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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 gennaio 2026
620.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 248

SEDE REFERENTE

  Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

  Sara KELANY (FDI) chiede l'anticipazione dell'esame del provvedimento C. 2562, di cui è relatrice, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso, in quanto a breve dovrà assentarsi in vista dell'imminente seduta della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui è componente.

  Nazario PAGANO, presidente, in assenza di obiezioni, accede alla richiesta avanzata dall'onorevole Kelany.

Pag. 249

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso.
C. 2562 Kelany.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, nel rinviare alla documentazione degli uffici della Camera per una disamina più approfondita dei contenuti delle disposizioni recate dalla proposta di legge, rileva preliminarmente che questa si compone di 5 articoli.
  In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di finanziamento per la realizzazione di edifici di culto e attrezzature religiose da parte di enti, associazioni, società e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa di confessioni che non abbiano stipulato il concordato di cui all'articolo 7 della Costituzione o le intese con lo Stato di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
  Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della Costituzione, lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Ai sensi del secondo comma, i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi; le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Ricorda, altresì, che la legge 25 marzo 1985, n. 121, ha ratificato e reso esecutivo l'Accordo di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984 a Villa Madama.
  Rammenta, inoltre, che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della Costituzione, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
  Ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della proposta in esame, al fine di prevenire il finanziamento di attività terroristiche, gli enti che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature religiose sono tenuti a redigere i bilanci non in forma semplificata e a depositarli, ai fini della loro pubblicità, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui è situata la relativa sede.
  Il comma 2 definisce la nozione di attrezzature religiose ai fini della proposta di legge in esame, all'interno della quale rientrano: gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici, compresa l'area destinata a sagrato (lettera a); gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio nonché ad attività di formazione religiosa (lettera b); gli immobili adibiti, nell'ambito dell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinati alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro (lettera c); gli immobili destinati a sede dei soggetti di cui al comma 1, quali le sale di preghiera, le scuole di religione o i centri culturali (lettera d).
  Il comma 3 circoscrive il perimetro dei soggetti che possono erogare finanziamenti in favore degli enti di cui al comma 1 per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature religiose. Nel dettaglio, i finanziamenti possono provenire solo da soggetti terzi che, nello svolgimento della propria attività, dimostrino di non minacciare la sicurezza dello Stato.
  Il comma 4 individua nella figura del prefetto il soggetto competente ad accertare la liceità dei fini e delle attività svolte dai soggetti terzi finanziatori. Tale attività di accertamento può essere svolta dal prefetto anche mediante richieste documentali e attività istruttorie da definire attraverso appositi decreti.
  Il comma 5 punisce con la multa da euro 1.000 a euro 10.000 chiunque accetti donazioni o finanziamenti in denaro o altre utilità da soggetti che non rispettano i requisiti prescritti dalla proposta di legge.Pag. 250
  A norma del comma 6, la condotta delineata dal comma 5 non costituisce reato qualora le donazioni o i finanziamenti non eccedano il valore complessivo di euro 500 per anno.
  Il comma 7, invece, introduce una circostanza aggravante ad effetto comune (dunque, con aumento della pena fino a un terzo) qualora il reato predetto sia commesso al fine di sostenere enti religiosi ovvero persone fisiche o giuridiche attive nella propaganda di princìpi che contrastano con la tutela delle libertà fondamentali e della sicurezza dello Stato.
  L'articolo 2, comma 1, prevede, per le confessioni religiose che non hanno stipulato il concordato di cui all'articolo 7 della Costituzione o le intese di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, l'obbligo di fornire una serie di informazioni al Ministero dell'interno, riguardanti gli eventuali finanziamenti ricevuti dall'estero. In particolare, le confessioni che beneficiano, direttamente o indirettamente, di risorse o finanziamenti erogati, in natura o in denaro, da uno Stato estero, da una persona giuridica straniera ovvero da una persona fisica residente all'estero debbono darne comunicazione, per il tramite del proprio ministro di culto, al predetto Dicastero.
  Il comma 2 individua le risorse che formano oggetto di comunicazione: i conferimenti di capitale (lettera a); i prestiti (lettera b); le sovvenzioni (lettera c); le donazioni (lettera d); le sponsorizzazioni (lettera e); gli apporti in manodopera (lettera f); i depositi (lettera g); i titoli di debito (lettera h); le cessioni di credito (lettera i); le contribuzioni volontarie realizzate con o senza un intermediario finanziario ovvero un istituto di credito (lettera l).
