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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 gennaio 2026
620.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 270

SEDE REFERENTE

  Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie.
C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale Marche, C. 2457 Consiglio Regionale Sicilia, C. 2646 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, comunica di aver disposto l'abbinamento d'ufficio dei provvedimenti in titolo, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, in quanto vertenti su identica materia.
  Avverte che, nell'introdurre il provvedimento, darà principalmente conto dei contenuti del disegno di legge governativo, che reca al suo interno una delega legislativa volta a riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio.
  Brevi cenni saranno inoltre dedicati al contenuto delle altre proposte di legge abbinate, fermo restando che i rispettivi proponenti potranno illustrarle più compiutamente nel corso dei lavori di Commissione.
  Il disegno di legge del Governo è altresì qualificato come «collegato alla manovra di finanza pubblica» dal Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) relativo all'anno 2025 nonché richiamato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
  Esso si compone di otto articoli.
  L'articolo 1 conferisce la delega avente ad oggetto la riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio. La norma esplicita la finalità di garantire la prossimità degli uffici giudiziari ai cittadini e alle imprese e l'efficienza del servizio giustizia.
  Il procedimento di esercizio delle delega prevede che il decreto sia adottato, su proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio superiorePag. 271 della magistratura e delle Commissioni parlamentari competenti, che devono esprimersi entro 30 giorni.
  Tale delega deve essere esercitata nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, attraverso uno o più decreti legislativi. È inoltre previsto il meccanismo dello «scorrimento del termine», ai sensi del quale, qualora il termine per l'espressione dei pareri dovesse scadere nei trenta giorni precedenti o successivamente alla scadenza del termine di delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
  È altresì conferita anche una delega di carattere integrativo e correttivo da esercitare nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo di attuazione della delega principale.
  Le lettere a) e b) dettano i principi e criteri direttivi.
  La lettera a) prevede che il Governo ridefinisca l'assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo e secondo grado, mediante l'attribuzione a circondari limitrofi di porzioni di territorio appartenenti alle circoscrizioni esistenti.
  Nel compiere questa attività si dovrà tenere conto di criteri «oggettivi e omogenei» che comprendano la valutazione per ciascun ufficio giudiziario di diversi parametri elencato ai numeri da 1 a 4.
  I numeri 1 e 2 riguardano rispettivamente l'estensione territoriale del circondario e del distretto nonché il numero di abitanti.
  Il numero 3 richiama il parametro dei flussi, delle pendenze e degli indicatori di performance degli uffici giudiziari esistenti alla data di entrata in vigore della legge che conferisce tale delega, nonché degli effetti prodotti dalla riorganizzazione attuata con il decreto legislativo n. 155 del 2012 di attuazione della precedente delega in materia di riorganizzazione della geografia giudiziaria.
  Il numero 4 richiama invece una serie di altri parametri e, in particolare, le specifiche caratteristiche territoriali del bacino di utenza – anche con riguardo alla situazione morfologica, infrastrutturale e dei collegamenti dei comuni con la sede dell'ufficio – gli istituti penitenziari presenti nel territorio, il tasso di criminalità nei diversi comuni, l'impatto della criminalità organizzata – anche in relazione al rischio di infiltrazioni dai territori contigui – i flussi turistici e migratori nonché la collocazione geografica dei contesti territoriali a forte vocazione produttiva.
  La lettera b) affida al legislatore delegato anche il compito di coordinamento normativo.
  L'articolo 2 istituisce, nel distretto di corte di appello di Venezia, il tribunale di Bassano del Grappa e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, provvedendo altresì ad individuarne – attraverso l'elencazione dei comuni interessati – l'ambito territoriale di competenza (comma 1).
  Il comma 2 reca le conseguenti autorizzazioni di spesa e le modalità di copertura dei relativi oneri che comunque fanno riferimento al bilancio annuale e triennale dell'anno scorso e che andranno quindi aggiornate.
  L'articolo 3 prevede il ripristino di tribunali e sezioni distaccate precedentemente soppressi.
  Al comma 1, si dispone il ripristino dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle relative procure della Repubblica.
  Con riguardo alle richiamate circoscrizioni giudiziarie abruzzesi, si ricorda che il citato decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva previsto, per la corte di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, disponendo la soppressione dei tribunali di Avezzano e di Sulmona (con accorpamento al circondario del tribunale de L'Aquila) e dei tribunali di Lanciano e di Vasto (con accorpamento al circondario del tribunale di Chieti).
  Inoltre, anche in Abruzzo, come nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria aveva previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L'Aquila e Chieti, dovevano quindi venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.
  Tale soppressione non è mai stata di fatto operata. Già in sede di entrata in Pag. 272vigore della citata riforma del 2012 tale misura era stata sospesa, prima fino al 2015 e poi, con successive proroghe, da ultimo fino al 1° gennaio 2027.
