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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 febbraio 2026
624.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 30

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che, per il gruppo Partito democratico-Italia democratica e progressista, in sostituzione del deputato Ubaldo Pagano, cessato dal mandato, entra a far parte della Commissione Bilancio la deputata Francesca Viggiano, alla quale formula, a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

DL 196/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026.
C. 2751-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

Pag. 31

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che la Commissione Bilancio ha già avviato l'esame del testo iniziale del presente decreto-legge nella seduta dello scorso 27 gennaio, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza all'indirizzo della Commissione Affari costituzionali e, in tale sede, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.
  Rammenta, inoltre, che nella seduta del successivo 28 gennaio la Commissione Affari costituzionali ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento approvando il solo articolo aggiuntivo Sbardella 1.016, che reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale, che non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Osserva che tale proposta emendativa prevede infatti che, limitatamente all'anno 2026 e in deroga alla disciplina vigente, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, fermo restando che, qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.
  Ciò posto, ribadisce in ogni caso l'esigenza di acquisire un chiarimento da parte del Governo rispetto alle richieste formulate nella predetta seduta dello scorso 27 gennaio in merito alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle predette richieste di chiarimento, fa presente che agli oneri connessi alla remunerazione delle prestazioni straordinarie del personale delle Forze di polizia addetto alla vigilanza dei seggi e del personale di prefetture e comuni, in relazione al prolungamento alla giornata di lunedì delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto in esame, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla remunerazione delle predette prestazioni straordinarie, in quanto i relativi stanziamenti sono determinati tenendo conto di eventuali possibili esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e la concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie in un'unica data consentirà una razionalizzazione dei connessi adempimenti.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2751-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 196 del 2025, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che agli oneri connessi alla remunerazione delle prestazioni straordinarie del personale delle Forze di polizia addetto alla vigilanza dei seggi e del personale di prefetture e comuni, in relazione al prolungamento alla giornata di lunedì delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto in esame, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla remunerazione delle predette prestazioni straordinarie, in quanto i relativi stanziamenti sono determinati tenendo conto di eventuali possibili esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e la concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie in un'unica data consentirà una razionalizzazione dei connessi adempimenti,

Pag. 32

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento in esame.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Per quanto concerne, in primo luogo, le proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Baldino 1.010, che istituisce un Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   Lomuti 1.0100, che prevede che, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026, gli elettori che, per motivi di studio, lavoro o cura, siano temporaneamente domiciliati in un comune situato in una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale, esercitino il diritto di voto nel comune di temporaneo domicilio, stabilendo altresì che alla predetta previsione si applichino, in quanto compatibili, le modalità previste per il voto degli elettori temporaneamente domiciliati fuori dal comune di iscrizione elettorale dall'articolo 2 del decreto-legge n. 27 del 2025. In tale quadro, osserva che tale proposta emendativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, giacché il predetto decreto-legge n. 27 del 2025, nel disciplinare l'esercizio in via sperimentale del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione relative all'anno 2025, ha provveduto alla puntuale quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione di apposite sezioni elettorali speciali e alla relativa copertura finanziaria solo con riferimento a tale esercizio finanziario.

  Per quanto concerne, invece, le proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai relativi effetti finanziari, segnala le seguenti:

   Sbardella 1.100, che prevede che, in caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento sia determinata dalla normativa per le elezioni amministrative e che, relativamente ai compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali, siano applicate le disposizioni previste per i referendum, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dalla legge n. 70 del 1980. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca un chiarimento in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla diversa composizione degli uffici elettorali di sezione;

   Magi 1.01, che prevede che, in via sperimentale, in occasione delle consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione relative all'anno 2026, gli elettori possano esercitare il diritto di voto nel comune in cui risultano temporaneamente domiciliati per motivi di studio, lavoro o cure mediche, anche qualora quest'ultimo sia situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Al fine di consentire l'espressione del voto, vengono autorizzati i comuni a istituire apposite sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto. La proposta emendativa quantifica, quindi, gli oneri derivanti dalla sua attuazione nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla relativa coperturaPag. 33 finanziaria mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, rileva preliminarmente che l'articolo 2 del decreto-legge n. 27 del 2025 ha già previsto in via sperimentale un'analoga modalità di esercizio del voto in occasione delle cinque consultazioni referendarie abrogative relative all'anno 2025, quantificando gli oneri derivanti dall'istituzione di apposite sezioni elettorali speciali in 3.153.860 euro per il medesimo anno 2025, sulla base di un costo unitario di 1.030 euro per ciascuna sezione elettorale speciale, calcolato nella medesima misura di quello previsto per le ordinarie sezioni elettorali relative allo svolgimento delle predette consultazioni referendarie. In proposito, nel segnalare che il provvedimento in esame quantifica in 627,9 euro il costo unitario di ciascuna sezione elettorale prevista per lo svolgimento della consultazione referendaria che avrà luogo, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, nel primo semestre dell'anno 2026, ritiene nondimeno necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicati dalla proposta emendativa in commento nonché della relativa copertura finanziaria;

   gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.02 e Madia 1.04, che prevedono che, in via sperimentale, in occasione delle consultazioni referendarie ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione relative all'anno 2026, gli elettori possano esercitare il diritto di voto nel comune in cui risultano temporaneamente domiciliati per motivi di studio, lavoro o cure mediche, anche qualora quest'ultimo sia situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Al fine di consentire l'espressione del voto, vengono autorizzati i comuni a istituire apposite sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto. Le proposte emendative quantificano, quindi, gli oneri derivanti dalla propria attuazione nel limite massimo di 3.153.860 euro per l'anno 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, rileva preliminarmente che l'articolo 2 del decreto-legge n. 27 del 2025 ha già previsto in via sperimentale un'analoga modalità di esercizio del voto in occasione delle cinque consultazioni referendarie abrogative relative all'anno 2025, quantificando gli oneri derivanti dall'istituzione di apposite sezioni elettorali speciali in 3.153.860 euro per il medesimo anno 2025, sulla base di un costo unitario di 1.030 euro per ciascuna sezione elettorale speciale, calcolato nella medesima misura di quello previsto per le ordinarie sezioni elettorali relative allo svolgimento delle predette consultazioni referendarie. In proposito, nel segnalare che il provvedimento in esame quantifica in 627,9 euro il costo unitario di ciascuna sezione elettorale prevista per lo svolgimento della consultazione referendaria che avrà luogo, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, nel primo semestre dell'anno 2026, ritiene nondimeno necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicati dalla proposta emendativa in commento nonché della relativa copertura finanziaria;

   Grippo 1.05, che prevede che, in via sperimentale, in occasione delle consultazioni referendarie ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione relative all'anno 2026, gli elettori possano esercitare il diritto di voto nel comune, situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, in cui risultano temporaneamente domiciliati per motivi di studio, lavoro o cure mediche, disciplinandone le relative modalità attuative. In particolare, al fine di consentire l'espressione del voto, vengono autorizzati i Pag. 34comuni a istituire apposite sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto. La proposta emendativa dispone, quindi, che agli oneri derivanti dalla sua attuazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provveda mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, rileva preliminarmente che l'articolo 2 del decreto-legge n. 27 del 2025 ha già previsto in via sperimentale un'analoga modalità di esercizio del voto in occasione delle cinque consultazioni referendarie abrogative relative all'anno 2025, quantificando gli oneri derivanti dall'istituzione di apposite sezioni elettorali speciali in 3.153.860 euro per il medesimo anno 2025, sulla base di un costo unitario di 1.030 euro per ciascuna sezione elettorale speciale, calcolato nella medesima misura di quello previsto per le ordinarie sezioni elettorali relative allo svolgimento delle predette consultazioni referendarie. In proposito, nel segnalare che il provvedimento in esame quantifica in 627,9 euro il costo unitario di ciascuna sezione elettorale prevista per lo svolgimento della consultazione referendaria che avrà luogo, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, nel primo semestre dell'anno 2026, ritiene nondimeno necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicati dalla proposta emendativa in commento nonché della relativa copertura finanziaria;

   Boschi 1.07, che prevede che, in occasione delle operazioni di votazioni per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026, gli elettori possano esercitare il diritto di voto nel comune, situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, in cui risultano temporaneamente domiciliati per motivi di studio, lavoro o cure mediche, disciplinandone le relative modalità attuative. Al fine di consentire l'espressione del voto, vengono autorizzati i comuni a istituire apposite sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto. La proposta emendativa dispone, quindi, che agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, rileva preliminarmente che la proposta emendativa, pur disciplinando lo svolgimento di consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026, individua oneri in via permanente. Ciò posto, si ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge n. 27 del 2025 ha già previsto in via sperimentale un'analoga modalità di esercizio del voto in occasione delle cinque consultazioni referendarie abrogative relative all'anno 2025, quantificando gli oneri derivanti dall'istituzione di apposite sezioni elettorali speciali in 3.153.860 euro per il medesimo anno 2025, sulla base di un costo unitario di 1.030 euro per ciascuna sezione elettorale speciale, calcolato nella medesima misura di quello previsto per le ordinarie sezioni elettorali relative allo svolgimento delle predette consultazioni referendarie. In proposito, nel segnalare che il provvedimento in esame quantifica in 627,9 euro il costo unitario di ciascuna sezione elettorale prevista per lo svolgimento della consultazione referendaria che avrà luogo, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, nel primo semestre dell'anno 2026, considera nondimeno necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicati dalla proposta emendativa in commento nonché della relativa copertura finanziaria;

