ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 28 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura, Gianmarco Mazzi.
La seduta comincia alle 15.10.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.
Atto n. 355.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2026.
Pag. 72Marco OSNATO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Centemero, formula sul provvedimento in esame una proposta di parere favorevole, con osservazioni, che illustra (vedi allegato 1).
Enrica ALIFANO (M5S) preannuncia l'astensione dal voto del suo gruppo parlamentare sul provvedimento in esame, il quale sistematizza una produzione normativa – che non esita a definire alluvionale – stratificatasi nel tempo, anche per recepire nell'ordinamento nazionale la disciplina europea; tale sistematizzazione appare funzionale a garantire certezza del diritto agli operatori dei mercati finanziari.
Pur apprezzando il fatto che il provvedimento conferisca maggiori poteri alle Autorità di vigilanza, in tal modo rafforzando la tutela dei cittadini, evidenzia le criticità insite nella previsione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema di decreto legislativo, che consente a tutte le società di gestione del risparmio (Sgr) – e non più, dunque, alle sole Sgr autorizzate – di svolgere il servizio di ricezione e trasmissione di ordini.
Per i suesposti motivi ribadisce, dunque, l'astensione del suo gruppo dal voto sul provvedimento in esame.
Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) preannuncia l'astensione del suo gruppo dal voto sul provvedimento in esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, testé formulata (vedi allegato 1).
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Atto n. 363.
(Rinvio del seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2026.
Marco OSNATO, presidente, avverte che il relatore, onorevole Lovecchio, ha chiesto di svolgere ulteriori approfondimenti sullo schema di decreto legislativo in titolo. Ove non vi siano obiezioni, propone pertanto di rinviarne l'esame ad altra seduta.
Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE) si associa alla richiesta di approfondimenti testé formulata.
Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 28 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la cultura, Gianmarco Mazzi.
La seduta comincia alle 15.15.
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2753 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Fabrizio SALA (FI-PPE), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, evidenziando che il decreto-legge in esame consta di 17 articoli.
Nel soffermarsi in particolare sulle disposizioni di interesse della Commissione Finanze, segnala anzitutto l'articolo 1, comma 8 del provvedimento, che, intervenendoPag. 73 in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili, estende anche all'anno 2026 l'obbligo di trasmissione di specifiche informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa di alcuni interventi edilizi agevolabili in base al cosiddetto Superbonus. Tale estensione temporale riguarda, in particolare, gli interventi realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Secondo la relazione illustrativa, il comma 8, prorogando fino al 31 dicembre 2026 l'orizzonte temporale del monitoraggio, conforma quanto più possibile tale attività di monitoraggio alla vita tecnica degli interventi edilizi agevolabili. Il precedente orizzonte temporale, limitato agli anni 2024 e 2025, non include infatti gli interventi agevolati non completati che producono effetti di spesa anche successivamente al 2025.
L'articolo 2, comma 6, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale possono essere esercitate le facoltà assunzionali relative alle Forze di polizia. In proposito, ricordo che l'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dispone che, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sono Forze di polizia, oltre alla Polizia di Stato, anche l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza.
Rileva che di competenza della Commissione Finanze è poi l'articolo 4 che, in base a quanto disposto dai commi da 1 a 5, posticipa dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore dei testi unici in materia tributaria, approvati in attuazione dell'articolo 21 della legge delega di riforma fiscale (legge n. 111 del 2023). Si tratta, in particolare: del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali; del testo unico dei tributi erariali minori; del testo unico della giustizia tributaria; del testo unico in materia di versamenti e di riscossione; del testo unico delle disposizioni legislative in materia di registro e di altri tributi indiretti. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata, la proroga al 1° gennaio 2027 dei richiamati testi unici risulta necessaria affinché questi possano tenere conto anche delle nuove disposizioni recate dai decreti correttivi e integrativi dei decreti di attuazione della riforma fiscale, ciò al fine di assicurare l'organicità e la completezza del quadro normativo nei diversi settori di intervento.
Per le medesime esigenze di organicità e completezza e ai fini di una più efficace sistematizzazione della legislazione tributaria, l'indicata proroga consente altresì di attendere l'adozione dei restanti testi unici, da approvare, in base alle indicate disposizioni di delega, entro il 31 dicembre 2026.
Di interesse per la Commissione Finanze è anche il comma 6 dell'articolo 4, che proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la disciplina transitoria (di cui al comma 1 dell'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 2021) che dispone la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione prevista, ai fini del contenimento della spesa pubblica, per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti – ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) – e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, l'applicazione del regime agevolativo dei canoni di locazione, con una riduzione del 15 per cento o del 30 per cento ha generato, fino ad ora, significativi ostacoli nelle regolarizzazioni degli utilizzi in essere da parte delle amministrazioni pubbliche, a causa del rifiuto delle proprietà degli immobili (incluse le società in mano pubblica, tra cui INVIMIT e Cassa depositi e prestiti) di accettare rendimenti più bassi di quelli ordinari di mercato. La disapplicazione di tale regime agevolativo consente, dunque, allo Stato di porsi all'interno del mercato delle locazioni immobiliari, formulando offerte di canoni di locazione ad esso aderenti.
