SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 4 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.20.
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.
Testo unificato C. 1928 e abb.-A.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente che il testo unificato, derivante dall'unificazione delle proposte di legge C. 1928, C. 2083, C. 2091, C. 2152 e C. 2194, conferisce una delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati.
Fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo elaborato in sede referente dalla Commissione Trasporti a seguito del rinvio del provvedimento in Commissione da parte dell'Assemblea.
Rammenta che una precedente versione del testo unificato, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Trasporti nella seduta del 29 luglio 2025, era giunto all'esame dell'Assemblea nella seduta del 4 agosto 2025 e che nella seduta del 5 agosto 2025 la Commissione Bilancio, nel rappresentare la necessità di acquisire taluni elementi di informazione sul provvedimento, aveva deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica, che è stata depositata agli atti della Commissione nella seduta del 10 settembre 2025, unitamente ad una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in cui si afferma che la relazione tecnica trasmessa non è verificabile. Nella seduta dell'Assemblea del 10 settembre 2025, il relatore della Commissione Trasporti, dopo aver rilevato che dalla documentazione trasmessa dalla Commissione Bilancio emergevano alcuni profili problematici, al fine di consentire gli approfondimenti necessari ed elaborare un testo che superi tali criticità, ha proposto il rinvio del provvedimento in Commissione, che è stato deliberato dall'Aula nella medesima seduta.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
In particolare, segnala che l'articolo 3, comma 1, conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi, nel rispetto di taluni principi e criteri direttivi. Fa presente che i successivi commi 2 e 3 prevedono altresì che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, e che gli stessi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il comma 4 prevede, inoltre, che, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Sottolinea che il comma 5 prevede che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 Pag. 127del 2009, qualora i decreti legislativi emanati in attuazione dei principi e criteri direttivi di delega di cui alle lettere e), i) e v) del comma 1 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Tutto ciò considerato, rileva che la formulazione dell'articolo in esame appare superare alcune criticità che erano state rilevate sul precedente testo, dalla relazione tecnica ad esso riferita, dalla nota della Ragioneria generale dello Stato, che ha ritenuto non verificabile la medesima relazione tecnica.
Ciò stante, rileva tuttavia che permangono, anche nella nuova formulazione del testo, criticità riferite a taluni principi e criteri direttivi da cui potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonostante la generale clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3.
In particolare, con riferimento al comma 1, lettera a), rispetto al quale erano stati ravvisati profili di potenziale onerosità con riguardo alla realizzazione e al potenziamento dei centri di elaborazione dati, delle infrastrutture necessarie all'allacciamento alla rete elettrica e delle telecomunicazioni rileva che, nonostante la soppressione del riferimento alle infrastrutture necessarie all'allacciamento alla rete elettrica e di telecomunicazioni, permane il riferimento alla realizzazione, allo sviluppo e al potenziamento dei centri di elaborazione dati, ed è stato altresì aggiunto un ulteriore riferimento al potenziamento delle infrastrutture esistenti, da cui potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri.
Per quanto attiene al comma 1, lettera b), che prevede, tra l'altro, la definizione di funzioni e responsabilità di ciascuna autorità competente in relazione a taluni procedimenti amministrativi e percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, ritiene che dovrebbero essere forniti elementi di informazione volti ad escludere che da ciò possano derivare nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento al comma 1, lettera d), rileva che, pur essendo stata inserita un'apposita clausola di invarianza in relazione alle misure di semplificazione della normativa urbanistica e pur non facendosi più riferimento alle «misure di deroga alle norme e agli strumenti urbanistici», rimane tuttavia da chiarire se il rafforzamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale valutazione impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, al fine di assicurare un efficiente coordinamento tra i differenti livelli decisionali, possa aver luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche tenendo conto del fatto che la medesima Commissione non viene più configurata quale centro di supervisione, raccolta e conseguente sintesi conclusiva delle richieste integrative formulate dalle autorità competenti.
Con riguardo al comma 1, lettera l), che prevede la promozione dell'autoproduzione energetica, anche parziale, dei centri di elaborazione dati, nonché l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale, rileva che, sebbene sia stato soppresso il riferimento alla promozione di investimenti pubblici e alla previsione di contributi in favore degli enti locali, dovrebbero essere forniti elementi di informazione volti ad escludere che da tale promozione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento al comma 1, lettera o), che prevede che sia garantita, anziché incentivata, la sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati, anche al fine di ridurre i rischi ambientali ad essi legati, e che sia assicurato il rispetto dei criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni, rileva che, sebbene sia stato soppresso il riferimento alla definizione delle competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, andrebbero forniti elementi di informazione volti Pag. 128ad escludere che da tale garanzia possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riguardo al comma 1, lettera r), rispetto al quale rilevava la necessità di escludere un'interpretazione restrittiva della nozione di «stabile organizzazione» con conseguente possibile limitazione dell'assoggettamento a imposizione dei redditi derivanti dalle attività dei centri di elaborazione dati, osserva che, sebbene sia stato soppresso il richiamo alle vigenti convenzioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dovrebbe essere chiarito se sia opportuno indicare in norma, come prospettato nella citata nota della Ragioneria generale dello Stato, le caratteristiche tecnologiche, produttive e le funzionalità, anche potenziali, di cui i centri di elaborazione dati devono essere in possesso ai fini della qualificazione come stabile organizzazione.