   Baldino 1.09, che dispone, ai commi 1 e 2, la proroga, per l'anno 2026, della disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendariePag. 35 di cui all'articolo 75 della Costituzione, di cui all'articolo 2, commi da 2 a 8-bis, del decreto-legge n. 27 del 2025, prevedendone l'applicazione anche ai referendum previsti dall'articolo 138 della Costituzione e provvedendo ai relativi oneri, pari a 3,5 milioni di euro per la presente annualità, mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima proposta emendativa autorizza, inoltre, ai commi 3 e 5, una spesa pari a 300.000 euro per l'anno 2026, destinata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, affinché garantisca la massima divulgazione, attraverso una capillare informazione, sui termini e le modalità di voto della consultazione referendaria fissata nei giorni del 22 e 23 marzo 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 nonché prevedendo, al comma 4, che siano assicurati alle predette finalità informative adeguati tempi e spazi della programmazione televisiva da parte della società concessionaria del servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale. Al riguardo, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, pur rilevando che l'articolo 2 del decreto-legge n. 27 del 2025, nel prevedere in via sperimentale l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle cinque consultazioni referendarie abrogative relative all'anno 2025, ha quantificato gli oneri derivanti dalla sua attuazione in 3.153.860 euro per il medesimo anno 2025, reputa nondimeno necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicati dalla proposta emendativa in commento nonché della relativa copertura finanziaria. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato appare recare le occorrenti disponibilità per l'anno in corso, ritiene tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Zaratti 1.011, che prevede, per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026, il riconoscimento agli studenti fuori sede di un'agevolazione per l'esercizio del diritto di voto pari al 100 per cento del prezzo base su tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard, provvedendo ai relativi oneri, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa, mentre, con riferimento alla relativa copertura finanziaria, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla riduzione del Fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Baldino 1.014, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione pari a 1 milioni di euro per l'anno 2026, per la sperimentazione del voto tramite certificato elettorale digitale, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca per l'annualità in corso le Pag. 36occorrenti risorse, appare in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Alfonso Colucci 1.015, che rifinanzia in misura pari a un milione di euro per l'anno 2026 il Fondo per il voto elettronico di cui all'articolo 1, comma 627 della legge n. 160 del 2019, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024.Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pavanelli 1.017, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 finalizzato all'erogazione di contributi, nei limiti della dotazione del fondo, ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali. La proposta provvede quindi alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo impiegato a copertura sembra recare per le annualità interessate le occorrenti risorse, reputa in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dal suo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Penza 1.019, che prevede che in caso di contemporaneo svolgimento di consultazioni referendarie e di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, le consultazioni referendarie si svolgono in concomitanza con il primo turno delle elezioni amministrative e per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   Sbardella 1.0101, che incrementa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 l'autorizzazione di spesa, disposta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2025 per il potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alle consultazioni elettorali e referendarie tramite lo sviluppo e la manutenzione del predetto Sistema informativo, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente utilizzo del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1992, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e una rassicurazione in merito al fatto che dalla riduzione del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, fermo restando che, con Pag. 37riferimento all'emendamento Auriemma 1.3, si rende necessario fare riferimento al fondo speciale iscritto nel bilancio triennale 2026-2028.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che, in relazione al fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati in Assemblea con riferimento al decreto-legge in esame, sono stati ritirati gli emendamenti Sbardella 1.100 e 1.0101.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel prendere atto della comunicazione da ultimo resa dal presidente Mangialavori, esprime parere contrario sul complesso delle restanti proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore nel corso della sua illustrazione, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Auriemma 1.3, in quanto fa riferimento al fondo speciale iscritto nel bilancio per l'anno 2025.
  Con riferimento all'articolo aggiuntivo Magi 1.01, agli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.02 e Madia 1.04 e agli articoli aggiuntivi Grippo 1.05 e Boschi 1.07, Baldino 1.09 fa presente che il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non reca disponibilità da destinare allo scopo, senza pregiudizio degli interventi ai quali le risorse del predetto Fondo sono destinate a legislazione vigente.
  Precisa inoltre che, con specifico riferimento agli articoli aggiuntivi Baldino 1.014, Alfonso Colucci 1.015 e Pavanelli 1.017, la contrarietà su di esse espressa deriva dalla circostanza che l'utilizzo ivi previsto con finalità di copertura finanziaria del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati dall'Esecutivo a valere sulle risorse del Fondo medesimo e ritenuti prioritari ai fini dell'attuazione del programma di Governo.
  Non ha, infine, rilievi da formulare sulle rimanenti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) reputa decisamente insufficiente la motivazione fornita dalla sottosegretaria Albano a supporto della contrarietà espressa sull'articolo aggiuntivo Madia 1.04, di contenuto identico all'articolo aggiuntivo Zaratti 1.02, dalla quale si potrebbe evincere l'incapienza del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, utilizzato a copertura dalla predetta proposta emendativa.
  A tale ultimo proposito, nel rilevare che, a sua memoria, gli stanziamenti di bilancio del predetto Fondo sono di norma inizialmente determinati anche prendendo in considerazione eventuali esigenze sopravvenute nel corso dell'anno, esprime il timore che la contrarietà manifestata dalla rappresentante del Governo sugli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.02 e Madia 1.04 e sulle analoghe proposte presentate dagli altri gruppi nasconda, in realtà, la volontà di bocciare sul piano politico il merito di tali proposte emendative, la cui finalità è invece quella di consentire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026, tra cui ricade il referendum costituzionale concernente la recente riforma in materia di giustizia, che avrà luogo nel prossimo mese di marzo e che assume una valenza politica particolarmente significativa.
  Rammenta, peraltro, che sulla specifica questione della facoltà di esercizio del diritto di voto per gli elettori fuori sede si è registrata, nel recente passato, una forte attenzione da parte anche delle forze politiche che compongono l'attuale maggioranza e che sulla stessa è già intervenuto, nella medesima direzione auspicata dalla proposta emendativa in esame, l'articolo 2 del decreto-legge n. 27 del 2025 con riferimento alle consultazioni referendarie tenutesi nell'anno 2025.Pag. 38
  Ritiene, pertanto, indispensabile che la sottosegretaria Albano fornisca maggiori delucidazioni in ordine alle ragioni sottese all'espressione del parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.02 e Madia 1.04, fermo restando che, non ravvisandosi a suo giudizio elementi ostativi dal punto di vista finanziario, la Commissione Bilancio dovrebbe astenersi dall'esprimersi in senso negativo sulle citate proposte emendative. In tal modo, nel corso dell'esame in Assemblea, le forze politiche di maggioranza potranno assumersi con chiarezza la responsabilità di respingerle nel merito.

  Elena BONETTI (AZ-PER-RE), associandosi alle considerazioni svolte, anche sul piano metodologico, dalla deputata Guerra, chiede alla rappresentante del Governo di argomentare in maniera più esaustiva la contrarietà espressa sull'articolo aggiuntivo Grippo 1.05, che parimenti volto a disciplinare l'esercizio del voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie indette ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione relative all'anno 2026, domandandosi, in particolare, se le ragioni ostative attengano ai profili relativi alla quantificazione degli oneri, peraltro determinati nell'importo relativamente trascurabile di 4 milioni di euro per l'anno 2026, o ad una presunta incapienza del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, utilizzato a copertura.
  Ritiene infatti che, in assenza di ulteriori spiegazioni, il parere negativo espresso sull'articolo aggiuntivo Grippo 1.05 e sulle altre proposte emendative di contenuto analogo, nasconda in realtà una contrarietà di natura politica rispetto a un tema sul quale la stessa maggioranza di Governo ha, pure nel recente passato, dimostrato una notevole attenzione, tanto più considerato l'approssimarsi dell'importante appuntamento elettorale del referendum costituzionale sulla riforma in materia di giustizia.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede alla sottosegretaria Albano maggiori chiarimenti sul parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Baldino 1.09, dichiarando di non condividere le motivazioni addotte dalla rappresentante del Governo. Osserva, infatti, come tale proposta emendativa, nel prevedere la proroga per l'anno 2026 della disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie, ricalca nella sostanza quanto già previsto, con riferimento alla precedente annualità, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 27 del 2025, quantificando i relativi oneri in 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, essenzialmente in linea con quelli stimati per l'anno 2025 dal citato decreto-legge.
  Osserva che la proposta emendativa autorizza, inoltre, una spesa di 300.000 euro per il medesimo anno 2026, destinata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria al fine di garantire la massima divulgazione, attraverso una capillare informazione, sui termini e le modalità di voto della prossima consultazione referendaria sulla recente riforma costituzionale della giustizia fissata nei giorni del 22 e 23 marzo 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. A tale ultimo proposito, esprime forti dubbi in ordine al fatto che, già a inizio anno, le risorse iscritte sul predetto Fondo, anche al netto degli interventi eventualmente già programmati dal Governo, siano del tutto indisponibili.
  Rileva, infine, che analoghe considerazioni valgono per l'articolo aggiuntivo Baldino 1.014, che ugualmente prevede l'utilizzo per finalità di copertura, a fronte di oneri pari a un milione di euro per l'anno 2026 connessi alla sperimentazione del voto tramite certificato elettorale digitale, del citato Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO chiede alla presidenza di voler disporre una breve sospensione dei lavori, al fine di consentire l'effettuazione di ulteriori verifiche tecniche in ordine alle specifiche richieste di Pag. 39chiarimento formulate dai deputati intervenuti nel corso della discussione.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto dell'esigenza rappresentata dalla sottosegretaria Albano, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 13.55.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, all'esito degli ulteriori approfondimenti svolti presso i competenti uffici, conferma i pareri contrari in precedenza espressi sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, evidenziando come tale orientamento negativo sia dipeso da questioni attinenti in taluni casi ai profili di quantificazione degli oneri e, in altri, ad aspetti connessi alla copertura finanziaria degli stessi.
  In particolare, precisa che il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, ridotto con finalità di copertura finanziaria dagli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.02 e Madia 1.04 e dall'articolo aggiuntivo Grippo 1.05, nonché dagli articoli aggiuntivi Boschi 1.07 e Baldino 1.09, non può essere destinato alla copertura finanziaria degli oneri indicati dalle predette proposte emendative, risultando incapiente rispetto all'onere stimato, in quanto l'utilizzo delle risorse del fondo utilizzato a copertura è suscettibile di compromettere la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse sono destinate a legislazione vigente.
  Per quanto concerne, invece, la contrarietà espressa sugli articoli aggiuntivi Baldino 1.09 e 1.014, nella parte in cui si prevede l'utilizzo a fini di copertura del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ribadisce che il predetto utilizzo è suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo e ritenuti prioritari nell'attuazione del programma di Governo.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene che la contrarietà espressa dal Governo sulle proposte emendative da ultimo richiamate dalla sottosegretaria Albano sottenda una bocciatura politica delle medesime proposte emendative, non suffragata da adeguate motivazioni di ordine tecnico-finanziario.
  Per quanto attiene, invece, all'asserita impossibilità di impiegare già a inizio anno il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, per finalità di copertura finanziaria di proposte emendative presentate dai gruppi parlamentari, sia pure a fronte di importi spesso trascurabili, ritiene oramai indispensabile che il Governo fornisca alla Commissione, come ripetutamente richiesto in via formale nel corso di precedenti sedute, un'indicazione aggiornata e chiara in ordine sia agli interventi ritenuti prioritari dal Governo medesimo la cui attuazione si prevede sarà posta a carico del citato Fondo, sia all'esatto ammontare delle disponibilità allo stato risultanti sul Fondo stesso. Ribadisce che analoghi elementi di informazione dovrebbero essere acquisiti da codesta Commissione, in linea con richieste in tal senso più volte formulate dai gruppi di opposizione, anche con riferimento al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) prende atto che, stando alle dichiarazioni della sottosegretaria Albano, il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risulterebbe, già a inizio anno, incapiente.
  Tiene, quindi, a precisare che di tale inusitata circostanza la sua forza politica terrà debitamente conto, nell'eventualità in cui il Fondo stesso dovesse essere utilizzato a copertura nel prosieguo dell'esercizio finanziario in corso nell'ambito di provvedimenti di iniziativa del Governo o della maggioranza parlamentare che lo sostiene.

