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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 gennaio 2026
621.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 57

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 28 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Atto n. 363.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2026.

Pag. 58

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento richiesti dalle relatrice nella seduta dello scorso 21 gennaio, assicura in primo luogo che le novelle all'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera a), riferite alle deroghe all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i veicoli a motore non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di minori entrate fiscali connesse alla riduzione dei premi assicurativi.
  In particolare, segnala che la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), non determina un ampliamento della deroga all'obbligo di assicurazione già prevista a legislazione vigente, in quanto essa è esclusivamente volta a introdurre una specificazione relativa alla deroga già prevista per i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto.
  Fa presente inoltre che la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), nel prevedere la possibilità di adempiere all'obbligo assicurativo per i veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico anche con schemi assicurativi diversi da quello relativo alla responsabilità civile dei veicoli a motore, non è suscettibile di determinare una riduzione complessiva dei premi assicurativi, anche in considerazione della circostanza che si determinerà la stipula di un numero di nuove polizze relative al rischio statico corrispondente a quello delle minori polizze riferite alla circolazione dei veicoli e che i nuovi schemi assicurativi indicheranno separatamente il rischio derivante dal movimento da quello derivante dallo stazionamento.
  Assicura, infine, che le novelle all'articolo 124 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera b), non sono suscettibili di determinare una riduzione dei premi versati, in quanto la previsione della possibilità di fare ricorso ad assicurazioni generali di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13, del codice stesso non modifica l'ampiezza della copertura assicurativa prevista, che resta riferita alle fattispecie già indicate a legislazione vigente dal comma 2 del medesimo articolo 124, e non è preventivabile una riduzione dei massimali assicurativi che saranno determinati dalle compagnie assicurative tenendo conto dell'ammontare dei risarcimenti dei danni che possono essere richiesti in caso di sinistri occorsi durante eventi e manifestazioni sportive.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Atto n. 363);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le novelle all'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera a), riferite alle deroghe all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i veicoli a motore non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di minori entrate fiscali connesse alla riduzione dei premi assicurativi;

    in particolare, la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), non determina un ampliamento della deroga all'obbligo di assicurazione già prevista a legislazione vigente, in quanto essa è esclusivamente volta a introdurre una specificazione relativa alla deroga già prevista Pag. 59per i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto;

    la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), nel prevedere la possibilità di adempiere all'obbligo assicurativo per i veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico anche con schemi assicurativi diversi da quello relativo alla responsabilità civile dei veicoli a motore, non è suscettibile di determinare una riduzione complessiva dei premi assicurativi, anche in considerazione della circostanza che si determinerà la stipula di un numero di nuove polizze relative al rischio statico corrispondente a quello delle minori polizze riferite alla circolazione dei veicoli e che i nuovi schemi assicurativi indicheranno separatamente il rischio derivante dal movimento da quello derivante dallo stazionamento;

    le novelle all'articolo 124 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera b), non sono suscettibili di determinare una riduzione dei premi versati, in quanto la previsione della possibilità di fare ricorso ad assicurazioni generali di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13, del codice stesso non modifica l'ampiezza della copertura assicurativa prevista, che resta riferita alle fattispecie già indicate a legislazione vigente dal comma 2 del medesimo articolo 124, e non è preventivabile una riduzione dei massimali assicurativi che saranno determinati dalle compagnie assicurative tenendo conto dell'ammontare dei risarcimenti dei danni che possono essere richiesti in caso di sinistri occorsi durante eventi e manifestazioni sportive,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

Sui lavori della Commissione.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ricordare che la giornata odierna coincide con l'ultimo giorno di presenza in Commissione del collega Ubaldo Pagano, intende rivolgergli, a nome del proprio gruppo, un saluto, esprimendo un vivo apprezzamento per il modo con cui lo stesso ha contributo ai lavori di questa Commissione, anche nel proprio ruolo di rappresentante del gruppo del Partito Democratico.
  Nel formulare, quindi, il più sentito ringraziamento al collega per il lavoro svolto in questi anni nella Commissione Bilancio, gli rivolge un caloroso augurio per il nuovo incarico che è chiamato a svolgere nella propria regione.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel ringraziare la deputata Guerra per il suo intervento, si associa sentitamente ai ringraziamenti nei confronti del deputato Ubaldo Pagano, sottolineando come lo stesso abbia sempre contribuito con correttezza e competenza al buon andamento dei lavori di questa Commissione. Ritiene, quindi, che la Commissione perderà un componente di grande valore professionale e umano.
  Nel rinnovare i ringraziamenti, a nome proprio e di tutta la Commissione, al deputato Ubaldo Pagano, gli rivolge i più sentiti auguri per il nuovo incarico che è chiamato a ricoprire.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nell'associarsi alle parole della deputata Guerra e del presidente Mangialavori, sottolinea di aver avuto modo di apprezzare le qualità del deputato Ubaldo Pagano sin dalla scorsa legislatura, evidenziando come, pur essendosi trovata spesso su sponde opposte della discussione politica, ne ha sempre riscontrato la correttezza e l'onestà intellettuale. Ritiene, in tal senso, che nei lavori della Commissione Bilancio si sentirà certamente la mancanza del contributo di un parlamentare particolarmente competente.