Con riguardo al comma 1, lettera s), che prevede lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia al fine di facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l'offerta di servizi efficienti ai cittadini, rileva che andrebbe chiarito se da tali adempimenti possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto attiene al comma 1, lettera t), che prevede la promozione della formazione e dello sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori – ITS Academy, nelle università e nei centri di ricerca, osserva che dovrebbero essere forniti elementi di informazione volti a confermare che le ulteriori attività a carico delle istituzioni scolastiche siano sostenibili senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come prescritto dalla nuova formulazione del testo.
Con riguardo al comma 1, lettera u), relativa alla promozione della formazione continua del personale delle amministrazioni pubbliche nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ritiene che dovrebbero essere forniti elementi di informazione volti a confermare che ciò possa aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, come prescritto dalla nuova formulazione del testo.
Infine, con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere e), i) e v) del comma 1, concernenti, rispettivamente, la previsione della destinazione d'uso produttiva per gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete, per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali, la previsione di favorire il potenziamento della rete elettrica nazionale per facilitare l'accesso alla rete dei progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di centri di elaborazione dati, nonché la previsione dell'ampliamento delle competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ritiene che dovrebbero essere forniti elementi di informazione in merito alla complessità della materia trattata, posto che, solo qualora tale complessità non renda possibile procedere alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi dei medesimi principi e criteri direttivi, sarebbe ammissibile il ricorso alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, introdotta dalla nuova formulazione del testo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 3 prevede che, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, dall'attuazione della delega di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Rileva che il successivo comma 5 dispone quindi che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi emanati in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettere e), i) e v), determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo Pag. 129successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato con riferimento ai profili di quantificazione, non ha osservazioni in ordine alla formulazione delle disposizioni.
Il sottosegretario Federico FRENI, anche alla luce dei rilievi formulati dalla relatrice, segnala l'esigenza di acquisire una relazione tecnica sul nuovo testo del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, propone di richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, che, in considerazione dell'iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, dovrà essere trasmessa entro il termine del 10 febbraio 2026.
La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica entro il termine del 10 febbraio 2026.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 4 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.25.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Atto n. 364.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2026.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato assegnato alla Commissione, ancorché non fosse corredato della prescritta intesa da sancire in nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Nel ricordare che la Conferenza non si è ancora pronunciata al riguardo, fa presente che la Commissione non potrà pertanto esprimere il parere di propria competenza.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale.
Atto n. 365.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della Pag. 130relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 201 del 2023. Fa presente che il provvedimento – composto di 3 articoli – è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria.
In relazione all'articolo 1, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame apporta specifiche novelle al Codice dell'ordinamento militare in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 201 del 2023, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022 che, rispettivamente, prescrivono la revisione delle misure volte a conseguire, entro il 2033, il progressivo raggiungimento di un volume organico complessivo di 160.000 unità di personale militare di Esercito, Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica, nonché la possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento in altre categorie di personale delle Forze armate e l'introduzione o l'incremento di riserve di posti in loro favore nei medesimi concorsi. Sottolinea che la relazione tecnica afferma che dalle norme del provvedimento in esame, nel rispetto di quanto stabilito dai summenzionati principi e criteri direttivi, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i reclutamenti estesi ad altre categorie di personale sono disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente. Al riguardo non formula osservazioni considerati gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di confermare l'invarianza finanziaria delle disposizioni in riferimento.
Per quanto concerne l'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma, con specifico riguardo al principio e criterio direttivo di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 119 del 2022, introduce l'articolo 690-bis nel Codice dell'ordinamento militare che consente l'accesso al ruolo sergenti, da parte dei volontari in ferma prefissata triennale e dei volontari in ferma prefissata quadriennale, mediante concorsi straordinari per titoli ed esami e successiva partecipazione ad un corso di formazione. Fa presente che tale nuova modalità di accesso al grado di sergente integra la vigente disciplina che, in via ordinaria, secondo le previsioni dell'articolo 690 del Codice dell'ordinamento militare, prevede che il reclutamento nei ruoli sergenti di Esercito, Marina e Aeronautica avvenga mediante concorsi interni e successivo corso di formazione basico, riservati, entro specifici limiti percentuali dei posti disponibili, ai volontari in servizio permanente delle medesime Forze armate.
Al riguardo, non formula osservazioni, rammentando che la relazione tecnica precisa che dal provvedimento nel suo complesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, tra l'altro, i reclutamenti in riferimento, che vengono estesi ad altre categorie di personale, sono disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente.
Fa presente, infine, che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della citata clausola.
Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
Pag. 131Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Atto n. 367.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte, preliminarmente, che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Passando all'esame del merito del provvedimento, in sostituzione della relatrice, fa presente che il regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, entrato in vigore il 16 novembre 2023, istituisce una protezione a livello dell'Unione europea delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, come gioielli, prodotti tessili, vetro e porcellana. Ricorda che il legislatore unionale ha inteso integrare la protezione già esistente per le indicazioni geografiche nel settore agricolo, adottando un approccio similare anche per la protezione dei prodotti artigianali e industriali.
