COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'AFRICA
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 3 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Stefano Giovanni MAULLU.
Audizione informale di Gabriele Natalizia, direttore del Centro studi Geopolitica.info, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Patto per il Mediterraneo – Un unico mare, un patto, un futuro unito (JOIN(2025)26 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.30.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 3 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.
La seduta comincia alle 13.30.
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo Pag. 19della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2605 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giulio TREMONTI, presidente, dà conto delle sostituzioni. Invita quindi il relatore ad illustrare i contenuti del provvedimento.
Simone BILLI (LEGA), relatore, in premessa, segnala che il disegno di legge, approvato all'unanimità dal Senato, reca modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Ricorda che tale norma costituzionale prevede che i rapporti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Segnala, altresì, che la Tavola valdese è l'organo deputato, nella zona europea, ad amministrare le chiese metodiste e valdesi, nonché a rappresentarle ufficialmente nei rapporti con gli Stati e con le organizzazioni ecumeniche.
Fa presente che l'intesa tra le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese e lo Stato italiano, è stata recepita dalla legge n. 449 del 1984. Modificazioni di quell'intesa sono intervenute con la legge n. 409 del 1993, la quale ha previsto una forma di deduzione dall'IRPEF di erogazioni liberali a favore della Tavola valdese, nonché il concorso della Tavola valdese alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. A seguire, la legge n. 68 del 2009 ha integrato le previsioni della legge n. 409, con l'attribuzione alla Tavola valdese delle somme dell'otto per mille relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza (secondo ripartizione proporzionale alle scelte invece espresse).
Evidenzia che il disegno di legge in esame – che consta di tre articoli – modifica l'intesa in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille. In particolare, l'articolo 2 dispone che la Tavola valdese utilizzi tali fondi esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero e ciò sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia (per effetto della disposizione in esame) attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale.
Precisa, dunque, che la modifica mira ad ampliare – rispetto alla categoria degli enti del Terzo settore – la platea di soggetti cui la Tavola valdese può affidare gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali. La locuzione «organismi senza fini di lucro» risulta infatti più estesa rispetto a quella di «ente del Terzo settore» come definito dal Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.
Alla luce delle considerazioni svolte, considerato che i profili di competenza della III Commissione sul provvedimento risultano assai circoscritti, propone di esprimere nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.
La seduta termina alle 13.35.
SEDE REFERENTE
Martedì 3 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.
La seduta comincia alle 13.35.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024.
C. 2714 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 20 Simone BILLI (LEGA), relatore, in premessa, evidenzia che l'Accordo in oggetto intende rafforzare la stretta integrazione di un territorio omogeneo per geografia, storia, cultura e lingua, che comprende le regioni frontaliere dell'Italia e della Confederazione svizzera, nonché facilitare la mobilità dei lavoratori transfrontalieri e giovare all'ambiente e alla circolazione stradale del territorio interessato.
Più nel dettaglio, si intende superare l'attuale quadro normativo che rende antieconomico e difficoltoso il trasporto collettivo degli oltre 75 mila lavoratori frontalieri lombardi e piemontesi che ogni giorno si recano nel Canton Ticino, con pesanti conseguenze sulla viabilità di confine, sull'ambiente e sull'impatto energetico di detta mobilità.
Ricorda che i servizi regolari tra l'Italia e la Svizzera sono erogati in forza dell'Accordo internazionale UE-Svizzera del giugno 1999, ratificato dall'Italia con la legge n. 364 del 2000.
Osserva che l'articolo 20 di tale accordo dispone che nell'ambito del trasporto di linea transfrontaliero a mezzo autobus i trasporti esercitati da vettori interni ad uno Stato non sono consentiti nell'altro Stato (divieto di cabotaggio), pur facendo salvi gli accordi bilaterali preesistenti, se non discriminatori nei confronti degli operatori degli altri Stati membri dell'Unione europea e non distorsivi della concorrenza.
Fa presente che la Svizzera ha sollevato l'esigenza che, nell'ambito dei trasporti internazionali svolti con autobus tra l'Italia e la Svizzera, siano consentiti trasporti di cabotaggio, cioè per l'appunto servizi di trasporto interni all'altro Stato rispetto a quello in cui il vettore ha sede. Pertanto, con decisione (UE) 2020/854 l'Italia è stata autorizzata a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera in deroga a quanto previsto dall'Accordo fra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea.
Venendo all'illustrazione dell'articolato, rileva che l'articolo 1 individua l'oggetto dell'Accordo nella disciplina dei trasporti di cabotaggio soggetti a obblighi di servizio pubblico effettuati nel territorio italiano o svizzero, nell'ambito dei servizi internazionali regolari – dunque, non occasionali – effettuati con autobus tra i medesimi Paesi.
L'articolo 2 individua le condizioni in presenza delle quali sono ammessi i trasporti di cabotaggio svolti nell'ambito di servizi regolari internazionali, senza creare discriminazioni in territorio italiano a danno dei vettori stabiliti negli altri Stati dell'Unione europea.
L'articolo 3 individua l'ambito territoriale di applicazione entro cui sono ammessi i trasporti di cabotaggio: per la Svizzera, i Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni; per l'Italia, le Regioni Piemonte e Lombardia, e le Regioni autonome Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.
L'articolo 4 individua le diverse fasi del procedimento amministrativo che si conclude con l'autorizzazione in Italia o la concessione in Svizzera di un trasporto di cabotaggio. Dispone, inoltre, che l'Autorità competente può negare l'autorizzazione qualora il trasporto di cabotaggio oggetto di domanda comprometta l'equilibrio economico del contratto in cui è inserito un comparabile servizio regolare nazionale soggetto ad obblighi di pubblico servizio.
