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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 gennaio 2026
618.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 7

SEDE REFERENTE

  Giovedì 22 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
C. 2511 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2025.

  Nazario PAGANO, presidente, dato conto delle sostituzioni, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni V e XI, nonché il parere del Comitato per la legislazione, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non intende esprimersi.

  Alfonso COLUCCI (M5S) esprime l'insoddisfazione del suo gruppo per i risultati cui la Commissione è pervenuta all'esito dell'esame in sede referente, sottolineando come nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione permangano numerose criticità. Osserva come tali criticità siano state evidenziate anche nel corso delle audizioni, le quali peraltro sono state, sotto il profilo quantitativo, del tutto inadeguate rispetto alla rilevanza del provvedimento in esame.
  Sottolinea, in particolare, come le disposizioni che disciplinano lo sviluppo della carriera dirigenziale siano ispirate non all'obiettivoPag. 8 di promuovere una valutazione oggettiva del merito nell'ambito della dirigenza pubblica, bensì a criteri di valutazione della performance improntati a un'ampia discrezionalità, segnalando come il sistema di valutazione che il provvedimento delinea sia, a suo avviso, suscettibile di favorire pratiche di familismo e «amichettismo». Osserva, inoltre, come la funzione dirigenziale risulti strutturalmente precarizzata in conseguenza delle novelle previste dal provvedimento, con un indebolimento dell'autorevolezza della figura del dirigente.
  Ritiene che il provvedimento pregiudichi il principio costituzionale di imparzialità della pubblica amministrazione e l'equilibrio e la separazione tra indirizzo politico e funzione amministrativa, esprimendo una concezione della pubblica amministrazione ispirata al modello dell'impresa, non compatibile, tuttavia, con la finalità del perseguimento dell'interesse generale che dovrebbe orientare l'azione amministrativa.
  Alla luce di tali considerazioni, ribadisce l'insoddisfazione per il testo che viene licenziato, rammaricandosi del mancato accoglimento, se non delle singole proposte emendative presentate da deputati del Movimento 5 Stelle, quanto meno dei princìpi generali oggetto di tali proposte, e dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire ai relatori, onorevoli Paolo Emilio Russo e Gardini, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
C. 2336 Nazario Pagano, C. 308 Francesco Silvestri, C. 983 De Monte, C. 1700 Zanella, C. 1894 Gruppioni e C. 2283 Ciani.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2025.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, III, VI, VII, X, XI e XIV. Avverte, altresì, che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non intende esprimersi, mentre la V Commissione delibererà sul prescritto parere ai fini della discussione in Assemblea.

  Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come il testo in esame costituisca l'esito di un lungo percorso intrapreso dalla Commissione ed esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dal presidente al fine di addivenire a una sintesi.
  Rileva, tuttavia, come permangano talune criticità che non consentono al suo gruppo di esprimere una piena adesione, auspicando nel contempo che esse possano essere superate nel corso della discussione in Assemblea. Richiama, in particolare, l'individuazione nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dell'organo incaricato delle funzioni di tenuta del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi e di quelle di vigilanza, nonché il ruolo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
  Ribadito l'apprezzamento per il lavoro svolto, dichiara l'astensione del suo gruppo, assicurando comunque un atteggiamento collaborativo nel corso della discussione in Assemblea.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene per ringraziare il presidente, in qualità di relatore sul provvedimento in esame, e per esprimere apprezzamento per il lavoro Pag. 9svolto, ricordando che il provvedimento è il frutto degli esiti di un'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione che ha consentito di raggiungere un risultato salutato positivamente da tutti. Come già evidenziato dal collega Alfonso Colucci, ritiene che vi siano alcuni limitati aspetti non pienamente condivisibili e preannuncia l'astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore.
  Nel riconoscere che alcune proposte emendative del Partito democratico sono già state accolte, si augura comunque che nel corso della discussione in Assemblea possano maturare le condizioni per addivenire a un'adesione piena sul testo del provvedimento, sottolineando come ciò costituirebbe il coronamento del lavoro svolto dal Parlamento in questi anni su tale delicata materia. Nel ricordare che diverse sono state le iniziative assunte nelle scorse legislature in materia di rappresentanza di interessi, considera il raggiungimento di un testo condiviso da tutti un segnale significativo su un tema importante che ha a che fare con la trasparenza dell'azione dei decisori pubblici e con la correttezza dei comportamenti degli stessi e dei rappresentanti di interessi.