  Marco GRIMALDI (AVS) si associa alle considerazioni e ai ringraziamenti espressi Pag. 60dai colleghi che lo hanno preceduto, ritenendo particolarmente apprezzabile il fatto che il collega Ubaldo Pagano possa ascoltare in prima persona le attestazioni di stima che gli sono rivolte da tutte le parti politiche. Gli rivolge, quindi, un caloroso augurio per il suo nuovo incarico.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel rivolgere anch'egli un ringraziamento al collega Ubaldo Pagano, esprime il proprio dispiacere per il venir meno del contributo offerto ai lavori della Commissione Bilancio da parte di un suo componente di grande valore. Si unisce, quindi, agli auguri al collega per il suo nuovo incarico, dichiarandosi certo che avranno modo di incontrarsi nuovamente a Bari, dove svolgerà il proprio mandato elettivo.

  Elena BONETTI (AZ-PER-RE), nel rappresentare di essere entrata a far parte della Commissione Bilancio solamente da pochi mesi, evidenzia come anche in questo breve lasso di tempo abbia potuto apprezzare la qualità del lavoro svolto dal collega Ubaldo Pagano, che, nel suo ruolo di rappresentate del maggior gruppo di opposizione, si è fatto carico anche del compito di coordinare le posizioni dei diversi gruppi di opposizione, svolgendo tale funzione sempre con grande sensibilità e correttezza, dimostrando la capacità, anche nei momenti più conflittuali, di giungere a una sintesi delle diverse posizioni.
  Ringrazia, quindi, il collega per il grande lavoro svolto e per l'esempio che ha dato, auspicando che, anche nel suo nuovo ruolo, possano esserci occasioni per confrontarsi e lavorare insieme.

  Giovanni Luca CANNATA (FDI) rivolge al deputato Ubaldo Pagano un saluto a nome del proprio gruppo, sottolineando il carattere sincero e passionale del collega che ha sempre svolto il proprio ruolo con coerenza e rispetto nei confronti dei colleghi.

  Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) si unisce ai saluti al collega Ubaldo Pagano, sottolineandone il contributo equilibrato, corretto e competente dato ai lavori di questa Commissione dichiarandosi certo che dimostrerà queste stesse qualità anche nell'ambito del suo nuovo incarico come consigliere della regione Puglia.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si associa ai saluti al deputato Ubaldo Pagano, rivolgendogli un sincero augurio per il nuovo incarico.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), sentitamente commosso, ringrazia il presidente, i deputati e la rappresentante del Governo per le loro parole, sottolineando come gli anni passati insieme nella Commissione Bilancio siano stati di grande importanza per la propria formazione politica. In tal senso evidenzia come, pur essendo arrivato al mandato parlamentare non avendo l'esperienza di altri deputati, abbia quotidianamente tratto insegnamenti dal confronto con i colleghi di tutti i gruppi politici. Esprime, in particolare, profonda gratitudine nei confronti del collega Trancassini, rammaricandosi per la sua assenza nella seduta odierna, evidenziando come, pur confrontandosi su posizioni politiche spesso molto distanti, si sia sempre sviluppata una discussione rispettosa e onesta intellettualmente.
  Ringrazia infine gli uffici della Camera, sottolineando come nella propria esperienza abbia avuto modo di confrontarsi con molte amministrazioni e abbia potuto riscontrare l'eccellente professionalità dimostrata in ogni occasione dal personale di questo ramo del Parlamento.

  (Vivi applausi da parte di tutti i deputati presenti)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.
Atto n. 369.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Pag. 61