Pag. 40

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che allo stato nel citato Fondo da ripartire per fronteggiare le spese connesse alle consultazioni elettorali non sussistono disponibilità da destinare alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.02 e Madia 1.04, nonché dagli articoli aggiuntivi Grippo 1.05, Boschi 1.07 e Baldino 1.09.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2751-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 196 del 2025, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026, contenuti nel fascicolo n. 1;

   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.014, 1.015 e 1.017 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.07, 1.09, 1.010, 1.011, 1.019 e 1.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.3, 1.014, 1.015 e 1.017;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Marco GRIMALDI (AVS) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto delle richieste formulate in tal senso, propone, concorde la Commissione, di posticipare la trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno a una successiva seduta, al fine di consentire ai componenti della Commissione stessa di partecipare allo svolgimento in Aula dell'informativa urgente del Governo sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo pro Askatasuna.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno Wanda Ferro.

  La seduta comincia alle 16.45.

DL 196/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026.
C. 2751-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti 1.200 e 1.201 della Commissione, trasmessi dall'Assemblea.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.200 e 1.201 della Commissione.
  In proposito, segnala che l'emendamento 1.200 della Commissione interviene sul comma 3 dell'articolo 1 al fine di precisare,Pag. 41 tramite un'integrazione di carattere meramente formale, che i compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali, previsti in caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, sono da riferirsi ai componenti dei predetti uffici elettorali e seggi speciali. Al riguardo, non ha, pertanto, osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne, invece, l'emendamento 1.201 della Commissione, evidenzia che quest'ultimo prevede che, in caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento sia determinata dalla normativa per le elezioni amministrative e che, relativamente ai compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali, siano applicate le disposizioni previste per i referendum, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dalla legge n. 70 del 1980.
  Aggiunge che tale emendamento prevede conseguentemente l'integrale sostituzione del comma 5 dell'articolo 1, che provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge, al fine di includervi quelli derivanti dalla richiamata proposta emendativa.
  A tal fine, esso prevede l'incremento del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'importo complessivo di 6.117.690 euro per l'anno 2026, con un incremento di 10.000 euro per l'anno 2026 rispetto agli oneri attualmente imputati all'articolo 1.
  Fa presente, quindi, che ai predetti oneri si provvede, quanto a 6.107.690 euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2026-2028, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui utilizzo era già previsto nel testo iniziale del decreto-legge, e, quanto a 10.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2026-2028, di competenza del Ministero dell'interno.
  Al riguardo, nel segnalare che il citato accantonamento del Ministero dell'interno reca le necessarie disponibilità, ritiene in ogni caso necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri aggiuntivi recati dalla proposta emendativa in esame.

  La sottosegretaria Wanda FERRO, nel riscontrare positivamente la quantificazione degli oneri recati dall'emendamento 1.201 della Commissione, chiarisce che tale emendamento è motivato dalla circostanza che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 282 del 2026, ha annullato le consultazioni amministrative svoltesi a Pescara nel giugno 2024, disponendo pertanto la ripetizione delle operazioni di voto in 23 uffici elettorali di sezione.
  Segnala che i comizi sono stati quindi convocati per domenica 8 e lunedì 9 marzo 2026, con eventuale turno di ballottaggio domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, in concomitanza dunque con le date previste per lo svolgimento del referendum costituzionale sulla riforma in materia di giustizia, rendendosi conseguentemente necessario disciplinare anche la composizione e gli onorari dei componenti dei seggi elettorali.
  Fa inoltre presente che, in relazione alla stima dei maggiori oneri finanziari connessi all'eventuale svolgimento del turno di ballottaggio nel comune di Pescara, considerati il numero delle sezioni coinvolte e l'entità degli onorari e delle maggiorazioni previste, l'onere complessivo è stato quantificato, in via prudenziale, in 10.000 euro per l'anno 2026.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere nulla osta sugli emendamenti 1.200 e 1.201 della Commissione.

  La sottosegretaria Wanda FERRO concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 42

  Elena BONETTI (AZ-PER-RE) richiama l'attenzione su un elemento di evidente incoerenza, dal momento che nella precedente seduta, la Commissione Bilancio ha espresso, in linea con le indicazioni in tal senso formulate dalla rappresentante del Governo, un parere contrario sull'articolo aggiuntivo Grippo 1.05, motivato dall'asserita incapienza del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ridotto dalla suddetta proposta emendativa per un importo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026.
  Osserva che, viceversa, viene ora proposta l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 1.201 della Commissione, che ugualmente prevede il ricorso al medesimo Fondo in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento nonché di quelli derivanti dall'emendamento stesso.
  Ritiene pertanto che, al fine di evitare incomprensibili difformità in sede di verifica dei profili finanziari delle proposte emendative all'esame dell'Assemblea, si dovrebbe valutare l'opportunità di riconsiderare il parere contrario espresso nella precedente seduta sull'articolo aggiuntivo Grippo 1.05, posto che l'orientamento negativo su di esso manifestato non sembrerebbe riconducibile a motivazioni concernenti profili di carattere finanziario, bensì a ragioni di ordine politico.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'unirsi alle considerazioni critiche svolte dalla deputata Bonetti, evidenzia come nella precedente seduta la Commissione Bilancio abbia espresso parere contrario anche sull'articolo aggiuntivo Baldino 1.09, in considerazione dell'asserita incapienza del citato Fondo volto a fronteggiare le spese connesse alle consultazioni elettorali, ivi utilizzato, con finalità di copertura, in misura pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, mentre ora si propone l'espressione di un nulla osta sull'emendamento 1.201 della Commissione, che prevede anch'esso il ricorso al medesimo Fondo per un importo di oltre 6 milioni di euro per l'anno 2026.
  Ritiene che una simile posizione sia del tutto incoerente e corrisponda piuttosto a precise scelte politiche del Governo e della maggioranza, che tuttavia dovrebbero restare estranee all'ambito di valutazione dei profili finanziari rimesso a questa Commissione.
  Osserva in proposito che in Assemblea saranno esaminate proposte emendative che, pur facendo riferimento per finalità di copertura al medesimo Fondo, risulterebbero tuttavia destinatarie di pareri diametralmente opposti da parte della Commissione Bilancio.
  Invita, pertanto, il presidente Mangialavori ad assicurare per il futuro una gestione più lineare dei lavori di questa Commissione.

  La sottosegretaria Wanda FERRO sottolinea che le valutazioni del Governo nella presente sede si sono sempre attenute all'osservanza di criteri di carattere esclusivamente tecnico-finanziario, come tali scevre da considerazioni esterne di natura politica.
  Ciò posto, osserva che, a differenza degli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.02 e Madia 1.04, nonché degli articoli aggiuntivi Grippo 1.05, Boschi 1.07 e Baldino 1.09, sui quali la Commissione Bilancio nella precedente seduta ha espresso parere contrario sulla base del fatto che il citato Fondo da ripartire volto a fronteggiare le spese connesse alle consultazioni elettorali non recava le necessarie risorse rispetto agli oneri indicati dalle medesime proposte emendative, l'emendamento 1.201 della Commissione prevede invece che, ai fini dell'attuazione del presente provvedimento e dell'emendamento stesso, il predetto Fondo sia previamente incrementato per una misura corrispondente al richiesto fabbisogno finanziario. In questo, non ravvisa una difformità nei criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta Pag. 43di parere formulata dal relatore sugli emendamenti 1.200 e 1.201 della Commissione.

