SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 28 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 14.15.
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.
Testo unificato C. 1928-2083-2091-2152-2194-A.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2026.
Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che nella seduta di martedì 13 gennaio 2026 è stata svolta la relazione introduttiva.
Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.20.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 28 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 14.20.
Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica.
C. 1429 Bof, C. 2230 Bof e C. 2606, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2529 Fabrizio Rossi).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2026.
Mauro ROTELLI, presidente, comunica che è pervenuta la richiesta di abbinamento della proposta di legge C. 2529 Fabrizio Rossi, recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti le procedure di pianificazione paesaggistica e di autorizzazione degli interventi da eseguire sugli immobili e sulle aree sottoposti a tutela nonché le sanzioni per i trasgressori.
Come anticipato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, poiché tale proposta interviene su materia analoga a quella oggetto della proposta di legge in esame, avverte che l'abbinamento potrà essere disposto su deliberazione della Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di abbinamento della proposta di legge C. 2529 Fabrizio Rossi.
La Commissione delibera di procedere all'abbinamento della proposta di legge C. 2529 Fabrizio Rossi, recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti le procedure di pianificazione paesaggistica e di autorizzazione degli interventi da eseguire sugli immobili e sulle aree sottoposti a tutela nonché le sanzioni per i trasgressori.
Mauro ROTELLI, presidente, in sostituzione del relatore, deputato Bof, avverte che provvederà a integrare la relazione già svolta nella seduta del 5 novembre 2025 al fine di dar conto, in sintesi, del contenuto delle disposizioni delle proposte di legge C. 1429 Bof e C. 2230 Bof – entrambe Pag. 83abbinate nella seduta del 21 gennaio 2026 – nonché della proposta di legge C. 2529 Fabrizio Rossi, testé abbinata.
In particolare, la proposta di legge C. 1429 interviene sul procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio). L'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il comma 6 dell'articolo 146 del codice, sopprimendo il riferimento all'obbligo di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, ampliando così la possibilità di delega dell'esercizio della funzione autorizzatoria. La lettera b) interviene sul comma 8 del medesimo articolo, riducendo da venti a quindici giorni il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo da parte dell'amministrazione competente. La lettera c) modifica il comma 9, riducendo a quarantacinque giorni il termine per l'espressione del parere del soprintendente e prevedendo che, decorso inutilmente tale termine, il parere si intenda reso in senso favorevole, con esclusione delle istanze relative ai vincoli concernenti le zone di interesse archeologico e gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 142 e 136 del codice.
La proposta di legge C. 2230 prevede una revisione delle procedure di autorizzazione paesaggistica previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, perseguendo l'obiettivo di ridurre i tempi amministrativi, rafforzare l'efficacia dell'azione degli enti locali e garantire una maggiore certezza del diritto, senza pregiudicare le esigenze di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.
L'articolo 2 novella il predetto codice, prevedendo, in particolare, l'introduzione all'articolo 146, comma 5, di un termine perentorio di quarantacinque giorni per l'espressione del parere del soprintendente, decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso. Il medesimo articolo modifica l'articolo 152, comma 1, trasformando il parere delle soprintendenze da vincolante a obbligatorio non vincolante, ed estende il principio del silenzio-assenso ai procedimenti di cui agli articoli 167, comma 5, e 181, comma 1-quater. È altresì previsto l'aggiornamento, con decreto del Ministro della cultura, dell'allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al fine di includervi gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata nonché quelli sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività qualora l'eventuale aumento di volume non ecceda il 20 per cento di quello esistente ovvero le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell'immobile interessato.
L'articolo 3 conferisce una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica disciplinate dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad attenersi ai princìpi e criteri direttivi ivi indicati, volti, tra l'altro, ad assicurare il coordinamento delle attività delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, a semplificare i procedimenti relativi agli interventi di lieve entità, a ridefinire le competenze in relazione alle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, nonché a prevedere che, nei casi di autorizzazione paesaggistica relativa a interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alle opere di difesa idraulica, il parere della soprintendenza sia obbligatorio e non vincolante.
La proposta di legge C. 2529 Fabrizio Rossi interviene sul codice dei beni culturali e del paesaggio modificando la disciplina delle aree tutelate, della pianificazione paesaggistica e dei procedimenti autorizzatori.