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte, preliminarmente, che lo schema di decreto è stato assegnato alla Commissione ancorché non sia corredato della prevista intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Venendo all'illustrazione del provvedimento in esame, in sostituzione del relatore, segnala in primo luogo che l'articolo 18 della legge di delegazione europea 2024, di cui alla legge 13 giugno 2025, n. 91, ha previsto una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni contenute nel regolamento (UE) 2024/1991.
  Per quanto attiene ai profili finanziari, rileva che il medesimo articolo 18 reca, al comma 4, una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento allo schema di decreto in esame, che a sua volta reca, all'articolo 6, una clausola di invarianza finanziaria, osserva che l'articolo 2 individua nel Ministero dell'ambiente e nel Ministero dell'agricoltura le autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere nell'attuazione del regolamento europeo sul ripristino della natura e attribuisce a tali ministeri specifiche competenze sulle misure da realizzare.
  Fa presente che tali Ministeri sono inoltre competenti, ai sensi dell'articolo 3, a promuovere la collaborazione e il raccordo e coordinamento delle attività relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino. Rileva altresì che l'attività preliminare alla redazione del Piano comprende, tra l'altro, secondo l'articolo 14 del regolamento la mappatura e la quantificazione delle superfici che devono essere ripristinate, degli ecosistemi urbani per tutte le città, piccole città e sobborghi, le zone agricole e forestali che necessitano di ripristino, la mappatura delle zone che sono necessarie per ottemperare almeno ai loro contributi nazionali in materia di rinnovabili.
  In ordine a tali attività, alla luce della clausola di invarianza di cui all'articolo 6, pur prendendo atto che la relazione tecnica afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene opportuno acquisire indicazioni dal Governo in ordine alle risorse già disponibili a legislazione vigente che potranno esservi destinate. Inoltre, pur ricordando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2024/1991 il progetto di Piano nazionale di ripristino deve essere presentato alla Commissione entro il 1° settembre 2026, sarebbero utili, a suo avviso, prime indicazioni sulle misure che saranno previste in tale progetto e sulle risorse disponibili per l'attuazione del Piano.
  Ricorda, poi, che l'articolo 15, comma 3, lettera u) del citato regolamento europeo prevede che il Piano contenga la stima delle esigenze di finanziamento per l'attuazione delle misure di ripristino, che comprende una descrizione del sostegno ai portatori di interesse toccati dalle misure di ripristino o da altri nuovi obblighi derivanti dal presente regolamento, e i mezzi di finanziamento previsti, pubblici o privati, compreso il finanziamento o cofinanziamento con strumenti di finanziamento dell'Unione europea. Ad esempio, con riferimento alla misura di cui all'articolo 13 del predetto regolamento, relativa alla messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi, attribuita al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in coordinamento con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentarePag. 62 e delle foreste, dall'articolo 2 del presente schema, un documento di lavoro della Commissione ipotizzava un costo per l'Italia pari a circa 400 milioni di euro.
  In relazione al coinvolgimento degli enti territoriali, degli enti gestori delle aree naturali protette, delle autorità di bacino distrettuali e degli enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche, ritiene che sarebbe altresì opportuno un approfondimento sulle risorse disponibili per l'attuazione degli obblighi di ripristino di rispettiva competenza, come definiti all'articolo 4 del presente schema di decreto legislativo.
  Non ha, infine, osservazioni sulle restanti disposizioni del provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE.
Atto n. 368.
(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE.
  Segnala che il provvedimento è redatto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 24 della legge di delegazione europea 2024, di cui alla legge n. 91 del 2025, per la quale sono previsti criteri di delega ulteriori rispetto a quelli di carattere generale di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
  Per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, rammenta che il comma 3 del medesimo articolo 24 contiene una clausola di invarianza finanziaria riferita all'esercizio della delega in argomento, la quale dispone che le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, fa presente che esso si compone di sette articoli, è corredato di una relazione tecnica e reca, all'articolo 6, una clausola di invarianza finanziaria.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà solamente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.
  In particolare, segnala che gli articoli da 1 a 5 apportano modifiche e integrazioni al codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/988, intervenendo, tra l'altro, sulla Parte IV del medesimo decreto relativa alla sicurezza e qualità dei prodotti nonché abrogando disposizioni incompatibili con il predetto regolamento.