  Filiberto ZARATTI (AVS) ringrazia il presidente per l'impegno profuso sull'argomento, a cominciare dallo svolgimento dell'indagine conoscitiva che ha visto la Commissione lavorare sotto la sua personale e particolare attenzione. Anche per il gruppo di AVS sarebbe un segnale importante, nel corso della discussione in Assemblea, la convergenza intorno a limitati interventi migliorativi tali da consentire un voto unanime su una questione fondamentale come quella della rappresentanza di interessi. A suo avviso, si tratterebbe, infatti, di un risultato non banale e, soprattutto, non scontato a fine legislatura.
  Preannunciando l'astensione del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatore, considera comunque importante il passo che si sta compiendo nella giornata odierna e si dispone con spirito collaborativo e speranzoso al prosieguo dell'esame. Ribadisce, in conclusione, che, se vi fossero in Assemblea le condizioni per pervenire ad un testo unanimemente condiviso, ciò sarebbe importante per il presidente, per i parlamentari e soprattutto per il Paese.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Nazario Pagano, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
  Prima di passare all'esame del successivo provvedimento, dichiara di aver accolto con soddisfazione gli interventi dei tre esponenti dell'opposizione. Condivide l'auspicio che in Assemblea si possa pervenire a un voto unanime sul testo, tanto più che l'iniziativa di presentare la proposta di legge C. 2336 a propria firma rappresenta un atto istituzionale, non dettato dalla propria appartenenza politica, oltre che essere frutto degli esiti dell'indagine conoscitiva svolta sull'argomento della Commissione Affari costituzionali.
  Riconosce che in sede di predisposizione del testo della proposta di legge C. 2336, rispetto alle ipotesi formulate nel documento conclusivo, sono state operate alcune scelte, a cominciare da quella relativa all'individuazione dell'organo deputato a gestire il Registro dei rappresentanti di interessi.
  Fa poi presente che nel corso dell'esame in sede referente è intervenuta una novità fondamentale, proprio pochi giorni dopo la conclusione dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione Affari costituzionali, nel corso del quale sono state accolte diverse proposte dei gruppi di opposizione. Richiama la sentenza n. 185 del 2025 della Corte costituzionale, nella quale la Consulta, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito ad alcune disposizioni della legge n. 114 del 2024 in materia di traffico di influenze, ha invitato il legislatore a introdurre una Pag. 10organica disciplina delle attività di lobbying, ritenendola necessaria al fine sia di definire con chiarezza le condotte di illecita influenza sui pubblici ufficiali e di prevedere sanzioni per l'inosservanza delle relative prescrizioni, sia di garantire trasparenza alle prassi di interlocuzione con le istituzioni, assicurando ai consociati la possibilità di un più accurato controllo sull'operato della pubblica amministrazione e dei rappresentanti eletti.
  Nel sottolineare come in questo caso la Commissione Affari costituzionali si sia adoperata in tempo utile sull'argomento, rileva come l'intervento della Corte rappresenti un preciso monito al legislatore.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) ritiene che il monito della Corte costituzionale al legislatore, contenuto nella pronuncia testé citata dal presidente, circa l'urgenza di approvare una legge sulla rappresentanza di interessi costituisca un appello di cui tutti i parlamentari devono farsi carico. Richiamando le parole del presidente in merito alla natura istituzionale della sua iniziativa, sollecita un impegno comune affinché, con limitati accorgimenti da valutare nel corso della discussione in Assemblea, si possa addivenire a un testo in grado di coagulare il consenso unanime dei gruppi.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2396 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2025.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, VI, VII, XI e XII, mentre non risulta ancora pervenuto il parere della V Commissione.
  Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2370 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  In sostituzione del relatore, Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra il provvedimento, ricordando preliminarmente che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuto alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