  La seduta termina alle 16.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 19.45.

Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2026, e inizia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 21 gennaio, ad integrazione delle indicazioni contenute nella relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, segnala che, con riferimento alle agevolazioni fiscali per le reti di imprese di cui all'articolo 1, riconosciute entro il limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, l'analoga agevolazione prevista dall'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, riconosciuta entro un limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ha determinato una detassazione degli utili delle imprese che hanno aderito a un contratto di rete in una misura pari a circa il 75,37 per cento per l'anno 2011, l'86 per cento per l'anno 2012 e l'83,04 per cento per l'anno 2013, a fronte di richieste pari, rispettivamente, a 26.534.578 euro, a 16.184.763 euro e a 16.858.862 euro.
  Assicura, quindi, che la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, disposta con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 6, comma 9, del provvedimento, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le risorse utilizzate risultano preordinate a legislazione vigente.
  Fa, inoltre, presente che la novella di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), numero 2), ai sensi della quale alle operazioni indicate dalla medesima disposizione si applica la disciplina fiscale di cui all'articolo 7.1, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, non è suscettibile di determinare effetti di minor gettito, in quanto, in assenza di una previsione normativa abilitante, non si sarebbero realizzate le cessioni consentite dalla disposizione e l'estensione del perimetro dei beni e diritti cedibili alla società veicolo appare potenzialmente in grado di determinare un incremento delle operazioni imponibili, sia pur con aliquota agevolata, e, quindi, del gettito.
  Osserva, poi, che l'articolo 12 del provvedimento, che dispone l'inserimento, nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nuove categorie di attrezzature, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le attività connesse all'effettuazione della prima verifica su tali attrezzature da parte dell'INAIL, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, risultano riconducibili a quelle ordinariamente svolte dal predetto Istituto e non determinano, pertanto, l'esigenza di un rafforzamento delle dotazioni umane o strumentali, fermo restando che le predette verifiche sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico dei datori di lavoro.
  Rileva, infine, che le novelle di cui all'articolo 25, ai sensi delle quali il Garante per le micro, piccole e medie imprese attua un nuovo approccio alla consultazione, denominatoPag. 44 «Reality Checks», non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto tale previsione riflette una metodologia già utilizzata nelle consultazioni avviate dal Garante, finalizzata, in particolare, a verificare l'impatto delle misure da attuare attraverso l'esperienza concreta degli operatori e, pertanto, continuerà ad essere realizzata avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2673-A, approvato dal Senato della Repubblica, recante legge annuale sulle piccole e medie imprese;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento alle agevolazioni fiscali per le reti di imprese di cui all'articolo 1, riconosciute entro il limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, l'analoga agevolazione prevista dall'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, riconosciuta entro un limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ha determinato una detassazione degli utili delle imprese che hanno aderito a un contratto di rete in una misura pari a circa il 75,37 per cento per l'anno 2011, l'86 per cento per l'anno 2012 e l'83,04 per cento per l'anno 2013, a fronte di richieste pari, rispettivamente, a 26.534.578 euro, a 16.184.763 euro e a 16.858.862 euro;

    la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, disposta con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 6, comma 9, del provvedimento, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le risorse utilizzate risultano preordinate a legislazione vigente;

    la novella di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), numero 2), ai sensi della quale alle operazioni indicate dalla medesima disposizione si applica la disciplina fiscale di cui all'articolo 7.1, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, non è suscettibile di determinare effetti di minor gettito, in quanto, in assenza di una previsione normativa abilitante, non si sarebbero realizzate le cessioni consentite dalla disposizione e l'estensione del perimetro dei beni e diritti cedibili alla società veicolo appare potenzialmente in grado di determinare un incremento delle operazioni imponibili, sia pur con aliquota agevolata, e, quindi, del gettito;

    l'articolo 12 del provvedimento, che dispone l'inserimento, nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nuove categorie di attrezzature, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le attività connesse all'effettuazione della prima verifica su tali attrezzature da parte dell'INAIL, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, risultano riconducibili a quelle ordinariamente svolte dal predetto Istituto e non determinano, pertanto, l'esigenza di un rafforzamento delle dotazioni umane o strumentali, fermo restando che le predette verifiche sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico dei datori di lavoro;

    le novelle di cui all'articolo 25, ai sensi delle quali il Garante per le micro, piccole e medie imprese attua un nuovo approccio alla consultazione, denominato “Reality Checks”, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto tale previsione riflette una metodologia già utilizzata nelle consultazioniPag. 45 avviate dal Garante, finalizzata, in particolare, a verificare l'impatto delle misure da attuare attraverso l'esperienza concreta degli operatori e, pertanto, continuerà ad essere realizzata avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    rilevata l'esigenza di modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2025, facendo riferimento alla riduzione delle proiezioni dell'accantonamento di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, anziché a quello iscritto nel medesimo stato di previsione per l'anno 2025,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: bilancio triennale 2025-2027 con le seguenti: bilancio triennale 2026-2028.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: per l'anno 2025 con le seguenti: per l'anno 2026».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Pandolfo 1.3, che estende al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2030 il riconoscimento delle agevolazioni fiscali per le reti di imprese attualmente previste dall'articolo 1 fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'individuazione della corrispondente copertura finanziaria;

   Ferrara 1.5 e 1.7, che aumentano da 15 a 50 milioni di euro la spesa autorizzata ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma 1, mantenendo inalterata la modalità di copertura finanziaria operata mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;

   Appendino 1.14, che prevede il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese del settore automotive, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, al fine di incentivare la trasformazione dei processi produttivi verso un modello energetico efficiente e sostenibile, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, che non reca tuttavia, per gli anni 2026 e 2027, le necessarie disponibilità;

   gli identici Alifano 1.01012 e Del Barba 1.013, che recano misure di agevolazione all'investimento delle persone fisiche nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale, attraverso specifici interventi di detrazione dall'imposta lorda sull'IRPEF, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'individuazione della corrispondente copertura finanziaria;

   Pandolfo 3.01006, che prevede che il credito d'imposta per attività di design e Pag. 46ideazione estetica di cui all'articolo 1, comma 203-quater, della legge n. 160 del 2019 sia riconosciuto in misura pari al 10 per cento, anziché al 5 per cento attualmente previsto, della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di spesa pari a ulteriori 2 milioni di euro. La proposta emendativa dispone, quindi, che ai maggiori oneri da essa derivanti, pari a 80 milioni per l'anno 2026, a 160 milioni di euro per l'anno 2027, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca, perlomeno con riferimento all'anno 2028, le necessarie disponibilità;

   Pavanelli 5.01001, che introduce nel novero degli oneri oggetto di detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 19 per cento, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi catastrofali stipulate da micro, piccole e medie imprese, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'individuazione della corrispondente copertura finanziaria;

   Pandolfo 5.01050, che prevede l'esenzione dalle imposte sulle assicurazioni con riferimento ai premi assicurativi per polizze catastrofali obbligatorie stipulate dalle PMI, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'individuazione della corrispondente copertura finanziaria;

   Appendino 6.01006, che include i lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche nel novero dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per i quali l'articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede il diritto ad accedere al trattamento pensionistico anticipato, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007, senza tuttavia procedere alla loro quantificazione;

   gli identici Cappelletti 7.01002 e Pandolfo 7.01050, che istituiscono un Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento erogati da banche e intermediari finanziari destinati a spese per investimenti e fabbisogni operativi delle imprese, prevedendo che la relativa dotazione finanziaria sia disposta su base triennale nell'ambito della legge di bilancio;

   Caramiello 8.01001, che autorizza, tra l'altro, una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 in favore dell'ISMEA senza, tuttavia, provvedere alla copertura dei relativi oneri;

   Sergio Costa 13.1002, che da un lato, proroga, per gli anni 2026 e 2027, la durata del Fondo per il turismo sostenibile istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge n. 197 del 2022, ricomprendendo tra i beneficiari anche le imprese del settore HO.RE.CA., dall'altro autorizza una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la concessione di contributi alle suddette imprese relativi all'acquisto di strumenti e accessori, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, provvedendo, tuttavia, alla copertura dei relativi oneri per un ammontare pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in misura minore, dunque, rispetto agli oneri derivanti complessivamente dalla medesima proposta emendativa;

   Pavanelli 13.01002, che prevede che una quota, pari ad almeno il 30 per cento del gettito derivante dall'imposta di soggiorno incassata da strutture ricettive situate nei territori termali, sia destinata a finanziare interventi in materia di rilancio e promozione del turismo termale ed esonera dal pagamento della predetta tassa coloro che soggiornano presso le medesime strutture per un periodo di almeno sei Pag. 47giorni consecutivi, per l'effettuazione di almeno sei prestazioni consecutive di cura o riabilitazione termale attestate dal piano di cure, dalla visita medica di ammissione e dalla relativa fattura, senza tuttavia provvedere alla quantificazione e alla copertura dei relativi oneri;