L'articolo 1 modifica l'articolo 142 del codice, ampliando le ipotesi di esclusione dall'applicazione del vincolo paesaggistico per le aree assimilabili alle zone territoriali omogenee A e B, nonché per le zone territoriali omogenee F destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale. È inoltre introdotta la lettera c-bis), che fa riferimento alla delimitazione dei centri Pag. 84abitati mediante cartografie tecniche regionali, al fine di chiarire il perimetro delle aree interessate.
L'articolo 2 modifica l'articolo 143 del codice, prevedendo che, approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente sia obbligatorio ma non vincolante ed eliminando il richiamo all'articolo 146, comma 5.
L'articolo 3 interviene sull'articolo 145 del codice, ridefinendo i commi 4 e 5 e stabilendo che gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette conformino o adeguino gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici secondo le procedure regionali, attribuendo alla regione la disciplina del procedimento e la verifica di conformazione.
L'articolo 4 modifica l'articolo 146 del codice, confermando il divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria e prevedendo che la regione si pronunci sull'istanza di autorizzazione paesaggistica, previo parere obbligatorio ma non vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela, da rendersi entro quarantacinque giorni, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.
L'articolo 5 interviene sull'articolo 167 del codice, ridefinendo l'accertamento di compatibilità paesaggistica per i lavori realizzati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica ma conformi ai titoli edilizi rilasciati, nonché in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica e in assenza o difformità dai titoli edilizi rilasciati entro limiti quantitativi predeterminati, introducendo il parere obbligatorio ma non vincolante della soprintendenza, soggetto a silenzio-assenso decorso il termine di sessanta giorni.
L'articolo 6, infine, modifica l'articolo 181 del codice, coordinando la disciplina penale con le nuove disposizioni in materia di compatibilità paesaggistica, distinguendo le ipotesi di maggiore rilevanza volumetrica da quelle di minore entità, per le quali è esclusa la sanzione penale in caso di accertata compatibilità paesaggistica.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.
C. 2708 CNEL.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Francesco BATTISTONI (FI-PPE), relatore, nell'evidenziare l'importanza del provvedimento all'esame della Commissione, segnala che la proposta di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) muove dall'esigenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione del dissesto idrogeologico e di manutenzione del reticolo idrografico, alla luce della crescente esposizione del territorio nazionale a fenomeni alluvionali e di dissesto, ulteriormente accentuati dai cambiamenti climatici. L'aggravarsi di tali fenomeni si accompagna a una progressiva riduzione dell'azione di prevenzione, con effetti particolarmente rilevanti sui territori più fragili e, in particolare, sulle aree interne del Paese, rendendo centrale la valorizzazione del ruolo dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nell'ambito delle attività di tutela del territorio e delle acque irrigue.
La proposta di legge si compone di un unico articolo che introduce, nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (noto come Testo unico ambientale) l'articolo 62-bis, volto a disciplinare le convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario per la tutela del territorio e delle acque irrigue.
Il comma 1 del richiamato articolo 62-bis attribuisce alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali la facoltà di stipulare convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario, d'intesa con l'Autorità di bacino distrettuale competente e previo parere non vincolante dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale Pag. 85(ATO), al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle manutenzioni della rete idrografica, anche di rilevanza maggiore, aumentandone la sicurezza e l'integrazione nel territorio con la gestione del reticolo minore di competenza consortile. Il comma 2 precisa che il parere dell'ente di governo dell'ATO è reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale è comunque possibile procedere alla stipulazione della predetta convenzione.
Il comma 3 individua le attività che possono costituire oggetto delle convenzioni, comprendendo la vigilanza sui corsi d'acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi corsi d'acqua, il controllo e la gestione delle acque e delle opere idrauliche, nonché la realizzazione di nuove opere idrauliche in relazione alle aree ricadenti nel comprensorio consortile o nelle zone adiacenti, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le parti.
Il comma 4 stabilisce che costituiscono parti essenziali delle convenzioni l'individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, nonché la ripartizione degli oneri connessi, previa definizione degli stessi da parte di una commissione tecnica paritetica composta da sei membri nominati dai soggetti che hanno stipulato la convenzione.
Il comma 5 dispone che le convenzioni non possono avere ad oggetto le attività riguardanti il servizio idrico integrato né le dotazioni dei soggetti gestori dello stesso, né possono comportare, neppure in via indiretta, oneri a carico dei gestori medesimi. Il comma 6 prevede che tra le attività affidate ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario non possano rientrare le attività di competenza delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).
