GIUNTA PLENARIA
Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.
La seduta comincia alle 8.45.
Devis DORI, presidente, prima che la seduta abbia inizio, esprime un saluto ai nuovi Consiglieri parlamentari appena assunti, che assisteranno alla seduta di oggi. Ad essi rivolge un sincero benvenuto da parte della Giunta e l'augurio di svolgere questo lavoro con passione e grande soddisfazione.
(La Giunta si unisce al saluto del presidente)
AUTORIZZAZIONI AD ACTA
Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente il deputato Romano, proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (proc. penale 9567/2023 RGNR Mod. 21). Doc. IV, n. 3.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, fa presente che il primo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza del deputato Francesco Saverio Romano, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Tale richiesta è stata formulata dalla Procura della Repubblica di Palermo nell'ambito di un procedimento penale nel quale l'on. Romano è indagato per concorso nei reati di «corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio» (articoli 319, 319-bis e 321 c.p.) e di «turbata libertà degli incanti» (articolo 353 c.p.).
Al riguardo, ricorda che nella seduta introduttiva del 10 dicembre scorso, il relatore – on. Costa – ha illustrato la questione alla Giunta; nella stessa seduta, la Giunta ha approvato, all'unanimità dei Gruppi presenti, la proposta del relatore di chiedere alla Procura di Palermo: l'ordinanza con cui il GIP ha respinto la richiesta di applicazione delle misure cautelari nei confronti dell'on. Romano; il decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi di proprietà dei co-indagati, da cui gli inquirenti chiedono di estrarre la corrispondenza intercorsa con l'on. Romano; con Pag. 16comunicazione inviata via PEC del 17 dicembre, la Procura di Palermo ha inviato la documentazione richiesta, che naturalmente è a disposizione di tutti i colleghi per la consultazione in sede; nella seduta di mercoledì scorso, 14 gennaio, il relatore ha sintetizzato il contenuto di tale documentazione e segnatamente dell'ordinanza del G.I.P. di Palermo del 2 dicembre 2025.
Evidenzia infine che, in vista della seduta odierna, l'on. Romano ha inviato note scritte alla Giunta ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.
Chiede quindi all'on. Costa se può sintetizzare i contenuti di queste note, che ovviamente sono a disposizione dei colleghi per la consultazione in sede.
Enrico COSTA, relatore, si limita a rappresentare che l'on. Romano ha inviato alla Giunta una e-mail che legge testualmente:
In riferimento a quanto richiesto e letti i resoconti della giunta, ritenuto che i commissari sono in possesso di tutti gli elementi utili di valutazione al fine di decidere sulla richiesta dell'autorità giudiziaria, ogni mio ulteriore contributo sarebbe superfluo e ridondante. Colgo l'occasione per trasmettere alla giunta, per opportuna valutazione ai sensi dell'art. 68 Cost., l'esposto allegato, indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, concernente la divulgazione a mezzo stampa di atti di indagine e intercettazioni che mi riguardano, avvenuta in epoca antecedente alla conoscenza degli stessi da parte mia e della mia difesa. La trasmissione è effettuata al fine di consentire alla Giunta ogni valutazione ritenuta opportuna in ordine a eventuali profili di competenza riconducibili all'articolo 68 della Costituzione, con particolare riferimento: alla tutela delle prerogative parlamentari; al corretto esercizio del potere autorizzatorio del Parlamento; all'eventuale utilizzo di atti acquisiti o divulgati in assenza delle prescritte garanzie costituzionali. La presente comunicazione è effettuata in spirito di leale collaborazione istituzionale, nell'esclusivo interesse del corretto equilibrio tra poteri dello Stato e del rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento costituzionale.
Con riguardo all'esposto menzionato dall'on. Romano, e allegato all'e-mail inviata alla Giunta, evidenzia che il nucleo sostanziale dell'atto si fonda sui seguenti punti critici.