   Del Barba 13.017, che reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la promozione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese operanti nelle aree interne, montane e nei borghi di particolare pregio storico, culturale o ambientale, prevedendo, nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi della delega, l'introduzione di agevolazioni fiscali e contributive per le micro, piccole e medie imprese insediate nei suddetti territori, l'istituzione di fondi per contributi a fondo perduto destinati all'apertura di nuove attività agricole, artigiane e commerciali, la promozione di programmi di formazione professionale per lavoratori e imprenditori locali e misure di sostegno alla digitalizzazione, all'efficientamento energetico e all'internazionalizzazione. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa reca principi e criteri direttivi di carattere oneroso senza tuttavia prevedere disposizioni volte a regolare la copertura finanziaria dell'attuazione della delega legislativa conferita;

   gli identici Ferrara 24.1010 e Del Barba 24.1018, che introducono, tra i princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 24 per l'attuazione della delega sul riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative, il potenziamento delle agevolazioni fiscali per i predetti soggetti, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Di Sanzo 24.31 e Appendino 24.33 e 24.36, che introducono, tra i princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 24 per l'attuazione della delega sul riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative, la previsione di specifiche agevolazioni e incentivi in favore delle start-up. Al riguardo, segnala che i predetti principi e criteri direttivi appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria, tenuto altresì conto che la delega conferita dall'articolo 24 è corredata di una specifica clausola di invarianza finanziaria;

   Di Sanzo 24.34, che introduce, tra i princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 24 per l'attuazione della delega sul riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative, l'istituzione di un fondo nazionale per la difesa giuridica della proprietà intellettuale registrata dalle PMI. In proposito osserva che la proposta, che non determina la dotazione del citato fondo, non appare attuabile nell'ambito della clausola di invarianza contenuta al comma 4 dell'articolo 24, riferita all'attuazione della delega di cui al medesimo articolo 24;

   Tucci 24.1015, Ferrara 24.1016 e Aiello 24.1017, che, nel sostituire il comma 4 dell'articolo 24 e nel prevedere specifiche agevolazioni o l'istituzione di fondi dotati di autonoma copertura finanziaria, sopprimono tuttavia la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della delega di cui all'articolo 24, comma 1.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai relativi effetti finanziari, segnala le seguenti:

   Ferrara 1.2, che, da un lato, rende permanenti, anziché limitate al triennio 2026-2028, le agevolazioni fiscali per le reti di imprese previste dall'articolo 1, dall'altro, ridetermina in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, rispetto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, come attualmente previsto dal testo, gli oneri derivanti dal riconoscimentoPag. 48 delle predette agevolazioni, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, segnala l'esigenza di acquisire un chiarimento in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate, nonché una rassicurazione volta a escludere che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica possa recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pandolfo 1.12 e Ghirra 3.26, che prevedono che, attraverso strumenti di incentivazione e assistenza tecnica, siano favoriti la crescita e il consolidamento delle micro imprese già esistenti. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento in ordine ai possibili effetti finanziari delle proposte emendative, con particolare riferimento alla previsione di strumenti di incentivazione;

   Cappelletti 1.01009, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un Fondo destinato al sostengo delle micro, piccole e medie imprese, delle reti e dei consorzi di imprese a vocazione esportatrice, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Peluffo 1.01000, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del «Fondo rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, per metà, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e, per l'altra metà, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che i Fondi utilizzati a copertura sembrano recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla loro riduzione non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

   Peluffo 1.01002, che rifinanzia di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 la dotazione del Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile di cui all'articolo 1, comma 97, della legge n. 178 del 2020, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, per metà, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e, per l'altra metà, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che i Fondi utilizzati a copertura sembrano recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, reputa in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla loro riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

   Appendino 1.01050, che prevede l'assegnazione al fondo di sostegno al venture capital di risorse aggiuntive in misura pari Pag. 49a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura finanziaria sembra recare le occorrenti disponibilità, ritiene necessario che il Governo assicuri che la riduzione del citato Fondo non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pavanelli 1.01005, che prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle PMI per conformarsi agli standard Environmental Social e Governance, provvedendo alla copertura finanziaria dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate, nonché una rassicurazione in merito al fatto che dalla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pandolfo 1.01051, che prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per i costi sostenuti dalle imprese per conformarsi agli standard Environmental, Social e Governance (ESG) e per gli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo e programmi di formazione, nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine, la proposta istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, reputa in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Ferrara 1.01006, che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di importo unitario non superiore a 10.000 euro, in favore di micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale e la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, provvedendo alla copertura finanziaria dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, reputa in ogni caso necessario che il Governo assicuri che la sua riduzione non rechi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Appendino 1.01053, che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di importo unitario non superiore a 10.000 euro, in favore di micro, piccole e medie imprese nell'implementazione e nella gestione di soluzioni di intelligenza artificiale e incrementarne la competitività,Pag. 50 provvedendo alla copertura finanziaria dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che la sua riduzione non rechi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Ferrara 1.01008, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della concessione di voucher per l'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, provvedendo alla copertura finanziaria dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, reputa in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Aiello 1.01052, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 al fine di sostenere i processi di formazione dei lavoratori dipendenti delle micro, piccole e medie imprese, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che la sua riduzione non rechi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Del Barba 1.01054, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, dello Sportello unico per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nelle micro e piccole imprese, con funzioni di orientamento, formazione, divulgazione e supporto tecnico alle PMI interessate a implementare soluzioni basate su tecnologie digitali avanzate. La proposta prevede, altresì, che le attività dello Sportello Unico possono essere realizzate anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, reti territoriali di innovazione, digital innovation hub e associazioni imprenditoriali. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali oneri connessi alla costituzione dello Sportello unico prevista dalla proposta emendativa in esame;

   Appendino 1.01007, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinata all'erogazione di un contributo a fondo perduto per le spese sostenute dalle micro, piccole e medie imprese per avvalersi di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, provvedendo alla copertura finanziaria dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Ferrara 1.01013, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 in Pag. 51favore delle micro e piccole imprese manifatturiere per la concessione di contributi per le spese di acquisto di soluzioni digitali per l'export, provvedendo alla copertura finanziaria dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, considera in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Appendino 1.01010, che introduce un regime agevolativo in materia di imposta di registro applicabile alle cessioni d'azienda o di ramo d'azienda da parte di micro o piccole imprese, stabilendo altresì che alle stesse si applichino le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, provvedendo alla copertura finanziaria delle conseguenti minori entrate, quantificate in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare l'esigenza di acquisire elementi utili a suffragare la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, ritiene altresì necessario acquisire dal Governo un chiarimento circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e una rassicurazione in merito al fatto che dalla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Alifano 1.01011, che prevede che dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, le piccole e medie imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente e piani di investimento, che assicurano la tutela ambientale e la realizzazione di impianti ecosostenibili, siano soggette a un'imposta sul reddito delle società con aliquota pari al 19 per cento, provvedendo alla copertura finanziaria delle conseguenti minori entrate, quantificate in 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare l'esigenza di acquisire elementi utili a suffragare la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, ritiene inoltre necessario acquisire dal Governo un chiarimento circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e una rassicurazione in merito al fatto che dalla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Del Barba 1.01003, che prevede che in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nell'ambito del piano Industria 5.0 sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro. Essa quantifica, quindi, gli oneri derivanti dalla sua attuazione nel limite massimo di spesa di 8 miliardi di euro per l'anno 2025 e di 9.142 milioni di euro a decorrere dal 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, la proposta emendativa prevede che, entro il 31 marzo 2026, siano adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 9.142 milioniPag. 52 di euro a decorrere dall'anno 2026. Infine, qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2026, siano disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari ai predetti importi, ferma restando la tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie. Al riguardo, rileva preliminarmente che la proposta emendativa autorizza una spesa riferita anche all'esercizio finanziario 2025, oramai concluso. Ciò posto, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla idoneità della modalità di copertura finanziaria indicata dalla proposta emendativa, che non sembra garantire la contestualità tra gli oneri recati dalla proposta emendativa e la copertura finanziaria degli stessi, come richiesto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, rimettendo a futuri provvedimenti di rango secondario l'effettiva individuazione dei mezzi di copertura;

   Cappelletti 1.01004, che introduce un credito di imposta in favore delle PMI per l'acquisto della componente energia. Ai relativi oneri, quantificati in 1 miliardo di euro per l'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'istituzione per il medesimo anno 2026 di un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti al settore degli armamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e alla conseguibilità delle maggiori entrate derivanti dall'istituzione della predetta imposta straordinaria;

   Alifano 3.1012, che prevede, da un lato, che i soggetti operanti nella filiera del tessile e della moda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, effettuino il riversamento dell'importo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato in compensazione nella misura del 30 per cento e senza applicazione di sanzioni e interessi e, dall'altro, che i soggetti che abbiano già provveduto in tutto o in parte al riversamento spontaneo delle suddette somme possano sospendere il pagamento delle rate residue per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro e chiedere il rimborso degli importi già versati in eccedenza. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, al fine di escludere che la stessa possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura. Si rammenta, infatti, che alle disposizioni di cui all'articolo 5 del menzionato decreto-legge n. 146 del 2021 furono ascritti effetti di vario segno, per quanto complessivamente positivi, in termini di maggiori entrate derivanti da riversamento spontaneo e di minori entrate derivanti dal mancato introito da sanzioni e interessi;

   Pavanelli 3.1013, che, tra l'altro, proroga dal 31 ottobre 2024 al 31 ottobre 2026 il termine per l'invio di apposita richiesta all'Agenzia delle entrate ai fini dell'avvalimento della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato in compensazione, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, stabilendo che in tal caso il versamento possa essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2026, ovvero entro il 31 ottobre 2035 mediante pagamento rateale in dieci anni da effettuarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 31 ottobre 2026. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, al fine di escludere che la stessa possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura. Si rammenta, infatti, che alle disposizioni di cui all'articolo Pag. 535 del menzionato decreto-legge n. 146 del 2021 furono ascritti effetti di vario segno, per quanto complessivamente positivi, in termini di maggiori entrate derivanti da riversamento spontaneo e di minori entrate derivanti dal mancato introito da sanzioni e interessi;