  Al riguardo, rileva che vengono introdotte novelle all'articolo 102, concernente finalità e campo di applicazione delle norme, all'articolo 103, recante definizioni, all'articolo 104, in materia di obblighi degli operatori economici, all'articolo 106, concernente l'Ufficio unico di collegamento, autorità di vigilanza del mercato e procedure di coordinamento, all'articolo 107, recante disciplina dell'attività di vigilanza del mercato, all'articolo 110, concernente il sistema di allarme rapido in materia di controlli «Safety Gate», all'articolo 111, recante l'individuazione di portali per le segnalazioniPag. 63 degli operatori economici e dei consumatori e all'articolo 112, in materia di impianto sanzionatorio.
  Segnala che si prevede altresì che i criteri per il coordinamento dei controlli della sicurezza dei prodotti siano stabiliti in un apposito tavolo tecnico di coordinamento fra le autorità di vigilanza del mercato, convocato almeno due volte l'anno dal Ministero imprese e del made in Italy, al quale partecipano anche le autorità di controllo e le altre amministrazioni di volta in volta competenti per materia. Evidenzia che per la partecipazione al predetto tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Fa presente che la relazione tecnica segnala che le modifiche introdotte si inseriscono nel panorama già delineato dal Regolamento (UE) 2019/1020 del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, attuato a livello nazionale dal decreto legislativo 22 ottobre 2022, n. 157, richiamato nel presente provvedimento per l'individuazione delle Autorità di vigilanza, dell'Ufficio unico di collegamento, delle autorità di controllo e delle procedure relative allo svolgimento dei controlli sui prodotti. Osserva che dalla relazione tecnica si evince quindi che disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette novelle si limitano a confermare le competenze già attribuite al Ministero delle imprese e del made in Italy e quelle già riconosciute alle altre amministrazioni in qualità di autorità di vigilanza. Pertanto, fa presente che le relative attività potranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Inoltre, con riferimento alle modifiche introdotte all'impianto sanzionatorio, rileva che la relazione tecnica evidenzia che le fattispecie sanzionatorie risultano adeguate negli importi al fine di renderle attuali, ma che le fattispecie sanzionate risultano pressoché uniformi a quelle previste a legislazione vigente.
  Ciò stante, non formula osservazioni in merito alle competenze attribuite al Ministero delle imprese e del made in Italy e a quelle assegnate alle diverse amministrazioni in qualità di autorità di vigilanza, mentre con riguardo alle disposizioni che intervengono sulle sanzioni pecuniarie in materia di sicurezza dei prodotti, rileva che l'importo dell'ammenda per l'operatore economico e il fornitore di mercato online che non ottemperano ai provvedimenti emanati dalle competenti autorità di vigilanza, è compreso, per effetto delle novelle introdotte, in un intervallo più ampio, da 3.000 euro a 30.000 euro, rispetto a quello stabilito dal vigente articolo 112, comma 3, da 10.000 euro a 25.000 euro. In questo quadro, ritiene pertanto opportuno che il Governo, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 6 del presente provvedimento, fornisca elementi informativi volti ad escludere che dalla variazione del predetto intervallo possano derivare minori entrate rispetto a quelle incorporate nei tendenziali di finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera i), del provvedimento in commento, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del medesimo articolo, ai sensi della quale le attività in capo al Ministero delle imprese e del made in Italy di cui al presente articolo saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, segnala l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione prevedendo che il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alle attività di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Infine, fa presente che il comma 5 dell'articolo 110-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del provvedimento in commento, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del medesimo articolo, ai sensi della quale le attività in capo alle autorità di Pag. 64vigilanza di cui al presente articolo saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, segnala l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione prevedendo che le autorità di vigilanza provvedono alle attività di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che la rimodulazione dell'importo delle ammende per gli operatori economici e i fornitori di mercato online che non ottemperano ai provvedimenti emanati dalle autorità di vigilanza del mercato, disposta dall'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera m), del provvedimento in esame, non determina minori entrate rispetto a quelle incorporate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE (Atto n. 368);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che la rimodulazione dell'importo delle ammende per gli operatori economici e i fornitori di mercato online che non ottemperano ai provvedimenti emanati dalle autorità di vigilanza del mercato, disposta dall'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera m), del provvedimento in esame, non determina minori entrate rispetto a quelle incorporate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