  I commi 2, 3 e 4 prevedono il ripristino della sezione distaccata di Ischia, nel circondario del tribunale di Napoli, della sezione distaccata di Lipari, nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e della sezione distaccata di Portoferraio, nel circondario del tribunale di Livorno.
  Anche per tali uffici giudiziari la riforma del 2012 – che ne prevedeva la soppressione – non è mai entrata a regime, in quanto il legislatore ne ha disposto, fin dal 2014 il «temporaneo ripristino» che, con successive proroghe, è adesso operante fino al 31 dicembre 2026.
  I commi dal 5 all'8 riproducono integralmente l'attuale disciplina in materia di funzionamento delle sedi distaccate e di riparto degli affari tra sede principale e sede distaccata.
  In particolare, il comma 5 prevede che nelle suddette sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono invece trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.
  Il comma 6 autorizza tuttavia la possibilità di deroga a tale riparto di competenze. Infatti il Ministro della giustizia, con proprio decreto, in conformità alla deliberazione del CSM adottata su proposta del presidente del tribunale, sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporre che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
  Il comma 7 prevede inoltre che, in considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale. Sentiti il consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi.
  Il comma 8 dispone che i magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale. La medesima disposizione specifica altresì che nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.
  I commi 9 e 10 recano le necessarie disposizioni di coordinamento relative alla ricostituzione dei tribunali abruzzesi e delle sezioni distaccate insulari indicate nei commi precedenti.
  Il comma 11 reca le conseguenti autorizzazioni di spesa – anch'esse riferite al quadro di bilancio del 2025.
  Il comma 12 prevede che alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura dei ripristinati tribunali e sezioni distaccate si provvede nei limiti del personale amministrativo e di magistratura già in servizio presso il Ministero della giustizia alla data di entrata in vigore della legge in esame.
  L'articolo 4 disciplina le procedure per la determinazione degli organici e la nomina dei dirigenti del nuovo tribunale di Bassano del Grappa e dei ripristinati tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché delle relative procure della Repubblica.
  La determinazione degli organici, sia dei magistrati che del personale amministrativo del tribunale di Bassano del Grappa, è demandata ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sentito il CSM.
  Al medesimo decreto del Ministro della giustizia è rimessa la definizione delle eventuali variazioni da apportare agli organici dei magistrati dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificatoPag. 273 dalla legge. Inoltre, entro 90 giorni dalla adozione del decreto, il CSM provvede alla nomina del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale.
  Sempre con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il medesimo termine, si procederà alla determinazione degli organici del personale amministrativo dei tribunali ripristinati a norma dei commi precedenti e delle procure presso i medesimi tribunali, nonché alle variazioni da apportare negli uffici giudiziari il cui circondario è modificato dalla legge.
  L'articolo 5, comma 1, stabilisce che alla copertura dell'organico dei magistrati del nuovo tribunale di Bassano del Grappa e della relativa procura si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. La medesima disposizione precisa altresì che nelle sedi giudiziarie che siano state interessate da una riduzione delle piante organiche all'esito delle variazioni apportate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'eventuale soprannumero sarà riassorbito con le successive vacanze.
  Anche il comma 2 prevede le stesse ordinarie procedure di trasferimento per la copertura dell'organico del personale amministrativo, fatto salvo il rispetto dei princìpi enunciati nel testo unico sul pubblico impiego. Analogo meccanismo di riassorbimento del personale è poi previsto in caso di sovrannumero dovuto alle variazioni nelle sedi giudiziarie interessate da riduzioni.
  L'articolo 6, comma 1, incrementa di 7 unità la dotazione organica del personale della magistratura ordinaria e di 25 unità la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del comparto Funzioni Centrali.
  Il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel corso del 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali per il reclutamento delle nuove unità di personale previste, mentre il comma 3 provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dai precedenti commi, recando le autorizzazioni di spesa necessarie ai fini della copertura finanziaria dei medesimi.
  L'articolo 7 reca disposizioni attuative e transitorie, con particolare riferimento all'aggiornamento delle tabelle che definiscono l'assetto territoriale degli uffici giudiziari.
  In particolare, l'allegato 1 adegua la Tabella A allegata al decreto sull'ordinamento giudiziario – il regio decreto n. 12 del 1941 – concernente l'organizzazione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale, al fine di coordinarla con le modifiche apportate.
  L'allegato 2 sostituisce la Tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991, che stabilisce il ruolo organico della magistratura. Tale modifica – come precisato anche nella relazione illustrativa – si rende necessaria per recepire l'aumento di organico previsto dall'articolo 6 del disegno di legge in esame. Rispetto alla Tabella approvata come allegato al recente decreto-legge 117 del 2025, le modifiche riguardano l'organico dei magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado – che viene incrementato di 2 unità – e l'organico del restante contingente della magistratura ordinaria, incrementato di 5 unità.
