali interventi, la modifica dell'articolo 7 del TUF riguarda i poteri di intervento delle autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob) nei confronti dei soggetti abilitati (gestori di fondi di investimento alternativi, in sigla: GEFIA), nonché i relativi obblighi di comunicazione nei confronti delle altre autorità competenti.
Sempre nella medesima ottica si collocano le modifiche agli articoli 7-quater e 7-quinquies del TUF. In primo luogo si prevede un'estensione dei poteri di intervento delle autorità di vigilanza, in caso di violazione della normativa, anche a imprese di investimento UE o banche UE con succursale in Italia, nonché società di gestione UE, gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE e GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro diverso dall'Italia. In più, si introduce una procedura di scambio informativo tra Consob, Banca d'Italia e autorità di vigilanza europee. In secondo luogo, si interviene in materia di poteri ingiuntivi integrando gli obblighi informativi della Banca d'Italia e della Consob che, nel caso di fondato sospetto di violazioni – da parte di OICVM UE, FIA UE e FIA non UE – di disposizioni dell'Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine, debbono informarne l'autorità competente dello Stato di origine, affinché assuma i provvedimenti necessari, nonché l'AESFEM (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS (Comitato Europeo per il Rischio Sistemico).
Segnala inoltre che viene aggiornata la rubrica del Capo II-quinquies del Titolo III del TUF, sostituendo la vigente dizione di «OICR di credito», con quella di «FIA che investono in crediti», coerentemente con la nuova disciplina unionale. Un FIA concedente prestiti è, secondo il dettato dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2024/927, un fondo di investimento alternativo la cui strategia di investimento consiste principalmente nel concedere prestiti, oppure i cui prestiti concessi hanno un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 per cento del suo valore patrimoniale netto. Come ricorda la relazione illustrativa, la direttiva introduce una disciplina europea armonizzata per i FIA che concedono prestiti. La finalità perseguita è quella di facilitare i finanziamenti, ampliando l'accesso agli strumenti di finanza alternativa rispetto al canale bancario.
In tale ambito, l'eliminazione di taluni divieti previgenti e l'introduzione di nuovi presidi, quali il divieto di strategie puramente originate-to-distribute, che consiste anche parzialmente nel realizzare investimenti in crediti con la sola finalità di cederli o trasferirli a terzi, l'obbligo di trattenere una quota minima dei crediti in portafoglio e l'estensione delle regole di trasparenza e di tutela del debitore previste dal testo unico bancario, appaiono funzionali a garantire uno sviluppo ordinato del mercato del credito non bancario, evitando fenomeni di arbitraggio regolamentare tra Stati membri.
Ricorda infine che vengono recate modifiche all'articolo 47 del TUF, introducendo la disciplina del depositario stabilito in altro Stato membro. Si prevedono specificiPag. 185 obblighi informativi e di cooperazione della Banca d'Italia o della Consob con le altre autorità di vigilanza competenti.
Evidenzia che l'atto in esame non recepisce il paragrafo 12 dell'articolo 1 della direttiva né il paragrafo 7 dell'articolo 2: le due disposizioni hanno entrambe ad oggetto specifici obblighi di comunicazione alle autorità competenti posti in capo, rispettivamente, ai GEFIA e ai gestori degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). La relazione illustrativa giustifica tale scelta evidenziando che per recepire tali disposizioni occorre attendere che l'ESMA, come previsto dalle norme medesime, elabori i progetti di norme tecniche di regolamentazione, recanti, tra l'altro, i dettagli delle informazioni, il loro livello di standardizzazione, i metodi di presentazione delle segnalazioni, la frequenza e le tempistiche delle stesse.
In merito all'articolo 3 del decreto in esame, recante l'entrata in vigore e la decorrenza dell'efficacia, sottolinea che le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026 e che la Banca d'Italia e la Consob adottano le pertinenti disposizioni attuative entro il 16 ottobre 2026.
A tal riguardo, fa tuttavia presente che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 2024/927 dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 16 aprile 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva: in proposito andrebbe dunque valutata l'opportunità di allineare i termini di recepimento, ivi comprese le disposizioni attuative rimesse a Banca d'Italia e Consob, a quelli indicati all'articolo 3 della direttiva medesima.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole con l'osservazione che la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di intervenire sui termini di adozione delle disposizioni attuative (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.