   rilevata l'opportunità di modificare le clausole di invarianza finanziaria contenute nelle novelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere i) e l), al fine di prevederne una formulazione conforme a quella più comunemente utilizzata nella prassi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

    All'articolo 3, comma 1, lettera i), capoverso articolo 110, sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alle attività di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    All'articolo 3, comma 1, lettera l), capoverso articolo 110-bis, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Le autorità di vigilanza provvedono alle attività di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario.
Atto n. 370.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Pag. 65

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, segnala preliminarmente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede alcune modifiche e integrazioni alla disciplina, posta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, di individuazione dei livelli essenziali di assistenza – LEA –, i quali definiscono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa. Fa presente che lo schema è stato predisposto in base alla procedura stabilita per le ipotesi di revisione dei livelli essenziali di assistenza che comportino un incremento degli oneri di finanza pubblica. Ricorda che tale procedura contempla, tra l'altro, una proposta da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato. Segnala che l'atto finale è costituito da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute. Rileva che sullo schema in esame l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata sancita il 23 ottobre 2025.
  Venendo ai profili di interesse della Commissione, si sofferma in primo luogo sulle disposizioni dell'articolo 2, riferite ai programmi relativi alle mutazioni genetiche nei tumori del seno e dell'ovaio e alla determinazione della platea, stimata dalla relazione tecnica in circa 10.000 donne all'anno. In proposito, fa presente che la relazione tecnica prevede un tasso di aderenza del 70 per cento della popolazione target alla fase di identificazione, evidenziando che andrebbero indicate le ipotesi e le eventuali fonti su cui si fonda tale stima. Rileva che su tale punto, la relazione tecnica non sembra considerare per quanto riguarda il primo anno di applicazione che una parte significativa delle donne familiari di casi affetti da tumore potrebbe già aver effettuato autonomamente e a pagamento i test genetici.
  Ritiene che andrebbe anche confermato che il tasso del 16,6 per cento di positività a una variante genetica patogena si basi sui valori storici finora riscontrati, posto che si tratta di un fattore di notevole abbattimento della platea su cui poi sono calcolate le due parenti in linea retta che saranno sottoposte al test genetico e che costituiscono l'innovazione onerosa. Tuttavia, osserva che la relazione tecnica stima come onere annuo, riportato anche all'articolo 7, il costo dei test genetici sulle donne familiari di casi affetti da tumore considerando il totale delle donne viventi dopo una diagnosi di tumore, mentre si tratta dell'onere relativo al primo anno, dovendo poi negli anni successivi considerarsi solo una frazione dell'onere pari alle nuove diagnosi di tumore annue. Rileva che ciò condurrebbe ad una sovrastima degli oneri a partire dal secondo anno di applicazione. Per quanto riguarda gli oneri correlati alla fase di sorveglianza, fa presente che la relazione tecnica stima l'aderenza al programma di sorveglianza del 50 per cento delle parenti sane con alterazione genetica. Tale stima non appare del tutto prudenziale per cui ritiene che andrebbe chiarito se essa sia dedotta dall'osservazione dell'attuale situazione, in quanto, in tal caso, si potrebbe ragionevolmente ipotizzare che il rifiuto del programma di sorveglianza sia in gran parte attribuibile alla sua significativa onerosità, fattore che ora verrà meno.
  Ribadita la necessità di chiarimenti sulla determinazione della platea delle destinatarie aggiunge che, in tal caso, l'osservazione inerente al rilievo degli stock e dei flussi induce a supporre, al contrario rispetto alla fase di identificazione, una progressiva, sia pur modesta, crescita dello stock di donne nel programma di sorveglianza, con nuovi ingressi all'anno e la fuoriuscita per decesso, decisione autonoma o comparsa della patologia di una quota di donne, con verosimile stabilizzazione della platea dopo qualche anno.Pag. 66
  Fa presente che gli oneri relativi alla fase di sorveglianza sono analiticamente illustrati nella seconda tabella. Al riguardo, ritiene che andrebbero in primo luogo illustrati i motivi per i quali, in relazione a diversi esami/visite per alcune fasce di età, non di rado per la maggior parte delle fasce di età, non è prevista alcuna prestazione, come risulta dal relativo onere parziale, pari a zero, che ricorre in 30 casi su 65. Anche escludendo gli 11 casi in cui tale ricorrenza si riferisce alle donne più giovani, in merito alle quali la nota alla seconda tabella fornisce una spiegazione, per le altre fasce di età ritiene che l'assenza di alcune prestazioni meriti un approfondimento. In altri casi, quali il dosaggio dell'antigene 125 (Ca 125) e l'ecografia ginecologica con sonda, gli importi finanziari per le fasce di età comunque destinatarie delle prestazioni considerate suggeriscono che soltanto la metà delle platee eleggibili accedano in effetti al servizio. In assenza di chiarimenti desumibili dal provvedimento in esame nella sua interezza, ritiene che anche tale dato andrebbe motivato.