L'articolo 4, comma 7, stabilisce che – come già avvenuto per gli anni dal 2021 al 2025 – le disposizioni di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti non si applichino, sino al Pag. 7430 settembre 2026, alla società per azioni – operante nel mercato dei crediti deteriorati – AMCO S.p.A. (Asset Management Company). La relazione illustrativa sottolinea che il venir meno della disapplicazione a decorrere dal 2026 potrebbe avere effetti penalizzanti e limitanti sull'operatività della società AMCO che, in quanto intermediario vigilato, è chiamata a sostenere significativi investimenti per garantire il rispetto delle disposizioni normative di settore (come, ad esempio, la normativa antiriciclaggio, la disciplina DORA, la cybersecurity, l'anticorruzione, la rendicontazione di sostenibilità).
L'articolo 4, comma 8, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale gli enti territoriali possono presentare richiesta motivata all'Agenzia del demanio ai fini del trasferimento in loro favore, a titolo gratuito, della proprietà di talune categorie di beni immobili, in gestione all'Agenzia medesima. La domanda presentata dall'ente interessato deve indicare la destinazione finale del bene immobile e la stima dei tempi per la realizzazione degli interventi previsti. Precisa, al riguardo, che i beni rientranti nel campo di applicazione della suddetta disposizione sono gli immobili appartenenti al demanio storico artistico oppure al patrimonio disponibile dello Stato, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati, o finanziabili, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC). Come riportato nella relazione illustrativa, la ratio della disciplina in esame è quella di favorire la realizzazione di progetti di valorizzazione e di riqualificazione immobiliare pubblica.
È di competenza della Commissione Finanze anche l'articolo 4, comma 9, che proroga al 2027 la disciplina transitoria sull'avanzamento al grado di colonnello nel Corpo della Guardia di Finanza.
Il successivo comma 11 dell'articolo 4 estende alle assemblee sociali tenute entro il 30 settembre 2026 l'applicabilità delle norme sullo svolgimento con modalità telematiche e sulla nomina di rappresentanti per le assemblee ordinarie di società ed enti, originariamente introdotte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 in ragione dell'emergenza pandemica.
La richiamata normativa in particolare dispone, accanto allo svolgimento in modalità telematica, che le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, un rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe. Una disciplina sostanzialmente analoga è prevista per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici.
Il successivo comma 12 dell'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro cui i soggetti iscritti nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali alla data del 1° gennaio 2020 devono adeguare il proprio capitale sociale alle misure indicate dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), la quale disciplina i requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali.
Rileva che è di interesse per la Commissione è anche il comma 2 dell'articolo 15, che proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine per la stipula di un'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.
Il successivo comma 3 dell'articolo 15 proroga al 31 dicembre 2027 il termine per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis – automatici e semiautomatici – per i quali le Autorità responsabili non Pag. 75hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. La relazione illustrativa al provvedimento chiarisce che la norma consente, nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di registrazione da parte delle Autorità responsabili dei regimi di aiuto, un'azione di recupero graduale nei confronti di coloro che hanno illegittimamente fruito degli aiuti individuali.
L'articolo 16, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine entro il quale le piccole e microimprese che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle turistico-ricettive, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Infine, evidenzia che è di interesse per questa Commissione l'articolo 16, comma 3, che differisce di un anno – dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 – taluni termini per la presentazione, da parte degli intestatari, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del Catasto fabbricati relativi a strutture ricettive all'aperto, ai fini di escludere taluni beni che vi insistono dalla stima diretta della rendita.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Enrica ALIFANO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.
Ricorda al riguardo che il decreto-legge reca norme di contenuto eterogeneo, tra le quali la proroga al 2026 dell'applicazione delle disposizioni sullo svolgimento con modalità telematiche e sulla nomina di rappresentanti per le assemblee ordinarie di società ed enti, originariamente introdotte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 in ragione dell'emergenza pandemica.
Al riguardo evidenzia che, come anche emerso durante lo svolgimento delle audizioni sull'Atto del Governo n. 331, relativo alla riforma dei mercati dei capitali, le suddette disposizioni appaiano quantomeno irragionevoli alla luce di un quadro fattuale completamente mutato rispetto alla situazione del 2020. Sottolinea, quindi, che le disposizioni sul rappresentante designato costituiscono un vulnus al principio di rappresentatività dell'organo assembleare.
Per tali ragioni, ribadisce il voto contrario del suo gruppo parlamentare sulla proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 15.20.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 28 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura, Gianmarco Mazzi.
La seduta comincia alle 15.20.
Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali.
C. 981 Mattia.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo 2024.
Marco OSNATO, presidente, rammenta che la discussione del provvedimento in Assemblea è attualmente prevista a partire dal prossimo lunedì 9 febbraio, e che la Commissione è pertanto nelle condizioni di concluderne l'esame, essendo pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.
Il sottosegretario Gianmarco MAZZI, nel rammentare che con l'approvazione della Legge di bilancio per il 2026 sono intervenute significative modifiche sulla materia oggetto del provvedimento, richiama l'attenzionePag. 76 della Commissione sull'esigenza di un rinvio del suo esame, al fine di svolgere i necessari approfondimenti.
Marco OSNATO, presidente, alla luce di quanto rappresentato dal Governo, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, rimettendo alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, convocata al termine delle sedute odierne, le determinazioni in ordine al seguito dell'esame del provvedimento.
La seduta termina alle 15.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 28 gennaio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.