  Con particolare riferimento agli aspetti procedurali, fa presente che la materia non è disciplinata per via legislativa e che a partire dal 1984 si è formata una prassi consolidata, secondo cui le trattative – in vista della stipulazione delle intese – sono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ex lege 24 giugno 1928, n. 1159. La competenza ad avviare le trattative spetta al Governo: a tal fine, le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio. A tale riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 52 del 2016, ha chiarito che «per il Governo, l'individuazione dei soggetti che possono Pag. 11essere ammessi alle trattative, e il successivo effettivo avvio di queste, sono determinazioni importanti, nelle quali sono già impegnate la sua discrezionalità politica, e la responsabilità che normalmente ne deriva in una forma di governo parlamentare». Sempre secondo la citata sentenza «La riserva di competenza a favore del Consiglio dei ministri, in ordine alla decisione di avviare o meno le trattative, ha l'effetto di rendere possibile, secondo i principi propri del governo parlamentare, l'effettività del controllo del Parlamento fin dalla fase preliminare all'apertura vera e propria delle trattative, controllo ben giustificato alla luce dei delicati interessi protetti dal terzo comma dell'articolo 8 della costituzione».
  Una volta concluse le trattative – la cui conduzione è affidata dal Presidente del Consiglio al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – le intese sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri e, una volta firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, vengono trasmesse al Parlamento per l'approvazione con legge. Con riferimento alla questione della modificabilità o meno del testo ricordo che si è affermata una prassi che, pur non escludendo in assoluto la emendabilità, restringe l'ambito di intervento del Parlamento a modifiche di carattere non sostanziale, quali quelle dirette ad integrare o chiarire il disegno di legge, ad emendarne le parti che non rispecchiano fedelmente l'intesa o a modificare la copertura finanziaria.
  Quanto al provvedimento in esame fa presente che, sotto il profilo identitario, le Assemblee di Dio in Italia (ADI) costituiscono l'espressione italiana del movimento evangelico del risveglio pentecostale originatosi a Los Angeles nel 1906. Le ADI – che secondo i dati del Centro studi sulle nuove religioni (CESNUR) al 2023 contavano circa 120.000 aderenti sul territorio nazionale – hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349. I rapporti con lo Stato sono stati successivamente disciplinati dall'Intesa del 29 dicembre 1986, approvata con la legge 22 novembre 1988, n. 517, che rappresenta la fonte pattizia oggetto dell'attuale intervento modificativo.
  Il procedimento volto alla revisione dell'Intesa ha avuto inizio nel 2010, con la presentazione della richiesta formale da parte delle ADI di modificare l'intesa del 1988 al fine di ottenere la possibilità di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF derivante dalle scelte non espresse dai contribuenti, a cui avevano precedentemente rinunciato. Il percorso istruttorio – che ha subito diverse interruzioni determinate dall'intervenuta cessazione dei Governi in carica – ha trovato definitivo impulso a seguito dell'insediamento della nuova Commissione per le Intese tra l'agosto 2023 e il luglio 2024, fase in cui le trattative sono state concluse. Il procedimento si è infine concluso con la sigla del testo definitivo il 27 settembre 2024 da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e la successiva firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 17 dicembre 2024.
  Fa presente che il disegno di legge in esame, che sottopone all'approvazione parlamentare la modifica dell'Intesa, consta di 3 articoli. L'articolo 1 stabilisce che la legge di approvazione modifica l'intesa tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia, sulla base dell'intesa, allegata al disegno di legge, stipulata il 17 dicembre 2024.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 23 della legge di approvazione dell'Intesa tra lo Stato e le ADI n. 517 del 1988. In particolare, il comma 1, lettera a), aggiunge tra le finalità cui possono essere destinanti i proventi derivanti dall'otto per mille del gettito IRPEF, di cui al comma 1 dell'articolo 23, anche quelle assistenziali e culturali, quest'ultima richiesta dalla confessione religiosa in occasione dell'audizione del 12 febbraio 2024.
  Il comma 1, lettera b), invece, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 23, consente alle ADI di concorrere anche alla ripartizione dei fondi dell'otto per mille derivanti delle scelte non espresse dai contribuenti, in proporzione alle scelte ricevute. Precedentemente, infatti, il comma 2 dell'articolo 23 recava la dichiarazione di Pag. 12rinuncia della confessione religiosa a tale quota a favore della gestione statale.
  Infine, la lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 4 dell'articolo 23 specificando che la quota di cui sopra è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
  L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della pubblicazione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2605 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuto alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