  Per quanto attiene alle visite senologiche, ginecologiche e oncologiche rappresenta che la relazione tecnica, forse per esigenze di semplificazione, ha indicato in relazione a quella senologica il ticket della prima visita, di importo pari a 25 euro, mentre per le altre due il ticket per la visita di controllo, pari a circa 18 euro.
  Rileva che in realtà nel primo anno si registreranno tre prime visite e successivamente tre visite di controllo. In sostanza, rileva che i relativi oneri appaiono sottostimati per il primo anno e sovrastimati a regime.
  Infine, in relazione alle ultime quattro voci della tabella, fa presente che sembra siano presenti degli errori materiali posto che sulla base dell'onere riportato tali prestazioni sarebbero rese a meno di quattro persone in totale. Ipotizzando che l'importo indicato nella colonna 25-34 faccia riferimento non agli oneri ma alla platea delle beneficiarie, gli oneri complessivi per le ultime quattro prestazioni potrebbero essere pari a circa 704.060,8 euro. Ove tale ricostruzione sia corretta fa presente che si evincerebbe quindi una sottostima dell'onere per circa 700.000 euro annui. In ogni caso, sottolinea che l'ampia sovrastima dell'onere correlato alla fase di identificazione, maggiormente incidente sul totale induce ad escludere una sottostima dell'onere complessivo.
  In relazione agli ulteriori otto screening neonatali, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che siano forniti dati analitici che confermino il valore complessivo dei costi correlati alle malattie in questione, pari a 29,5 euro pro capite.
  Con riferimento all'articolo 3, in relazione al Non-Invasive Prenatal Test di cui al punto 1 della relazione tecnica, premesso che l'onere unitario indicato appare compatibile con i prezzi per il test che risultano praticati presso laboratori privati, pari a 450 e 600 euro, non ha osservazioni da formulare, atteso che il possibile maggiore ricorso al test rispetto a quello stimato, correlabile al fenomeno della cosiddetta medicina difensiva – significativa nel settore in questione –, dovrebbe essere compensato da un minor ricorso all'amniocentesi. Per quanto riguarda il dosaggio della luteotropina, di cui al punto 3 della relazione tecnica, preso atto dell'insieme delle prestazioni e ritenendo congruo il costo tariffario di 6,20 euro, osserva che, al fine di riscontrare la quantificazione indicata, andrebbe espressamente confermato che la prestazione sarà assoggettata a ticket e che l'incasso medio previsto a titolo di compartecipazione si attesta sui 3,4 euro.
  Per quanto attiene alla depilazione elettrochirurgica della palpebra, di cui al punto 5 della relazione tecnica, premette che la metodologia di calcolo adottata assume come base di riferimento il valore dell'impatto totale che poi viene suddiviso per le prestazioni eseguite per ottenere l'onere tariffario, utilizzando quindi un procedimento inverso rispetto a quello normalmente adottato. In ogni caso, stante il carattere alternativo dei due interventi – si eseguiranno depilazioni elettrochirurgiche anziché criochirurgiche – e la loro equivalenza in termini di costo, non ha osservazioni da formulare, anche considerando che un esiguo Pag. 67onere viene prudenzialmente contabilizzato.
  In merito alla terapia psicoeducazionale, individuale o di gruppo, per disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, di cui al punto 6 della relazione tecnica, riscontrata la coerenza della platea con quella indicata all'articolo 5, desunta da dati amministrativi, osserva che il valore di 14.406 soggetti dovrebbe essere incrementato della quota corrispondente alla regione Veneto – esclusa dalla rilevazione che ha condotto a tale valore –, anche senza considerare che si tratta di dati risalenti al 2018 e quindi forse inferiori a quelli attuali.
  Per quanto riguarda la ricerca di mutazioni note/polimorfismi noti, di cui al punto 7 della relazione tecnica, rilevata la sostanziale congruità della tariffa della prestazione considerata, osserva che l'attuale prevalenza della sclerosi multipla dovrebbe attestarsi su livelli più elevati di quelli riportati dalla relazione tecnica – 140-150.000 soggetti, in luogo dei 120.000 indicati –, rappresenta che la forma secondariamente progressiva potrebbe coinvolgere, sia pur tardivamente, dopo circa 15 anni, i malati con forma recidivante-remittente, che sembrerebbero essere fino all'85 per cento del totale, quindi fino a 120.000 soggetti. Dato che la forma secondariamente progressiva compare appunto dopo circa 15 anni, fa presente che si può assumere che fino a 50.000 soggetti fra quelli appena indicati siano ancora in una fase precoce della malattia e quindi non affetti dalla forma progressiva, atteso che le nuove diagnosi di sclerosi multipla sono circa 3.500-4.000 all'anno, di cui fino a 3.000 sarebbero dunque ascrivibili alla forma recidivante-remittente. Atteso che fino all'80 per cento dei soggetti con sclerosi multipla recidivante-remittente sviluppa, decorsi circa 10-20 anni, la forma secondariamente progressiva, ritiene che un calcolo conservativo, assumendo una più contenuta percentuale del 50 per cento, condurrebbe comunque a una platea di perlomeno 35.000 soggetti, in luogo dei 18.000 indicati dalla relazione tecnica. Pertanto, chiede una conferma dei dati forniti e una puntuale indicazione circa la loro origine, al fine di valutarne la congruità.