   Pandolfo 3.01000, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, ai fini del riconoscimento di un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, cosiddetti Academy aziendali, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, considera in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pandolfo 3.01002, che prevede che l'INPS riconosce, per l'anno 2026, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane. La medesima proposta quantifica, quindi, gli oneri derivanti dalla sua attuazione in 80 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per l'annualità interessata le occorrenti risorse finanziarie, reputa in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pandolfo 3.01001, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, considera in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pandolfo 3.01003, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, provvedendo alla relativa copertura finanziaria a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015, previa individuazione degli stessi, entro il 30 settembre 2026, ad opera del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito all'idoneità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dalla proposta emendativa, dal momento che quest'ultimo non appare in grado di assicurare la contestualità tra gli oneri recati dalla Pag. 54proposta stessa e la relativa copertura finanziaria, come richiesto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, la cui individuazione è rimessa all'adozione di successivi atti normativi di rango secondario;

   Furfaro 3.01007, che attribuisce al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al sostegno economico alle imprese del settore tessile del relativo distretto industriale, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, considera in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pandolfo 3.01004, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un Fondo per l'aggregazione delle imprese della moda, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, considera in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pandolfo 3.01005, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per l'erogazione di contributi finalizzati ad interventi in favore dei settori del tessile e della moda e accessori, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pandolfo 3.016, che reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, in materia di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, precisando che quest'ultima disposizione si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, anche considerando la portata retroattiva propria delle disposizioni di interpretazione autentica;

   Pandolfo 3.01008, che eleva, ai fini delle imposte sui redditi, dal 110 al 150 per cento le percentuali di maggiorazione, previste dall'articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d'impresa in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello Pag. 55svolgimento della propria attività d'impresa. La medesima proposta quantifica, quindi, i relativi oneri in 37,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 43 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento circa la congruità della quantificazione degli oneri, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e una rassicurazione in merito al fatto che dalla riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Appendino 3.01051, che estende ai marchi storici di interesse nazionale iscritti al Registro speciale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'applicazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle percentuali di maggiorazione, previste dall'articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d'impresa in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, che appare suscettibile di determinare un ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali riconosciute dall'articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021;

   Caramiello 3.01009, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un Fondo a sostegno del settore della mitilicoltura nel territorio di Taranto e provincia, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché il riconoscimento di un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori del medesimo settore, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026. La proposta emendativa provvede, quindi, alla complessiva copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, considera in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Ferrara 3.01010, che prevede il rifinanziamento, in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, del Fondo per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana, di cui all'articolo 1, comma 700, della legge n. 234 del 2021, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Ferrara 3.01011, che prevede la concessione, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di un contributo sotto forma di credito d'imposta a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle micro e piccole imprese artigiane, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediantePag. 56 corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, reputa in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Ferrara 3.01014, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, ai sensi del quale alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale partecipanti alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia era rilasciato, per l'anno 2022, un buono del valore di 10.000 euro nell'ambito di un limite di spesa di 20 milioni di euro per il medesimo anno, trovino applicazione anche per l'anno 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pandolfo 3.01050, che incrementa, in misura complessivamente pari a 100 milioni di euro ciascuno per gli anni 2026, 2027 e 2028, la dotazione di due esistenti fondi destinati al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, per metà, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e, per l'altra metà, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che i Fondi utilizzati con finalità di copertura sembrano recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla loro riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

   Caramiello 3.01013, che rifinanzia, in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge n. 178 del 2020 per interventi a sostegno della filiera olivicola-olearia, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, considera in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   gli identici Caramiello 3.01015 e Del Barba 3.018, che prevedono che il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Esse prevedono, inoltre, che il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre Pag. 57agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in commento, che sembrano prevedere il riconoscimento di benefici fiscali in favore dei soci imprenditori agricoli;

   Aiello 3.01016, che estende anche ai lavoratori dipendenti del settore della moda nelle attività di cui ai codici ATECO 32.12.20 e 32.13.00 il riconoscimento da parte dell'INPS di un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 160 del 2024. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'estensione prevista dalla proposta emendativa in commento;

   Pavanelli 3.01012, che rifinanzia, in misura pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il Fondo finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pavanelli 5.01000, che prevede il riconoscimento, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle MPMI di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2028 per investimenti per la messa in sicurezza di strutture e macchinari nonché per l'acquisto di beni e servizi finalizzati a incrementare le condizioni complessive di sicurezza dell'impresa, entro un limite di spesa pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, considera in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla loro riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Carotenuto 6.1000, che estende all'anno 2028 la sperimentazione delle disposizioni in materia di part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale di cui all'articolo 6 del disegno di legge in esame, provvedendo conseguentemente a indicare gli oneri relativi a tale annualità aggiuntiva e ad adeguare i corrispondenti mezzi di copertura finanziaria. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame e delle maggiori entrate derivanti dal comma 5 del suddetto articolo 6, utilizzate a parziale copertura degli oneri stessi, nonché circa l'effettiva sussistenza nel Fondo sociale per occupazione e formazione delle risorse utilizzate con finalità di copertura per l'anno 2028, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per l'anno 2028;

   Tucci 6.1001, che innalza da 1.000 a 3.000 il numero massimo complessivo di lavoratori limitatamente al quale trovano applicazione le disposizioni in materia di part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale di cui all'articolo 6 del disegno di Pag. 58legge in esame, previste in via sperimentale per gli anni 2026 e 2027, modificando conseguentemente le disposizioni che quantificano i relativi oneri e recano i corrispondenti mezzi di copertura finanziaria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame e delle maggiori entrate derivanti dal comma 5 del suddetto articolo 6, utilizzate a parziale copertura degli oneri stessi, nonché circa l'effettiva sussistenza nel Fondo sociale per occupazione e formazione delle risorse utilizzate con finalità di copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Aiello 6.1002, che innalza da 1.000 a 2.000 il numero massimo complessivo di lavoratori limitatamente al quale trovano applicazione le disposizioni in materia di part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale di cui all'articolo 6 del disegno di legge in esame, previste in via sperimentale per gli anni 2026 e 2027, modificando conseguentemente le disposizioni che quantificano i relativi oneri e recano i corrispondenti mezzi di copertura finanziaria. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame e delle maggiori entrate derivanti dal comma 5 del suddetto articolo 6, utilizzate a parziale copertura degli oneri stessi, nonché circa l'effettiva sussistenza nel Fondo sociale per occupazione e formazione delle risorse utilizzate con finalità di copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Tucci 6.1005, che, al fine di favorire l'adesione alla sperimentazione di cui all'articolo 6 del disegno di legge in esame, dispone l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di spesa pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro per l'anno 2027, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame, nonché circa l'effettiva sussistenza nel Fondo sociale per occupazione e formazione delle risorse utilizzate con finalità di copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pandolfo 6.7, che prevede che le regioni, nell'ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo economico territoriale e in sede di pianificazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti informativi per il rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovano e sostengano il trasferimento generazionale di impresa artigiana, provvedendo tra l'altro ad assicurare servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio di impresa riservati ai titolari di impresa artigiana subentranti e a riconoscere agli artigiani cedenti che svolgano attività di tutoraggio una specifica indennità. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine ai possibili oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dalla proposta emendativa in esame;

   Del Barba 6.06, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di un programma nazionale per la formazione all'autoimprenditorialità, che si avvale della collaborazione di enti di formazione professionale, università, scuole secondarie, camere di commercio e associazioni di categoria, per l'organizzazione di corsi finalizzati all'acquisizione di conoscenze in materia di gestione Pag. 59aziendale, pianificazione strategica, marketing digitale, finanza d'impresa e competenze trasversali. Segnala che la proposta emendative prevede, inoltre, che le regioni concorrano alla programmazione e all'attuazione dei corsi, assicurandone la diffusione capillare sul territorio e la coerenza con il tessuto economico locale. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento in ordine ai possibili oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione del programma istituito dalla proposta emendativa in esame;

   gli identici Pandolfo 6.011, Del Barba 6.01001 e Carotenuto 6.01007, che riconoscono in favore delle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 49 del 1985, a decorrere dal 1° gennaio 2026 per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Fa presente che ai relativi oneri, quantificati in misura pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare l'esigenza di acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalle proposte emendative, reputa altresì necessario acquisire un chiarimento in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura nonché una rassicurazione volta a escludere che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica possa recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pandolfo 6.01000, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Fondo a sostegno della successione d'impresa, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, giudica in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Barzotti 6.01002, che prevede che i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possano prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato. Rileva che essa prevede inoltre, da un lato, che limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori anziani spetti un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, e che, per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa, sia riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Specifica che la proposta emendativa prevede, inoltre, che ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate, sia concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Segnala che la stessa prevede, infine, che agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 150 milioni di euro per l'anno Pag. 602026 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame, nonché circa l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pandolfo 6.03, che prevede che i soggetti di età fino a 35 anni che rilevano un'impresa artigiana possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in dieci anni, erogato a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 1996, n. 662. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di fare fronte all'attuazione della proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili sul citato Fondo di garanzia;

   Appendino 6.01004, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, volta a promuovere l'autoimprenditorialità e a incrementare il grado di formazione specialistica dei lavoratori dipendenti delle micro, piccole e medie imprese, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, appare in ogni caso necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Tucci 6.01008, che riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Evidenzia che, a tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 26 milioni di euro per l'anno 2027 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare l'esigenza di acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, reputa necessario acquisire un chiarimento in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate in via permanente nonché una rassicurazione volta a escludere che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica possa recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Caramiello 6.01009, che destina risorse pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alle attività previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000, che reca misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale. Segnala che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse Pag. 61finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla loro riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   gli identici Pandolfo 7.06 e Appendino 7.01005, che modificano la disciplina relativa alle garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI, di cui all'articolo 15-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023, prevedendo l'innalzamento della misura massima della garanzia concessa in favore dei soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese nonché per le operazioni finanziare oltre i dodici mesi riferite a PMI. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