  Il comma 3 individua le categorie di soggetti beneficiari dei finanziamenti in relazione a i quali sussiste il predetto obbligo di comunicazione, che riguarda i finanziamenti che sono apportati: direttamente all'associazione beneficiaria (lettera a); a tutte le associazioni o a tutte le società sotto il controllo esclusivo o il controllo congiunto o l'influenza dell'associazione beneficiaria (lettera b); a tutti gli enti strutturati o organizzati con modalità tali per cui le proprie attività siano di fatto esercitate per conto dell'associazione beneficiaria (lettera c); alle associazioni, alle società o agli enti di cui alle lettere b) o c) per il tramite di una persona giuridica ovvero di un fiduciario sotto l'esclusivo controllo o il controllo congiunto o l'influenza di uno Stato estero o di una persona giuridica straniera (lettera d). Ritiene opportuno richiamare al riguardo la risoluzione n. 2237 del 2018 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha invitato i Paesi membri a regolamentare i finanziamenti esteri all'Islam in Europa per prevenire la radicalizzazione e l'islamofobia. Ricorda, altresì, che nel nostro ordinamento è già previsto, all'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, l'obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati analitici dei trasferimenti da o verso l'estero, di importo pari o superiore a euro 5.000, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell'articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo n. 231 del 2007 (assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi), eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.
  L'articolo 3 apporta talune modifiche al codice penale in materia di tutela della libertà personale in relazione al contrasto dei matrimoni forzati.
  In particolare, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 558-bis, recante il delitto di costrizione o induzione al matrimonio.
  Ritiene opportuno, a questo proposito, richiamare il testo vigente dell'articolo 558-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 69 del 2019 (cosiddetto «codice rosso»). Il primo comma punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque, con violenza o minaccia, costringa una personaPag. 251 a contrarre matrimonio o unione civile. La medesima pena si applica, ai sensi del secondo comma, a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. È prevista, poi, dal terzo comma una circostanza aggravante ad effetto comune (aumento della pena fino a un terzo) nel caso la persona offesa dal reato sia un minore di 18 anni, mentre al quarto comma è prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale (reclusione da 2 a 7 anni) nel caso in cui la persona offesa sia un minore di 14 anni. Il quinto comma prevede che le disposizioni dell'articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
  La novella recata dalla proposta di legge all'esame della Commissione interviene sull'articolo 558-bis del codice penale prevedendo, in primo luogo, che la condotta risulta integrata anche quando la costrizione a contrarre matrimonio avviene facendo leva su precetti religiosi. Viene, inoltre, inasprita la pena, prevedendo la reclusione da 2 a 7 anni, anziché da 1 a 5 anni (lettera a), numero 1). Conseguentemente viene inasprita la pena anche nell'ipotesi aggravata di cui al quarto comma (commissione del reato in danno di un minore di anni 14), prevedendo la reclusione da 3 a 10 anni anziché da 2 a 7 anni (lettera a), numero 2).
  Il comma 1, lettera b), introduce nel codice penale i nuovi articoli 609-bis.1 e 609-bis.2 recanti, rispettivamente, i reati di esame per accertare la verginità e di rilascio di certificato di verginità.
  Nello specifico, l'articolo 609-bis.1 punisce al primo comma con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque effettui un esame obiettivo per accertare la verginità di una persona ovvero costringa una persona, con violenza o minaccia, a sottoporsi a un esame obiettivo per accertarne la verginità. Il secondo comma prevede una causa di non punibilità che ricorre quando il fatto è commesso da un esercente una professione sanitaria per ragioni sanitarie.
  Al riguardo, ritiene opportuno richiamare un documento pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 2018, nel quale si legge che il virginity testing è un'ispezione dei genitali femminili finalizzata a determinare se una donna o una ragazza abbia avuto rapporti vaginali, e che tale pratica, priva peraltro di alcun fondamento scientifico, costituisce una violazione dei diritti umani della vittima ed è associata a conseguenze sia immediate sia a lungo termine, dannose per il suo benessere fisico, psicologico e sociale. L'articolo 609-bis.2, invece, dispone che, fatti salvi gli obblighi di legge, l'esercente una professione sanitaria che rilascia un certificato al fine di attestare la verginità di una persona è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
  Il comma 1, lettera c), reca modifiche all'articolo 609-ter del codice penale, che disciplina le circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
  In primo luogo, viene modificato il primo comma del citato articolo 609-ter, prevedendo che le circostanze aggravanti ivi previste per il delitto di violenza sessuale trovino applicazione anche per i nuovi delitti di esame per accertare la verginità e di rilascio di certificato di verginità.
  Allo stesso modo, vengono estese ai nuovi delitti le aggravanti di cui al secondo comma del medesimo articolo 609-ter del codice penale. Pertanto, se il fatto è commesso in danno di minore di anni 14, la pena è aumentata della metà, mentre raddoppia se il fatto è commesso nei confronti di minore di anni 10.