Fa presente che con il presente provvedimento si dà attuazione all'articolo 25 della legge n. 91 del 2025 «Legge di delegazione europea 2024», che reca la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della citata legge, un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411, indicando i criteri cui il legislatore delegato deve attenersi e la dotazione finanziaria e organica necessaria per la sua attuazione.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
Con riferimento all'articolo 3, preso atto del potenziamento della struttura della Direzione generale per la proprietà industriale del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 25 del decreto in esame, andrebbero comunque fornite, a suo avviso, informazioni in ordine alla congruità di tale potenziamento rispetto all'entità dei nuovi compiti attribuiti alla suddetta Direzione generale, onde confermare la loro sostenibilità a valere sulle risorse aggiuntive rese disponibili.
Per quanto concerne l'articolo 6, osserva che andrebbero forniti chiarimenti circa la sostenibilità, asserita dalla relazione tecnica ed esplicitata dall'articolo 27, a valere sulle risorse ordinariamente disponibili per la Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, del prevedibile aumento del carico di lavoro correlato alla disposizione di cui al comma 5. Per quanto attiene all'attività demandata alle regioni, osserva che la clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 27, alla luce del carattere consultivo e non obbligatorio di tale attività, rappresenta un presidio idoneo ad assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi.
Per quanto riguarda l'articolo 11, osserva che andrebbero forniti chiarimenti circa la sostenibilità, a valere sulle risorse ordinariamente disponibili per la Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, del prevedibile aumento del carico di lavoro correlato alla disposizione di cui all'articolo 11, sulla base della clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 27.
Per quanto concerne l'articolo 16, rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 3 in relazione all'attività della DirezionePag. 132 generale per la proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy. Per quanto attiene ai ricorsi presentati ai sensi e con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprietà industriale, incidenti sull'attività della Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e prospettati dagli articoli 12, 15 e 16 dello schema di decreto in esame, rinvia a quanto rilevato con riferimento all'articolo 6. In ordine a possibili oneri correlati all'utilizzo del sistema informatico dello European intellectual property office – EUIPO, previsto dagli articoli 13 e 14, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.
Con riferimento all'articolo 18, nel rinviare alle osservazioni formulate in merito all'articolo 3 per quanto attiene ai compiti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi rientrando anche l'attività di cancellazione delle indicazioni geografiche protette – IGP registrate fra le nuove attività attribuite a tale Direzione generale, ribadisce le considerazioni espresse sull'articolo 6 in relazione all'attività consultiva demandata alle regioni, per la quale ritiene quindi sostenibile la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 27. In relazione al sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411, non ha osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica sugli articoli 13 e 14.
Con riferimento all'articolo 20, in merito alla collaborazione fornita dalla Guardia di finanza alla Direzione generale per il monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi sul mercato, ritiene plausibile l'efficacia della clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 27, sia alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, sia considerando l'ampia modulabilità nell'esercizio concreto delle complessive attribuzioni conferite alla Guardia di finanza.
Con riferimento all'articolo 25, premesso che risulta verificabile la quantificazione degli oneri, identica a quella relativa all'articolo 25 della legge n. 91 del 2025, sulla quale non erano stati effettuati rilievi oppure erano stati in un secondo momento forniti adeguati chiarimenti in merito agli oneri per l'erogazione dei buoni pasto e per lo svolgimento delle procedure concorsuali, osserva tuttavia che gli oneri andrebbero traslati di un anno alla luce della tempistica di emanazione del presente provvedimento. Rileva che ne consegue, oltre al miglioramento dei saldi per il 2025 e alla correzione delle annualità di cui al comma 5, la necessità di reperire ulteriori 300.000 euro per la copertura dei corrispondenti maggiori oneri, correlati alle procedure concorsuali, per il 2026, derivanti dallo slittamento di un anno degli oneri rispetto al loro profilo definito nel presente articolo.
Ribadisce poi quanto già asserito in relazione all'articolo 3 sull'opportunità di delucidazioni circa la congruità del contingente di personale previsto rispetto ai nuovi compiti, anche considerando che, se è certamente plausibile che il numero complessivo delle nuove IGP sarà inferiore a quello delle attuali, riferibili ad attività correlate all'agricoltura e all'allevamento, in una prima fase potrebbe concentrarsi una cospicua mole di domande per il riconoscimento delle IGP artigianali e industriali.
Per quanto concerne l'articolo 27, non ha osservazioni da formulare, al netto dei rilievi formulati in relazione ai nuovi compiti attribuiti alla Direzione generale per la proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi, da valutare rispetto al potenziamento dell'organico previsto dall'articolo 25.
Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 4 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.30.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2025, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un «sistema di sistemi» di combattimento aereo di 6^ generazione – Future Combat Air System (FCAS), caratterizzata da una piattaforma principale (core platform – GCAP) e da sistemi cooperanti non pilotati (velivoli a pilotaggio remoto o adjuncts), da una marcata capacità multi-dominio, imperniata su tecnologie emergenti fortemente innovative, destinata al prospettico rinnovamento dei velivoli F2000 Eurofighter dell'Aeronautica militare.