Il comma 7 stabilisce che, per lo svolgimento delle attività oggetto delle convenzioni, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possano eseguire lavori in amministrazione diretta ovvero affidarne l'esecuzione a operatori economici nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici.
Il comma 8 riconosce ai consorzi la facoltà di procedere alla sottoscrizione di convenzioni con gli imprenditori agricoli.
Il comma 9 disciplina, infine, la gestione dei materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo nell'ambito degli interventi oggetto di convenzione, prevedendo che tali materiali possano essere ceduti ai realizzatori degli interventi stessi a compensazione degli oneri di trasporto ovvero che, nei rapporti con gli appaltatori, sia prevista la compensazione dei costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo n. 275 del 1993, che disciplina gli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo, sulla base dei canoni demaniali vigenti o dei prezzari stabiliti a livello territoriale.
In conclusione, nel ribadire la particolare rilevanza del provvedimento all'esame della Commissione, ritiene che lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali sul provvedimento possa consentire di acquisire utili elementi di informazione nel corso dell'istruttoria.
Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano.
C. 1028 Morfino, C. 2302 Castiglione e C. 2109 Iacono.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.
Mauro ROTELLI, presidente, avverte che, vertendo su identica materia, è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento della proposta di legge C. 1028 Morfino e delle proposte di legge Pag. 86C. 2302 Castiglione e C. 2109 Iacono, recanti modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano.
Invita quindi il relatore, deputato Benvenuti Gostoli, a svolgere la relazione introduttiva.
Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), relatore, nel rinviare per una disamina più dettagliata del contenuto alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che le proposte di legge in esame sono finalizzate all'istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano, golfo ricompreso nel territorio del comune di Santa Flavia, nella città metropolitana di Palermo.
Le relazioni illustrative che accompagnano i provvedimenti evidenziano il rilevante valore naturalistico, ambientale, paesaggistico e scientifico dell'area interessata, caratterizzata dalla presenza dei promontori di Capo Mongerbino e Capo Zafferano, nonché dalla prossimità del complesso archeologico di Solunto. Si richiama inoltre il riconoscimento, in ambito europeo, di due siti appartenenti alla rete Natura 2000, quali il sito di interesse comunitario (SIC) e la zona speciale di conservazione (ZSC) di «Rupi di Catalfano e Capo Zafferano» (ITA020019) e il SIC «Fondali di Capo Zafferano» (ITA020052), che comprendono habitat di particolare pregio, quali praterie di Posidonia oceanica, trottoir a vermeti, habitat a coralligeno e formazioni di elevato interesse ecologico, oltre a un patrimonio di biodiversità marina e costiera ritenuto meritevole di specifiche misure di tutela. Viene altresì sottolineato il ruolo delle aree marine protette quali strumenti fondamentali per la conservazione della biodiversità e per la promozione di forme di sviluppo sostenibile, anche sotto il profilo sociale, culturale ed economico, nonché l'iniziativa di enti e associazioni del territorio che, a partire dal 2021, hanno promosso percorsi di concertazione e di programmazione finalizzati all'istituzione dell'area marina protetta.
Segnala che i provvedimenti in esame presentano un impianto sostanzialmente coincidente e si compongono ciascuno di un unico articolo. Al comma 1, le tre proposte di legge intervengono sull'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la legge quadro sulle aree protette, aggiungendo l'area del Golfo di Capo Zafferano all'elenco delle aree marine di reperimento.
Il comma 2 delle tre proposte di legge disciplina l'attività istruttoria propedeutica all'istituzione dell'area marina protetta fissando termini differenti per la sua conclusione, che sono scaduti.
I successivi commi disciplinano gli aspetti finanziari connessi all'istituzione e al funzionamento dell'area marina protetta nonché al potenziamento delle aree marine protette già istituite. In particolare, le proposte di legge C. 1028 Morfino autorizzano una spesa di 500 mila euro per l'istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano e prevedono l'incremento delle risorse per la gestione ed il funzionamento delle aree marine protette già istituite. Tali autorizzazioni di spesa si riferiscono ad esercizi finanziari ormai decorsi.
Infine, la proposta di legge C. 2302 Castiglione dispone, per l'istituzione, l'incremento delle misure di tutela e il funzionamento dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano, un incremento di 400 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, individuando la relativa copertura finanziaria.