Innanzitutto, l'esponente lamenta di aver appreso di essere indagato e di essere destinatario di una richiesta di arresti domiciliari tramite le agenzie di stampa (ANSA) la mattina del 4 novembre 2025, diverse ore prima di ricevere la notifica dell'invito a comparire per l'interrogatorio preventivo. Questa fuga di notizie ha permesso ai media di pubblicare dettagli tecnici, stralci di intercettazioni e ricostruzioni d'indagine prima ancora che la difesa potesse averne legittima conoscenza o estrarne copia, creando una grave disparità tra l'accusa e la difesa.
Viene inoltre contestata la natura delle captazioni (non viene precisato se ambientali o telefoniche) che hanno coinvolto il parlamentare mentre interloquiva con il coindagato Salvatore Cuffaro l'8 gennaio, il 18 maggio e il 9 luglio 2024, peraltro, anche durante la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo del 2024. Secondo la denuncia, tali intercettazioni non possono considerarsi «occasionali» (data la durata del monitoraggio e i noti rapporti politici tra i due), configurando una possibile violazione delle prerogative costituzionali riservate ai membri del Parlamento, in assenza delle prescritte autorizzazioni.
La denuncia sottolinea al riguardo come la diffusione massiva e immediata degli atti d'indagine su testate nazionali e locali abbia generato un «pregiudizio mediatico irreversibile». Tale condotta è indicata come una violazione diretta del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione) e dei principi del giusto processo (articolo 111 della Costituzione), poiché la «gogna mediatica» ha anticipato e condizionato la percezione pubblica prima ancora del vaglio di un giudice.
L'on. Romano chiede quindi alla Procura di accertare le modalità della fuga di notizie, individuare i responsabili (sia tra chi ha rivelato il segreto sia tra chi lo ha Pag. 17pubblicato) e valutare i profili di responsabilità penale o disciplinare.
Come anticipato, l'on. Romano ha trasmesso l'esposto in parola al fine di «consentire alla Giunta ogni valutazione ritenuta opportuna in ordine a eventuali profili di competenza riconducibili all'articolo 68 della Costituzione con particolare riferimento: alla tutela delle prerogative parlamentari; al corretto esercizio del potere autorizzatorio del Parlamento; all'eventuale utilizzo di atti acquisiti o divulgati in assenza delle prescritte garanzie costituzionali».
Devis DORI, presidente, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame della questione alla prossima seduta, nella quale il relatore – se lo riterrà – potrà formulare una proposta alla Giunta.
CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Seguito e conclusione dell'esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica (ordinanza della Corte costituzionale n. 168 del 2025).
Devis DORI, presidente, fa presente che il secondo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dell'ordinanza n. 168 del 2025 della Corte costituzionale, notificata alla Camera per espressa disposizione della Consulta, con la quale è stato dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato nei confronti del Tribunale di Modena, in relazione ad atti ritenuti lesivi delle prerogative costituzionali del Senato stesso. Il conflitto trae origine da un procedimento penale riguardante l'ex senatore Giovanardi.
A tale riguardo, ricorda che il Presidente della Camera ha trasmesso alla Giunta l'ordinanza della Corte, unitamente al ricorso presentato dal Senato, affinché la Giunta stessa possa esprimere il proprio orientamento in merito all'opportunità che la Camera si costituisca nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.
Nella seduta del 14 gennaio scorso, la relatrice, on. Cavandoli, ha formulato la proposta di esprimere un orientamento favorevole all'intervento adesivo della Camera. La Giunta, pertanto, è oggi chiamata a esprimere un voto sulla proposta della relatrice, il cui esito sarà comunicato al Presidente della Camera in vista della riunione dell'Ufficio di Presidenza di domani.
Prima di passare alle dichiarazioni di voto, ricorda che al Senato i Gruppi di maggioranza (con Italia Viva) hanno votato a favore della sollevazione del conflitto, mentre quelli di opposizione (PD, M5S e AVS) – pur esprimendo anche giudizi critici – si sono astenuti.