  L'allegato 3 apporta modifiche alla tabella A allegata alla legge n. 374 del 1991, relativa agli attuali uffici del giudice di pace ed ai comuni ricadenti nella competenza territoriale degli uffici.
  L'allegato 4 sostituisce la Tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, recante un elenco di tribunali, sezioni distaccate e procure che sono stati soppressi: le modifiche apportate sono conseguenti al ripristino degli uffici giudiziari effettuato dal provvedimento.
  L'allegato 5 modifica la Tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 757 del 1951 al fine di adeguare l'organizzazione delle Corti di assise di appello alle modifiche apportate dal testo in esame.
  L'allegato 6 sostituisce la Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina sedi e giurisdizioni degli uffici di sorveglianza, sempre per finalità di adeguamento con la nuova configurazione degli uffici giudiziari.Pag. 274
  I commi 7 e 10 prevedono disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Bassano del Grappa.
  In particolare è demandata a un decreto del Ministro della giustizia la fissazione della data di avvio del funzionamento del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. Le modifiche di competenza territoriale conseguenti alle variazioni dei circondari conseguenti alla istituzione del tribunale e della relativa procura avranno efficacia dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale.
  Per i procedimenti civili pendenti a tale data innanzi ai tribunali interessati dalle variazioni dei circondari resta ferma la competenza dell'ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti.
  Per i procedimenti penali iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale alla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale, resta ferma la competenza del tribunale presso il quale ha sede la procura della Repubblica ove è stata effettuata l'iscrizione.
  In ultimo, il comma 8 precisa che le disposizioni sul ripristino di uffici giudiziari di cui all'articolo 3 del disegno di legge producono effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027, mentre il comma 9 chiarisce che l'intervento riformatore non ha incidenza sul territorio dei distretti notarili.
  L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 6.
  Conclusivamente, si ricorda che il 17 maggio 2023 questa Commissione ha approvato la risoluzione n. 8-00011, che ha impegnato il Governo «a valutare, nell'ambito dell'attività di revisione della geografia giudiziaria già in corso, la possibilità di istituire una sezione distaccata della Corte d'Appello di Venezia con sede in Verona».
  Con riguardo agli altri provvedimenti abbinati, le proposte di legge di iniziativa regionale – C. 360 dell'Abruzzo, C. 636 della Lombardia, C. 642, della Calabria, C. 766, della Campania, C. 1166 dell'Umbria, C. 1213 della Puglia, C. 1404, del Veneto, C. 2260 delle Marche e C. 2457, della Sicilia – prevedono che il Ministero della giustizia, nell'ambito di apposite convenzioni, da stipulare con le regioni richiedenti, disponga il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica.
  La proposta di legge C. 553, Scutellà, reca anch'essa una delega legislativa volta a rivedere la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio nazionale individuando ulteriori specifici princìpi e criteri direttivi che operino una riconsiderazione delle scelte operate dal legislatore in materia di geografia giudiziaria.
  Tale revisione dovrebbe consentire ai cittadini un accesso alla giustizia pieno ed effettivo, tenendo in considerazione la specificità territoriale del bacino d'utenza, caso per caso, analizzando precipuamente le caratteristiche geomorfologiche del territorio, nonché la dotazione di collegamenti stradali e ferroviari all'interno delle circoscrizioni di riferimento alla luce del percorso e della distanza da intraprendere tra il tribunale accorpato e quello accorpante. Si propone, inoltre, di valutare, oltre al bacino di utenza servito, anche il numero di residenti nel comune oggetto di rideterminazione. Si suggerisce, poi, di prestare una maggior attenzione, nell'attività discrezionale, alle zone del territorio in cui siano presenti istituti penitenziari di alta sicurezza, valutando anche il numero dei detenuti ospitati.
  La proposta di legge C. 1065 Maschio istituisce a Verona una sezione distaccata della corte di appello di Venezia, mentre la proposta di legge C. 1831 Maschio è volta ad istituire la corte d'appello di Verona.
  Attualmente nel territorio della regione Veneto insiste esclusivamente il distretto di corte d'appello di Venezia, al quale appartengono i circondari dei tribunali di Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza. In tale contesto, la proposta di legge in esame sottrae al distretto della corte d'appello di Venezia i circondari dei tribunali di Verona e Vicenza, per ricondurli al distretto della nuova corte d'appello di Verona. Nello specifico, l'articolo 1 istituisce la corte d'appello di Verona e ne individua la giurisdizione sui circondari dei Pag. 275tribunali di Verona e Vicenza, demandando ad un decreto del Ministro della giustizia il compito di apportare le conseguenti variazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) e alla tabella A annessa alla legge 21 novembre 1991, n. 374.