Atto n. 373.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che Il Ministro della difesa, in data 9 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 40/2025, relativo alla prosecuzione del programma già avviato ed approvato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 23 marzo 2022, recante l'approvazione del programma pluriennale n. SMD 36/2021, riguardante lo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un «sistema di sistemi» di combattimento aereo di 6a generazione – Future Combat Air System (FCAS), caratterizzata da una piattaforma principale (core platform – GCAP) e da sistemi cooperanti non pilotati (velivoli a pilotaggio remoto o adjuncts), da una marcata capacità multi-dominio, imperniata su tecnologie emergenti fortemente innovative, destinata al prospettico rinnovamento dei velivoli F2000 Eurofighter dell'Aeronautica militare.
Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Al riguardo, fa presente che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa, allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante, segnala che il programma oggetto del predetto schema di decreto è concepito come un percorso progressivo e autoconsistente, secondo un piano di sviluppo continuo con un orizzonte pluriennale della durata complessiva ipotizzata di circa 30 anni, dal 2021 al 2050, che si articola in quattro fasi programmatiche, e la cui prima fase finanziaria è stata avviata nel 2021 con il già citato decreto di approvazione del programma n. SMD 36/2021. La medesima scheda tecnica specifica, altresì, che la finalità operativa del programma oggetto del provvedimento in esame resta immutata rispetto a quanto descritto nel citato decreto interministeriale di approvazione del programma n. SMD 36/2021.
In particolare, segnala che, secondo quanto specificato dalla scheda tecnica allegata a tale ultimo decreto, il programma intende sviluppare un «sistema di sistemi» a supporto di una nuova generazione di sistemi aerei da combattimento, fortemente integrati con droni, satelliti ed altri assetti militari, destinato a sostituire la Pag. 134flotta Eurofighter a partire dall'anno 2035, nell'ambito di un programma di cooperazione tra Italia, Regno Unito e Svezia.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che, sulla base di quanto indicato nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, l'onere previsionale complessivo per la prima e la seconda fase programmatica, inizialmente stimato in 6 miliardi di euro, è stato nel tempo aggiornato tenendo conto dell'incremento dei costi di maturazione tecnologica, sperimentazione, sviluppo e design, a un volume stimato in 18,6 miliardi di euro.
In particolare, fa presente che la scheda tecnica allegata al provvedimento in esame segnala che la prima fase finanziaria del citato programma, del valore di 2 miliardi di euro, oggetto del summenzionato decreto n. SMD 36/2021, risulta interamente finanziata e ha consentito la parziale copertura della prima fase programmatica, mentre gli oneri per il completamento di quest'ultima e l'esecuzione della seconda fase programmatica sono stimati in 16,6 miliardi di euro.
Aggiunge, altresì, che, secondo quanto chiarito dalla scheda tecnica, la stima relativa alla prima parte della seconda fase, oggetto del presente schema, sottende al perfezionamento delle attività in cooperazione internazionale sottoscritte dalla GCAP Agency e concernenti la ridefinizione del profilo di spesa per assicurare parità di impegno finanziario con Regno Unito e Giappone.
Tanto premesso, considerata la rilevanza dell'incremento degli oneri complessivamente riferibili al programma, ritiene opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di informazione al riguardo.
Segnala, poi, che la presente scheda ha ad oggetto l'approvazione di una prima parte, autoconsistente, della seconda fase finanziaria del programma, che determina oneri pari a 8,769 miliardi di euro, ai quali si provvede a valere sugli stanziamenti del bilancio del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La scheda tecnica specifica, inoltre, che il completamento della seconda fase finanziaria, del restante valore previsionale di 7,831 miliardi di euro, sarà finanziato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del previsto criterio dell'autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa.
In proposito, segnala altresì che le premesse allo schema di decreto in esame precisano che quest'ultimo è circoscritto alla seconda fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
Al riguardo, posto che le medesime premesse chiariscono che solo parte della seconda fase dell'impresa sarà finanziata a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, rileva l'esigenza di modificare le premesse dello schema in esame al fine di precisare che esso è circoscritto alla prima parte delle seconda fase del programma, al fine di chiarire in modo univoco che anche i decreti riferiti alle successive parti della seconda fase saranno sottoposti all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
Fa presente, inoltre, che, per quanto attiene alla fase finanziaria oggetto del presente provvedimento, la scheda tecnica specifica che la prima parte della seconda fase finanziaria del programma – che, come evidenziato, determina complessivamente oneri in misura pari a 16,6 miliardi di euro – è finanziata per 8,769 miliardi di euro a valere sui capitoli 7120, piano gestionale n. 20, e 7220, piani gestionali n. 2 e n. 4, dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Nello specifico, evidenzia che, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda Pag. 135tecnica, gli oneri imputati al piano gestionale n. 2 del capitolo 7220 sono pari a 67,3 milioni di euro per l'anno 2026, 246,2 milioni di euro per l'anno 2027, 247,5 milioni di euro per l'anno 2028, 436 milioni di euro per l'anno 2029, 513 milioni di euro per l'anno 2030, 1.022 milioni di euro per l'anno 2031, 970 milioni di euro per l'anno 2032, 1.089 milioni di euro per l'anno 2033, 1.206 milioni di euro per l'anno per l'anno 2034, 1.376 milioni di euro per l'anno 2035, 834 milioni di euro per l'anno 2036 e 704 milioni di euro per l'anno 2037, mentre quelli imputati al piano gestionale n. 4 del medesimo capitolo sono pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
Evidenzia, inoltre, che gli oneri riferiti al piano gestionale n. 20 del capitolo 7120 sono invece pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 12 milioni di euro per l'anno 2030.