L'articolo 5 rinvia, per gli aspetti non specificatamente disciplinati dall'Accordo, alle norme interne applicabili di ciascuna delle due Parti contraenti.
L'articolo 6 individua per ciascuna delle due Parti contraenti l'Autorità competente per l'attuazione del medesimo Accordo (per l'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto) e quella competente per l'autorizzazione, la modifica, la sospensione o la revoca dei servizi di cabotaggio (per l'Italia, la regione nel cui territorio ha partenza il trasporto di cabotaggio o gli altri Enti competenti secondo le disposizioni di legge emanate dalla regione stessa).
L'articolo 7 individua la riunione in Commissione mista, composta dalle Autorità competenti individuate nel medesimo Accordo, quale modalità per assicurare la regolare applicazione dello stesso.
L'articolo 8 reca la clausola di risoluzione amichevole delle controversie tra le Parti aventi ad oggetto l'interpretazione o Pag. 21l'applicazione dell'Accordo in sede di Commissione mista.
L'articolo 9, infine, individua i tempi per l'entrata in vigore dell'Accordo, che resta in vigore a tempo indeterminato, nonché le modalità di modifica e denuncia.
Quanto al disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli; in particolare, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: pertanto, le amministrazioni interessate devono provvedere all'attuazione dell'Accordo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Giulio TREMONTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025.
C. 2759 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Emanuele LOPERFIDO (FDI), relatore, in premessa, sottolinea che l'Accordo in esame, approvato all'unanimità dal Senato il 7 gennaio scorso, è funzionale alla realizzazione dell'iniziativa avviata dalla Santa Sede nel giugno 2024, per la costruzione di un impianto «agrivoltaico» nella tenuta di proprietà del Vaticano a Santa Maria di Galeria, nei pressi di Roma.
Fa presente che l'impianto ha l'obiettivo di soddisfare l'esigenza di approvvigionamento di energia elettrica dello Stato della Città del Vaticano e degli enti e delle istituzioni ad esso collegati, attraverso l'uso di fonti rinnovabili. Al riguardo, ricorda che un impianto si definisce «agrivoltaico» quando la produzione di energia solare, tramite pannelli fotovoltaici, è integrata con le attività agricole o zootecniche.
Osserva che l'Accordo è necessario alla definizione del quadro giuridico entro cui collocare tale iniziativa, oltre che a stabilire le modalità di costruzione dell'impianto, la sua connessione con la rete elettrica italiane e i rapporti tra i due Stati.
Segnala che il contesto normativo entro cui l'Intesa si iscrive, oltre all'articolo 7 della Costituzione sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, è costituito dal Trattato del Laterano del 1929 e dell'Accordo bilaterale dell'ottobre 1951, relativo agli impianti radio che sono stati istallati nella stessa tenuta vaticana di Santa Maria di Galeria.
Sottolinea che, come indicato nella relazione illustrativa del provvedimento, da parte italiana l'iniziativa vaticana «è stata immediatamente condivisa», essendo coerente con la partecipazione di entrambi gli Stati alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e all'Accordo di Parigi del 2015 sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Venendo al perito del provvedimento, fa presente che l'Accordo è composto da cinque articoli.
L'articolo 1 prevede che all'impianto agrivoltaico e ad ogni altra infrastruttura connessa, di proprietà della Santa Sede, venga applicata la disciplina di cui agli articoli 15 e 16 dei Patti lateranensi, che prevedono: il godimento delle immunità delle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri; l'esenzione da vincoli o espropriazioni per causa di pubblica utilità (se non previo accordo con la Santa Sede); e l'esenzione da tributi verso lo Stato o altri enti.
Lo stesso articolo, al paragrafo 2, esclude però che gli impianti in questione possano godere di incentivi o di altri benefici eventualmente accordati dalla legislazione italiana ad impianti della stessa natura.
L'articolo 2 prevede che l'energia elettrica prodotta in tale impianto sarà immessaPag. 22 nella rete elettrica italiana, secondo la normativa tecnica di settore, e senza oneri o adempimenti fiscali per la parte vaticana. Nei limiti della quantità di energia prodotta, lo Stato della Città del Vaticano avrà il diritto di prelevare quanto occorrente all'approvvigionamento della Città del Vaticano, degli immobili indicati negli articoli da 14 a 16 dei Patti lateranensi, nonché degli Enti ed Istituzioni collegati con la Santa Sede o facenti parte del bilancio consolidato della Santa Sede. Per questi ultimi, che sono al di fuori del regime di esenzione fiscale concordatario, restano gli obblighi di versamento delle eventuali imposte dovute. Si prevede, altresì, che l'energia elettrica prodotta dall'impianto che risulti eccedente rispetto a tali esigenze di approvvigionamento, resti nella disposizione dello Stato italiano.
L'articolo 3 stabilisce che le autorità dello Stato della Città del Vaticano (Governatorato e Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) adotteranno le soluzioni che, allo stato della scienza e della tecnologia, consentano di preservare l'uso agricolo del suolo, mantenere l'equilibrio idrogeologico dell'area, ridurre al minimo l'impatto ambientale e tutelare il patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico. È inoltre prevista l'istituzione di un organismo paritetico, composto da rappresentanti delle due Parti, incaricato di assicurare la corretta applicazione dell'Accordo.
Da ultimi, gli articoli 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, la modalità di risoluzione di dubbi interpretativi o di eventuali controversie applicative e i termini per l'entrata in vigore dell'Accordo.
Quanto al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso si compone di cinque articoli.
In particolare, l'articolo 3 disciplina la composizione della delegazione italiana in seno all'organismo paritetico previsto dall'accordo; di essa fanno parte rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia, dell'agricoltura, dell'ambiente e della cultura, nonché rappresentanti degli enti territoriali interessati e dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
Infine, segnala che l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria.
Giulio TREMONTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.