  Gli articoli 2 e 3 assegnano altresì al Ministro della giustizia il duplice compito di determinare, tramite proprio decreto da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, rispettivamente l'organico necessario al funzionamento della nuova corte d'appello e la data di inizio del funzionamento della nuova corte d'appello.
  L'articolo 4 reca, infine, disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti. A tale proposito, viene escluso che l'istituzione della nuova corte d'appello determini effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti dinanzi alla corte di appello di Venezia alla data di inizio del funzionamento della corte di appello di Verona, come determinata dal Ministero della Giustizia in forza della procedura prescritta dall'articolo 3.
  La proposta di legge C. 1661 Morrone dispone la rideterminazione delle circoscrizioni giudiziarie, trasferendo i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dal circondario del tribunale di Urbino a quello del tribunale di Rimini e ricollocandoli nella relativa circoscrizione del giudice di pace.

  Enrico COSTA (FI-PPE) richiama l'esperienza vissuta in prima persona nella fase in cui si avviò il processo di attuazione della precedente delega in materia di riorganizzazione della geografia giudiziaria.
  Ricorda come perfino la norma di delega venne introdotta – in modo del tutto singolare – con un emendamento al disegno di legge di conversione di un decreto-legge, in contrasto con la prassi applicativa della Camera dei deputati in ordine al regime di ammissibilità degli emendamenti. Quanto all'attuazione della delega medesima, gli schemi di decreto legislativo presentati dal Governo Monti, che furono oggetto di approfondito dibattito presso le Commissioni chiamate ad esaminarli, vennero poi adottati senza tener conto delle riflessioni che egli stesso, come relatore, aveva trasfuso nel parere parlamentare.
  Invita quindi i colleghi a riprendere gli esiti di quel dibattito parlamentare in ordine alle sedi giudiziarie e alla loro dislocazione, per arricchire un provvedimento che – occupandosi di un solo tribunale nuovo e del ripristino di sedi giudiziarie già attive di fatto – risulta difficilmente condivisibile da parte del suo gruppo.

  Carla GIULIANO (M5S) ricorda che gli effetti del decreto legislativo n. 155 del 2012 – testé citato dal collega Costa – sono state già oggetto di approfondite valutazioni nel corso della scorsa legislatura da parte dell'intergruppo parlamentare presieduto dalla collega Scutellà.
  A differenza del disegno di legge governativo C. 2646, la proposta di legge C. 533 presentata in avvio di questa legislatura si ispira a quella esperienza di lavoro trasversale delle forze politiche e di ascolto dei contributi acquisiti da esperti e operatori del diritto. Il testo, concentrandosi sulle specificità territoriali, mira a contrastare efficacemente due criticità della riforma del 2012.
  La prima riguarda il fallimento degli obiettivi di risparmio attesi dalla concentrazione della domanda di giustizia intorno ai grossi centri abitati. La seconda riguarda la difficoltà di accesso al servizio giustizia a carico dei cittadini: un chiaro esempio di ciò è rinvenibile a Foggia dove, a causa della concentrazione di sette diverse sedi in un unico ufficio giudiziario, si è assistito ad una vera e propria paralisi funzionale.
  Evidenzia dunque come, a suo avviso, la proposta di legge Scutellà adotti un approccio più corretto di quello adottato nel testo governativo – che dedica norme immediatamente precettive solo a poche sedi giudiziarie – in quanto affronta le esigenze specifiche constatate negli anni in una visione globale e, tramite lo strumento della delega legislativa, detta precisi principi e criteri direttivi per una migliore organizzazione dell'intera geografia giudiziaria italiana.
  Segnalando infine che è in corso di assegnazione anche la proposta di legge C. 2699 a prima firma del collega Pellegrini,Pag. 276 auspica che sul tema in Commissione si possa avere un confronto schietto e sereno tra maggioranza e opposizione, al fine di corrispondere al meglio alla domanda di giustizia dei cittadini.

  Valentina D'ORSO (M5S) rileva come la tematica della geografia giudiziaria, oltre ad essere particolarmente delicata, sia inevitabilmente un campo minato per i deputati che sono impegnati a rappresentare le legittime aspettative e gli interessi dei propri territori.
  A suo avviso, tuttavia, il Governo ha trovato il modo di rendere ancora più aspro il confronto già in partenza, depositando una proposta di legge che riconosce come necessaria l'istituzione di un solo tribunale Tale circostanza la preoccupa in quanto – come si intuisce fin dalle prime battute dell'esame in Commissione e dall'intervento del collega Costa – ciò renderà difficile svolgere un confronto costruttivo.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.