  Con particolare riferimento agli aspetti procedurali, fa presente che la materia non è disciplinata per via legislativa e che a partire dal 1984 si è formata una prassi consolidata, secondo cui le trattative – in vista della stipulazione delle intese – sono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ex lege 24 giugno 1928, n. 1159. La competenza ad avviare le trattative spetta al Governo: a tal fine, le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio. A tale riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 52 del 2016, ha chiarito che «per il Governo, l'individuazione dei soggetti che possono essere ammessi alle trattative, e il successivo effettivo avvio di queste, sono determinazioni importanti, nelle quali sono già impegnate la sua discrezionalità politica, e la responsabilità che normalmente ne deriva in una forma di governo parlamentare». Sempre secondo la citata sentenza «La riserva di competenza a favore del Consiglio dei ministri, in ordine alla decisione di avviare o meno le trattative, ha l'effetto di rendere possibile, secondo i principi propri del governo parlamentare, l'effettività del controllo del Parlamento fin dalla fase preliminare all'apertura vera e propria delle trattative, controllo ben giustificato alla luce dei delicati interessi protetti dal terzo comma dell'articolo 8 della costituzione».
  Una volta concluse le trattative – la cui conduzione è affidata dal Presidente del Consiglio al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – le intese sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri e, una volta firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, vengono trasmesse al Parlamento per l'approvazione con legge. Con riferimento alla questione della modificabilità o meno del testo ricordo che si è affermata una prassi che, pur non escludendo in assoluto la emendabilità, restringe l'ambito di intervento del Parlamento a modifiche di carattere non sostanziale, quali quelle dirette ad integrare o chiarire il disegno di legge, ad Pag. 13emendarne le parti che non rispecchiano fedelmente l'intesa o a modificare la copertura finanziaria.
  Quanto alla Tavola valdese, parte dell'Intesa in esame, ricorda che essa è l'organo «esecutivo» del Sinodo, l'assemblea rappresentativa delle Chiese che compongono la Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi). L'intesa – ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione in materia di rapporti tra Stato e confessioni religiose – tra le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese e lo Stato italiano fu recepita dalla legge n. 449 del 1984 (con cessazione dell'efficacia delle disposizioni del 1929-30 sui culti ammessi). Modificazioni di quell'Intesa sono intervenute con la legge n. 409 del 1993, la quale ha previsto una forma di deduzione dall'IRPEF di erogazioni liberali a favore della Tavola valdese, nonché il concorso della Tavola valdese alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. A seguire, la legge n. 68 del 2009 ha integrato le previsioni della legge n. 409, con l'attribuzione alla Tavola valdese delle somme dell'8 per mille relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza, secondo ripartizione proporzionale alle scelte invece espresse.
  Venendo al contenuto del disegno di legge in esame, rileva che esso consta di 3 articoli.
  L'articolo 1 reca l'approvazione dell'intesa sottoscritta in data 17 dicembre 2024 tra il Governo e la Tavola valdese, allegata al disegno di legge, che modifica l'intesa del 25 gennaio 1993 – approvata con la già richiamata legge n. 409 del 1993 – al fine di ampliare la platea di soggetti cui la Tavola valdese può affidare gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali finanziati dall'otto per mille dell'IRPEF.
  L'articolo 2 riporta il contenuto dell'intesa di cui si propone l'approvazione. In particolare, la disposizione sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 409 del 1993, prevedendo che la Tavola valdese utilizzi le somme dell'otto per mille esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero e ciò sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia, per effetto della disposizione in esame, attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale. La modifica – secondo quanto precisato anche nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato (S. 1469) – mira ad ampliare, con l'introduzione del riferimento agli «altri organismi senza fini di lucro» (che costituisce l'unica innovazione rispetto al testo vigente), la platea di soggetti cui la Tavola valdese può affidare gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali.
  Rileva peraltro come la locuzione «organismi senza fini di lucro» risulti più estesa rispetto a quella di «ente del Terzo settore». Sono, infatti, enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore». Al riguardo, la già citata relazione illustrativa precisa che «non appare configurabile un vincolo in capo alla confessione religiosa, che costituisce ordinamento autonomo rispetto a quello statale, di demandare l'attuazione di detti interventi esclusivamente agli ETS».
  L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della pubblicazione.

  Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.