Daniela MORFINO (M5S) esprime l'auspicio che l'esame del provvedimento possa giungere rapidamente a conclusione e che sia caratterizzato da un clima di collaborazione, nonché da un impegno trasversale in seno alla Commissione.
Assicura, in tale quadro, la piena disponibilità a valutare e recepire eventuali contributi migliorativi al testo.
Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 28 gennaio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 28 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.
La seduta comincia alle 15.05.
Sulla pubblicità dei lavori.
Mauro ROTELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
5-04943 L'Abbate: Intendimenti in merito all'esclusione del territorio delle Murge dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) per la realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi e il parco tecnologico.
Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo. Rammenta che la disciplina vigente, ai fini dell'individuazione dell'area destinata a ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevede una prima fase di autocandidatura da parte dei comuni interessati – sinora rimasta priva di riscontri – cui, in assenza di adesioni volontarie, seguirà l'avvio di un'interlocuzione bilaterale tra il Ministero e gli enti locali nei cui territori ricadono le aree idonee, al termine della quale la localizzazione del sito sarà definita mediante decreto ministeriale.
Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Patty L'ABBATE (M5S), replicando, nel prendere atto che la Società gestione impianti nucleari (SOGIN) ha provveduto a elaborare la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) e la successiva Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), rileva quindi che l'iter prosegue, ed esprime apprezzamento per il recepimento delle osservazioni del comune di Laterza nell'atto conclusivo della fase di scoping, auspicando che analoga attenzione sia riservata alle osservazioni degli altri comuni interessati, quali Altamura e Gravina di Matera.
Rileva, tuttavia, la persistente assenza di un riscontro chiaro sui risultati finora conseguiti e sui parametri effettivamente utilizzati per l'individuazione delle aree idonee, osservando che la prospettata valorizzazione delle indicazioni provenienti dai territori appare formulata in termini generici e non idonei a rassicurare le comunità interessate. Domanda, pertanto, quali determinazioni si intendano assumere nell'ipotesi in cui non emergano adesioni volontarie da parte dei comuni, rammentando che – in tale evenienza – la localizzazione sarebbe definita in via unilaterale mediante decreto ministeriale.
In tale quadro, richiama le finalità dell'interrogazione e auspica che siano puntualmente considerati i parametri richiamati con riferimento alla situazione specifica delle Murge baresi, sollecitando una interlocuzione e una concertazione effettive con il territorio prima dell'assunzione di una decisione definitiva.
5-04944 Simiani: Elementi e intendimenti in ordine all'applicazione della normativa in materia di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle aree costiere dell'alto Adriatico.
Nadia ROMEO (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Pag. 88 Nadia ROMEO (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmataria, dichiara che la risposta del rappresentante del Governo non appare in alcun modo rassicurante, richiamando la situazione del delta del Po e rammentando come il fenomeno della subsidenza, pur a fronte dei progressi tecnologici, risulta tuttora attuale. Rammenta infatti che, tra gli anni Quaranta e Sessanta, lo sfruttamento degli idrocarburi ha determinato un abbassamento del livello del suolo che, in talune aree, ha superato complessivamente i tre metri e osserva che, in un territorio deltizio mediamente posto a due metri sotto il livello del mare, si è consolidata una condizione di costante precarietà, nella quale la sicurezza idraulica è divenuta dipendente da un sistema artificiale permanente fondato su argini e impianti di bonifica, la cui operatività continuativa è assicurata anche dall'attività dei consorzi di bonifica.
Sottolinea che ogni anno vengono sollevati circa quattrocento milioni di metri cubi d'acqua e che, di questi, oltre duecentocinquanta milioni di metri cubi non derivano dalle precipitazioni, ma dall'acqua che filtra dal mare e dai fiumi proprio in ragione della subsidenza, con conseguenti costi energetici e strutturali ingenti e continuativi a carico degli enti pubblici e dei consorzi di bonifica, nonché con una vulnerabilità crescente rispetto agli eventi meteorologici estremi, aggravati dai cambiamenti climatici, come evidenziato dall'attuale situazione.
Rileva, inoltre, che non è stato rifinanziato il fondo previsto dalla legge di bilancio per il 2017, destinato a sostenere i consorzi di bonifica nelle opere rimaste incomplete e nelle esigenze di manutenzione straordinaria, giudicando pertanto particolarmente rischioso anche solo prospettare nuove estrazioni in un territorio già fragile, a fronte di un beneficio energetico limitato nel tempo, richiamando in proposito le stime dei consorzi di bonifica circa un vantaggio pari a un solo anno di produzione.