Per quanto attiene alle risorse utilizzate, fa presente che, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, il piano gestionale n. 2 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa reca una dotazione iniziale pari a 3.162.226.887 euro per l'anno 2026, a 2.929.482.663 euro per l'anno 2027 e a 2.778.117.663 per l'anno 2028, mentre il piano gestionale n. 4 del medesimo capitolo reca una dotazione iniziale pari a 680.289.292 euro per l'anno 2027 e 396.631.787 per l'anno 2028. Infine, la dotazione iniziale del capitolo 7120, piano gestionale n. 20, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, è pari a 444.460.000 euro per l'anno 2026, 270.460.000 euro per l'anno 2027 e 236.460.000 euro per l'anno 2028.
In proposito, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della seconda fase del programma in esame, almeno per il vigente bilancio triennale, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse e dell'estensione temporale degli oneri, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della seconda fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
Rappresenta, altresì, che la scheda tecnica precisa che l'amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari in termini di costo complessivo, specificando tuttavia che, ove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo rendesse necessario il superamento del limite di spesa precedentemente richiamato, si darà corso a un decreto integrativo, che seguirà il medesimo iter del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza finanziaria.
Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa.
Chiarisce, altresì, che, secondo quanto evidenziato nella scheda tecnica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario tra quelli indicati nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Aggiunge, inoltre, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento della progettualità in esame.
A tale riguardo, considera opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel rispondere alle richieste di chiarimento del relatore, rammenta, in primo luogo, che, con il programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021 è stato approvato lo sviluppo di un'architettura complessa, strutturata in un «sistema di sistemi» di combattimento di 6a generazione. L'impresa era assentita a valere sugli stanziamenti del bilancio ordinario del dicastero, per un onere iniziale stimato di 6 miliardi di euro per le prime due fasi, relative, rispettivamente alla valutazione, all'analisi e alla progettazione preliminare e allo sviluppo avanzato del programma, alle condizioni economiche dell'anno 2021. In tale ambito, 2 miliardi di euro sono relativi alla prima fase del programma e assicurati, inizialmente, per il periodo 2021-2035 dal programma n. SMD 36/2021.
Chiarisce, quindi, che, analogamente a quanto accaduto per lo sviluppo della quarta e della quinta flotta aerotattica, per le quali la prima stima di massima dei costi è stata progressivamente incrementata, anche per il GCAP è stato necessario aggiornare il perimetro finanziario di riferimento.
In tale contesto, rileva come l'Amministrazione della Difesa abbia inteso assentire ulteriori stanziamenti previsionali per 8,769 miliardi di euro, previsti nel Documento programmatico pluriennale 2025-2027, in coerenza con l'evoluzione delle attività e del proseguire degli studi iniziali, creando gli opportuni spazi finanziari con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero della Difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Precisa che, ad oggi, l'onere previsionale dell'impresa ammonta a stimati 18,6 miliardi di euro, a condizioni economiche 2025, per il completamento delle prime due fasi del programma. Evidenzia che l'aggiornamento si è reso necessario nella considerazione dell'adesione ad esso avvenuta in una fase embrionale, quale appunto quella di avvio del programma, alla quale seguiranno quelle successive di Full development, Initial Production e Full production.
Ricorda che la stima iniziale è stata formulata nell'anno 2021, allorquando non era stata avviata alcuna attività né di concepting ingegneristico né di design organizzativo, sottolineando che l'unica certezza allora disponibile era che, in considerazione dello scenario di riferimento che il «sistema di sistemi» sarà chiamato ad affrontare, l'impresa avrebbe dovuto fornire soluzioni innovative sia dal punto di vista tecnologico sia di quello dell'approccio programmatico. Fa presente, quindi, che, conseguentemente, in assenza di un'idea, sia pure preliminare, della classe e tipologia di velivolo, nonché della struttura del programma, risultava difficile poter elaborare una stima credibile dei costi di sviluppo, mentre, in assenza di considerazione degli elementi di radicale innovazione sia tecnologica che di approccio programmatico, risultava poco credibile fare riferimento ai costi di precedenti programmi aeronautici.
Sottolinea, quindi, che l'attuale stima di circa 18,6 miliardi di euro, beneficia, invece, del fatto che la struttura del programma è ora già definita, sono state avviate la GCAP Agency e la JV Edgewing, oltre ad essere disponibili quotazioni più credibili relative alle predisposizioni logistico-infrastrutturali e capacitive delle NatCo e dei Satellite Office.
Aggiunge, inoltre, che la suddetta stima tiene conto della corrente maturità della fase di Concept and Assessment, ad uno stato di avanzamento tale da poter fornire un'idea delle caratteristiche della piattaforma e consentire di meglio stimarne i costi di sviluppo.