  In merito all'Elastografia transiente epatica, di cui al punto 8 della relazione tecnica, nel segnalare di non avere osservazioni in ordine al costo unitario indicato, osserva che la platea massima di riferimento non sembrerebbe del tutto prudenziale, atteso che si riferisce alla prevalenza considerata più plausibile in Italia per la sola cirrosi epatica, mentre la prestazione risulta erogabile anche ai soggetti con epatopatia cronica avanzata diversa dalla cirrosi, per quanto tale seconda tipologia di problema è meno diffusa della cirrosi. Osserva comunque che appare verosimile che non tutti i potenziali beneficiari usufruiranno della prestazione e che – come riporta la stessa relazione tecnica – ritiene ragionevole ipotizzare dei risparmi per una quota di biopsie epatiche che sarà evitata in virtù della nuova prestazione.
  Per quanto attiene all'inserimento di nuovi geni di riferimento, di cui al punto 10 della relazione tecnica, osserva che il numero di pazienti/anno, pari a complessivi 66.705 unità, appare realistico, a fronte di 400.000 nuove diagnosi annue per tutti i tipi di neoplasia, anche considerando che l'indicazione terapeutica è spesso a stadi avanzati della neoplasia. In relazione alle tariffe associate a ciascun farmaco, relative ai test genetici da eseguire per valutare l'opportunità di somministrare i farmaci elencati, non ha rilievi circa il loro valore teorico nei tre casi possibili – 450, 800 e 1.150 euro. Tenuto conto della sostanziale plausibilità dell'impatto teorico complessivo delle prestazioni in esame, circa 61,7 milioni di euro, come riportato dalla tabella, osserva che la correttezza della successiva operazione eseguita, ovvero quella di sottrarre dalla suddetta somma gli oneri – 19,7 milioni su scala nazionale – che già sarebbero sostenuti rispetto ai sei geni espressamente indicati è condizionata all'effettiva estensibilità a livello nazionale del dato che risulta disponibile per la sola regione Lombardia. Sottolinea che da tale elemento scaturisce la congruità o meno della stima complessiva dell'onere, pari a circa 42 milioni di euro annui. In relazione Pag. 68al nuovo gene di riferimento da indagare – BRAF – per il carcinoma polmonare non a piccole cellule – NSCLC –, menzionato dopo il punto 12 della relazione tecnica, rileva che altre fonti rispetto alla relazione tecnica stimano le nuove diagnosi annue di tumori polmonari sulle 40.000 unità anziché le 20.000 indicate. Ritiene che ciò condurrebbe quindi a un raddoppio dell'onere a regime, non già, quindi, 2,5 milioni circa, bensì 5 milioni di euro. Per il primo anno di applicazione, inoltre, tale onere dovrebbe essere aumentato per considerare lo stock di affetti da Carcinoma polmonare non a piccole cellule, potenzialmente quindi eleggibili per il test, al netto di coloro che lo hanno già eseguito a pagamento.
  Ritiene che vada tuttavia rilevato che l'analisi di tale gene – BRAF – viene incluso, in relazione al punto 10, nel novero dei sei geni che sarebbero già testati, contribuendo ciò a diminuire l'impatto teorico in prima istanza calcolato nella tabella proposta al punto 10. Su tale aspetto ritiene che andrebbero forniti chiarimenti. Fa presente che non dispone di elementi di riscontro per quanto attiene al pannello di immunofenotipizzazione di fattori prognostici e predittivi per patologia tumorale della mammella suscettibile di trattamento con farmaci inibitori del checkpoint immunitario, previsto al punto 12 della relazione tecnica, per cui chiede conferma dei dati riportati e indicazioni circa la loro origine.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, circa l'applicazione dell'incremento tariffario del 9 per cento rispetto al 1999, previsto dall'articolo 2, comma 380, della legge n. 244 del 2007 – e non dall'articolo 1, comma 380, citato dalla relazione tecnica –, posto che tale incremento si applica dall'anno 2008, ritiene che andrebbe motivata l'assenza di ulteriori incrementi, anche se il conseguente livello delle tariffe derivato da detto aumento è stato confermato dall'articolo 1, comma 420, della legge n. 205 del 2017, essendo comunque decorsi ulteriori otto anni caratterizzati da alta inflazione. Assumendo l'invarianza dei volumi rispetto al 2015, ipotesi nel complesso plausibile, e considerando i dati riportati nella tabella riepilogativa degli oneri proposta all'articolo 7 dalla relazione tecnica, che ascrivono l'importo complessivo di 402.181 euro ai soli ausili dell'elenco 1 relativi alla classe 06 «Ortesi e protesi», rileva che sembra evincersi che la differenza fra tale somma e quella che scaturisce dai calcoli inerenti alle sole dieci regioni considerate dalla relazione tecnica per i volumi erogati – 332.911 euro –, pari a circa 70.000 euro, sia ascrivibile alle dieci regioni non considerate. Stante l'evidente diversità fra le due somme, ritiene che andrebbero forniti elementi di chiarificazione inerenti al peso demografico delle dieci regioni considerate, potendosi soltanto ipotizzare che la popolazione di tali regioni si attesti intorno all'80 per cento di quella nazionale, il che avvalorerebbe la quantificazione di soli 70.000 euro aggiuntivi.
  Inoltre, rileva che per alcuni ausili i volumi sono nulli. Tuttavia, il fatto che essi siano nulli per dieci regioni ritiene che non consenta di escludere che, per alcuni di tali ausili, qualche fornitura, sia pur in misura esigua, sia stata garantita nelle altre dieci regioni. Perlomeno in relazione agli ausili più costosi fa quindi presente che potrebbe essere prudenziale valutare un certo grado di utilizzo.
  Infine, come risulta anche dalla tabella di stima dell'impatto finanziario complessivo contenuta nella relazione tecnica, non risultano ascritti effetti per gli ausili per comunicazione e informazione di cui all'elenco 2B, in quanto erogati previa gara pubblica. A riguardo osserva che tale modalità di gara, pur non rendendo ex ante definibile con precisione l'onere, non esclude la sussistenza di oneri, che potrebbero essere calcolati perlomeno sulla base dei volumi ipotizzabili e dei prezzi minimi attesi.