Reputa quindi indispensabile assicurare la massima trasparenza sulla questione e auspica il pieno coinvolgimento degli enti territoriali, sollecitando altresì l'individuazione di una soluzione ampia e il rifinanziamento delle misure necessarie, anche mediante una proposta emendativa nell'ambito dell'esame del decreto-legge cosiddetto «Milleproroghe», atteso che risultano in gioco la tenuta complessiva del territorio, la cittadinanza e il tessuto economico interessato.
5-04945 Bonelli: Iniziative in merito alla tutela della risorsa idrica nell'ambito delle attività programmate per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026.
Luana ZANELLA (AVS), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Luana ZANELLA (AVS), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta. Rileva che i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 avrebbero dovuto caratterizzarsi per la sostenibilità, mentre stanno assumendo profili di evidente insostenibilità, in particolare con riguardo all'innevamento artificiale. A tal riguardo, sottolinea che la neve artificiale si scioglie più lentamente di quella naturale, con effetti negativi sui territori interessati, richiamando l'elevata onerosità della tecnologia e osservando che un cannone da neve comporta ordinariamente costi nell'ordine di 40-50 mila euro e di come – secondo dati del 2022 – un metro cubo di neve artificiale abbia un costo compreso tra 3,5 e 7 euro, cui si aggiungono i possibili oneri connessi a nuove generazioni di impianti e ai relativi software.
Pur riconoscendo che la produzione di neve artificiale costituisce prassi nelle stazioni sciistiche, rileva che il mutamento climatico rende sempre più problematico il ricorso strutturale a tali soluzioni e richiama, in particolare, la prospettiva secondo cui entro il 2050 località come Cortina non sarebbero più idonee a ospitare competizioni olimpiche o gare internazionali,Pag. 89 osservando altresì che già nella stagione in corso le condizioni non apparirebbero ideali. Evidenzia quindi che, se l'obiettivo era quello di assicurare Olimpiadi sostenibili, sarebbe stato quantomeno necessario rendere pubblico il piano richiamato nella risposta del sottosegretario, che avrebbe dovuto essere noto già nel 2024 e le cui linee generali erano state anticipate nel 2019 nel dossier di candidatura, lamentando che la gestione complessiva è rimasta connotata da opacità nonostante le sollecitazioni provenienti dai territori e dal Parlamento.
Richiama, infine, che, a fronte di un evento limitato nel tempo, si prospetterebbe un quantitativo di neve artificiale pari al doppio del necessario, avanzando una richiesta di chiarimenti sui costi complessivi e sui soggetti chiamati a sostenerli.
5-04946 Mattia: Iniziative di competenza in ordine alla distribuzione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) sul territorio nazionale.
Mauro ROTELLI, presidente, illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Mauro ROTELLI, presidente, intervenendo in sede di replica, ritiene che la risposta del Governo consenta di svolgere una prima considerazione incoraggiante laddove si desume che la saturazione territoriale degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) nel Paese non debba più verificarsi, rilevando come risultino sempre più numerose le aree ormai assolutamente sopraesposte in tal senso.
La seconda considerazione riguarda la saturazione, a suo avviso inaccettabile, della provincia di Viterbo, osservando che non appare sostenibile che circa l'80 per cento della capacità autorizzata riconducibile a impianti FER risulti collocata in tale ambito territoriale e richiamando, a fondamento, il principio dell'equa distribuzione degli impianti, previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (cosiddetto Testo Unico FER), ricondotto all'applicazione del principio di uguaglianza.
Sottolinea infine la necessità che, prima di autorizzare nuovi impianti, siano considerati anche quelli già in corso di istruttoria, osservando che la recente pronuncia giurisdizionale del TAR Lazio – a fronte dell'opposizione del Ministero della cultura e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alla concessione del provvedimento di VIA favorevole all'impianto di Montalto – non ha debitamente considerato il tema del cosiddetto cumulo, che deve invece essere valutato preventivamente. A tal riguardo, richiama l'allegato III, lettera E, del decreto ministeriale 10 settembre 2010 che consente di tenere conto non soltanto degli impianti esistenti e autorizzati, ma anche di quelli in corso di valutazione, numerosissimi, nella medesima provincia.
Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.45.