Ritiene, comunque, doveroso, evidenziare, nel merito, che le stime potranno stabilizzarsi solo con l'avvio del design a partire dal 2028. Precisa, ancora, che tale stima sottende alle specifiche attività di cooperazione internazionale, sottoscritte dalla GCAP Agency, ma anche alle attività nazionali, complementari, funzionali ad assicurare capacità da riversare nel programma internazionale, con specifico riferimento sia agli NTP sia alla realizzazione del citato ambiente collaborativo ACWE. In particolare evidenzia come il principio della equal partnership comporti, per ciascun partner, una percentuale di partecipazione maggiore rispetto ai programmi sviluppati in passato, quali, a titolo esemplificativo, il Pag. 137programma Eurofighter F2000 e il programma F-35, a fronte di ritorni attesi di gran lunga superiori, anche grazie all'export.
Osserva che, nel caso del GCAP, tali ritorni sono particolarmente rilevanti in quanto non solo sottoscrivendo l'accordo trilaterale le nazioni si impegnano a una suddivisione del lavoro bilanciata, in misura pari al 33 per cento, e coerente con le rispettive ambizioni di sviluppo industriale e di prosperità ma anche perché lo sviluppo tecnologico indotto dal programma è pervasivo di ambiti che vanno oltre il settore aerospaziale. Richiama, al riguardo, la risoluzione approvata il 21 ottobre 2025 dalla 3a Commissione permanente del Senato della Repubblica, la quale, al paragrafo «Sfide e sostenibilità» afferma che le principali complessità del programma «sono ascrivibili ai costi particolarmente elevati dell'impresa, non ancora quantificabili con precisione a questo livello di attuazione, stimati in complessivi 50 miliardi di dollari». Sottolinea, infine, sul punto, come, proprio in considerazione del costrutto di programma e dei meccanismi sottesi dai conseguenti accordi internazionali, l'ottimo posizionamento industriale all'interno dell'impresa è funzionale a generare un flusso che massimizza il ritorno sugli investimenti direttamente verso l'ambito nazionale. Pertanto, a fronte di uno stimato più ingente di oneri previsionali, è atteso un maggior ritorno futuro.
Per quanto attiene agli ulteriori profili segnalati dal relatore, conferma che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della prima parte della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Assicura, infine, che le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2025, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un “sistema di sistemi” di combattimento aereo di 6a generazione – Future Combat Air System (FCAS), caratterizzata da una piattaforma principale (core platform – GCAP) e da sistemi cooperanti non pilotati (velivoli a pilotaggio remoto o adjuncts), da una marcata capacità multi-dominio, imperniata su tecnologie emergenti fortemente innovative, destinata al prospettico rinnovamento dei velivoli F2000 Eurofighter dell'Aeronautica militare (Atto n. 373);
rilevato che:
il programma oggetto dello schema di decreto in esame costituisce la prosecuzione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un “Sistema di sistemi” di combattimento aereo di sesta generazione – Future Combat Air System (FCAS), la cui prima fase è stata autorizzata ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 23 marzo 2022, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021;
il programma in oggetto è concepito in quattro fasi di sviluppo, relative rispettivamente alla valutazione, alle analisi e alla progettazione preliminare, allo sviluppo avanzato, alla produzione iniziale e Pag. 138alla produzione avanzata e presenta un orizzonte temporale pluriennale con avvio nell'anno 2022 e conclusione prevista nell'anno 2050;
sotto il profilo finanziario, lo schema di decreto in esame ridetermina l'ammontare degli oneri complessivi derivanti dall'attuazione delle prime due fasi del programma pluriennale, incrementandoli da 6 miliardi di euro a 18,6 miliardi di euro;
per la prima fase del programma pluriennale, con il citato decreto interministeriale recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021 è già stato previsto un finanziamento complessivo pari a 2 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2035;
lo schema di decreto in esame si riferisce al completamento della prima fase e all'avvio della seconda fase del programma, per i quali si prospetta l'avvio nell'anno 2026 e la conclusione nell'anno 2037 e si quantifica un costo complessivo pari a 8.769 milioni di euro, mentre il completamento della seconda fase del programma comporterà un ulteriore onere di 7.831 miliardi di euro;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dal completamento della prima fase e dall'avvio della seconda fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 20, e del capitolo 7220, piani gestionali n. 2 e n. 4, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
il completamento del programma sarà realizzato attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla seconda fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la prima stima degli oneri riferibili alla prima e alla seconda fase del programma pluriennale è stata incrementata, aggiornando il perimetro finanziario definito dallo schema di decreto interministeriale recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, in quanto la previsione iniziale era stata formulata nell'anno 2021, allorquando non erano state avviate le attività per lo sviluppo del concetto ingegneristico e di design organizzativo;
l'esigenza di ulteriori stanziamenti per complessivi 8.769 milioni di euro è stata, quindi, evidenziata nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027, in coerenza con l'evoluzione delle attività e della prosecuzione degli studi iniziali;
l'attuale stima degli oneri derivanti dalla prima e della seconda fase del programma pluriennale tiene conto del fatto che la struttura del programma è ora già definita e che sono state avviate la GCAP Agency e la JV Edgewing e che l'avanzamento della definizione progettuale consente di definire più precisamente le caratteristiche della piattaforma e di meglio stimarne i costi di sviluppo, fermo restando che le stime complessive potranno stabilizzarsi solo con l'avvio del design a partire dall'anno 2028;