Laura CAVANDOLI, relatrice, richiama la relazione già svolta nella seduta precedente, nella quale ha evidenziato la necessaria cautela da osservare in merito all'eventuale intervento adesivo della Camera dei deputati, volto a sostenere le ragioni del Senato dinanzi alla Corte costituzionale.
Ribadisce che la costituzione in giudizio è finalizzata a sollecitare un'interpretazione della Corte costituzionale con riferimento a una fattispecie particolarmente specifica, concernente le prerogative di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'utilizzabilità di captazioni di conversazioni con un parlamentare che, nel caso in esame, risultano acquisite mediante videoregistrazioni effettuate da un privato nel domicilio di un parlamentare e all'insaputa di quest'ultimo.
Osserva che, ove si sostenesse la tesi del Tribunale di Modena, si potrebbero determinare esiti, a suo avviso, paradossali sotto il profilo della ragionevolezza e della parità di trattamento: infatti, qualora l'intercettazione sia richiesta dall'autorità giudiziaria nei confronti di un parlamentare, sarebbe necessaria una preventiva autorizzazione; mentre, se la medesima conversazione fosse registrata ad opera di privati e utilizzata in giudizio, tale autorizzazione non sarebbe invece richiesta.
Conclude rilevando che, in presenza di un dubbio interpretativo, appare opportuno rivolgersi alla Corte costituzionale, intervenendo ad adiuvandum a fianco del Pag. 18Senato, al fine di tutelare le prerogative parlamentari.
Enrica ALIFANO (M5S) osserva che anche la collega Cavandoli ha rimarcato come, sulla vicenda in esame, sussista un dubbio interpretativo e preannuncia il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle alla costituzione in giudizio della Camera dinanzi alla Corte costituzionale.
Svolge quindi alcune considerazioni, ricordando anzitutto che le prerogative parlamentari sono disciplinate da norme di stretta interpretazione. Segnala inoltre che la giurisprudenza della Corte di cassazione ricomprende le videoregistrazioni tra presenti nella categoria delle prove documentali, che possono essere acquisite dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale. Sulla base del principio di parità di trattamento dinnanzi alla giurisdizione più volte sostenuto dal gruppo MoVimento 5 Stelle, tale regola processuale va applicata tanto ai comuni cittadini quanto ai parlamentari, le cui prerogative vanno salvaguardate solo nei casi previsti in modo tassativo dalla Costituzione.
Conclude ribadendo che il proprio gruppo si riconosce in quanto già espresso, presso la Giunta dell'altro ramo del Parlamento, dalla senatrice Lopreiato: le videoregistrazioni tra presenti, acquisite in relazione alla fattispecie in esame, possono essere sostanzialmente utilizzate dall'autorità giudiziaria anche senza l'autorizzazione parlamentare. Per tali ragioni, il gruppo MoVimento 5 Stelle si oppone all'intervento in giudizio della Camera dinanzi alla Corte costituzionale.
Dario IAIA (FdI) nel preannunciare che il Gruppo Fratelli d'Italia è assolutamente favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale ordinario di Modena, sottolinea come la vicenda in esame appaia per certi aspetti paradossale.
A suo avviso, infatti, nel caso in cui si ammettesse l'utilizzabilità in giudizio delle videoregistrazioni effettuate occultamente da un privato nel domicilio di un membro delle Camere senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, si verificherebbe una situazione antigiuridica in palese violazione dell'articolo 68 della Costituzione. Pur ritenendo che i parlamentari debbano essere titolari dei medesimi diritti che spettano ai comuni cittadini e che le tutele garantite ai parlamentari debbano essere circoscritte a quanto previsto dall'articolo 68 della Costituzione, osserva che, proprio in virtù del dato letterale del terzo comma di tale disposizione, le videoregistrazioni effettuate in modo occulto da un privato all'interno dell'abitazione del parlamentare non possano non essere ricomprese nell'ambito di applicazione della norma in esame. Ricorda, a tal proposito, che l'articolo 68 della Costituzione si riferisce alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni «in qualsiasi forma» esse vengano effettuate.