   Pandolfo 7.01000, che prevede l'incremento del Fondo di garanzia per le PMI, per un ammontare pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, provvedendo ai relativi oneri, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 e, quanto a 50 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che i Fondi utilizzati a copertura sembrano recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, reputa in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla loro riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

   Pavanelli 7.01001, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinato a favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese e per il contrasto al fenomeno dell'usura, prevedendo che nel medesimo fondo confluiscano le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996. Fa presente che ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, segnala la necessità di acquisire un chiarimento in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate in via permanente nonché una rassicurazione volta a escludere che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica possa recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Cappelletti 7.01003 e 7.01004, che prevedono che siano ammissibili alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti, rispettivamente fino a 100.000 e 30.000 euro, concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle micro e piccole imprese. Evidenzia, in particolare, che l'articolo aggiuntivo Cappelletti 7.01003 specifica che tali finanziamenti sono destinati all'avvio di nuove attività. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle disponibilità previste a legislazione vigente nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI;

   Del Barba 8.1000, che prevede che, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione immobiliare e di beni mobili registrati, qualora il soggetto nominato come asset manager sia una società di gestione del risparmio autorizzata alla gestione di FIA italiani immobiliari per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni Pag. 62di beni immobili strumentali le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sono ridotte della metà, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 4 milioni a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023. Aggiunge che la proposta prevede, altresì, che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che la proposta emendativa stanzia risorse anche con riferimento all'esercizio finanziario 2025 ormai concluso, ritiene necessario acquisire un chiarimento in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate nonché una rassicurazione volta a escludere che la riduzione dei predetti Fondi possa recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

   Appendino 8.01000, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, appare in ogni caso necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che dalla loro riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Cappelletti 8.01002, che prevede la costituzione, in via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027, di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio. Evidenzia che per tali finalità viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, reputa in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla loro riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Barzotti 10.01000, che autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzata all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle micro e piccole imprese per il conseguimento delle Certificazioni ISO 45001, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, considera in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla loro riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Aiello 11.1002, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la promozione del lavoro agile, con una dotazione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del Pag. 632004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate in via permanente nonché una rassicurazione volta a escludere che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica possa recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pavanelli 12.01003, che prevede che, con riferimento al credito di imposta riconosciuto alle imprese turistiche in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3 del PNRR, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021, il credito eccedente possa essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale. Specifica che viene, altresì, differito, dal 31 marzo 2026 al 30 giugno 2026, il termine per l'attuazione da parte delle predette imprese di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, in relazione ai quali l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, prevede la concessione di contributi diretti alla spesa in attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5. Al riguardo, giudica necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, con particolare riferimento all'estensione del periodo di fruizione del credito di imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021;

   Pavanelli 12.01004, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per la formazione in digitalizzazione e intelligenza artificiale per i piccoli esercizi commerciali e le piccole strutture ricettive extralberghiere» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Fa presente che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Caramiello 13.1001, che rifinanzia il Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano e il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano rispettivamente di 10 milioni di euro e di 15 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo ai relativi oneri, pari complessivamente a 25 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Barzotti 13.1000, che riconosce, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel canale HO.RE.CA. nel biennio 2026 e 2027, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari Pag. 64a 3.000 euro su base annua ed entro un limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 8 milioni di euro per l'anno 2027, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, reputa in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla loro riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Iaria 13.1003, che amplia le finalità del fondo denominato «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto», istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, prevedendo che esso possa operare in favore di cittadini e imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e merci e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati ai predetti settori. Segnala che, a tal fine, la proposta incrementa la dotazione per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, appare in ogni caso necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che dalla loro riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Cappelletti 13.1004, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto di apparecchiature e attrezzature ad elevata tecnologia ed efficienza energetica in favore degli operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HO.RE.CA., provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, considera in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Carotenuto 13.1006, che estende il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, di cui all'articolo 1, comma 395, della legge n. 207 del 2024, ai lavoratori delle aziende della filiera HO.RE.CA., nel limite di spesa di 30 milioni di euro per il 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, appare in ogni caso necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

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   gli identici Pandolfo 13.8 e 13.9 Pavanelli, che prevedono l'istituzione del Tavolo tecnico di filiera HO.RE.CA. finalizzato ad agevolare il confronto tra gli operatori ed il coordinamento delle politiche, delle misure e delle azioni di riferimento per il comparto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la medesima proposta emendativa non reca una specifica clausola di invarianza e non esclude espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati a favore dei componenti del citato tavolo tecnico;

   Ferrara 13.01000, che, nel prevedere l'incentivazione di appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche, dispone, tra l'altro, che l'applicazione dei suddetti programmi consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato e che il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica, mentre le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di quelle a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica. Evidenzia come venga previsto, altresì, che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche possano iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessate, destinandoli a investimenti per opere prioritarie ed escludendo tali spese in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime. Fa presente che per le suddette finalità la proposta emendativa in esame autorizza una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa e alla congruità dell'autorizzazione di spesa da essa prevista, nonché una rassicurazione in merito al fatto che dalla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pavanelli 13.01001, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la creazione di distretti termali, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché una rassicurazione in merito al fatto che dalla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Alifano 13.01003, che prevede la possibilità per gli enti locali di riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica, nonché la possibilità per lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali di concedere in Pag. 66comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani. Rileva che la proposta emendativa istituisce un apposito fondo finalizzato a compensare i comuni delle minori entrate derivanti dalle misure di esenzione dall'imposta municipale, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento in merito alla possibilità di procedere alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica senza che da tale riduzione derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Alifano 13.01005, che consente di applicare, fino al 31 dicembre 2030, il regime della cedolare secca, con l'aliquota del 10 per cento, per i contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 150 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, ubicate nei comuni delle aree interne e periferiche, stipulati definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Segnala che la proposta emendativa provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri, quantificati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare l'esigenza di verificare la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, considera altresì necessario acquisire un chiarimento in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate, nonché una rassicurazione volta a escludere che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica possa recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Pavanelli 13.01006, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato a concedere contributi per investimenti in digitalizzazione, efficientamento energetico, riorganizzazione e rilancio dell'attività degli esercizi commerciali di vicinato nei centri storici e nelle aree interne, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, giudica necessario acquisire un chiarimento in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per ciascuna delle annualità interessate nonché una rassicurazione volta a escludere che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica possa recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Appendino 13.01007, che reca una ridefinizione della disciplina in materia di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, prevedendo, tra l'altro una complessiva riduzione delle tariffe di base. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari, in termini di minori entrate per i comuni, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa al fine di verificare se i predetti enti possano far fronte alla rideterminazione delle tariffe ivi prevista assicurando il rispetto del principioPag. 67 dell'equilibrio di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenendo conto che è previsto un limite del 25 per cento all'aumento della tariffa da parte dei comuni;

   Pavanelli 13.01004, che istituisce le zone franche montane, prevedendo, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana, l'esenzione dalle imposte sui redditi e l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 120 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare l'esigenza di acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, appare necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate in via permanente nonché una rassicurazione volta a escludere che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica possa recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Caramiello 17.01001, che prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotti un piano di controlli volto a contrastare le irregolarità nella produzione e commercializzazione degli oli di oliva, autorizzando, a tal fine, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Specifica che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Di Sanzo 24.1000, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, di un fondo volto a promuovere il finanziamento dei progetti delle start-up innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024. Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Di Sanzo 24.1002, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un fondo volto a sostenere le start-up e le PMI innovative nelle operazioni di accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024. Al riguardo, considera necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di Pag. 68recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Ferrara 24.38, che integra il comma 4 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che alle start-up innovative non si applichi la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. Al riguardo, appare opportuno, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa in commento;