l'aggiornamento della stima degli oneri derivanti dalla prima e dalla seconda fase del programma pluriennale tiene altresìPag. 139 conto delle specifiche attività di cooperazione internazionale, sottoscritte dalla GCAP Agency, ma anche alle attività nazionali, complementari, funzionali ad assicurare capacità da riversare nel programma internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della prima parte della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,
rilevata l'esigenza di modificare il sesto e il settimo capoverso delle premesse dello schema di decreto in esame, al fine di chiarire che il finanziamento in misura pari a 8.769 milioni di euro a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente è riferito al completamento della prima fase e all'avvio della seconda fase del programma e, conseguentemente, che il presente schema di decreto è circoscritto al completamento delle medesime fasi progettuali, mentre il completamento del programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
Si provveda, in sede di adozione definitiva del provvedimento, a modificare il sesto e il settimo capoverso dello schema di decreto al fine di precisare che il finanziamento in misura pari a 8.769 milioni di euro a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente è riferito al completamento della prima fase e all'avvio della seconda fase del programma e, conseguentemente, che il presente schema di decreto è circoscritto al completamento della prima fase e all'avvio della seconda fase del programma, mentre il completamento del programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) nel preannunciare il voto contrario del gruppo del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di deliberazione testé formulata dal relatore, richiama in particolare l'attenzione sul consistente incremento dei costi che ha interessato il programma oggetto del presente schema di decreto. Sul punto, evidenzia, peraltro, come si sia passati da una stima iniziale dei costi complessivamente riferibili alle prime due fasi del programma, pari a 6 miliardi di euro, all'attuale stima che ammonta a 18,6 miliardi di euro, sottolineando, tuttavia, come le risorse individuate dallo schema di decreto attualmente in discussione, pari a 8,769 miliardi di euro, sono limitate alla conclusione della prima fase e all'avvio della seconda fase del predetto programma. Al riguardo, ritiene che la diversa prospettazione circa l'effettivo volume dei costi riconducibili alle diverse fasi del programma suggeriscono un ulteriore aumento delle spese a carico del bilancio del Ministero della difesa in prospettiva della conclusione dello stesso.
Fa presente, infine, come, a suo dire, il Governo dovrebbe prestare maggiore attenzione nel definire in modo chiaro e puntuale gli oneri derivanti dall'attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento delle Forze armate.
Marco GRIMALDI (AVS) osserva, preliminarmente, che il programma pluriennale di armamento e rinnovamento oggetto dello schema di decreto interministeriale in discussione rientra nel quadro di una più ampia programmazione della spesa militare mai compiutamente discussa in sede parlamentare. Rammenta, inoltre, come, in più occasioni, abbia avanzato la richiesta di svolgere una seduta congiunta delle Commissioni Difesa e Bilancio al fine di svolgere una discussione complessiva sulle spese destinate al potenziamento dell'apparato militare italiano, come delineate alla luce del numero consistente dei programmi di armamento e rinnovamento dei sistemi d'arma approvati negli ultimi anni anche alla luce del consistente ammontare di risorse destinate all'attuazione dei suddetti programmi.
Sul punto, sottolinea, in particolare, come l'Esecutivo abbia tenuto un atteggiamento che giudica ambiguo rispetto all'incremento della spesa nel settore della difesa, in quanto, da un lato, si è mostrato particolarmente prudente nelle affermazioni contenute nei documenti programmatici di bilancio, mentre, dall'altro, continua a impegnare il bilancio dello Stato tramite la presentazione di una mole notevole di programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale che comporta un significativo dispendio di risorse pubbliche.
Ciò posto, fa presente, peraltro, come, a suo dire, tale significativo aumento delle risorse effettivamente destinate ai suddetti programmi di spesa, traducendosi in un consistente aumento della domanda nei confronti delle aziende del settore, provochi, inevitabilmente una spinta al rialzo dei prezzi, con il connesso rischio del verificarsi di manovre speculative.
Si rivolge, pertanto, al rappresentante del Governo chiedendo, in primo luogo, di fornire una risposta chiara ed esaustiva in merito ai contenuti degli accordi internazionali che rientrano nella strategia entro cui si muove il Governo nell'attuazione dei suddetti programmi, con specifico riferimento, in questo caso, al Memorandum of Cooperation tra Italia, Giappone e Regno Unito. Chiede, altresì, che siano forniti maggiori elementi in merito alle effettive ricadute del suddetto programma sul sistema produttivo italiano ed europeo.
Conclude, sottolineando come l'approccio che dovrebbe essere seguito nei confronti degli schemi dei decreti di approvazione dei programmi di armamento non dovrebbe limitarsi all'esame dei singoli provvedimenti ma dovrebbe avere riguardo al più generale disegno di riarmo di cui il Paese si sta rendendo partecipe. Osserva, peraltro, che i programmi recentemente esaminati dalla Commissione non hanno nulla a che vedere con la prospettata necessità di dotarsi di nuovi sistemi di difesa, in grado di far fronte alle esigenze della nuova guerra ibrida fatta di intelligence e cybersicurezza.
Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario sulla proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel rispondere ai rilievi formulati dai deputati Dell'Olio e Grimaldi, sottolinea, in primo luogo, che gli oneri individuati nel decreto recante l'approvazione del programma pluriennale n. SMD 36/2021, adottato nel 2022, costituivano l'oggetto di una valutazione operata in una fase iniziale in cui non potevano ancora essere definiti in modo analitico tutti gli elementi alla base di una effettiva stima dei costi, anche in considerazione del fatto che tali programmi hanno ad oggetto non tanto l'acquisto di un bene quanto la sua completa progettazione e realizzazione.