  Il comma 1, lettera d), estende l'applicazione di talune disposizioni del codice penale comuni ai delitti contro la libertà personale (libro II, titolo XII, sezione II) anche ai nuovi reati di esame per accertare la verginità e di rilascio di certificato di verginità, introdotti dalla precedente lettera b) del medesimo comma 1.Pag. 252
  In primo luogo, si prevede l'applicazione anche ai predetti delitti della disciplina in materia di ignoranza dell'età della persona offesa di cui all'articolo 609-sexies, a norma del quale il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
  Viene, poi, estesa alle nuove fattispecie anche la disciplina in materia di pene accessorie e altri effetti penali, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 609-novies.
  Viene, infine, estesa ai nuovi reati, se commessi in danno di minorenni, la previsione, di cui all'articolo 609-decies, dell'obbligo di comunicare la notizia di reato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni da parte del procuratore procedente.
  L'articolo 4 reca modifiche al codice penale in materia di propaganda per motivi di odio religioso e di chiusura temporanea dei luoghi di culto.
  In particolare, il comma 1, lettera a), novella l'articolo 604-bis del codice penale, che prevede il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
  Segnala che il testo vigente dell'articolo da ultimo citato punisce, salvo che il fatto costituisca un più grave reato: chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, con la reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro; chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. L'articolo prevede, inoltre, il divieto di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La condotta di partecipazione a tali organismi, nonché la condotta di assistenza alle attività di essi, sono punite con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Invece, le condotte di promozione o direzione di queste organizzazioni sono sanzionate con la reclusione da 1 a 6 anni. Se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, la pena è la reclusione da 2 a 6 anni.
  La prima modifica recata dalla proposta in esame riguarda la condotta criminosa disciplinata dall'art. 604-bis, primo comma, lettera a). Accanto alla previsione della propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, si aggiunge, infatti il riferimento alla propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio religioso.
  Inoltre, il comma 1, lettera a), aggiunge ulteriori due commi all'articolo 604-bis citato. In particolare, il nuovo quarto comma dell'articolo 604-bis del codice penale stabilisce che il prefetto possa disporre la chiusura temporanea di luoghi di culto e di loro pertinenze nei quali è commessa l'istigazione a commettere atti di discriminazione o di violenza ovvero atti di provocazione alla violenza per motivi religiosi, qualora riceva una comunicazione dall'autorità giudiziaria in merito ai reati previsti dall'articolo medesimo. Ai sensi del nuovo quinto comma dell'articolo 604-bis, tale chiusura temporanea può essere disposta per un periodo non superiore a due mesi, fatte salve le diverse prescrizioni adottate dall'autorità giudiziaria.
  Conseguentemente, il comma 1, lettera b), inserisce il nuovo articolo 604-quater nel codice penale, volto a prevedere il reato di violazione del provvedimento di chiusura temporanea di un luogo di culto. La disposizione punisce con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi chiunque violi il provvedimento emesso dal prefetto ai sensi dell'articolo 604-bis con cui è stata disposta la chiusura temporanea di un luogo di culto e di sue pertinenze.
  L'articolo 5 reca norme in materia di divieto di utilizzo di indumenti che coprono il volto, di maschere o di altri mezzi Pag. 253atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
  In particolare, viene modificato l'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (cosiddetta «legge Reale»), che, nel testo attualmente vigente, vieta, al primo comma, l'uso, senza giustificato motivo, di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, precisando che il divieto vige in ogni caso in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, fatte salve le manifestazioni sportive. La violazione di tale divieto costituisce, ai sensi del secondo comma, un reato contravvenzionale.
  In virtù delle modifiche apportate dalla proposta un esame, si prevede che, fatti salvi gli obblighi di legge, è vietato l'uso di indumenti che coprano il volto, di caschi protettivi, di maschere o di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento di una persona. Questo divieto si applica nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, inclusi gli esercizi commerciali, negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nelle università e negli uffici (comma 1, lettera a).
  Viene, inoltre, inasprito il trattamento sanzionatorio del divieto: resta fermo l'arresto da uno a tre anni e il minimo dell'ammenda di 1.000 euro, mentre il massimo dell'ammenda è elevato da 2.000 a 3.000 euro (comma 1, lettera b). Viene prevista, altresì, un'ulteriore fattispecie contravvenzionale, con l'introduzione, nel menzionato articolo 5 della legge n. 152 del 1975, di un terzo comma che punisce chiunque, con violenza o minaccia o con abuso di autorità, induce o costringe un minore di età a compiere i fatti di cui al primo comma, con la pena di cui al secondo comma, aumentata di un terzo (comma 1, lettera c) Viene, infine, abrogato il terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, ai sensi del quale qualora il fatto è commesso in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro (comma 1, lettera d).