Evidenzia che se la Giunta qualificasse la videoregistrazione, effettuata da un privato, di una conversazione con un parlamentare, svolta all'interno dell'abitazione e all'insaputa del parlamentare stesso, non come una forma di intercettazione bensì come un mero documento audiovisivo liberamente acquisibile e utilizzabile nel procedimento penale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale, avallerebbe un principio abnorme dal punto di vista giuridico e in contrasto con il diritto parlamentare.
Pur comprendendo che si possano esprimere diverse posizioni politiche in determinate occasioni, ritiene che il Parlamento, cedendo di volta in volta posizioni rispetto ad alcuni principi generali, rischia di indebolire le prerogative parlamentari. Si tratta di una conseguenza che, a suo avviso, non avvantaggia alcuno, indipendentemente dal proprio schieramento politico di appartenenza.
In virtù di tali considerazioni, dichiara che il proprio Gruppo, al fine di tutelare la libertà di comunicazione del parlamentare e per garantire il libero esercizio della funzione parlamentare in adesione a quanto Pag. 19previsto dall'articolo 68 della Costituzione, si esprimerà con grande convinzione in senso favorevole alla costituzione in giudizio ad adiuvandum dinanzi alla Corte costituzionale a fianco dell'altro ramo del Parlamento.
Antonella FORATTINI (PD-IDP) interviene preannunciando che il Partito Democratico, come illustrato anche nella discussione che si è svolta presso l'altro ramo del Parlamento, si asterrà dal voto in merito all'intervento della Camera nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non tanto per motivi ideologici ma perché, pur essendo mutato il quadro giuridico, sussiste comunque un vuoto normativo che costituisce il vero nodo della questione e che dovrebbe essere colmato. In relazione a quanto sostenuto dal collega Iaia, che ha giustamente citato l'articolo 68 della Costituzione, il cui terzo comma fa riferimento alle intercettazioni «in qualsiasi forma», fa presente che la normativa ordinaria e anche la giurisprudenza di Cassazione assimilano le videoregistrazioni private a prove documentali, quindi non soggette ad autorizzazione parlamentare. Si tratta, a suo avviso, di un disallineamento molto grave che, tuttavia, andrebbe modificato con uno strumento diverso rispetto a quello del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale. Per tale ragione, il proprio Gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta della relatrice.
Ingrid BISA (LEGA) nel prendere atto che l'opposizione ha riportato opportunamente le pronunce della Corte di Cassazione sull'utilizzabilità in giudizio delle registrazioni effettuate dai privati, ritiene che sarebbe stato altresì doveroso fare riferimento anche alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 che è stata, peraltro, posta a fondamento delle motivazioni del ricorso per conflitto presentato dal Senato. A suo avviso, infatti, il Senato, nel richiamare la predetta sentenza che ha esteso la tutela rafforzata di cui all'articolo 68 della Costituzione anche al sequestro di comunicazioni già avvenute in ragione della loro particolare capacità intrusiva, ha espresso una tesi assolutamente condivisibile. Evidenzia che, in tale prospettiva, l'acquisizione di videoregistrazioni realizzate in modo occulto da privati si configura come un atto investigativo idoneo ad incidere in modo significativo sulla libertà di comunicazione del parlamentare e soprattutto a condizionare quel libero esercizio della funzione di parlamentare che costituisce il bene primario protetto dall'articolo 68 della Costituzione.
Preannuncia, dunque, il voto favorevole del Gruppo della Lega in merito alla proposta formulata dalla relatrice, on. Cavandoli.
Devis DORI, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta della relatrice che la Camera si costituisca ad adiuvandum nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Senato e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 168 del 2025.
(La Giunta approva).
Devis DORI, presidente, comunicherà quindi al Presidente l'esito della votazione.
La seduta termina alle 9.15.