Evidenzia, quindi, come l'effettiva definizione dei suddetti oneri sia inevitabilmente condizionata da una serie estremamente complessa di variabili legate ad esigenze tecniche e progettuali che risentono di fisiologiche dinamiche evolutive, al netto dell'incremento dei costi dei materiali che ha caratterizzato in linea generale l'andamento dei mercati internazionali.
Per quanto attiene, invece, alle stime concernenti le ricadute sull'indotto nazionale, ribadisce che il Memorandum sottoscritto dall'Italia, si fonda sul principio di equal partnership, in virtù del quale le Pag. 141attività volte alla realizzazione dei suddetti sistemi d'arma saranno ripartite in misura pari al 33 per cento per ciascuno dei tre Paesi partecipanti e ricordando, altresì, come, nell'ambito di tale programma, siano coinvolti taluni soggetti chiave dell'export.
Conclude evidenziando come, in ogni caso, le tematiche sollevate in tale sede potranno trovare un riscontro più compiuto nell'ambito di una diretta interlocuzione con il Ministero della difesa, fermi restando i limiti di segretezza imposti dalla normativa vigente.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta formulata in tal senso dal deputato Grimaldi, si riserva di prendere gli opportuni contatti con la presidenza della Commissione Difesa al fine di valutare la possibilità di svolgere un'audizione di rappresentanti del Governo sulle tematiche segnalate.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
Atto n. 374.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 al fine di incrementare il contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
Nel segnalare che il provvedimento, composto di due articoli, è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 2 una clausola di neutralità finanziaria, in merito ai profili di quantificazione del provvedimento, evidenzia preliminarmente che l'articolo 1 incrementa di 24 unità il contingente complessivo di personale non dirigenziale assegnabile agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, portandolo da 136 a 160 unità.
Sottolinea che la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalle predette disposizioni in euro 53.791,27 per il 2025, rateo riferito alla mensilità di dicembre, e in euro 645.495,26 a decorrere dall'anno 2026, fornendo i sottostanti parametri di stima. Evidenzia che la stessa relazione tecnica, a conferma del suddetto vincolo d'invarianza finanziaria, riferisce che i medesimi oneri sono stati già autorizzati e coperti a livello di normazione primaria, dal comma 6-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025 che ha incrementato di euro 600.000 per il 2025 e di euro 1.200.000 a decorrere dal 2026 la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 11 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 concernenti il riconoscimento di un'indennità accessoria al personale non dirigente assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
Tutto ciò considerato, rileva pertanto l'opportunità di svolgere approfondimenti in merito alla conformità, enunciata all'articolo 1 del presente provvedimento, tra l'incremento del numero delle unità assegnabili agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa previsto dal provvedimento medesimo e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, con particolare riguardo alla finalizzazione della spesa prevista, giacché mentre le risorse stanziate dall'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, sembrerebbero integralmente riservate al mero aumento della Pag. 142dotazione finanziaria «destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 11, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», come appare confermato anche dalla rubrica del medesimo articolo 14, che fa riferimento alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie, il presente provvedimento destina invece le medesime risorse al prioritario aumento della dotazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa, prevedendo l'inserimento di 24 nuove unità.
Ritiene, parimenti, necessario un chiarimento in ordine al fatto che, sebbene il comma 11 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, peraltro non modificato dal presente provvedimento, richiamato dal menzionato comma 6-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, ai fini dello stanziamento delle risorse ivi previste, faccia riferimento al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, la relazione tecnica ipotizza, invece, ai fini della quantificazione degli oneri, che nelle citate 24 unità figuri anche il personale militare con il grado di tenente colonnello, che il Codice dell'ordinamento militare, come novellato dai decreti legislativi di riordino delle carriere, annovera nel livello dirigenziale. Sottolinea, peraltro, che la relazione tecnica, sempre ai fini della quantificazione degli oneri, riporta l'ammontare dell'onere pro-capite della suddetta indennità sostitutiva determinandolo cumulativamente con riferimento alla qualifica civile di funzionario di Area III da F4 a F7 e al grado militare di tenente colonnello, senza fornire elementi che consentano di determinare la parte di oneri ascrivibile al personale militare e quella ascrivibile al personale civile.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ferma restando l'opportunità di riferire la predetta clausola di invarianza esclusivamente al Ministero della Difesa, in quanto unica amministrazione coinvolta nell'attuazione del provvedimento, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.
Atto n. 369.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2026.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato assegnato alla Commissione, ancorché non fosse corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato. Nel ricordare che la Conferenza unificata non si è ancora pronunciata al riguardo, fa presente che la Commissione non potrà Pag. 143pertanto esprimere il parere di propria competenza.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario.
Atto n. 370.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2026.
Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice all'esito del completamento dell'istruttoria da parte degli uffici competenti, assicurando in ogni caso che il Governo si impegna a non procedere all'adozione definitiva del provvedimento prima che la Commissione si sia espressa al riguardo.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 4 febbraio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.