   Caramiello 24.01003, che prevede la concessione, per l'anno 2026, di un contributo, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Cherchi 24.01004, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato alla ricerca e all'innovazione nel settore olivicolo, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con specifico riferimento alle proposte emendative richiamate dal relatore, esprime parere contrario sulle proposte emendative Pandolfo 1.3, Ferrara 1.5 e 1.7, Pandolfo 1.12, Appendino 1.14, Del Barba 1.013 e 1.01003, Cappelletti 1.01004, Appendino 1.01010, Alifano 1.01011 e 1.01012, Del Barba 1.01054, Ghirra 3.26, Pandolfo 3.016, Alifano 3.1012, Pavanelli 3.1013, Pandolfo 3.01002, 3.01003, 3.01006 e 3.01008, gli identici Caramiello 3.01015 e Del Barba 3.018, Aiello 3.01016, Appendino 3.01051, Pavanelli 5.01001, Pandolfo 5.01050 e 6.7, Carotenuto 6.1000, Tucci 6.1001, Aiello 6.1002, Tucci 6.1005, Pandolfo 6.03, Del Barba 6.06, gli identici Pandolfo 6.011, Del Barba 6.01001 e Carotenuto 6.01007, Barzotti 6.01002, Appendino 6.01006, Tucci 6.01008, gli identici Pandolfo 7.06 e Appendino 7.01005, gli identici Cappelletti 7.01002 e Pandolfo 7.01050, Cappelletti 7.01003 e 7.01004, Del Barba 8.1000, Caramiello 8.01001, Pavanelli 12.01003, gli identici Pandolfo 13.8 e Pavanelli 13.9, Sergio Costa 13.1002, Del Barba 13.017, Ferrara 13.01000, Pavanelli 13.01002 e 13.01004, Alifano 13.01005, Appendino 13.01007, Di Sanzo 24.31 e 24.34, Appendino 24.33 e 24.36, Ferrara 24.38, gli identici Ferrara 24.1010 e Del Barba 24.1018, Tucci 24.1015, Ferrara 24.1016, Aiello 24.1017, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  Esprime, altresì, parere contrario con riferimento alle proposte emendative FerraraPag. 69 1.2, 1.01006, 1.01008, 1.01013, 3.01010, 3.01011 e 3.01014, Peluffo 1.01000 e 1.01002, Pavanelli 1.01005, 3.01012, 5.01000, 7.01001, 12.01004, 13.01001 e 13.01006, Appendino 1.01007, 1.01050, 1.01053, 6.01004 e 8.01000, Cappelletti 1.01009, 8.01002 e 13.1004, Pandolfo 1.01051, 3.01000, 3.01001, 3.01004, 3.01005, 3.01050, 6.01000 e 7.01000, Aiello 1.01052 e 11.1002, Furfaro 3.01007, Caramiello 3.01009, 3.01013, 6.01009, 13.1001, 17.01001 e 24.01003, Barzotti 10.01000 e 13.1000, Iaria 13.1003, Carotenuto 13.1006, Alifano 13.01003, Di Sanzo 24.1000, 24.1002, Cherchi 24.01004, atteso che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, e del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi.
  Non ha rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ribadire quanto già rilevato nella seduta relativa all'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2751, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 196 del 2025, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026, segnala alla rappresentante del Governo come non sia procrastinabile l'esigenza di conoscere la disponibilità residua del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Le predette informazioni, più volte richieste dal proprio gruppo, sono, a suo avviso, necessarie al fine di garantire che le valutazioni espresse dal Governo non siano condizionate dalla diversa appartenenza politica dei proponenti delle varie proposte emendative.

  Marco GRIMALDI (AVS), nell'associarsi alle considerazioni espresse dalla deputata Guerra, evidenzia come la richiesta formulata risponda a un'esigenza di trasparenza nei confronti del Parlamento. Rileva quindi l'opportunità di individuare una soluzione di metodo per la valutazione delle proposte emendative che recano coperture finanziarie che prevedono l'utilizzo di risorse finanziarie che appaiono disponibili, al fine, da un lato, di non vanificare il lavoro svolto dai gruppi parlamentari e, dall'altro, di garantire il rispetto delle prerogative dei componenti di questa Commissione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO rassicura sul fatto che gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze stanno svolgendo l'opportuna istruttoria volta a fornire i chiarimenti richiesti e che, pertanto, sarà sua cura trasmettere tali chiarimenti quanto prima alla Commissione.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati gli emendamenti riferiti disegno di legge C. 2673-A, approvato dal Senato della Repubblica, recante legge annuale sulle piccole e medie imprese, contenuti nel fascicolo n. 2;

   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.2, 1.01000, 1.01002, 1.01005, 1.01006, 1.01007, 1.01008, 1.01009, 1.01013, 1.01050, 1.01051, 1.01052, 1.01053, 3.01000, 3.01001, 3.01004, 3.01005, 3.01007, 3.01009, 3.01010, 3.01011, 3.01012, 3.01013, 3.01014, 3.01050, 5.01000, 6.01000, 6.01004, 6.01009, 7.01000, 7.01001, 8.01000, 8.01002, 10.01000, 11.1002, 12.01004, 13.1000, 13.1001, 13.1003, 13.1004, 13.1006, 13.01001, 13.01003, 13.01006, 17.01001, 24.1000, 24.1002, 24.01003 e 24.01004 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime

PARERE CONTRARIO

   sulle proposte emendative 1.3, 1.5, 1.7, 1.12, 1.14, 1.013, 1.01003, 1.01004, 1.01010, Pag. 701.01011, 1.01012, 1.01054, 3.26, 3.016, 3.018, 3.1012, 3.1013, 3.01002, 3.01003, 3.01006, 3.01008, 3.01015, 3.01016, 3.01051, 5.01001, 5.01050, 6.7, 6.1000, 6.1001, 6.1002, 6.1005, 6.03, 6.06, 6.011, 6.01001, 6.01002, 6.01006, 6.01007, 6.01008, 7.06, 7.01002, 7.01003, 7.01004, 7.01005, 7.01050, 8.1000, 8.01001, 12.01003, 13.8, 13.9, 13.1002, 13.017, 13.01000, 13.01002, 13.01004, 13.01005, 13.01007, 24.31, 24.33, 24.34, 24.36, 24.38, 24.1010, 24.1015, 24.1016, 24.1017 e 24.1018, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

   sulle proposte emendative 1.2, 1.01000, 1.01002, 1.01005, 1.01006, 1.01007, 1.01008, 1.01009, 1.01013, 1.01050, 1.01051, 1.01052, 1.01053, 3.01000, 3.01001, 3.01004, 3.01005, 3.01007, 3.01009, 3.01010, 3.01011, 3.01012, 3.01013, 3.01014, 3.01050, 5.01000, 6.01000, 6.01004, 6.01009, 7.01000, 7.01001, 8.01000, 8.01002, 10.01000, 11.1002, 12.01004, 13.1000, 13.1001, 13.1003, 13.1004, 13.1006, 13.01001, 13.01003, 13.01006, 17.01001, 24.1000, 24.1002, 24.01003 e 24.01004;

NULLA OSTA

   sulle restanti proposte emendative».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940.
C. 1895-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione Bilancio, nella seduta del 7 maggio 2025, ha già esaminato, ai fini dell'espressione del parere all'indirizzo della Commissione Affari esteri, il testo iniziale della presente proposta di legge, recante l'istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940.
  Rammenta altresì che, in tale circostanza, la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole sul provvedimento con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, diretta, da un lato, a configurare in termini facoltativi le attività di carattere informativo affidate alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sui temi oggetto della istituenda Giornata nazionale e, dall'altro, a introdurre una clausola di invarianza finanziaria di ordine generale riferita all'attuazione della medesima proposta di legge.
  Segnala quindi che la Commissione Affari esteri, nella stessa giornata del 7 maggio 2025, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando un unico emendamento volto a recepire integralmente la suddetta condizione.
  Tanto considerato, osserva che il testo ora all'esame dell'Assemblea non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e propone, pertanto, di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità Pag. 71governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.
C. 2754 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente preliminarmente che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 201 del 2025, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.
  Nel segnalare che il testo del provvedimento è composto di tre articoli ed è corredato di relazione tecnica, cui non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo come risultante dalle modifiche introdotte, nel corso dell'esame in sede referente, dalle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa.
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, segnala che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In relazione all'articolo 2, evidenzia preliminarmente che la norma in esame disciplina la formazione sulla sicurezza e la copertura assicurativa per i giornalisti freelance che operano in zone di conflitto, prevedendo un contributo statale sperimentale per l'anno 2026. Rileva che per tali finalità viene riconosciuto, per l'esercizio 2026, un contributo di 60.000 euro per singolo editore entro un limite massimo di complessivi 600.000 euro i cui oneri sono imputati a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che l'utilizzo delle risorse del citato Fondo unico comporti una riduzione delle disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio già scontate nei tendenziali di finanza pubblica, posto che in tal caso gli oneri richiederebbero una compensazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 2 dispone che agli oneri derivanti dal comma 2 del medesimo articolo, nella misura massima di 600.000 euro per l'anno 2026, si provvede, come sopra ricordato, a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo. In proposito, rileva preliminarmente che la disposizione in esame non si configura alla stregua di una clausola di copertura finanziaria in senso stretto, nei termini di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, ma provvede a individuare le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle quali potrà provvedersi ai predetti oneri. Ciò posto, rappresenta che il citato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, è iscritto sul capitolo 2196 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Pag. 72con una dotazione complessiva per l'anno 2026 di 266.119.452 euro, ed è annualmente ripartito, con apposito decreto, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy. Fa presente che il predetto importo tiene conto, tra l'altro, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 734, della legge n. 199 del 2025, che ha rifinanziato, in misura pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, la quota del medesimo Fondo di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare alle diverse finalità di competenza di quest'ultima. A titolo informativo, segnala che, in base all'ultimo decreto disponibile di riparto del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, relativo all'esercizio finanziario 2025, su una dotazione complessiva del suddetto capitolo 2196 pari a 202.079.452 euro, sono state destinate alle diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri risorse per 139.320.971 euro, la cui concreta individuazione è annualmente demandata, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sottolinea che tali risorse sono quindi affluite, nel corso del medesimo esercizio finanziario 2025 e previo transito nel capitolo 2193 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al pertinente capitolo 489 del bilancio autonomo di quest'ultima, sul quale – in attesa del decreto di riparto del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria relativo all'esercizio finanziario 2026 – risultano al momento stanziate per l'anno 2026 risorse pari a euro 46.027.500. Fa presente che queste ultime consistono, ragionevolmente, nelle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione che, come sopra evidenziato, sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy. Tutto ciò considerato, nel rinviare a quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, osserva che la dotazione del suddetto capitolo 489 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri appare congrua rispetto agli oneri da sostenere, anche tenuto conto che tale dotazione sarà integrata con le risorse destinate in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della ripartizione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria. Ritiene, tuttavia, opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sul medesimo capitolo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che l'utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria iscritte a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, previsto, per finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 3, comma 3, del decreto in esame, non determina effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica e non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 2754, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 201 del 2025, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, come Pag. 73risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria iscritte a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, previsto, per finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 3, comma 3, del decreto in esame, non determina effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica e non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 20.05.