La seduta termina alle 14.20.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.20.
DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.
C. 2754 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge C. 2754, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance. È oggetto di esame il testo iniziale del provvedimento, presentato dal Governo presso la Camera dei deputati.
Ricorda innanzitutto che il Consiglio europeo, nella riunione del 18-19 dicembre, ha adottato un documento politico sull'Ucraina – non sottoscritto da Ungheria e Slovacchia – nel quale si ribadisce il «perdurante e fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale». Viene inoltre riconfermato il risoluto impegno dell'UnionePag. 186 europea a continuare a fornire all'Ucraina e alla sua popolazione un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico globale.
Sottolinea altresì che, al fine di garantire il necessario sostegno finanziario all'Ucraina a decorrere dal secondo trimestre del 2026, il Consiglio europeo ha approvato la concessione di un prestito di 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina per il biennio 2026-2027, coperto dal margine di manovra del bilancio UE, con l'esplicita esenzione dagli obblighi finanziari per Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia.
Osserva inoltre, che il contributo derivante dal bilancio dell'UE è stimato dalla Commissione europea in 21,5 miliardi nel 2025, 21 miliardi nel 2024, 19,5 miliardi nel 2023 e 11,6 miliardi nel 2022. Una quota rilevante deriva dallo Strumento per l'Ucraina, istituito il 29 febbraio 2024, con una dotazione complessiva di 50 miliardi di euro (33 miliardi di prestiti e 17 miliardi di sovvenzioni) per il quadriennio 2024-2027.
Ricorda che, sempre in ambito UE, da novembre 2022 è altresì operativa la Missione di assistenza militare EUMAM-Ucraina – con scadenza prorogata al 15 novembre 2026 – che ha consentito fin qui la formazione di 85.000 soldati ucraini.
Venendo al contenuto del provvedimento, per quanto attiene specificamente ai profili di competenza della XIV Commissione, fa presente che l'articolo 1, comma 1, proroga nuovamente, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici in favore delle autorità governative ucraine, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, il primo decreto-legge recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, poi più volte prorogato.
Rammenta, sul punto, che il citato articolo 2-bis prevede che le cessioni possano essere effettuate attraverso decreti interministeriali (Difesa-Esteri-Economia) che definiscono l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, e le sue modalità di realizzazione, e che la stessa possa avvenire in deroga alla legge n. 185 del 1990, che disciplina l'esportazione e l'importazione di materiali di armamento.
Evidenzia altresì che lo scorso 15 gennaio, pochi giorni fa, le Camere hanno approvato risoluzioni che impegnano il Governo, fra l'altro, a continuare a sostenere l'Ucraina, in coordinamento con la NATO, l'Unione europea, i Paesi G7, e gli alleati internazionali, attraverso un contributo coerente con gli impegni assunti e finalizzato alla difesa della popolazione, delle infrastrutture critiche ed in prospettiva alla sicurezza complessiva del continente europeo.
Riguardo alle cessioni, evidenzia che quello ora in esame è il primo decreto di proroga che contiene la precisazione delle priorità e ricorda che le cessioni di mezzi, materiali e armamenti avvengono a titolo non oneroso per la parte ricevente (cioè il Governo ucraino) ma, al pari di quelle realizzate dagli altri Stati membri, sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello Strumento europeo per la pace (European Peace Facility). Per tali cessioni il Consiglio dell'Unione ha disposto lo stanziamento di 6,1 miliardi di euro. Nel marzo 2024 è stato anche istituito, all'interno dello strumento, un fondo speciale per il sostegno all'Ucraina, con ulteriori 5 miliardi di euro. Il sostegno finanziario stanziato attraverso lo strumento europeo per la pace ha quindi raggiunto un totale di 11,1 miliardi di euro.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il rinnovo fino al 4 marzo 2027, su richiesta dell'interessato, dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini presenti sul territorio nazionale prima del 24 febbraio 2022, in coerenza con la decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione europea, del 15 luglio 2025, che ha prorogato la concessione della protezione temporanea, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina.Pag. 187
In conclusione, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Sull'ordine dei lavori.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di procedere dapprima alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, quindi alle audizioni informali.
La seduta termina alle 14.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 21 gennaio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Anita, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025) 738 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.
Audizione informale di rappresentanti di Conftrasporto, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025) 738 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.10.