  In merito all'articolo 5, nel rappresentare che l'articolo in esame introduce negli allegati D, D1, D2 tre nuove malattie croniche e invalidanti esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni, in relazione alla sindrome fibromialgica, rileva che alcune fonti riportano un dato di circa 2 milioni di soggetti complessivamente affetti in Italia, in luogo dei 900.000 indicati dalla relazione tecnica. Ritiene che andrebbe quindi confermata la solidità del Pag. 69dato, che sarebbe stato indicato dal Consiglio superiore della sanità.
  Per quanto riguarda l'idrosadenite cronica suppurativa fa presente che da fonti aperte risulta che la prevalenza complessiva dell'affezione nella popolazione si attesta perlomeno intorno all'1 per cento, pari a circa 600.000 persone. Pertanto ritiene che andrebbe confermato che a sua volta soltanto poco più dell'1 per cento di tale platea, pari a circa 6.700 soggetti, sia affetto dalla patologia allo stadio III di Hurley.
  In merito alla malattia polmonare da micobatteri non tubercolari ritiene opportuno un chiarimento circa la compatibilità dei «740 casi con diagnosi di malattia polmonare da micobatteri non tubercolari – fonte Registro Irene, 2021 –» indicati dalla relazione tecnica con la somma del numero dei «casi validati per ospedale», pari a circa 1.640, riportati nel medesimo sito utilizzato come fonte dalla relazione tecnica. Inoltre, in merito al valore dei ticket, che determinano poi l'ammontare degli oneri in termini di minori introiti per le ASL, ritiene che andrebbe confermata la prescrivibilità nella medesima ricetta, ipotizzata dalla relazione tecnica, di prestazioni disomogenee. In presenza di due distinte ricette per ogni elemento di ciascuna coppia di esami, infatti, il tetto per ricetta di 36,15 euro ritiene che verrebbe probabilmente superato. Per quanto attiene alle nuove prestazioni inserite dall'articolo in esame nell'allegato D3 per malattie già esenti osserva quanto segue. In relazione ai soggetti affetti da anoressia o bulimia nervosa, osserva che il valore complessivo di tale platea, considerata sulla base dei relativi codici di esenzione, in linea teorica sottostimata rispetto alla prevalenza del disturbo ma rispondente alla realtà riscontrata da fonti libere, dovrebbe comunque essere incrementata per includere la quota riferibile alla regione Veneto, fino a raggiungere circa 15.500 soggetti complessivi. Inoltre ritiene che dovrebbe essere valutato il possibile incremento dei casi rispetto all'anno 2018, anno della rilevazione che ha condotto al predetto dato. In rapporto poi ai mancati introiti da ticket, ritiene che la stima di 76 euro pro capite sia plausibile, considerando che un utilizzo massimo delle prestazioni in esenzione non è molto probabile, che i test psicologici sono somministrati più verosimilmente una tantum e che le terapie psicoeducazionali individuali e di gruppo risultano considerate e quantificate separatamente all'articolo 3. Su entrambi gli elementi – oneri unitari e platea di riferimento – ritiene che sarebbero comunque utili approfondimenti. Per quanto riguarda la colite ulcerosa e la malattia di Crohn, preso atto delle platee indicate, che appaiono plausibili o tratte da fonti amministrative, verificata la correttezza delle frequenze e dei ticket unitari, segnala la possibilità che, a fronte di un'esenzione dal ticket, le percentuali di beneficiari di cui alla tabella aumentino anche significativamente, atteso che ora per alcune voci si attestano su valori esigui.
  Inoltre, in relazione alla prestazione con codice 92.12.3, rileva che essa, presente nell'allegato D3, non sembra sia stata considerata nelle stime della relazione tecnica, che quantifica gli oneri solo per elettrocardiogramma e per prestazioni di laboratorio.
  In relazione, infine, alla psicosi, rilevata la correttezza delle frequenze delle prestazioni in esenzione e dei valori unitari dei ticket, riscontrata l'appropriatezza del rapporto fra assuntori di litio e quelli di altri antipsicotici, ritiene che andrebbero illustrare le ragioni della rilevante differenza fra soggetti classificati nel flusso tessera sanitaria con «psicosi» in codice esenzione 044, circa 120.000, e quelli che assumono antipsicotici o litio, circa 50.000.
  Con riferimento all'articolo 6, premesso che i dati relative alle nascite, stimate pari a 400.000 annue, appaiono prudenziali rispetto agli attuali tassi di natalità e che le stime relative alla prevalenza nella popolazione adulta del citomegalovirus sono corrette, ritiene che andrebbe confermato che le gestanti sieronegative eseguiranno mediamente soltanto due test, atteso che l'allegato E prevede che esso sia da ripetere ogni 4/6 settimane fino al II trimestre in caso di negatività, il che suggerisce la possibilità di almeno tre test complessivi. RitienePag. 70 che una conferma andrebbe poi acquisita sul valore assunto di 10 euro per singolo esame e sulle ragioni per cui è stato ricavato dalla media aritmetica di media geometrica, moda e mediana.
  Per quanto concerne l'articolo 7, al netto dei rilievi formulati in relazione ai singoli articoli, non ha sono osservazioni per i profili di quantificazione, nel presupposto che le tariffe riportate nella seconda tabella e già proposte nelle relazioni tecniche relative ai singoli articoli saranno quelle effettivamente applicate nella fase operativa, atteso che la parte dispositiva del provvedimento non reca alcuna indicazione circa gli importi delle tariffe.
  Non ha nulla da osservare per i profili di copertura, alla luce della correttezza della ricostruzione normativa offerta dalla relazione tecnica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 28 gennaio 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.