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 196/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026.
C. 2751 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2026.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda che alle ore 11 del 21 gennaio è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative: ne sono state presentate 32 (vedi allegato).
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Fa presente che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti finalizzate – come si legge nel preambolo del provvedimento – Pag. 254a favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2026, adeguando i compensi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione, nonché a consentire il tempestivo avvio del procedimento elettorale preparatorio e ad adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento contestuale, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio.
  Ciò premesso, avverte che la presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative:

   Bof 1.2, che modifica a regime le modalità di comunicazione della designazione a componente e presidente di seggio e quelle per l'eventuale rinuncia, consentendo in entrambi i casi di ricorrere alla posta elettronica certificata;

   Cavandoli 1.4, che modifica a regime i criteri per l'individuazione dei rappresentanti di lista ai seggi nelle elezioni amministrative;

   gli identici Iezzi 1.9, Bonafè 1.10, Boschi 1.11 e Zaratti 1.12, che estendono al 2027 la disapplicazione del termine di diciotto mesi, di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativo alla durata residua minima del mandato di sindaco – diciotto mesi – quale requisito per l'elettorato passivo alla carica di Presidente della Provincia;

   Colucci Alfonso 1.13, il quale disciplina le modalità – in via sperimentale – con le quali i rappresentanti di lista possono votare nei seggi dove esercitano le loro funzioni;

   Boschi 1.06, che prevede una disciplina a regime per l'esercizio del voto da parte degli «elettori fuori sede»;

   Baldino 1.010, che prevede l'istituzione di un fondo per la sperimentazione del voto anticipato e presidiato in sedi diverse da quelle scolastiche finanziato per il 2026;

   Zaratti 1.012, che prevede una disciplina a regime per vietare durante le campagne elettorali l'uso ingannevole e manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale e di deepfake;

   Sbardella 1.013, che reca un finanziamento per gli anni 2026 e 2027 per il Sistema informativo elettorale;

   Baldino 1.014, il quale prevede l'istituzione di un fondo per la sperimentazione del voto tramite certificato elettorale digitale, la cui dotazione è per il solo 2026;

   Colucci Alfonso 1.015, che rifinanzia per il 2026 il fondo per la sperimentazione del voto elettronico;

   Sbardella 1.016, il quale prevede una disciplina sostanziale, per il 2026, sull'elezione di consiglieri comunali e sindaci nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti nei quali sia stata ammessa e votata una sola lista;

   Pavanelli 1.017, che istituisce un fondo per gli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi in favore dei comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali;

   Auriemma 1.018, che prevede a regime la possibilità per i soggetti impegnati in operazioni di soccorso in zone colpite da terremoti o altre calamità naturali di votare nei comuni nei quali prestano tale attività;

   Penza 1.019, che prevede a regime l'abbinamento tra referendum e primo turno delle elezioni amministrative;

   Lai 1.020, il quale reca una norma di interpretazione autentica in materia di divieto di erogazione di gettoni di presenza ai titolari di cariche elettive.

Pag. 255

  Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame è fissato alle ore 17 della giornata odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2370 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2026.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda che nella seduta precedente il relatore, onorevole Iezzi, ha illustrato il provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento.
  Ricorda, infine, che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a venerdì prossimo, 30 gennaio, alle ore 10.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2605 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2026.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda che nella seduta precedente il relatore, onorevole Urzì, ha illustrato il provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento.
  Ricorda, infine, che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a venerdì prossimo, 30 gennaio, alle ore 10.

  La seduta termina alle 13.40.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 27 gennaio 2026.

Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre.
Emendamenti C. 1579-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
Emendamenti C. 2511-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
Emendamenti C. 2336 e abb.-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.